Civile

Wednesday 09 November 2005

L’ azione di responsabilità nei confronti della banca si prescrive in dieci anni.

L’azione di responsabilità nei
confronti della banca si prescrive in dieci anni.

Cassazione – Sezione prima civile
– sentenza 8 luglio-6 ottobre 2005, n. 19512

Presidente Criscuolo – Relatore
Del Core

Pm Caliendo – conforme –
ricorrente Banca di Roma Spa – controricorrente Fallimento Riviera Motori di
Barnato & Petrucci Snc

Svolgimento del processo

Su ricorso in data 21 aprile 1997
della curatela del fallimento Riviera Motori di Barnato e Petrucci Snc, il
Presidente del Tribunale di Imperia emise decreto con
cui ingiunse alla Banca di Roma Spa di pagare alla ricorrente la somma di lire
53.150.000 – oltre interessi e spese – pari all’importo di sei assegni
circolari non trasferibili emessi nel 1991 dal Banco Ambrosiano Veneto Spa a
favore della società poi fallita, girati per l’incasso alla Banca di Roma –
Filiale di Ventimiglia e da quest’ultima pagati a persona diversa dal
prenditore.

L’ingiunta si oppose, eccependo
la prescrizione dell’azione nel presupposto che si verteva in tema di
responsabilità extracontrattuale. In corso di giudizio,
chiese di provare per testi di avere pagato correttamente gli assegni in
questione a soggetto, tale Giuseppe Lippiello, delegato all’incasso dal
Barnato, legale rappresentante della Snc prenditrice e interessato a che le
somme riscosse non figurassero nei bilanci ufficiali della società amministrata.

L’adito tribunale respinse
l’opposizione e stessa sorte la Corte di appello di
Genova riservò al gravame della Banca di Roma. Premise la Corte ligure che le
obbligazioni ex lege nascenti da “ogni altro atto o fatto previsto dalla legge”
costituiscono, per l’articolo 1173 Cc, un tertium
genus definito quasi contrattuale, la cui violazione importa responsabilità
contrattuale in quanto connessa a una obbligazione specifica inserita in un
rapporto obbligatorio con fonte legale, comunque preesistente alla violazione
stessa, in ciò distinguendosi dalla responsabilità aquiliana conseguente a
un’obbligazione costituitasi ex novo. Osservò, quindi, che la fonte della
responsabilità della banca opponente andava ravvisata nella violazione dei
doveri su di essa incombenti per legge, ai sensi
dell’articolo 43 legge sul diritto d’assegno, ovverosia nel mancato rispetto
dell’obbligo di diligente accertamento della legittimazione cartolare del
prenditore all’atto della presentazione dell’assegno per l’incasso. Il sorgere
della relazione intersoggettiva aveva preceduto la causazione del danno
chiaramente connesso alla violazione di un’obbligazione specifica, in cui il
responsabile è pre-individuato così come è determinato
il contenuto dell’obbligo risarcitorio, commisurato all’interesse tutelato
dalla legge. Si verteva, pertanto, nell’ambito di una responsabilità
contrattuale, con gli effetti che ne derivano sotto il
profilo della prescrizione dell’azione risarcitoria.

Corretta era anche la sentenza in relazione al rigetto della richiesta istruttoria, non
essendo possibile ritenere che lo specifico dovere imposto alla banca
negoziatrice possa essere stato disinvoltamente disatteso da un comportamento
ai limiti della responsabilità penale quanto alla banca medesima, resa edotta
dei rapporti intercorrenti tra il Barnato e il Lippiello e delle regioni che
avevano indotto il primo a non apparire come prenditore degli assegni; in ogni
caso, le prove dedotte non apparivano idonee a dimostrare l’esistenza di un
legittimo atto di delega all’incasso degli assegni ed erano, come tali,
irrilevanti ai fini del decidere.

La cassazione di tale sentenza è
stata chiesta dalla Banca di Roma con ricorso affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il fallimento della Riviera Motori di Barnato e Petrucci
Snc.

