Famiglia

Saturday 01 March 2008

L’ assegnazione della casa coniugale in assenza di prole.

L’assegnazione della casa
coniugale in assenza di prole.

Cassazione – Sezione prima civile
– sentenza 22 gennaio 2007 – 18 febbraio 2008, n. 3934

Presidente Carnevale – Relatore
Panzani

Svolgimento del processo

S. M. chiedeva la separazione
personale con addebito dal marito S. A., la liquidazione di congruo assegno di
mantenimento e l’assegnazione a sé della casa coniugale in considerazione del
suo diritto di usufrutto.

Costituendosi in giudizio il S.
chiedeva a sua volta la separazione con addebito alla moglie, l’assegnazione a
sé della casa coniugale e la revoca dell’atto di donazione dell’usufrutto.

Il Tribunale dichiarava la
separazione personale dei coniugi, respingendo le reciproche domande di
addebito; confermava il provvedimento provvisorio di assegnazione della casa
coniugale alla moglie in via esclusiva e determinava l’assegno di mantenimento
in Euro 110,00 mensili.

La Corte d’appello di Bari con
sentenza 25.2.2005 rigettava l’appello del S. che insisteva per l’assegnazione
della casa coniugale a sé in quanto coniuge più debole. Rigettava anche
l’appello incidentale della S. che chiedeva la separazione con addebito al
marito e un congruo aumento dell’assegno di mantenimento.

Osservava la Corte d’appello, per quanto
qui ancora interessa, che l’assegnazione della casa coniugale poteva avvenire,
al di fuori della disciplina derivante dal diritto reale o di godimento
esistente sul bene, soltanto nel caso in cui vi fosse presenza di prole,
ipotesi che nella specie difettava. Ricordava che in tal senso era
l’interpretazione costante della Cassazione. Aggiungeva che, anche ammettendo
che la casa coniugale potesse essere assegnata al coniuge più debole,
difettavano nel S. le condizioni per poter pretendere tale provvedimento perché
se egli era anziano e non in buona salute, altrettanto poteva dirsi della S.
Inoltre il S. aveva tre figli di primo letto tenuti agli alimenti nei suoi
confronti, mentre la S.
aveva come congiunti soltanto fratelli, tenuti ai sensi dell’art. 139 c.c.
soltanto nei limiti dello stretto necessario. Il Tribunale d’altra parte aveva
assegnato un contributo in favore della S., a carico del S., con ciò
dimostrando di ritenere che la prima e non il secondo fosse il coniuge più
debole.

Avverso la sentenza ricorre per
cassazione il S. articolando due motivi. Resiste con controricorso la S., che ha anche depositato
memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il
ricorrente deduce errata applicazione della disciplina in materia di separazione
dei coniugi per l’assegnazione della casa coniugale.

Osserva che l’art. 42, co. 2,
Cost. prevede che la tutela della proprietà sia limitata dallo scopo di
assicurarne la funzione sociale. Di conseguenza l’esistenza di un diritto
reale, nella specie usufrutto, non impedisce la tutela del diritto del coniuge
più debole. Il giudice della separazione in mancanza di prole non può limitarsi
a registrare l’esistenza di diritti dominicali, dovendo nella specie tutelare
la situazione del ricorrente, invalido e portatore di handicap.

L’oggetto dell’assegnazione da
parte del giudice della separazione non è lo stesso bene oggetto del diritto
dominicale, perché nel primo caso è questione della "casa coniugale",
intesa come complesso dei beni organizzato dalla coppia di coniugi per abitare,
per farsi vedere abitare dai terzi e per assistere, mantenere ed educare i figli, se sopravvengono. È un bene unitario,
benché composto anche da più beni mobili di vario genere e fruibile grazie alla
continua erogazione di vari servizi, condominiali e non condominiali forniti da
enti pubblici. Il vincolo di destinazione in questo senso è stato riconosciuto
dalle Sezioni Unite (S.U. 21.7.2004, n. 13603).

