Tributario e Fiscale

Thursday 11 December 2003

L’ attività di promozione tramite sito internet attraverso link costituisce procacciamento di affari.

L’attività di promozione tramite sito internet attraverso link costituisce procacciamento di affari.

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 209/E

Oggetto: Istanza di interpello – Art. 25-bis DPR n. 600 del 1973 – Attività di procacciatore d’affari – Società XY S.p.A.

Roma, 18 novembre 2003

La societa’ XY S.p.A., nel formulare il quesito oggetto dell’istanza di interpello in esame, ha rappresentato quanto segue.

La societa’ istante, al fine di promuovere il servizio Adsl……..

ha stipulato un contratto di collaborazione commerciale con la societa’ K S.p.A. la quale svolge attivita’ di marketing e promozione generale per K.

In base a tale contratto il servizio Adsl………. viene promosso all’interno della campagna denominata …………… La K S.p.A. riconosce 1000 punti dell’operazione a premi …………ad ogni socio K che acquisti on line il servizio Adsl……….. collegandosi al sito K e seguendo la procedura indicata nel sito informatico.

La divisione K si obbliga “a fare tutto quanto utile e opportuno al fine di promuovere il prodotto e, in particolare, a diffondere la proposta commerciale relativa all’acquisto del servizio Adsl………… attraverso una serie di mezzi di comunicazione tra cui Internet.

La societa’ istante s’impegna a corrispondere alla divisione K un importo fisso a titolo di contributo per gli investimenti necessari a promuovere il servizio Adsl……….. nonche’, in aggiunta, un importo per ogni ordinazione andata a buon fine.

Tutto cio’ premesso, la societa’ istante chiede se le somme corrisposte alla divisione K debbano essere assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’acconto prevista dall’art. 25-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE

A parere della societa’ XY S.p.A. il rapporto giuridico intercorrente con la divisione K non puo’ essere assimilato ad alcuno dei rapporti elencati nell’art. 25-bis del DPR n. 600 del 1973.

La societa’ interpellante ritiene che le attivita’ contemplate in tale articolo si caratterizzino per una sorta d’impegno propositivo nella stipulazione dei contratti e nella ricerca attiva dei clienti e si concludano con la raccolta delle adesioni ed il relativo invio alla controparte.

Tali caratteristiche non sarebbero presenti nell’attivita’ svolta dalla divisione K nei confronti della societa’ XY S.p.A., che al contrario si limiterebbe a fornire “una via” (cosiddetto link in gergo informatico)

che consente al potenziale acquirente di accedere al sito della societa’ XY S.p.A. per la conclusione del contratto.

Dubbi sulla configurabilita’ della divisione K come procacciatore d’affari vengono avanzati dalla societa’ interpellante anche in relazione alla presenza nel contratto in argomento di “elementi sia dell’attivita’ pubblicitaria vera e propria sia della tradizionale attivita’ di procacciamento d’affari.”

Pertanto, la societa’ istante non ritiene di dover assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 25-bis del DPR n. 600 del 1973 i compensi che corrispondera’ alla divisione K in forza del contratto in argomento.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’art. 25-bis del DPR n. 600 del 1973 prevede che “i soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Irpeg dovuta dai percipiente, con obbligo di rivalsa.”

La circolare n. 24 del 10 giugno 1983 ha fornito chiarimenti sull’applicabilita’ della ritenuta alla fonte di cui all’art.25-bis del DPR n. 600 del 1973.

Con riferimento all’oggetto della ritenuta, la circolare citata ha specificato che la provvigione da assoggettare a ritenuta e’ costituita oltre che dal compenso per l’attivita’ svolta dal commissionario, dall’agente, dal mediatore, dal rappresentante di commercio e dal procacciatore d’affari anche da “ogni altro compenso inerente l’attivita’ prestata dagli anzidetti soggetti, ivi compresi i rimborsi spese”.

La medesima circolare ha, inoltre, chiarito che “l’elencazione dei rapporti contenuta nel primo comma dell’art. 25-bis e’ da considerarsi tassativa” e “restano, quindi, assoggettate alla ritenuta solo le provvigioni comunque denominate percepite dai commissionari, dagli agenti, dai mediatori, dai rappresentanti di commercio e dai procacciatori d’affari per le attivita’ da questi poste in essere.”

Cio’ premesso, al fine di accertare l’applicabilita’ della ritenuta alla fonte sui compensi che la societa’ istante eroga alla divisione K, si rende necessario verificare se il contratto di “collaborazione commerciale”, dal quale tali compensi traggono origine, possa essere ricondotto tra i rapporti contrattuali elencati nell’art. 25-bis del DPR n. 600 del 1973.

Dall’analisi dello schema di contratto allegato all’istanza d’interpello emerge che oggetto del contratto tra XY e societa’ K S.p.A. e’ l’attivita’ di promozione del servizio Adsl……….. nei confronti dei soci K.

Tale attivita’ viene svolta nell’ambito del programma promozionale denominato “K………”.