Entrambe le parti hanno
depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunziata
la violazione del Rd 1736/33 e degli articoli 2043 e 2947 Cc, la Banca di Roma critica la sentenza per avere la Corte ligure ravvisato nel
comportamento della banca girataria per l’incasso, che abbia violato il dovere
di identificazione del presentatore all’assegno circolare non trasferibile, una
responsabilità ex contractu nei confronti dell’intestatario del titolo,
laddove, ai sensi dell’articolo 43 Rd citato, tale responsabilità va
qualificata come extracontrattuale e, quindi, assoggettata alla prescrizione
quinquennale, essendo il banchiere giratario per l’incasso del tutto estraneo
al rapporto cartolare. Peraltro, la somma portata dagli assegni fu pagata a
persona diversa dal prenditore e conosciuta dalla banca, che appose il timbro
“per conoscenza e garanzia”, dietro precise disposizioni del Barnato che, nella qualità di amministratore della Riviera Motori Snc,
aveva sottoscritto la girata “pagate dall’ordine Banca di Roma”. Non
sussisteva, quindi, colpa per mancata diligenza nell’identificazione del
presentatore dei titoli, posto che il versamento è stato effettuato
al soggetto indicato dal prenditore e con il pieno consenso di costui.

Il motivo è da disattendere in
entrambe le sue articolazioni.

Anche se nell’impianto del mezzo,
incentrato sulla natura della responsabilità della banca girataria per
l’incasso in caso di inesatto pagamento, è prospettata
quasi quale argomentazione di rincalzo (peraltro, senza l’indicazione precisa
della norma pretesamene violata dal giudice a quo), la tesi della presunta
assenza di responsabilità nella specie da parte della Banca di Roma, avente
priorità nell’ordine logico delle questioni, è palesemente destituita di ogni
minimo fondamento giuridico.

Come correttamente statuito dai
giudici di merito (la cui motivazione in diritto sul punto va
però integrata, ai sensi dell’articolo 384 Cpc, con le considerazioni di
cui infra), la violazione dell’articolo 43 legge sul diritto d’assegno è
manifesta. Per effetto di questa norma, è la banca girataria per l’incasso che
è tenuta a identificare il presentatore girante, accertare che egli sia il
prenditore del titolo e provvedere al pagamento dell’assegno, che avverrò di norma dopo che la banca trattaria abbia accertato
l’autenticità della firma del proprio cliente e inviato la valuta alla banca
girataria per l’incasso; questa, peraltro, può anche anticipare la valuta
effettuando pur sempre il pagamento al prenditore personalmente e non ad altro
soggetto. Nella specie è inconstesabilmente accertato che, nonostante la
clausola di non trasferibilità, gli assegni circolari in questione, girati per
l’incasso alla Banca di Roma dalla beneficiaria Riviera Motori di Barnato e
Petrucci Snc, vennero pagati dal cassiere, anziché a
quest’ultima, a tale Giuseppe Lippiello, apponendo prima della relativa firma
la dicitura “per conoscenza e garanzia”. L’irregolarità del pagamento è dunque
evidente, data la presenza della firma del Lippiello (formalmente “per
conoscenza e garanzia”, ma sostanzialmente “per quietanza”), il cui intervento
– figurante sui titoli in termini di attestazione
dell’identità del prenditore, a maggior tutela del cassiere sportellista – era
in realtà inteso a sostituire il prenditore medesimo nella percezione delle
somme e non ad asseverarne la legittimazione a riscuotere. Il
tutto in violazione dell’obbligo, espressamente posto a carico della banca
negoziatrice dall’articolo 43 legge sull’assegno, di diligente accertamento,
all’atto della presentazione dell’assegno per l’incasso, della legittimazione
cartolare del prenditore, che costituisce fonte della facoltà di negoziare il
titolo e, con la girata, di investire la banca dei poteri del mandatario.
In definitiva, essendo l’assegno circolare intrasferibile, la clausola “per
conoscenza e garanzia”, apposta accanto alla sottoscrizione del Lippiello, non
era certamente idonea a legittimare il pagamento in favore di persona diversa
dalla società prenditrice.

