Penale

Wednesday 29 October 2003

L’ appartenenza ad una corrente politicizzata dell’ Associazione Nazionale Magistrati non legittima la ricusazione. Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n.37315/2003

Lappartenenza ad una corrente politicizzata dellAssociazione Nazionale Magistrati non legittima la ricusazione

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n.37315/2003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

VI SEZIONE PENALE

SENTENZA

FATTO E DIRITTO

Avverso la sentenza della Corte dappello di Roma 12 marzo 2002 n. 63, con la quale è stata dichiarata inammissibile la dichiarazione di ricusazione da lui proposta nei confronti del GIP del Tribunale di Roma, dr.ssa R. I., nel proc. n. 3814/99 R.G. GIP, W. V. ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone lannullamento per i seguenti motivi: violazione degli artt. 102 Cost. e 178 c.p.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché i procedimenti relativi alle dichiarazioni di ricusazione sono da tempo assegnati e trattati dalla IV Sezione penale della Corte dappello di Roma, con attribuzione esclusiva alle altre sezioni che ha creato una sorta di giurisdizione particolare, non compresa nelle sezioni specializzate per determinate materie, che potrebbe non essere rispettosa dellart. 102 Cost.; inosservanza del coordinamento disposto degli artt. 37 c. 1 e 36 lett. d) c.p.p. [1] (art. 606 c. 1 lett. b), c) e d) c.p.p.) per la mancata assunzione della prova, decisiva, dellappartenenza del GIP alla corrente associativa di Magistratura Democratica, con la quale il ricusante aveva da oltre un ventennio un aspro conflitto personale; inosservanza del coordinamento disposto degli artt. 37 c. 1 e 36 c. 1 lett. d) c.p.p. (art. 606 c. 1 lett. b) e c) c.p.p.) perché lordinanza impugnata ha respinto la ricusazione in quanto ispirata da motivi ideologici, mentre il ricusante aveva messo in evidenza che si trattava di un aspro conflitto personale, così definito nellordinanza della Corte dappello di Roma 29- 31 maggio 1990 accogliendo la ricusazione da lui proposta nei confronti di altro magistrato; inosservanza dellart. 41 cc. 1 e 3 c.p.p. (art. 606 c. 1 lett. c), d) ed e) c.p.p.) perché la Corte dappello, invece di assumere le opportune informazioni allAssociazione Nazionale Magistrati e al Direttivo del gruppo di Magistratura Democratica, necessaire per stabilire, nel silenzio del giudice ricusato, se lo stesso appartenesse al sodalizio di Magistratura Democratica, ha dichiarato inammissibile de plano la dichiarazione di ricusazione in luogo di disporre la trattazione del merito nei modi previsti dallart. 127 c.p.p. per accertare la dedotta appartenenza e i potenziali riflessi sullo sviluppo del processo, interdicendo alla parte offesa di interloquire sulle predette circostanze costituenti il merito del procedimento incidentale di ricusazione (motivo aggiunto); inosservanza del coordinato disposto degli artt. 37 e 36 c. 1 lett. d) c.p.p. (art. 606 c. 1 lett. b) c) e d) c.p.p.) perché il ricorrente aveva denunciato i fatti specifici, risultanti dallordinanza della Corte dappello di Roma 29- 31 maggio 1990 cit. e mai smentiti e sconfessati dal Giudice ricusato (motivo aggiunto).

Limpugnazione è inammissibile.

La procedura di assegnazione ad apposita sezione ha rilevanza puramente interna perché attiene allorganizzazione dellufficio e alla ripartizione della competenza interna fra le varie sezioni, ripartizione che non rileva allesterno e non da origine a competenze per materia a carattere funzionale esclusivo secondo il criterio organizzativo attualmente praticato in generale per gli uffici giudiziari, siano o non costituiti in più sezioni, nei quali la competenza per materia, e, quindi, il principio della precostituzione per legge del giudice naturale, è riferita allufficio e non a ciascuna sezione o a ciascun collegio giudicante, quali articolazioni interne di un unico ufficio giudiziario (v. Cass. Sez. III, 22 giugno 2001, ric. Guerritore; Sez. VI, 15 ottobre 1998 n. 2959, ric. Mercadante e altri; Sez. U., 18 marzo 1983 n. 3, ric. Sacconi; v. anche Cass. Sez. I, 21 maggio 1980 n. 6481, ric. Micozzi; Sez. III, 3 dicembre 1999 n. 431, ric. Spinozzi; Sez. I, 6 luglio 1995 n. 4111, Confl. Comp. GIP Trib. Trani in proc. Daloia; ID, 3 maggio 1994 n. 2001, Confl. comp. Pret. Palmi/ Pret. Taurianova in proc. Melissari; Id., 12 luglio 1994 n. 3509, Confl. comp. Pret. S. Giovanni Valdarano e Pret. Arezzo in proc. Giusti).

In base a questo orientamento lassegnazione di determinate categorie di affari a ununica sezione costituisce una disposizione meramente interna e risponde a criteri organizzativi ispirati a esigenze di funzionalità e di efficienza, sicchè in nessun modo può determinare un contrasto con lart. 102 Cost.

