Penale

Thursday 20 March 2008

L’ automobile non è parificata a luogo di privata dimora e pertanto intercettare le conversazioni a bordo del veicolo non costituisce reato.

L’automobile non è parificata a
luogo di privata dimora e pertanto intercettare le conversazioni a bordo del
veicolo non costituisce reato.

Cassazione – Sezione quinta –
sentenza 30 gennaio – 18 marzo 2008, n. 12042

Presidente Ferrua – Relatore
Rotella

Pm D’Ambrosio –
conforme – Ricorrente Pubblico Ministero presso Tribunale di Brescia

Fatto

1 – Il Gup di Brescia ha
dichiarato ai sensi dell’art. 129 Cpp n.d.p. perché i fatti non sono previsti
dalla legge come reato, contro Bagnalasta Enrico ed altri 21 imputati,
appartenenti a varie agenzie private di investigazione, per reati contestati in
ciascun caso in concorso a due o più ai sensi degli artt. 623 bis e 617 bis,
co. 1^ e 2^ o 3^ o 617 CP, ed in taluna ipotesi anche con riferimento all’art. 35 L. 675/96, per
l’installazione di apparati di intercettazione ambientale di conversazioni tra
presenti in autovetture private.

Il P.M. propone ricorso per
violazione di legge, analizzando la lettera delle norme, ed il sistema in
materia di intercettazioni.

2 – Il ricorso è infondato.

L’unico precedente, citato nella
sentenza impugnata (Cass., Sez. V n. 4264/05 – rv.
235595), esclude che nel caso di specie si tratti di intercettazioni.

In effetti
la questione va risolta con riferimento alla ratio di incriminazione dei fatti
contro la libertà morale delle persone, individuabile in rapporto o
all’“ambiente” o agli “strumenti di comunicazione”.

Agli “strumenti di comunicazione”
si rapportano il titolo dell’articolo 617 Cp "Cognizione, interruzione o
impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o
telefoniche” e la frase recata dall’articolo 617 bis "al fine di intercettare
od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”.

La lettera del titolo e della
frase non autorizza affatto a ritenere le due norme incriminatrici estensibili
alla captazione di comunicazioni di conversazioni tra presenti.

Gli articoli 617 ss., introdotti con L. n. 98 del 1974, tutelano solo e proprio
la riservatezza delle comunicazioni o conversazioni tra persone effettuate con
mezzi tecnici determinati, all’epoca il telegrafo o il telefono. Gli artt. 617
quater, quinquies, sexies aggiunti dalla L. n. 547 del 1993 riguardano invece
le comunicazioni informatiche o telematiche, cioè strumenti
nuovi. Infine l’art. 623 bis estende le disposizioni a "qualunque
altra comunicazione a distanza di suoni immagini o altri dati".

In sintesi, la riservatezza
tutelata dalle norme degli articoli 617 – 623 Cp è quella assicurata proprio e
solo da uno strumento adottato per comunicare a distanza.

Invece la riservatezza di
"notizie” ed "immagini” che si rapporta all’“ambiente” è tutelata
nell’articolo 615 bis, introdotto dall’art. 1 della prima legge innovativa
citata, la n. 98 del 1974, con il titolo "interferenze illecite nella vita
privata".

La disposizione di questo
articolo fa riferimento ai soli luoghi indicati nell’articolo 614 Cp, e cioè l’abitazione
o la privata dimora. E l’autovettura che si trovi in una pubblica via non è
ritenuta, da sempre nel diritto vivente, luogo di privata dimora (cfr. Cass., n. 5934/81 – Ced 149373 e, di seguito, la giurisprudenza
relativa alle disposizioni del codice procedurale in materia d’intercettazioni
tra presenti che, concernendo l’utilizzabilità delle prove, presume essa quella
sostanziale, Cass. n. 1831/98, n. 4561/99 – 2143036, n. 4979/00 – 216749, n.
3363/01 – 218042, n. 1281/03 – 223682, n. 8009/03 – 223960, n. 5/03 – 224240,
n. 2845/04 – 228420, n. 26010/04 – 229974, n. 43426/04 – 23096, n. 13/05 –
230533, n. 4125/07 – 235601).

Né ha nulla a che fare con questa
tematica la normativa (L. 675/96 – Dl. lgs. 196/03) sostanziale sul trattamento
illecito dei "dati personali", che all’evidenza concerne fatti
diversi ed ulteriori rispetto alla possibilità di acquisizione di qualsiasi
dato riservato.

E’ quanto interessa. Nessuna
norma incriminatrice dunque tutela la riservatezza delle persone che si trovino in autovettura privata sulla pubblica via.

La sentenza risulta dunque
incensurabile.

P.Q.M.

rigetta
il ricorso.