Anche il
nucleo centrale del mezzo in esame è infondato.

A termini dell’articolo 43 legge
sull’assegno (Rd 1736/33) «L’assegno bancario emesso
con la clausola “non trasferibile” non può essere pagato se non al prenditore
o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può
girare l’assegno se non ad un banchiere per l’incasso, il quale non può
ulteriormente girarlo».

Soggiunge il comma 2 di detto
articolo «Colui che paga un assegno non trasferibile a
persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde
del pagamento».

La regola, in virtù del rinvio
operato dall’articolo 86, comma 1, ultima parte legge sull’assegno, si applica
anche all’assegno circolare, in quanto non sia
incompatibile con la sua natura.

È pacifico in giurisprudenza
(Cassazione 6778/90, 10111/93) e presso la dottrina maggioritaria che tale
disciplina, e la conseguente responsabilità in caso di sua violazione, vale per
“colui che paga” e quindi non soltanto per la banca
trattaria ovvero per la banca emittente, in ipotesi di assegno circolare, ma
anche per l’eventuale banchiere giratario per l’incasso. Si nota
convincentemente, al riguardo, che quantunque non sia corretto parlare di
“pagamento” in riferimento alla banca girataria per
l’incasso, dovendosi piuttosto dire che essa non “paga”, non essendo a ciò
obbligata sotto il profilo cartolare, ma anticipa la valuta acquistando la
legittimazione all’esercizio del diritto cartolare, tuttavia l’espressione
“colui che paga”, in una interpretazione che tanga conto altresì di quanto
immediatamente prima prescrive l’ultimo comma dell’articolo 41 (dove
chiaramente si dice “il trattario o il banchiere”), abbia appunto il senso di
estendere anche al banchiere giratario per l’incasso le conseguenze per il
pagamento dell’assegno effettuato contra legem. Non essendo tenuto il trattario
a verificare l’autenticità delle firme, la protezione dei terzi interessati in
caso di falsa o irregolare girata per l’incasso sarebbe compromessa se il
banchiere giratario non fosse obbligato a tale verifica, cioè
all’identificazione dell’intestatario girante.

Contrasti presso la
giurisprudenza di questa Corte, come anche in dottrina, si sono registrati in ordine alla natura della responsabilità in cui incorre il
banchiere giratario per l’incasso che, in violazione dell’articolo 43 legge
sull’assegno, paghi un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore.

Secondo un primo indirizzo, sorto
in tema di assegno bancario (non trasferibile), la
banca negoziatrice agirebbe quale sostituita nel mandato (articolo 1717 Cc)
impartito dal traente dell’assegno alla propria banca trattaria. Più in
particolare, si è ritenuto che la banca girataria per l’incasso di un assegno
bancario non trasferibile sia da considerare non soltanto mandataria del
prenditore-girante, ma anche sostituita della banca trattaria nell’esplicazione
del servizio di pagamento dell’assegno, cui
quest’ultima è obbligata nei confronti del traente in base alla convenzione di
cheque. Subentrando alla banca trattaria, la banca girataria si sostituisce ad essa nel dovere di identificazione del presentatore del
titolo con l’uso della dovuta diligenza professionale, mediante le cautele e
gli accorgimenti suggeriti dal caso concreto. Sotto questo profilo, la banca
girataria viene chiamata a rispondere del negligente
pagamento non solo nei confronti della banca trattaria, ma anche nei confronti
del traente, ai sensi dell’articolo 1717, ultimo comma, Cc. In altri termini,
il traente può esercitare verso la banca che ha effettuato
il pagamento irregolare la medesima azione contrattuale che avrebbe potuto
esercitare in forza della convenzione di assegno nei confronti della banca
trattaria, non potendo i di lui diritti ricevere una tutela diversa secondo che
il pagamento venga richiesto alla banca trattaria o ad altra banca girataria
per l’incasso (cfr. Cassazione 3928/77, 6929/86, 4187/87, 6377/00 – la quale, tuttavia,
distingue l’ipotesi del pagamento in violazione della causa di
intrasferibilità dell’assegno circolare, rispetto al quale il
richiedente a nome altrui resta un terzo estraneo al rapporto cambiario ed ha
solo un’azione extracontrattuale contro la banca che abbia pagato l’assegno a
persona diversa dall’intestatario – 14359/01).

