Penale

Wednesday 10 September 2003

L’ analisi dell’ Unione Europea sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa porta alla bocciatura dell’ Italia per lunghezza dei processi e sovrappopolazione carcerariaRisoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti fondamentali nell’

Lanalisi dellUnione Europea sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa porta alla bocciatura dellItalia per lunghezza dei processi e sovrappopolazione carceraria

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti fondamentali nellUnione europea (2002), Strasburgo, 4 settembre 2003

Il Parlamento europeo,

viste le proposte di risoluzione presentate da:

a) Mauro Nobilia e altri, sull’istituzione del mediatore europeo per la tutela dei minori (B5-0154/2003),

b) Mauro Nobilia e altri, sull’istituzione dell’osservatorio europeo sulle devianze minorili (B5-0155/2003),

vista la Carta europea dei diritti fondamentali,

visti gli articoli 6 e 7 del TUE e l’articolo 13 del trattato CE,

vista la quarta relazione annuale dell’UE sui diritti dell’uomo,

visto l’insieme delle convenzioni internazionali in materia,

viste le relazioni dell’Osservatorio europeo sui fenomeni razzisti e xenofobi, degli organi specializzati del Consiglio d’Europa e di quelli delle ONG interessate,

vista l’audizione pubblica del 17-18 febbraio 2003 con la Gioventù europea,

vista l’audizione pubblica del 24 aprile 2003 con i rappresentanti dei parlamenti nazionali, delle ONG e alcuni giornalisti sulla situazione dei diritti fondamentali nell’UE,

vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte europea dei diritti dell’uomo,

vista la relazione succinta presentata dal coordinatore della rete indipendente di esperti in diritti dell’uomo degli Stati membri dell’UE sotto l’autorità della Commissione,

viste le sue risoluzioni del 21 giugno 2001 e del 15 gennaio 2003 sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea nel 2000 e nel 2001,

visti gli articoli 163 e 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per la cultura, la gioventù, l’istruzione, i mezzi d’informazione e lo sport e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0281/2003),

Introduzione

1. constata che, sintesi dei valori fondamentali sui quali si fonda l’UE, la Carta dei diritti fondamentali, ovvero l’insieme dei principi che enuncia, è “riconosciuta” (Titolo II, articolo 7) e figura nella parte II del testo di progetto di Costituzione elaborato dalla Convenzione; deplora tuttavia che il “riconoscimento” e l’integrazione nel progetto di Costituzione sono ancora insufficienti, dal momento che il carattere giuridicamente vincolante della Carta non è esplicitamente menzionato, né è previsto il ricorso diretto e individuale alla Corte di giustizia dell’Unione europea;

2. ricorda che, in virtù del nuovo articolo 7, paragrafo 1 del TUE le istituzioni europee e, in particolare, il Parlamento europeo, possono controllare, secondo i rispettivi ambiti di competenza, il rigoroso rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte degli Stati membri;

3. plaude alla relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea e suoi Stati membri nel 2000 predisposta dalla rete UE di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali, informativa e utile oltre che comprensiva di elementi rilevanti per lo sviluppo della politica dell’UE in materia di diritti umani nel breve come nel lungo periodo;

4. ritiene pertanto che, al fine di pervenire a un controllo sull’applicazione della Carta il più rigoroso e obiettivo possibile, sia opportuno che il relatore annuale del PE possa riunire tutti gli strumenti necessari, tra cui:

– la relazione succinta del coordinatore della rete indipendente di esperti nazionali in materia di diritti fondamentali, presentata per la prima volta nel marzo 2003, di cui va sottolineata la ricchezza e l’utilità, anche se è necessario vegliare a che in futuro tale relazione venga presentata con maggiore tempestività alla Commissione e al relatore del Parlamento europeo e sia maggiormente operativa (includendo ad esempio un chiaro quadro delle priorità e dell’impatto delle raccomandazioni del Parlamento europeo sull’applicazione dei diritti fondamentali nel corso dell’anno in questione);

– un elenco il più esaustivo possibile, integrato a tale relazione, delle buone pratiche registrate nel corso dell’anno 2002;

– una cooperazione molto più stretta con le commissioni specializzate dei parlamenti nazionali e regionali dell’UE, con le ONG e con gli osservatori dei diritti dell’uomo e delle libertà interessati, nonché una procedura interistituzionale che, sulla base della relazione degli esperti sui diritti dell’uomo, coinvolga Parlamento europeo, Consiglio e Commissione (relazione annuale sui diritti dell’uomo, forum delle ONG);

– la responsabilità del Consiglio quanto all’applicazione dei diritti fondamentali nell’UE (relazione annuale e sorveglianza degli Stati membri articolo 7, paragrafo 1), la partecipazione, qualora opportuna, della presidenza del gruppo di lavoro COHOM del Consiglio alle riunioni della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e, eventualmente, l’organizzazione di riunioni ad hoc con il relatore del PE e i relatori ombra;

– l’accesso a un sito Internet che tratti in maniera specifica i diritti fondamentali nell’UE, venga costantemente aggiornato e migliorato analogamente al sito del PE e rappresenti altresì un forum di discussione con i cittadini europei;

– un programma di marcia preciso e intangibile, da definire per la prossima legislatura, in termini di calendario (data di presentazione e di approvazione del progetto di relazione in commissione e in plenaria; data e numero delle audizioni), di parallelismo e di concertazione con i lavori della commissione per gli affari esteri e di sostegno da parte delle commissioni competenti per parere;

5. reputa che il sito debba altresì contenere l’insieme dei testi aventi valore giuridico sul territorio dell’Unione europea, nonché le relazioni degli esperti nazionali in diritti dell’uomo, affinché ognuno possa conoscere i propri diritti e verificarne il rispetto;

6. ritiene che solamente a tali condizioni la relazione annuale del PE sulla situazione dei diritti fondamentali nellUE sarà veramente presa in considerazione, apprezzata o temuta; ciò è ancora più importante se si tiene conto della portata di tale relazione nel contesto dei rischi di violazione dei diritti fondamentali negli Stati membri, come indicato nel nuovo sistema di constatazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del trattato di Nizza;

7. ricorda che l’UE ampliata deve fondarsi sul rigoroso rispetto dei valori enunciati nella Carta dei diritti fondamentali; ora, è giocoforza constatare che l’anno 2002 si è tradotto nei 15 Stati membri in limitati progressi e sembra persino aver denotato un certo regresso in diversi settori; non è più sufficiente proclamare dei diritti: è necessario controllare che siano anche rispettati;

8. richiama parimenti l’attenzione sull’importanza che la relazione annuale del PE sulla situazione dei diritti fondamentali costituisca un’occasione per scambiare le migliori pratiche e per sottolineare il valore aggiunto europeo in materia di rispetto dei valori, tenendo conto del contesto e della cultura propria di ogni Stato membro;

CAPO I: Rispetto della dignità umana

Diritto alla vita

9. approva la firma da parte di tutti gli Stati membri del protocollo n. 13 alla Carta europea dei diritti umani relativo all’abolizione della pena di morte in ogni circostanza (guerra) ed esorta gli Stati membri, ad eccezione di Belgio, Danimarca, Irlanda e Svezia che lo hanno già fatto, a ratificare senza indugio tale protocollo,

