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Thursday 22 May 2003

L’ autorità garante per la concorrenza ed il mercato segnala possibili distorsioni del sistema concorrenziale nell’ ambito dell’ automobilismo sportivo. Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, Segnalazione 30 aprile 2003

Lautorità garante per la concorrenza ed il mercato segnala possibili distorsioni del sistema concorrenziale nellambito dellautomobilismo sportivo

Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, Segnalazione 30 aprile 2003

Settore dell’automobilismo sportivo

Nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 22 della legge n. 287/90, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende svolgere alcune considerazioni in merito ai problemi di concorrenza riscontrabili nel settore dell’automobilismo sportivo diverso dalla Formula 1.

Occorre preliminarmente ricordare che l’Automobil Club Italia (ACI) è un ente pubblico, designato quale Federazione sportiva competente per le discipline dell’automobilismo sportivo. Dopo l’emanazione del Decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242 [La disciplina dell’organizzazione sportiva in Italia è stata modificata con il D.lgs 23 luglio 1999 n. 242, che, in esercizio della delega prevista agli artt. 11 e 14 della legge n. 59/97, ha abrogato la legge n. 426/42, istitutiva del CONI, ed ha realizzato la riforma di tale ente. Tra i vari compiti attribuiti dal decreto al CONI, che mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, vi è quello della regolamentazione dell’attività sportiva, di riconoscimento di vari organismi sportivi (federazioni, associazioni, Enti di promozione sportiva), nonché di controllo delle federazioni nazionali.], le federazioni sportive hanno avuto un periodo di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni previste, tra cui quella di assumere personalità giuridica di diritto privato. Il medesimo decreto, tuttavia, prevedeva, tra le norme transitorie, che nulla fosse “innovato quanto alla natura giuridica dell’Aeroclub d’Italia, dell’Automobile club d’Italia e dell’Unione italiana tiro a segno” (articolo 18 comma 6) [Anche a seguito di tale norma, il CONI ritiene, tra l’altro, che il potere di vigilanza sull’ACI sia rimasto in capo al Ministero delle attività produttive.].

Alla stregua delle altre Federazioni sportive nazionali, l’ACI opera in conformità con gli indirizzi dettati dalla corrispondente federazione sportiva internazionale, la Fédération Internationale de l’Automobile (di seguito FIA). In particolare, lo statuto dell’ACI, di recente modificato e approvato dal Ministero delle attività produttive [Con decreto del 23 gennaio 2001 (GURI del 2 marzo 2001, n.51).], espressamente prevede che tale ente “promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l’Automobile (FIA)” (articolo 4 dello Statuto).

Per il più efficace conseguimento di tali scopi, il Consiglio Generale dell’ACI ha istituito la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (di seguito anche CSAI), che, a sua volta, esplica la propria attività attraverso un Consiglio Sportivo Nazionale (in seguito anche CSN) e un Comitato Esecutivo (di seguito anche CE). Il CSN ed il CE sono competenti ad assumere decisioni in materia di: i) rilascio delle licenze, ii) determinazione del Calendario Sportivo Nazionale, iii) gestione dello sfruttamento commerciale delle attività agonistiche. Questi organi, pertanto, con le loro decisioni, risultano evidentemente in grado di esercitare una influenza di carattere regolamentare sulle condizioni di accesso al mercato dell’organizzazione e della promozione di gare, così come sulle condizioni di svolgimento di tali attività.

Vale osservare, al riguardo, che il CSN e il CE della CSAI sono composti da soggetti che rappresentano i principali operatori del settore (piloti, industria automobilistica, scuderie, ecc.), ivi inclusa l’Associazione Italiana Circuiti Automobilistici (di seguito AICA), che riunisce la quasi totalità dei proprietari dei circuiti presenti in Italia, i quali svolgono, allo stesso tempo, attività di organizzazione delle gare.

Attraverso la loro presenza negli organi direttivi della CSAI, alcuni rappresentanti di imprese attive nell’organizzazione delle gare (quelle raccolte nell’AICA) sono partecipi di tutte le decisioni prese dalla CSAI relativamente al calendario nazionale e all’individuazione dei soggetti ammessi ad organizzare gare di campionato. Più in particolare, la CSAI ha recentemente disposto che le date delle gare, per quanto concerne i propri Campionati, vengano iscritte a calendario su proposta dell’AICA (Associazione Italiana Circuiti Automobilistici) ed ha, inoltre, stabilito che, per quanto riguarda le gare non titolate (ossia non di campionato), l’organizzatore non si può iscrivere se prima non ha preso gli opportuni accordi contrattuali con il responsabile del Circuito, ai fini della concessione della pista e della data.

