Penale
L’ apporto delle BR all’ omicidio D’ Antona secondo la Cassazione. Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n.37533/2003
Lapporto delle BR allomicidio DAntona secondo la Cassazione
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n.37533/2003
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
I SEZIONE PENALE
SENTENZA
RITENUTO IN FATTO
Il 28/10/2002 il Tribunale di Roma, costituito ex art. 309 c.p.p., confermava lordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, emessa il 22/10/2002 dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti di M. M., F. G., A. F. in relazione ai delitti di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dellordine democratico e banda armata (artt. 100, 270 bis, 306 c.p., 1 legge 6/2/1980 n. 15) [1], per avere partecipato con funzioni organizzative allassociazione eversiva costituita in banda armata agente sotto la denominazione di Brigate Rosse- Partito Combattente, in Roma e altrove, da epoca antecedente e prossima al maggio 1999 e con permanenza.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli indagati, lamentando: lincompetenza per territorio dellA.G. di Roma procedente; illegittimità del provvedimento limitativo della libertà personale, emesso in assenza dei richiesti gravi indizi di colpevolezza e, comunque, sulla base di elementi investigativi inutilizzabili, in quanto raccolti secondo una disciplina normativa del codice di rito penale affetta da sicuro vizio di incostituzionalità con particolare riferimento alla consulenza tecnica del pubblico ministero ex art. 359 c.p.p.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che lordinanza impugnata, con motivazione esente da vizi giuridici, ha illustrati i due profili in relazione ai quali può ritenersi sussistente la competenza territoriale dellA.G. di Roma ai sensi dellart. 9 cod. proc. pen.: in Roma si è estrinsecata, con riguardo alle ipotesi delittuose aggravate di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dellordine democratico e di banda armata, una parte dellazione, in quanto, in forza dellattentato terroristico relativo allassassinio del prof. M. D., lassociazione eversiva costituita in banda armata, agente sotto la denominazione di Brigate Rosse- Partito Comunista Combattente, risulta avere concretamente oprato (art. 9, comma 1, c.p.p.); in Roma ha sede lufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo ad iscrivere, nel registro previsto dallart. 335 c.p.p., la notizia di reato riguardante il citato sodalizio, per sua stessa natura e definizione costituito ed operante pressoché indistintamente su tutto il territorio nazionale.
Anche i secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Le linee direttive della Costituzione in tema di favor libertatis richiedono che le valutazioni compiute dal giudice ai fini delladozione di una misura cautelare personale siano fondate con il massimo di prudenza su una ragionevole e consistente probabilità di colpevolezza e, quindi, di condanna dellimputato: per questo si prevede un incisivo giudizio prognostico, tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo ad un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo, poiché condotto alla stato degli atti e non su prove, ma su indizi (Corte Cost. n. 131 del 1996).
Secondo lormai consolidata giurisprudenza di questa Corte in materiali condizioni generali per lapplicazione di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza vanno individuati in quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, sia diretti che indiretti, i quali, resistendo ad interpretazioni alternative e contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per se a dimostrare, oltre ogni dubbio, lattribuibilità del reato allindagato con la certezza propria del giudizio di cognizione, e tuttavia, quantitativamente e qualitativamente apprezzati nella loro consistenza e nella loro coordinazione logica, consentono di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. Un. 21/4/1995, ric. Costantino).
Lordinanza impugnata è conferme a questi principi giuridici ed è esente dai vizi denunciati.
Il provvedimento correla logicamente, ai fini della valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai due delitti contestati, il contenuto del documento contenente la rivendicazione dellattentato terroristico relativo allomicidio del Prof. M. D. da parte delle Brigate Rosse- Partito Comunista Combattente (che in esso si poneva e si riproponeva come unica struttura deputata e capace della lotta armata in Italia), gli altri attentati che compongono il più ampio contesto in cui esso si colloca (lattentato omicidiario del Prof. R., 1988, quello del prof. B. 2002, gli ulteriori attentati compiuti ai danni della CONFINDUSTRIA il 18/10/1992 e del Defence College NATO in data 11/1/1994), le significative conversazioni scambiate il 5/7/1999, allinterno del carcere di Novara, da F. L. e, infine, le dichiarazioni rese, durante ludienza dibattimentale del 15/5/2002 dinanzi alla seconda Corte dassise di Roma, da T. C. e V. V.
Il provvedimento impugnato, ricalcando le argomentazioni del Gip, attribuisce ulteriore, significativa valenza indiziaria alla missiva a firma di M., N. ed altro, spedita il 23/5/1999 dal carcere di Trani (dove si trovavano allepoca ristretti M., G., F.) e indirizzata al carcere di Novara.
La stessa è, infatti, indicativa della circostanza che i brigatisti detenuti erano in grado, pur se ristretti, di confermare lautenticità della matrice brigatista esterna dellattentato ai danni di D. ed erano già, a quella data, a conoscenza del volantino di rivendicazione dellattentato terroristico, tanto da citarlo in un momento in cui questultimo non era ancora stato pubblicato dagli organi di informazione.