10. condanna senza riserva alcuna il terrorismo, che nega il diritto fondamentale alla vita e minaccia di destabilizzare le democrazie, in qualunque forma esso si manifesti e indipendentemente dal fatto che la sua origine o le sue attività abbiano luogo all’interno o all’esterno delle frontiere dell’Unione;

11. ricorda tuttavia che, essendo il terrorismo volto innanzitutto a destabilizzare lo Stato di diritto, le politiche di prevenzione e di repressione del terrorismo devono in primo luogo mirare al mantenimento e al rafforzamento dello Stato di diritto;

12. riafferma che il terrorismo causa un danno irreparabile ed enormi sofferenze alle vittime e ai loro familiari, ed è pertanto favorevole all’adozione di misure che tengano conto delle speciali circostanze in cui queste persone vengono a trovarsi, ad esempio uno strumento europeo di indennizzo;

13. ribadisce il suo appoggio alle misure di lotta contro il terrorismo e ricorda che esse devono essere adottate entro i limiti definiti dallo Stato di diritto e tenendo conto del pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà pubbliche;

14. esprime la sua preoccupazione per le conseguenze della cooperazione internazionale con gli Stati Uniti, che applicano norme diverse e con uno standard meno elevato rispetto a quello dell’UE, sia che si tratti della trasmissione di dati a carattere personale richiesti dalle compagnie aeree o da Europol, sia che si tratti della sorte di cittadini comunitari detenuti nella base di Guantanamo;

15. osserva, altro aspetto del diritto alla vita, che nell’anno 2002 in diversi Stati membri si è posta la questione sempre più d’attualità della depenalizzazione dell’eutanasia attiva volontaria, argomento molto delicato, ma a proposito del quale non si potrà eludere una riflessione medica ed etica europea;

Proibizione della tortura e dei trattamenti inumani

16. deplora vivamente che la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti inumani o degradanti (CAT) non sia stata ancora ratificata dall’Irlanda (risoluzione 39/46);

17. condanna risolutamente ogni forma di riabilitazione, legittimazione o giustificazione della tortura e invita gli Stati membri a imporre l’applicazione rigorosa del principio della proibizione assoluta della tortura in ogni circostanza, in particolare quando tale principio venga messo in discussione da esponenti della politica, della giustizia o della polizia;

18. si felicita per l’adozione del protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1984, il cui obiettivo è istituire un sistema di visite regolari negli istituti di detenzione al fine di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, istituire un “sottocomitato di prevenzione” dipendente dal Comitato contro la tortura (CAT) e, in ogni Stato aderente, creare un meccanismo nazionale di prevenzione, costituito da uno o due organi indipendenti per la visita degli istituti che ospitano persone private della loro libertà; invita gli Stati membri dell’UE a firmare e a ratificare il protocollo quanto prima;

19. constata ancora una volta l’uso sproporzionato della forza da parte della polizia, tradottosi nel 2002 nella morte di almeno 10 persone nell’UE, allorché esse non rappresentessero alcun pericolo reale, e in brutalità inammissibili nei commissariati di polizia;

20. osserva altresì che la situazione dei detenuti nell’UE si è deteriorata in alcuni Stati membri nel 2002 a motivo, soprattutto, della sovrappopolazione carceraria (in Portogallo, Belgio, Italia e Francia), elemento generatore di tensioni tra detenuti e guardiani, delle violenze tra detenuti, di una carenza di sorveglianza (aumento del numero di suicidi o dei tentativi di suicidio) e di numerosi ostacoli ad ogni misura di reinserimento sociale; in particolare, osserva con preoccupazione l’aumento di cittadini extracomunitari e di tossicodipendenti tra la popolazione carceraria ed esprime il timore che questo sia anche il risultato della mancanza, da un lato, di adeguate politiche sociali di inserimento degli immigrati e, dall’altro, di politiche sostanzialmente repressive anziché di aiuto al reinserimento;

21. ritiene indispensabile, di conseguenza, soprattutto alla vigilia dell’ampliamento dell’UE, che gli Stati membri adottino delle misure molto più severe al fine, tra l’altro, di:

– migliorare la formazione e il reclutamento delle forze di polizia e del personale carcerario;

– dotarsi, ove ancora necessario (l’Austria, la Grecia, il Regno Unito l’hanno fatto nel 2002), di organismi indipendenti di controllo sulle attività della polizia e il funzionamento delle carceri;

– creare, eventualmente, e consentire l’esercizio effettivo delle procedure di ricorso contro le sanzioni disciplinari inflitte nei luoghi di detenzione; consentire al detenuto di aver accesso a un avvocato sin dal primo momento e, se del caso, a un medico, nonché di poter avvertire i propri familiari;

– sostenere regimi di pene amministrative e/o pecuniarie per i reati minori e le pene sostitutive quali il lavoro di interesse pubblico, sviluppando per quanto possibile i regimi carcerari aperti o semiaperti e ricorrendo alla libertà condizionata;

– assicurare, soprattutto ai detenuti condannati a lunghe pene, la possibilità di esercitare attività sufficienti in cui non siano sfruttati e di fruire di opportunità educative e culturali, ivi compresi i programmi specifici di riqualificazione finalizzati al reinserimento nella società sia dei detenuti originari del paese nel quale scontano la pena, sia di quelli provenienti dall’estero che desiderino ritornare nel paese d’origine una volta scontata la pena detentiva;

– vigilare affinché le disfunzioni manifestatesi nei servizi di polizia o nelle carceri siano affrontate più rapidamente dalla giustizia e giudicate senza alcun compromesso in base alla gravità dei fatti;

– assicurare standard minimi in merito alle condizioni sanitarie e abitative dei detenuti;

– rivedere le procedure di arresto preventivo per assicurare che non vengano lesi i diritti dell’uomo e che non vengano applicati tempi di detenzione inutilmente lunghi e provvedere a che il riesame dei motivi di detenzione avvenga regolarmente;

22. chiede altresì agli Stati membri interessati di adottare senza indugio, nei confronti di talune categorie di detenuti, misure in particolare volte a:

– limitare al massimo la detenzione dei minori sia nelle carceri che nei riformatori o nei centri di accoglienza per immigrati (Belgio, Francia, Lussemburgo, Regno Unito);

– prevedere la liberazione o misure di reclusione alternativa dei detenuti in età avanzata o colpiti da malattie gravi e incurabili (Francia);

– assicurare che le persone tossicodipendenti possano accedere senza discriminazioni alle cure mediche e alle terapie di sostituzione necessarie;

– controllare meglio gli ospedali psichiatrici, informare i pazienti sui loro diritti e prevenire gli eventuali abusi (Belgio e Danimarca);

ritiene che debba essere maggiormente monitorata e considerata dalle autorità nazionali competenti l’effettiva legittimità del protrarsi della detenzione per detenuti il cui vissuto carcerario e la cui attività civile e sociale, successiva al compimento dei loro reati ascritti, dimostrino compiuta la funzione della detenzione quale strumento di recupero e di positiva reingrazione sociale. Particolarmente eloquente è ad esempio il caso italiano di Adriano così come è stato riconosciuto da massime autorità dello Stato, dalla maggioranza assoluta dei parlamentari e dai più autorevoli organi di stampa di opposte tendenze, nonché da ambienti e personalità autorevoli a livello europeo.

