Penale

Tuesday 28 March 2006

Juventus: la sentenza che ha assolto Giraudo e Agricola

Juventus: la sentenza che ha
assolto Giraudo e Agricola

Corte d’appello di Torino –
sezione terza penale – sentenza 14 dicembre 2005-10 marzo 2006

Presidente Witzel – Estensore
Capello

Motivazione

La Corte è chiamata a valutare
gli atti di impugnazione presentati dal Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Torino e da Agricola Riccardo contro la
sentenza pronunciata a seguito di giudizio ordinario dal Tribunale di Torino in
data 26 novembre 2004 nel procedimento penale nei confronti del predetto
imputato e di Giraudo Antonio.

Le indicazioni esaurienti
contenute nell’epigrafe della presente sentenza consentono di non ripetere le
numerose statuizioni della richiamata pronuncia di primo grado e di approntare
subito una breve descrizione preliminare in ordine all’oggetto
degli atti di impugnazione presentati.

Nell’atto di impugnazione,
ritualmente proposto nell’interesse dell’AGRICOLA, veniva chiesta la riforma
della predetta sentenza per i seguenti motivi:

1. eccezioni di nullità del
giudizio e della pronuncia di primo grado, determinata:

1.1. dalla
nullità del decreto di citazione per il giudizio di primo grado a causa della
genericità del capo di imputazione;

1.2. dalla
nullità del medesimo decreto ex articolo 178, lettera C), in relazione alla
violazione della disciplina normativa di cui agli articoli 416, secondo comma,
Cpp, e 130, disp. att. Cpp, in tema di contenuto del
fascicolo trasmesso dal pubblico ministero;

1.3. dalla
nullità della perizia eseguita dal prof. MULLER per violazione della disciplina
prevista negli articoli 229 e 230 Cpp, in relazione all’articolo 178, ultimo
comma, Cpp;

1.4. dalla
nullità dell’ordinanza 20.9.2004 del Tribunale di Torino e di tutti gli atti
conseguenti per violazione dell’articolo 518 Cpp in tema di contestazione
dibattimentale all’imputato di un fatto nuovo;

1.5. dalla
nullità dell’ ordinanza 20.9.2004 (e di tutti gli atti conseguenti), con la
quale il Tribunale di Torino respingeva le istanze istruttorie avanzate dalla
difesa a seguito dell’avvenuta modificazione del capo di imputazione da parte della
pubblica accusa.

2. mancata
assoluzione dell’imputato da tutti i reati, perché il fatto non sussiste
ovvero perché non costituisce reato;

con
richiesta di rinnovazione parziale dell’istruzione dibattimentale, al fine di
acquisire nuove prove tramite:

2.1. la
citazione e l’esame, in qualità di testimone, del presidente della Commissione
per la Vigilanza ed il Controllo sul doping e per la Tutela della Salute nelle
Attività Sportive;

2.2. l’acquisizione
di tutti i prelievi ematologici effettuati dai calciatori della JUVENTUS
durante il campionato 2003/2004;

2.3. l’espletamento
di nuova perizia – da affidare ad un collegio di esperti – per una valutazione
più approfondita della documentazione medica agli atti;

3. eccessività della pena
inflitta all’imputato.

Il Procuratore della Repubblica
di Torino chiedeva, invece, la riforma della pronuncia di primo grado per i
seguenti motivi:

1. mancata declaratoria
di responsabilità di AGRICOLA RICCARDO in ordine al
delitto di falsità materiale sub B); con conseguente richiesta di condanna
dell’imputato alle pene di legge;

2. mancata declaratoria
di responsabilità di GIRAUDO ANTONIO in ordine ai
reati di frode sportiva sub G) e di somministrazione di medicinali in modo
pericoloso per la salute pubblica sub H) ed I); con conseguente richiesta di
condanna dell’imputato alle pene di legge;

3. mancata declaratoria
di responsabilità di GIRAUDO ANTONIO in ordine alla
contravvenzione sub D); con conseguente richiesta di condanna dell’imputato
alle pene di legge;

4.
determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto ad AGRICOLA RICCARDO in
modo non adeguato alla gravità dei fatti commessi.

Brevi cenni introduttivi

La delicatezza e la complessità
della presente vicenda processuale impone di svolgere
alcune considerazioni di carattere introduttivo.

In primo luogo è opportuno
delimitare con attenzione l’ambito di quanto devoluto al giudizio della Corte,
al fine di individuare correttamente le questioni da affrontare e non
appesantire inutilmente la motivazione.

Appare, dunque, utile
ripercorrere in modo sintetico il complesso delle imputazioni, che sono state
addebitate a GIRAUDO ANTONIO, nella sua qualità di amministratore
delegato della s.p.a. JUVENTUS F.C. con sede in Torino, ed a AGRICOLA RICCARDO,
nella sua qualità di responsabile del settore medico della medesima società
calcistica:

A) concorso in
ricettazione continuata di prodotti farmaceutici (ORUDIS e MEPRAL iniettabili)
ad esclusivo uso ospedaliero, commessa fino al giugno del 1998, reato
addebitato GIRAUDO ed AGRICOLA. Il fatto è stato riqualificato dal Tribunale di
Torino come concorso nel delitto di falsità materiale sub B). Gli imputati sono
stati entrambi assolti, per non avere commesso il fatto, e vi è appello del
pubblico ministero unicamente nei confronti di AGRICOLA.
Non è, pertanto, devoluta la posizione di GIRAUDO in ordine a
tale imputazione, dovendosi, inoltre, precisare che non è in discussione
neppure la riqualificazione giuridica del fatto operata dal primo giudice.

B) Reato di falsità materiale in
certificati commesso fino al giugno del 1998 ed originariamente addebitato a
ROSSANO GIOVANNI, la cui posizione non appartiene al devoluto, in quanto tale
imputato ha chiesto l’applicazione della pena ex articolo 444 Cpp Come
sappiamo, il primo giudice ha fatto confluire nel predetto reato il fatto di
ricettazione ascritto sub A) a GIRAUDO ed AGRICOLA, assolvendo entrambi gli
imputati nei termini già detti. L’impugnazione del rappresentante della
pubblica accusa concerne solo la posizione di AGRICOLA.

C) Violazione dell’articolo 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti
medicinali), commessa dal luglio del 1994 ed addebitata a GIRAUDO. A seguito
del giudizio di primo grado il reato è stato dichiarato estinto per
prescrizione e la sua valutazione non appartiene al
devoluto per carenza di impugnazione delle parti interessate.

D) Violazione dell’articolo 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di
valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della
JUVENTUS), accertato tra l’agosto ed il settembre del 1998 ed addebitato a
GIRAUDO. L’imputato è stato assolto, per non avere commesso il fatto, e vi è
impugnazione del pubblico ministero.

E) Violazione
degli articoli 6 legge 135/1990 e 38 legge 300/1970, commessa tra il luglio del
1994 ed il settembre del 1998 ed addebitato a GIRAUDO e ad AGRICOLA. Gli
imputati sono stati entrambi assolti, perché il fatto non sussiste, e la
valutazione di tale proscioglimento non appartiene al devoluto per carenza di impugnazione della pubblica accusa.

F) Violazione
degli articoli 5 e 38 legge 300/1970, commessa tra il luglio del 1994 ed il
settembre del 1998 ed addebitato a GIRAUDO e ad AGRICOLA. Gli imputati
sono stati entrambi assolti, perché il fatto non sussiste; anche in questo caso
la valutazione di tale proscioglimento non appartiene al devoluto per carenza di impugnazione del pubblico ministero.

G) Concorso
nella violazione dell’articolo 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva),
commesso tra il luglio del 1994 e l’ottobre del 1998 ed addebitato a
GIRAUDO ed AGRICOLA. Il primo dei predetti imputati è stato assolto, per non
avere commesso il fatto, mentre il secondo è stato dichiarato responsabile e
condannato. Vi è impugnazione del pubblico ministero relativamente
all’assoluzione di GIRAUDO e della difesa in relazione alla condanna di
AGRICOLA.

H) Concorso nel reato di
somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (in relazione ai prodotti farmaceutici indicati sub G, ad
eccezione di quelli contenenti creatina), commesso tra il luglio del 1994 e
l’ottobre del 1998 ed addebitato a GIRAUDO, ROSSANO ed AGRICOLA. Il primo di tali imputati è stato assolto, per non avere commesso
il fatto; il secondo ha chiesto l’applicazione della pena ex articolo 444 Cpp;
il terzo è stato dichiarato responsabile e condannato. Vi è impugnazione
del pubblico ministero per l’assoluzione di GIRAUDO e della difesa per la
condanna di AGRICOLA. Non viene qui
in esame la posizione di ROSSANO (separatamente giudicato), della quale si
parlerà solo in via incidentale.

I) Concorso nel
reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute
pubblica (con particolare riferimento ai prodotti contenenti creatina),
commesso tra il luglio del 1994 e l’ottobre del 1998 ed addebitato a GIRAUDO ed
AGRICOLA. Il primo di tali imputati è stato assolto, per non avere commesso il
fatto; il secondo è stato dichiarato responsabile e condannato. Vi è
impugnazione del pubblico ministero per l’assoluzione di GIRAUDO e della difesa
per la condanna di AGRICOLA.

In secondo luogo si deve
osservare che la sentenza di primo grado contiene una descrizione estremamente approfondita dei fatti materiali e delle
risultanze processuali rilevanti ai fini della decisione. Tale completezza di illustrazione delle emergenze del processo consente alla
Corte di operare alcuni ampi richiami alla motivazione della pronuncia
appellata e di concentrare la propria attenzione sugli approfondimenti
richiesti e sulle problematiche suscitate dagli atti di impugnazione. Del
resto, il volume stesso delle risultanze processuali
giustifica l’uso della tecnica del rinvio, sempre che la stessa venga
utilizzata con moderazione, non acriticamente ed in modo tale da non trascurare
aspetti del processo rilevanti in rapporto al contenuto degli appelli
presentati dalle parti.

Le eccezioni di nullità proposte
dalla difesa

Fatte queste brevi premesse,
occorre prendere in considerazione le eccezioni di nullità proposte dalla
difesa di AGRICOLA nella parte iniziale dell’atto di
impugnazione, dovendosi precisare che si tratta di eccezioni già presentate nel
corso del giudizio di primo grado e respinte con ordinanze anch’ esse
sottoposte ad impugnazione.

1) Il difensore ha, innanzitutto,
eccepito la nullità del decreto di citazione per il giudizio di primo grado per
violazione dell’articolo 552, primo comma, Cpp, a causa della
asserita genericità del capo di imputazione. In particolare, tale
doglianza investe il contenuto del capo G) della rubrica, concernente il reato
di frode sportiva. La contestazione, avente ad oggetto la somministrazione di
farmaci ai calciatori della JUVENTUS, al fine di incrementarne, modificarne ed
alterarne le prestazioni, non contiene alcun riferimento specifico al
raggiungimento di un diverso risultato della gara, elemento centrale della
fattispecie in questione. Secondo le difese, il richiamo preciso alle
competizioni sportive, sul cui risultato si sarebbe influito,
è rilevante anche nell’ipotesi – che ricorre nel caso di specie – di un reato
di pericolo, per il quale non si richiede la prova della effettiva alterazione
dell’esito agonistico.

Occorre ricordare brevemente che tale eccezione di nullità è stata già respinta dal primo
giudice sul presupposto che l’imputazione sub G), per quanto riferita ad un
lasso di tempo molto ampio e ad una serie innumerevole di gare sportive (in
buona sostanza, tutte quelle organizzate dalla Federazione Italiana Gioco
Calcio dal 1994 al 1998) <<… risulta formulata in forma chiara e precisa
…(cfr. l’ordinanza 31.1.2002 alla pagina 5).

La Corte ritiene che la predetta
eccezione difensiva debba essere respinta. Il richiamo al complesso delle
competizioni verificatesi in un periodo di tempo determinato, seppure ampio, a
cura di un organismo sportivo individuato soddisfa in modo sufficiente le
esigenze della contestazione specie con riferimento ad un reato di pericolo,
che è stato formulato per delineare – in ipotesi di
accusa – una gestione societaria ed una strategia d’azione di carattere
generale, indipendentemente dall’influenza di tale condotta complessiva
rispetto al risultato della singola competizione. Del resto, le indagini non si
appuntarono sull’esito di partite individuate singolarmente e l’ipotesi
accusatoria è nel senso di una somministrazione di
sostanze costante nel tempo. Infine, è utile ricordare che nella fattispecie
del reato di frode sportiva il profilo del conseguimento di un risultato
diverso della competizione attiene in modo specifico
al tema dell’elemento soggettivo e non deve, pertanto, essere inserito nella
contestazione.

2) La difesa ha eccepito la
nullità del decreto di citazione a giudizio anche sotto un altro profilo,
riproponendo l’eccezione presentata al Tribunale di Torino all’udienza del
31.1.2002. Il punto di partenza è costituito dalla circostanza che a suo tempo
il pubblico ministero svolse indagini preliminari nell’ambito del medesimo procedimento
anche nei confronti dei dirigenti della società TORINO CALCIO, provvedendo
quindi, in sede di richiesta di rinvio a giudizio, ad operare la separazione
degli atti concernenti la predetta compagine sportiva da quelli attinenti alle posizioni degli attuali imputati GIRAUDO ed AGRICOLA.
La difesa si duole del fatto che il pubblico ministero, nel richiedere il
rinvio a giudizio dei predetti imputati, non depositò alcuni atti ritenuti
utili ai fini di un migliore esercizio del diritto di
difesa. Il difensore ha richiamato, a fondamento della validità dell’eccezione,
la pronuncia n. 145/1991 della Corte Costituzionale, secondo cui il pubblico
ministero, ex articolo 416, secondo comma, Cpp, non ha il potere di scegliere
gli atti da trasmettere al GIP con la richiesta di rinvio a giudizio, ma deve
inviare tutta la documentazione raccolta nel corso delle indagini. La doglianza
della difesa concerne, in particolare, i verbali relativi
alle dichiarazioni antidoping delle altre società calcistiche di serie
A, depositati presso gli uffici della Federazione Medico Sportiva, nonché il
verbale delle dichiarazioni rese da AIELLO Giacomo, responsabile dell’Ufficio
della Procura Antidoping del CONI.

Il giudice di primo grado ha respinto l’analoga eccezione proposta nel corso del giudizio di
primo grado, osservando che il comportamento omissivo del pubblico ministero
(tra l’altro nell’ambito di un procedimento che non prevede l’udienza
preliminare e che, dunque, lascia al rappresentante della pubblica accusa ogni
responsabilità in merito alla fase del rinvio a giudizio) non dà luogo
ad alcuna sanzione di nullità, ma eventualmente all’inutilizzabilità degli atti
non depositati. Occorre tuttavia aggiungere che, secondo l’appellante, tale
argomentazione del Tribunale di Torino non tiene conto del pregiudizio
derivante ai diritti della difesa ed imposta la questione esclusivamente in un ottica accusatoria.

La Corte ritiene che anche tale eccezione di nullità debba essere respinta e ciò sulla
base di alcune considerazioni espresse nel corso della discussione dal
Procuratore Generale. In primo luogo, è utile ricordare che gli atti richiamati
dalla difesa non hanno un riferimento diretto alla posizione degli odierni
imputati. In secondo luogo, deve essere condivisa l’affermazione concernente la
carenza nel sistema processuale vigente della sanzione
di nullità, che la difesa vorrebbe fosse dichiarata. Infine, nel caso di specie
non si realizzò alcuna lesione concreta al diritto di difesa, tenuto conto che
il teste AIELLO venne esaminato nell’istruzione
dibattimentale e che le richiamate dichiarazioni antidoping furono prodotte in
giudizio in modo sostanzialmente integrale (furono semplicemente adottate le
cautele utili a salvaguardare la riservatezza degli atleti indicati nella documentazione
in parola).

3) La difesa ha, inoltre,
eccepito la nullità della perizia farmacologica espletata dal Prof. MULLER, a
causa della totale assenza di contraddittorio tra il predetto perito, nominato
dal giudice, ed i consulenti di parte, che ebbero la possibilità di incontrare
il perito stesso solo il giorno indicato per l’inizio delle operazioni
peritali. In tale occasione la complessità degli accertamenti da svolgere e
soprattutto la mole della documentazione pervenuta consentirono
unicamente al perito di <<… invitare i consulenti ad assicurare la loro
disponibilità per il prosieguo dei lavori …>> (cfr. l’atto
di impugnazione alla pagina 12). Su sollecitazione dei medesimi consulenti fu,
poi, indetta una riunione per il giorno 12.6.2004, che risultò
del tutto inutile, poiché la relazione scritta della perizia pervenne al
Tribunale di Torino il giorno 11 giugno, ossia prima della data fissata per il
predetto incontro. Secondo la difesa, inoltre, non convince l’argomentazione
del primo giudice, che, nell’esaminare e respingere l’eccezione in argomento,
ha osservato come fosse stato regolarmente effettuato
l’avviso di cui all’articolo 229 Cpp, attinente all’inizio delle operazioni
peritali, non avendo rilievo la circostanza di avere fissato un ulteriore
incontro in data successiva alla redazione dell’elaborato scritto. In
definitiva, la difesa ha posto l’accento sulla rilevanza del contraddittorio
nell’espletamento degli accertamenti peritali, anche sulla scorta
dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità.

La Corte ritiene di dover
respingere l’eccezione proposta dalla difesa, facendo, in buona sostanza, leva
sulle considerazioni già esposte ampiamente dal Tribunale di Torino. Nessun obbligo ulteriore gravava sul perito dopo avere regolarmente
indetto la riunione concernente l’inizio delle operazioni peritali. In ogni
caso la straordinaria ampiezza dell’istruzione dibattimentale relativa
all’esposizione ed alla discussione dell’opera del perito consente di affermare con assoluta tranquillità che il diritto di
difesa non subì alcuna lesione concreta. In altri termini, l’operato
del prof. MULLER venne sottoposto in dibattimento ad una analisi critica
talmente serrata che nulla di più si sarebbe ottenuto con poche riunioni
ulteriori nella fase antecedente al deposito della relazione scritta.

4) La difesa ha, poi, eccepito la nullità dell’ordinanza 20.9.2004, con la quale il
Tribunale di Torino ebbe a respingere l’eccezione difensiva proposta a seguito
della contestazione suppletiva effettuata dal pubblico ministero nell’udienza
precedente. Occorre ricordare brevemente che all’udienza del 15.7.2004 il
rappresentante della pubblica accusa modificò il capo G) della rubrica –
concernente il reato di frode sportiva -, sostituendo una parte dell’imputazione,
ossia quella indicata al punto 7) che delineava una
condotta di carattere omissivo (“omettere l’adozione delle necessarie misure
precauzionali – in particolare, controindicazioni anche temporanee alla pratica
dell’attività professionale, sospensione o restrizione dell’attività
agonistica, svolgimento di specifiche indagini diagnostiche clinico
laboristiche – in presenza di situazioni cliniche anomale, evidenziatesi in
alcuni determinati calciatori e consistite in intensi incrementi dei valori di
ematocrito (…) associato ad aumento del volume medio dei globuli rossi,
riduzione della concentrazione emoglobinica media e assunzione di ferro non
giustificata dall’evidenza clinica di una anemia da carenza da ferro, essendo
tale condizione compatibile con una stimolazione farmacologia del midollo
eritroide e la conseguente necessità di assunzione di preparati a base di ferro
ai fini della sintesi dell’emoglobina per i globuli rossi in eccesso”), con
quella commissiva di avere somministrato agli atleti “specialità medicinali
atte a stimolare l’eritropoiesi quali l’eritropoietina umana ricombinante o
pratiche di tipo trasfusionale, ricorrendone il divieto”. Occorre aggiungere
che tale modificazione della contestazione fu determinata dall’ingresso nel
processo delle conclusioni formulate dal prof. D’ONOFRIO, perito nominato dal
giudice per la valutazione dei numerosi esami ematologici in atti. Secondo la
difesa, ciò determinò la contestazione di un fatto nuovo ex articolo 518 Cpp in
assenza del consenso dello stesso difensore, non essendo convincente (in quanto
riduttivo) l’argomento del primo giudice, per il quale la modifica dell’accusa
originaria non avrebbe determinato alcuna menomazione del diritto di difesa,
anche in considerazione della notevole ampiezza del controesame del suddetto perito.

Anche la predetta eccezione deve
essere rigettata sulla base delle considerazioni già esposte dal Tribunale di
Torino, tenuto conto che non ci troviamo in presenza
di un fatto nuovo – ossia del tutto difforme da quello contestato -, bensì di
un fatto diverso, attraverso il quale è stata apportata una precisazione in
merito alla ricostruzione dei tratti essenziali della fattispecie contestata.
Non pare, inoltre, essersi realizzata alcuna violazione concreta del diritto di
difesa in considerazione dell’amplissimo dibattito,
che caratterizzò l’esame e la discussione delle conclusioni peritali, dalle
quali il pubblico ministero trasse spunto per la modifica della contestazione.

5) La difesa ha, infine, eccepito
la nullità dell’ordinanza in data 20.9.2004, con la quale il Tribunale di
Torino respinse l’istanza difensiva di procedere alla
nuova citazione di alcuni testimoni (i calciatori Antonio CONTE ed Alessio
TACCHINARDI, nonché il dottor Fabrizio TENCONE, collaboratore del dottor
AGRICOLA) in relazione alle risultanze emerse nel processo a seguito
dell’espletamento delle perizie svolte rispettivamente dal prof. MULLER e dal
prof. D’ONOFRIO. Il primo giudice rigettò tale istanza,
ritenendo superflua l’audizione dei predetti testi ed analogo giudizio espresse
anche in relazione alla domanda difensiva di procedere alla citazione ed
all’esame, in qualità di testimone, del presidente della Commissione per la
Vigilanza ed il Controllo sul doping e per la Tutela della Salute nelle Attività
Sportive. Si deve aggiungere che l’eccezione di nullità della ricordata
ordinanza è strettamente collegata all’istanza di
procedere alla rinnovazione parziale dell’istruzione dibattimentale, al fine di
interrogare i testi di cui si è appena fatto cenno.

Anche in
questo caso l’eccezione di nullità deve essere respinta, in quanto infondata.
Il Tribunale di Torino si limitò, infatti, a deliberare in merito ad istanze istruttorie della difesa ed il fatto che ritenne di
non darvi corso non determinò alcuna nullità. In altri termini, è corretto
impugnare l’ordinanza del giudice, che non ammette una prova, ed è corretto
chiedere l’espletamento dell’approfondimento istruttorio negato attraverso
l’istituto della rinnovazione parziale dell’istruzione dibattimentale. Non è,
invece, ammissibile intravedere nel comportamento dello stesso giudice il
formarsi di una nullità, i cui contorni ed effetti
sono, del resto, non ben comprensibili.

Lo svolgimento del processo e lo
sviluppo della sentenza impugnata

Esaurito il tema delle eccezioni
di nullità, appare opportuno entrare nel vivo del processo, ricordando
brevemente che la presente vicenda processuale, nata inizialmente sulla scorta
del clamore suscitato da notizie giornalistiche sull’abuso di farmaci in
ambiente calcistico con specifico riguardo anche alla squadra della JUVENTUS,
fu caratterizzata da ampie indagini, che, in via di estrema
sintesi, si sostanziarono:

a) nel controllo delle giacenze
dei farmaci esistenti presso i locali della s.p.a. JUVENTUS F.C. (nonché, come abbiamo visto in precedenza, in quelli della
società TORINO CALCIO);

b) nella
valutazione dei controlli, degli accertamenti e degli esami clinici effettuati
sui giocatori delle squadre partecipanti alla serie A) nei campionati
dal 1993 al 1998;

c) nella analisi
dei verbali di prelievo antidoping stilati dal 1994 al 1998 e concernenti
sempre i calciatori delle squadre della serie A);

d) nell’esame della
documentazione di case di cura e di laboratori di analisi
in merito ai ricoveri, agli esami ed agli accertamenti relativi ai giocatori
juventini nel periodo intercorrente tra il 1994 ed il 1998;

e)
nell’approfondimento dei rapporti intercorsi tra la JUVENTUS e la farmacia
ROSSANO di Torino, fornitrice dei prodotti medicinali alla predetta
società sportiva;

f) nell’esame di numerose persone
informate e, soprattutto, nell’opera
fondamentale dei consulenti tecnici, nominati dalla pubblica accusa, affinchè
valutassero il complesso dei prodotti farmaceutici rinvenuti presso la JUVENTUS
al momento degli accertamenti, nonché di quelli dalla
stessa società acquistati negli anni precedenti.

La fase dibattimentale del
processo – protrattasi per molte udienze nell’arco di oltre due anni – è stata,
poi, caratterizzata, per un verso, dall’esame di un numero consistente di
testimoni (nonostante l’accordo intervenuto tra le parti di acquisire i
relativi verbali redatti nella fase delle indagini preliminari) e, per altro
verso, dall’esigenza di disporre due perizie tecniche per una migliore
valutazione delle risultanze farmacologiche e cliniche
presenti agli atti del processo. Di tali accertamenti peritali si parlerà in
modo più esteso ed approfondito nel prosieguo, ma fin d’ora è possibile
osservare come il dibattimento di primo grado sia vissuto per una parte molto
consistente del suo svolgimento sui contrasti tra gli esperti nominati dalle
parti, nonché sulle polemiche concernenti le
metodologie utilizzate dai periti nominati dal giudice (tracce evidenti di tali
polemiche emergono sia dalla lettura delle trascrizioni delle udienze
dibattimentali, sia dal contenuto dell’atto di impugnazione presentato
nell’interesse del dottor AGRICOLA, sia, infine, dal tenore stesso della
motivazione della sentenza impugnata).

Per una migliore comprensione
della materia del contendere, è opportuno svolgere qualche breve considerazione
sulla contestazione operata dal pubblico ministero, la quale, come in
precedenza si è accennato, ha subito una importante
modificazione durante la fase dibattimentale, tanto da suscitare le doglianze
della difesa. Accanto ad imputazioni in qualche modo "secondarie" (o comunque meno rilevanti nell’economia complessiva del
processo), le ipotesi criminose centrali – quelle su cui si è discusso
maggiormente – sono rappresentate dal reato di frode sportiva (articolo 1 legge
13.12.1989, n. 401) di cui al capo G) della rubrica (come modificato in sede
dibattimentale), nonché dai reati di somministrazione
di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (articolo 445 Cp) di
cui ai capi H) ed I).

La sintesi dell’ipotesi
accusatoria propugnata dal pubblico ministero consiste nel sostenere che gli
attuali imputati, nell’ambito delle rispettive qualifiche dirigenziali
esercitate nella s.p.a. JUVENTUS F.C., si procurarono,
detennero e somministrarono ai calciatori della predetta squadra di calcio dal
1994 al 1998 tutta una lunga serie di medicinali (meglio indicati nel capo di
imputazione) secondo la seguente classificazione:

1) sostanze proibite, in quanto
ricomprese nei protocolli e negli elenchi predisposti dal C.I.O. in vista della
lotta al doping in ambiente sportivo (tra queste sostanze spicca per rilevanza la eritropoietina umana ricombinante, da qualche anno salita
alla ribalta delle pratiche dopanti non solo in ambito calcistico, ma
soprattutto tra i corridori ciclisti);

2) specialità medicinali non
vietate, ma utilizzate in condizioni "off-label", ossia al di là ed
al di fuori delle indicazioni terapeutiche autorizzate dal Ministero della
Sanità;

3) specialità
medicinali riservate agli ospedali ed alle case di cura e, quindi, non
utilizzabili al di fuori delle strutture ospedaliere;

4) prodotti contenenti creatina somministrati in dosaggi superiori ai sei grammi
giornalieri, così da impiegare il predetto integratore sostanzialmente come
medicinale.

Tali condotte diedero vita –
secondo l’accusa – ad una attività di carattere
fraudolento, realizzata con il fine specifico di <<… raggiungere un
risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento di
competizioni sportive organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio,
Campionato di calcio di serie A, Coppa Italia …>> (cfr. il capo G della rubrica nella sua parte iniziale). In tal
modo gli attuali imputati diedero vita al reato di frode sportiva e, nel
contempo, realizzarono l’ipotesi prevista dall’articolo 445 Cp, che è stata contestata in due distinti capi di imputazione,
l’uno concernente i farmaci in senso tradizionale e l’altro i prodotti
contenenti creatina. Come si è detto in precedenza, il capo G) della rubrica ha
subito una rilevante modificazione nel corso del dibattimento di primo grado,
poiché il pubblico ministero, alla luce dei risultati delle perizie disposte
dal Tribunale di Torino nel corso del dibattimento ha ritenuto di delineare e contestare in modo esplicito la condotta di
somministrazione esogena dell’eritropoietina, che nell’originaria
incriminazione costituiva solo il riferimento indiretto di una condotta a
carattere omissivo.

Venendo, ora, alla sintetica
illustrazione della pronuncia impugnata, deve essere ricordato che il primo
giudice ha affrontato subito e con grande ampiezza di
motivazione la questione centrale del processo, che si sostanzia nel valutare
se al caso di specie sia applicabile, o meno, la disciplina normativa del reato
di frode sportiva di cui all’articolo 1 della legge 13.12.1989, n. 401. A tale
questione si affianca, essendo alla stessa intimamente collegata, quella
concernente i rapporti tra la disciplina normativa di cui all’articolo
1 della citata legge 401/1989 e quella di cui all’articolo 9 della legge
14.12.2000, n. 376 (“disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive
e della lotta contro il doping”), tenuto conto che alcune delle sostanze
indicate nella contestazione compaiono negli elenchi della legge del 2000, che
tuttavia non è applicabile al caso di specie in quanto successiva e meno
favorevole.

Il Tribunale di Torino ha
ricordato, in sintesi, che la legge 376/2000 fu
approvata allo specifico fine di fare fronte al fenomeno del doping nelle
attività sportive, essendo risultate del tutto inadeguate le disposizioni
utilizzate in precedenza, rappresentate dalle norme della legge 1099/1971
(recante fattispecie depenalizzate) e dall’articolo 445 Cp. La legge 401/1989
fu, invece, approvata principalmente per combattere il fenomeno delle scommesse
clandestine a seguito delle note vicende del c.d. “scandalo del
calcio-scommesse”. Essa, ha ricordato il primo giudice, si compone di tre filoni
distinti: l’intervento contro l’esercizio abusivo delle attività di gioco o di
scommesse (articoli 4 e 5); gli aspetti di ordine
pubblico e gli istituti di natura processuale (articoli 6, 7 e 8); infine,
l’intervento contro i fenomeni di frode sportiva, contenuto nei primi tre
articoli della normativa in parola. La questione concerne, in particolare,
l’interpretazione dell’articolo 1, primo comma, della legge 401/1989, nella
parte in cui – dopo avere delineato la fattispecie di
natura corruttiva rappresentata dalla promessa o offerta di denaro o di altra
utilità o vantaggio a partecipanti ad una competizione per "falsarne"
il risultato – la disposizione punisce, inoltre, la condotta di chi compie
“altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo”.

