Assicurazione ed Infortunistica

Tuesday 10 October 2006

L’ assoluzione con formula piena in sede penale preclude il risarcimento dei danni anche in sede civile.

L’assoluzione con formula piena
in sede penale preclude il risarcimento dei danni anche in sede civile.

Cassazione – Sezione terza civile
– sentenza 8 giugno-20 settembre 2006, n. 20325

Presidente Nicastro – Relatore
Scarano

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente
notificato nel 1998 il signor Giuseppe Solinas conveniva avanti al Tribunale di
Sondrio la società Compagnoni Barbara Srl, per ivi sentirla condannare al
risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell’incidente stradale
verificatosi il 14 ottobre 1996 quando, mentre percorreva la strada statale n.
38 dello Stelvio in direzione Bormio, giunto in prossimità della
progressiva chilometrica Km 122+850 all’uscita da una semicurva a causa
di una lastra di ghiaccio presente sulla sede stradale perdeva il controllo
dell’autovettura Volkswagen Golf 1800, uscendo di strada e precipitando nella
scarpata a valle, riportando danni fisici e materiali.

L’adito Tribunale, in
accoglimento dell’eccezione in via pregiudiziale sollevata dalla società
convenuta, dichiarava l’improcedibilità dell’azione civile all’esito del
passaggio in giudicato della sentenza penale Pret. Tirano, 115/98 di
assoluzione, con la formula «perché il fatto non sussiste», del Presidente del
suo c.d.a. sig. Oliviero Confortola dal reato di lesioni colpose ascrittogli in
conseguenza del sinistro.

Interposto gravame dal Solinas,
con sentenza non definitiva del 3 maggio 2002 in riforma
dell’impugnata sentenza la Corte
d’appello di Milano dichiarava la concorrente e paritaria responsabilità
dell’appellante medesimo e della società Compagnoni ‑appaltatrice della
manutenzione della strada‑ nella causazione del sinistro in questione, e
conseguentemente condannava quest’ultima al risarcimento nella misura della
metà dei danni dal primo subiti.

Avverso la suddetta sentenza
della Corte d’appello di Milano la società Compagnoni Barbara Srl propone ora
ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il
Solinas, che ha del pari depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la società
ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 651 e 652
Cpc, nonché travisamento delle sentenze penali irrevocabili con conseguente
violazione dell’articolo 40 Cpc.

Lamenta che erroneamente la corte
d’appello ha nel caso ritenuto, diversamente dal giudice di prime cure, non
spiegare il giudicato penale efficacia nel presente giudizio, sussistendo
assoluta identità tra l’imputato e chi per essa
materialmente sottoscrisse il contratto di appalto della manutenzione della
strada teatro del sinistro de quo, in quanto «gli effetti di tale contratto non
si formarono in capo al legale rappresentante ma risalirono immediatamente in
capo alla rappresentata Compagnoni Barbara Srl, così come Oliviero Confortola
non fu tratto a dibattimento in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di
rappresentante legale della Compagnoni Barbara Srl», come emerge dallo stesso
capo d’imputazione.

Si duole essere stata
erroneamente ritenuta nel caso emessa un’assoluzione
non piena del Confortola, laddove il giudice di prime cure ha espressamente
affermato non «revocabile in dubbio che il Solinas si sia comportato con grave
imprudenza, provocando purtroppo da sé l’incidente che l’ha visto coinvolto».
Non potendo pertanto dubitarsi in ordine all’accertamento da tale giudice
compiuto.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto
modo di porre in rilievo, mentre l’articolo 25 del Cpp del 1930 precludeva
l’azione civile (avanti al giudice civile) a seguito di giudizio penale
conclusosi con la declaratoria di insufficienza della prova in ordine alla
sussistenza del fatto o della relativa commissione da parte dell’imputato,
nessuna norma equivalente è viceversa rinvenibile nel nuovo Cpp (a seguito
della eliminazione della suddetta formula di proscioglimento). Ed infatti, sia in virtù dell’articolo 652 (nell’ambito del
giudizio civile di danni) che dell’articolo 654 nell’ambito di altri giudizi
civili) del nuovo Cpp, il giudicato penale di assoluzione è idoneo a produrre
effetti preclusivi ‑quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o
che l’imputato non lo ha commesso nel giudizio civile solo quando contenga un
effettivo e specifico e concreto accertamento circa l’insussistenza del fatto o
l’impossibilità di attribuire questo all’imputato, e non anche quando
l’assoluzione sia determinata dalla conclusione relativa all’insussistenza di
sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità
di esso all’imputato (v. Cassazione, 17401/04; 7765/03; 10399/01; 14557/00;
3330/98).