La K si impegna a fare tutto quanto utile ed opportuno al fine di promuovere il prodotto, veicolando la proposta commerciale promozionata tramite diversi mezzi di comunicazione.

In particolare, la divisione K s’impegna a creare una sezione all’interno del sito informatico della K dedicata alla proposta commerciale di cui trattasi e un collegamento informatico (link) al sito ……… direzionale alla procedura d’acquisto on line.

Per usufruire della promozione, i soci interessati all’acquisto del prodotto, dovranno collegarsi al sito informatico K e seguire la procedura indicata.

La divisione K ha diritto ad un compenso fisso quale contributo per le attivita’ di gestione e comunicazione del programma promozionale e in aggiunta ad un compenso per ogni singolo ordine acquistato dai soci andato a buon fine e transitato dal sito K.

Quest’ultimo compenso e’ determinato in base alle risultanze di prospetti riepilogativi del numero di adesioni all’offerta da parte dei soci K che la XY deve inviare a scadenze periodiche determinate.

L’accordo contrattuale avra’ decorrenza dalla data di sottoscrizione fino all’evasione di tutti gli ordini di acquisto del prodotto che transiteranno dal sito K entro il 31 dicembre 2003.

Da quanto sopra evidenziato, si ritiene di poter ricondurre il contratto oggetto dell’istanza di interpello nell’ambito dei contratti di procacciamento d’affari per le seguenti motivazioni.

Il contratto di procacciamento d’affari e’ un contratto atipico, in quanto non espressamente previsto e disciplinato nell’ordinamento civilistico.

Come chiarito con la citata circolare n. 24 del 1983 “la figura del procacciatore d’affari e’ caratterizzata dall’impegno anche occasionale contrattualmente assunto di agire nell’interesse di una delle parti, ma senza vincolo di stabilita’. La predetta attivita’ si concreta nella raccolta di proposte di contratti o di ordinazioni da trasmettere al soggetto nel cui interesse il procacciatore d’affari agisce.”

La giurisprudenza civile, distinguendo il contratto atipico di procacciamento d’affari da figure analoghe tipiche, quali i contratti di agenzia e di mediazione, ha evidenziato che oggetto della prestazione del procacciatore d’affari e’ “l’attivita’ di intermediazione finalizzata a favorire fra terzi la conclusione di affari” (Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 4327 del 6 aprile 2000).

Nel caso di procacciatore d’affari, perche’ si configuri un’attivita’ di intermediazione, e’ sufficiente che questi ponga in contatto i soggetti interessati, i quali concludono il contratto grazie al suo intervento (Corte di Cassazione, sez.III, sentenze n. 11244 del 1996 e n. 1290 del 2001).

La Corte di Cassazione ha, inoltre, ribadito l’assenza di un rapporto stabile ed organico fra le parti del contratto e ha precisato che “il procacciatore agisce su incarico di una soltanto delle parti interessate alla conclusione dell’affare” (Corte di Cassazione, sez.III, sentenza n. 10286 del 16 luglio 2002).

Gli elementi caratterizzanti il contratto di procacciamento d’affari, come rilevati dalla circolare n. 24 del 1983 e dalla giurisprudenza richiamata, sono presenti, a parere della scrivente, nel contratto oggetto dell’istanza d’interpello.

Infatti la divisione K agisce nell’interesse della societa’ XY, senza un rapporto organico e stabile, al fine di consentire la conclusione di contratti fra detta societa’ e i soci K, ponendo in essere l’attivita’ di intermediazione propria del contratto di procacciamento d’affari.

Nessun vincolo pone, peraltro, il contratto di procacciamento d’affari in merito alle modalita’ attraverso le quali i soggetti interessati possono venire in contatto per la conclusione dell’affare.

Pertanto, il collegamento tramite un’apposita procedura informatica fra soci K e XY non incide sulla configurazione giuridica del contratto, costituendo tale procedura una modalita’ di esecuzione della prestazione a carico della divisione K

Non si condivide, pertanto, la tesi dell’istante secondo la quale la divisione K si limita a fornire una via (cosiddetto link in gergo informatico)” per accedere al sito XY.

Il link con il sito XY rappresenta, infatti, lo strumento concreto per la “raccolta di proposte di contratti o di ordinazioni” e, quindi, non costituisce l’oggetto della prestazione, ma una modalita’ per la sua esecuzione.

Si ritiene, inoltre, che l’utilizzo di diversi mezzi di comunicazione attraverso cui far conoscere ai soci K il prodotto non costituisce autonoma e distinta attivita’ di pubblicita’, ma solo un sistema di divulgazione della proposta commerciale finalizzata ad indurre i soci K a concludere il contratto con la XY secondo le modalita’ indicate.

Sulla base delle precisazioni svolte la scrivente ritiene di non condividere, la soluzione interpretativa dell’istante e, pertanto, la XY e’ tenuta ad operare la ritenuta alla fonte di cui all’art. 25-bis del DPR 600 del 1973 sui compensi corrisposti alla divisione K in relazione al contratto oggetto dell’istanza d’interpello.