Tale assegnazione, per la sua natura di atti amministrativo, non potrebbe comunque farsi oggetto di un giudizio di costituzionalità, che per lart. 134 Cost. riguarda esclusivamente le leggi e gli atti aventi forza di legge.

Per gli stessi motivi deve escludersi che la prassi considerata possa dar luogo a nullità del provvedimento emesso nelle suddette materie dalla sezione assegnataria, peraltro in difetto di una specifica previsione e in costanza del principio di tassatività delle nullità sancito nellart. 177 c.p.p.

Per queste ragioni il primo motivo è inammissibile.

Lo stesso deve dirsi del secondo.

Il motivo del ricorso per cassazione previsto dallart. 606 c. 1 lett. d) c.p.p. riguarda la mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dellart. 495 c. 2 c.p.p., per cui manca il presupposto fondamentale per lammissibilità dello stesso.

In ogni caso, la prova decisiva non può essere costituita dallindagine relativa alla possibile appartenenza del GIP a una corrente dellAssociazione Nazionale Magistrati, appartenenza che lo stesso ricusante dichiara tautologicamente di non aver potuto accertare se vera perché non risulta da alcuna pubblicazione a lui nota.

Anche il terzo motivo è inammissibile.

Linimicizia grave tra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private, prevista come causa di astensione, e quindi di ricusazione del giudice ai sensi dellart. 37 c. 1 c.p.p., è configurata dalla norma come concernente rapporti interpersonali e reciproci (v., per tutte, Cass. Sez. VI, 9 marzo 1999 n. 855, ric. Craxi B., Sez. I, 15 gennaio 1999 n. 396, ric. Proni; Sez. I, 25 giugno 1996 n. 4336, ric. Vitalone; Sez. VI, 6 luglio 1995 n. 2830, ric. Miglio).

Non è quindi causa di astensione e di ricusazione ladesione del giudice a una corrente dellAssociazione Nazionale Magistrati, neppure se ricollegata ad aspri conflitti personali, non potendo tali conflitti riferirsi a un rapporto tra una parte privata e una corrente della Magistratura associata come tale e, quindi, a tutti gli aderenti a tale corrente, complessivamente e indiscriminatamente considerati.

Il motivo di ricusazione formulato con esclusivo riferimento alla presunta inimicizia desunta dallappartenenza del giudice ricusato alla corrente associativa predetta, esattamente qualificato come di natura ideologica, è perciò inammissibile.

Linimicizia grave, causa di astensione, è strutturata dallart. 36 lett. d) c.p.p. con riguardo al magistrato o a un suo prossimo congiunto e, quindi, in relazione a fatti estranei e, almeno di regola, anteriori al processo (Cass., Sez. I, 15 gennaio 1999 n. 396, ric. Pronti; Sez. VI, 6 luglio 1995 n. 2830, ric. Miglio) e la condotta processuale del giudice può venire eventualmente in considerazione, ove si concretizzi in comportamenti ispirati a comprovata malafede e dolosa scorrettezza, solo in quanto possa costituire dimostrazione di uninimicizia estranea a anteriore al processo (Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2000 n. 316, ric. Previti C.; v. anche Cass., Sez. V, 25 giugno 1998 n. 4210, ric. Arnesano A., secondo la quale comportamenti processualmente anomali e non equanimi del giudice potranno eventualmente assumere rilevanza in sede disciplinare, mentre ladozione di provvedimenti errati potrà ovviamente legittimare limpugnazione, nellipotesi che essi abbiano determinato errori di giudizio; Sez. VI, 6 luglio 1995 n. 2830, ric. Miglio;), di cui sia stata specificamente e autonomamente dedotta lesistenza, non deducibile da presunta mancanza di serenità nellattività processuale (Cass., Sez. I, 25 giugno 1996 n. 4336, ric. Vitalone).

Nella specie la ricusazione è stata prospettata sulla sola base delladesione del giudice, peraltro del tutto ipoteticamente affermata, alla corrente di Magistratura Democratica, senza indicazione di un qualsiasi elemento, anche relativo alla condotta processuale del giudice ricusato (Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2000 n. 316, ric. Previti C.), tale da poter anche solo ipotizzare una situazione di scontro personale tra il magistrato ricusato e il ricorrente.

Da queste premesse discende linammissibilità anche dei due motivi aggiunti.

Lassoluta irrilevanza ai fini dellastensione e della ricusazione, in quanto inidonea a determinare la grave inimicizia prevista dallart. 36 c. 1 lett. d) c.p.p., delladesione del giudice a una corrente dellANM, comporta limpossibilità, per altro verso già riscontrata, di svolgere accertamenti in tal senso, per cui la decisione non può essere altrimenti adottata che de plano, a norma dellart. 41 c. 1 c.p.p., mancando i presupposti per la fissazione delludienza in camera d consiglio ai sensi dellart. 127 c.p.p., senza che questo possa implicare lesione del contraddittorio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di E 500.00 alla Cassa delle ammende.

Roma, 9 aprile 2003.

Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2003.