Secondo la
Corte Suprema, che si è interessata della questione in una sola pronuncia
(sezione VI, n. 3011 del 25.1.1996, imp. OMINI, CED), gli "altri
atti fraudolenti" di cui trattasi devono essere analoghi a quelli di
natura corruttiva, individuati nella prima parte della disposizione, e
costituire attività proiettate all’esterno rispetto alle persone che le hanno
decise, nonché tali da investire in modo diretto altri
soggetti coinvolti nelle medesime attività. Ciò, pertanto,
con esclusione dei fenomeni di doping autogeno, che trovano altrove una
sanzione adeguata.

Il primo giudice non ha condiviso
tale interpretazione della giurisprudenza di legittimità ed ha sviluppato una
nutrita serie di argomentazioni di segno contrario
che, per brevità, possono essere sintetizzate nei termini seguenti:

a) si
tratta di una sentenza isolata e contraddittoria, che non interpreta
correttamente il dato normativo, posto che nell’ambito della ricordata
disposizione l’aggettivo “altro” non assume il significato di “simile”, come ritenuto
dalla Corte Suprema, bensì di “diverso”;

b) il legislatore del 1989 ha
inteso introdurre un reato a forma libera e non spetta all’interprete
delimitare la portata della fattispecie;

c) l’atto fraudolento non può
essere assimilato in modo automatico all’atto corruttivo, cosicché neppure
sotto questo profilo si può parlare di ambiti
normativamente simili;

d) non è calzante il riferimento
operato dalla difesa alla disciplina contenuta nell’articolo 353 Cp (delitto di
turbativa d’asta), poiché ci troviamo in presenza di
una fattispecie del tutto differente, nella quale, inoltre, si parla di mezzi e
non di atti fraudolenti; in ogni caso la giurisprudenza di legittimità ha
costantemente chiarito che nella fattispecie di cui all’articolo 353 Cp i mezzi
fraudolenti devono essere definiti in modo svincolato rispetto alle altre
condotte descritte nella norma;

e) l’analisi dei lavori
preparatori, che precedettero l’approvazione della legge 401/1989, non offrono
alcuno spunto significativo in favore della tesi
difensiva della inapplicabilità della predetta legge ad ipotesi assimilabili a
quella per cui è processo;

f) deve, inoltre, essere respinta
l’osservazione della difesa, secondo cui nel predetto dibattito parlamentare
sarebbe stato espressamente escluso ogni riferimento al doping come uno dei
fenomeni da contrastare, poichè deve essere ben chiaro che <<… il
fenomeno del doping e la necessità di salvaguardare la regolarità nello svolgimento
delle competizioni sportive (…) sono e devono rimanere due ambiti nettamente
distinti e (che) le rispettive normative presidiano interessi giuridici
completamente separati…>> (cfr. la sentenza
appellata alla pagina 23);

g) non è, poi, significativo
il richiamo alla ratio legis, rappresentata nella normativa del 1989
dall’intento del legislatore di combattere il fenomeno del calcio scommesse,
poiché tale criterio interpretativo può entrare in gioco solo allorché il dato
letterale non risulti chiaro; nè vi è motivo per introdurre una interpretazione
restrittiva della norma.

Alle suddette argomentazioni se ne è aggiunta un’altra, che ha inteso rispondere ad una
ulteriore osservazione dei difensori. Che l’articolo 1 della legge 401/1989 si
riferisca unicamente a condotte di natura corruttiva
si ricava, secondo la difesa, dalla circostanza che dal secondo comma della
suddetta norma non emerge la possibilità di punire il partecipante ad una
competizione sportiva nell’ipotesi dell’autosomministrazione di sostanze di qualsiasi
genere, ma solo in quella di natura corruttiva (tale secondo comma recita: “Le
stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il
denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa”). In altri
termini, se nella disposizione contenuta nella seconda parte del primo comma
della norma si vuole far rientrare il caso della somministrazione di sostanze,
è incomprensibile che dall’ambito della punibilità sia stata esclusa l’ipotesi della autosomministrazione.

Secondo il primo giudice il legislatore avrebbe, invece, scelto in modo
consapevole di punire il partecipante alla competizione solo nelle ipotesi di
natura corruttiva e non nei casi residui di frode sportiva; ciò sulla scorta di
una delle due seguenti interpretazioni: a) in quanto l’autosomministrazione
rappresenta un atto fraudolento in re ipsa, tale da condurre alla punibilità in
modo diretto; b) in quanto, poiché la frode sportiva può essere determinata
anche dalla somministrazione di sostanze non dopanti, si sarebbe preferito non
procedere alla punizione penale del partecipante sulla base di una legittima
scelta di politica criminale. In ogni caso, il primo giudice ha osservato che
nella specie non ricorre l’ipotesi dell’autosomministrazione, poiché il medico
ed il calciatore sono due soggetti distinti e poiché il primo non rientra nella
categoria dei partecipanti.

La conclusione del Tribunale di
Torino è nei seguenti termini, che pare opportuno
riportare testualmente: <<… si ritiene, allora, che (…) non si possano stabilire
limiti astratti e astratti requisiti di condotta, senza che essi trovino
specifico riferimento nel dato normativo della disposizione in esame, se non
addirittura con esso contrastanti. Occorre, invece, di volta in volta verificare –
conformemente a quanto testualmente richiesto dalla norma – se i comportamenti
presi in considerazione costituiscano atti fraudolenti volti a raggiungere un
risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della
competizione e non può esservi dubbio, sotto questo aspetto, che la
somministrazione o l’assunzione di sostanze capaci di modificare la prestazione
agonistica dell’atleta, costituiscono comportamenti perfettamente riconducibili
al concetto di atti fraudolenti finalizzati ad alterare l’esito della
competizione sportiva, proprio come è stato correttamente sottolineato nel
corso di più interventi in sede di lavori preparatori. Fermo
restando che rimane, poi, da verificare in concreto quanto realmente accaduto,
tenendo conto anche dell’elemento soggettivo degli autori della condotta, per
poter stabilire se effettivamente risulti violata la norma presa in esame…(cfr.
la sentenza appellata alla pagina 35)>>.

Affrontando, a questo punto, in
modo più diretto il tema dei rapporti intercorrenti tra le due richiamate
normative sotto il profilo del concorso di reati o di norme, il Tribunale di
Torino ha effettuato, in sintesi, le seguenti
osservazioni: 1) la legge 376/2000 non può trovare applicazione nel caso di
specie, perché successiva e meno favorevole; 2) tale legge, individuando delle
classi di sostanze vietate, non ha affatto depenalizzato l’ipotesi
dell’utilizzo delle altre sostanze, poiché anche la somministrazione di quelle
non espressamente vietate può costituire atto fraudolento. Il primo giudice ha,
inoltre, ribadito i caratteri di diversità tra le due
normative, precisando: a) che relativamente al reato di frode sportiva il
conseguimento dell’alterazione del risultato della competizione non deve
verificarsi in concreto, posto che appartiene all’ambito dell’elemento
soggettivo, rappresentato dal dolo specifico; b) che, pertanto, non è
necessario dimostrare che vi sia stata in concreto l’alterazione dell’esito
agonistico, ma solo che si sia trattato della somministrazione di sostanze
aventi l’attitudine (per le caratteristiche intrinseche, per le modalità di
somministrazione, per il dosaggio, per la combinazione con altre sostanze e per
il meccanismo d’azione in campo biofisiologico) di modificare la prestazione
dell’atleta; c) che, in definitiva, nella legge del 1989 il legislatore ha
approntato una protezione anticipata del bene giuridico tutelato, cosicchè
l’offensività della condotta dell’agente si sostanzia nella capacità concreta
dell’atto fraudolento di falsare il risultato della competizione, non essendo
necessario che la somministrazione della sostanza sia tale da alterare le
condizioni dell’atleta o da nuocere alla salute del medesimo.

Il complesso delle
su esposte considerazioni (che la Corte ha sinteticamente riepilogato,
rinviando al prosieguo una valutazione maggiormente approfondita delle
questioni da affrontare) ha condotto il Tribunale di Torino a formulare il
quesito fondamentale del processo, osservando che: <<… occorre chiedersi
se possa costituire atto fraudolento l’uso delle sostanze, come somministrate
ai calciatori della Juventus, per stabilire, appunto, se risulti integrata la
condotta descritta dal legislatore nella seconda parte dell’articolo 1 legge
401/89. Il pubblico ministero ha effettuato la
relativa contestazione, enunciata nel
capo g) dell’imputazione, in modo molto articolato e complesso, individuando
tutta una serie di attività fraudolente da parte degli imputati e dividendo in
più punti la descrizione delle rispettive condotte tenute. Come si è detto, in
realtà, poiché i fatti contestati si riferiscono comunque
alla somministrazione di sostanze ai giocatori della Juventus, si ritiene di
poter distinguere i vari comportamenti, raggruppandoli con riferimento alla
natura della sostanza utilizzata e, cioè, a seconda che trattasi di sostanze
vietate del tutto o solo entro certi limiti ovvero di sostanze di libero uso.
Se certamente la questione pare meno problematica, per quanto riguarda l’uso di
sostanze vietate dalla legge e dai Regolamenti sportivi, anche alla stregua di
quanto si è già considerato, più complessa risulta invece la soluzione del
problema in ordine alla somministrazione di sostanze
il cui uso sia libero e lecito. Occorre chiedersi, in altri termini, se anche
nella somministrazione di farmaci, il cui uso non sia
vietato o limitato da alcuna legge e da alcun regolamento sportivo, che il
medico ritenga di effettuare ai giocatori, sia possibile individuare la
condotta fraudolenta richiesta dalla norma in contestazione …(cfr. la sentenza appellata alla pagina 44)>>.

Il quesito in argomento,
indubbiamente molto delicato, è stato valutato dal primo giudice con grande attenzione e con una motivazione estremamente ampia.

In buona sostanza, premesso che
la soluzione del predetto quesito appare meno problematica
per le sostanze proibite e più complessa per quelle non proibite,
secondo il Tribunale di Torino, devono essere fatte le seguenti considerazioni:

1) sia sotto il profilo giuridico
che sotto quello deontologico il compito specifico del medico – operante o meno
in ambito sportivo –, e, dunque, anche la somministrazione di prodotti
medicinali al paziente, deve necessariamente fare riferimento alle attività di
diagnosi e di terapia in presenza di uno stato
patologico. Si tratta di un concetto basilare, che non può essere ignorato,
anche senza dimenticare l’importanza delle attività mediche di profilassi, di
quelle di prevenzione sanitaria, nonché della medicina
predittiva (ossia quella volta alla individuazione precoce di malattie
ereditarie).

2) Anche sotto il profilo
farmacologico si deve concludere con tutta evidenza
che il settore di intervento è quello terapeutico e che non è accettabile
ipotizzare una somministrazione di farmaci in via preventiva, come sostenuto
dalla difesa sulla scorta delle osservazioni dei consulenti che il primo
giudice ha sottoposto ad una critica serrata.

Fatte queste premesse, il
Tribunale ha preso in considerazione una serie di elementi
di valutazione rilevanti, che sono emersi dalle indagini preliminari e che
hanno trovato conferma nell’ambito dell’istruzione dibattimentale:

a) innanzitutto, la circostanza
oggettiva dell’utilizzazione da parte della JUVENTUS di grandi quantitativi di
medicinali, che, di regola, non venivano acquistati in
relazione a specifiche esigenze terapeutiche;

b) l’accertata carenza
di prescrizioni mediche sia sotto il profilo della mancanza di ricette per
l’acquisizione dei farmaci, sia sotto il profilo della successiva
somministrazione degli stessi ai giocatori, dovendosi, pertanto, ritenere che
il dottor AGRICOLA non rispettasse le regole stabilite per i sanitari in
generale e per i medici sportivi in particolare;

c) la considerazione, in altri
termini, che erano documentati gli acquisti dei farmaci, ma del tutto carente
la documentazione relativa alle patologie di
riferimento ed alle modalità di somministrazione, essendo utile ricordare che
il teste Fabrizio VERZINI (collaboratore del dottor AGRICOLA per alcuni mesi
all’inizio della nuova gestione e predecessore del dottor TENCONE), pur essendo
considerato come un teste “prudente”, se non addirittura reticente, ha riferito
sull’esistenza di un’agenda informale, in cui
venivano annotate – sebbene senza metodo e costanza – le patologie degli atleti
ed i medicinali somministrati, agenda non ritrovata nell’ambito delle indagini
e la cui esistenza è stata peraltro smentita dall’attuale imputato e dallo
stesso dottor TENCONE.

È stata, inoltre, sottoposta a
discussione e confutata la tesi della difesa, secondo cui il dottor AGRICOLA
non aveva l’obbligo di redigere la cartella clinica del singolo giocatore e di
stilare alcuna ricetta per la somministrazione dei medicinali ai singoli
giocatori nel contesto del rapporto fiduciario diretto
tra medico e paziente, essendo stato, del resto, precisato dai difensori che
egli iniziò a compilare le schede sanitarie degli atleti a partire dal 1995,
allorché ne sorse il relativo obbligo a
seguito dell’approvazione del d.m. 13.3.1995. A questo proposito il primo
giudice ha osservato che, al di fuori della normativa sportiva e principalmente
nel codice deontologico medico del 1995, esistevano regole ben diverse, che non
vennero rispettate (ciò soprattutto in tema di
documentazione medica e di segnalazione all’Ordine professionale di ogni
prescrizione tale da influenzare la prestazione di un atleta). L’obbligo della
ricetta, d’altra parte, rileva anche ai fini dell’acquisto dei medicinali, che
nel caso di specie vennero detenuti senza la
prescritta autorizzazione sanitaria.

Deve pure essere respinta la tesi
difensiva, secondo cui lo stato di salute dell’atleta professionista deve
essere tenuto distinto sia da quello del soggetto sano che da quello del
soggetto malato, dovendosi precisare e ribadire che il
compito del medico sportivo è quello di salvaguardare la salute dell’atleta e
non quello di migliorarne la prestazione. Sotto questo profilo è lecito
affermare che esiste nel professionista dello sport una sindrome da stress (in
altre parole, un affaticamento psicologico dovuto agli impegni pressanti
dell’attività agonistica), ma che ciò non giustifica la somministrazione di
medicinali, in quanto, in buona sostanza, i giocatori, se sono ammalati, devono
essere curati e, se sono stanchi, devono essere fermati.

In definitiva, il Tribunale di
Torino ha sostenuto che sussiste il delitto di frode sportiva sia sotto il
profilo oggettivo che soggettivo in relazione alla
consapevole somministrazione di medicinali non per finalità terapeutiche, ma al
fine specifico di modificare la prestazione agonistica dei giocatori e comunque
al di fuori delle prescrizioni autorizzate dal competente Ministero
(utilizzazione off-label del prodotto). Occorre aggiungere che è stata, infine,
sottoposta a critica la tesi difensiva, secondo cui
prima dell’entrata in vigore della legge 8.4.1988, n. 94 (la cd.
legge “BINDI” o “DI BELLA”, che convertì con modificazioni il decreto legge
17.2.1998, n. 23) il medico sarebbe stato libero di prescrivere medicinali
anche in vista di una utilizzazione diversa da quella
autorizzata, posto che il provvedimento legislativo in questione, introdotto
con riferimento a patologie di estrema gravità, si riferisce comunque ad un uso
necessariamente terapeutico dei medicinali.

A questo punto, il primo giudice
ha affrontato nel dettaglio il tema dei farmaci più utilizzati dai giocatori
della JUVENTUS, ricordando che nel corso del dibattimento è
sorta l’esigenza di disporre perizia tecnica a fronte degli accesi
contrasti intervenuti tra i consulenti della pubblica accusa e quelli della
difesa sulle conclusioni rispettivamente conseguite in base ai dati di
valutazione disponibili (ossia, in breve, gli acquisti di medicinali effettuati
dalla società e le modalità di somministrazione dei prodotti desumibili dalle
dichiarazioni dei calciatori sia in occasione dei sorteggi antidoping, sia
nell’ambito più strettamente processuale).

In buona sostanza, si è reso
necessario effettuare l’accertamento peritale <<…
soprattutto con riferimento alle sostanze di rilievo numerico maggiore,
quali anti-infiammatori non steroidei
(FANS), ormoni corticosurrenalici, fosfolipidi, donatori di metili, intermedi
della glicolisi, fosfati ad alta energia e creatina. Il perito ha esaminato in
particolare una serie di farmaci e integratori, sui quali ha fermato
l’attenzione, conformemente del resto a quanto in precedenza era stato fatto
dai consulenti del pubblico ministero e della difesa. Sono stati presi
singolarmente in considerazione, dunque, il Neoton, l’Esafosfina, il Liposom
forte e il Tricortin 1000, i corticosteroidi in generale e il Bentelan in
particolare, i FANS ed il Voltaren, il Samyr e la creatina. E’ altresì
necessario subito
chiarire che ogni affermazione tendente a sminuire gli effetti farmacologici di
alcuni medicinali, quali in particolare il Neoton, l’Esafosfina e, per qualche
verso, anche il Samyr, proposta dalla difesa e dai relativi consulenti tecnici,
non può essere condivisa. Si tratta, in realtà, di specialità medicinali che,
per quanto si è già osservato, non possono trovare un impiego diverso dalle
finalità terapeutiche che risultano autorizzate dal
Ministero per le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo contenuto
nelle rispettive confezioni. Se il dottor Agricola, del resto, ha ritenuto
opportuno acquistare tali prodotti farmaceutici ed ha ritenuto necessario effettuarne la somministrazione ai calciatori, ha
evidentemente inteso perseguire degli effetti farmacologici che, perciò, devono essere verificati senza
essere né esaltati, né sottovalutati…(cfr. la sentenza
appellata alla pagina 87)>>.

È opportuno ricordare brevemente
che il perito – ossia il prof. Eugenio MULLER del Dipartimento di Farmacologia,
Chemioterapia e Tossicologia medica dell’Università degli Studi di Milano – ha concluso nel senso che nella somministrazione dei farmaci
presi in considerazione (ossia quelli prima citati, in quanto maggiormente
utilizzati dai giocatori della JUVENTUS) il dottor AGRICOLA “non risulta
verosimilmente essersi ispirato a criteri clinico-terapeutici”; che, inoltre,
la somministrazione del singolo prodotto “può aver conseguito effetti diversi
dagli effetti terapeutici sperimentati ed attesi per il tipo di specialità
medicinale utilizzata”, nonché effetti correlati al ruolo bioenergetico della
sostanza in esame.

In altri termini, i farmaci in
questione vennero somministrati in condizioni
off-label, ovvero nell’inosservanza delle prescrizioni terapeutiche autorizzate
a livello ministeriale.

Quanto al conseguimento di effetti diversi da quelli sperimentati, che sono stati
prospettati come possibili e che nell’ipotesi accusatoria presentano una
correlazione diretta con l’alterazione del risultato agonistico, è opportuno
ricordare che il perito ha concluso nel senso che per tutte le sostanze in
questione non è mai stata data la dimostrazione clinica della capacità concreta
di modificare le prestazioni dell’atleta a causa di una serie di fattori:
<<… un primo ostacolo è rappresentato dalla difficoltà di fornire la
dimostrazione della validità della metodologia messa in atto per valutare la
variazione di performance indotta dal farmaco. Un secondo ostacolo è
rappresentato dalla difficoltà di attuare un’affidabile valutazione biometria
dell’entità delle prestazioni in confronto con quelle rilevate
in assenza del farmaco. Un terzo ostacolo è costituito dal
Comitati Etici, i quali sono assolutamente contrari a dare un parere
positivo su una ricerca clinica che
abbia come oggetto specifico lo studio degli incrementi surrettizi delle
performance indotte dai farmaci. Pertanto, attualmente
una sostanza è considerata capace di incrementare surrettiziamente le
prestazioni solo sulla base del suo meccanismo d’azione biochimico e/o
bioenergetico, anche senza una dimostrazione clinica …(cfr. la
relazione scritta del perito alle pagine 8 e 9)>>.

Si deve anche aggiungere che il
perito ha formulato conclusioni di tenore diverso per la creatina, di cui si è
interessato essenzialmente in relazione all’attitudine
di tale sostanza a provocare l’aumento del peso corporeo del fruitore, in
sintonia, del resto, con il contenuto dello specifico quesito posto dal
giudice.

Il Tribunale di Torino ha
pienamente condiviso le conclusioni del prof. MULLER tramite una motivazione estremamente approfondita, volta a realizzare un’ampia
discussione delle argomentazioni contenute nella perizia, nonché a confutare le
numerose obiezioni avanzate dai difensori, le osservazioni dei consulenti di
parte e le spiegazioni fornite dal dottor AGRICOLA in merito alla
somministrazione ai giocatori dei farmaci in questione. Al termine di tale
analisi il primo giudice ha concluso: <<…
richiamando quanto già considerato in
ordine agli elementi costitutivi del reato di frode sportiva, dunque, è
opportuno ricordare che il dottor Agricola ha somministrato i medicinali e le
sostanze specificamente presi in considerazione per finalità diverse dalla
rispettiva naturale destinazione: non certamente per finalità terapeutiche; non
secondo le indicazioni autorizzate dal Ministero e neppure ai fini di una
naturale e limitata integrazione e supplementazione. Al contrario, egli ha
agito sempre con lo specifico e chiaro intento di influire sul rendimento e
sulla performance dei giocatori, in modo da poterne surrettiziamente modificare
la prestazione agonistica, con il conseguente effetto di influire e modificare il risultato
della competizione stessa. Tutto ciò – come è evidente
– integra perfettamente il reato contestato, sia da un punto di vista
materiale, sia sotto l’aspetto soggettivo. L’idoneità in concreto a modificare
la prestazione agonistica degli atleti dei medicinali utilizzati, d’altra
parte, è attestata dalle conclusioni del perito che si sono ampiamente
richiamate, mentre per quanto riguarda la creatina, come si è visto, è
l’imputato stesso che
ben ne ha messo in evidenza tale qualità, riferendosi alla concreta capacità di
tale sostanza di influire sui processi di metabolismo dei giocatori, in
sintonia – del resto – con quanto osservato in ordine al meccanismo d’azione di
tale sostanza dal medesimo perito, sia pure con le cautele imposte dalla
mancanza di una sperimentazione scientificamente valida e riconosciuta …(cfr. la sentenza appellata alla pagina 159)>>.

Il secondo aspetto
dell’imputazione di frode sportiva concerne, come sappiamo, l’acquisizione, la
detenzione e la somministrazione
ai giocatori della JUVENTUS dal 1994 al 1998 della eritropoietina umana
ricombinante, tenuto conto che il richiamo alle pratiche trasfusionali, di cui
si fa cenno nell’incriminazione, non ha trovato alcun seguito apprezzabile
nelle risultanze processuali. In buona sostanza, la contestazione riguarda la
somministrazione di una sostanza proibita – comunemente denominata “epo” – che
rappresenta una pratica illecita, diretta a stimolare la eritropoiesi
ad a realizzare una innaturale produzione di nuovi globuli rossi, in modo tale
da espandere la capacità di ossigenazione dei muscoli e di attenuare la
sensazione della fatica con una ovvia ed evidente ricaduta in termini di
miglioramento della performance.

Anche in
relazione a tale secondo aspetto dell’imputazione si è assistito nel
processo ad un forte disaccordo tra i consulenti delle parti, cosicchè si è
nuovamente presentata la necessità per il giudice di nominare un perito, nella
persona del prof. Giuseppe D’ONOFRIO, direttore della Struttura complessa di
Emotrasfusione del Policlinico universitario “Agostino Gemelli” di Roma. Il
perito, per rispondere ai quesiti postigli dal Tribunale di Torino, ha
utilizzato i referti delle analisi di laboratorio (in pratica, esami del
sangue) effettuate – negli anni in contestazione e in
varie strutture specializzate – da venti giocatori della JUVENTUS, selezionati
<<… in modo da comprendere quelli seguiti per periodi tempo più lunghi o
che mostrassero a una prima osservazione variazioni degne di approfondimento
…(cfr. la relazione peritale del pro. D’ONOFRIO alla pagina 18)>>.

La valutazione del contenuto e
delle conclusioni della perizia in argomento verrà
effettuata in modo approfondito nel prosieguo, ma sin d’ora è opportuno
ricordare brevemente le risposte date dal prof. D’ONOFRIO ai tre quesiti
affidatigli dal Tribunale di Torino.

In primo luogo, il perito ha concluso nel senso che la somministrazione isolata di
preparati a base di ferro non è in grado di modificare i parametri ematologici
in soggetti che non siano affetti da anemia da carenza di ferro, né di fare
aumentare gli stessi parametri al di sopra del livello normale. Al contrario,
l’eritropoietina esogena (ossia quella chimicamente sintetizzata e non prodotta
dall’organismo) determina un aumento del parametro dell’emoglobina in modo
costante e dose-dipendente. Tale effetto è potenziato dalla contestuale
somministrazione di ferro.

In secondo luogo, il prof. D’ONOFRIO ha affermato che esiste una stretta e costante
correlazione tra emoglobina ed ematocrito (ovvero una consensualità di
incremento dei relativi valori di laboratorio), con l’eccezione di poche
condizioni di carattere patologico che non ricorrono nel caso di specie.
Inoltre, secondo il perito, la stimolazione da eritropoietina può determinare
dissociazioni solo minime in favore del parametro dell’ematocrito, cosicchè le
dissociazioni riscontrate in due casi tra quelli osservati, nei quali il valore
del predetto paramtro ematologico è risultato superiore al 50%, appaiono il
frutto di errori nelle analisi.

In
risposta al terzo quesito (quello senza dubbio più rilevante ai fini
processuali), il perito ha osservato che non tutte le variazioni riscontrate nei referti di laboratorio sono “fisiologiche
e compatibili con l’attività dei calciatori”; ciò sulla base di alcuni dati di
valutazione (indicati come “indizi”), che sono rappresentati:

1) da rapide variazioni in
aumento del valore dell’emoglobina riscontrate negli esami dei calciatori Antonio
CONTE ed Alessio TACCHINARDI nel decorso successivo ad eventi morbosi; tali
variazioni in aumento <<… implicano l’adozione quasi certa di pratiche
farmacologiche, come l’eritropoietina, o trasfusionali volte a superare una
condizione di anemia lieve o transitoria. Di queste
misure terapeutiche non si ritrova nessuna traccia nella documentazione
esaminata. La loro attuazione non è clinicamente giustificata e può aver avuto
lo scopo di affrettare il recupero agonistico …(cfr. la
relazione di perizia alla pagina 71)>>;

2) dal riscontro di valori più
alti di emoglobina in periodi ristretti di tempo per
taluni atleti, ovvero in associazione con anomalie dei dati del bilancio
marziale; o ancora nei centrocampisti (contrariamente ai dati contenuti in
altri studi pubblicati sull’argomento);

3) da un andamento stagionale
irregolare <<… sia per i valori di emoglobina
che per i parametri del bilancio marziale, con valori più bassi nella stagione
1996-97 e più alti nella successiva e nella precedente: questo suggerisce
l’influenza intermittente di un fattore esogeno …(cfr. la
relazione di perizia alla pagina 72)>>;

4) dal riscontro in singoli
atleti di esami del sangue molto ravvicinati nel
tempo, elemento che appare particolarmente significativo, ove osservato in
concomitanza temporale con la presenza nel singolo atleta di valori di
emoglobina alti ovvero in rapida diminuzione.

Il complesso dei predetti dati di
giudizio ha condotto il perito a formulare le seguenti conclusioni: <<…
ritengo di affermare che i dati ematologici degli atleti della Juventus,
oggetto di questa Perizia, suggeriscono due impieghi differenti di un farmaco
atto a stimolare l’eritropoiesi, come l’eritropoietina: 1) la somministrazione
“acuta” per brevi periodi in almeno due atleti, per superare momenti critici
caratterizzati da diminuzioni dell’emoglobina, spesso a seguito di eventi morbosi intercorrenti; la rapidità degli aumenti
di emoglobina in questi casi fa ritenere l’uso dell’eritropoietina praticamente
certo e non giustificato sul piano clinico; in alternativa, un effetto simile
potrebbe essere stato prodotto solo da trasfusioni o autotrasfusioni non
giustificate e non riportate nella documentazione clinica; 2) la
somministrazione “cronica” a dosi basse, per sostenere livelli di emoglobina
poco più elevati di quelli naturali, sopratutto in alcune stagioni e in alcuni
periodi, da ritenere molto probabile per la coincidenza degli indizi sopra
esposti …(cfr. la relazione di perizia alla pagina
72)>>.

Occorre ricordare che tali
conclusioni ed il metodo seguito dal prof. D’ONOFRIO nell’espletamento
dell’incarico sono stati oggetto di molteplici ed
energiche obiezioni da parte dei consulenti della difesa (il dibattito tra
entrambi i periti ed i consulenti di parte occupa numerosi volumi con migliaia
di pagine di trascrizione), nonché da critiche spesso molto polemiche da parte
dei difensori. Cosicché possiamo constatare che una parte consistente della
motivazione è stata dedicata dal primo giudice alla difesa dell’operato del prof. D’ONOFRIO ed alla puntigliosa confutazione
delle osservazioni difensive.

Di tutto ciò ci occuperemo in seguito, ma in questo momento è necessario
precisare che il Tribunale di Torino, talora arricchendo le argomentazioni del
perito con ulteriori osservazioni anche di carattere tecnico, ha ritenuto
essere stata raggiunta la prova certa dell’avvenuta somministrazione ai
calciatori della JUVENTUS dell’eritropoietina umana ricombinante, utilizzata,
parimenti agli altri farmaci, <<… in modo fraudolento, al fine di modificare
la prestazione agonistica dei giocatori con conseguente alterazione del
risultato della competizione sportiva …(cfr. la
sentenza appellata alla pagina 268)>>.

Sul piano soggettivo la
responsabilità del dottor AGRICOLA è stata affermata non solo in relazione alla posizione formale, rivestita nella
società, di dirigente del settore medico, ma anche in rapporto al concreto e
costante svolgimento dei relativi compiti, che non risultano essere stati mai
delegati, se non con riferimento all’esecuzione di mere operazioni di carattere
materiale.

Del tutto difforme la decisione
del Tribunale di Torino nei confronti dell’altro imputato, ossia del dott.
GIRAUDO, amministratore delegato della società in questione, che è stato assolto dal reato di frode sportiva, per non avere
commesso il fatto.

