Enti pubblici

Saturday 05 July 2003

L’ asilo nido non è un servizio sociale e pertanto può essere appaltato con il sistema del massimo ribasso.

L’asilo nido non è un servizio sociale e pertanto può essere appaltato con il sistema del massimo ribasso.

Consiglio di Stato – Sezione quinta – decisione 11 aprile-3 luglio 2003, n. 4003

Presidente Elefante – estensore Carboni

Ricorrente Comune di Teramo

Fatto

Il Comune di Teramo, con deliberazione della giunta comunale 475/02, ha deciso d’indire una licitazione privata, riservata a trentacinque cooperative sociali elencate in allegato alla deliberazione, per l’appalto del servizio di “micronido” (per i bambini da diciotto mesi a tre anni) con offerte al ribasso e sistema d’aggiudicazione previsto dagli articoli 73, alinea “c” e 76 del regolamento di contabilità dello Stato emanato con regio decreto 827/24 (offerte segrete da confrontare col prezzo base indicato nell’avviso d’asta), con base d’asta di 34.602,62 euro. Con la medesima deliberazione è stato approvato un disciplinare, regolante in parte i requisiti per l’affidamento dell’appalto in parte il contenuto dell’appalto medesimo.

La società XXIV Luglio Handicappati e Non (d’ora in poi: 24 Luglio) con ricorso al tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo notificato il 10 agosto 2002 ha impugnato la deliberazione d’indizione della gara, prima ancora che divenisse esecutiva, deducendone l’illegittimità per i motivi seguenti.

1) Il criterio d’aggiudicazione prescelto, del massimo ribasso sulla base d’asta, viola le disposizioni che, per i servizi sociali indicati dall’articolo 128 del decreto legislativo 112/98, prescrivono di utilizzare criteri di aggiudicazione che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte, e vietano espressamente il sistema del massimo ribasso (articolo 5, comma 2, della legge 328/00 e decreto del presidente del consiglio dei ministri 21 marzo 2001).

2) La base d’asta (il motivo è testualmente diretto contro «il provvedimento di aggiudicazione in esame», ma si riferisce evidentemente alla base d’asta prevista nel bando impugnato) non consente il rispetto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza. Nel corpo del motivo vengono effettuati calcoli per dimostrare l’assunto, tenendo conto delle figure professionali che, secondo la ricorrente, sono richieste dal Comune di Teramo per il servizio in questione.

Un terzo motivo, contenente considerazioni sulle conseguenze dell’irrisorietà della base d’asta, non contiene una specifica censura.

Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso, esaminando soltanto il primo motivo e giudicandolo fondato stante l’articolo 5 della legge 328/00 che impone il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Appella il comune, il quale sostiene che non si tratta di un servizio sociale nei sensi definiti dagli articoli 128 del decreto legislativo 112/98 e 1 della legge 328/00, bensì di un servizio educativo; nega, poi, di aver fatto riferimento solo al ribasso, avendo curato di scegliere partecipanti da invitare che presentassero tutti i requisiti d’idoneità per il servizio. L’appellante aggiunge che, per un servizio del genere, non c’è spazio per offerte di tipo progettuale né modo di aggiudicarlo con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’appellante confuta poi il secondo motivo di ricorso, non esaminato in primo grado, sostenendo la congruità della base d’asta stabilita.

Diritto

Il Collegio osserva preliminarmente che l’appello verte soltanto sul primo motivo del ricorso di primo grado, dal momento che il secondo motivo, non esaminato dal giudice di primo grado, non è stato espressamente riproposto dalla società cooperativa resistente.

Con il primo motivo di ricorso, accolto dal giudice di primo grado, la cooperativa 24 Luglio ha censurato il bando di gara per violazione delle norme (legge 328/00 e decreto del presidente del consiglio dei ministri 21 marzo 2001), che impongono il sistema di gara dell’offerta più vantaggiosa e vietano il sistema delle offerte al massimo ribasso per gli appalti dei servizi sociali definiti dall’articolo 128 del decreto legislativo 112/98, contenente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 59/1997». L’articolo 128 al comma 2 recita: «Ai sensi del presente decreto legislativo, per «servizi sociali» si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.». È evidente che un servizio di asilo-nido, sia esso un servizio educativo come sostiene il comune o in qualsiasi altro modo lo si voglia qualificare e classificare, non rientra fra i servizi sociali definiti dal citato articolo 128 né, pertanto, nel divieto di aggiudicarne l’appalto con il sistema di offerte al massimo ribasso.

In conclusione, l’appello è fondato e dev’essere accolto. Il Collegio ritiene equo compensare le spese di giudizio, attesa la novità della questione.

PQM

Accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l’impugnazione della deliberazione della giunta comunale di Teramo 475/02 proposta dalla cooperativa sociale XXIV Luglio Handicappati e Non. Compensa le spese di giudizio dei due gradi.