Il Tribunale di Roma, con motivazione compiuta, esente da vizi logici e giuridici, valorizza, quale dati allo stato dimostrativi del pieno coinvolgimento degli attuali ricorrenti nella commissione dei reati loro contestati, il sequestro della documentazione presso le celle dello stesso carcere di Trani di pertinenza di M., G., F. (nonché di F. D.), gli accertamenti tecnici sulla predetta documentazione sia per quanto riguarda il profilo linguistico degli elaborati che per quanto attiene al tipo di macchine da scrivere usate, alle diverse interpolazioni dei testi, alla riconducibilità delle diverse grafie presenti sui vari documenti; lindagine tecnica effettuata sulle macchine da scrivere sequestrate nel carcere di Trani e presente nella struttura carceraria da epoca anteriore allomicidio del prof. D.; il contenuto delle diverse annotazioni, tra cui quelle datate giugno e ottobre 2001, dalle quali emergeva che: la paternità del manoscritto trovato nella cella di M era da ricondurre a M. stesso per le pagine da 1 a 13, mentre era da ricondurre alla mano di G. per le pagine da 14 a 20; a D. erano da ricondurre le interpolazioni manoscritte dellaltro documento, pure sequestrato nella cella di M., nonché quelle rinvenute sul documento trovato nella cella dello stesso D. e dunque rinvenute sul documento trovato nella cella di F.
Il provvedimento impugnato è esente da censure laddove ritiene che il complesso di questi elementi deponga per un fattivo apporto degli indagati nella stesura del volantino di rivendicazione dellattentato, di cui avevano ricevuto in un primo momento la bozza provvisoria dallesterno e su cui apportavano poi le correzioni e le aggiunte ideologiche, e che con tale condotta essi assicuravano la copertura politica, concedendo agli associati operanti allesterno un marchio di autenticità per la piena riconducibilità dellattentato alla compagine eversiva denominata Brigate Rosse- Partito Comunista Combattente.
Entrambe le eccezioni di incostituzionalità prospettate dalla difesa sono infondate.
Per quanto riguarda lasserita violazione del principio costituzionale di difesa per effetto della disciplina in tema di consulenza tecnica esperita dal pubblico ministero ai sensi dellart. 359 c.p.p., la Corte osserva che il differente regime delle garanzie riservato dal codice di rito rispettivamente alla consulenza tecnica effettuata dal pubblico ministero e alla perizia ordinata dal giudice trova il so fondamento nella diversa natura, tipologia, finalità dei due tipi di provvedimento.
Il primo, infatti, è uno strumento di indagine a disposizione del magistrato inquirente per procedere ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici ed ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze.
Lassenza di contraddittorio che lo contraddistingue si giustifica con la ripetibilità delle operazioni sotto forma di perizia nelle forme e nei modi previsti dal codice di rito, come si desume dal fatto che le garanzie difensive dettate, a pena di inutilizzabilità, dallart. 360 c.p.p. riguardano solo gli accertamenti tecnici non ripetibili, vale a dire quelli che hanno ad oggetto persone. Cose o luoghi soggetti a modificazioni tali da far perdere loro in tempi brevi ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagini e di eventuale futuro giudizio.
Nellipotesi in cui può astrattamente configurarsi una lesione dei diritti di difesa della parte sotto il profilo del pregiudizio derivante dalla mancata partecipazione diretta alle attività di consulenza tecnica implicante accertamenti non ripetibili, è previsto, infatti, un diverso regime di contraddittorio ci si correlano il diritto di controllo delle stesse parti private interessate, la facoltà di partecipazione allatto e la possibilità di trasformare laccertamento tecnico in una perizia vera e propria con conseguente regime di garanzie.
Al contrario la perizia costituisce il mezzo di prova ammissibile quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, ed è un atto proprio del giudice, in quanto attiene al momento della formazione della prova in contraddittorio fra le parti.
È, quindi, manifestamente infondata leccezione di illegittimità costituzionale dellart. 359 c.p.p. con riferimento allart. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la spedizione di avvisi allindagato in relazione alla nomina di un consulente tecnico da parte del pubblico ministero, atteso che listituto processuale in oggetto non costituisce momento di formazione della prova, non è una perizia, e non appartiene, essendo gli accertamenti medesimi sempre ripetibili, alla verifica in contraddittorio degli elementi del processo.
Analoga conclusione deve essere adottata con riferimento al secondo profilo di illegittimità costituzionale eccepito dalla difesa relativamente alla disciplina del registro delle notizie di reato contenuta nellart. 335 c.p.p.
Essa è ispirata ad un criterio di ragionevolezza a sua volta parametrato al rispetto di due diritti, entrambi costituzionalmente protetti: il diritto di difesa; la segretezza delle indagini, a sua volta funzionale alla tutela di tutte le parti private interessate coinvolte nellaccertamento giudiziario nonché al buon andamento delle investigazioni con i conseguenti interessi pubblici e privati ad esso connessi.
Lart. 335 c.p.p. rappresenta, quindi, il ponderato bilanciamento tra questi opposti interessi, come si evince dalla stessa articolata disciplina del segreto investigativo contenuta nel codice di rito e modulata sulla diversa gravità e tipologia dei reati.
PQM
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di E 500 alla cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dellistituto penitenziario ai sensi dellart. 94, comma 1 ter., disp. att. c.p.p.
Roma, 4/7/2003.
Depositata in Cancelleria il 2 ottobre 2003.