A fronte di un articolato contesto di prove logiche dedotte dalla pubblica accusa, il
primo giudice ha riscontrato la carenza di una prova piena e diretta in ordine
al coinvolgimento nel reato di frode sportiva del predetto imputato. Questi, in
altri termini, si è sempre dimostrato un amministratore attento alle vicende
della società con particolare riferimento all’aspetto della gestione
patrimoniale e sotto questo profilo venne a conoscenza
negli anni in contestazione dell’aumento del fabbisogno necessario a sostenere
le spese per l’acquisto dei medicinali non vietati, dato che controllò,
approvando personalmente i relativi movimenti finanziari. Non vi è poi dubbio
sul fatto che la logica porta a ritenere che il dottor
AGRICOLA non avrebbe assunto in via esclusiva e senza un superiore
avallo l’iniziativa di effettuare le somministrazioni incriminate, specie per
quanto attiene alle sostanze proibite.

Per contro, le argomentazioni di
carattere logico – certamente suggestive e non prive
di significato – appaiono, per così dire, bilanciate da osservazioni di segno
opposto non meno rilevanti, che possono essere sintetizzate nei termini
seguenti:

a) sotto il profilo finanziario,
una volta approvata la previsione di spesa proposta dal responsabile del
settore medico, il controllo esercitato successivamente
dall’amministratore delegato concerne il rispetto del budget preventivato per
il singolo esercizio e non si spinge al merito ed al dettaglio di quanto
acquistato;

b) il dottor AGRICOLA è un
dirigente ed è un medico, cosicchè la sua autonomia interna alla società deriva
non solo dalla qualifica, ma anche dalla natura dei compiti svolti;

c) quanto alle sostanze proibite,
l’assoluta carenza di prova in ordine alle modalità
dei relativi acquisti ed alla provenienza dei fondi utilizzati rende quanto mai
difficoltoso coinvolgere l’amministratore delegato, il quale, predisponendo
consapevolmente fondi neri a tale scopo, avrebbe realizzato reati anche più
gravi di quelli per cui si procede;

d) emerge dalle risultanze processuali che il dottor AGRICOLA rispondeva
direttamente a Luciano MOGGI, direttore generale della società, anch’egli
dotato per il suo incarico di un’autonomia gestionale non irrilevante, il che
rende ancora più problematico risalire alla persona del dottor GIRAUDO, tenuto
anche conto che la posizione di MOGGI è stata oggetto di un provvedimento di
archiviazione richiesto dal pubblico ministero.

L’imputazione di frode sportiva è
strettamente collegata a quelle sub H) ed I), concernenti le violazioni
dell’articolo 445 Cp, nel primo caso per la somministrazione dei medicinali in
senso tradizionale e nel secondo caso per la somministrazione di sovradosaggi
di prodotti a base di creatina.

Il Tribunale di Torino ha
osservato che la questione riguarda, in particolare, la possibilità di
applicare al caso di specie il delitto in argomento, anche alla luce del
contrario avviso rappresentato dall’orientamento consolidato della
giurisprudenza di legittimità, che ha delineato il
reato di cui all’articolo 445 Cp come una frode in commercio qualificata
(somministrazione di medicinali caratterizzata da aliud pro alio).

Il primo giudice ha ritenuto,
invece, applicabile il delitto in argomento, sviluppando, in sintesi, le
seguenti considerazioni:

1) la fattispecie in questione
non concerne solo il farmacista o il commerciante di medicinali, ma, secondo il
dato letterale, anche chi eserciti seppure in modo abusivo il commercio di
sostanze medicinali; il verbo “somministrare” deve, inoltre, essere
interpretato con un significato molto ampio, che rappresenta un momento
successivo a quello della detenzione o della messa in commercio e che si identifica nella consegna del medicinale al consumatore
finale; nel caso di specie il dottor AGRICOLA, nello stesso tempo, prescrisse i
medicinali e li fornì direttamente ai giocatori fruitori;

2) il comportamento dell’imputato
fu ingannevole nei riguardi degli atleti, perché dalle risultanze
processuali emerge che i giocatori non furono adeguatamente informati
in merito alla natura dei prodotti, che erano chiamati a consumare (tanto che
quasi sempre pensarono trattarsi di semplici vitamine), sicchè non si sarebbe
trattato semplicemente di un’informazione
generica, bensì di un vero e proprio inganno;

3) è irrilevante la circostanza
che la somministrazione fosse gratuita, posto che la giurisprudenza ha
affermato che per l’integrazione del reato non si richiede il prodursi di un
danno patrimoniale in capo al soggetto fruitore;

4) non vi è dubbio alcuno in
merito alla pericolosità e nocività dei prodotti in questione, specie in relazione all’utilizzo off-label;

5) quanto alla creatina, si
tratta di prodotto medicinale secondo la definizione contenuta nell’articolo 1 d.lg. 178/1991, che parla di “sostanza da somministrare
all’uomo, allo scopo di correggere o modificare funzioni organiche”; sotto
questo profilo non bisogna confondere il medicinale dalla specialità medicinale
ed occorre anche ricordare che l’autorizzazione ministeriale non funge da
riconoscimento della natura di medicinale di un prodotto, ma serve per
l’immissione in commercio dello stesso;

6) in buona sostanza, la creatina
è un integratore e come tale viene posta in commercio;
tuttavia in relazione ad un utilizzo a dosi consistenti, che finiscono per
influire sulle funzioni organiche dell’uomo, si deve parlare di medicinale;

7) la nocività della creatina,
ove somministrata in dosi massicce come avvenne nel caso di specie, è stata
indicata dal perito e riconosciuta anche dal consulente della difesa; del
resto, trattandosi di reato di pericolo, non occorre che vi sia stata una
sperimentazione scientifica in merito.

Anche relativamente
alle imputazioni in argomento l’aspetto soggettivo ricalca nella
sentenza impugnata quanto argomentato e concluso in ordine al reato di frode
sportiva: per il dottor AGRICOLA pieno coinvolgimento e dichiarazione di
responsabilità; per il dottor GIRAUDO prova insufficiente ed assoluzione, per
non aver commesso il fatto.

Nella parte finale della
pronuncia il Tribunale di Torino ha preso in considerazione le imputazioni
residue, anch’esse ovviamente rilevanti, ma in qualche modo “minori” rispetto
ai reati di frode sportiva e di somministrazione di medicinali in modo pericoloso
per la salute pubblica. In questa sede ci interessiamo
unicamente delle imputazioni, che rilevano ai fini del giudizio di secondo
grado.

I delitti di falso e di
ricettazione di cui ai capi B) ed A) della rubrica riguardano
l’approvvigionamento da parte della s.p.a. JUVENTUS F.C. dei prodotti
medicinali denominati ORUDIS e MEPRAL, realizzato tramite la contraffazione di ordinativi provenienti dalla clinica VILLA CRISTINA di
Torino. Inizialmente l’imputazione di falsità materiale sub B) venne contestata unicamente al dottor ROSSANO, titolare
della farmacia che provvedeva alla fornitura dei farmaci alla JUVENTUS, mentre
nei confronti del dottor AGRICOLA e del dottor GIRAUDO venne contestato il
delitto di ricettazione sub A), in rapporto all’acquisto dei richiamati
prodotti medicinali provenienti dalla condotta illecita di falso addebitata al
ROSSANO. Successivamente, nel reato di falso (per il
quale ROSSANO ha chiesto l’applicazione della pena ex articolo 444 Cp) è stato
fatto confluire il fatto ascritto sub A) a GIRAUDO ed AGRICOLA, sul presupposto
di un loro concorso morale nella contraffazione degli ordinativi provenienti da
VILLA CRISTINA.

Ritenuta ampiamente provata la
contraffazione e sussistente il reato nonostante la mancanza del documento
originale e la carenza di sottoscrizione da parte del
sanitario, il dottor AGRICOLA è stato assolto per la inadeguatezza della prova
sul concorso nella condotta posta in essere da ROSSANO. In buona sostanza il
Tribunale di Torino ha ritenuto esservi unicamente sospetti sul fatto che il
predetto imputato fosse stato a conoscenza ed avesse
condiviso la scelta di ROSSANO di approvvigionarsi dei medicinali in
questione con le modalità illecite già viste in precedenza. Non pare necessario illustrare i motivi dell’assoluzione di
GIRAUDO, posto che in ordine alla posizione di tale imputato non vi è
impugnazione da parte del pubblico ministero.

Il reato sub D) concerne la
mancata redazione (o, più precisamente, l’incompleta elaborazione) del
documento relativo alla valutazione dei rischi in tema
di sicurezza e di salute sul lavoro relativamente ai giocatori nella loro
qualità di dipendenti della Juventus. GIRAUDO (unico imputato) è stato assolto,
per non avere commesso il fatto, poiché esisteva una delega, che investiva di
tale compito e della relativa responsabilità il dirigente Romolo Maria GAI, la
cui posizione è stata, peraltro, separata ed archiviata nella fase delle
indagini preliminari. Secondo il Tribunale di Torino l’esistenza
della delega non elimina ogni problema di responsabilità, ma in ogni caso
incide sull’elemento soggettivo per quanto concerne la posizione GIRAUDO,
tenuto anche conto che l’accusa non è stata rivolta inizialmente a tutto il
consiglio di amministrazione, salvo poi enucleare e precisare il ruolo dell’amministratore
delegato, come indicato da alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Il Tribunale ha, inoltre, osservato che si tratta comunque
di reato estinto per intervenuta prescrizione.

Esaurita la descrizione degli
aspetti salienti della pronuncia impugnata, si prendono in esame le singole
imputazioni demandate al giudizio della Corte in relazione al
contenuto degli atti di impugnazione.

L’imputazione di falso di cui ai
capi A) e B) della rubrica

È stato detto in precedenza che
le imputazioni in questione attengono all’approvvigionamento da parte della
s.p.a. JUVENTUS F.C. dei prodotti medicinali denominati ORUDIS e MEPRAL,
realizzato con la contraffazione di ordinativi
provenienti dalla clinica VILLA CRISTINA di Torino. Si deve precisare che la
conservazione e l’uso dei medicinali in parola, nella forma iniettabile di cui
alla fornitura che ci interessa, era riservata alle
strutture ospedaliere ed alle case di cura e che la vendita al pubblico degli
stessi prodotti era vietata.

Come già detto, inizialmente
l’imputazione di falsità materiale sub B) venne
contestata unicamente al dottor ROSSANO, titolare della farmacia che provvedeva
alla fornitura dei farmaci alla JUVENTUS, mentre nei confronti del dottor
AGRICOLA e del dottor GIRAUDO venne contestato il delitto di ricettazione sub
A) per l’acquisto dei richiamati prodotti medicinali provenienti dalla condotta
illecita addebitata al ROSSANO. In un secondo tempo il fatto di ricettazione è
stato configurato invece, come concorso nel delitto di falsità materiale in
certificato.

Nel presente grado l’unica
posizione da esaminare è quella del dottor AGRICOLA
(assolto, ex articolo530, secondo comma, Cpp, per non avere commesso il fatto),
posto che l’assoluzione del dottor GIRAUDO non è stata impugnata dalla pubblica
accusa.

I fatti materiali sono del tutto pacifici e sono stati descritti con adeguata cura
alle pagine 287 e 288 della sentenza impugnata. In buona sostanza, a seguito
della richiesta di fornitura dei predetti medicinali
da parte della JUVENTUS, la farmacia ROSSANO diede corso alle due ordinazioni
in questione, utilizzando:

a) un vecchio ordine proveniente
dalla clinica VILLA CRISTINA di Torino, che venne
alterato tramite la correzione della data e l’aggiunta all’elenco originario
dei farmaci l’indicazione di 10 confezioni di MEPRAL fiale e la dicitura
“urgentissimo”;

b) due ordini del giorno
precedente, provenienti entrambi dalla predetta clinica, che vennero
alterati con l’inserimento tramite computer dell’indicazione di 15 confezioni di
MEPRAL fiale – in un caso – e di 30 confezioni di ORUDIS fiale – nel secondo
caso.

Attraverso le suddette
alterazioni venne fatto risultare falsamente che si
trattava di medicinali per la clinica VILLA CRISTINA, mentre, in realtà, tali
prodotti confluirono alla JUVENTUS con fattura datata 11.6.1998.

Nel giudizio di
secondo grado – in modo particolare, nel corso della discussione – è stata
posta la questione della qualificazione giuridica da attribuire alla falsità
contestata, poiché la difesa ha sostenuto trattarsi del delitto di cui
all’articolo 485 Cp, sul presupposto che gli ordinativi in questione non
costituissero ricette ma unicamente ordini commerciali, dovendo, pertanto,
essere definiti alla stregua di scritture private.

La Corte osserva che la predetta
considerazione difensiva non può essere condivisa, tenuto conto che gli
ordinativi in questione vennero confezionati
attraverso l’alterazione di documenti con i quali una casa di cura chiedeva al
produttore la fornitura di prodotti medicinali da utilizzare per le esigenze
sanitarie delle persone ricoverate nei suoi reparti. Sebbene nel caso di specie
alla casa farmaceutica fossero state inviate tramite
fax unicamente delle fotocopie degli ordinativi originali non sottoscritti da
un sanitario, l’avvenuta alterazione degli stessi documenti ottenuta con
l’aggiunta di alcuni prodotti a quelli già presenti determina, ad avviso della
Corte, l’esigenza di mantenere inalterata la qualificazione del fatto operata
dalla pubblica accusa, in quanto appare prevalente il dato della provenienza
del documento e della piena compatibilità tra i prodotti richiesti e l’attività
istituzionale dell’ente che effettuò l’ordine.

Resta, dunque, unicamente il
problema della attribuibilità del fatto contestato al
dottor AGRICOLA, che il Tribunale di Torino
ha risolto in modo negativo, osservando, in via di estrema sintesi, che
emergono unicamente sospetti sul fatto che il predetto imputato fosse stato a
conoscenza ed avesse condiviso la scelta di ROSSANO di approvvigionarsi dei medicinali
in questione con le modalità illecite già viste in precedenza.

Nell’atto di impugnazione
il pubblico ministero ha posto in discussione l’assoluzione del dottor AGRICOLA
sulla base di una considerazione di carattere introduttivo e di una serie di indizi
concordanti. Il dato iniziale è rappresentato, a detta del rappresentante della
pubblica accusa, dalla circostanza che <<… proprio l’ORUDIS e il MEPRAL
costituiscono un ulteriore, macroscopico, allarmante,
elemento di differenza tra la società JUVENTUS e le altre società. Perché le
modalità di acquisizione dell’ORUDIS e del MEPRAL da
parte della società JUVENTUS sono contrassegnate dall’evidente marchio del
delitto … perché le modalità di acquisizione dell’ORUDIS e del MEPRAL valgono a
porre in risalto,a confermare, un metodo, una strategia, che non si ferma di
fronte al delitto, pur di conseguire l’obiettivo preso di mira …(cfr. l’atto d’appello del pubblico ministero alla pagina due non
numerata)>>.

Quanto agi
indizi si è fatto riferimento:

1) agli stretti rapporti che
univano il dottor AGRICOLA, il dottor ROSSANO e la
casa di cura VILLA CRISTINA. Il primo ebbe ad operare all’interno della
predetta clinica, non diversamente da alcuni suoi familiari. Il secondo, oltre
ad essere comproprietario di VILLA CRISTINA, ne era
ovviamente il fornitore di medicinali, così come lo era della JUVENTUS. Senza
contare che il fratello del dottor ROSSANO all’epoca del fatto lavorava nella
clinica, interessandosi degli approvvigionamenti farmaceutici, tanto da
sottoscrivere gli originali degli ordinativi, che vennero
alterati per acquisire i medicinali di cui trattasi.

2) Senza una specifica richiesta
del dottor AGRICOLA, il dottor ROSSANO non si sarebbe
mai determinato a commettere le falsità contestate.

3) Poiché l’ordine scritto di
fabbisogno della prima fornitura di MEPRAL da parte della JUVENTUS è di pochi giorni successivo alla data che appare
sull’ordinativo alterato, si deve ritenere che esso sia stato preceduto da un
contatto informale tra la JUVENTUS e la farmacia,
un contatto che verosimilmente avvenne tra persone in ottimi rapporti di
reciproca confidenza, ossia tra il dottor AGRICOLA e il dottor ROSSANO.

4) Anche l’urgente necessità di
acquisire la prima fornitura rappresenta un elemento significativo,
poiché tale urgenza avrebbe potuto essere apprezzata solo dal dottor AGRICOLA,
alla cui persona deve, quindi, essere attribuita l’iniziativa di ottenere il farmaco
in questione e di concordare con il farmacista anche le modalità illecite di
acquisizione.

5) Un ulteriore
elemento significativo è rappresentato dalla reiterazione della condotta
criminosa di approvvigionamento: <<… il metodo diventa unico disegno
criminoso. AGRICOLA sa ormai che ROSSANO ha trovato il modo di procurargli
farmaci a uso ospedaliero. Certo, è un modo illecito.
È, però, un metodo efficace, e l’illiceità non è stata scoperta. Una ragione in più per tornare a bussare alla porta di ROSSANO
…(ibidem alla pagina sette)>>.

6) In forza degli stretti
rapporti, di cui si è detto in precedenza, il dottor AGRICOLA era a conoscenza
che la farmacia ROSSANO era in possesso degli ordini
provenienti da VILLA CRISTINA.

7) Poiché i prodotti farmaceutici
in questione – con particolare riguardo al MEPRAL – vennero
somministrati ai giocatori per evitare i danni derivanti dall’utilizzo dei
FANS, si può comprendere il ricorso da parte del dottor AGRICOLA ad un
approvvigionamento illecito.

8) Le
spiegazioni offerte dal dottor AGRICOLA nel corso del processo sono
apparse ben poco convincenti e in qualche modo persino controproducenti, dal
momento che dalle medesime si dovrebbe trarre la convinzione che l’imputato non
fosse neppure a conoscenza del regime di prescrizione dei farmaci ad uso
ospedaliero.

Orbene, a parte la suggestione un poco retorica promanante dalla prima
affermazione (quella sulla disposizione a commettere ogni crimine, pur di
raggiungere gli scopi illeciti prefissati), le considerazioni sviluppate dal
pubblico ministero rappresentano ipotesi o argomenti logici privi di univocità.
In particolare, si tratta di argomentazioni che non
contribuiscono a sciogliere i dubbi che permangono in merito al ruolo rivestito
dal dottor AGRICOLA in questo aspetto della vicenda. In altri termini, esse non
permettono di avere ragionevoli certezze sul fatto che il predetto imputato fosse consapevole delle precise modalità illecite,
attraverso le quali la farmacia ROSSANO ottenne la fornitura dei medicinali ad
uso ospedaliero, e avesse condiviso l’iniziativa criminosa rappresentata dalla
alterazione degli ordini provenienti dalla clinica VILLA CRISTINA.

Non vi è dubbio che per la
farmacia ROSSANO la JUVENTUS costituisse un cliente
ottimo e privilegiato e che proprio l’esistenza di rapporti con la clinica e
con la famiglia AGRICOLA rappresentasse per il dottor ROSSANO uno stimolo in
più per accontentare le richieste provenienti dalla predetta società
calcistica. E possiamo dare per scontato che il dottor AGRICOLA non fosse all’oscuro sia della disciplina di approvvigionamento
dei farmaci ad esclusivo uso ospedaliero, sia della circostanza che nei
cassetti della farmacia ROSSANO vi fossero ordinativi di medicinali provenienti
da VILLA CRISTINA. Nello stesso modo, appare evidente che il
dottor AGRICOLA aveva interesse ad ottenere una rapida ed efficiente
fornitura dei farmaci in questione, da utilizzare per la somministrazione agli
atleti sottoposti alle sue cure.

Ma tutti questi elementi di
valutazione non sono affatto sufficienti a chiarire i dubbi, di cui si è detto
in precedenza, dal momento che non si può escludere che l’approvvigionamento
dei farmaci in questione sia avvenuto con le modalità contestate sulla base di una scelta unilaterale del dottor ROSSANO,
ansioso, come si è detto, di accontentare ad ogni costo il cliente importante.
Del resto, l’acquisizione dell’ORUDIS e del MEPRAL, che non rappresentò affatto
una sorta di strategia abituale visto che venne
effettuata solo due volte nel corso dei cinque anni presi in considerazione
dalle indagini, fu realizzata nelle due occasioni in argomento con modalità non
perfettamente coincidenti tra di loro ed avrebbe potuto essere eseguita anche
attraverso uno schema operativo diverso (ad esempio, confezionando un ordine ex
novo proveniente dalla clinica, visto che esistevano tali e tanti legami collusivi tra i protagonisti della
presente vicenda, o, molto più semplicemente, tramite una acquisizione "in
nero", che pare arduo ritenere inattuabile). Se, poi, si considera che i
farmaci in questione vennero acquistati dalla JUVENTUS
con regolare fattura, si aggiunge un ulteriore tassello di perplessità alla
tesi del coinvolgimento nel reato del dottor AGRICOLA (o addirittura di una
intera società). Regolarizzare sotto il profilo fiscale l’acquisto di prodotti
medicinali ad uso esclusivamente ospedaliero è inconcepibile nell’ipotesi della
consapevolezza di una acquisizione non semplicemente
non conforme alla normativa sui farmaci, ma addirittura realizzata con modalità
illecite. A meno che non si voglia sostenere che il
dottor AGRICOLA intendesse nascondere alla società che i farmaci erano stati
acquistati illecitamente, cosicchè l’acquisto dei medesimi venne regolarizzato
sotto il profilo fiscale, come ogni altra fornitura, dai dirigenti
amministrativi, inconsapevoli dei retroscena (tra l’altro, solo in questo modo
si spiega la mancata impugnazione dell’assoluzione del dottor GIRAUDO da parte
del pubblico ministero). Ma in questo caso, oltre a cadere l’ipotesi della
società dedita all’illecito, non si capisce perché il dottor
AGRICOLA ed il dottor ROSSANO non scelsero, da buoni amici, la strada
più diretta, ossia quella di far entrare in JUVENTUS i farmaci in modo occulto,
approfittando, se proprio si voleva disporre di una fattura, dell’ombrello
amico rappresentato da VILLA CRISTINA.

In buona sostanza, ci troviamo in presenza di una situazione complessiva di incertezza che
anche il Tribunale di Torino ha ravvisato, benché nell’ambito di una analisi
complessiva delle risultanze processuali, al termine della quale ha ritenuto
raggiunta la prova della sussistenza di una strategia sistematicamente diretta
alla frode sportiva tramite la somministrazione di farmaci. Sotto questo
profilo, è molto interessante riportare testualmente il brano della sentenza
impugnata, in cui sono state delineate, per così dire,
le condizioni che avrebbero potuto giustificare la dichiarazione di
responsabilità del dottor AGRICOLA per il reato di falso: <<… E’
difficile, però, individuare in tali elementi e in tali rapporti la prova piena
del concorso del dottor Agricola nello specifico delitto di falso materiale in
certificati commesso da Rossano. Si sarebbe potuto disegnare, in realtà, in un’ottica più
allargata, una forma di accordo tacito e complessivo, basato sui descritti
rapporti tra i due interessati e, perché no, pure sugli interessi e sui
vantaggi che ciascuno di loro traeva da tale sostanziale legame, in conseguenza
del quale, perciò, ciascuno dei due protagonisti avrebbe dovuto essere chiamato
a rispondere di tutti i reati realizzati, anche se materialmente eseguiti solo
dall’altro. Si sarebbe potuto ipotizzare, insomma, che ciascuno dei due fosse
perfettamente consapevole che la propria collaborazione quanto meno servisse ad
agevolare la realizzazione delle condotte criminose altrui e, in quest’ottica
allargata, approfondire le indagini anche al fine di verificare se pure altri
avessero stabilmente e strutturalmente collaborato a realizzare i reati
commessi e con quale forma di organizzazione, con quali
altri eventuali coperture, utilizzando quali fondi e così via. In tale contesto, probabilmente, sarebbero state pure individuate le
modalità di pagamento dell’eritropoietina, il conto dal quale le somme erano
state prelevate e via di seguito. La scelta del pubblico ministero, alla luce
degli elementi di indagine acquisiti, invece, è stata
quella di individuare eventuali ipotesi di concorso di persone nel reato con
riferimento alle singole e specifiche ipotesi criminose contestate…(cfr. la sentenza appellata alle pagine 294 e 295)>>.

In definitiva, gli argomenti
individuati dal pubblico ministero non sono sufficienti ad individuare la prova
piena e convincente del concorso del dottor AGRICOLA nel delitto di falsità
materiale in certificati posta in essere dal dottor
ROSSANO. Rimangono dei sospetti e dei dati logici di valutazione, che impongono
di confermare la sentenza di primo grado, quanto all’assoluzione del predetto
imputato dal reato di falsità materiale di cui trattasi ex articolo 530,
secondo comma, Cpp

La contravvenzione di cui al capo
D) della rubrica

Come si è accennato in
precedenza, il reato sub D) concerne la mancata redazione (o, più precisamente,
l’incompleta elaborazione) del documento relativo alla
valutazione dei rischi in tema di sicurezza e di salute sul lavoro
relativamente ai giocatori nella loro qualità di dipendenti della JUVENTUS.

Il fatto ascritto è del tutto
pacifico nella sua materialità, essendo provato in modo incontestabile che il
predetto documento non conteneva una adeguata
valutazione dei rischi attinenti all’attività agonistica degli a-tleti in
questione. Come risulta chiaramente dalla deposizione
della teste Annalisa LANTERMO, medico del lavoro presso la ASL n. 1 di Torino,
il documento di valutazione, inizialmente redatto nel corso del 1996 e
aggiornato nell’agosto del 1997, non riguardava per nulla la situazione dei
giocatori e si interessava unicamente dei rischi connessi con l’attività di
altri dipendenti della società. Di conseguenza, la ASL
di Torino impartì alla s.p.a. JUVENTUS in data 1.10.1999 una prescrizione in
relazione a tale carenza, che venne notificata il 29.11.1999 al dottor GIRAUDO,
nella sua qualità di amministratore delegato della società. In seguito – la
circostanza emerge in modo chiaro sia dalla deposizione della predetta teste
che dalle dichiarazioni dello stesso imputato – la s.p.a. JUVENTUS, anche su
consiglio dei propri consulenti, si adeguò alla prescrizione in modo solo
parziale, integrando il documento con la valutazione dei rischi generici dei giocatori
e non di quelli correlati in modo specifico all’attività agonistica. Da quel
momento in poi (l’integrazione parziale pervenne alla ASL
nel marzo del 2000) la situazione non ebbe alcuna modificazione e le posizioni
rimasero immutate: da un lato, la società calcistica non completò il documento
di valutazione dei rischi e, dall’altro lato, la ASL continuò giustamente a
ritenere carente la situazione esistente. Tanto è vero che ancora nel corso del
giudizio di secondo grado non è pervenuta alla Corte alcuna notizia su di un
adeguamento del documento di valutazione in argomento.

Le precedenti considerazioni
portano, dunque, a concludere non solo che il fatto
sussiste – dal momento che il documento di valutazione era effettivamente
incompleto ed avrebbe potuto agevolmente essere completato anche in relazione
agli aspetti agonistici dell’attività degli atleti, come del resto venne
correttamente operato dalla società TORINO CALCIO anch’essa sottoposta ai
medesimi accertamenti da parte della ASL di Torino -, ma che il reato non è
affatto estinto per intervenuta prescrizione, come ipotizzato incidentalmente
dal Tribunale di Torino ed eccepito dalla difesa.

Si tratta, allora, di verificare
l’attribuibilità del fatto al dottor GIRAUDO, ricordando che il primo giudice
su questo punto non ha condiviso l’impostazione accusatoria sul presupposto che
l‘esistenza di una delega al dirigente Romolo Maria GAI, affinchè si occupasse di tutti gli adempimenti previsti nel decreto
legislativo n. 626/1994 nonché nelle altre disposizioni di legge in materia,
pur non risolvendo alla radice i problemi legati alla identificazione del
responsabile, ha un’influenza rilevante nel processo. In altri termini, secondo
il Tribunale di Torino, <<… sarebbe stato necessario verificare se la delega
di gestione fosse ammissibile anche se rilasciata a favore di un dirigente e
non di un amministratore;
verificare se la formula utilizzata nel verbale del consiglio di
amministrazione fosse da ritenersi sufficiente a trasferire in capo al delegato
anche i necessari poteri di spesa e, infine, verificare perché il delegato non
avesse ottemperato all’indicato obbligo della valutazione dei rischi e se
fossero comunque riscontrabili residue responsabilità per i singoli componenti
del consiglio di amministrazione. E’ certo, però, che in siffatta situazione,
in cui anche sotto l’aspetto soggettivo Giraudo – a torto o a ragione – avrebbe
potuto ritenersi esonerato dall’obbligo in parola, l’accusa non avrebbe potuto essere
immediatamente mossa solo contro l’amministratore delegato, la cui posizione, al più, avrebbe potuto
essere interessata solo in un momento successivo ed eventuale, in qualità di
componente del consiglio di amministrazione, come stabilito dalla suprema Corte
…(cfr. la sentenza appellata alla pagina
2989)>>.

Le predette argomentazioni non
possono essere condivise sulla base delle considerazioni esposte dalla pubblica
accusa nei motivi di gravame e nel corso della discussione.

Per costante e consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità, gli obblighi inerenti alla
valutazione dei rischi riguardano in via esclusiva il datore di lavoro e non
possono formar oggetto di valida delega. Ciò vale ovviamente anche e
soprattutto per la redazione del documento, che costituisce, per così dire, la
base programmatica delle strategie aziendali in tema di sicurezza sul lavoro.
Sotto questo profilo, la circostanza che l’azione penale non sia
stata esercitata nei confronti di tutto il consiglio di amministrazione,
salvo poi indirizzare il “tiro accusatorio” in modo più mirato a seconda delle
effettive responsabilità specifiche del singolo amministratore, appare del
tutto irrilevante ai fini della individuazione della responsabilità
dell’amministratore delegato della società, potendo tale fatto integrare, al
più, una incompletezza delle indagini e dell’esito delle stesse.

Occorre aggiungere che sin
dall’epoca della prima prescrizione – ossia quella del 1999 – la ASL di Torino ebbe come interlocutore proprio il dottor
GIRAUDO, al quale venne appunto notificata la predetta prescrizione. Tale
circostanza, tra l’altro, permette di risolvere in modo inequivocabile ogni
questione relativa all’esistenza dell’elemento
soggettivo richiesto dalla legge per la contravvenzione ascritta, dal momento
che risulta dalle dichiarazioni dello stesso imputato che egli, oltre ad essere
a conoscenza della prescrizione, si mantenne informato
sugli sviluppi della situazione, condividendo in prima battuta l’impostazione
suggerita dai consulenti, ossia quella di integrare il documento di valutazione
dei rischi senza il riferimento all’attività agonistica dei giocatori, e non
provvedendo in seguito ad ottemperare alla richiesta di ulteriore integrazione
del documento proveniente dall’ASL territorialmente competente.