Per altro orientamento, anch’esso
sorto in fattispecie di assegno bancario non
trasferibile, detta responsabilità sussiste erga omnes e si configura come
aquiliana o extracontrattuale non potendo qualificarsi il banchiere giratario
alla stregua di sostituto della banca trattaria o emittente nell’adempimento
della convenzione di assegno, come tale posto in rapporto diretto con il
traente, ma dovendosi piuttosto considerarlo, in quanto investito e attivato
dalla procura all’incasso, quale rappresentante del girante, in nome e per
conto del quale riceve il pagamento (così Cassazione 6778/90, 10111/93,
1641/96, 1023/98, 1087/99, 9902/00, 12425/00).

Ad avviso di questa Corte,
nessuno dei due indirizzi merita di essere seguito.

Non il primo che identifica nel
banchiere giratario per l’incasso il sostituito della
banca trattaria nell’adempimento della convenzione di assegno, ponendolo perciò
in rapporto con il traente che può esercitare contro di lui l’azione
contrattuale fondata, appunto, sulla convenzione d’assegno. Una tale
costruzione è incompatibile con la considerazione che il banchiere giratario è
totalmente estraneo sia alla convenzione di assegno
sia al rapporto di emissione del titolo, esso, investito e attivato dalla
procura all’incasso, figura soltanto quale rappresentante del girante, in nome
e per conto del quale riceve il pagamento. Vero è che la banca trattaria o
emittente non potrebbe mai, in caso di girata per l’incasso, procedere
direttamente al controllo della legittimazione e all’identificazione del
presentatore, cionondimeno appare superfluo ogni richiamo ai principi in tema
di mandato, posto che anche per ciò che attiene alla negoziazione dei titoli di
credito valgono le stesse regole dettate per il pagamento; anzi, la previsione
legislativa della possibilità di girare per l’incasso l’assegno non
trasferibile esclusivamente a un banchiere assume un
preciso significato proprio in considerazione della responsabilità professionale
e della funzione di pubblico interesse degli istituti di credito, cioè
dell’estrema sicurezza offerta dalla particolare qualità del soggetto
intermediario. In ogni caso, l’interpretazione dell’articolo 43 legge
sull’assegno offerta dalle sentenze che si iscrivono
in questo indirizzo, se può apparire confacente in tema di assegno bancario
(per il quale è, in realtà, avanzata) la cui struttura si spiega sullo schema
della delegazione di pagamento, non sembra per altro verso riproponibile per
l’assegno circolare; è infatti largamente contestato che all’atto
dell’emissione dell’assegno circolare si stipuli un contratto di mandato, in
relazione al quale potrebbe aversi la sostituzione (o il submandato nei
confronti) della banca girataria.

Ma
neanche il secondo orientamento è persuasivo. Deve, in generale, premettersi
che esso pare ispirato all’intento pratico di evitare che la configurazione
della responsabilità sub specie contrattuale possa condurre a
una sorta di deresponsabilizzazione dell’istituto negoziatore, il quale, ove
fosse considerato quale mero sostituto della b anca trattaria ed esecutore
delle istruzioni di quest’ultima, ben potrebbe limitarsi a pagare la somma al
presentatore una volta che la trattaria, ricevuto l’assegno in compensazione,
non abbia sollevato eccezioni sulla sua regolarità. Di qui l’esigenza di
investire la banca girataria di un titolo autonomo di responsabilità, la cui
rilevanza non viene meno per via della concorrente condotta della banca
trattaria.

