Assicurazione ed Infortunistica

Tuesday 04 March 2008

L’ accertamento del danno patrimoniale futuro.

L’accertamento del danno
patrimoniale futuro.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 25 gennaio 2008, n. 1690

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente

Dott. MAZZA Fabio – Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio –
Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo – rel.
Consigliere

Dott. LEVI Giulio – Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

sentenza

sul
ricorso proposto da:

S.E.,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato
Aleandri Stefano, difeso dall’avvocato Guerrieri Natalino, giusta delega in
atti;

– ricorrente –

contro

SASA ASSICURAZIONI SPA, in
persona del Dirigente pro tempore Dott. S.E.,
elettivamente domiciliata in Roma Via Romeo Romei 27, presso lo studio
dell’avvocato Romagnoli Maurizio, che la difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

AUTOTRAVEL ITALIANA SRL, G.M.;

– intimati –

avverso
la sentenza n. 3804/03 della Corte d’Appello di ROMA, quarta sezione civile,
emessa il 18/06/03, depositata il 10/09/03, R.G.3941/01;

udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/07 dal
Consigliere Dott. SPIRITO Angelo;

udito
l’Avvocato GUERRIERI Natalino;

udito il
P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma accolse la
domanda proposta dal S. – contro il G., la soc. Autotravel Italiana e la soc.
Sasa Ass.ni – per il risarcimento del danno da sinistro stradale, riconoscendo
alla vittima (tra l’altro) il risarcimento del danno patrimoniale per ridotta
capacità lavorativa.

La Corte di Roma, in parziale
accoglimento dell’appello della compagnia assicuratrice, ha respinto la domanda
della vittima (un medico) diretta al riconoscimento del menzionato danno
patrimoniale.

In particolare, il giudice
d’appello, rilevato che il S., a seguito dell’incidente occorsogli, era stato
sollevato dal servizio in sala operatoria, ma era comunque rimasto alle
dipendenze dell’ospedale, addetto alle attività ambulatoriali e di corsia nel
reparto chirurgico, ha ritenuto non provata la riduzione della capacità di
guadagno.

Propone ricorso per cassazione il
S. a mezzo di tre motivi.

Risponde con controricorso la
compagnia. Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Nel primo motivo il ricorrente
sostiene che il giudice avrebbe violato il principio
dell’art. 112 c.p.c., in quanto la controparte, sia nei motivi d’appello, sia
nelle conclusioni rassegnate in quel grado, s’era limitata a chiedere la
riforma della prima sentenza limitatamente alla misura liquidata per le varie
voci di danno.

Sicchè, la Corte d’appello avrebbe
pronunziato oltre la domanda laddove ha escluso la riconoscibilità del danno da
ridotta capacità di guadagno.

Nel secondo motivo è censurata la
contraddittorietà in cui sarebbe incorsa la motivazione,
avendo il Giudice, per un verso, accertato che il danneggiato era stato
sollevato dall’attività di routine in sala operatoria e che aveva subito la
riduzione della sua capacità lavorativa specifica nella misura del 75%, e, per
altro verso, escluso che da ciò potesse derivare un danno patrimoniale futuro
rispetto alle frustrate aspirazioni economiche e di carriera.

Il terzo motivo lamenta la
violazione dell’art. 2729 c.c., per avere omesso il
Giudice di dedurre in via presuntiva la riduzione della capacità di guadagno.

I motivi
secondo e terzo, che possono essere congiuntamente esaminati, sono
fondati.

Il Giudice del merito,
nell’escludere il danno da ridotta capacità di guadagno, dichiara di adeguarsi
al principio secondo cui, provata la capacità di guadagno e del reddito
effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro
cessante e la relativa prova incombe al danneggiato (sul punto è fatto
riferimento a Cass. 27 luglio 2001, n. 10289). Osserva, poi:
che il professionista danneggiato, benchè non esplichi più l’attività di
chirurgo, continua a prestare servizio nel medesimo ospedale d’appartenenza
(addetto alle attività ambulatoriali e di corsia del reparto chirurgico); che
il danneggiato non ha provato una sensibile riduzione di reddito, nè, qualora
non si fosse verificata tale ipotesi, di non aver potuto usufruire di un
reddito ancor più rilevante per la perdita di opportunità di lavoro nello
specifico settore di chirurgia; che, inoltre, il S. non ha prodotto
"alcuna situazione comparativa fra i guadagni percepiti nel periodo
precedente e quello successivo al sinistro stradale". La sentenza
ha, dunque, concluso di non poter concedere "ad un autonomo risarcimento
come danno patrimoniale, non essendo stata fornita nessuna dimostrazione,
nemmeno di carattere presuntivo, che la riduzione della capacità lavorativa
specifica abbia dato luogo ad una riduzione della capacità di guadagno"
(qui è fatto riferimento a Cass. 22 giugno 2001, n. 8599).

