Penale

Thursday 18 September 2003

L’ avvocato che aiuta il cliente a sfuggire alle ricerche dell’ autorità può essere sospeso dalla professione. Cassazione – Sezione sesta penale (cc) – sentenza 16 giugno-17 settembre 2003, n. 35656

Lavvocato che aiuta il cliente a sfuggire alle ricerche dellautorità può essere sospeso dalla professione.

Cassazione Sezione sesta penale (cc) sentenza 16 giugno-17 settembre 2003, n. 35656

Presidente Leonasi relatore Conti

Pm Monetti ricorrente Pg in proc. Franchi

Fatto

Con ordinanza in data 20 gennaio 2003, il Tribunale dellAquila, adito ex articolo 310 Cpp, annullava la ordinanza in data 17 dicembre 2002 del Gip del Tribunale di Teramo, appellata da Franchi Felice, con la quale veniva applicata al medesimo la misura interdittiva del divieto per mesi due di esercizio della professione di avvocato in relazione al reato di cui allarticolo 378 Cp, addebitatogli per avere aiutato Marra Luigi, nei cui confronti era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, a sottrarsi alle ricerche dellautorità, comunicandogli telefonicamente notizie riservate circa lo sviluppo delle indagini e delle ricerche finalizzate alla sua cattura.

Osservava il Tribunale che gli unici elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare erano rappresentati dal contenuto di intercettazioni telefoniche disposte sulla utenza di Di Maro Ersilia, convivente del latitante, anchessa assistita dal Franchi, risultanze che dovevano essere considerate inutilizzabili in quanto acquisite in violazione dellarticolo 103 Cpp, trattandosi di intercettazioni concernenti lesercizio della funzione difensiva.

Propone ricorso per cassazione il Pg presso il Tribunale di Teramo deducendo, in primo luogo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ritenuta inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni telefoniche. Osserva al riguardo il ricorrente che tali risultanze non concernevano lesercizio della funzione difensiva ma fatti penalmente rilevanti, quali le informazioni date dal Franchi al Marra per sottrarsi alle ricerche dellautorità. Pur trattandosi di un colloquio tra un avvocato e il suo assistito, simili conversazioni non attenevano alla funzione defensionale ma a una attività criminosa, sicché esse non erano coperte dalle garanzie di inutilizzabilità prestate dallarticolo 103 Cpp, come riconosciuto anche dalla Corte di cassazione in una fattispecie del tutto simile.

Con un secondo motivo, lufficio ricorrente deduce inoltre la violazione di legge e il difetto di motivazione in punto di omessa considerazione delle ulteriori risultanze derivanti dalle ammissioni fatte dallindagato nel corso dellinterrogatorio di garanzia, per nulla considerate dal Tribunale, nonostante che esse fossero pienamente inutilizzabili, pur se in tale occasione il Franchi aveva risposto a domande circa il contenuto delle conversazioni confutandone solo linterpretazione datane dallaccusa. Il ricorrente osserva al riguardo che, anche ammessa la inutilizzabilità delle intercettazioni da questa non derivava anche quella dellinterrogatorio, perché lordinamento processuale prevede la nullità derivata ma non la inutilizzabilità derivata.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Questa Suprema Corte, con la decisione citata dallufficio ricorrente (Cassazione, sezione sesta (up) 2 novembre 1998, Archesso), ha affermato che fuoriescono dallesercizio della funzione difensiva i colloqui tra avvocato e assistito che costituiscono attività criminosa, come nel caso, del tutto simile a quello in esame, in cui il difensore fornisca allassistito notizie utili per sottrarsi alle ricerche dellautorità (o a concludere le investigazioni), commettendo in tal modo il reato di favoreggiamento.

Nella specie il Franchi, utilizzando la linea telefonica della convivente del Marra, aveva, secondo laccusa, preavvertito lassistito dei movimenti della forza di polizia che lo stavano ricercando, dandogli anche consigli finalizzati a evitare la cattura. Tali comunicazioni rientrano nel paradigma dellarticolo 378 Cp e quindi, costituendo ex se attività criminosa, non possono dirsi in alcun odo essere espressione della funzione difensiva.Al riguardo è appena il caso di rilevare che, secondo il codice deontologico dellavvocatura, approvato dal Cnf in data 17 aprile 1997, è inibito allavvocato di fornire al cliente elementi di conoscenza finalizzati alla realizzazione di una condotta illecita (articolo 36).

Lordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al Tribunale dellAquila, il quale, nel prendere in esame il contenuto delle intercettazioni di cui si è detto ai fini della decisione circa la sussistenza dei presupposti della misura interdittiva, valuterà anche le altre risultanze in atti, quali quelle emergenti dallinterrogatorio di garanzia.

È il caso di sottolineare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, questa ulteriore fonte indiziaria presuppone lutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni, essendosi linterrogatorio basato proprio sulle emergenze scaturenti dalle conversazioni intercettate. E ciò non perché il nostro ordinamento processuale contempli il principio della inutilizzabilità derivata, ma perché la nozione di inutilizzabilità assoluta, quale quella che deriverebbe dallarticolo 103 comma 7 Cpp, ove in ipotesi si fosse verificata, implica limpedimento alluso del contenuto delle conversazioni intercettate anche al solo limitato fine di farne oggetto di domande in sede di interrogatorio dellindagato.

PQM

Annulla lordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale dellAquila.