Ma, a parte ciò, la tesi non è
condivisibile sul piano dei principi generali in tema di obbligazioni.
Com’è noto, la responsabilità extracontrattuale – nonostante l’ampia portata
della dizione dell’articolo 2043 Cc, che fa riferimento a “qualunque fatto
doloso o colposo” – ricorre solo allorquando la pretesa risarcitoria venga formulata nei confronti di un soggetto autore di un
danno ingiusto, non legato all’attore da alcun rapporto giuridico precedente o,
comunque, indipendente da tale eventuale rapporto, sicché essa può configurarsi
solo per effetto della violazione di una norma di condotta. Ove a fondamento
della pretesa dedotta in giudizio venga enunciato
l’inadempimento di un’obbligazione volontariamente contratta, o anche derivante
dalla legge (articolo 1173 Cc), non vi è luogo per l’illecito aquiliano, ma è
ipotizzabile unicamente una responsabilità contrattuale o legale derivante da
un preesistente vincolo obbligatorio specifico posto in essere tra le parti
dalla volontà delle stesse ovvero direttamente da una disposizione di legge.

Orbene, non v’è dubbio che
l’obbligazione per l’istituto negoziatore di pagare l’assegno solo al
prenditore o al beneficiario deriva direttamente dalla disposizione di legge
innucleata nell’articolo 43 legge sull’assegno, a sua
volta richiamata dall’articolo 86 stesso decreto. Anzi, da tale disposizione
sembra promanare il richiamo a una più stretta
diligenza proprio dell’istituto negoziatore di assegni in ragione degli aspetti
pratici e sostanziali dell’operazione di pagamento. A questo proposito, si
rammenta che la banca girataria riceve materialmente il titolo dal proprio
cliente, trovandosi così a gestire in forma individuale la presentazione
dell’assegno in versamento, con maggiori possibilità di riscontare eventuali
irregolarità nella circolazione del titolo o contraffazioni. Di contro,
l’azienda trattaria e quella emittente si vedono
normalmente consegnare il titolo in stanza di compensazione, all’interno di una
rimessa comprendente una moltitudine di altri titoli, per giunta con empi assai
ristretti per poterne eccepire l’irregolarità (verificandosi, in caso
contrario, la presunzione di “pagato” che consegue allo spirare dei termini
delle procedure interbancarie). A ciò si aggiunge che solo l’azienda girataria
per l’incasso ha la possibilità di un diligente vaglio sulla persona del
presentatore (ivi comprese le sue qualità) e sulla natura del documento di identificazione esibito, elementi tutti che devono
concorrere a integrare un pagamento diligente e liberatorio. In diversi
termini, l’articolo 43 legge sull’assegno, per agevolare l’incasso dell’assegno
(assolutamente) intrasferibile, ne ammette la girata
per l’incasso esclusivamente a un banchiere sul cui vaglio fa affidamento,
rendendolo – per così dire – mallevadore verso la trattaria (o la banca
emittente dell’assegno circolare) della esatta identificazione del prenditore e
infine responsabile dell’inesatto pagamento, che si pone in evidente contrasto
con i principi che reggono il servizio bancario e impongono al banchiere
comportamenti conformi alle regole della specifica professionalità.

Quindi, promanando direttamente
dalla legge, la responsabilità della banca girataria per l’incasso non si
configura come obbligazione ex delicto, ma, per l’appunto, come obbligazione ex
lege, riconducibile in base all’articolo 1173 Cc, ad ogni altro atto o fatto
idoneo a costituire fonte di obbligazione in
conformità dell’ordinamento giuridico. Trattasi, in fin dei conti, di
fattispecie tipica di obbligazione che, pur non avendo
natura contrattuale, non può per ciò solo essere ricondotta nello schema
generale dell’articolo 2043 Cc, trovando invece il suo archetipo nell’articolo
1173 Cc. Il fondamento della correlativa azione risarcitoria è unico e non vi è
bisogno di diversificarne il titolo (contrattuale, extracontrattuale,
cartolare) a seconda del soggetto che si ritiene danneggiato. Il criterio per
individuare il soggetto titolare della pretesa dovrà essere fondato
sull’individuazione della sfera giuridica patrimoniale sulla quale
è in concreto caduto il danno. In linea generale, il pregiudizio derivante dal
pagamento dell’assegno circolare a soggetto diverso dal prenditore potrebbe
ripercuotersi sul richiedente, ovvero sul prenditore, ovvero infine sulla
stessa banca emittente se nella negoziazione si sia inserita
una banca girataria per l’incasso.