In definitiva, il dottor GIRAUDO
nella sua qualità di datore di lavoro, omise consapevolmente di ottemperare
alla prescrizione concernente il documento di valutazione dei rischi e, di
conseguenza, deve essere dichiarato responsabile in ordine
alla contravvenzione sub D).

Valutati tutti i parametri
previsti nell’articolo 133 Cp, la Corte ritiene congruo determinare la pena da
infliggere al predetto imputato in EURO 2000 DI AMMENDA, calcolata nel modo
seguente: pena base di euro 3000 di ammenda, diminuita
ad euro 2000 di ammenda per le attenuanti generiche concedibili per lo stato di
incensuratezza e per il buon comportamento processuale. Il dottor GIRAUDO deve,
inoltre, essere condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, relative all’imputazione in
questione (articolo535, primo comma, Cpp). Sussistono le condizioni di legge
per concedere all’imputato il beneficio della non menzione della condanna sul
certificato del casellario giudiziale. Tenuto conto
della specie della pena irrogata, appare più rispondente all’interesse
dell’imputato non concedere il beneficio della sospensione condizionale della
pena.

L’imputazione di frode sportiva

Appare opportuno operare una
breve sintesi dell’ipotesi accusatoria condivisa dal Tribunale, ripetendo
alcune considerazioni già sviluppate in precedenza.

Il pubblico ministero ha
sostenuto che gli attuali imputati, nell’ambito delle rispettive qualifiche dirigenziali
esercitate nella s.p.a. JUVENTUS F.C., si procurarono,
detennero e somministrarono ai calciatori della predetta squadra di calcio dal
1994 al 1998 i medicinali meglio indicati nel capo di imputazione secondo la
seguente classificazione:

a) sostanze proibite, in quanto
ricomprese nei protocolli e negli elenchi del C.I.O. in vista della lotta al
doping in ambiente sportivo, tra le quali spicca per rilevanza ovviamente la eritropoietina umana ricombinante;

b) specialità medicinali non
vietate, ma utilizzate in condizioni off-label, ossia al di là ed al di fuori
delle indicazioni terapeutiche autorizzate dal Ministero della Sanità;

c) specialità
medicinali riservate agli ospedali ed alle case di cura e, quindi, non
utilizzabili al di fuori delle strutture ospedaliere;

d) prodotti contenenti creatina somministrati in dosaggi superiori ai sei grammi
giornalieri, così da impiegare il predetto integratore sostanzialmente come
medicinale.

Tali condotte, realizzate tramite
modalità a carattere fraudolento e con il fine specifico di <<…
raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento di competizioni sportive organizzate dalla
Federazione Italiana Gioco Calcio, Campionato di calcio di serie A, Coppa
Italia …(cfr. il capo G della rubrica nella sua parte
iniziale)>>, integrarono, secondo la contestazione, il delitto di frode
sportiva di cui all’articolo 1 della legge n. 401/1989.

La questione che è stata posta
nel giudizio di primo grado e che ritorna anche in appello è, innanzitutto,
quella dell’applicabilità al caso che ci occupa – caratterizzato appunto dalla
somministrazione di sostanze medicinali – della predetta fattispecie con
particolare riferimento alla seconda parte dell’articolo1, in cui il
legislatore, dopo avere contemplato (nella prima parte) una condotta di natura
corruttiva (“chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a
taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzate dalle
federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri
enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso
da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione … è
punito …), ha sanzionato penalmente – e con la medesima pena – il compimento di
“altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo”.

Ad avviso della Corte, la
predetta questione, che è stata affrontata da accusa e difesa con grande abbondanza di argomentazioni, deve essere risolta in
senso contrario a quello delineato nella sentenza impugnata, dal momento che il
Collegio ritiene che la predetta disposizione non possa trovare applicazione
nei confronti della condotta che è stata ascritta ai dirigenti della JUVENTUS.

Iniziamo con il dire,
conformemente a quanto affermato anche dal Tribunale di Torino (cfr. la sentenza appellata alla pagina 19), che la previsione
normativa di cui ci stiamo occupando non è caratterizzata da “immediata
chiarezza”, tanto da aver dato luogo in passato a notevoli dubbi interpretativi
in campo giurisprudenziale. Del resto, la norma in questione sembra essere
figlia di una tecnica legislativa non troppo accurata, ma purtroppo frequente,
che consiste nell’accompagnare la descrizione di una fattispecie tutto sommato esauriente e precisa (quella della prima
parte) con una figura poco chiara, costituita essenzialmente da una formula
quasi di stile. In buona sostanza, l’interpretazione letterale della norma non
consente, dunque, di giungere ad una soluzione adeguata del problema di cui
trattasi.

Quanto alla giurisprudenza,
sappiamo che la Corte di Cassazione ha affrontato la questione in un’unica
pronuncia, enunciando il principio, secondo cui <<… non rientra nella ipotesi di reato di cui all’articolo 1 della legge
13.12.1989, n. 401, l’assunzione di sostanze dopanti da parte di un corridore.
I comportamenti fraudolenti previsti dalla suddetta norma invero consistono in
attività proiettate all’esterno delle persone che le hanno deliberate ed in
qualche modo sinallagmatiche, posto che collegano alla
distorsione della gara, che il soggetto esterno persegue, denaro od altra
utilità perseguita dall’altro soggetto partecipante alla gara: dette
caratteristiche mancano nei fenomeni autogeni di doping che trovano adeguata
sanzione negli ordinamenti sportivi.>> (Cass. pen. sez.
VI, 25.1.1996 n. 3011, imp. OMINI, CED).
In altre parole – come massimato in Cass. pen. 1997, 529 – << Scopo della l. n. 401/89 è quello di
evitare l’irruzione nel mondo dello sport delle attività di
gioco e di scommesse clandestine. Gli "atti fraudolenti
volti al medesimo scopo", di cui all’ultima parte dell’articolo 1 l. n.
401/89 devono essere identificati alla stregua degli atti espressamente
individuati nell’offerta o promessa di denaro o di altra
utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva
organizzata da alcuna delle federazioni riconosciute dal Coni. Pertanto
l’ambito di applicazione della legge non può essere
esteso ai fenomeni autogeni di doping…>>.

Principio che questo Collegio
condivide.

Per contro, i contributi della
giurisprudenza di merito sono più numerosi, ma non univoci, poiché si alternano
pronunce favorevoli all’applicazione della citata norma a pronunce che non
ritengono possibile tale interpretazione del dettato normativo.

Fatte queste brevi premesse, è
necessario osservare che la normativa in questione fu introdotta dal
legislatore con lo specifico scopo di reprimere, in particolare, il fenomeno
delle scommesse clandestine e, in generale, il complesso delle condotte
corruttive e fraudolente, destinate a ledere la correttezza delle competizioni
sportive anche in relazione alle influenze esercitate
dalla criminalità organizzata. Già una prima analisi della ratio legis
impedisce, dunque, di ritenere che tale normativa fosse
destinata, nelle intenzioni del legislatore, a sanzionare penalmente il
fenomeno del doping o comunque condotte di somministrazione di sostanze di
vario genere, volte ad incidere sul regolare svolgimento delle competizioni
sportive. E, di conseguenza, la valutazione del primo
giudice è stata rivolta anche ad analizzare il contenuto dei lavori preparatori
relativi alla legge 401/1989, al fine di sondare in modo più approfondito la
volontà del legislatore.

Tale esame è stato effettuato anche dalla Corte con un risultato che non può
essere favorevole alla tesi dell’accusa, che il Tribunale di Torino ha, invece,
condiviso.

Scorrendo con attenzione i lavori
parlamentari, ci si rende conto, ad esempio, che il dibattito svoltosi alla Camera dei Deputati in merito al disegno di
legge in questione fu caratterizzato esclusivamente da interventi concernenti i
temi delle scommesse clandestine, della corruzione e del ruolo della
criminalità organizzata. Al Senato il dibattito fu in qualche modo più
interessante rispetto alla questione che ci interessa,
anche se il leit motiv predominante fu quello già visto per l’altro ramo del
Parlamento. In particolare, nel corso dell’adunanza in data 14.2.1989 della
Seconda Commissione il senatore MACIS, nel sottolineare alcune perplessità sul
testo del disegno di legge, fece un riferimento specifico al doping, segnalando
la necessità di prevedere sanzioni anche in relazione a
tale fenomeno. Si ritiene opportuno riportare testualmente parte di tale
intervento per la sua indubbia rilevanza ai fini della presente decisione:
<<…l’oggetto della tutela deve essere il cittadino scommettitore che
giuoca in modo legalmente riconosciuto; inoltre, dobbiamo tutelare il cittadino
fruitore di uno spettacolo agonistico, garantendogli
il diritto che tale spettacolo si svolga sotto i profili della lealtà e della
regolarità nell’ambito di quella che nel disegno di legge è definita “etica
sportiva”. Se questo è l’orizzonte cui dobbiamo
guardare, a mio parere assumono rilevanza alcuni degli aspetti da me
precedentemente esemplificati: bisogna quindi far riferimento non solo alle
scommesse clandestine, ma anche ad alcune attività sportive legali, ad esempio
alla combine sportiva che non viene sanzionata penalmente… Un altro fenomeno
che costituisce oggetto di attenzione quotidiana e assume dimensioni di
notevole rilievo, suscitando grande emozione nell’opinione pubblica, è quello
che dà luogo ad un altro tipo di alterazione elle regolarità delle competizioni
sportive … mi riferisco al fenomeno del doping, che è ormai entrato come un
ciclone nel mondo dello sport. Esso altera alle fondamenta la regolarità del
risultato sportivo. Dobbiamo e possiamo prevedere delle sanzioni; dobbiamo e possiamo prevedere un intervento penale
…>>.

Occorre aggiungere che, in risposta a tale intervento, il senatore GALLO ebbe a
precisare che l’articolo 1 del disegno di legge faceva uno specifico
riferimento alla formula “altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo”. Ma a questo punto il senatore MACIS aggiunse: <<non
credo che tale previsione sia sufficiente. Personalmente non ritengo opportuno
prevedere sanzioni penali a carico degli atleti, ma ritengo utile prevederle
per coloro che svolgono attività medica e sono
interessati a questioni concernenti il doping>>.

Nel corso della medesima adunanza
il senatore GALLO propose di sopprimere l’aggettivo “altri” dalla seconda parte
del citato articolo 1, osservando che <<…promettere denaro o altra
utilità non è atto fraudolento; comportamento
fraudolento può essere quello di chi fa uso del sistema del doping…>>. E
al termine della riunione il presidente della Seconda Commissione puntualizzò:
<<…da ultimo debbo precisare che mi ha
preoccupato il contenuto dell’intervento del senatore MACIS, che ha proposto
l’estensione della normativa ad altra fattispecie, in particolare alla
problematica del doping. Il problema è di grandissimo rilievo, ma voglio porre
all’attenzione della Commissione che ciò implica problemi di ampliamento
del dibattito e quindi di organizzazione dei nostri lavori. Bisogna infatti chiedersi se sia opportuno proseguire i nostri
lavori in Commissione in sede deliberante o se viceversa sia più opportuno
costituire un comitato ristretto per l’esame preliminare del testo. Invito anzi
il relatore a studiare il problema…>>. Infine, nella seduta del giorno
successivo il senatore COCO, nella sua qualità di relatore, osservò: <<…
altre interessanti osservazioni sono state svolte sull’approccio legislativo
alla tutela della correttezza agonistica. Il senatore MACIS ha affermato che
tale approccio avrebbe dovuto essere diverso per tutelare in materia
prioritaria e generale la regolarità delle competizioni sportive non solo per
quanto concerne il “totonero” o il caso in cui, dietro promessa di denaro o di altra utilità, un a-tleta si comporta in modo contrario
all’etica sportiva, ma anche per i casi di doping o per altri interventi
estranei che incidono negativamente proprio sulla correttezza delle competizioni. Se saranno approvati
emendamenti tendenti ad inserire questa previsione nel provvedimento, ci
troveremo di fronte ad una riforma profondamente diversa da quella presentata
dal Governo…>>.

Orbene, l’esame del contenuto dei
suddetti interventi conduce a ritenere con ragionevole certezza che i senatori,
pur avendo ben presente l’esistenza e l’importanza del fenomeno del doping,
decisero di non introdurre tale tema nell’ambito di un provvedimento
legislativo, che era destinato ad interessarsi di avvenimenti
del tutto diversi e ad approntare una valida tutela del cittadino giocatore a
fronte del verificarsi e del ripetersi di attacchi alla correttezza delle
competizioni sportive determinati dall’intervento della criminalità organizzata
e da vicende quali quella del “totonero”, delle scommesse clandestine e dello
scandalo del “calcio scommesse” di qualche anno precedente. Tanto è vero che di
fronte alle interessanti osservazioni del senatore MACIS, l’orientamento
conclusivo della Commissione fu quello di non coltivare tali indicazioni, in
quanto ciò avrebbe comportato non solo un diverso
approccio al problema sotto il profilo operativo, ma un vero e proprio
stravolgimento del provvedimento governativo. Giudicare se questa scelta sia stata positiva o negativa è un compito che non spetta
alla Corte, ma resta il fatto indiscutibile che la legge 401/1989 si formò ed
entrò in vigore, per rispondere ad esigenze di tutela completamente difformi da
quelle individuate dalla pubblica accusa nel presente processo.

Tanto è vero che il Procuratore
Generale nella sua requisitoria ha introdotto il tema del criterio teleologico di interpretazione delle leggi, al fine di superare
l’enpasse determinato dalla valutazione della reale volontà del legislatore. Il
rappresentante della pubblica accusa ha ricordato, sulla scorta di autorevoli contributi della dottrina, che <<… la
norma, una volta emanata, vive di una propria autonoma vita e che l’interprete
si deve sforzare di attualizzarla individuando il più congruo oggetto di tutela
che può esserle assegnato nel momento in cui procede all’atto interpretativo
…>>. Deve trattarsi, in altri termini, di una valutazione dinamica,
nell’ambito della quale l’interprete può e deve sviluppare e portare alle
estreme conseguenze gli obiettivi che il legislatore aveva al momento
dell’emanazione della norma, cosicché, dal momento che la legge 401/1989 nacque
con lo scopo di tutelare la correttezza nello svolgimento delle competizioni
sportive, non può essere escluso da tale ambito di tutela il comportamento di
chi somministra sostanze idonee ad alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti.

La Corte ritiene che tale
argomento, per quanto interessante e suggestivo, non
possa essere condiviso. Il ricorso al criterio teleologico di
interpretazione della legge penale, introdotto dalla pubblica accusa,
presta, infatti, il fianco a due obiezioni fondamentali.

Per un verso, non vi è dubbio che
tramite tale interpretazione si finisca per andare ben al di
là degli scopi, per i quali il legislatore si determinò ad intervenire,
e questa operazione non appare corretta, se non di fronte all’esigenza
improrogabile di espandere l’ambito di tutela, al fine di ricomprendervi
fenomeni di illiceità o di illegalità, che altrimenti ne sarebbero del tutto
privi. In altri termini, se la sensibilità del legislatore non è ancora
intervenuta in un determinato contesto abbisognevole
di una tutela che manca del tutto, può essere consentito all’interprete di
“forzare la mano” al legislatore medesimo, ampliando quanto più possibile,
l’operatività concreta di un provvedimento legislativo creato principalmente
per altri scopi. Ma, all’epoca, il fenomeno del doping o comunque
quello della somministrazione di sostanze capaci di modificare la prestazione
degli atleti trovava già una disciplina normativa nella legge 26.10.1971, n. 1099, che all’articolo 3 sanzionava l’impiego e la somministrazione
di sostanze, al fine di modificare artificialmente le energie naturali del
partecipante ad una competizione sportiva.

Tuttavia la pubblica accusa ha
osservato che la predetta fattispecie, originariamente dotata di rilevanza
penale, venne depenalizzata dall’articolo 32 della
legge 24.11.1981, n. 689, e che, di conseguenza, si sarebbe determinato un calo
o persino un’assenza di tutela, tale da giustificare l’intervento
interpretativo estremo, di cui si è detto in precedenza. Questa conclusione è
inaccettabile, poiché non si deve cadere nell’equivoco che solo la tutela
penale abbia dignità nel nostro ordinamento normativo. La tendenza alla
"panpenalizzazione" (orribile neologismo) trova indubbiamente non
poche giustificazioni a fronte dell’inerzia, vuoi del legislatore, vuoi di chi
dovrebbe amministrare le “giustizie” diverse da quella ordinaria
(penale o civile), ma rappresenta un errore di impostazione nell’opera del
magistrato, che rischia di scivolare talvolta in comportamenti di vera e
propria supplenza (beninteso, non nel caso che ci occupa).

Per altro verso, è la struttura
stessa della legge 401/1989 e, in particolare, dell’articolo 1 della medesima,
a contraddire la possibilità di una interpretazione,
quale quella suggerita dalla pubblica accusa.

In primo luogo, il predetto
provvedimento legislativo è privo dell’elenco delle sostanze vietate, nonché dei metodi di cui viene fatta proibizione nello
svolgimento delle competizioni sportive. La presenza di uno o più elenchi
allegati è, infatti, una costante nella normativa
antidoping, come si riscontra non solo nella citata legge del 1971, ma anche
nei provvedimenti successivi, dalla Convenzione di Strasburgo, ratificata dalla
legge 522/1995, alla legge 376/2000, che ha fornito concreta attuazione alla
predetta convenzione. Tanto è vero che nel presente processo le parti hanno
molto discusso sugli elenchi in questione, al fine di stabilire se i farmaci
somministrati ai giocatori della JUVENTUS – pacificamente non ricompresi negli
elenchi in argomento, ad eccezione della eritropoietina
– non potessero rientrarvi per affinità, sul presupposto che gli elenchi
medesimi fossero aperti ed avessero unicamente una funzione esemplificativa.

In secondo luogo,
l’interpretazione teleologica indicata dal Procuratore Generale trova un
ostacolo insormontabile nella disposizione del secondo comma dell’articolo
1 della legge 401/1989. Tale norma stabilisce che le medesime pene
previste nel primo comma debbano essere applicate
<<… al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra
utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa>>. È del tutto evidente
che il partecipante alla competizione viene punito
esclusivamente in relazione al verificarsi dell’ipotesi corruttiva di cui al
primo comma, mentre nessuna sanzione è prevista con riferimento alla seconda
figura, relativa al compimento degli “altri atti fraudolenti volti al medesimo
scopo”.

Ora, il primo giudice ha
interpretato tale disciplina in relazione ad una precisa scelta di politica
criminale del legislatore; infatti avendo stabilito
che <<… colui che prende parte alle competizioni non può essere punito,
se non quando egli si lasci corrompere con denaro, utilità, vantaggi o promesse
e vada, invece, esente da responsabilità in tutti gli altri casi di frode
sportiva, realizzabili con condotte diverse da quelle di corruzione, ecco che
la disposizione introdotta nel secondo comma si giustifica appieno ed assume un
preciso significato, perché produce appunto l’effetto dell’esclusione della
punibilità per colui che prende parte alle competizioni sportive nei casi, ad
esempio, di doping autogeno, ma anche negli altri eventuali casi in cui la
frode venga realizzata attraverso atti fraudolenti e non attraverso atti di
corruzione, punibilità che – in mancanza del secondo comma – non sarebbe
certamente rimasta esclusa …(cfr. la sentenza
appellata alla pagina 31)>>.

Ma tale
volontà del legislatore non traspare in alcun modo dal complesso dei lavori preparatori
della legge 401/1989, essendo anzi possibile ritenere il contrario. Ad esempio,
durante la seduta del 20.10.1988 della Seconda Commissione del Senato il
senatore RIZZO, facendo espresso riferimento alla
figura degli “altri atti fraudolenti”, indicò la condotta concreta del fornire
ad un atleta una bibita contenente sostanze che ne debilitino le capacità. E il senatore GALLO nella seduta del 9.11.1989 ebbe ad
osservare: <<… abbiamo invece ritenuto di dover mantenere la seconda
ipotesi di realizzazione della fattispecie criminosa contemplata nel disegno di
legge governativo; mi riferisco all’espressione “ovvero compie altri atti
fraudolenti volti allo stesso scopo”. Ci è sembrata
opportuna questa previsione che tende a disciplinare una serie di condotte che,
senza concretarsi in offerta o promessa di utilità, di vantaggio o di denaro
nei confronti di taluno dei partecipanti, rappresenta sempre un momento
illecito al quale bisogna opporsi …>>. Appare evidente che i due predetti
interventi sono accomunati dalla considerazione che le condotte criminose
previste nell’articolo 1 della legge 401/1989 sono rappresentate
invariabilmente da atti posti in essere nei confronti
del partecipante alla gara, vuoi sotto l’aspetto della proposta corruttiva,
vuoi sotto il profilo di una fraudolenza che tocca e colpisce l’atleta
inconsapevole, cosicchè si comprende molto bene come sia corretto sanzionare la
condotta del partecipante che risponde positivamente alla proposta corruttiva,
mentre non lo sia prevedere la punizione di chi viene fatto oggetto di un atto
fraudolento (l’esempio della bevanda debilitante è molto perspicuo sia in
relazione al carattere di fraudolenza dell’atto che in ordine alla
inconsapevolezza dell’atleta, non essendo logico ipotizzare che questi acconsenta
ad assumere volontariamente la pozione, se non nell’ipotesi che intenda in tal
modo dare esecuzione ad un precedente accordo corruttivo volto a far soccombere
la sua squadra).

In buona sostanza, dunque, i
lavori parlamentari indicano che la volontà del legislatore non fu in alcun
modo quella indicata dal primo giudice e che in questo
caso certamente non può soccorrere il ricorso al criterio teleologico di
interpretazione.

La conclusione non può essere,
dunque, che quella di affermare che la somministrazione al partecipante ad una
competizione sportiva di sostanze idonee a modificarne la prestazione – siano esse proibite o meno – non rientra nell’ipotesi
criminosa di cui alla seconda parte del primo comma dell’articolo 1 l.
401/1989, allorché il medesimo atleta sia consapevole di tale condotta, che non
può, pertanto, essere definita fraudolenta.

Si tratta, allora, di stabilire
le implicazioni concrete di tale impostazione rispetto all’imputazione di
concorso in frode sportiva sub G) contestata agli imputati.

La suddetta imputazione si
compone sostanzialmente di due parti, l’una relativa alle
specialità medicinali non espressamente vietate, ma somministrate fuori delle
indicazioni contenute nelle autorizzazioni ministeriali ovvero riservate
all’uso esclusivo di ospedali e case di cura; l’altra concernente alcune
sostanze proibite, tra le quali spicca la eritropoietina umana ricombinante, di
cui parleremo più diffusamente in seguito.

Durante la discussione
il Procuratore Generale ha effettuato due osservazioni importanti:

1) gli elenchi delle sostanze
vietate, che, ripartite in classi, sono allegati ai diversi provvedimenti
legislativi emanati per la lotta contro il doping, non sono "chiusi"
ed hanno, dunque, un contenuto prettamente esemplificativo, cosicchè devono
essere ricomprese nelle varie classi anche tutte le sostanze dotate di una
struttura chimica simile a quelle indicate negli elenchi o comunque
capaci di esplicare una attività farmacologica vietata per doping;

2) di conseguenza, tranne poche eccezioni,
gran parte delle specialità medicinali somministrate ai giocatori della
JUVENTUS e non espressamente proibite, devono essere ricomprese negli elenchi
delle sostanze vietate "per affinità", ossia in
relazione al meccanismo farmacologico d’azione (biochimico o
bioenergetico) rispettivamente posseduto.

Si tratta di osservazioni
di grande rilievo, che appaiono tali da introdurre nel processo nuovi ed
importanti temi di valutazione, pur essendo necessario osservare che
l’imputazione di frode sportiva contestata agli attuali imputati era modulata
sulla base di una netta diversificazione tra sostanze proibite (n. 1 del capo
G) e sostanze non vietate, ma somministrate off label.

L’impossibilità di far rientrare
nella fattispecie dell’articolo 1 della legge 401/1989 la somministrazione di
sostanze capaci di modificare la prestazione agonistica del partecipante ad una
competizione consente oggi alla Corte di non affrontare le questioni sollevate
dalla pubblica accusa in ordine alla classificazione
delle specialità medicinali detenute nel tempo dalla JUVENTUS.

Fatta questa precisazione, non vi
è dubbio che la condotta contestata con riferimento alle specialità medicinali
non espressamente vietate venne posta in essere nei
confronti dei giocatori della JUVENTUS. Invero, risulta
ampiamente provato agli atti del processo (e si tratta di un fatto riconosciuto
in gran parte anche dal dottor AGRICOLA e dalla difesa del medesimo) che dal
1994 al 1998 la somministrazione dei farmaci in questione avvenne realmente e
fu realizzata spesso con modalità off label, ossia al di fuori del contesto
autorizzativo individuato dal Ministero della Salute, ovvero in forme non
consentite (ciò con particolare riferimento alle specialità ORUDIS e MEPRAL,
destinate esclusivamente ad essere utilizzate in ambiente ospedaliero o presso
case di cura).

Di conseguenza, in relazione a tale aspetto dell’imputazione sub G) non può
esservi spazio per una formula di proscioglimento diversa da quella derivante
dalla impossibilità di applicare al caso di specie la normativa di cui alla
legge n. 401/1989.

Ciò detto, l’attenzione del
Collegio deve trasferirsi sui profili soggettivi della medesima imputazione.
Sappiamo, infatti, che il primo giudice in ordine al
delitto sub G) ha assolto il dottor GIRAUDO, per non avere commesso il fatto,
ed ha dichiarato la responsabilità del dottor AGRICOLA. Sulla base del
complesso delle precedenti considerazioni quest’ultimo imputato deve oggi
essere assolto dalla predetta imputazione, perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato. Ma, nel contempo, è necessario valutare, in
presenza dell’impugnazione presentata dal pubblico ministero, se al
dottor GIRAUDO deve essere applicata la medesima formula di proscioglimento o
se si deve semplicemente procedere alla conferma della sentenza appellata.

Già si è detto che il Tribunale
di Torino ha assolto il dottor GIRAUDO per la carenza
di una prova piena e diretta del coinvolgimento nella condotta di
somministrazione dei farmaci attuata dal dottor AGRICOLA. Ma a favore della
tesi del concorso di entrambi gli imputati esiste una
consistente serie di prove logiche, che possono essere sintetizzate nei termini
seguenti:

a) tenuto conto che la condotta posta in essere dal dottor AGRICOLA non venne realizzata per
un interesse esclusivamente personale, bensì al fine di assicurare il migliore
apporto dei giocatori alla squadra, <<… è difficile ipotizzare che
proprio il dottor GIRAUDO non fosse a conoscenza dei comportamenti del dottor
AGRICOLA, anche perché una strategia sbagliata, per così dire, intrapresa in
via autonoma dal medico della società, senza che i vertici sociali fossero informati
e condividessero le scelte attuate, certamente avrebbe potuto costare molto
cara ad AGRICOLA …(cfr. la sentenza appellata alla
pagina 274)>>;

b) i rapporti tra il dottor
GIRAUDO ed il dottor AGRICOLA sono stati costantemente improntati a piena
fiducia, essendo, inoltre, stato il primo ad affidare al secondo
la responsabilità del settore medico della squadra;

c) il dottor GIRAUDO, che ha
sempre svolto il suo ruolo di amministratore delegato
della società con grande impegno professionale e con riconosciute capacità
manageriali, era perfettamente a conoscenza degli acquisti regolarmente
effettuati dei prodotti medicinali somministrati nell’ambito della JUVENTUS,
acquisti che provvedeva a vistare per i fini autorizzativi della relativa
spesa;

d) il fabbisogno economico per
l’acquisizione delle specialità medicinali e della creatina aumentò nel corso
degli anni presi in considerazione dalle indagini e tale circostanza non potè
sfuggire ad un attento amministratore, quale era (ed è) il dottor GIRAUDO, che
dunque la condivise consapevolmente.

A fronte di tale insieme di prove
logiche, il Tribunale di Torino ha individuato, come già detto, la carenza della prova diretta, tenuto conto, in particolare,
che il dottor GIRAUDO, non essendo medico, non avrebbe potuto interferire nello
specifico campo del dottor AGRICOLA, di cui aveva, del resto, piena fiducia.
Inoltre, non si può escludere del tutto che il predetto medico <<… avesse agito nel modo che si è descritto senza informare
e spiegare bene al coimputato le specifiche modalità di tale modo di gestire
farmaci e sostanze, omettendo di rappresentargli anche sul piano pratico quali
conseguenze ne sarebbero effettivamente derivate …(cfr. la
sentenza appellata alla pagina 277)>>. Infine, il
dottor AGRICOLA, che ha costantemente dichiarato di non avere mai
parlato con il dottor GIRAUDO di questioni mediche, dipendeva gerarchicamente
in modo diretto dal direttore generale della società, Luciano MOGGI, che
godeva, a sua volta, di una non indifferente autonomia di gestione finanziaria.

Nell’atto di appello
e nel corso della discussione il Procuratore Generale ha specificato ed
arricchito il quadro degli elementi probatori a carico dell’imputato con alcune
osservazioni interessanti. In primo luogo, ha puntualizzato che <<… la
sentenza impugnata incorre in una sottovalutazione della prova indiretta o
logica, che (…) non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla
prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica
che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del
giudice …(cfr. l’atto di impugnazione della pubblica
accusa)>>. In secondo luogo, il rappresentante della pubblica accusa ha
proceduto ad una attenta analisi critica delle
argomentazioni contenute nella pronuncia appellata, al fine di dimostrare che
nessuna di esse appare in grado di scalfire la consistente prova logica
individuata nei termini precedentemente illustrati. Nella requisitoria, infine,
il Procuratore Generale, oltre a circostanziare in
modo rigoroso la effettiva valenza dei predetti elementi di prova logica, ha
puntualizzato le seguenti osservazioni:

1) il dottor GIRAUDO è un
profondo conoscitore degli ambienti sportivi e del fenomeno del doping, contro
il quale – per sua stessa dichiarazione – si è sempre battuto con forza; ciò
nondimeno egli si è prestato ad avere rapporti (confluiti in contratti di consulenza)
con alcuni personaggi molto “chiacchierati” proprio in
relazione al possibile coinvolgimento nel campo delle pratiche sportive
proibite (si tratta di tali LOCATELLI, LAICH e KRAAIJENHOF, di cui ha parlato
anche il Tribunale di Torino, in particolare, a proposito dei consumi di
creatina tra i giocatori della JUVENTUS);

2) il dottor GIRAUDO, pur essendo
consapevole dell’incremento della spesa per i farmaci e dei “recuperi
affrettati di atleti infortunati
derivanti dall’uso massiccio di FANS nei tempi immediatamente precedenti la
partita”, evitò di prendere provvedimenti e persino di chiedere spiegazioni al
responsabile del settore medico;

3) il dottor GIRAUDO, allorchè
divenne amministratore delegato della JUVENTUS, ricevette l’oneroso mandato di
mantenere l’eccellenza sportiva della squadra senza richiedere aiuti economici
agli azionisti e risanando la situazione finanziaria della società. Tale
risultato venne brillantemente raggiunto in una serie
di stagioni nelle quali la JUVENTUS conseguì, inoltre, risultati sportivi di
grande prestigio. Secondo il rappresentante della pubblica accusa, <<… è
ragionevole, a questo punto, in forza di una collaudata massima di esperienza fondata sulla paternità dell’interesse a
delinquere, una conclusione: la farmacia della società non è un’invenzione
isolatamente architettata da AGRICOLA nel segreto del suo studio, ma risponde a
un preciso interesse di GIRAUDO, risponde alla logica dello specifico mandato
rilasciato dagli azionisti a GIRAUDO: spendere meno, ma egualmente vincere e
così aumentare i ricavi …>>.