A questo punto è possibile
rilevare che il Giudice, affrontato e risolto negativamente il problema della
riduzione del reddito nel periodo strettamente a cavallo della verificazione
del sinistro (e, dunque, il problema del danno emergente), ha del tutto
trascurato la questione relativa al danno patrimoniale futuro, ossia del lucro
cessante costituente conseguenza probabile della subita invalidità permanente.
Non ha tenuto conto che questo danno, proiettandosi nel futuro, è da valutare
su base prognostica e che il danneggiato, nell’ambito delle prove, può
avvalersi anche delle presunzioni semplici; sicchè, provata la riduzione della
capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i
postumi permanenti di piccola entità, (cd. micropermanenti,
le quali non producono danno patrimoniale, ma costituiscono mere componenti del
danno biologico), è possibile presumersi che anche la capacità di guadagno
risulti ridotta nella sua proiezione futura (non necessariamente in modo
proporzionale), qualora la vittima già svolga un’attività o presumibilmente la
svolgerà. Si tratta, però, pur sempre di una prova presuntiva e non di un
automatismo, con la conseguenza che potrà essere superata dalla prova contraria
che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro specifico, non vi è stata
alcuna riduzione della capacità di guadagno e che, quindi, non v’è stato in
concreto alcun danno patrimoniale (per questi concetti, cfr. proprio
Cass. 22 giugno 2001, n. 8599,
in motivazione, che la stessa sentenza impugnata, come
s’è visto, cita, pur senza adeguarvisi).

Altrettanto incongrua è
l’affermazione secondo cui "non può quindi farsi luogo, nella situazione
descritta, ad un autonomo risarcimento come danno patrimoniale, non essendo
stata fornita la dimostrazione, nemmeno di carattere presuntivo, che la
riduzione della capacità lavorativa specifica abbia dato luogo ad una riduzione
dellacapacità di guadagno". Affermazione assolutamente apodittica o,
quanto meno, insufficiente, che non tiene conto dell’esistenza in atti di una
serie di elementi (rinvenibili nella stessa sentenza impugnata, nonchè nei
motivi di ricorso, non smentiti dal controricorso), quali la giovane età del
professionista, la sua stabile partecipazione, precedentemente al sinistro,
all’equipe operatoria dell’ospedale, lo svolgimento per opera sua di un gran
numero di interventi eseguiti nel reparto, la riduzione della funzionalità
della mano destra tale da incidere al 75% sulla sua capacità lavorativa
specifica, così da impedirgli o rendergli estremamente difficili le manovre
tipiche del chirurgo, la sua esclusione, successivamente al sinistro,
dall’attività operatoria e l’adibizione a mere attività di corsia e di
ambulatorio.

Elementi, questi, che avrebbero
dovuto innescare (con esito positivoo negativo rispetto al fine richiesto) il ragionamento
probabilistico circa il normale sviluppo della carriera di un giovane chirurgo,
tenuto conto delle sue ordinarie aspettative di ruolo ed economiche, nel
settore pubblico ed, eventualmente, in quello privato, a fronte delle concrete
possibilità di poter svolgere in futuro attività operatoria.

E’ per questo che la sentenza
impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi secondo e terzo del
ricorso ed il giudice del rinvio dovrà adeguarsi al principio secondo cui: il
danno patrimoniale futuro è da valutare su base prognostica ed il danneggiato,
tra le prove, può avvalersi anche delle presunzioni semplici; sicchè, provata
la riduzione della capaciti di lavoro specifica, se
essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola
entità, (cd. micropermanenti, le quali non producono
danno patrimoniale, ma costituiscono mere componentidel danno biologico), è
possibile presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella
sua proiezione futura (non necessariamente in modo proporzionale), qualora la
vittima già svolga un’attività o presumibilmente la svolgerà. Si tratta, però,
pur sempre di una prova presuntiva e non di un automatismo, con la conseguenza
che potrà essere superata dalla prova contraria che, nonostante la riduzione
della capacità di lavoro specifico, non vi è stata alcuna riduzione della
capacità di guadagno e che, quindi, non v’è stato in concreto alcun danno
patrimoniale (cfr. sul punto anche Cass. il maggio
2007, n. 10831).

L’accoglimento dei motivi secondo
e terzo ha efficacia assorbente rispetto al primo. Il giudice del rinvio
provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi secondo e terzo del ricorso, dichiara assorbito il
primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla
Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche perchè provveda sulle
spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6
dicembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 25
gennaio 2008.