Corretto è, quindi, il percorso
giuridico seguito dalla sentenza qui impugnata.

Il banchiere giratario per
l’incasso che paga un assegno circolare non
trasferibile a persona diversa dal beneficiario indicato dal titolo incorre in
una responsabilità, nei confronti del beneficiario, che non ha natura
contrattuale, non essendovi rapporto negoziale di sorte tra banca e
beneficiario medesimo, né extracontrattuale, che riguarda il comportamento
illecito per la violazione dell’obbligo generico del neminem laedere, bensì
quasi contrattuale ai sensi dell’ultima parte dell’articolo 1173 Cc.
L’obbligazione deriva appunto direttamente dalla legge, ovverosia dalla norma
di cui all’articolo 43 legge sull’assegno, la quale prevede l’obbligo, a carico
del banchiere giratario per l’incasso, di pagare solo ed esclusivamente al
soggetto ordinatario ed il correlativo diritto, a favore di tale soggetto, di
chiedere il risarcimento del pregiudizio patrimoniale patito. Ne consegue che il
termine di prescrizione per l’azione di responsabilità nei confronti della
banca negoziatrice è quello ordinario decennale e non
quello quinquennale previsto dall’articolo 2947, comma1 Cc per la domanda
risarcitoria da fatto illecito.

Con il secondo motivo, viene denunziata omessa e insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si duole la ricorrente
che la Corte, al pari del tribunale, pur avendo ravvisato nella fattispecie una ipotesi di responsabilità contrattuale, ha respinto la
prova per testi intesa a dimostrare che la banca non aveva alcuna colpa per
avere agito su espressa disposizione del prenditore degli assegni. Né, a
proposito della indicazione del Lippiello quale
delegato all’incasso da parte del Barnato, poteva obliterarsi che costui aveva
agito nella veste di legale rappresentante della Riviera Motori Snc.

Il motivo è inammissibile sotto
due profili.

Valutare se la prova non ammessa riguardasse un punto decisivo della controversia richiede,
da parte della Corte di cassazione, il raffronto tra il fatto da provare e le
circostanze dedotte a contenuto della prova nel giudizio di appello. Perché la
Corte sia posta in grado di compiere tale valutazione
è necessario che la parte interessata indichi nel ricorso il contenuto dei
capitoli di prova, diversamente il motivo di ricorso viene a mancare del
requisito della specificità. Ciò da tempo la giurisprudenza della Corte viene
affermando attraverso l’enunciazione del principio secondo cui il ricorrente
che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione in appello di una
prova testimoniale, ha l’onere di indicare specificamente – occorrendo anche
mediante integrale trascrizione in ricorso – le circostanze che formavano
oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il
controllo sulla decisività dei fatti da provare in ordine
alla risoluzione della controversia e sulle prove stesse, in quanto, per
il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte di
cassazione deve essere in grado di compiere tale verifica solo in base alle
deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con
indagini integrative (solo per indicare le più recenti, sentenze 19138/04,
9711/04, 9290/04, 5369/04, 17904/03, 15751/03, 9712/03).

Orbene, nel caso, la ricorrente
si è limitata a dedurre di avere formulato una istanza
di ammissione di prova testimoniale, ma di questa non ha poi indicato il
contenuto. Ulteriore profilo di inammissibilità del
mezzo sta nel fatto che con esso non risulta censurata la ratio decidendi
autonoma espressa a riguardo dalla Corte del merito, per la quale la prova
(oltre che inammissibile) era anche irrilevante in quanto, dalla articolazione
dei relativi capitoli, appariva inidonea a dimostrare la esistenza di un
legittimo atto di delega all’incasso dei titoli.

Infondato in tutte le sue
articolazioni, il ricorso va rigettato con condanna della sua proponente alle
spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e
condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidante in euro
2.700 di cui 2.500 per onorari d’avvocato oltre spese
e accessori di legge.