Soluzione che, pur se non
univocamente, si è da questa Corte affermato costituire invero espressione del
principio fondamentale di unità della giurisdizione sotteso alla disciplina in
questione ‑e a quella di cui all’articolo 651 Cpp con riferimento alle
sentenze di condanna‑ (cfr. Cassazione, 14328/00.
Diversamente, per l’affermazione secondo cui, non essendo stata riprodotta la
disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, Cpp abrogato, deve ritenersi che
il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio di unità della
giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo
stato dal legislatore instaurato il sistema della pressoché completa autonomia
e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune
particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile
previste dall’articolo 75, comma 3, del nuovo Cpp, da un lato il processo
civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo
penale e, dall’altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo
accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di
cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del
giudice penale, v. invece Cassazione, 6478/05, 11432/04 e 13544/06).

Ponendo (con le suindicate altre
analoghe norme in questione) un’eccezione ai principi generali in tema di
efficacia del giudicato (ai fini della cui incidenza nel giudizio civile e di
individuazione della effettiva ragione dell’assoluzione dell’imputato dovendo
il giudice civile tenere invero conto anche della motivazione della sentenza
penale, se del caso pure prescindendo dalla formula assolutoria utilizzata in
dispositivo: cfr. Cassazione, 4775/04), l’articolo 652
Cpp deve costituire peraltro oggetto di stretta interpretazione. Dovendo invero
escludersene l’operatività laddove tra il giudizio penale e quello civile non
vi sia coincidenza soggettiva.

Questa Corte ha già avuto modo di
precisare con riferimento in particolare all’articolo 654 Cpp che sotto
l’aspetto soggettivo gli effetti del giudicato penale sono limitati al
danneggiato costituitosi parte civile nel procedimento penale ed a quanti nel
medesimo abbiano assunto la qualità di parte (cfr.,
con riferimento all’articolo 654 Cpp, Cassazione, 15408/04).

Condizione per l’estensione del
giudicato penale nel giudizio civile o amministrativo è cioè il fatto che non
soltanto l’imputato ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano
partecipato al processo penale (v. Cassazione, 10665/06; 1218/05, 11998/05;
2975/05; 11272/01; 10277/98), pur non potendosene trarre il corollario che la
parte costituitasi parte civile in sede penale non possa agire ‑autonomamente‑
per il risarcimento dei danni in sede civile contro terzi che non abbiano
partecipato al giudizio penale, e che ritenga
corresponsabili dell’evento (cfr., con riferimento all’articolo 651 Cpp,
Cassazione, 15408/04; 13692/01).

Orbene, dei suddetti principi la
corte di merito ha fatto invero puntuale applicazione nell’impugnata sentenza.

Deve porsi in rilievo come nel
caso decisiva valenza assuma invero la ivi
sottolineata circostanza che nel procedimento penale conclusosi con la
suindicata sentenza dibattimentale emessa dal Pretore di Tirano il responsabile
civile, e cioè la società odierna ricorrente, non risulta avere assunto la
qualità di parte, essendo stato in quel giudizio tratto solamente il sig.
Oliviero Confortola, mentre perché il giudicato penale possa esplicare
efficacia nel processo civile nei confronti del responsabile civile è
necessario che quest’ultimo venga citato nel giudizio penale, ai sensi
dell’articolo 83 Cpp.

Come risulta a fortiori
confermato dalle norme che a tale regola generale pongono espressamente
eccezione, quale ad es. in tema di responsabilità per infortunio occorso ad un
lavoratore l’articolo 10 Dpr, 1124/65, ove non solo si prevede la
responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale
per il fatto dal quale l’infortunio è derivato, ma altresì si stabilisce che la
responsabilità del datore di lavoro permane quando la
sentenza penale accerti che l’infortunio è avvenuto per fatto imputabile a
coloro che il medesimo abbia incaricato della direzione o della sorveglianza
del lavoro, se del fatto degli stessi debba rispondere secondo il codice
civile. Priva di rilievo in tal caso essendo la circostanza che la società
datrice di lavoro non sia stata parte nel giudizio
penale conclusosi con la condanna del legale rappresentante della società
stessa, quale organo attraverso il quale la medesima ha violato l’obbligo di
garantire la sicurezza sul lavoro (v. al riguardo Cassazione, 11432/04, ove si
sottolinea che la sentenza penale di condanna, quale fatto oggettivo,
costituisce il presupposto per la pronuncia di risarcimento del danno in sede
civile.