23. considera, in generale, che in uno spazio europeo della libertà, della sicurezza e della giustizia, sia opportuno anche mobilitare le capacità europee per migliorare il funzionamento delle strutture di polizia e delle carceri, ed esempio:

– promuovendo la raccolta delle migliori prassi e consentendo scambi d’informazione tra i responsabili dei diversi Stati membri in materia di polizia, carceri e ospedali psichiatrici;

– incitando gli Stati membri ad aderire al programma del Consiglio d’Europa “Polizia e diritti dell’uomo”;

– elaborando una decisione-quadro sugli standard minimi a tutela dei diritti dei detenuti nell’UE;

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

24. sottolinea nuovamente che la tratta degli esseri umani va condannata e combattuta con vigore perché è fondamentalmente contraria alla dignità umana e conduce allo sfruttamento sessuale e allo sfruttamento del lavoro a condizioni che rasentano la schiavitù, laddove le vittime sono spesso donne, giovani e minori;

25. raccomanda quindi:

– a tutti gli Stati membri di ratificare la Convenzione internazionale sulla criminalità organizzata;

– agli Stati membri che non l’hanno ancora fatto di ratificare quanto prima la Convenzione sui diritti dell’infanzia per quanto concerne la vendita dei fanciulli, la prostituzione infantile e la pornografia con immagini infantili;

– all’insieme degli Stati membri di firmare la Convenzione sulla cibercriminalità, tranne la Danimarca e il Lussemburgo, che hanno già proceduto alla firma;

26. insiste affinché l’UE adotti una politica efficace contro la tratta degli esseri umani, che preveda:

– la promozione della dichiarazione di Bruxelles, adottata sia dal Consiglio che dalla Commissione, presso tutti i governi degli attuali e dei futuri Stati membri e i governi dei paesi di origine e transito;

– la creazione di un sistema di scambio di informazioni;

– la creazione di una banca dati europea, di concerto con Europol e Interpol, per le persone scomparse che si ritiene siano vittime della tratta degli esseri umani;

– una migliore protezione giudiziaria delle vittime mediante l’adozione della direttiva del Consiglio sui permessi di residenza a breve termine rilasciati alle vittime del favoreggiamento dell’immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani le quali cooperino con le autorità competenti, che è stata votata dal Parlamento nel dicembre 2002;

– la creazione di programmi speciali per sradicare la povertà nei paesi d’origine;

27. insiste affinché una politica europea a tutto campo contro la tratta di esseri umani, che è la forma moderna della schiavitù, affronti l’intera catena di tale traffico, che comprende i paesi d’origine, di transito e di destinazione, dirigendosi contro le persone che reclutano le vittime, quelle che le trasportano, quelle che le sfruttano, gli altri intermediari, i clienti e i beneficiari;

CAPO II: Garantire la libertà

28. ritiene che senza garanzie rigorose delle diverse libertà civili e politiche non esista una reale protezione della dignità umana;

Protezione dei dati di carattere personale

29. chiede:

– al Lussemburgo e alla Spagna di firmare e a tutti gli Stati membri, eccetto la Germania e la Svezia, di ratificare quanto prima il protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati;

– alla Francia di trasporre nel diritto interno la direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali;

– all’UE di dotarsi di uno strumento giuridicamente vincolante che, nei settori di competenza del secondo e del terzo pilastro, offra garanzie equivalenti a quelle previste dalla direttiva 94/46/CE in materia di tutela dei dati a carattere personale;

– agli Stati membri ed all’Unione di verificare che le norme relative alla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni siano conformi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ovvero effettivamente limitate nel tempo, proporzionali e necessarie in una società democratica, e altrimenti di modificarle o abrogarle;

30. esprime la propria preoccupazione dinanzi al contenuto della direttiva 02/58/CE che crea la possibilità di conservare i dati relativi alle comunicazioni elettroniche (data retention) e invita ancora una volta ad adottare misure di prevenzione nei confronti dei sistemi extralegali di intercettazione delle comunicazioni;

31. esprime viva preoccupazione nei confronti degli accordi in via di negoziazione o già adottati e che implicano la trasmissione di dati a carattere personale tra l’UE ed enti (Interpol …) o Stati terzi (USA …) che non garantiscono lo stesso livello di tutela; reputa che gli accordi di questo tipo debbano in ogni caso mantenere il livello di tutela dei dati assicurato ai sensi della direttiva 95/46/CE; chiede a tal fine che tali accordi prevedano sistematicamente la creazione di un organo di sorveglianza responsabile della piena conformità alle summenzionate garanzie in sede di applicazione degli accordi;

32. esprime la propria inquietudine dinanzi all’obbligo, imposto dalle autorità statunitensi alle compagnie aeree, di consentire loro l’accesso ai dati personali dei passeggeri in possesso delle compagnie durante i voli transatlantici; reputa che tale obbligo sia incompatibile con il diritto comunitario e chiede pertanto la sospensione immediata degli effetti delle misure fintantoché non rispetteranno il livello dei dati garantito dal diritto comunitario;

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

33. invita gli Stati membri e l’UE a favorire il dialogo interreligioso nella misura in cui condanna ogni forma di fanatismo e di integralismo, nonché a garantire il principio della laicità, cosa che non esclude l’insegnamento della storia delle religioni nella scuola, essendo inteso che un siffatto dialogo e un siffatto insegnamento dovrebbero accordare una congrua attenzione a concezioni di vita non religiose;

34. pur approvando i progressi registrati in Grecia in materia di rispetto della libertà religiosa e di pensiero, auspica che sia abrogata la legislazione penale sul proselitismo e che i musulmani possano ottenere l’autorizzazione a costruire moschee e a disporre di cimiteri in cui inumare i defunti nel rispetto della propria tradizione religiosa;

35. raccomanda ancora una volta alla Finlandia e alla Grecia di modificare le legislazioni rispettive sulla durata del servizio civile sostitutivo, al fine di eliminare ogni carattere punitivo e discriminatorio;

36. mette ancora una volta in guardia gli Stati membri sulle pericolose attività delle cosiddette sette che minacciano l’integrità mentale o fisica degli individui e li invita a promuovere, in ambito penale e civile, la lotta alle pratiche abusive illegali di queste cosiddette sette;

Libertà d’espressione e di informazione

37. raccomanda reiteratamente al Belgio, alla Danimarca e all’Irlanda di firmare e ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa relativa alla televisione senza frontiere e raccomanda alla Grecia, al Lussemburgo, ai Paesi Bassi e alla Svezia di ratificare detta Convenzione (va segnalato che il Portogallo l’ha ratificata nel 2002); esorta i succitati paesi, nonché il Portogallo, a ratificare il protocollo di modifica di detta Convenzione del 1° ottobre 1998;