Il Collegio concorda pienamente
con il Procuratore Generale sull’importanza della prova logica – peraltro,
riconosciuta anche dal Tribunale di Torino -, nonché
sull’esigenza di un estremo rigore nella valutazione della stessa.

Quest’ultima considerazione deve,
anzi, essere subito utilizzata, al fine di ritenere ben poco significativi
alcuni degli argomenti introdotti dalla pubblica accusa.

Ciò vale, in particolare, per
quello illustrato da ultimo, che appare inaccettabile. Sono note le gestioni
“allegre”, sotto il profilo finanziario, di squadre di calcio italiane
appartenenti alle massime divisioni, tanto che si è assistito anche
recentemente al fallimento o comunque al tracollo
economico di alcune di esse. Altre società, poi, sopravvivono solo perché
possono contare sul consistente aiuto finanziario di munifici “proprietari”.
Orbene, la gestione della JUVENTUS negli ultimi anni è stata del
tutto diversa: la società è stata risanata sotto il profilo economico e
tale risultato è stato conseguito senza pregiudicare i successi agonistici
della squadra. Ma certamente non può essere condivisa l’opinione del
rappresentante della pubblica accusa, secondo cui tali successi costituirebbero
la cartina di tornasole del doping, essendo arbitrario ed apodittico l’assunto
che l’unico sistema per coniugare il risanamento economico ai risultati
agonistici sarebbe stato quello di utilizzare la
farmacia della squadra per incrementare illecitamente le prestazioni degli
atleti e sfruttarne maggiormente le potenzialità.

Altrettanto privi di consistenza
probatoria appaiono i rapporti tra la JUVENTUS (ed il suo amministratore
delegato) con i suindicati consulenti LOCATELLI, LAICH e KRAAIJENHOF, poiché in
questo caso ci troviamo di fronte a semplici congetture.

Occorre, inoltre, riconoscere che
l’esistenza di un rapporto gerarchico diretto tra il dottor AGRICOLA ed il
direttore generale MOGGI determina qualche problema di
collegamento probatorio (anche sotto il profilo logico) tra le posizioni degli
attuali imputati, specie ove si consideri che le indagini nei confronti di
Luciano MOGGI si sono concluse con un provvedimento di archiviazione, che ha
sancito l’estraneità del predetto dirigente ai fatti per cui si procede.

Ma, fatte queste premesse, non vi è dubbio che contro il dottor GIRAUDO
militano molteplici dati di valutazione che, pur essendo indiretti, assumono
una rilevanza non comune. Primo fra tutti il ruolo svolto
dal predetto imputato all’interno della società e, soprattutto, le modalità
concrete della conseguente attività di gestione. E’ del tutto pacifico che il
dottor GIRAUDO non si è interessato esclusivamente
della gestione finanziaria della compagine, ma ha costantemente seguito le
sorti della JUVENTUS anche sotto il profilo dei risultati agonistici, dei
rapporti con gli organismi federali del calcio, del conseguimento di un
rapporto equilibrato tra il successo agonistico e la riuscita economica della
squadra. Sotto questo profilo è possibile recuperare, almeno in parte, il ragionamento
del Procuratore Generale: l’adeguamento al difficile mandato ottenuto dagli
azionisti non determinò necessariamente l’amministratore delegato a delinquere,
come semplicisticamente si è affermato in precedenza, ma certamente impose al
medesimo di seguire con attenzione tutti i settori
operativi della società, seppure nel rispetto dell’autonomia degli altri
dirigenti.

Il secondo importante tema è
rappresentato dal ruolo svolto dal dottor AGRICOLA. Anch’egli è stato un dirigente abile ed attento, che ha
svolto il proprio compito con professionalità. Ma proprio per tali caratteri e
per il fatto che la somministrazione off label dei medicinali rappresentò un
fenomeno non sporadico, ma una pratica che, del resto, si inserì
in un fenomeno di ben più ampia portata, che coinvolse molte squadre italiane
di calcio (solo a fini esemplificativi, ricordiamo che il presente procedimento
iniziò con il rinvenimento di una consistente farmacia non solo presso la
JUVENTUS, ma anche presso il TORINO CALCIO), è logico concludere che
determinate strategie, a causa della loro importanza, non fossero adottate
tramite unilaterali iniziative del dirigente di un singolo settore. Del resto,
gli atti del processo non delineano il dottor AGRICOLA
come un soggetto avvezzo all’individualismo e dedito al conseguimento di
ambizioni personali, bensì come un medico ben inserito in una gestione
societaria derivante dall’attività concorde e combinata di più soggetti.

Resta da
prendere in considerazione un terzo elemento di una certa rilevanza.
Come vedremo meglio in seguito, la Corte ritiene che agli atti del processo non
vi sia la prova della sussistenza del fatto, relativamente
alla condotta di somministrazione delle sostanze proibite con
particolare riferimento alla eritropoietina umana ricombinante. Di conseguenza,
vengono a cadere (o comunque perdono gran parte della
loro importanza) alcune tessere dell’iter logico percorso dal Tribunale di
Torino, per giungere all’assoluzione del dottor GIRAUDO.

In particolare, se ai dirigenti
della JUVENTUS può essere addebitata unicamente la condotta di somministrazione
di specialità medicinali pacificamente non ricomprese negli elenchi delle
sostanze proibite, ci troviamo in presenza di un
fenomeno certamente deprecabile sotto il profilo sportivo, che tuttavia
all’epoca dei fatti rappresentava una pratica purtroppo molto diffusa negli
ambienti del gioco del calcio in Italia. Questa considerazione non deve
assumere il valore di una scusante, ma permette di osservare che in tal modo
perde efficacia l’argomento del Tribunale di Torino, secondo cui l’acquisto della eritropoietina umana ricombinante avrebbe determinato
l’esigenza di utilizzare risorse finanziarie occulte con il conseguente rischio
per l’amministratore delegato della società di incappare nella commissione di
gravi illeciti (come sappiamo i farmaci non proibiti vennero, invece,
acquistati alla luce del sole e con regolare fattura). In buona sostanza,
l’insussistenza del fatto concernente la
somministrazione della eritropoietina umana ricombinante, riconducendo la
vicenda entro un contesto di minore gravità, finisce per rendere maggiormente
plausibile l’esistenza di una strategia allargata, che coinvolse non solo il
medico sociale, ma anche l’amministratore delegato della società.

In definitiva, la Corte ritiene
che gli elementi relativi al coinvolgimento del dottor
GIRAUDO nella condotta di somministrazione dei farmaci non proibiti debbano
essere maggiormente apprezzati e debbano, di conseguenza, condurre alla
equiparazione di entrambi gli imputati sotto il profilo della formula di
assoluzione adottata in merito al delitto di cui all’articolo 1 della legge
401/1989.

Il secondo aspetto della imputazione di frode sportiva sub G) concerne, come
già si è avuto modo di dire in precedenza, l’ipotesi accusatoria della
acquisizione, detenzione e somministrazione ai calciatori della JUVENTUS, da
parte degli attuali imputati, di sostanze espressamente ricomprese negli
elenchi di legge, con particolare riguardo alla eritropoietina umana
ricombinante.

In prima battuta, è opportuno
svolgere una breve considerazione di carattere introduttivo. Nel capo G) della
rubrica la pubblica accusa ha indicato – oltre alla eritropoietina
umana ricombinante, frutto della contestazione effettuata il 15.7.2004 – altre
sostanze vietate, quali il LIPOSOM, la LIDOCAINA, la XYLOCAINA, il DEPO-MEDROL
fiale (anche nella preparazione ottenuta con aggiunta di lidocaina), il
BENTELAN (in fiale ed in compresse), il DEFLAN compresse, il FLANTADIN
compresse, il FLEBOCORTID fiale, il SOLU-MEDROL fiale ed il TRICORTIN 1000.

In realtà, la presente vicenda
processuale si è interessata, in modo particolare, della eritropoietina
umana ricombinante, mentre le altre sostanze proibite di cui sopra sono state
praticamente ignorate. Più precisamente, la ricordata perizia farmacologica del
prof. MULLER ha preso in esame unicamente il TRICORTIN 1000 ed il LIPOSOM,
valutato tuttavia nella versione FORTE che, priva di lidocaina, non rientrava
tra le specialità vietate, nonché il BENTELAN, per il
quale esiste il divieto di somministrazione assoluta per via orale, essendo
invece consentito, previa notifica all’autorità competente prima della
competizione, la somministrazione per iniezione locale. Le restanti sostanze
non sono state, invece, valutate dal predetto perito. Occorre aggiungere che
anche nell’ambito dell’approfondita requisitoria del Procuratore Generale
l’attenzione della pubblica accusa si è soffermata unicamente sulle specialità
medicinali prese in considerazione dal prof. MULLER.

Il motivo di tale impostazione
deriva dalle caratteristiche del materiale probatorio a disposizione degli
inquirenti, confluito in seguito nel dibattimento. Occorre, infatti
ricordare che le indagini ebbero come punti di riferimento: a) gli acquisti di
farmaci effettuati dalla JUVENTUS con regolare fattura; b) i verbali relativi
alle dichiarazioni dei giocatori in sede di sorteggio antidoping; c) le
dichiarazioni rese dai giocatori della JUVENTUS nell’ambito delle varie fasi
processuali.

Ora, per quanto attiene alle sostanze
vietate – ad eccezione del capitolo concernente la eritropoietina
umana ricombinante, che rappresenta un caso a parte nel processo -, l’unico
indizio riferibile all’avvenuta somministrazione è rappresentato dall’acquisto
dei relativi medicinali, dal momento che non risultano dichiarazioni dei
giocatori in merito al consumo di tali prodotti e che non si può escludere che
i suddetti farmaci fossero stati utilizzati per la somministrazione a giocatori
non idonei (ossia fuori attività agonistica per infortunio
o malattia), oppure ad altri soggetti operanti a contatto con la squadra (in
particolare, dipendenti della società o accompagnatori dell’equipe). I limiti
dell’indagine emergono in modo molto evidente dalla consulenza BENZI/CECI,
laddove i consulenti, dopo avere correttamente osservato che in linea di
principio <<… i farmaci in questione non dovrebbero mai essere presenti
in un locale “sanitario” annesso a strutture che sono strettamente connesse con
l‘espletamento di attività motorie, siano esse allenative
od agonistiche …>>, ossia – in parole più semplici – nella farmacia di
una squadra di calcio, hanno, poi,
tratto da tale affermazione alcune conclusioni inaccettabili sia sotto il
profilo logico che probatorio, affermando: <<… considerato che la loro
presenza non è richiesta da alcuna norma sanitaria, si deve necessariamente
evincere che la loro presenza presuppone la disponibilità ad essere
somministrate ai calciatori con l’intento di incrementarne surrettiziamente le
prestazioni per raggiungere un risultato sportivo diverso da quello conseguente
al corretto e fisiologico svolgimento dell’impegno agonistico, con ciò
rientrando nella “disponibilità” a porre in essere gli “atti fraudolenti”
indicati dall’articolo 1 della legge 401/89 …(entrambe le citazioni sono state
tratte dalla pagine 169 della relazione del 20 maggio 2000, depositata
all’udienza dibattimentale del 20 gennaio 2003)>>.

Considerazioni sostanzialmente
analoghe devono essere svolte per il BENTELAN compresse, per il LIPOSOM e per
il TRICORTIN 1000, per i quali agli atti del processo non emergono indicazioni
concrete di una somministrazione in favore di atleti
idonei. Per quanto attiene, invece, al BENTELAN fiale, che venne
somministrato ai giocatori senza aver effettuato preventivamente la prescritta
notifica all’autorità competente, lo stesso Tribunale di Torino ha riconosciuto
che tale inosservanza derivò dal fallimento generalizzato del sistema delle
notifiche.

In definitiva, ciò che interessa ribadire è che in merito alle sostanze vietate, in quanto
espressamente ricomprese negli elenchi di cui si è già detto, l’interesse del
processo (e, quindi, anche quello attuale della Corte) deve essere focalizzato
esclusivamente sull’acquisizione, detenzione e somministrazione della
eritropoietina umana ricombinante, ossia su quelle condotte che rappresentano
il vero punto focale della presente vicenda processuale e che la Corte ritiene
di dover valutare tramite un esame concreto del merito.

Appare opportuno, in primo luogo,
ricostruire brevemente le tappe, che hanno portato alla formulazione della
predetta ipotesi accusatoria, in ordine alla quale il
dottor AGRICOLA è stato condannato dal Tribunale di Torino.

Inizialmente il pubblico
ministero aveva addebitato ad entrambi gli imputati, tra l’altro, la seguente
imputazione sub G/7): “omettere l’adozione delle
necessarie misure precauzionali – in particolare, controindicazioni anche
temporanee alla pratica dell’attività professionale, sospensione o restrizione
dell’attività agonistica, svolgimento di specifiche indagini diagnostiche
clinico laboristiche – in presenza di situazioni cliniche anomale,
evidenziatesi in alcuni determinati calciatori e consistite in intensi
incrementi dei valori di ematocrito (sino a 8/9 punti percentuali e con punte
oltre il 50%) associato ad aumento del volume medio dei globuli rossi,
riduzione della concentrazione emoglobinica media e assunzione di ferro non
giustificata dall’evidenza clinica di una anemia da carenza da ferro, essendo
tale condizione compatibile con una stimolazione farmacologia del midollo
eritroide e la conseguente necessità di assunzione di preparati a base di ferro
ai fini della sintesi dell’emoglobina per i globuli rossi in eccesso”.

La contestazione della suddetta
condotta omissiva rappresentava una conseguenza diretta delle conclusioni, alle
quali erano pervenuti i consulenti della pubblica accusa, ossia il prof.
Gianmartino BENZI e la prof.ssa Adriana CECI. Ed è, dunque, utile riproporre, seppure in modo sintetico, gli aspetti
fondamentali degli accertamenti svolti dai predetti consulenti e gli esiti, ai
quali sono approdati.

In primo luogo, occorre precisare
che la consulenza disposta dal pubblico ministero concerneva essenzialmente
l’utilizzo dei farmaci acquistati nel tempo e/o rinvenuti presso la JUVENTUS ed
aveva lo scopo di verificare l’eventuale insorgenza di alterazioni
o disturbi associati ai farmaci medesimi o genericamente ai prodotti
somministrati ai giocatori della predetta società calcistica.

Nell’ambito di tale indagine i
consulenti hanno valutato, tra l’altro, l’aspetto riguardante
la somministrazione di preparazioni a base di ferro, desumibile senza
possibilità di dubbio dalle dichiarazioni effettuate da alcuni atleti della
predetta squadra sia in occasioni dei sorteggi antidoping, sia in sede
processuale. A questo punto gli esperti nominati dal pubblico ministero hanno
svolto un’analisi approfondita sulla distribuzione del ferro nell’organismo
umano, sul bilancio marziale (con particolare riguardo alle vicende che portano
all’assorbimento o alla perdita del ferro in soggetti dediti allo sport con
modalità professionistiche), nonché alle basi
diagnostiche per il trattamento della carenza di ferro. Sotto quest’ultimo
profilo i consulenti hanno richiamato l’attenzione sull’importanza delle
variazioni dei parametri ematologici, riscontrabili nello stesso soggetto sia
in tempi medio-lunghi che in tempi brevi; ciò con
particolare riguardo alle variazioni dell’emoglobina, dell’ematocrito e della
concentrazione emoglobinica media (usualmente definita con l’acronimo MCHC).
Occorre aggiungere che, secondo i consulenti, le variazioni nel tempo dei
parametri ematologici e di quelli del bilancio marziale devono essere valutate
con grande attenzione prima di formulare una diagnosi
di carenza di ferro o di anemia sideropenica, tenuto conto che in alcuni casi
la presenza di valori bassi di ferritina (che indica il ferro depositato nelle
cellule), associata a valori normali o persino in aumento dei parametri
ematologici, non è ricollegabile ad uno stato di anemia, bensì ad altre cause
determinate dall’aumentata produzione di eritropoietina a livello endogeno
(come segnale di gravi patologie anche a carattere tumorale) ovvero a livello
esogeno, a motivo dell’avvenuta somministrazione di farmaci atti a stimolare
l’eritropoiesi (ossia la produzione di globuli rossi), quali l’eritropoietina
umana ricombinante, la somatotropina e gli anabolizzanti.

In buona sostanza, l’attenzione
nella diagnosi deve essere accompagnata dall’attenzione nell’utilizzo della
terapia marziale, poichè l’impiego appropriato dei preparati a base di ferro è
quello che serve a combattere la forma patologica della carenza
di ferro rappresentata dall’anemia sideropenica. I consulenti hanno, inoltre,
ricordato che è improprio e dannoso il trattamento “alla cieca” a base di ferro
in soggetti, ai quali sono stati somministrati farmaci corticosteroidi o farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), posto che in
tal modo il rischio concreto è quello di sovrapporre nuove lesioni
gastroenteriche a quelle già insorte a seguito della somministrazione dei
predetti farmaci. Infine, è stato ricordato che <<… l’uso dei preparati
di ferro è attuato in caso di dosaggio con eritropoietina rappresentando il
proseguimento della pratica dopante dell’emotrasfusione, poiché si basa
sull’ipotesi che, incrementando il numero di globuli rossi e la quantità di emoglobina, si aumenterebbe il trasporto dell’ossigeno ai
muscoli e, quindi, la capacità di fornire una migliore prestazione. (…) In condizioni di forte stimolazione da somministrazione
di eritropoietina diventa necessario
fare sintetizzare l’emoglobina negli atleti ad un ritmo più elevato che
di norma e ciò necessita di un adeguato rifornimento di ferro per mantenere
l’efficienza eritropoietica …(cfr. la relazione
scritta 20.5.2000, depositata all’udienza del 20.1.2003, alla pagina
136)>>.

Fatte queste premesse,
i consulenti della pubblica accusa si sono soffermati sulla situazione di
alcuni giocatori della JUVENTUS, che avevano dichiarato di essere stati
trattati con preparati a base di ferro in relazione a problemi di anemia,
effettuando specifiche valutazioni comparative tra le dichiarazioni del singolo
atleta e quanto rinvenibile nelle relative cartelle sanitarie.

In modo particolare, tali
valutazioni hanno interessato i giocatori Alessandro DEL PIERO, Moreno
TORRICELLI, Zinedine ZIDANE, Didier DESCHAMPS e Angelo DI LIVIO, facendo
conseguire alcune conclusioni comuni a tutti i predetti atleti, che possono
essere sintetizzate nei seguenti termini:

a) assenza di una diagnosi, che
potesse giustificare un appropriato trattamento a base di ferro (in buona
sostanza, non si trattava di soggetti affetti da anemia);

b) assenza di qualsivoglia dato relativo al dosaggio ed alle modalità di trattamento con i
preparati a base di ferro;

c) di
conseguenza, una somministrazione di ferro ingiustificata ed impropria, in
quanto non legata ad esigenze terapeutiche derivanti dalla diagnosi di
una patologia anemica, ovvero effettuata nei confronti di soggetto talassemico
(ZIDANE).

Per i giocatori DESCHAMPS e
TORRICELLI il trattamento a base di ferro è stato definito anche dannoso, in
quanto associato alla somministrazione di farmaci corticosteroidi (BENTELAN
fiale) o antinfiammatori non steroidei (FANS).

Ma
l’attenzione dei consulenti del pubblico ministero è stata attirata in modo
particolare dalla valutazione dei dati clinici dei giocatori DESCHAMPS e DI
LIVIO per i seguenti motivi:

1) il primo presentava la
situazione anomala costituita da valori di ferritina inferiori alla norma,
accompagnati da valori dei parametri ematologici normali (quanto all’emoglobina),
o inferiori alla norma (quanto al MCHC), ovvero superiori alla norma (ciò con
particolare riferimento all’ematocrito, in due occasioni tendente a bruschi e
consistenti aumenti);

2) il secondo presentava una
ferritina normale, associata alla diminuzione del MCHC (concentrazione
globulare media di emoglobina) e ad un aumento
consistente e repentino dell’ematocrito.

Secondo i consulenti, la presenza
di tali anomalie nei suddetti giocatori avrebbe dovuto, in primo luogo, indurre
l’equipe medica della JUVENTUS ad effettuare serie
indagini cliniche, al fine di stabilire le cause di quanto desumibile dalle
analisi del sangue (iniziativa che non risultava essere stata posta in essere).
Inoltre, in assenza di elementi di valutazione tali da
comprovare l’esistenza in entrambi gli atleti in questione di un’anemia
sideropenica o di altre patologie comportanti una maggiore produzione endogena
di globuli rossi, la concomitanza delle modificazioni appena illustrate
<<… è compatibile con una stimolazione farmacologica del midollo
eritroide che, se porta ad incrementare la produzione dei globuli rossi, lascia
tuttavia al ferro un ruolo molto importante quale substrato per la sintesi
dell’emoglobina dei globuli rossi stessi. La somministrazione di ferro è
compatibile, quindi, con le caratteristiche di un co-trattamento dopante
…(ibidem, pagina 154)>>.

Queste le conclusioni dei
consulenti della pubblica accusa sulla somministrazione dei preparati a base di
ferro ad alcuni giocatori, conclusioni che hanno determinato il pubblico
ministero a contestare agli imputati il reato di frode sportiva anche in relazione alla condotta omissiva già ricordata in
precedenza. In buona sostanza, l’ipotesi accusatoria scaturita dalle indagini
preliminari, confluita nel rinvio a giudizio e mantenuta sino ad una fase
inoltrata del dibattimento, non prevedeva un addebito commissivo direttamente
legato alla somministrazione della eritropoietina
umana ricombinante, ma unicamente una condotta omissiva, volta ad attribuire ai
dirigenti della JUVENTUS la mancata adozione di misure precauzionali – sia di
carattere sanitario che di natura sportiva – a fronte di un contesto di
anomalie nei risultati delle analisi di alcuni atleti, compatibile con una
pratica di doping.

Come sappiamo,
le insanabili divergenze sorte nel dibattimento tra i consulenti della pubblica
accusa e quelli della difesa, hanno correttamente indotto il Tribunale
di Torino a nominare un perito nella persona del prof. D’ONOFRIO.

Si è già fatto cenno alle
conclusioni cui è giunto il perito sulla scorta di una metodologia e di argomentazioni, che hanno dato origine ad interminabili
discussioni tecniche tra gli esperti ed a polemiche molto accese tra il perito
stesso e le difese, nonché, talvolta, persino tra i difensori ed il giudice.
Appare, pertanto, utile ripercorrere brevemente l’iter argomentativo seguito
dal prof. D’ONOFRIO, precisando che la presente trattazione cercherà di essere
il più possibile semplice e schematica, al fine di rendere maggiormente
comprensibile una materia estremamente specialistica e
complessa.

Il perito ha ricordato, in via di
premessa, che l’eritropoietina è una molecola proteica, che, in caso di
diminuzione dell’emoglobina, stimola le cellule del midollo osseo in modo da
accelerare la produzione dei globuli rossi e riportarli ad un
quantitativo adeguato. Occorre aggiungere che una funzione analoga è
svolta anche dalla somministrazione esogena di sostanze destinate ad aumentare la eritropoiesi, quale appunto la eritropoietina umana
ricombinante.

Altro elemento indispensabile per
la formazione delle molecole di emoglobina è
costituito dal ferro, che nell’organismo è presente sotto forma di ferro
funzionale (quello posto nei globuli rossi, che interagisce con l’ossigeno), di
ferro di deposito (posto in organi come il fegato ed immagazzinato in molecole
di grandi dimensioni, tra cui la ferritina) e di ferro circolante nel plasma e
trasportato da una proteina chiamata transferrina.

Alla base degli accertamenti
destinati a dare risposta ai quesiti si pongono, in modo particolare, gli esami
di laboratorio rappresentati, quanto al sangue:

1)
dall’emoglobina, principale misuratore del livello di produzione dei globuli
rossi;

2) dall’ematocrito, che esprime
in percentuale la proporzione del sangue composto da
globuli rossi rispetto alla parte liquida;

3) dal numero dei globuli rossi;

4) dagli indici
eritrocitari, costituiti = a) dal volume corpuscolare medio dei globuli rossi
(MCV); b) dalla concentrazione globulare media dell’emoglobina (MCHC);

e,
quanto al ferro:

5) dalla ferritina, che esprime
la quantità di ferro presente nei depositi dell’organismo;

6) dalla sideremia, che individua
la quantità delle molecole di ferro che circolano nel plasma
legate alla transferrina;

7) dalla transferrina, che indica
la quantità delle proteine di trasporto del ferro nel
sangue;

8) dalla percentuale di
saturazione della transferrina, che esprime la proporzione di molecole di
transferrina saturate dal ferro, dovendosi precisare che tale valore scende in presenza di carenza di ferro, ma solo dopo che la
ferritina si è ridotta sotto il livello minimo.

Il perito ha, poi, osservato che
l’esaurimento dei depositi di ferro nell’organismo – ossia la carenza marziale –, determinata da molteplici cause (perdite
mestruali per le donne, frequenti donazioni di sangue, perdite dovute a lesioni
gastrointestinali,.…), può sfociare in una malattia, che attraverso quattro
fasi conduce progressivamente all’anemia sideropenica, caratterizzata dal fatto
che la formazione dei globuli rossi è ormai compromessa e che ciò determina una
consistente riduzione del parametro dell’emoglobina. Secondo il perito,
<<… la somministrazione terapeutica di ferro è necessaria nella quarta
fase, ma è opportuna anche nelle altre fasi, per prevenire lo sviluppo di anemia. Assolutamente fondamentale, tuttavia, è accertare
la causa della sideropenia prima dell’inizio del
trattamento (…). Anche malattie molto gravi, infatti,
possono causare sideropenia e la somministrazione di ferro può ritardare la
diagnosi clinica …(cfr. la relazione scritta di
perizia alla pagina 6)>>.

Si è precisato, inoltre, che in
due casi specifici la percentuale di saturazione della transferrina diminuisce,
anche se la ferritina non è calata al minimo e, dunque, i depositi di ferro non
sono esauriti. I casi in questione sono rappresentati dalla presenza di stati
patologici infiammatori di grande importanza (di regola, non rilevabili negli
atleti in attività) e dalla carenza funzionale di
ferro. Appare opportuno riportare testualmente alcune proposizioni
dell’elaborato scritto, in virtù della loro rilevanza e chiarezza: <<…
questa condizione si verifica quando il ferro non
arriva a sufficienza al midollo osseo per la produzione dei globuli rossi anche
se presente in buona quantità nei depositi: la carenza non è quindi reale, ma
solo “funzionale”. Il laboratorio dimostra in questi casi che la saturazione
della transferrina è diminuita, mentre la ferritina plasmatica è nella norma o
addirittura elevata (Cazzola e coll. 1997). Ciò avviene
quando la formazione dei globuli rossi è talmente accelerata che le
“barche”, cioè le molecole di transferrina, non riescono a trasferire
efficacemente il ferro dai depositi al midollo, perché vengono svuotate (per il
rapidissimo utilizzo del ferro da parte del midollo osseo) a una velocità
maggiore di quella con cui riescono a riempirsi i depositi. Questa condizione è
stata descritta per la prima volta nei pazienti con anemie da malattie renali
croniche trattati con eritropoietina. Per evitarla, la
terapia con eritropoietina viene molto spesso associata a somministrazione di
ferro per bocca o per via endovenosa, allo scopo di fornire per altra via il
ferro che la transferrina non fa in tempo a trasportare. Il test
migliore e più precoce per diagnosticare la carenza
funzionale di ferro è considerata ormai da tempo la percentuale di saturazione
della transferrina, che in questi casi scende al di sotto di 16-20% (…). Più
recentemente è stato descritto anche il valore diagnostico di
altri parametri eritrocitari e reticolocitari, che non sono tuttavia
stati analizzati negli atleti in oggetto e non verranno quindi considerati in
questa sede …(ibidem, pagina 7)>>.

Fatte queste premesse, il perito
ha proceduto a dare risposta ai tre quesiti postigli
dal Tribunale. In ordine ai primi due, va precisato
che qui si riferisce in modo molto sintetico, tenuto conto del sostanziale
accordo sulle conclusioni esistente tra gli esperti delle parti.

Con il primo quesito
il giudice ha chiesto al perito di accertare se la somministrazione di
ferro, eritropoietina o altre sostanze, determini la variazione dei principali
parametri ematologici. Il perito ha, in primo luogo, risposto che la
somministrazione isolata di prodotti a base di ferro non produce alcun effetto
ematologico su soggetti non anemici, mentre influisce sui contesti
di carenza di ferro ed, in particolare, sui pazienti da anemia. La
somministrazione di ferro determina, invece, una modificazione significativa di tutti i parametri del bilancio marziale. Si
deve aggiungere che somministrare ferro a soggetti con depositi marziali
normali o addirittura aumentati è dannoso, mentre la medesima pratica è utile
nei soggetti con depositi di ferro ridotti, anche se non ancora in stato di anemia, posto che in tal modo si realizza una terapia
preventiva diretta a scongiurare l’insorgere dell’anemia medesima. Il perito ha
precisato che la somministrazione preventiva di ferro è molto praticata nello
sport agonistico sulla scorta della erronea
convinzione di combattere la cosiddetta “anemia dell’atleta”, che costituisce,
in realtà, una <<… falsa anemia da emodiluizione legata all’aumento del
volume plasmatico che si verifica nella prime settimane dell’allenamento
…(ibidem, pagina 9)>>. Il prof. D’ONOFRIO ha
aggiunto che la somministrazione di ferro produce, secondo le risultanze di
un’ampia letteratura, l’effetto di favorire l’eritropoiesi durante il
trattamento con eritropoietina. Altri fattori producono
modificazioni dei parametri ematologici e tra questi devono essere
annoverati:

1) la somministrazione di eritropoietina, che, stimolando la produzione dei globuli
rossi, determina un aumento dei reticolociti, dell’emoglobina, dell’ematocrito
e dei globuli rossi, mentre molto modeste sono le modificazioni degli altri
parametri, tra le quali deve essere segnalata una lieve riduzione di MCHC;

2) la somministrazione della
vitamina B12, dell’acido folico – limitatamente ai soggetti affetti da anemia –
e degli ormoni androgeni, che a dosi elevate stimolano l’eritropoiesi con
aumenti dei parametri dell’emoglobina e dell’ematocrito;

3) il soggiorno in altitudine
(alle condizioni meglio precisate alla pagine 11 della relazione e comunque irrilevante ai fini della presente decisione);

4) l’emotrasfusione e
l’autotrasfusione (cfr. sempre la pagina 11 della
relazione).