L’art. 6, comma
6, legge 898/70 applicabile in sede di separazione in forza dell’art. 23
legge 74/87 prevede che “in ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice
dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della
decisione e favorire il coniuge più debole". La debolezza andrebbe intesa
non in senso economico, ma come valutazione comparativa delle condizioni dei
coniugi rispetto alla rete di interessi affettivi, sentimentali e sociali che
circondano entrambi nonché rispetto alle condizioni di salute e alle esigenze
lavorative.

Del resto tale principio sarebbe
stato fatto proprio dalla Cassazione (Cass. 19.12.2001, n. 16027) con
riferimento al figlio maggiorenne convivente non autosufficiente, a fronte
della cui situazione la Corte
ha affermato sussistere uno "statuto del portatore di handicap come
soggetto debole del quale la collettività è tenuta a darsi carico".

Il ricorrente formula pertanto il
seguente quesito: "Se il giudice della separazione, quando non ci sono
figli minori, debba assegnare la casa coniugale valutando comparativamente le
esigenze e gli interessi meritevoli e giuridicamente rilevanti di ciascuno dei
coniugi, considerati nei rapporti tra loro e nei confronti dei terzi sulla base
dell’eguaglianza morale e giuridica del patto sul quale la coppia è fondata,
oppure se si debba tener conto soltanto ed esclusivamente delle esigenze di
tutela dei diritti dominicali, applicando la relativa disciplina ai rapporti
tra coniugi".

Con il secondo motivo il
ricorrente deduce violazione di tutte le discipline dei diritti e dei rapporti
aventi per oggetto i beni che compongono la "casa coniugale" e il
luogo in cui essi si trovano.

Se l’art. 155, comma 4, c.c. va
interpretato esclusivamente nel senso che l’assegnazione della casa coniugale
può essere disposta nell’interesse dei figli minori, il giudice della
separazione negli altri casi non ha il potere di assegnare la casa coniugale,
perché tale bene, inteso nel senso prima indicato,
semplicemente non esiste. Di conseguenza i giudici di merito avrebbero errato
nell’assegnare la casa coniugale al titolare del diritto di usufrutto
sull’immobile. Se la pronuncia in materia di separazione dei coniugi ha natura
costitutiva, essa non può essere pronunciata al di fuori dei casi previsti
dalla legge, in virtù del principio di tassatività stabilito dall’art. 2908
c.c.

La sentenza impugnata dovrebbe
pertanto essere cassata senza rinvio. All’uopo il ricorrente formula il
seguente quesito: "Se il giudice della separazione, quando non ci sono
figli minori, abbia o non abbia il potere di assegnare la casa coniugale, e
quindi di statuire sui diritti e sui rapporti che hanno per oggetto gli arredi,
suppellettili, elettrodomestici, beni mobili, pertinenze e servizi che la
componevano prima della sua dissoluzione intervenuta a causa della crisi
coniugale, nonché di statuire sui diritti e sui rapporti che hanno per oggetto
il godimento del luogo in cui tali beni, ormai non più unitariamente destinati,
si trovano".

2. La controricorrente ha
eccepito l’inammissibilità del ricorso perché non sarebbe possibile individuare
le norme di legge la cui violazione è stata denunciata dal ricorrente con
entrambi i motivi, norme che non sono espressamente indicate e che non
sarebbero identificabili.

L’eccezione è infondata. Ancorché
il ricorrente non abbia espressamente indicato nell’epigrafe dei motivi e nei
quesiti formulati le norme di legge che assume violate dalla sentenza
impugnata, ugualmente esse sono facilmente identificabili dalla narrativa del
ricorso nell’art. 155, quarto comma, c.c., nel testo
in vigore prima della riforma introdotta con la legge 8.2.2006, n. 54. Invero
l’indicazione, ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.,
delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed
imprescindibile ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come
elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e
di identificare i limiti della impugnazione, sicché la mancata od erronea
indicazione delle disposizioni di legge non comporta l’inammissibilità del
gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso,
consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono
violati e rendano possibile la delimitazione del "quid disputandum"
(Cass. 4.6.2007, n. 12929; Cass. Sez. Un., 17.7.2001,
n. 9652).