38. deplora che nell’UE il problema della concentrazione del potere mediatico nelle mani di alcuni megagruppi non abbia ancora trovato una soluzione legislativa, e ricorda la sua risoluzione del 20 novembre 2002 nella quale afferma la necessità di creare un mercato europeo dei media per far fronte a una crescente disparità tra le regolamentazioni nazionali e salvaguardare la libertà e il pluralismo dell’informazione; deplora che, in particolare in Italia, permanga una situazione di concentrazione del potere mediatico nelle mani del Presidente del Consiglio, senza che sia stata adottata una normativa sul conflitto di interessi;

39. riafferma che tutte le ideologie sono legittime, purché si manifestino attraverso i canali democratici, ed esprime pertanto la sua ripulsa di quelle organizzazioni terroristiche che minacciano e uccidono persone in quanto titolari di cariche elettive e/o militanti di determinati gruppi politici;

40. respinge categoricamente ogni violenza, intimidazione o minaccia che possa condizionare il libero esercizio della professione giornalistica; chiede pertanto a tutti gli Stati di rispettare e difendere il diritto alla libertà di opinione e di espressione e ribadisce la sua solidarietà a quei giornalisti che, anche nel territorio dell’UE, sono vittime di attentati perché rifiutano di piegarsi e continuano ad esercitare liberamente tale diritto;

41. a tale riguardo chiede alla Commissione:

– di organizzare una consultazione con l’obiettivo di elaborare un nuovo Libro verde aggiornato;

– di assicurare che i media pubblici o privati forniscano un’informazione corretta ai cittadini, evitando discriminazioni e garantendo l’accesso a diversi gruppi, culture e opinioni, in particolare assicurando, in occasione di elezioni o consultazioni referendarie, un equo accesso ai media;

– di prevedere l’attuazione di un quadro regolamentare europeo entro la fine del 2005;

– di discutere con gli Stati membri l’adozione di misure idonee a combattere gli atti di violenza di cui sono vittima i giornalisti nell’esercizio della propria professione;

Libertà di riunione e di associazione

42. raccomanda caldamente all’Austria e al Lussemburgo di modificare la propria legislazione, che impedisce agli stranieri o alle persone che non sono cittadine di tali paesi di essere elette nei consigli d’azienda, trattandosi di una legge contraria alla libertà sindacale;

Diritto all’istruzione

43. chiede agli Stati membri di vigilare affinché sia garantita con ogni mezzo una scolarizzazione gratuita ed effettiva a tutti i bambini, compresi quelli che vivono in famiglie molto povere e in talune comunità Rom o che appartengono a famiglie di rifugiati, nonché i bambini disabili con particolari esigenze di accesso; sollecita gli Stati membri a fare tutto il possibile per assicurare l’effettiva integrazione nei sistemi d’istruzione dei figli dei rifugiati, dei richiedenti asilo e degli immigrati;

Diritto d’asilo e protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

44. raccomanda caldamente:

– all’Austria e al Portogallo di ratificare la Convenzione di Ginevra relativa allo status degli apolidi;

– alla Spagna, alla Francia, alla Finlandia, alla Grecia, all’Italia, al Lussemburgo e al Portogallo di ratificare la Convenzione relativa alla riduzione dei casi di apolidia;

– alla Grecia di firmare e ratificare il protocollo n. 4 della CEDH (Convenzione europea dei diritti umani), alla Spagna e al Regno Unito di ratificare lo stesso protocollo n. 4 e al Belgio, alla Germania e al Regno Unito di firmare e ratificare il protocollo n. 7 (condizioni di espulsione) di detta Convenzione, nonché ai Paesi Bassi, al Portogallo e alla Spagna di ratificare lo stesso protocollo n. 7;

45. denuncia i ritardi accumulati nell’adozione degli strumenti necessari per la politica comune di asilo e di immigrazione e deplora il fatto che i termini ai quali sono stati conclusi tutti gli accordi vigenti sono troppo miti; ricorda che tale politica deve:

– rispettare rigorosamente i diritti dei richiedenti asilo e poggiare su un’interpretazione non restrittiva della Convenzione di Ginevra e del suo protocollo del 1967, includere le persecuzioni esercitate da agenti non governativi, le persecuzioni in base al sesso e le persecuzioni in caso di conflitti armati generalizzati;

– basarsi sulle raccomandazioni e sulle conclusioni dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e garantire la piena integrazione delle persone a cui il diritto di asilo è stato riconosciuto;

46. constata taluni progressi nel 2002 verso una politica comune d’asilo e d’immigrazione armonizzata, ma deplora che la politica comune concordata fra gli Stati membri muove da norme minime fissate a livelli eccessivamente bassi che fanno leva su misure repressive e negative contestuali alla politica in materia di asilo e di immigrazione;

47. sollecita gli Stati membri a limitare la detenzione dei richiedenti asilo a casi eccezionali e soltanto per ragioni definite nelle direttive dell’ACNUR sui criteri e le norme applicabili alla detenzione dei richiedenti asilo;

48. manifesta la propria inquietudine dinanzi all’elevato numero di persone che nel 2002 sono morte nel tentativo di cercare rifugio nell’Unione europea; ritiene che tale situazione drammatica esiga l’applicazione di una politica equilibrata e che preveda canali d’immigrazione legali;

49. sollecita gli Stati membri a limitare al massimo la detenzione, a garantire le capacità di accoglienza dei richiedenti asilo, in particolare negli aeroporti, e ad assicurare loro assistenza mediante avvocati e interpreti, a garantire loro la possibilità di comunicare con le ONG competenti e con le loro famiglie, e ad assicurare il rispetto del carattere sospensivo del ricorso;

50. sollecita il Consiglio ad adottare quanto prima il progetto di direttiva che prevede una tutela accessoria per le persone non protette dalla Convenzione di Ginevra, ma che non possono essere rinviate nel loro paese di origine a causa di a) minacce di tortura o di trattamento disumano o degradante, b) ripercussioni di una violenza generalizzata o di avvenimenti che turbano gravemente l’ordine pubblico o c) di motivi umanitari;

51. denuncia la grave situazione dei minori non accompagnati richiedenti asilo, in particolare in Austria, Belgio, Spagna, Svezia e Italia;

52. invita caldamente gli Stati membri a modificare le norme e la pratica delle espulsioni, in quanto spesso queste si effettuano in violazione del diritto e della dignità umana; chiede con forza agli Stati membri in generale di sorvegliare le condizioni in cui vengono effettuate le espulsioni collettive, nonché le pratiche di espulsione con la forza, che si sono rivelate talvolta mortali;

53. sollecita gli Stati membri ad astenersi da qualsiasi iniziativa volta a modificare il testo stesso della Convenzione di Ginevra;

54. invita gli Stati membri a rifiutare l’estradizione di persone verso paesi in cui potrebbero essere condannate alla pena di morte per i loro crimini o rischierebbero di essere torturate o sottoposte a trattamenti disumani o degradanti;

55. sollecita la Convenzione e la CIG a proporre la soppressione del protocollo Aznar del trattato di Amsterdam che, come ripetuto a più riprese dall’ACNUR, contraddice la Convenzione di Ginevra in quanto limita il diritto individuale alla ricerca di asilo;