Con il secondo quesito
il giudice ha chiesto al perito di accertare: a) se l’incremento dei
parametri ematologici in seguito alla somministrazione dei preparati di cui al
primo quesito è parallelo o consensuale; b) quali sono i parametri che variano,
indicandone i limiti e le percentuali. Il perito ha precisato che nel caso di
trattamento con eritropoietina – anche in associazione con preparati a base di
ferro – l’aumento dell’emoglobina e dell’ematocrito è contemporaneo e parallelo
(potendosi, dunque, parlare di consensualità), mentre la reticolocitosi è
modesta. Nella somministrazione di eritropoietina è,
peraltro, ravvisabile un minimo profilo di non consensualità dei valori di
emoglobina e di ematocrito, con riduzione molto modesta di MCHC, verosimilmente
dovuto all’aumento dei reticolociti (ossia dei globuli rossi di più recente
produzione) ed alla formazione di globuli rossi aventi una concentrazione di
emoglobina lievemente inferiore (occorre comunque precisare che anche in questo
caso permane la sostanziale consensualità tra emoglobina ed ematocrito, ma che
gli aumenti dei predetti parametri possono talvolta non essere perfettamente
paralleli con un leggero “vantaggio” per l’ematocrito). È stato, tuttavia,
precisato dal prof. D’ONOFRIO che tale non consensualità
parziale (o, più precisamente, tale consensualità non perfetta) non è
sufficiente a spiegare, da sola, talune risultanze di non parallelismo
riscontrate nei parametri ematici di giocatori della JUVENTUS, nelle quali,
peraltro, non può essere escluso l’intervento della variabilità analitica.

Per completezza, il perito ha,
infatti, puntualizzato che, in accordo con i consulenti di parte e per i motivi
meglio indicati nella relazione, sono stati esclusi dalla valutazione peritale
alcuni risultati delle analisi, che sono apparsi il
frutto di errori di laboratorio. Ciò concerne, in particolare, il referto di un
emocromo del giocatore Angelo DI LIVIO eseguito in data 28.8.1997, mentre per
il referto dell’esame emocromocitometrico del giocatore Didier DESCHAMPS
effettuato il 22.3.1995 (ovvero, 23.3.1995 secondo i professori BENZI e CECI)
si è parlato espressamente della presenza di “indici significativi
di errore analitico”. La precisazione è importante e deve essere citata, poiché
i due referti in questione riportano l’indicazione di valori molto elevati di ematocrito (anche superiori alla soglia del 50%), che
aveva costituito la base principale per le conclusioni assunte dai consulenti
del pubblico ministero, secondo le quali gli aumenti abnormi e repentini
dell’ematocrito in atleti, ai quali erano stati somministrati preparati a base
di ferro, dovevano considerarsi compatibili con una stimolazione farmacologica
del midollo eritroide.

Con il terzo quesito
il Tribunale di Torino ha chiesto al perito di accertare, <<… se
le riscontrate variazioni nei valori di alcuni degli indicati parametri siano
da considerarsi fisiologiche e siano compatibili con la normale e intensa
attività fisica svolta dai calciatori negli allenamenti e nelle partite ovvero siano
invece indicative del fatto che tutti o soltanto alcuni dei calciatori presi in
esame possano aver assunto eritropoietina, preparati a base di ferro o altre
sostanze ovvero possano aver posto in essere altre pratiche per ottenere
l’incremento dei valori in parola>>. Si tratta con tutta evidenza
dell’interrogativo più importante, poiché concerne in modo diretto l’addebito
rivolto ai dirigenti della JUVENTUS di avere posto in essere
delle pratiche vietate tali da individuare un contesto di doping sportivo rivolto
a modificare l’esito delle competizioni agonistiche affrontate negli anni dal
1994 al 1998. E, come sappiamo, la risposta del prof. D’ONOFRIO a tale quesito ha determinato la modificazione dell’imputazione da
parte del pubblico ministero nei termini già indicati in precedenza, laddove
una condotta omissiva non più adeguatamente sostenuta dalle conclusioni
(errate, nel senso sopra esposto) dei consulenti della pubblica accusa ha
lasciato il posto ad una condotta – commissiva e più esplicita – di somministrazione
della sostanza vietata.

In via di premessa, il perito ha
descritto il metodo seguito nella sua valutazione. Sono stati utilizzati i
referti originali presenti agli atti del processo e non i tabulati sequestrati
presso la sede della JUVENTUS, in quanto costituenti (questi ultimi) un
sottoinsieme solo parziale degli esami effettuati. Sono stati, poi, esaminati
in dettaglio i referti di venti calciatori della predetta squadra, selezionati
in modo da comprendere <<… quelli seguiti per periodi di tempo più lunghi
o che mostrassero a una prima osservazione variazioni
degne di approfondimento …(cfr. la relazione peritale
alla pagina 18)>>. Sono stati, infine, presi in considerazione i
principali parametri ematologici e, tra questi, in primo luogo quello dell’emoglobina,
<<… parametro principale su cui è stato basato lo studio della
variabilità, essendo meno suscettibile ad oscillazioni della qualità
analitica…(ibidem)>>, nonché i parametri del
bilancio marziale rappresentati dalla ferritina e dalla percentuale di
saturazione della transferrina. Provenendo i referti da strutture sanitarie
diverse, in caso di discrepanze si è fatto riferimento
a quelli eseguiti presso la clinica torinese FORNACA. Sempre in via
introduttiva, il perito ha riscontrato, <<… a fronte dell’esuberante
susseguirsi di indagini di laboratorio, la sommarietà
delle documentazioni cliniche e la mancanza quasi assoluta di prescrizioni
terapeutiche…(ibidem, pagina 20)>> (si deve ricordare che una
osservazione analoga è stata fatta dai consulenti della pubblica accusa e dal
prof. MULLER nella perizia farmacologica).

Attraverso l’analisi di 480
referti, riguardanti i venti atleti di cui si è detto, il perito ha delineato alcune elaborazioni statistiche generali sia sui
dati ematologici che sul bilancio marziale.

In sintesi, è stato accertato
quanto segue:

per i
parametri del sangue =

1) i valori medi dell’emoglobina
e dell’ematocrito degli atleti in questione sono sostanzialmente conformi alla
media della popolazione generale;

2) i coefficienti di variazione –
che esprimono in percentuale l’ampiezza delle variazioni dei parametri
ematologici rispetto al valore centrale della distribuzione – nei giocatori
della JUVENTUS appaiono lievemente superiori sia per quanto attiene all’emoglobina
che per quanto concerne l’ematocrito; si tratta, tuttavia, di un eccesso di
variabilità <<… prevedibile e accettabile, in rapporto con il ricorso a
diversi laboratori, con l’ampiezza dell’arco temporale analizzato e con
l’intervento di altri elementi di variabilità,
stagionali e non, caratteristici di atleti professionisti …(cfr la relazione di
perizia alla pagina 23)>>;

3) sono state riscontrate due
determinazioni di emoglobina di livello superiore a
17,0 g/dl e due di ematocrito di livello superiore al 50%, tra cui deve essere
annoverato anche il dato contenuto nel referto DI LIVIO del 28.8.1997 eliminato
dalla valutazione (n.d.e.: occorre precisare che la seconda determinazione in
eccesso di ematocrito è quella del 22.3.1995 di DESCHAMPS, in ordine alla quale
il perito ha parlato di “indici significativi di errore analitico”); si tratta,
secondo il perito, di un numero di valori in eccesso inferiore alle attese;

4) il conteggio dei reticolociti compare solamente nei referti più recenti e
in numero inadeguato a realizzare una valida elaborazione statistica; il
superamento del valore di riferimento è comunque riscontrabile in un solo
referto concernente il calciatore PESSOTTO;

per il
bilancio marziale =

5) i valori medi della ferritina
e della saturazione della transferrina sono sostanzialmente nella norma con
poche eccezioni non significative;

6) la variabilità media della
ferritina e della saturazione della transferrina è, per i giocatori presi in
esame, considerevole, sia da un soggetto all’altro, sia nello stesso soggetto, dovendosi segnalare che alcuni atleti presentano
una variabilità molto spiccata;

7) sono state rilevate numerose
determinazioni singole di saturazione di transferrina al di
sotto del limite del 16% o al di sopra del limite del 45%, dovendosi
precisare che in tali casi non sono state, invece, evidenziate differenze nei
parametri ematologici dell’emoglobina e dell’ematocrito;

8) il prof. D’ONOFRIO, preso atto
che dalle dichiarazioni di alcuni calciatori emerge
l’avvenuta somministrazione di preparati a base di ferro, ha osservato che tale
trattamento, molto diffuso nello sport agonistico, <<…può aver
contribuito in maniera sostanziale all’eterogeneità dei risultati delle
determinazioni, rendendone più difficile l’interpretazione sotto un profilo
generale …(ibidem, pagina 28)>>;

9) infine, è stato osservato che
la carenza funzionale di ferro, quale indizio di
stimolazione esogena dell’eritropoietina, <<… deve essere presa in seria
considerazione in quei calciatori della JUVENTUS in cui è frequente il
riscontro di percentuale di saturazione della transferrina inferiore al 16% a
fronte di valori di ferritina superiori a 30, indice di depositi marziali ben
rappresentati …(ibidem)>>.

Il perito ha, poi, preso in
considerazione il tema della variabilità stagionale dei parametri ematologici e
marziali, precisando che tale aspetto viene
influenzato, seppure in modo non rilevante, dall’avvicendarsi stesso delle
stagioni, dalle diverse fasi di allenamento dell’atleta, dall’entità degli
sforzi fisici posti in essere nel corso dell’attività sportiva e dall’eventuale
verificarsi di infortuni o di altre cause di
inidoneità. Per quanto concerne la situazione dei calciatori presi in
considerazione, deve essere registrato, in primo luogo, un andamento
altalenante ed irregolare, nonché una vera e propria
anomalia, rappresentata dalla circostanza che nella stagione agonistica 1996/97
i valori medi di emoglobina risultano inferiori a quelli delle stagioni
immediatamente precedente ed immediatamente successiva, mentre per i valori
della ferritina si assiste al fenomeno contrario. Ha osservato il perito:
<<… non è possibile individuare una spiegazione semplice per queste
evidenti irregolarità del ritmo stagionale. Il calo della ferritina in corrispondenza
degli aumenti di emoglobina, e viceversa, può
riflettere una deplezione dei depositi nelle fasi di aumentata eritropoiesi,
che poteva in teoria verificarsi senza necessariamente implicare l’intervento
di una stimolazione esogena. Più strano e meno spiegabile sotto il profilo
fisiopatologico è il diverso comportamento dei parametri nelle diverse
stagioni: se per la ferritina si può supporre un variare della supplementazione
con preparati di ferro, meno agevole e immediata è l’identificazione del motivo
per cui i livelli medi di emoglobina nel 1997-98 erano
costantemente più elevati rispetto ai valori medi del 1996-97 …(ibidem, pagina
31)>>.

Altro tema affrontato dal prof. D’ONOFRIO è stato quello della variabilità per ruolo, in
ordine alla quale gli studi effettuati sulla base di una casistica molto
elevata hanno consentito di stabilire che i centrocampisti hanno valori medi di
emoglobina più bassi dei soggetti dediti ad altri ruoli calcistici,
verosimilmente per il fatto di svolgere un lavoro di resistenza che favorisce
l’emodiluizione. Nei giocatori della JUVENTUS, al contrario, i valori medi di emoglobina dei centrocampisti sono risultati lievemente
maggiori rispetto a quelli dei giocatori di diverso ruolo, ma con livelli di
ferritina più bassi.

Il perito ha, ancora, rilevato un
dato ritenuto significativo. Per la maggior parte
degli atleti esaminati i valori più elevati di emoglobina
e di ematocrito sono coincidenti e concentrati in periodi ristretti di tempo,
individuabili – quanto all’emoglobina – da aprile a giugno del 1996, nonché da
dicembre 1997 a marzo 1998. Questa concentrazione, non legata a modificazioni
di carattere stagionale, <<…può essere nel primo caso
attribuita almeno in parte a una possibile sovrastima analitica
dell’emoglobina stessa (n.d.e.: rilevabile dai valori di MCHC, come precisato
dal perito medesimo). Nel secondo caso (dicembre ’97 – marzo ’98), non essendo
rilevabile alcuna variabile strumentale, potrebbe essere chiamato in causa con
maggiore verosimiglianza un effetto di stimolazione eritropoietica
esogena…(Ibidem, pagina 34)>>.

Una sezione rilevante della
perizia del prof. D’ONOFRIO è stata riservata alle
considerazioni sui singoli atleti ed essa inizia con una premessa metodologica
molto importante sulla rilevanza della “somma della variabilità biologica
intraindividuale e della variabilità analitica legata alla riproducibilità del
laboratorio”. Di qui l’elaborazione di un criterio di valutazione, significativo sotto il profilo statistico, rappresentato
dalla “differenza critica”, che nel breve e medio termine (ossia da un giorno
all’altro e da un mese all’altro) è rappresentata per l’emoglobina dalla
percentuale del 13% e per l’ematocrito da quella del 12%, mentre nel lungo
termine (ossia oltre i due mesi e nell’ambito dell’anno, tenuto conto della
variabilità stagionale), si attesta sul 16% per l’emoglobina e del 15% per
l’ematocrito. Cosicchè ogni differenza fra due successivi valori osservati
nello stesso paziente, in tempi diversi, che superi il valore previsto dal
concetto di differenza critica <<… può essere attribuita,
quindi, con buona probabilità, a una modificazione non fisiologica intervenuta
nel paziente: ad esempio l’insorgenza o l’evoluzione di una malattia, oppure
l’assunzione di farmaci (…). Per quanto riguarda i parametri ematologici, se
non intervengono fattori esterni, come errori di laboratorio (come nei due casi
prima descritti) l’emoglobina si modifica significativamente solo per effetto
di malattie o della loro cura (emorragie di varia natura, carenze
gravi di ferro o di alcune vitamine), oppure per l’assunzione di eritropoietina
(e in misura meno definita di ormoni androgeni) o per l’esecuzione di
trasfusioni. Diversamente dall’emoglobina, il calcolo delle differenze critiche
per i parametri del bilancio marziale in questo contesto
appare inadeguato a fornire risultati interessanti, a causa soprattutto
dell’accertata assunzione di ferro da parte di diversi atleti, peraltro con
modalità, tempi e dosi imprecisati. Per il ferro si deve soprattutto fare
riferimento alle determinazioni in cui viene superato
il valore minimo o massimo dell’intervallo di normalità …(cfr. la relazione di perizia alle pagine 35 e 36)>>.

All’esplicitazione del criterio
di metodo segue nella perizia l’esame delle situazioni analitiche dei singoli
giocatori presi in considerazione con la puntuale segnalazione dei casi di
manifestazione della differenza critica, nonché delle
risultanze ritenute comunque significative. Al termine di tale puntigliosa ed
ampia valutazione il prof. D’ONOFRIO è giunto, come
già si è accennato, alla conclusione che ai giocatori della JUVENTUS la
eritropoietina umana ricombinante sarebbe stata somministrata:

– in forma acuta e per brevi
periodi ad Antonio CONTE ed Alessio TACCHINARDI <<…per superare momenti
critici caratterizzati da diminuzioni dell’emoglobina, spesso a seguito di eventi morbosi intercorrenti; la rapidità degli aumenti
di emoglobina in questi casi fa ritenere l’uso dell’eritropoietina praticamente
certo e non giustificato sul piano clinico; in alternativa, un effetto simile
potrebbe essere stato prodotto solo da trasfusioni o autotrasfusioni non
giustificate e non riportate nella documentazione clinica…>>;

– in forma cronica e a dosi basse
anche ad altri atleti, <<…per sostenere livelli di emoglobina
poco più elevati di quelli naturali, sopratutto in alcune stagioni e in alcuni
periodi, da ritenere molto probabile per la coincidenza degli indizi sopra
esposti…(cfr. la relazione di perizia alla pagina
72)>>.

Si tratta, a questo punto, di
prendere in esame i risultati dell’accertamento peritale del prof. D’ONOFRIO e di valutarli in modo rigoroso, evitando, quanto
più possibile un errore di fondo che ha caratterizzato il giudizio di primo
grado. Nel processo svoltosi avanti il Tribunale di Torino l’opera del predetto
perito è stata sottoposta ad un fuoco di fila di critiche ed obiezioni da parte
della difesa e del consulenti della stessa, che talora
è apparso francamente eccessivo. Tale sovrabbondanza di censure tecniche – sul
metodo seguito, sui dati raccolti, sul numero di giocatori presi in esame, sul
mancato rispetto delle premesse metodologiche concordate con i consulenti e così via – ha in
qualche modo fatto perdere di vista l’obiettivo principale della vicenda
processuale, ossia quello della corretta valutazione delle risultanze sotto il
profilo del regime probatorio vigente. In altri termini, è del tutto evidente
che in una materia estremamente specialistica, come
quella che ci occupa, l’opera degli esperti è fondamentale ed insostituibile,
ma deve essere altrettanto chiaro che, una volta messe insieme tutte le tessere
del mosaico tecnico, la valutazione del fatto va operata unicamente sotto il
profilo giuridico e sulla base delle regole del sistema legale in tema di
prova. Ciò costituisce forse un’ovvietà, ma a questo Collegio pare che tutte le
parti si siano, per così dire, fatte prendere la mano dai profili tecnici,
scaturiti dalle conclusioni del perito e dei consulenti e dalle interminabili
discussioni svoltesi tra gli stessi esperti, assegnando un ruolo meno incisivo
al trasferimento di tali dati sul piano della valutazione giuridica del
materiale probatorio disponibile ed utilizzabile.

Si tratta, allora, di fare alcune
premesse.

In primo luogo, è necessario
puntualizzare che nelle stagioni agonistiche prese in considerazione dalle
indagini – ossia negli anni dal 1994 al 1998 – ed anche successivamente
non venne riscontrato alcun caso di positività a sostanze dopanti in nessuno
dei giocatori in forza presso la JUVENTUS.

In secondo luogo, non esiste agli
atti del processo alcun elemento probatorio concernente l’avvenuto acquisto, la
detenzione e la somministrazione della eritropoietina
umana ricombinante ai predetti atleti. L’osservazione può apparire scontata, ma
non lo è alla luce di quanto rinvenibile in altre vicende processuali.
Nell’affrontare la questione dell’applicabilità al caso di specie della norma
dell’articolo 1 della legge 401/1989, la Corte ha preso visione di una serie di
note pronunce della giurisprudenza di merito, che in passato si sono
interessate alla medesima questione (solo per esemplificare, ricordiamo le
sentenze: a) del Tribunale di Trento in data 2.10.2003 sul caso PANTANI; b) del
Tribunale di Ferrara in data 19.11.2003 sulla vicenda del prof. CONCONI; c) del
GIP presso il Tribunale di Roma in data 21.2.1992 sul caso dei giocatori
CARNEVALE e PERUZZI; d) del Tribunale di Bologna in data 1.10.2004 sulla
vicenda del medico sportivo FERRARI; f) della Corte d’Appello di Bologna in
data 23.10.2001 in merito ad altra vicenda coinvolgente il
ciclista PANTANI). Orbene, in tutti questi casi, ed anche in altri
venuti alla luce negli ultimi anni specie negli ambienti del ciclismo
professionistico, il materiale probatorio messo a disposizione del giudice,
oltre ad essere rappresentato dall’esito degli accertamenti posti
in essere da periti e consulenti, fu invariabilmente costituito anche da
elementi probatori di carattere diretto (dichiarazioni di atleti coinvolti;
rinvenimento delle sostanze dopanti ovvero di tracce in merito all’acquisizione
delle medesime; veri e propri archivi informatici
costituenti il diario delle avvenute somministrazioni; valori ematologici di
gran lunga superiori ai limiti fissati nei diversi protocolli emanati dalle
autorità sportive per la lotta al doping). In altri termini, il contesto probatorio è stato formato da un sostrato di dati
diretti, che gli esperti sono stati chiamati a chiarire, ad arricchire, ad
integrare, a porre in correlazione: in una parola, ad interpretare. Nel caso di
specie nulla di ciò è avvenuto e, se per gli aspetti puramente farmacologici si
è detto in precedenza che le indagini hanno trovato un
limite nella circostanza che tutti i dati di valutazione provenivano dalla
squadra sottoposta al controllo, per i profili di natura ematologica il limite
è rappresentato dalla circostanza che il perito si è trovato a confrontarsi con
esami di laboratorio effettuati anche molti anni prima e non sempre contenenti
tutti i valori che avrebbero potuto risultare utili per un accertamento più
completo. Il giudice, poi, non ha potuto fare affidamento per la sua decisione
su nessun altro elemento probatorio, se non quelli derivanti dalle conclusioni
del perito.

Di conseguenza, la prima
questione che si pone è quella della valenza di un quadro probatorio che, al di là di quanto verrà detto in seguito sulla sua
effettiva consistenza, si fonda esclusivamente su elementi probatori indiretti.
Ed è del tutto evidente che tale situazione, oltre a richiedere un estremo
rigore nella valutazione del materiale disponibile, non avrebbe
comunque potuto condurre il Tribunale di Torino ad affermare l’esistenza
di una prova certa in merito all’acquisizione, detenzione e somministrazione
della eritropoietina umana ricombinante ai giocatori della JUVENTUS da parte di
dirigenti della società.

Del resto, non è possibile
ignorare che il prof. D’ONOFRIO ha individuato la
somministrazione della predetta sostanza dopante in termini certamente difformi
dalla sicura evidenza, che è stata ritenuta dal primo giudice. Come già è stato
detto in precedenza, il perito ha, infatti, concluso
nel senso che la somministrazione cronica di eritropoietina umana ricombinante
ad un certo numero di giocatori appare “molto probabile”, mentre quella
asseritamente effettuata nei confronti di CONTE e TACCHINARDI sarebbe stata
“praticamente certa”. Sotto questo profilo, è nel giusto il Tribunale di Torino
nell’osservare che <<… il perito fornisce al giudice le risposte ai
quesiti, mentre la valutazione di tali risposte e la conseguente decisione di
assegnare ad esse la qualità di semplici elementi
indiziari ovvero di prova piena della responsabilità dell’imputato sono
operazioni che spettano al giudice e non certo al perito, senza dimenticare
ovviamente che è la perizia stessa che ha valore di prova e i risultati in essa
emergenti sono rimessi alla libera valutazione del giudice come qualsiasi altra
prova. Il linguaggio utilizzato dal perito, che in questo caso ancora una volta
ha messo solo in mostra la prudenza e la pacatezza con cui egli si è comportato
ed ha operato, non può vincolare il conseguente giudizio del giudice che,
invece, si attiene ai risultati tecnici ottenuti e non ai commenti o al
linguaggio con cui gli stessi vengono presentati
…(cfr. la sentenza appellata alla pagina 273)>>.
Ma proprio per questo non è possibile non nutrire perplessità sulla circostanza
che una valutazione espressa dal perito in termini di probabilità e non di
certezza, e non corroborata da elementi probatori diretti, possa condurre ad
una conclusione di evidenza della prova in merito alla
sussistenza del fatto contestato. Anche perché non pare
possibile ipotizzare che il perito non sia consapevole della consistente
differenza concettuale che intercorre tra la probabilità e la quasi certezza,
da un lato, e la sicura evidenza, dall’altro lato. Se, poi, il perito avesse
ritenuto di poter ragionare e concludere in termini di
certezza, lo avrebbe sicuramente affermato con la chiarezza, che ha
costantemente caratterizzato la sua opera nel presente processo.

Ma, al di là di
questa considerazione, è necessario procedere ad una rigorosa valutazione della
perizia del prof. D’ONOFRIO, per verificare se le conclusioni della medesima
siano pienamente condivisibili o se, invece, possano assumere una valenza
almeno parziale le numerose obiezioni avanzate dai consulenti di parte e dalle
difese.

In precedenza, è stato sottolineato che nel nostro caso non sono stati riscontrati
valori analitici di laboratorio superiori ai limiti fissati nei vari protocolli
che le autorità sportive hanno applicato in tempi diversi, al fine di arginare
e reprimere il fenomeno del doping. Ma è possibile andare oltre tale dato,
poiché, in realtà, gli accertamenti del perito hanno posto in luce che, sia con
riferimento ai valori ematologici medi, sia in relazione a
quelli del bilancio marziale, la situazione dei giocatori della JUVENTUS non si
discostava dalle medie della popolazione. Analoga conclusione è stata formulata
anche per i dati relativi alla variabilità individuale
degli atleti presi in considerazione. Questa realtà incontestabile è stata
valutata dal perito e posta correttamente in risalto nella relazione scritta,
nella quale, tuttavia, si è andati alla ricerca di altri
dati di giudizio, sia di carattere generale (ossia concernenti la situazione
complessiva degli atleti valutati), sia di carattere particolare (ossia
attinenti alla situazione del singolo giocatore), che, esaminati
congiuntamente, hanno condotto il perito a formulare le conclusioni di cui si è
già parlato in precedenza.

Ora, tale metodo di verifica è
stato severamente posto in discussione dalle difese, che lo hanno efficacemente
definito una ricerca dell’anormalità nella normalità, poiché, tramite l’esame
comparato di una serie di valori assolutamente nella norma e delle relazioni
intercorrenti tra i medesimi, il perito ha individuato taluni caratteri di anormalità, che lo hanno portato a concludere per
l’avvenuta somministrazione della eritropoietina umana ricombinante in forma
acuta o in forma cronica.

Le critiche della difesa sulla
sostanza di tale metodo di verifica sono state recisamente respinte dal
Tribunale di Torino sul presupposto che gli accertamenti e le conclusioni del
perito fossero in sintonia con i quesiti posti dal
giudice ed, in particolare, con il terzo di essi, che non imponeva al perito
<<… di individuare se fossero stati superati negli esami dei giocatori i
valori comunemente ritenuti normali, essendo stato richiesto al perito, invece,
di dare una valutazione delle variazioni eventualmente riscontrate nei valori
ematologici di tutti o di alcuni giocatori …(cfr. la
sentenza appellata alla pagina 252)>>.

L’osservazione del Tribunale di
Torino è sicuramente corretta, nel senso che il perito si è mosso all’interno
del quesito postogli, che, del resto, era
sufficientemente ampio da consentirgli ampio margine di manovra. Ma, a giudizio
della Corte, l’aspetto da valutare con grande attenzione
non è quello della correttezza o della capacità professionale del perito, che
appaiono fuori discussione, quanto piuttosto quello di stabilire l’effettiva
valenza probatoria di un risultato peritale, che è giunto ad individuare taluni
caratteri di anormalità partendo dall’esistenza di valori ematologici assolutamente
nella norma della popolazione e collocando i dati “anormali” comunque
all’interno del range di normalità.

Occorre, dunque, ripercorrere
l’iter seguito dal perito, per verificarne il reale impatto probatorio,
dovendosi ricordare che tale valutazione dovrà tenere
conto non solo del contenuto della relazione, ma anche dei dati entrati nel
processo a seguito dell’approfondita discussione dell’elaborato peritale,
svoltasi durante l’istruzione dibattimentale del giudizio di primo grado.

Il prof. D’ONOFRIO
ha, in primo luogo, indicato una serie di elementi di valutazione di
carattere generale, che sarebbero tali da individuare “indizi” della presenza
di un contesto non fisiologico di variabilità. Si tratta, più precisamente,
delle considerazioni svolte nella relazione di perizia a proposito della
variabilità per stagione, della variabilità per ruolo, della concentrazione di
valori più elevati di emoglobina in due periodi
particolari, ossia da aprile a giugno del 1996, nonché da dicembre 1997 a marzo
1998, nonché della frequente reiterazione degli esami nei confronti di buona
parte dei giocatori in questione. Poiché le
osservazioni del perito in merito a tali aspetti dei suoi accertamenti sono già
state riepilogate in precedenza, non si ritiene opportuno ripetere cose già
dette.

E’ interessante, piuttosto,
ricordare che lo stesso perito con grande correttezza
ha precisato, nel corso delle udienze dibattimentali dedicate alla discussione
del suo operato, che il dato della variabilità per ruolo possiede una valenza
molto limitata (cfr., in particolare, le integrazioni alla perizia in data
2.9.2004 alla pagina 9). Ricordiamo brevemente che il perito aveva
notato come nella JUVENTUS i centrocampisti presentassero valori di
emoglobina più alti rispetto ai giocatori di altri ruoli, a differenza di
quanto osservato di regola. La puntualizzazione del
perito è stata opportuna, specie ove si consideri che nel calcio moderno le
differenze tra alcuni ruoli sono evanescenti, cosicchè appare arduo trarne
validi elementi di giudizio. Del resto, le difese sono state in grado di
dimostrare che le anomalie segnalate dal perito in tema di variabilità per
ruolo trovavano una conferma non completa nei risultati di laboratorio. Del
resto, anche il Tribunale ha giustamente osservato a questo proposito che
<<…non si ritiene di poter considerare decisive le differenze rimarcate a
tal riguardo, sulla base dell’individuazione astratta e schematica per ruolo
…(cfr. la sentenza appellata alla pagina 258)>>.

Per quanto concerne, inoltre, il
problema della concentrazione di valori elevati di emoglobina
in due periodi specifici, è stato nuovamente il perito a riconoscere che le
spiegazioni fornite dal dottor AGRICOLA (e legate alle diversità delle
caratteristiche degli allenamenti in vista di impegni agonistici
particolarmente onerosi) meritano di essere ritenute attendibili, almeno per
quanto attiene al primo dei due periodi incriminati (cfr., in particolare, le
note 7.10.2004 alla pagina 4, occorrendo aggiungere che il prof. D’ONOFRIO ha continuato,
invece, ad attribuire un valore indiziario inalterato ai dati concernenti il
secondo periodo, quello intercorrente tra il dicembre del 1997 ed il marzo del
1998).

Per quanto attiene, infine, al
numero rilevante di controlli e di esami, ai quali vennero
sottoposti i giocatori della JUVENTUS spesso con cadenze temporali brevi, il
perito nelle note 7.10.2004 (pag. 3) ha precisato che le osservazioni svolte
dalle difese e dai consulenti di parte hanno recato utili chiarimenti “per un
buon numero di prelievi ravvicinati”, anche se il giudizio critico – ed il
conseguente valore indiziario – permane per altri casi molto indicativi.