Né l’omessa indicazione delle
norme di legge toglie specificità ai quesiti di diritto formulati dal
ricorrente, che, pur senza indicare la norma che si assume violata dalla
decisione impugnata, fanno chiaro riferimento all’interpretazione dell’art. 155, quarto comma, c.c. nel testo anteriore alla riforma del
2006.

3. Il primo motivo del ricorso
non è fondato.

Va premesso che esso è
ammissibile ancorché il ricorrente non abbia espressamente impugnato il rilievo
della sentenza impugnata che afferma che il S. non è stato considerato coniuge
più debole in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento con
statuizione che è stata confermata dalla Corte d’appello e non è stata più
impugnata in questa sede. Il ricorrente sostiene infatti
che ai fini dell’assegnazione della casa di abitazione coniuge più debole
sarebbe non quello più debole economicamente, ma quello che appaia più
meritevole di rimanere nell’ex casa coniugale alla luce della rete, sottesa al
matrimonio, di interessi affettivi, sentimentali e sociali, ivi compresa la
tutela del diritto alla salute (il S. è portatore di handicap).

Con recente pronuncia questa
Corte ha confermato, sulla questione dedotta dal ricorrente, il proprio
consolidato orientamento, affermando che, in materia di separazione e divorzio,
il disposto dell’art. 155 quater cod. civ., come
introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54, facendo riferimento
all’"interesse dei figli", conferma che il godimento della casa
familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere e non più
all’affidamento dei figli minori, mentre, in assenza di prole, il titolo che giustifica
la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un
diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è
giuridicamente irrilevante, con la conseguenza che il giudice non potrà
adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della
casa coniugale (Cass. 24.7.2007, n. 16398).

Con la sentenza citata questa
Corte ha anzitutto osservato che l’art. 155 cod. civ.,
nel testo vigente sino all’entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54,
sotto la rubrica "provvedimenti riguardo ai figli", al quarto comma
prevedeva: "L’abitazione della casa coniugale spetta di preferenza, e ove
sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli". Tale norma era
stata interpretata, già con la sentenza a Sezioni Unite del 23 aprile 1982, n.
2494, nel senso che essa, attribuendo al giudice il potere di assegnare
l’abitazione nella casa familiare al coniuge cui vengono
affidati i figli, che non sia il titolare o l’esclusivo titolare del diritto di
godimento (reale o personale) sull’immobile, avesse carattere eccezionale e
fosse dettata nell’esclusivo interesse della prole minorenne, con la
conseguenza che essa non poteva essere ritenuta applicabile, neppure in via di
interpretazione estensiva, al coniuge non affidatario. Quella decisione si
fondava su due argomenti: anzitutto, avuto riguardo alla rubrica dell’art. 155
c.c. (provvedimenti riguardo ai figli), la norma appariva diretta a regolare il
caso in cui vi fossero figli minorenni, riguardo ai quali dovessero adottarsi i
provvedimenti di cui ai primi due commi, cosicché il suo enunciato normativo
doveva essere interpretato in coerenza con tale oggetto e l’affidamento della
prole ne costituiva pertanto il presupposto necessario. In secondo luogo l’abitazione
nella casa familiare non poteva essere assegnata, in mancanza di figli
minorenni, in forza dell’art. 156 c.c., in quanto tale
articolo non conferiva al giudice il potere di imporre al coniuge obbligato al
mantenimento di adempiervi in forma diretta e non mediante prestazione
pecuniaria.

