Civile
L’ assegno circolare è come il denaro contante? Lo diranno le Sezioni Unite della Cassazione.
Lassegno circolare è come il denaro contante? Lo diranno le Sezioni Unite della Cassazione.
Cassazione Sezione terza civile sentenza 17 maggio-28 giugno 2006, n. 14957
Presidente Vittoria Relatore Trifone
Pm Sgroi difforme Ricorrente Carlesi
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25 gennaio 2000 Anna Maria Carlesi proponeva opposizione allesecuzione immobiliare introdotta ad istanza di Luca Garofalo e Laura Ceccantoni in base a titolo esecutivo costituito da sentenza di condanna.
Il Tribunale di Prato rigettava lopposizione e sulla impugnazione della soccombente provvedeva la Corte dappello di Firenze con la sentenza pubblicata il 12 marzo 2002, che rigettava lappello.
In ordine al primo dei mezzi di doglianza devoluti con lappello, il giudice di secondo grado considerava che il titolo esecutivo non era venuto meno per il fatto che la debitrice avesse provveduto ad offrire con assegno circolare la somma di lire 8.248.000 (comprensiva dellimporto del precetto e delle spese legali dellesecuzione), che i creditori procedenti avevano rifiutato, giacché la opponente, in tal modo, non aveva estinto la sua obbligazione, effetto che sarebbe potuto derivare solo dal deposito della somma ai sensi dellarticolo 1210 Cc.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Anna Maria Carlesi, che ha affidato limpugnazione a due motivi.
Non hanno svolto difese gli intimati Luca Garofalo e Laura Ceccantoni.
Con il primo motivo dimpugnazione deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 1210 e 2910, comma 1 Cc e 615 Cpc‑ la ricorrente assume che, in virtù dellofferta con assegno circolare della somma indicata nel precetto e delle spese delliniziata esecuzione in suo danno, il giudice del merito avrebbe dovuto dare atto dellintervenuta estinzione dellobbligazione e della conseguente caducazione dellazione esecutiva.
A sostegno dalla sua tesi la ricorrente richiama il principio di diritto enunciato da Cassazione, 1351/98, secondo cui la consegna di assegni circolari, pur non equivalendo a pagamento a mezzo di somme di denaro, estingue lobbligazione di pagamento quando il rifiuto del creditore appare contrario alle regole della correttezza, che, a norma dellarticolo 1175 Cc, gli impongono lobbligo di prestare la sua collaborazione alladempimento dellobbligazione.
Con la suddetta sentenza, emessa essa pure in causa di opposizione allesecuzione in cui lofferta di assegno circolare aveva riguardato la somma di cui con il precetto era stato intimato il pagamento, la Sezione terza civile – consapevolmente discostandosi in ragione della mutata realtà sociale dal precedente indirizzo della giurisprudenza condiviso anche da questa Corte e pure rilevando che gli assegni circolari, mantenendo la natura di titoli di credito, non sono essi stessi danaro e neppure possono svolgere la stessa funzione svolta dal danaro‑ in particolare ha considerato che: a) se il creditore non ha ragione di dubitare della regolarità e dellautenticità dei titoli e non ha un apprezzabile interesse a ricevere il danaro anziché i titoli, la consegna di assegni circolari estingue lobbligazione di pagamento, sia pure con limplicita clausola del buon fine dellassegno; b) non vale obbiettare, in contrario, che tali titoli comportano che il portatore debba recarsi presso la banca per riscuotere il danaro, mentre il creditore, di regola, ha diritto di ricevere la prestazione al suo domicilio; c) la crescente considerazione sociale, che oggi accompagna la circolazione degli assegni circolari ed il fatto che il creditore, normalmente, ha un proprio conto bancario presso il quale deposita il danaro ed i suoi titoli, delegando la banca depositaria alla loro riscossione, rende assai difficilmente condivisibili le obbiezioni sopra indicate.
La successiva giurisprudenza di legittimità (da ultimo: Cassazione, 1939/03; 1234/05) ha ribadito, tuttavia, il pregresso indirizzo, considerando che:
1) nelle obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro lestinzione del debito consegue al pagamento dellimporto in moneta avente corso legale presso il domicilio del creditore;
2) qualora il pagamento venga effettuato mediante corresponsione di un assegno circolare, che, diversamente dalla cambiale, costituisce un mezzo di pagamento, la consegna o la trasmissione di esso non ha limmediato effetto estintivo del debito, che discende dalla consegna di denaro contante, salvo diversa volontà delle parti;
3) il principio, secondo il quale il creditore di una somma di denaro non è tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito (sia pure assistiti da particolari garanzie di solvibilità dellemittente, quali gli assegni circolari emessi da un istituto di credito a ciò autorizzato ex articolo 82 Rd 1736/33), si fonda sulla norma di carattere dispositivo dellarticolo 1277 Cc, che cessa di operare quando esista una manifestazione di volontà, espressa o presunta, del creditore in tal senso, ovvero: a) quando esiste un accordo espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario; b) quando preesiste una pratica costante tra le parti nel senso di attribuire efficacia solutoria alla consegna, in pagamento, di assegni circolari; c) quando la datio pro solvendo dellassegno in luogo del contante sia consentita da usi negoziali;
4) con il principio che non può prescindersi dal consenso espresso o presunto del creditore al fine di estinguere il debito in modo diverso dal pagamento in moneta, qualunque sia lentità del debito pecuniario non contrastano né la previsione contenuta nellarticolo 1 del Dl 143/91, convertito in legge 197/91, che impone una modalità di, trasferimento del denaro tramite intermediario autorizzato quando limporto da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro (in quanto la norma introduce solo una parziale deroga al principio di cui allarticolo 1182, terzo comma, Cc, poiché in questi casi il contante non dovrà essere portato dallintermediario presso il domicilio del creditore, ma questi avrà il diritto di ricevere il pagamento del denaro presso uno stabilimento bancario posto nella provincia ove ha il domicilio), né la previsione contenuta nellarticolo 12 del Dpr 45/1981, in base alla quale lassicuratore, se vi è il consenso del danneggiato sullentità del risarcimento, provvede al pagamento inviandogli un vaglia postale o un assegno di pari importo (in quanto vi è un consenso tacito del danneggiato che, accettando lofferta risarcitoria effettuatagli, accetta anche la peculiare modalità estintiva prevista dal predetto articolo 12).
Nel ravvisato contrasto di giurisprudenza sulla questione, dalla cui soluzione dipende la decisione sul punto della controversia, gli atti vanno rimessi al Primo Presidente per leventuale assegnazione del ricorso alle Su ai sensi dellarticolo 374, secondo comma, Cpc.
PQM
Rimette gli atti al Primo Presidente per leventuale assegnazione alle Su.