Ciò premesso, la Corte osserva
che, al di là dell’uso inappropriato del termine
“indizio” per definire i dati di valutazione esaminati in precedenza (al perito
non è richiesto di conoscere il significato giuridico di determinati termini
tecnici), il valore probatorio di quanto accertato dal prof. D’ONOFRIO è
francamente molto modesto. Intanto, occorre ricordare che le anomalie segnalate
dal perito appaiono tutte circoscritte in quell’ambito di normalità di valori,
di cui si è parlato in precedenza. Inoltre, lo stesso prof. D’ONOFRIO
ha ridimensionato la valenza dei dati osservati, adeguandosi almeno in
parte alle spiegazioni ed alle opinioni giunte dal versante delle difese. Non
si può, poi, ignorare che il dato della concentrazione temporale di valori alti
di emoglobina concerne un numero molto limitato di
giocatori, ove lo si intenda riferito ad entrambi i periodi di tempo presi in
considerazione. Senza contare che il perito per l’elaborazione di tale dato ha
utilizzato i valori di emoglobina più elevati di
ciascun giocatore nei periodi in osservazione, e non quelli medi come suggerito
dai consulenti della difesa. La scelta non pare condivisibile anche alla luce
delle ragioni che l’hanno determinata, avendo il perito precisato testualmente
che <<…il sospetto di stimolazione eritropoietica deriva proprio
dall’accumularsi in tali periodi dei valori più elevati: è logico che i valori
riportati in tabella 5 siano i più alti, dal momento che questo non è uno
studio epidemiologico né una valutazione statistica di medie, ma la raccolta di
dati specifici rilevati
in un periodo specifico. Proprio per questa coincidenza può essere loro attribuito
uno specifico valore indiziario. E’ anche logico che siano stati esclusi da
questa valutazione gli atleti in cui questi indizi apparivano assenti: il
fenomeno riguarda “una maggioranza di atleti”, non
tutti…(cfr. le integrazioni alla perizia 2.9.2004 alla
pagina 9, precisando che la tabella 5 compare nella successiva pagina
10)>>. Non è possibile dimenticare che il dato della concentrazione
temporale della maggiore emoglobina è stato utilizzato come “indizio” della
somministrazione cronica e generalizzata della eritropoietina
umana ricombinante al complesso dei giocatori della JUVENTUS presi in
considerazione, cosicchè non sembra corretto costruire il dato probatorio
utilizzando solo gli elementi maggiormente in sintonia con l’ipotesi
accusatoria senza tenere conto di quelli favorevoli. Infine, in
ordine all’andamento stagionale altalenante dei valori dell’emoglobina e
della ferritina, non si può fare a meno di osservare:

a) che lo stesso perito ha
ritenuto che non è possibile <<… individuare una spiegazione semplice per
queste evidenti irregolarità del ritmo stagionale …(cfr la
relazione scritta alla pagina 31)>>;

b) che la questione risente delle
critiche e delle perplessità già espresse in merito al problema della
concentrazione di valori più elevati di emoglobina in
periodi specifici;

c) che si tratta comunque di andamenti che rientrano nella norma dei dati
generali della popolazione.

Per quanto concerne, invece,
l’ambito individuale dei singoli atleti tenuti in osservazione, il perito ha
utilizzato il criterio della “differenza critica”, già sinteticamente descritto
in precedenza, tramite il quale ha ritenuto di individuare una serie di anomalie nei valori ematologici dei giocatori della
JUVENTUS (spesso anche in rapporto alle risultanze del bilancio marziale), che
rappresentano una sorta di dato probatorio “cerniera” tra gli “indizi” di
carattere generale appena illustrati e la situazione particolare di due atleti
– CONTE e TACCHINARDI -, per i quali la sussistenza di casi di variabilità
spiccata dei valori ematologici hanno condotto lo stesso perito a parlare di
una somministrazione di eritropoietina umana ricombinante “praticamente certa”.
In altri termini, il criterio della differenza critica è stato applicato a
tutti i giocatori presi in considerazione, conducendo il perito a delineare anomalie, che, per un verso, lo hanno determinato
a ritenere confermata l’ipotesi della somministrazione cronica e generalizzata
della eritropoietina umana ricombinante e, per altro verso, hanno consentito di
ipotizzare per i due predetti atleti un uso “acuto” della medesima sostanza in
periodi tempo ben determinati e caratterizzati dall’esigenza di ottenere un
pronto recupero degli stessi giocatori a seguito di gravi infortuni
subiti.

Come si è detto, anche l’utilizzo
del criterio della differenza critica è stato oggetto di forti censure da parte
delle difese, soprattutto per il fatto che ci si troverebbe in
presenza di una metodologia di accertamento nuova e mai utilizzata
nell’ambito dei protocolli, che le Autorità sportive hanno elaborato nel tempo
in vista della lotta contro il doping. Critiche altrettanto consistenti sono
state rivolte al perito in merito alle scelte operate nell’individuare il
numero di giocatori da valutare e l’identità dei medesimi in
relazione al periodo di permanenza nella JUVENTUS; nel prendere in
considerazione anche valori analitici relativi ad esami effettuati al di fuori
del periodo in contestazione; nell’utilizzare in modo altalenante e non
coerente il rapporto esistente tra i valori dell’emoglobina (considerati molto
significativi anche a causa della stabilità di tale dato analitico) ed alcuni
di quelli del bilancio marziale (con particolare riguardo alla ferritina ed
alla percentuale di saturazione della transferrina). Occorre aggiungere che le
censure delle difese si sono concentrate anche sulla sentenza del Tribunale di
Torino, che, oltre a sviluppare una difesa dell’opera del perito, avrebbe in
qualche modo sovradimensionato le conclusioni del medesimo, nonostante che
quest’ultimo nel corso dell’istruzione dibattimentale avesse, a fronte della numerose obiezioni sollevate dai consulenti della
difesa, talvolta operato correzioni e ridimensionamenti delle affermazioni
contenute nella relazione scritta.

Il capitolo relativo
alle polemiche sorte nei confronti dell’opera del prof. D’ONOFRIO
rappresenta un aspetto deprecabile della presente vicenda processuale, dal
momento che spesso l’ansia di svolgere con efficacia obiezioni di carattere
difensivo ha generato atteggiamenti vicini all’acrimonia e comunque a critiche
non giustificate nei confronti del perito. Quest’ultimo, peraltro, nel pieno
rispetto dell’ampio quesito ricevuto dal giudice, ha ritenuto opportuno
utilizzare un criterio – quello appunto della
differenza critica -, che non rappresenta una novità priva di validità
scientifica. Sta, poi, al giudicante interpretare le conclusioni del perito e
valutare se il criterio è stato applicato
correttamente e quale ne sia, in definitiva, l’effettiva valenza probatoria.
Occorre ancora aggiungere che in questa sede non si ritiene opportuno
descrivere nuovamente le caratteristiche salienti del criterio utilizzato dal
perito, dovendosi operare un richiamo integrale a quanto illustrato, seppure in
modo sintetico, in altra parte della motivazione. Del resto, il criterio della
differenza critica è stato ampiamente esposto e spiegato sia nella sentenza di
primo grado che nella relazione scritta del prof. D’ONOFRIO.

Ciò che piuttosto interessa alla
Corte è effettuare, innanzitutto, una verifica generale
dei risultati applicativi del criterio medesimo e sotto questo profilo si
rendono necessarie alcune considerazioni.

In primo luogo, occorre ancora ribadire che i valori analitici utilizzati dal perito
nell’ambito del criterio della differenza critica rientravano nei limiti della
media generale della popolazione, cosicchè tutte le modificazioni individuate
nella perizia (ossia principalmente le variazioni in aumento o in diminuzione
dei dati concernenti l’emoglobina e l’ematocrito) rappresentano sostanzialmente
dei casi di asserita anormalità circoscritti in un contesto di normalità.

Questa prima osservazione è
rilevante di per se stessa, ma appare tanto più
significativa, ove si consideri che il prof. D’ONOFRIO ha individuato
situazioni di spiccata anomalia nell’applicazione del criterio della differenza
critica solo in relazione ad un numero molto limitato di giocatori. Se,
infatti, si prescinde dalla valutazione dei casi CONTE e TACCHINARDI, di cui si
tratterà in modo più approfondito nel prosieguo, ci si trova in
presenza di un panorama ben poco indicativo sotto il profilo probatorio
a causa delle seguenti circostanze:

1) per la maggior parte degli
atleti in questione i dati analitici, in generale, e quelli dei parametri
ematologici, in particolare, non hanno registrato anomalie di sorta o comunque alcuna anormalità concretamente indicativa in senso
accusatorio (si confrontino, sia nella relazione di perizia che nell’istruzione
dibattimentale, i casi dei giocatori DI LIVIO, FERRARA, IULIANO, PADOVANO,
PECCHIA, PERUZZI, RAMPULLA, VIALLI e ZIDANE, dovendosi osservare che talvolta
nella sentenza di primo grado si assiste, relativamente a tali atleti, ad una
sorta di enfatizzazione in senso accusatorio delle osservazioni del perito).

2) Almeno in un caso deve essere
evidenziata la presenza di una valutazione errata da parte del perito, il quale
nel corso dell’ampia discussione svoltasi nell’istruzione dibattimentale ha
correttamente riconosciuto l’errore. Il riferimento è, in particolare, alla
situazione del giocatore AMORUSO: nella relazione di perizia è stato indicato
un solo caso di superamento della differenza critica in forza dell’aumento
dell’emoglobina del 14% in due mesi, individuato in relazione
al valore di 15,4 di tale parametro nell’esame del 5.6.1997, mentre è
stato chiarito che il predetto valore era, in realtà, di 14,5 e che, di
conseguenza, non vennero superate le percentuali indicate dal perito. Solo per
completezza, si deve rilevare che al Tribunale di Torino è sfuggita l’esistenza di tale errore (cfr., infatti, quanto scritto a
pagina 259 della sentenza impugnata).

3) In altre situazioni la
discussione tra il perito ed i consulenti di parte ha permesso di giungere ad
un ridimensionamento dei risultati della perizia, come
nel caso del giocatore BIRINDELLI. In ordine a questo
atleta nella relazione il prof. D’ONOFRIO ha segnalato genericamente che
<<… la differenza critica è superata in almeno cinque occasioni … (cfr. l’elaborato scritto alla pagina 38)>>, precisando tuttavia che il dato più
significativo <<… risiede nella coincidenza del punto di massima
escursione dell’emoglobina (da 12,9 a 15,1 pari al 17,1% in due mesi) con il
più basso valore di saturazione percentuale della transferrina, al giorno
29.12.1997. In questa data la ferritina era 112. Un dato isolato,
ma peculiare, nel contesto di una discreta variabilità ematologica
…(ibidem)>>. Durante l’istruzione dibattimentale la
difesa ha evidenziato che il campione di sangue rilasciato da BIRINDELLI il 10
ottobre del 1997, oltre ad essere stato analizzato dalla clinica FORNACA di
Torino, venne esaminato anche dal laboratorio della Banca del Sangue presso
l’ospedale MOLINETTE del capoluogo piemontese, risultando un valore di
emoglobina superiore a quello preso in esame dal perito (più precisamente: 13,4
anziché 12,9). Utilizzando, dunque, il dato della Banca del Sangue, la
percentuale di differenza rispetto al successivo valore di riferimento di 15,1 del 29.12.1997 sarebbe risultata del 13% circa e non
si sarebbe verificato il superamento della differenza critica. Occorre
precisare che nella sentenza impugnata relativamente al
giocatore BIRINDELLI si è semplicemente osservato da parte del Tribunale di
Torino che <<… la differenza critica risulta superata in almeno cinque
occasioni …(cfr. la sentenza appellata alla pagina
259)>>. Non è chiaro se il primo giudice non ha colto il significato
della precisazione introdotta dalla difesa, oppure se, più verosimilmente, non
ha dato rilievo alla medesima a causa del fatto che i
due valori presi in considerazione dal perito (12,9 e 15,1 di emoglobina)
derivavano entrambi da analisi svolte presso il medesimo laboratorio (quello
della clinica FORNACA), mentre la ricostruzione della difesa presuppone il
riferimento a risultati di laboratori diversi (Banca del Sangue per il valore
di 13,4 e clinica FORNACA per quello di 15,1). Un’osservazione in tal senso del
primo giudice compare, del resto, nella trascrizione dell’udienza del 28.6.2004
(la citazione si ritrova anche alla pagina 174
dell’appello presentato nell’interesse del dottor AGRICOLA). Resta comunque il fatto incontestabile che, utilizzando i dati
analitici secondo il criterio del favor rei (al di là della considerazione
sulla diversità dei laboratori di provenienza, che sembra più che altro
formalistica), l’unico episodio significativo concernente il giocatore
BIRINDELLI avrebbe dovuto essere letto in modo difforme da quanto risulta nella
perizia.

4) Nelle integrazioni alla
perizia del 2 settembre 2004 il prof. D’ONOFRIO, rispondendo ad alcune censure
avanzate dalle difese e dai consulenti di parte in merito alla validità del
metodo della differenza critica, ha svolto alcune
interessanti osservazioni, che meritano di essere citate testualmente per la
loro chiarezza: <<… il ricorso alla differenza critica è stato introdotto
nella Perizia come elemento di guida, di riferimento, per mettere a
disposizione del Giudice un criterio generale, il più possibile obiettivo e
clinico, per l’interpretazione delle variazioni. Il mutare del valore di emoglobina, al di fuori dei due casi particolari
analizzati successivamente, non è mai stato segnalato nella Perizia come
elemento isolato di sospetto sia che fosse inferiore o superiore alla
differenza critica: in altri termini, al di fuori dei due casi di CONTE e
TACCHINARDI, non è il singolo aumento che viene quantificato e giudicato, ma
l’andamento degli aumenti e delle diminuzioni, il loro peculiare raggrupparsi
nel tempo, il loro associarsi con modificazione dei parametri del ferro o con
l’effettuazione i controlli ravvicinati. (…) Non è
sostenibile, né mai da me affermato, che l’uso di eritropoietina determini di
norma modificazioni dell’emoglobina superiori alla differenza critica. Né, di conseguenza, che se è superata la differenza critica si
possa escludere l’intervento dell’eritropoietina. (…)
L’obiezione riguardante la non consecutività degli esami tra i quali la
differenza critica è superata non è fondata, in quanto la differenza critica si
definisce come differenza tra valori successivi non necessariamente
consecutivi. La consecutività è ovviamente funzione del numero e della
frequenza degli esami effettuati. Nel caso teorico di un soggetto che passa da
13 a 16 g/dl di emoglobina in due settimane,
effettuando controlli ogni pochi giorni la differenza critica potrebbe non
esser mai superata in esami consecutivi. Quello che conta invece è che in un
mese, tra il primo e l’ultimo controllo della sequenza, si sarebbe
verificato un aumento molto consistente. Naturalmente sono importanti
non solo gli aumenti, ma anche le diminuzioni di emoglobina
(…). Uno stimolo crea una situazione in un senso, la sua cessazione determina
una variazione nel senso opposto: e sono entrambe degne di considerazione
…(cfr. le suindicate integrazioni alle pagine 6, 7,
8)>>.

Come si può vedere, si tratta di affermazioni molto chiare e dotate di un contenuto logico
ineccepibile. Nel contempo, però, si tratta di osservazioni
che delineano i limiti del metodo utilizzato dal perito.

Infatti, le considerazioni appena
riportate portano ad osservare: a) che i singoli aumenti dell’emoglobina non
possono essere giudicati veramente significativi, se
non in casi del tutto peculiari; b) che è rilevante l’andamento degli aumenti
come quello delle diminuzioni dei valori ematologici, ma solo se abbinati ad
altri elementi (i valori del bilancio marziale – peraltro, soggetti a grande
variabilità -, la reiterazione delle analisi, il raggrupparsi nel tempo,…), che
non sono predeterminati, ma che, di volta in volta, possono venire impiegati
come elementi di ulteriore sospetto a fronte delle variazioni dell’emoglobina;
c) che non è possibile fare riferimento al rapporto esistente tra valori
consecutivi, a causa delle motivazioni chiaramente spiegate dal perito, ma che
non vi è una regola precisa neppure in relazione ai valori successivi, poiché è
del tutto evidente che, disponendo di un numero elevato di esiti di laboratorio
effettuati nei confronti del medesimo soggetto in un arco di tempo
considerevole, la possibilità di andare a “pescare” senza una regola definita
due valori successivi superiori alla differenza critica influisce enormemente
sull’esito della valutazione.

In buona sostanza, non vi è
nessun dubbio che il metodo della differenza critica non rappresenti un invenzione del perito e che questi lo abbia correttamente
utilizzato nel contesto dell’ampio quesito posto dal Tribunale di Torino. Ma la validità in concreto di tale metodo – specie se
riferito alle esigenze probatorie del processo penale – esce ridimensionata
sulla base delle affermazioni dello stesso prof. D’ONOFRIO, che, del resto, ha
valutato il metodo stesso solo come un criterio di carattere generale per il
giudicante, una guida per l’interpretazione dei dati eventualmente a
disposizione. E fino a questo momento, come abbiamo
visto, il criterio fornito dal perito non ha contribuito ad individuare nessun
elemento di prova dotato di una qualche consistenza.

Rimanendo ancora nell’ambito
dell’ipotesi di somministrazione cronica della eritropoietina
umana ricombinante formulata dal perito, appare opportuno esaminare il caso del
giocatore PESSOTTO, al quale il Tribunale di Torino e soprattutto il
Procuratore Generale hanno attribuito una rilevanza particolare.

Nella relazione di perizia il
prof. D’ONOFRIO ha osservato che la situazione
ematologica del predetto atleta, anche se connotata da una variabilità generale
apparentemente modesta e da una media ampiamente nella norma per emoglobina ed
ematocrito, presenta diversi elementi sospetti legati a picchi di emoglobina,
alla conta dei reticolociti ed alla ridotta percentuale di saturazione della
transferrina, precisando: <<… in tre occasioni l’emoglobina arriva a un
livello più elevato della media: il 13.6.1995 (16,2), il 27.4.1996 (15,9) e il
14.10.1998 (16,2 con una salita di 1 g. in meno di tre settimane in piena
stagione agonistica). Quest’ultimo picco di emoglobina
potrebbe essere collegato con una conta
di reticolociti particolarmente elevata (2,7%) registrata 40 giorni prima, il
7.8.1998. (…) Dopo il picco del 14.10.1998 l’emocromo viene ripetuto a distanza
di soli tredici giorni e l’emoglobina
risulta diminuita di 2 g/dl (14,1%), un calo veramente importante, superiore
alla differenza critica e non legato apparentemente a variazioni dell’attività
agonistica. Può essere qui lecito il dubbio della possibile sospensione di uno
stimolo esogeno, prescritta in seguito al riscontro di un valore eccessivamente
alto. (…) La percentuale di saturazione della
transferrina è ridotta a meno di 16% in 4 occasioni, in cui la ferritina è
sempre normale. Questo quadro può essere indicativo di insufficienza
funzionale di ferro, come si verifica nelle condizioni di eritropoiesi
stimolata …(cfr la relazione di perizia alle pagine 59 e 60)>>.

Il Tribunale, commentando le risultanze della perizia, ha posto l’accento soprattutto
sull’elemento della reiterazione in tempi brevi degli esami del sangue di PESSOTTO,
osservando: <<… il contestuale e consistente aumento di emoglobina e di
ematocrito, la inspiegabile ripetizione ravvicinata degli esami del sangue, la
caduta di notevole livello registrata in pochi giorni dei valori di emoglobina
e di ematocrito e la progressiva riduzione della percentuale di reticolociti
sono tutti elementi che concordemente possono trovare adeguata spiegazione solo
con la somministrazione di eritropoietina al giocatore nella fase della
preparazione estiva, somministrazione interrotta successivamente, magari
proprio in presenza del dato elevato di reticolociti. Soltanto così,
oltretutto, si spiega la richiesta di tale parametro nelle analisi del 7 agosto
e solo così si spiega l’andamento di tutti i parametri interessati, prima consensualmente
e sensibilmente rivolti verso l’alto, secondo i tempi richiesti perché
l’eritropoietina potesse esplicare i propri effetti e, dopo la sospensione della
stimolazione, tutti velocemente tendenti verso il basso. Il tutto seguito dalla assidua monitorizzazione del giocatore, attraverso i
tanti esami del sangue ravvicinati …(cfr. la sentenza
appellata alla pagina 263)>>.

Occorre aggiungere che il primo
giudice ha, inoltre, attribuito grande rilievo alle
dichiarazioni del dottor AGRICOLA, secondo le quali, essendo stato riscontrato
nell’emocromo del 14.10.1998 un valore di ematocrito piuttosto elevato (49,9%,
ossia molto prossimo al 50% previsto come limite massimo nel protocollo CONI
“Io non rischio la salute”), si provvide – su consiglio del consulente
ematologico prof. CAZZOLA – ad effettuare una nuova verifica di laboratorio il
27.10.1998, acquisendo anche il parametro della creatininuria. Contestualmente il dottor AGRICOLA consigliò all’amministratore delegato
della JUVENTUS di non aderire al predetto protocollo del CONI, in quanto
fondato sui valori di due parametri (ematocrito e creatininuria) ritenuti del
tutto inefficaci. Di conseguenza: <<… se è vero quanto l’imputato ha
dichiarato e se è soprattutto vero che egli, a distanza di circa sei anni, ancora
ricordi esattamente come si erano svolti i fatti a proposito delle analisi di
Pessotto dell’ottobre 1998 e comunque le associ nel
ricordo alla asserita inutilità ed inefficacia dei parametri sui quali si
basava la campagna del CONI sulla quale veniva chiesta l’adesione delle società
calcistiche, vuol dire che non vi è una spiegazione diversa da quella indicata
dal rappresentante della pubblica Accusa: Pessotto aveva fatto uso di sostanze
vietate e, ciò nonostante, dai risultati relativi ai parametri della campagna
“Io non rischio la salute” egli risultava in regola…(cfr. la
sentenza appellata alla pagina 267)>>.

Il Procuratore Generale nella sua
requisitoria ha ripreso e ribadito le predette
considerazioni, affermando che il caso di PESSOTTO individua un’ipotesi di
somministrazione acuta di eritropoietina umana ricombinante. In particolare,
rilevano sia la notevole reiterazione degli esami di laboratorio, sia la già
accennata richiesta di ricercare il parametro della creatininuria. In
particolare, tale ultimo aspetto può essere spiegato unicamente con riferimento
a due scenari: <<… 1) AGRICOLA sospetta che il calciatore sia dopato e
vuole vedere se si è emodiluito; 2) AGRICOLA sa di aver dopato il giocatore e
vuole verificare come si comporta questo parametro menzionato nella campagna
…(cfr. la terza parte della requisitoria alla pagina
57)>>. Inoltre, la consapevolezza dell’avvenuta somministrazione della eritropoietina umana ricombinante a PESSOTTO indusse
il dottor AGRICOLA a denunciare come inefficace il suindicato protocollo del
CONI.

La Corte osserva che nel caso
PESSOTTO si registra una evidente sopravvalutazione
dei risultati della perizia. Come abbiamo visto in precedenza, il prof. D’ONOFRIO ha posto l’accento sui seguenti aspetti della
vicenda:

l’atleta
presenta costantemente valori ematologici nella norma con una variabilità media
modesta;

il picco
del valore dell’emoglobina del 14.10.1998 potrebbe essere collegato con il
valore alto di reticolociti del 7.8.1998;

l’emocromo
viene ripetuto a distanza di soli 13 giorni, facendo emergere un calo
dell’emoglobina superiore alla differenza critica, in modo tale fa rendere
lecito il dubbio della possibile sospensione di una pregressa stimolazione
esogena;

in
quattro occasioni viene evidenziata una riduzione della percentuale di
saturazione della transferrina, situazione che può essere indicativa di
insufficienza funzionale di ferro.

Come si può vedere agevolmente,
il perito ha individuato una serie di dati, che giustificano, al più, un
sospetto di somministrazione cronica di eritropoietina
umana ricombinante. Questo quadro di sospetto diviene nella sentenza un contesto di utilizzo certo della predetta sostanza vietata,
mentre nell’impostazione della pubblica accusa si giunge a parlare di
somministrazione acuta, cosicchè è evidente che nel primo caso le conclusioni
del perito sono state sopravvalutate in modo consistente, mentre nel secondo
caso sono state persino stravolte. Ciò è stato operato – nel primo e nel
secondo caso – non sulla base di elementi oggettivi e
concreti di valutazione, bensì sulla opinabile interpretazione logica
dell’iniziativa del dottor AGRICOLA di ripetere in tempi brevi l’emocromo
dell’atleta, effettuando la monitorizzazione del parametro della creatininuria,
che usualmente non veniva mai controllato. In definitiva, il caso PESSOTTO deve
essere necessariamente ridimensionato, in quanto appare caratterizzato
unicamente dagli elementi di sospetto che sono stati rilevati, in via generale,
per tutte le ipotesi per le quali il perito ha parlato di possibile
somministrazione cronica della eritropoietina umana
ricombinante.

Veniamo, infine, ad esaminare i
due casi più rilevanti, ossia quelli dei giocatori CONTE e TACCHINARDI, per
verificare se in relazione a tali atleti le
conclusioni del perito, che ha parlato di uso praticamente certo di
eritropoietina umana ricombinante, possano essere condivise e in quale misura.

Nella relazione di perizia il
prof. D’ONOFRIO ha ricordato, in primo luogo, che
relativamente alla situazione del centrocampista CONTE è stata osservata, in
generale, <<… una variabilità ematologica globalmente modesta, con valori
medi di emoglobina ed ematocrito compatibili con la norma, anche se stabilmente
al di sopra della media generale. Il bilancio marziale, con le eccezioni di cui
si tratterà subito oltre, mostra valori medi di ferritina e saturazione
percentuale della transferrina generalmente nei limiti, in presenza però di una
variabilità significativamente superiore a quella intraindividuale
di un adulto maschio normale …(cfr. l’elaborato
scritto alla pagina 39)>>.

Fatta questa premessa, il perito
ha preso in considerazione due episodi specifici, caratterizzati entrambi da
una rilevante diminuzione iniziale dell’emoglobina e dell’ematocrito e da un
recupero rapido e consistente dei predetti valori ematologici, ritenuto non
fisiologico anche perché accompagnato da anomalie nei dati del bilancio
marziale.

In particolare, il 23.5.1996 il
giocatore in questione venne ricoverato all’ospedale
San Giovanni Battista di Torino a seguito di un grave incidente di gioco, che
aveva determinato l’insorgere di un vasto ematoma al muscolo quadricipite della
coscia sinistra. Nel corso della degenza ospedaliera si assistette ad una
condizione di anemizzazione del soggetto, segnalata
dalla discesa dell’emoglobina dal valore di 14,3 g/dl (relativo alla prima
analisi effettuata il giorno del ricovero) a quello di 12,8, g/dl del 24.5.1996
ed a quello di 11,1 g/dl del 28 maggio, data in cui il giocatore venne
trasferito alla clinica privata FORNACA, presso la quale venne emessa una
diagnosi di “anemia da perdita ematica per versamento emorragico (circa un
litro e mezzo) intramuscolare”. Il perito ha precisato che <<… nella fase
immediatamente successiva a questo episodio si osserva
un brusco incremento della ferritinemia a 144, nettamente al di sopra dei
valori medi di questo soggetto. Sorprendente è in questa circostanza
soprattutto il recupero del livello di emoglobina, che
passa da 11,1 (emocromo eseguito al S. Giovanni Battista il 28/5, prima del
trasferimento) a 13,0 il giorno successivo alla Clinica FORNACA. (…) Nei giorni successivi l’emoglobina resta costante sino
al 4/6, poi passa a 16,2 il 20/6, con un aumento di 3 g/dl (22,7%) in due
settimane circa …(cfr. la relazione scritta alla pagina
40)>>. Si è trattato, secondo il perito, di un aumento dell’emoglobina
non riscontrabile come spontaneo e fisiologico della pratica clinica, cosicchè,
<<…non essendo questo soggetto anemico, né carente di
ferro o di vitamine, questo ulteriore aumento rapido e consistente fino a
valori superiori alla sua media precedente può essere spiegato soltanto da uso
di eritropoietina (associata a ferro) o trasfusioni di globuli rossi
…(ibidem)>>.

Il secondo episodio concernente il giocatore CONTE si verificò il 6.12.1996,
allorchè i valori ematologici registrarono una diminuzione con particolare
riguardo all’emoglobina che si ridusse a 13,1 g/dl rispetto ad un valore di
14,6 g/dl ottenuto nell’esame effettuato il 16.11.1996. A detta del perito,
tale diminuzione non trova alcuna causa nella documentazione clinica, anche se
esiste una corrispondenza temporale con un intervento chirurgico al menisco,
che avrebbe potuto favorire una perdita ematica (in effetti, il 9.10.1996 CONTE
nel corso di una partita della Nazionale riportò una distorsione al ginocchio,
alla quale fece seguito l’intervento di cui sopra eseguito il 15.11.1996). Il
prof. D’ONOFRIO ha aggiunto che nel caso di specie
venne registrato anche un aumento molto consistente del valore della ferritina,
dato veramente anomalo che indica la possibilità di una somministrazione di
ferro per via endovenosa. In questa seconda occasione, inoltre,
<<…l’aumento della ferritina si associa a un
vistoso calo di sideremia e, soprattutto, della percentuale di saturazione
della transferrina, che scende a un valore di 3,8%: fenomeno apparentemente
inspiegabile, che potrebbe chiamare in causa un rapidissimo consumo di ferro
per stimolazione acuta dell’eritropoiesi, quale si verifica nei pazienti con
carenza funzionale di ferro durante trattamento con eritropoietina…(ibidem alle
pagine 41 e 42)>>.

A proposito dell’ultima
osservazione riportata, è opportuno ricordare che il perito nella parte
generale del suo elaborato ha trattato ampiamente il tema della carenza marziale, distinguendo due ipotesi ben diverse:

la
carenza reale di ferro, che si verifica con l’esaurimento effettivo dei
depositi del ferro e con il calo al minimo della ferritina plasmatica; in tale
ipotesi si determina anche una diminuzione della percentuale di saturazione
della transferrina, che rappresenta un indicatore molto valido della
disponibilità di ferro per la eritropoiesi, esprimendo la proporzione di
molecole di transferrina saturate dal ferro;

la
carenza funzionale di ferro, che si verifica se il ferro, pur essendo presente
nei depositi dell’organismo, non arriva a sufficienza al midollo osseo per la
produzione dei globuli rossi (pertanto, la carenza non è reale); in questa
ipotesi, di regola, la percentuale di saturazione della transferrina
diminuisce, mentre la ferritina assume valori normali o persino elevati,
dissociazione di valori che indica come il ferro, pur essendo presente, non
riesce ad essere tempestivamente trasportato dai depositi al midollo.