Orbene l’ipotesi odiernamente in
questione non integra anch’essa un’eccezione, trovando pertanto nel caso
applicazione la disciplina generale.

In relazione alla quale le
sezioni penali di questa Corte hanno avuto già più volte modo di affermare che
allorquando l’attività illecita viene posta in essere
da una persona giuridica attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a
costoro fa capo la responsabilità penale per i singoli fatti di reato, ogni
altra conseguenza patrimoniale non può che ricadere sull’ente esponenziale in
nome e per conto del quale la persona fisica ha agito, con esclusione della
sola ipotesi di avvenuta rottura del rapporto organico per avere l’im~ putato
colpevole agito di propria, esclusiva iniziativa v., in particolare,
Cassazione, Sezione terza, 3 dicembre 2003, 299/04).

Rottura del rapporto organico nel
caso pacificamente non configurabile, alla stregua di quanto dalla stessa
odierna ricorrente ripetutamente sostenuto nei propri scritti difensivi.

Quanto al
profilo nel motivo di ricorso prospettato in termini di «travisamento delle
sentenze penali irrevocabili con conseguente violazione dell’articolo 40 Cpc»,
va osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare l’erronea
interpretazione degli atti processuali, compiuta nell’ambito dell’indagine di
fatto riservata al giudice di merito, può essere dedotta in cassazione come
vizio di motivazione o sotto l’aspetto della violazione delle regole
ermeneutiche di cui agli articoli 1362-1365 Cc che, pure essendo dettate in
materia di contratto, hanno portata generale v. Cassazione, 8960/06; 28421/05;
10229/05; 11343/03).

Orbene, intendendo il profilo del
motivo in esame come contemplante una denunzia di vizio di motivazione, va
posto in rilievo che a fronte dell’affermazione contenuta nell’impugnata
sentenza secondo cui, al di là del tenore formale del dispositivo ex articolo
530 Cpp ed argomentando anche dalla motivazione della sentenza pretorile,
l’assoluzione del Confortola sia stata nel giudizio
penale pretorile emessa per non essere stata «raggiunta la piena prova che su
di lui incombessero quegli specifici obblighi di azione il cui adempimento
avrebbe impedito il verificarsi del fatto lesivo, con conseguente mancata piena
prova di un’omissione integrante l’elemento oggettivo del fatto di reato
ascrittogli» e senza la positiva esclusione della «sussistenza di un’omissione
imputabile in capo al legale rappresentante della compagnoni Barbara Srl», con
la conseguentemente ritenuta insussistenza di ragioni preclusive del richiesto
accertamento da parte del giudice civile, l’odierna ricorrente si limita invero
ad opporre che «Il solo dubbio che il giudicante ha avuto è semmai quello
relativo alla compensazione delle spese che giammai avrebbe
potuto indurre il Giudice di seconde cure a ritenere la sentenza emessa
alla stregua della vecchia assoluzione per insufficienza di prove, peraltro non
più prevista. D’altro canto l’imputato è stato prosciolto perché “il fatto non
sussiste” visto l’articolo 530 Cpp, non certo visto l’articolo 530, secondo
comma, Cpp. La corte d’appello, quindi, si è limitata ad una superficiale
lettura della decisione e non ha approfondito i veri motivi che pur risultano
espressamente e che hanno indotto il Pretore di Tirano a pervenire alla
assoluzione piena del sig. Confortola perché il fatto non sussiste, addebitando
l’intero accadimento al Solinas».

Emerge evidente, a tale stregua,
come al suindicato principio la ricorrente non si sia
nel caso invero attenuta, inammissibile essendo la mera critica del risultato
raggiunto dal giudice del merito mediante la contrapposizione di un’
interpretazione difforme (cfr. Cassazione, 10503/06).

Con il secondo motivo la società
ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 Cpc, in
relazione agli articoli 2051 e 2043 Cc, nonché vizio di motivazione.

Si duole che la pronunzia della
corte di merito al riguardo palesi un vizio di
extrapetizione, non avendo il Solinas mai avanzato nei suoi confronti domanda
ex articolo 2051 Cc, a tale stregua la corte di merito avendo altresì
indebitamente sostituito la propria decisione a quella del giudice penale,
passata ormai in giudicato.