La CSAI è coinvolta direttamente, altresì, nell’attività di promozione commerciale delle gare avendo a tale scopo costituito, in data 26 giugno 2000, la società ACI Sport S.p.A., interamente partecipata da ACI, con l’intento di promuovere, organizzare e sfruttare economicamente tutte le attività sportive nel settore dell’automobilismo in Italia [L’art. 3 della nuova versione del regolamento CSAI del 1999, prevede la possibilità di costituire una società di capitali per la promozione, organizzazione e lo sfruttamento economico delle attività connesse all’esercizio dei poteri sportivi, anche al fine di corrispondere alle esigenze di “snellezza, semplificazione, economicità ed efficacia necessarie alla concreta gestione dello sport automobilistico”. ]. A partire da tale anno, pertanto, tutta l’attività agonistica relativa ai campionati italiani svolti in circuito viene promossa esclusivamente da ACI Sport S.p.A..

Da quanto sopra illustrato emerge l’esistenza di una situazione di potenziale distorsione della concorrenza, laddove soggetti deputati alla regolamentazione di importanti fasi dell’attività economica, svolta nei mercati della organizzazione e promozione di gare, sono presenti altresì in qualità di operatori commerciali.

In primo luogo, infatti, la presenza nel Consiglio Sportivo Nazionale e nel Comitato Esecutivo di un rappresentante dell’Associazione Nazionale Circuiti Automobilistici (AICA), rappresenta un potenziale e significativo ostacolo per gli organizzatori delle gare di campionato italiano diversi da quelli aderenti all’AICA che dovessero essere interessati ad ottenere l’accesso al calendario nazionale stabilito dalla CSAI.

In secondo luogo, la stessa CSAI, avendo stabilito di costituire una società propria controllata, al fine di svolgere l’attività di promozione commerciale delle gare, ha utilizzato il proprio potere di regolamentazione per avocare a sé e svolgere in esclusiva un’attività commerciale di rilievo quale è quella della promozione, impedendo che la medesima attività fosse svolta da altri soggetti presenti nel mercato. Inoltre, concentrando in capo a sé sia il potere di regolamentazione di tutte le gare (di campionato e club) sia l’attività di promozione delle gare di campionato, non sembra che la CSAI possa garantire la dovuta neutralità ed equità nei confronti dei diversi soggetti che svolgono gare diverse da quelle di campionato italiano.

Vale osservare, al riguardo, che su problematiche alquanto prossime a quelle qui affrontate si è di recente espressa la Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione Europea, nell’ambito della valutazione dell’assetto concorrenziale in ambito internazionale dell’automobilismo sportivo, ancorché con riferimento alla Formula 1 (casi COMP/36.520, COMP/37.319, COMP/36.776). In tale occasione, la Commissione ha ritenuto essenziale che la competente federazione sportiva internazionale (la FIA – Federazione Internazionale Automobilistica) garantisse a) la separazione tra attività commerciale e di regolamentazione; b) l’accesso al calendario nazionale a tutti gli organizzatori, nel rispetto dei requisiti di equità e sicurezza; c) la separazione tra titolarità dei diritti e gestione commerciale degli stessi. Non si può non rilevare come, per quanto detto in precedenza, allo stato tali principi non sembrino trovare adeguata applicazione a livello nazionale.

L’Autorità ritiene, pertanto, necessaria l’adozione di misure volte ad adeguare la prassi regolamentativa nazionale ai criteri approvati dalla Commissione Europea, al fine di ripristinare il corretto gioco concorrenziale e le pari opportunità di accesso ai mercati per tutti gli operatori presenti nel settore dell’automobilismo sportivo in Italia.

L’Autorità confida che le considerazioni suesposte portino all’adozione di iniziative per un più efficace esercizio dell’attività di controllo e di vigilanza sui settori sportivi e sulle decisioni adottate dalle Federazioni nazionali, con particolare riferimento, nella fattispecie, all’attività di controllo e di vigilanza sull’operato dell’ACI, quale federazione nazionale competente per gli sport automobilistici.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tesauro