CAPO III: Verso l’uguaglianza

Principio di non discriminazione

56. deplora che solamente l’Austria, la Danimarca, la Svezia, il Portogallo e i Paesi Bassi abbiano ratificato la Convenzione europea sulla nazionalità;

57. insiste affinché vengano rispettati i diritti enunciati nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare il diritto di chiedere asilo, il diritto a una tutela giuridica effettiva e il principio di non respingimento;

58. raccomanda ancora una volta alla Danimarca, alla Spagna, alla Francia, alla Svezia e al Regno Unito di firmare il protocollo n. 12 (non discriminazione) alla Convenzione europea dei diritti umani e a tutti gli Stati membri di ratificarla;

59. raccomanda nuovamente alla Francia, unico paese a non averlo fatto, di firmare la Convenzione per la protezione delle minoranze nazionali; osserva che tale Convenzione si applica soltanto a dieci Stati membri;

60. raccomanda vivamente al Belgio, alla Grecia, all’Irlanda e al Portogallo di firmare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, e alla Francia e al Lussemburgo di ratificarla;

61. chiede agli Stati membri di garantire che tutti i bambini che si trovano sul loro territorio beneficino del diritto di accedere all’istruzione, a prescindere dalla situazione amministrativa della loro famiglia;

62. esorta gli Stati membri a garantire che tutte le persone che vivono sul loro territorio beneficino dell’accesso alle cure mediche, a prescindere dalla loro situazione amministrativa;

Lotta contro il razzismo e la xenofobia

63. constata la persistenza di violenze fisiche di carattere razziale nel 2002, in particolare in Spagna e in Francia, nonché la recrudescenza di un razzismo verbale nei confronti dei musulmani, in particolare sulla scena musicale in Germania, e di messaggi razzisti sui siti Internet e sui siti calcistici in Italia;

64. esprime la sua preoccupazione nei confronti dell’aumento delle manifestazioni di odio e delle forme di discriminazione a carattere antislamico e antisemita a seguito degli attentati dell’11 settembre 2001; si felicita, per contro, delle azioni di sensibilizzazione condotte da diversi governi (Regno Unito, Svezia, Germania, Finlandia, Portogallo) per mettere in guardia i cittadini da ogni tentativo di generalizzazione e da una visione manichea dello scontro di civiltà;

65. raccomanda dunque agli Stati membri di accelerare il processo di trasposizione completa ed effettiva delle direttive antidiscriminazione adottate dal Consiglio nel 2000;

66. approva e sostiene, a livello europeo, le proposte per l’adozione di un piano d’azione comunitario pluriennale inteso a promuovere un’utilizzazione più sicura di Internet;

67. plaude, in particolare, all’iniziativa del Regno Unito consistente nel distribuire a tutti i funzionari dell’amministrazione un codice di condotta da seguire nei confronti del pubblico, indipendentemente dall’origine delle persone, al fine di promuovere la parità di trattamento;

68. invita la Spagna, la Grecia, la Francia, il Portogallo e l’Italia a condurre una politica più incisiva per eliminare i comportamenti razzisti;

69. plaude agli sforzi di Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Irlanda, Finlandia e Danimarca tesi a creare un sistema di raccolta di dati affidabili, elemento preliminare indispensabile per una politica antirazzista efficace; invita, per contro, Stati membri come Grecia, Spagna, Portogallo, Belgio e Italia ad agire nello stesso modo;

70. si compiace delle iniziative adottate da diversi Stati membri intese a ridurre il seguito dei partiti politici che diffondono una propaganda razzista e xenofoba, e invita la Grecia, la Danimarca, i Paesi Bassi, l’Austria e l’Italia ad essere più attivi in tale settore; invita caldamente i partiti democratici che non l’hanno ancora fatto a firmare la Carta dei partiti politici europei per una società non razzista del 1988, indipendentemente dal fatto che si tratti dell’UE o dei paesi candidati;

71. chiede alla Commissione di elaborare un’analisi e una relazione sull’attuazione della direttiva sulla razza (2001) e di evidenziare qualsiasi discrepanza nella trasposizione della direttiva da parte degli Stati membri;

Discriminazione nei confronti delle minoranze

72. raccomanda, in virtù del principio “non bis in idem”, di porre fine all’applicazione della pena doppia (condanna + espulsione);

73. raccomanda agli Stati membri di rendere più flessibile la procedura di naturalizzazione, in modo da garantire ai residenti di origine straniera che la desiderino una cittadinanza a tutti gli effetti;

74. denuncia la continuità nel 2002 di atti razzisti contro i Rom e i lavoratori stranieri;

75. si compiace della proposta finlandese di creare un forum europeo permanente dei Rom e degli sforzi delle autorità greche intesi ad attuare un programma d’integrazione dei Rom;

76. invita le istituzioni europee ad adottare un approccio comune integrato per risolvere i problemi che riguardano la minoranza Rom, purtroppo continuamente penalizzata da numerose discriminazioni;

77. invita la Francia a firmare la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze nazionali; esorta il Belgio, la Grecia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi a ratificare tale convenzione;

78. chiede in generale agli Stati membri che hanno ratificato la Convenzione per la protezione delle minoranze di proseguire la loro azione in tal senso, affinché tali minoranze possano mantenere e sviluppare la propria identità, nonché promuovere la propria emancipazione e integrazione sociale;

79. invita il Belgio, la Grecia, l’Irlanda e il Portogallo a firmare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie; esorta la Francia e l’Italia a ratificare tale carta;

80. invita il Consiglio d’Europa ad approvare un protocollo alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie concernente la promozione delle lingue gestuali, al fine di ridurre le discriminazioni di cui sono vittime le persone non udenti (1,6 milioni nell’UE) sotto il profilo dell’insegnamento delle lingue gestuali e dell’accesso all’occupazione;

Discriminazione fondata sull’orientamento sessuale

81. ribadisce la propria richiesta agli Stati membri di abolire qualsiasi forma di discriminazione – legislativa o de facto – di cui sono ancora vittime gli omosessuali, in particolare in materia di diritto al matrimonio e all’adozione;

82. si compiace dei diversi progressi registrati nel 2002 in Austria (abolizione dell’articolo 209 del codice penale), in Finlandia (riconoscimento dei diritti dei transessuali) e in Belgio (matrimonio tra omosessuali);

83. invita ciò nondimeno l’Austria a chiudere tutte le procedure in corso inerenti all’articolo 209 del codice di diritto penale (vecchio) e adottare misure di riabilitazione per coloro che sono stati condannati ai sensi di dette disposizioni legislative; sollecita altresì un’applicazione in maniera non discriminatoria del nuovo articolo 207b del codice di diritto penale;

84. invita il Portogallo, l’Irlanda e la Grecia a modificare senza indugi le proprie legislazioni che contemplano una differenza di età in materia di consenso al rapporto sessuale in funzione dell’orientamento sessuale, dato il carattere discriminatorio di tali disposizioni;