Il motivo è infondato.

A parte quanto già sopra
sottolineato in ordine all’ insussistenza nel caso di
una pronunzia penale irrevocabile con efficacia di giudicato nel presente
procedimento, va osservato che diversamente da quanto ritenuto e dedotto
dall’odierna ricorrente la corte di merito non ha nel caso fatto applicazione
dell’articolo 2051 Cc bensì della regola generale ex articolo 2043 Cc,
limitandosi ad osservare che la «responsabilità dell’appellata per il sinistro
dedotto in giudizio potrebbe essere affermata sulla base dell’articolo 2051
Cc», a ciò tuttavia ostando la circostanza che l’appellante ha invero fondato
la «responsabilità della appellata sull’articolo 2043 Cc».

In applicazione di tale regola
generale, argomentando dalla non visibilità e dell’imprevedibilità dell’insidia
(lastra di ghiaccio) nonché dalla ravvisata condotta colposa del danneggiato
che. non aveva montato le gomme da neve pur in
presenza di specifica segnalazione al riguardo e aveva mantenuto una velocità
non adeguata alle circostanze di luogo, la corte di merito è quindi pervenuta
alla declaratoria di paritaria corresponsabilità nella causazione del sinistro
de quo.

Con il terzo motivo la società
ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 102 Cds e
dell’articolo 116 Cpc, in riferimento ai nn. 3 e 5
dell’articolo 360 Cpc, nonché contraddittoria motivazione in relazione
all’apprezzamento dei fatti accertati con sentenza penale irrevocabile.

Lamenta essere illogica e priva
di riscontro istruttorio l’affermazione secondo cui «tenendo la prudenza del
conducente medio l’evento sinistro non si sarebbe potuto evitare, semmai si
sarebbe verificato un sinistro meno grave», laddove la condotta del Solinas è
stata ravvisata come colposa per «non aver montato i pneumatici da neve pur
essendo il loro uso espressamente prescritto e previsto dalla segnaletica e per
aver tenuto una velocità troppo elevata rispetto ai luoghi ed al loro stato».

Si duole che la corte d’appello
non abbia al riguardo tenuto conto della «assenza di prova da parte del Solinas
che la velocità tenuta e l’assenza delle gomme da neve non abbiano avuto
relazione causale alcuna con l’evento di danno».

Censura, ancora, la
contraddittorietà dell’affermazione secondo cui «non può essere considerata
risolutiva la circostanza che il Solinas avesse percorso alcuni
minuti prima in senso inverso la stessa Statale n. 38, poiché si dice
che la situazione dei luoghi ben poteva avere subIto un mutamento nel lasso
temporale tra il viaggio di andata e ritorno, compiuto peraltro a distanza di
circa mezz’ora come ex professo risulta dalla sentenza del Pretore di Tirano».

Deduce non potersi nel caso
parlare di «insidia non prevedibile» e di «pericolo occulto» come
«inopinatamente e tautologicamente fatto dalla Corte di Milano»; e che laddove
«si aderisse all’argomento della Corte milanese si giungerebbe a sostenere una
responsabilità del custode in una fattispecie in cui l’insidia si sarebbe
venuta a creare in un lasso di tempo breve e, comunque, inferiore a quello
ragionevolmente e presumibilmente intercorrente tra gli ordinari turni di
verifica e conseguente intervento manutentivo».

Lamenta, ancora, l’erroneità
dell’indicazione del luogo, teatro dell’incidente.

Il motivo è infondato.

Va anzitutto osservato che, come
da questa Corte più volte affermato e ribadito, quando
nel ricorso per cassazione è ‑come nel caso‑ denunziata violazione
e falsa applicazione della legge e non vengono indicate anche le argomentazioni
in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le
medesime o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità
o dalla prevalente dottrina, il motivo 4 inammissibile, in quanto non consente
alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di
verificare il fondamento della denunziata violazione (v. Cassazione, 8932/06;
1108/06; 21659/05; 16132/05; 3803/04; 15177/02; 4777/98).

Non è infatti
sufficiente un’affermazione come nella specie apodittica e non seguita da
alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in
grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di
censurare la pronunzia impugnata (v. Cassazione, 8932/6; 2312/03; 7851/97).

Sotto altro profilo, il vizio di
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso
per cassazione ai sensi dell’articolo 360, comma 1 n. 5, Cpc si configura solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice
del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o
insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle
parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le
argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del
procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.
Cassazione, 3803/04).