Con l’entrata in vigore della
legge 74/1987 – la quale all’art. 6, in materia di divorzio, ha
disposto che "l’abitazione della casa familiare spetta di preferenza al
genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la
maggiore età" e "in ogni caso il giudice dovrà valutare le condizioni
economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più
debole" – il principio ora detto era stato esteso anche all’assegnazione
della casa familiare a favore del genitore con il quale convivessero figli
maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, sulla base della
identità di ratio rispetto all’assegnazione in caso di affidamento di figli
minorenni (ex multis: Cass. 6 aprile 1993, n. 4108; 17 aprile 1994, n. 2524; 12
gennaio 1995, n. 334; 17 luglio 1997, n. 6557; 11 maggio 1998, n. 4727; 22
aprile 2002, n. 5857; 28 marzo 2003, n. 4753; 18 settembre 2003, n. 13736; 6
luglio 2004, n. 12309).

L’orientamento in esame è stato
ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 28 ottobre
1995, n. 11297, che pur riguardando specificamente il tema dell’assegnazione
della casa coniugale in materia di divorzio, ha confermato la precedente
interpretazione dell’art. 155 c.c., comma 4 (in
materia di separazione) e la sua ratio costituita dalla tutela dei figli. Tale
interpretazione è poi stata fatta propria anche dalla Corte Costituzionale con
la sentenza 27 luglio 1989, n. 454 ed è stata confermata, più di recente,
facendovi riferimento nella motivazione, dalla sentenza delle Sezioni Unite 21
luglio 2004, n. 13603 e successivamente da Cass. 4 maggio 2005, n. 9253.

In coerenza con questo
orientamento si è affermato il principio secondo il quale in materia di
separazione (come di divorzio) l’assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolarmente valorizzati
dalla legge 898/70, art. 6, comma 6 (come sostituito dalla legge 74/87, art.
11), essendo finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell’interesse di
questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, non può essere
disposta a titolo di componente degli assegni rispettivamente previsti
dall’art. 156 cod. civ. e dall’art. 5 legge 898/70,
allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, al
soddisfacimento delle quali sono destinati unicamente gli assegni sopra
indicati (così, da ultimo, Cass. 6 luglio 2004, n. 12309).

Questa Corte ha poi ancora
affermato che i principi sopra esposti sono da confermare anche alla stregua
dello jus superveniens, costituito dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha
aggiunto all’art. 155 cod. civ. – a proposito dei "provvedimenti riguardo
ai figli" – l’art. 155 quater. La nuova disposizione,
infatti, mostra di volere dare consacrazione legislativa, con il riferimento
all’"interesse dei figli" in genere – e non più all’affidamento dei
figli (minori) – proprio al suddetto consolidato orientamento giurisprudenziale
di questa Corte, statuendo altresì che "il godimento della casa familiare
è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli" e
che "dell’assegnazione il Giudice tiene conto nella regolazione dei
rapporti economici fra i genitori, considerato l’eventuale titolo di
proprietà" (Cass. 24.7.2007, n. 16398; Cass. 22.3.2007, n. 6979; e in
materia di divorzio Cass. 14.5.2007, n. 10994).

Questo orientamento è stato da
ultimo confermato da Cass. 23.11.2007, n. 24407, che ha negato che il giudice
della separazione possa sostituire l’assegno di mantenimento con l’assegnazione
della ex casa coniugale, ostando all’interpretazione estensiva il fatto che
l’assegnazione è prevista nell’interesse esclusivo della prole.

Il ricorrente sottolinea che la
casa coniugale è bene diverso dal mero immobile in cui essa si trova. Contrappone
all’immobile-parallepipedo-porzione di edificio
oggetto del diritto reale o del diritto di godimento spettante ad uno dei
coniugi, la casa coniugale intesa come complesso di beni immobili e mobili
(arredi, suppellettili, elettrodomestici, pertinenze) e di servizi, centro
degli affetti, interessi e consuetudini in cui si esprime e si articola la vita
familiare. Afferma che sarebbe incivile negare che tale bene esista e debba
essere oggetto di assegnazione quando non vi sono
figli, assegnazione che deve aver luogo asseritamente a favore del coniuge più
debole. Ciò perché l’assegnazione della casa coniugale non sarebbe soltanto
strumento di protezione della prole, ma mezzo atto a
garantire anche il conseguimento di finalità diverse quali quella all’equilibrio
delle condizioni economiche dei coniugi anche dopo il divorzio o il favor per
il coniuge più debole, che dovrebbe essere individuato come soggetto meritevole
dell’attribuzione del centro di affetti, interessi e relazioni rappresentato
dal bene casa coniugale.