85. raccomanda agli Stati membri di riconoscere, in generale, i rapporti non coniugali fra persone sia di sesso diverso che dello stesso sesso, conferendo gli stessi diritti riconosciuti ai rapporti coniugali, oltretutto adottando le disposizioni necessarie per consentire alle coppie di esercitare il diritto alla libera circolazione nell’Unione;

86. esprime inquietudine per l’indebolimento della direttiva quadro sull’occupazione (2001) e sollecita la Commissione ad elaborare un’analisi relativa all’attuazione e alla trasposizione della direttiva, evidenziando qualsiasi anomalia negli Stati membri;

Parità tra uomini e donne

87. raccomanda al Belgio e al Lussemburgo di ratificare il protocollo addizionale alla Convenzione dell’ONU su tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, e al Regno Unito di firmarlo e ratificarlo,

88. si compiace dell’adozione della direttiva 2002/73/CE relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne; auspica che l’organismo indipendente incaricato di assistere le vittime delle discriminazioni fondate sul sesso, di compiere indagini sulla discriminazione e di pubblicare relazioni e raccomandazioni su qualsiasi argomento connesso con la discriminazione sia insediato quanto prima in ogni Stato membro;

89. deplora il fatto che l’integrazione professionale delle donne (soprattutto di quelle appartenenti alle minoranze) sia ancora lontana dalla piena realizzazione, anche se nel 2002 in Grecia, in Italia, in Svezia, in Belgio e in Spagna sono state adottate al riguardo numerose misure positive (quote per la designazione delle donne alla direzione di imprese e a incarichi dirigenziali);

90. chiede che il governo greco abolisca le disposizioni penali di cui all’articolo 43b del suo decreto legge n. 2623/1953/A-268, che impone una pena detentiva dai due ai dodici mesi per le donne che contravvengono al divieto di accesso delle donne al Monte Athos; reitera la sua richiesta di abolizione di tale divieto, rilevando che esso è in violazione del principio e delle convenzioni internazionali sull’uguaglianza di genere e sulla non discriminazione fondata sul genere e delle disposizioni concernenti la libertà di circolazione delle persone previste dalla costituzione greca e dalla legislazione comunitaria;

91. invita gli Stati membri a migliorare attivamente la posizione delle donne, anche adottando misure temporanee speciali al fine di accelerare la parità di fatto tra uomini e donne, in conformità dei loro obblighi ai sensi della Convenzione ONU sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), segnatamente gli articoli 3 e 4; raccomanda che le istituzioni europee, nel valutare la legalità delle misure di azione positiva adottate sulla base dell’articolo 141, paragrafo 4, del TCE, della dichiarazione n. 28 allegata al trattato di Amsterdam e delle direttive fondate sull’articolo 13 del TCE, tengano conto dell’approccio di eguaglianza effettiva derivante da tale Convenzione, che implica (tra le altre cose) che le misure temporanee speciali vengano considerate come strumenti idonei per raggiungere la parità di fatto piuttosto che una semplice incursione verso il principio formale della parità di trattamento;

92. osserva con preoccupazione che, malgrado i miglioramenti compiuti negli ultimi cinque anni, le disparità tra i generi (fra cui differenze di retribuzione del 16% in media) sono ancora considerevoli e vanno affrontate al fine di realizzare gli obiettivi di Lisbona e di Stoccolma in materia di tassi d’occupazione;

Diritti del bambino

93. raccomanda a Belgio, Spagna, Finlandia e Paesi Bassi di firmare e ratificare la Convenzione europea in materia di adozione di minori e raccomanda a Francia e Lussemburgo di ratificare detta Convenzione;

94. raccomanda nuovamente a Germania, Belgio, Paesi Bassi, Finlandia e Spagna di firmare e ratificare la Convenzione europea sullo status giuridico dei minori nati al di fuori del matrimonio, e chiede altresì alla Francia e all’Italia di ratificarla;

95. si compiace del fatto che la Germania abbia ratificato nel 2002 la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori; chiede agli altri Stati membri di firmare e ratificare senza indugio tale Convenzione; invita il Regno Unito a ratificare il protocollo facoltativo della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (visto che ivi l’esercito continua a reclutare minorenni di età inferiore a 18 anni);

96. chiede alla Danimarca, alla Finlandia, all’Irlanda, al Portogallo, alla Spagna, alla Svezia e al Regno Unito di firmare e ratificare la Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, e alla Germania, alla Francia, all’Austria, al Belgio, ai Paesi Bassi, al Lussemburgo e alla Grecia di ratificarla;

97. chiede agli Stati membri, in particolare alla Spagna, al Belgio e al Regno Unito di prevenire più incisivamente le violenze sui minori (abolizione del riferimento alle punizioni “ragionevoli”, divieto di detenzione provvisoria per i minori e prevenzione della pratica delle mutilazioni genitali sulle bambine);

98. si felicita dell’adozione in Danimarca, in Svezia e in Belgio di numerose leggi tese a migliorare la situazione del minore nel quadro delle procedure giudiziarie; si felicita, in generale, del fatto che vengano sempre più presi in considerazione gli interessi e l’opinione dei minori, ed auspica che sia riconosciuto uno status giuridico ai minori nel futuro trattato costituzionale dell’UE;

99. chiede agli Stati membri di lottare contro l’assenteismo scolastico e di garantire pieno accesso all’istruzione a tutti i minori presenti sul territorio dell’UE, compresi i minori Rom, i figli di rifugiati e i bambini disabili;

Diritti degli anziani

100. si compiace della ratifica della Carta sociale rivista (articolo 23) da parte della Finlandia e del Portogallo, e invita caldamente la Germania e i Paesi Bassi a firmarla e a ratificarla, e l’Austria, il Belgio, la Danimarca, la Grecia, il Lussemburgo, la Spagna e il Regno Unito a ratificarla;

101. chiede alle istituzioni europee e ai governi di ovviare alle discriminazioni dirette o indirette di cui sono oggetto le persone anziane (in particolare per quanto riguarda l’accesso all’occupazione tra i 50 e i 65 anni e l’accesso alla formazione professionale – polivalenza e pluridisciplinarietà – nel corso di questa stessa fase della loro vita professionale, nonché il loro reinserimento valorizzandone l’esperienza) e di assicurare la dignità delle persone anziane malate e disabili (pensioni sufficienti, in particolare per le donne anziane; maltrattamenti nelle case di riposo; lotta contro l’isolamento);

Diritti delle persone disabili

102. raccomanda al Belgio e al Regno Unito di ratificare la Convenzione sul reinserimento e l’occupazione delle persone disabili;

103. si compiace per le numerose iniziative adottate dall’UE nel 2002, che migliorano l’accesso dei disabili ai servizi, in particolare nei settori dei trasporti e della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, e sollecita gli Stati membri ad agire con tempestività nella trasposizione della direttiva sulla creazione di un quadro generale a favore della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro;