Tale vizio non consiste invero
nella difformità del l’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla
parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cassazione, 5443/06;
20322/05), solamente a quest’ultimo spettando individuare le fonti del proprio
convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la
attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza
all’uno o all’altro mezzo di prova v. Cassazione, 3803/04; 4025/01; 10417/00;
Su, 5802/98; 12960/97).

La deduzione di un vizio di
motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già, come
evidentemente suppone l’odierna ricorrente, il potere di riesaminare il merito
dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà
di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza
logico‑formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui
in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità
e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,
quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad
esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge)
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v., da ultimo v.
Cassazione, 4842/06; 20322/05; 8718/05; 3803/04; 4025/01; 10417/00; 10414/00;
Su, 5802/98; 12960/97).

Orbene, lungi dal denunziare vizi
della sentenza gravata rilevanti in relazione ai sopra indicati profili, la
ricorrente si è invero limitata a formulare deduzioni che, oltre a risultare
formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’articolo 366,
comma 1 n. 4, Cpc, si risolvono in realtà nella mera doglianza circa
l’asseritamente erronea attribuzione da parte della corte di merito agli elementi
valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative v.
Cassazione, 20322/05 e nell’inammissibile pretesa di una lettura delle
risultanze di causa diversa da quella nel caso operata da tale giudice (cfr., da ultimo, Cassazione, 8932/06).

Emerge evidente, pertanto, come
invece di censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati
nell’articolo 360 Cpc la ricorrente in realtà ad altro non mira se non a
sollecitare, contra jus e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio
di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo
principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un
giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione
dei giudici della Corte di cassazione elementi di fatto già considerati dai
giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei
medesimi (cfr. Cassazione 12984/06; 5443/06).

Quanto in particolare alla
censura concernente la dedotta erroneità dell’indicazione del luogo teatro
dell’incidente, e all’asserzione della ricorrente secondo cui «il Giudice
d’appello, per motivare la propria decisione ha fatto riferimento ad « …
acque di un ruscello che scorra in prossimità della strada stessa inventando
una conformazione orografica dei luoghi che hanno visto il verificarsi
dell’evento di danno per cui è causa in patente
contrasto con quella descritta nei verbali dei CC intervenuti in loco», va
infine osservato che, come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare
e di ribadire, il vizio di motivazione su un punto decisivo, denunziabile per
cassazione ai sensi dell’articolo 360, comma 1 n. 5, Cpc, postula invero che il
giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver
percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato
prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo in modo che l’omissione
venga a risolversi in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del
fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico.
Qualora invece l’omessa valutazione dipenda da una falsa percezione della
realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed
immediatamente rilevabile, inesistente un fatto o un documento, la cui esistenza
risulti incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, è
configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l’impugnazione
per revocazione ai sensi dell’articolo 395, comma 1 n. 4, Cpc (v. Cassazione,
15672/05. Conformemente V. Cassazione, 830/06;
4660/06).

Orbene, laddove i ricorrenti,
oltre a quanto già riportato, ulteriormente deducono che «Invero i pubblici
ufficiali nel verbale 24 ottobre 1996 in relazione alle circostanze
dell’incidente così descrivevano lo “2. Stato della Strada: Senza anomalie (in
buono stato di manutenzione bagnata con ghiaccio” (cgr. doc.ti 3 e 4 in fasc. primo grado); né in
detti rapporti si è mai fatto riferimento a ruscello od altro corso d’acqua
corrente in prossimità della strada come si evince anche dalle fotografie
allegate ai rapporti dei CC e versate in atti … In
nessun altro documento o dichiarazione testimoniale acquisita, sia in sede
penale che civile, è mai emersa la presenza di un ruscello che, esondando dal
proprio letto avesse invaso la sede stradale con le proprie acque. Vero invece
è che, in quelle circostanze di tempo e di luogo, vi era acqua di scolo dovuta
allo scioglimento dell’abbondante neve accumulatasi ai margini della strada e
che sciogliendosi, percolava sulla carreggiata» risulta versarsi senz’altro in questa
seconda ipotesi. Con conseguente inammissibilità di tale censura nella presente
sede.

All’infondatezza dei motivi
consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che
liquida in complessivi euro 3.100,00, di cui 3.000,00 per onorari, oltre a
spese generali ed accessori come per legge.