La tesi sostenuta dal ricorrente
non trova fondamento nell’interpretazione della disciplina normativa previgente
ed attualmente vigente, che si è in precedenza richiamata. Se è indubbio che il
ricorrente rappresenta una situazione, quella del coniuge più, debole nel senso
già indicato, che può apparire de iure condendo meritevole di tutela, non può
trascurarsi il fatto che tale tutela non è apprestata dall’ordinamento e che la
sentenza che pronuncia la separazione ha pacificamente carattere costitutivo,
sì che il suo contenuto, giusta il disposto dell’art. 2908 c.c., è di stretta interpretazione e non può andare al di là di
quanto espressamente previsto dalla legge.

L’interpretazione proposta non
coglie il fatto che, secondo la mens legis, in tanto ha un senso l’assegnazione
della casa coniugale, intesa come centro di affetti, interessi e relazioni
interpersonali, ad uno dei coniugi, in deroga all’ordinario assetto di
interessi che discende dal diritto dominicale o dal diritto di godimento gravante
sull’immobile, in quanto possa ritenersi che, nonostante la separazione dei
coniugi, ancora sussista una famiglia. Venuta meno la comunanza di vita e di
affetti tra i coniugi, in tanto può ancora parlarsi di famiglia in quanto vi siano i figli e la convivenza dei membri della famiglia
prosegua, nonostante il vulnus inferto dalla separazione intervenuta tra i
coniugi.

Ove non vi sia prole convivente,
questo tipo di tutela non ha più ragione di sussistere né il legislatore ha
ritenuto di adottare un diverso tipo di regolamento, facendo prevalere
l’interesse alla tutela del coniuge più debole sul diritto reale o di godimento
relativo all’immobile già sede della casa coniugale.

A tale proposito costituisce
significativa eccezione la disciplina dettata in tema di successione legittima
dall’art. 540, comma 2, c.c. che riconosce al coniuge superstite i diritti di
abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la
corredano, se di proprietà del defunto o comuni, disciplina che il legislatore
non ha ritenuto di estendere al di fuori del caso espressamente previsto.

Per quanto concerne la
separazione, pertanto, il coniuge più debole andrà altrimenti tutelato in sede
di regolamento economico degli interessi di ciascun membro della coppia, tenendo
peraltro conto dell’incidenza sul reddito che la disponibilità della casa di
abitazione, in forza degli anzidetti diritti, può assumere.

Deve pertanto affermarsi il
seguente principio di diritto: "Il previgente art. 155 c.c., nel testo in vigente sino all’entrata in vigore della
legge 8 febbraio 2006, n. 54, e il vigente art. 155 quater cod. civ., in tema
di separazione, come l’art. 6 della legge 898/70, subordinano l’adottabilità
del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli,
minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In
difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i
coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un
solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un
provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure
l’art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale
componente dell’assegno di mantenimento".

Il primo motivo di ricorso va
dunque rigettato. Il secondo è inammissibile vuoi perché il ricorrente in
appello ha censurato la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto il
suo diritto sulla casa coniugale, ma non ha contestato la sussistenza delle
condizioni perché il giudice della separazione pronunciasse in favore
dell’altro coniuge, vuoi perché il provvedimento pronunciato dal Tribunale è
meramente ricognitivo del diritto di usufrutto della Sa. e
quindi la relativa statuizione è priva di contenuto decisorio.

Sussistono giusti motivi, avuto
riguardo alle condizioni delle parti, entrambe anziane e bisognose di
assistenza, per dichiarare integralmente compensate tra di
esse le spese del grado.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese del grado.