104. ricorda che il termine “disabilità” contempla le infermità fisiche, i disturbi sensoriali, i deficit intellettivi e psicologici, nonché diverse turbe che variano in funzione dell’handicap e dell’età dell’individuo; denuncia i casi in cui le persone disabili non esercitano ancora gli stessi diritti politici, sociali, economici e culturali degli altri cittadini; propone che nel 2003 – Anno europeo delle persone disabili – sia fissata tra l’altro una quota minima di occupazione per i disabili nelle imprese che impiegano più di 50 persone;

CAPO IV: Per la solidarietà

105. riafferma che il mancato rispetto dei diritti economici e sociali, in particolare di condizioni di lavoro giuste ed eque nonché di condizioni di vita decenti (alloggio, accesso ai servizi pubblici in materia di sanità e trasporto), nuoce gravemente alla dignità della persona e la priva de facto del ricorso ai diritti fondamentali;

Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa

106. si compiace dell’approvazione della direttiva 2002/14/CE dell’11 marzo 2000, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nell’UE;

107. chiede che, alla luce dell’attuale revisione del trattato, vengano rafforzate le disposizioni in materia di non discriminazione ivi contenute;

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

108. raccomanda all’Irlanda, alla Spagna, alla Danimarca e al Regno Unito di modificare le disposizioni delle loro legislazioni non conformi agli articoli relativi alla negoziazione collettiva contemplati dalla Carta sociale rivista e dalla Carta sociale;

109. chiede agli Stati membri di pervenire ad una posizione comune relativamente a una Convenzione ONU sui diritti umani delle persone disabili, a favore della quale il Parlamento europeo reitera il proprio sostegno, che deve fondarsi sul disposto delle norme standard dell’ONU in modo tale da riconoscere e promuovere i diritti dei disabili e da avere carattere giuridicamente vincolante;

110. chiede alla Germania, alla Danimarca, alla Francia, all’Italia e all’Irlanda di modificare le proprie disposizioni legislative contrarie all’esercizio del diritto di sciopero nella funzione pubblica alla luce della Carta sociale rivista;

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

111. si compiace dell’adozione della direttiva 2202/74/CE, che ha esteso la protezione dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro ai lavoratori a tempo parziale, nonché ai lavoratori interinali;

112. approva pienamente l’attuazione di un Osservatorio europeo del cambiamento in seno alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; auspica che i lavori di tale Osservatorio contribuiscano ad anticipare i cambiamenti economici e tecnologici attraverso ricerche prospettiche e, di conseguenza, a facilitare l’adeguamento dei lavoratori a tutti gli aspetti del cambiamento;

113. esorta la Commissione a presentare proposte incentrate su strategie preventive tese a prevenire le conseguenze brutali di licenziamenti congiunturali, il cui impatto economico e psicologico sui lavoratori è disastroso e inammissibile;

Condizioni di lavoro giuste ed eque

114. raccomanda nuovamente:

– agli Stati membri di ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 18 dicembre 1990;

– all’Austria e alla Finlandia di ratificare il Codice europeo di sicurezza sociale del 1964;

– alla Germania, alla Danimarca, alla Finlandia, alla Francia, alla Grecia, all’Irlanda, alla Svezia e al Regno Unito di ratificare la Convenzione europea sulla sicurezza sociale;

115. osserva che in Europa esistono essenzialmente quattro categorie di persone discriminate (stranieri, lavoratori interinali, disabili, donne) ed esorta gli Stati membri e le istituzioni ad adottare le misure necessarie per eliminare tali discriminazioni, in particolare rispettando la durata massima del lavoro, assicurando l’accesso al luogo di lavoro, garantendo una sicurezza reale (5.000 incidenti mortali nel 2002 nell’UE) e l’igiene sul posto di lavoro, prevenendo il mobbing sul luogo di lavoro (9% dei lavoratori dell’UE) e fissando un salario minimo equo (Irlanda, Spagna, Grecia, dove il salario minimo è inferiore al 50% del salario medio netto);

Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

116. si compiace della ratifica della Convenzione dell’OIL sulle peggiori forme di lavoro minorile da parte della Germania e del Belgio nel 2002;

117. denuncia il fatto che in diversi Stati membri (Italia, Portogallo, Francia, Paesi Bassi) la regolamentazione del lavoro minorile come prevista dalla Carta sociale e dalla Carta sociale rivista non è ancora rispettata e chiede a tali Stati membri di modificare le proprie legislazioni in questo senso;

Conciliare la vita familiare e la vita professionale

118. esorta tutti gli Stati membri ad agevolare quanto più possibile il ricongiungimento familiare del lavoratore migrante legalmente residente;

119. raccomanda alle istituzioni e agli Stati membri di individuare una strategia ottimale per conciliare vita familiare e vita professionale nell’ambito dei regimi di congedi, custodia dei bambini e altre agevolazioni;

Sicurezza sociale e assistenza sociale, in particolare la lotta contro l’esclusione sociale

120. insiste affinché siano salvaguardati i due aspetti più importanti del “modello sociale” europeo (il diritto alla sicurezza sociale e la lotta contro l’esclusione);

121. denuncia il fatto che un gran numero di Stati membri (Austria, Belgio, Germania, Lussemburgo, Irlanda, Spagna e Grecia) rifiuta di erogare gli assegni familiari allorché i figli a carico dei lavoratori migranti non risiedono sul territorio nazionale, o pone come condizione un periodo di residenza o di lavoro che penalizza gli stranieri;

122. raccomanda al Belgio, alla Grecia, alla Danimarca, all’Irlanda, ai Paesi Bassi, alla Germania e alla Finlandia di garantire a favore dei lavoratori migranti il computo totale dei periodi di assicurazione o di occupazione maturati;

123. insiste affinché sia efficacemente portato avanti il programma comunitario di lotta contro l’esclusione, il cui obiettivo è la riduzione al 10%, nel 2010, della quota di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà nell’UE;

Protezione della salute

124. si compiace dell’approvazione del programma d’azione comunitario nel settore della sanità pubblica del 23 settembre 2002 (2003-2008);

125. chiede al Belgio (tasso di vaccinazione), alla Grecia (lotta contro il tabagismo), all’Italia e all’Irlanda (igiene sul luogo di lavoro), alla Svezia (insufficienza di controlli medici), alla Francia e all’Austria (recenti restrizioni nell’accesso gratuito alle cure mediche per le persone meno abbienti) di vigilare sulla sanità pubblica con maggiore attenzione, modificando le proprie legislazioni, come risulta dalle relazioni 2002 del CEDS;

CAPO V: Rafforzare la cittadinanza europea

Diritto di voto alle elezioni europee e locali

126. raccomanda nuovamente all’Austria, al Belgio, alla Germania, alla Spagna, alla Francia, alla Grecia, all’Irlanda, al Lussemburgo e al Portogallo di firmare e ratificare la Convenzione europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita politica a livello locale, e al Regno Unito di ratificare tale Convenzione;

127. insiste affinché sia le Istituzioni che gli Stati membri adottino tutte le misure idonee a favorire la maggiore partecipazione possibile alle prossime elezioni del Parlamento europeo del giugno 2004, in particolare con campagne di informazione e sensibilizzazione mirate che migliorino la percezione e la visibilità dell’UE;

128. raccomanda in particolare agli Stati membri di favorire quanto più possibile l’iscrizione sulle liste elettorali dei cittadini di altri Stati membri che vivono sul loro territorio, al fine di facilitare la loro partecipazione sia come elettori che come candidati alle elezioni locali ed europee;

129. chiede agli Stati membri di adottare misure idonee ad assicurare l’accessibilità materiale di tutte le consultazioni elettorali a tutti i disabili;

130. invita gli Stati membri e i partiti politici a proseguire i loro sforzi tesi a una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini alle elezioni locali ed europee;

131. rinnova la sua richiesta ai governi, specialmente quelli dei paesi in cui la partecipazione delle donne agli organi decisionali è tuttora inferiore al 30%, di riesaminare l’impatto differenziale dei sistemi elettorali sulla rappresentanza politica dei generi negli organi elettivi e di prendere in considerazione l’opportunità di adeguare o riformare tali sistemi per raggiungere un equilibrio di genere.

132. ritiene altresì necessario estendere il concetto di cittadinanza europea al di là del mero riferimento alla nazionalità degli Stati membri e consentire ai residenti legali di lunga durata (tre anni) provenienti da paesi terzi di partecipare alle elezioni locali, nonché alle elezioni per il Parlamento europeo;

Diritto ad una buona amministrazione e all’accesso ai documenti

133. sottolinea l’importante ruolo svolto dal Mediatore europeo nell’applicazione del principio della buona amministrazione e dell’accesso ai documenti;

134. sollecita l’Unione europea ad applicare il regolamento 1049/2001 sull’accesso ai documenti in uno spirito di trasparenza, ad applicare le deroghe e le disposizioni relative al trattamento specifico dei documenti delicati solo qualora ciò si renda assolutamente necessario e ad adottare quanto prima uno strumento che renda le regole relative all’accesso ai documenti delle agenzie e delle istituzioni dell’Unione europea conformi a tale regolamentazione;

135. invita le istituzioni dell’UE ad applicare pienamente il diritto dei cittadini all’accesso ai documenti e, in particolare:

– a garantire l’accesso ai pareri dei servizi giuridici nel caso in cui non siano assimilabili a una comunicazione tra avvocato e cliente dopo un procedimento giudiziario;

– invita il Consiglio a garantire l’accesso non solo alle posizioni delle delegazioni nazionali, ma anche alla loro identità, in particolare quando discute e approva atti normativi o legislativi;

– invita la Commissione a interrompere la pratica per la quale, nel caso in cui uno Stato membro imponga il veto alla diffusione di un documento di cui è autore, la Commissione automaticamente non lo rende pubblico; e invita gli Stati membri ad applicare almeno le regole europee sull’accesso ai documenti per i documenti elaborati a livello nazionale relativi alla formulazione e all’implementazione delle politiche europee;

136. insiste affinché il Consiglio e la Consiglio accordino perlomeno ai deputati al Parlamento europeo l’accesso sistematico ai documenti connessi al processo legislativo al quale i cittadini non hanno accesso diretto in virtù del regolamento (CE) n. 1049/2001;

Libertà di circolazione e di soggiorno

137. chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie nella prospettiva della piena applicazione della libera circolazione delle persone, in virtù dell’articolo 14 del TCE;

138. invita la Commissione e gli Stati membri ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone ancora esistenti, in particolare in materia di libertà di stabilimento; denuncia altresì gli inammissibili ostacoli alla libertà di circolazione e di soggiorno dei Rom in taluni Stati membri dell’UE, cosa che li rende cittadini di serie B;

139. chiede la semplificazione della normativa in materia di libera circolazione delle persone, in base al principio stando al quale i cittadini dei paesi terzi beneficiano del pieno diritto alla libertà di circolazione, di soggiorno e di stabilimento dal momento in cui dispongono di uno status legale di residenti di lungo periodo;

140. si compiace che il Consiglio sia addivenuto a un accordo politico sulla proposta di direttiva relativa allo status dei cittadini di paesi terzi residenti di lunga durata, che garantisce loro tra l’altro la libertà di circolazione all’interno dell’UE;

CAPO VI: Accesso ad una giustizia equa

141. si felicita per il Libro verde della Commissione sulle garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell’Unione europea; esorta la Commissione a passare rapidamente alla tappa successiva, vale a dire alla proposta di una decisione quadro;

142. invita il Consiglio ad adottare una decisione quadro su norme comuni in materia di diritto procedurale, ad esempio sulle regole relative alle decisioni precedenti alle sentenze (pre-trial orders) e sui diritti della difesa, nonché sui criteri dei metodi d’investigazione e della definizione delle prove, al fine di garantire un livello di protezione comune dei diritti fondamentali in tutta l’UE; reputa che tale decisione quadro debba entrare in vigore contemporaneamente al mandato d’arresto europeo;

143. incoraggia la Commissione a organizzare la pubblicazione e la traduzione di una “dichiarazione dei diritti” che sarà distribuita alle persone da interrogare, al loro arrivo all’ufficio di polizia o nel luogo in cui deve avvenire l’interrogatorio;

144. plaude all’intenzione della Commissione di presentare nel corso del mese di luglio un Libro verde sul ravvicinamento, il riconoscimento e l’esecuzione delle sanzioni penali; raccomanda caldamente che tale Libro verde sia seguito da una decisione quadro sul medesimo argomento entro la fine del 2003;

145. plaude all’adozione della direttiva sul miglioramento dell’accesso alla giustizia nelle questioni internazionali, garantendo un effettivo accesso alla giustizia ai cittadini dell’UE meno abbienti e ai cittadini di paesi terzi legalmente residenti nell’UE;

146. si compiace degli sviluppi nell’amministrazione della giustizia da parte del Tribunale di prima istanza e della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda la verifica della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Max. mobil contro Commissione) e la tutela giuridica dei privati (Jégo-Quéré contro Commissione);

147. esprime la sua preoccupazione per il gran numero e la gravità dei reati constatati dalla Corte europea dei diritti umani merito al diritto a una sentenza entro un termine ragionevole di tempo (Italia e Belgio), all’accesso alla giustizia, ai diritti della difesa, e a un processo equo (Italia, Svezia, Regno Unito, Finlandia, Spagna, Grecia, Austria e Francia);

148. insiste affinché gli Stati membri osservino pedissequamente e tempestivamente le sentenze della Corte europea dei diritti umani sulle garanzie dell’amministrazione e della giustizia e provvedano ad adeguare la propria legislazione alla luce delle sentenze;

149. esprime ancora una volta la sua preoccupazione per il gran numero di casi in cui la Corte europea dei diritti umani ha constatato da parte dell’Italia una violazione in merito all’emissione di una sentenza in tempi ragionevoli; ritiene che ciò non contribuisca alla fiducia nello Stato di diritto e invita l’Italia ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un iter processuale rapido ed equo;

150. ritiene che il contenuto della presente risoluzione non debba avere un effetto limitativo sull’interpretazione (futura) e lo sviluppo dei diritti, delle libertà e dei principi per i cittadini dell’Unione europea, come contemplati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

151. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alla Corte europea dei diritti dell’uomo, al Mediatore europeo, al Consiglio d’Europa, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.