Il perito ha aggiunto che la
condizione rappresentata dalla carenza funzionale di
ferro è stata descritta per la prima volta in campo scientifico nei pazienti
con anemia da malattie renali croniche trattati con eritropoietina, e che il
test migliore per la diagnosi della carenza funzionale di ferro è costituito
dalla percentuale di saturazione della transferrina.

Questa è, in sintesi, la
ricostruzione operata dal perito relativamente ai due
episodi concernenti il giocatore CONTE. Si tratta, ora, di esaminare le
obiezioni difensive e le argomentazioni contenute nella sentenza appellata,
avendo cura di ignorare quanto più possibile tutte le annotazioni polemiche e
riportare la questione ai suoi caratteri essenziali.

Ma prima ancora è necessario ricordare
che il perito nel corso dell’istruzione dibattimentale ha introdotto un ulteriore dato di valutazione, che in precedenza non era
stato rilevato. Il prof. D’ONOFRIO ha accertato che in
un esame del sangue di CONTE in data 29.5.1996 risulta un valore del parametro
dei reticolociti pari al 6%. Tale parametro è destinato a calcolare la
percentuale dei globuli rossi più giovani e più recentemente prodotti dal
midollo osseo (detti, appunto, reticolociti), che aumentano per primi in caso
di sollecitazione della funzione eritropoietica sia a livello endogeno che
esogeno. Ora, il perito all’udienza del 7.10.2004 ha osservato che una conta di
reticolociti nella predetta percentuale in un soggetto con un valore di emoglobina pari a 13 g/dl non è pensabile e rappresenta
un altro elemento di conferma delle conclusioni indicate nella perizia.

Le difese ed i consulenti di
parte hanno sviluppato una lunga serie di obiezioni ai
risultati dell’opera peritale, che possono essere riepilogati nei seguenti
termini.

E’ necessario premettere che
tutti i valori individuati dal perito relativamente a
CONTE rientrano nelle medie dei dati della popolazione in generale.

Nella sua analisi il perito non
ha tenuto conto in modo adeguato della circostanza che il giocatore in
questione aveva subito un infortunio molto
grave ed un lungo periodo di inattività, fattori che
influirono certamente sull’andamento dei valori ematologici.

Nello stesso modo non si è
valutato che CONTE venne curato con cortisonici,
terapia che ebbe anch’essa influenza sulle variazioni dei dati concernenti, in
particolare, l’emoglobina e l’ematocrito.

Nel corso dell’istruzione
dibattimentale sono state portate all’attenzione del Tribunale le risultanze di tre casi clinici di soggetti affetti da
anemia, nei quali è stato possibile riscontrare aumenti dell’emoglobina
analoghi a quelli di CONTE e determinati in modo certo ed esclusivo da una
eritropoiesi endogena.

In uno dei tre casi in questione,
inoltre, i risultati delle analisi effettuate in due diverse occasioni evidenziano
un valore del parametro dei reticolociti superiore
alla percentuale riscontrata il 29.5.1996 per il giocatore CONTE, cosicchè
perderebbe rilievo il dato di valutazione legato a tale parametro, che, del
resto, non avrebbe potuto essere utilizzato, poiché il relativo referto
d’analisi non risultava sottoscritto e poiché concerneva un parametro
ematologico diverso da quello dell’emoglobina, che il perito aveva assunto come
il più rilevante ai fini della risposta ai quesiti del giudice.

Il perito, contrariamente a
quanto aveva fatto per altri giocatori, non ha ritenuto di eliminare gli
emocromi di CONTE effettuati tra l’aprile ed il maggio del 1996, nonostante che
recassero un valore del parametro MCHC (concentrazione
eritrocitaria media di emoglobina) fuori range (in particolare, superiori al
valore di 35) e, quindi, verosimilmente frutto di errori analitici dovuti a
problemi di calibrazione delle apparecchiature.

L’incremento del valore della
ferritina riscontrabile nel primo episodio che concerne CONTE appare riferibile
al riassorbimento dell’ematoma, come riconosciuto anche dal Perito nel corso
dell’istruzione dibattimentale (udienza in data 1.7.2004).

Sempre relativamente
al primo episodio occorre osservare che lo staff medico della JUVENTUS
non aveva comunque alcun interesse a somministrare la eritropoietina umana
ricombinante al predetto giocatore, poiché la stagione sportiva volgeva al
termine e l’infortunio di CONTE avvenne
proprio durante la partita finale della Coppa dei Campioni, che era destinata a
chiudere gli impegni agonistici della squadra.

Per quanto concerne, invece, il
secondo episodio relativo a CONTE, le anomalie
riscontrate nei dati delle analisi trovano una valida spiegazione nel fatto che
il predetto giocatore poco dopo l’infortunio venne
colpito da una grave forma di artrite settica, che determinò un processo
infiammatorio cospicuo, come è stato riconosciuto anche dallo stesso perito.

Esiste una insanabile
contraddizione tra le conclusioni del perito e la sentenza impugnata per quanto
concerne la collocazione nel tempo della ipotizzata somministrazione al
giocatore CONTE della eritropoietina umana ricombinante. Il prof. D’ONOFRIO ha costantemente fatto riferimento ad una
somministrazione successiva agli infortuni con
finalità di accelerazione del recupero in vista di impegni agonistici futuri.
Il Tribunale di Torino ha, invece, ritenuto preferibile collocare la
somministrazione della sostanza proibita in epoca anteriore agli infortuni
e per esigenze connesse anche allo svolgimento delle gare in cui si verificarono gli infortuni
in questione.

Occorre aggiungere, prima di
procedere alla valutazione degli argomenti in discussione, che il perito, ad
eccezione del profilo concernente l’artrite settica di CONTE nel secondo
episodio, ha respinto le osservazioni dei consulenti delle difese ed ha
confermato, nella sostanza, la validità delle conclusioni contenute nella
perizia, osservando, in particolare, che <<… il sospetto di utilizzo di eritropoietina (o, in seconda ipotesi, di
trasfusioni) come supporto “acuto” in singoli episodi è stato rafforzato sia
dai contributi della Difesa, che hanno definitivamente dimostrato la differenza
tra gli andamenti osservati in questi specifici casi e quelli noti
dall’esperienza clinica e dalla scienza medica, sia dall’approfondimento di
analisi che essi hanno consentito …(cfr. le “Note sui
documenti prodotti dalla Difesa durante l’Udienza del 20 settembre 2004” alla
pagina 18)>>.

Come si è visto, la difesa ha
proposto numerose obiezioni alle conclusioni del perito in merito alla
situazione del giocatore CONTE e tali censure hanno avuto riguardo sopratutto
al primo dei due episodi presi in considerazione, che appare indubbiamente il
più significativo in relazione alla rilevanza delle
anomalie riscontrate nell’ambito della perizia. Si deve aggiungere che gli
argomenti introdotti dalle difese sono stati oggetto di lunghe discussioni tra
gli esperti, nonché di un’ampia analisi da parte del
Tribunale, che le ha totalmente respinte riconfermando piena fiducia nell’opera
del prof. D’ONOFRIO. È, dunque, opportuno riesaminare gli argomenti principali,
al fine di verificarne l’eventuale rilevanza.

In primo luogo, è necessario
osservare che non può essere attribuita particolare rilevanza ai tre casi
clinici presentati dalla difesa nel corso dell’istruzione dibattimentale, al
fine di dimostrare che il recupero di emoglobina
evidenziato in CONTE rappresentò la reazione dell’organismo alla condizione di
anemia, in cui il predetto giocatore era caduto dopo l’infortunio,
e che la stessa venne determinata da un meccanismo di eritropoiesi endogena,
riscontrabile anche nei tre soggetti di riferimento certamente non curati
tramite somministrazione esogena di eritropoietina. Come è
stato osservato correttamente dal perito, dal Tribunale e dal Procuratore
Generale, è impossibile (o comunque molto difficile) stabilire una valida
comparazione tra le situazioni dei pazienti in questione e quella di CONTE. In
buona sostanza, l’argomento della difesa, pur non essendo del tutto privo di
significato, assume sostanzialmente un valore neutro, poiché l’impossibilità di
comparazione non consente né di considerarlo favorevole alla tesi difensiva, né
di utilizzarlo in senso accusatorio.

Molto più interessante è
l’argomento che concerne i valori fuori range del parametro MCHC, che, essendo
presenti in tutti gli esami di CONTE nel periodo incriminato, avrebbero dovuto
– secondo le difese – indurre il perito a non prendere in considerazione gli
emocromi in questione, come del resto venne fatto per
altri giocatori. Questi tesi difensiva è stata
respinta dal Tribunale di Torino sulla base di due considerazioni: a) in primo
luogo, CONTE presentava costantemente valori di MCHC superiori alla norma, il
che fa pensare non ad un errore di laboratorio, bensì ad una caratteristica
peculiare dell’organismo del predetto atleta; b) anche ipotizzando un errore di
calibrazione delle apparecchiature e riducendo i valori del 4,4% indicato dal
perito come percentuale massima di sovrastima, ci si dovrebbe comunque confrontare
con incrementi di emoglobina non spiegabili in modo fisiologico. Tali
osservazioni sono state riproposte dal Procuratore
Generale nella requisitoria, laddove ha osservato che <<… il perito non
ha affatto detto che il valore alto di MCHC rende inutilizzabile l’esame: ha
precisato che essendo l’MCHC un parametro di stabilità analitica valori alti
possono ripercuotersi sull’emoglobina che ne risulta più o meno sovrastimata
…(cfr. la requisitoria alla pagina 32 della terza
parte)>>.

Ora, la Corte osserva che le
argomentazioni della difesa sui valori fuori range del parametro MCHC non
possono essere liquidate frettolosamente. Scorrendo i valori del predetto
parametro nella “tabella dei dati ematologici e del bilancio marziale” di
CONTE, che fa parte dell’allegato 2 della perizia D’ONOFRIO, si può vedere come
vi siano anche non pochi valori nella media, cosicchè
non pare corretto sostenere che l’atleta in questione avesse costantemente un
MCHC fuori norma. In secondo luogo, risponde al vero la circostanza che il
perito, allorchè si è interessato della questione legata alla concentrazione di
valori alti di emoglobina in determinati periodi
tempo, ha esplicitamente escluso dalla sua valutazione i dati relativi ai mesi
da aprile a giugno del 1996, in quanto verosimilmente caratterizzati da errori
analitici (cfr. la relazione di perizia, nonché le
note del 7.10.2004 alla pagina 4). Non è, pertanto, chiaro il motivo per il
quale non sia stata adottata una soluzione analoga nel
caso di specie.

Se, dunque, i valori del parametro
MCHC del periodo che ci interessa non sono
attendibili, tanto che i relativi emocromi non sono stati presi in
considerazione dal perito per la individuazione di uno degli “indizi” di
somministrazione cronica della eritropoietina umana ricombinante, non ha alcun
senso e, soprattutto, alcun valore probatorio utilizzarli per la prova di un
caso di somministrazione acuta, giungendo persino a rifare i calcoli
dell’emoglobina, come è stato fatto nella sentenza impugnata.

Il secondo argomento di grande rilevanza è quello che concerne l’interesse della
JUVENTUS alla somministrazione della eritropoietina umana ricombinante ad un
atleta a stagione agonistica terminata.

Ricordiamo brevemente che il
perito nelle integrazioni del 2.9.2004 ha risposto all’obiezione difensiva,
osservando che <<… il calciatore CONTE al momento dell’infortunio
del mese di maggio 1996 era in procinto di partecipare
ai Campionati Europei con la Nazionale ed era considerato una pedina molto
importante per l’allenatore SACCHI, che auspicava, come risulta dalla stampa
sportiva, un suo recupero rapido …(cfr. le suddette
osservazioni alla pagina 15)>>. E sulla scorta di tale puntualizzazione
il prof. D’ONOFRIO ha concluso che in questo, come
negli altri casi di somministrazione acuta, la eritropoietina umana
ricombinante venne utilizzata dopo l’infortunio
al fine di conseguire un rapido recupero dell’atleta in vista di impegni
agonistici futuri.

Come sappiamo, su questo aspetto della vicenda il primo giudice si è
discostato in parte dalle conclusioni del perito. Facendo, infatti, leva sulla
considerazione del prof. D’ONOFRIO che la
eritropoietina umana ricombinante <<… non provoca reazioni organiche
immediate e comincia a produrre i suoi effetti dopo alcuni giorni e
inizialmente soltanto con l’aumento dei reticolociti …>>, il Tribunale di
Torino ha sostenuto <<…come non sia affatto detto che Conte, che cinque
o sei giorni dopo l’infortunio, e cioè
tra il 27 e il 29 maggio, aveva già registrato un fortissimo incremento di
emoglobina di grammi 3.4, dovesse necessariamente aver cominciato ad assumere
eritropoietina solo dopo l’infortunio. Gli
studi citati dal perito, anzi, dimostrerebbero il contrario, salvo ad
ipotizzare un trattamento a dosi massicce di eritropoietina
alquanto improbabile, e perciò il giocatore
potrebbe aver iniziato la “terapia” ben prima e in previsione della
finale della Coppa dei campioni ed aver continuato a risentire degli effetti
delle somministrazioni di eritropoietina anche dopo l’infortunio,
magari proseguendo in tale pratica vietata per accelerare i tempi della
ripresa, essendosi intanto verificato l’evento emorragico. …(cfr. la sentenza appellata alle pagine 220 e 221)>>.

Sul punto devono essere
registrati anche i contributi ulteriori della difesa e
della pubblica accusa.

In particolare, i difensori del
dottor AGRICOLA hanno fatto presente che CONTE nel primo esame del sangue
effettuato dopo il ricovero all’ospedale MOLINETTE il 23.5.1996 presentava un
valore di emoglobina di 14,3 g/dl, del tutto
rientrante nella norma. Tale esito analitico si pone, dunque, in netto
contrasto con la tesi del tribunale, secondo cui la somministrazione della eritropoietina umana ricombinante sarebbe iniziata
molto tempo prima dell’infortunio e in vista
degli impegni della Coppa dei Campioni, perchè, se così fosse, il 23 maggio del
1996 – giorno dell’infortunio avvenuto proprio
durante la finale di Coppa – l’emoglobina di CONTE avrebbe dovuto presentare un
valore molto più alto a causa del prolungato utilizzo della sostanza vietata.

Dal canto suo, il Procuratore
Generale ha ritenuto di introdurre un ulteriore motivo
di riflessione, osservando testualmente: <<… secondo la difesa la prova
della non somministrazione di eritropoietina si ricaverebbe dal fatto che
quando CONTE fa ingresso all’ospedale – dopo l’incidente e dopo il versamento
di sangue – ha valori di emoglobina normali. La difesa tecnica dell’imputato
sostiene, d’altra parte, che l’entità dell’ematoma si aggira intorno a un litro e mezzo di sangue (…). Ma ci si chiede: è normale
che CONTE abbia valori “normali” dopo un siffatto versamento di sangue quando arriva in ospedale? Le ipotesi sono due: o
questo litro e mezzo di sangue era molto meno (…) e poi ha continuato a
sanguinare fino ad anemizzarsi in ospedale, oppure era vero il litro e mezzo e
allora quando arriva in ospedale i valori “normali” dimostrano che senza
l’ematoma l’emoglobina doveva partire da almeno 19 gr./dl.
L’argomento della difesa è una fantastica prova della somministrazione di EPO
perché il valore 14,3 non scaturisce da un normale esame di controllo della
idoneità, ma è il risultato di una anemizzazione in corso. E se l’emoglobina
era così alta da attestarsi su valori nella norma a seguito dell’emorragia e il
valore dei reticolociti era basso siamo in una situazione
off ovvero di stimolazione avvenuta almeno tre settimane prima …(cfr. la requisitoria alla pagina 31 della terza parte)>>.

Se questo è il quadro, assai
variegato, delle posizioni e degli argomenti delle parti, non si può fare a
meno di osservare che la povertà probatoria del metodo indiretto di accertamento dei fatti conduce alla formulazione delle
ipotesi più varie, proprio perché mancano delle delimitazioni concrete ed
oggettive a cui fare riferimento.

Il Procuratore Generale, ad
esempio, forzando i risultati della stessa perizia, ha sostenuto non solo che
la somministrazione della eritropoietina umana
ricombinante avvenne in epoca antecedente all’infortunio,
ma che prima di tale evento lesivo il valore dell’emoglobina di CONTE doveva
essere fortemente fuori norma, tanto da attestarsi verosimilmente sui 19 g/dl.
Si tratta di un’ipotesi del tutto sfornita di conforto
scientifico, indimostrata ed infondata. Il
processo di anemizzazione di CONTE è stato, infatti,
compiutamente ricostruito dal prof. D’ONOFRIO, valutando che il versamento di
sangue e la formazione dell’ematoma determinarono il calo dell’emoglobina dal
valore di 14,3 del giorno dell’infortunio, a
quello di 12,8 del giorno successivo, a quello di 12,3 del 25 maggio e, infine,
a quello di 11,1 del 28 maggio. Si deve aggiungere che il 27.4.1996, ossia meno
di un mese prima dell’infortunio,
l’emoglobina di CONTE presentava un valore di 15,3, cosicchè appare arduo
ipotizzare in modo serio che tale valore possa essere effettivamente lievitato
a 19 e crollato a 14,3 nel giro di poche settimane.

Anche le
ricostruzioni del perito e del Tribunale di Torino prestano il fianco ad alcune
critiche soprattutto di carattere logico. In particolare, la prima non tiene
conto che le grandi squadre di calcio vedono quasi con fastidio gli impegni dei
propri giocatori in favore della Nazionale e che ben difficilmente sarebbero
disponibili ad intraprendere pratiche illecite nell’esclusivo interesse di
competizioni a loro estranee. Senza contare che in uno scenario come quello
ipotizzato dal prof. D’ONOFRIO sarebbe inevitabile
intravedere un coinvolgimento dei vertici della Nazionale italiana di calcio
nella somministrazione della eritropoietina umana ricombinante, coinvolgimento
che non fa assolutamente parte dell’impostazione accusatoria. Proprio per
questo motivo il Tribunale di Torino ha ritenuto di collocare l’utilizzazione
della sostanza proibita in un epoca antecedente
rispetto all’infortunio. Ora, questa soluzione
è indubbiamente tale da rispondere in modo logico all’obiezione appena
formulata nei confronti della ricostruzione del perito, ma, nel contempo, non
tiene conto del fatto che il giorno dell’infortunio
l’emoglobina di CONTE aveva un valore del tutto normale, il che non è
compatibile con la tesi della somministrazione antecedente e prolungata della eritropoietina umana ricombinante. Tanto è vero che il
Procuratore Generale nella sua requisitoria, come abbiamo visto, ha ipotizzato
(senza fondamento) un precedente valore di emoglobina
estremamente alto, per giustificare gli esiti ematologici del primo esame in
data 23.5.1996.

A ben vedere, il tema
rappresentato dal primo episodio del giocatore CONTE è caratterizzato da un
coacervo di incongruenze, che lo rendono
particolarmente difficile da interpretare.

La tesi della somministrazione della eritropoietina umana ricombinante in epoca precedente
all’infortunio si scontra con la constatazione
che il valore dell’emoglobina del 23 maggio è normale e che tale parametro
registra addirittura una diminuzione rispetto all’emocromo precedente, ossia
quello del 27 aprile. Tale ultima circostanza sembra, inoltre, in
contraddizione con l’affermazione, secondo la quale l’azione lenta della eritropoietina umana ricombinante presuppone una
strategia di utilizzazione programmata in tempi lunghi.

La tesi della somministrazione in
epoca successiva all’infortunio (e a scopi di
pronto recupero) sconta, invece, la mancanza di un interesse ad agire, sia per
quanto già detto in precedenza in merito ai rapporti tra le squadre di club e
la Nazionale, sia perché la previsione di una inidoneità
piuttosto prolungata dell’atleta in questione non concedeva molto spazio alla
possibilità di una ripresa accelerata dell’attività agonistica.

Rimane, in definitiva, un unico
dato da valutare con attenzione ed è quello concernente il valore del parametro
dei reticolociti, che nell’emocromo effettuato da CONTE in data 29.5.1996,
secondo il perito, appare <<… troppo elevato per essere spontaneo, sia
pure in fase di recupero ematologico, per un soggetto che nello stesso referto
ha 13,0 g/dl di emoglobina …(cfr. le
note del 7.10.2004 alla pagina 12)>>. Occorre ricordare che il dato in
questione è stato ritenuto estremamente importante dal
Tribunale di Torino, che, dopo aver ricordato in proposito che nel protocollo
CONI “Io non rischio la salute 2000” veniva considerato patologica una
percentuale dei reticolociti superiore al 2%, ha affermato testualmente:
<<… il parametro dei reticolociti riportato nelle analisi del giocatore
Conte del 29 maggio 1996, dunque, indica con innegabile evidenza che il calciatore
era stato sottoposto a stimolazione eritropoietica esogena e solo in questo
modo si spiega l’enorme quantità di reticolociti prodotta dall’organismo. Tale
dato dei reticolociti, oltretutto, a dimostrazione ulteriore
che non vi è stato alcun possibile errore, è indirettamente confermato dalla
altrettanto straordinaria risalita di emoglobina fatta registrare da Conte nel
periodo immediatamente successivo, perché dal valore di 13 g/dl del giorno 29
maggio, il giocatore ha fatto solo un piccolo passo avanti dopo cinque giorni
(13.2 g/dl il 4 giugno), ma nei 16 giorni successivi ha realizzato un balzo
davvero prodigioso, come si è ampiamente chiarito…(cfr. la
sentenza appellata alla pagina 224)>>.

In realtà, il dato in questione
assume un’importanza molto minore di quella individuata
nella sentenza, tenuto conto che si tratta di un elemento di valutazione che
non è stato sottoposto ad adeguata verifica, al fine di stabilirne
l’attendibilità. Tanto è vero che lo stesso prof. D’ONOFRIO sul punto fornisce
un giudizio molto più prudente di quello del primo
giudice, parlando genericamente di ulteriore indizio di stimolazione
eritropoietica non fisiologica. Si tratta, in altri termini, di un dato
isolato, al quale verosimilmente è stato attribuito un rilievo eccessivo in
considerazione del fatto che la conta dei reticolociti non rappresentava
all’epoca un esame di routine, cosicchè la sua presenza nell’emocromo di CONTE
ha determinato il sospetto che fosse il frutto di una
iniziativa anomala di controllo a fronte dell’esercizio occulto di una pratica
vietata.

Per quanto attiene al secondo
episodio in ordine di tempo, l’interpretazione dei dati processuali appare
molto meno problematica.

Come si è accennato in
precedenza, CONTE riportò in data 9.10.1996 un infortunio
in una partita della Nazionale di calcio; dopo un periodo di tempo, in cui venne tentata una riabilitazione, in data 15.11.1996 il
predetto giocatore venne sottoposto ad un intervento al menisco in artroscopia.
Il giorno successivo l’esame del sangue evidenziò un valore di
emoglobina pari a 14,6 g/dl, che diminuì fino a raggiungere il valore di
13,1 g/dl nel successivo esame del 6.12.1996. Già si è detto che il perito ha
individuato indici di somministrazione acuta di eritropoietina umana
ricombinante in talune anomalie del bilancio marziale (più precisamente: in un
aumento notevole della ferritina associato ad un calo della sideremia).

Ora, la Corte ritiene che
l’argomentare del perito non sia, innanzitutto, in linea con la metodologia
posta alla base dell’accertamento peritale. Nel caso di specie, infatti, il
punto di riferimento è stato individuato esclusivamente nei valori di alcuni parametri del bilancio marziale (tra l’altro,
soggetti a spiccata variabilità) e non in quelli dell’emoglobina, posto che il
calo dei valori di tale parametro dal 16 novembre al 6 dicembre non fu neppure
tale da superare la differenza critica, ossia quella percentuale del 13%
indicata dallo stesso prof. D’ONOFRIO (peraltro, non venne neppure superata la
percentuale del 12% relativa all’ematocrito). In secondo luogo, nelle
conclusioni della perizia si afferma molto chiaramente che nelle ipotesi
concernenti CONTE e TACCHINARDI l’asserita somministrazione acuta di eritropoietina umana ricombinante sarebbe desumibile in
modo praticamente certo dalla rapidità degli aumenti di emoglobina. Ma nel secondo episodio riguardante CONTE si assiste, al
contrario, ad un calo dell’emoglobina, il che non sembra compatibile con la
somministrazione esogena della predetta sostanza proibita in modalità acute.

Occorre aggiungere che lo stesso
perito ha pienamente concordato con i consulenti della difesa nel senso che le
anomalie dei dati del bilancio marziale potrebbero essere spiegate con
l’insorgere di una grave forma di artrite settica,
che, secondo le dichiarazioni del dottor AGRICOLA, colpì il giocatore
successivamente all’intervento al ginocchio. Nella sentenza impugnata il
Tribunale di Torino ha espresso alcune perplessità in merito alla
effettiva sussistenza di tale patologia, di cui non esiste una
documentazione medica, nonché sulla credibilità del dottor GIOANNINI, che ebbe
in cura CONTE per tale forma infiammatoria e che ha deposto nell’istruzione
dibattimentale di primo grado confermando la versione dell’imputato. Ora, la
Corte osserva che le risultanze processuali confermano
con ragionevole certezza l’insorgenza della complicazione rappresentata
dall’artrite settica, di cui, del resto, il dottor AGRICOLA parlò anche
nell’udienza del 17 giugno 2003, ossia in un momento decisamente antecedente all’effettuazione
della perizia, allorchè l’attenzione della pubblica accusa e dei suoi
consulenti non era per nulla appuntata sugli esiti degli esami di CONTE, ma
semmai su quelli di DESCHAMPS e di DI LIVIO. Inoltre, il
Tribunale di Torino non ha ritenuto di tacciare di falsa testimonianza il prof.
GIOANNINI, che all’epoca del fatto era Direttore della Clinica per le malattie
infettive dell’Università di Torino e che, fino a prova contraria, non sembra
essere un soggetto disposto a mettere in gioco la propria reputazione
dichiarando il falso in un processo penale. Infine, poiché CONTE riprese
l’attività agonistica solo il 13.4.1997, appare problematico
ipotizzare una somministrazione acuta di eritropoietina umana ricombinante a
fini di pronto recupero dell’atleta.

Si tratta, a questo punto, di
affrontare l’esame della posizione concernente il giocatore TACCHINARDI, la cui
situazione ha attratto l’attenzione del perito e del giudicante in relazione a due episodi specifici.

Nel primo caso si è fatto
riferimento ad un calo dell’emoglobina, che dal 10 gennaio al 2 febbraio del
1996 passò da 14,5 g/dl a 13,4 g/dl con un successivo recupero molto
consistente, posto che in dieci giorni il valore dell’emoglobina aumentò a 15,9 g/dl con superamento della soglia della differenza
critica. Secondo il perito, <<… una siffatta ripresa di 2,5 g/dl in dieci
giorni non è fisiologica né naturale, neanche come eventuale risposta ad una terapia
marziale: anche nei pazienti con gravissima anemia sideropenica trattati con
dosi massimali di ferro la risalita è di 2 grammi in 3-4 settimane. Per
spiegarla si può ipotizzare il ricorso a una terapia
con eritropoietina a dosi piene o a trasfusioni di globuli rossi: la prima
ipotesi sembra più coerente con la stabilità dei risultati ottenuti nei mesi
successivi …(cfr. la relazione di perizia alla pagina
64)>>. Sempre nell’ambito dell’elaborato scritto il prof. D’ONOFRIO ha ricordato che l’atleta in questione venne
colpito da una broncopolmonite virale, diagnosticata il 7.2.1996, che ne determinò
l’inidoneità agonistica, concludendo che la predetta patologia e la sospensione
degli allenamenti non rappresentò una causa di anemizzazione, mentre la terapia
a base di cortisone (che fu effettuata nei confronti del giocatore) potè
determinare emorragie gastriche in un soggetto gastroepatico.

Il secondo episodio individuato
dal perito come degno di nota si verificò il
15.10.1997, allorchè TACCHINARDI venne ricoverato in ospedale con una diagnosi
di “melena ed ematemesi dopo assunzione di FANS”. In data 17.10.1997
l’emoglobina del predetto atleta aveva un valore di 13,7 g/dl, che aumentò sino
a raggiungere il livello di 15,3 g/dl il 4.12.1997.

Ora, la Corte osserva che il
secondo episodio non assume alcun significato sostanziale, tenuto conto che non
si assiste neppure al superamento della differenza critica, che il perito ha
posto alla base dei suoi accertamenti. Del resto, lo stesso prof. D’ONOFRIO non
ha annesso soverchia rilevanza al fatto sotto il profilo dell’entità del
recupero, tanto è vero che nelle note del 7.10.2004 ha precisato che l’aumento
dell’emoglobina avvenuto successivamente <<… al
sanguinamento gastroenterico è effettivamente contenuto, ma, osservando
l’intero quadro clinico e laboratoristico, è interessante la simultanea
rapidità del recupero agonistico …(cfr. le note citate
alla pagina 16)>>. Ed anche il Tribunale di
Torino ha posto l’accento sul recupero dell’atleta, che, pur essendo stato
dichiarato non idoneo per il periodo di dieci giorni, prese parte attiva ad una
partita di Coppa dei Campioni disputata alla JUVENTUS il 22.10.1997.

In realtà, il recupero agonistico
di TACCHINARDI non fu, poi, così fulmineo ed anomalo, ma l’episodio è stato
sopravvalutato verosimilmente anche per altri aspetti. In
primo luogo, perché il ricovero ospedaliero del 15 ottobre fu determinato da un
abuso di farmaci, il che ricollega il fatto al primo profilo dell’imputazione
di frode sportiva. In secondo luogo, nella sentenza di primo grado è
spiegato in modo molto esauriente che l’atleta, esaminato nel corso delle
indagini preliminari, ebbe a dichiarare che il malore
era stato la conseguenza dell’ingestione di una bibita ghiacciata. Ma, se è vero che con tale risposta TACCHINARDI voleva
nascondere qualche cosa, è altrettanto evidente che l’obiettivo della falsità
riguardò, semmai, l’assunzione di FANS.

Anche in ordine
al primo episodio ritorna il tema del rapido recupero agonistico, poiché
TACCHINARDI, dichiarato non idoneo fino al 5.4.1996, riprese l’attività il 20
marzo occupando la panchina in una partita di Coppa dei Campioni. Ma in questo
caso il fatto merita un approfondimento maggiore per la presenza, come è già stato ricordato, di un aumento del valore
dell’emoglobina tale da superare la differenza critica.

Il Tribunale di Torino ha
attribuito grande rilevanza alla circostanza che le
spiegazioni fornite dai consulenti della difesa in merito alla situazione
riscontrata nel primo episodio di TACCHINARDI non hanno trovato adeguate
conferme nelle risultanze processuali. Occorre ricordare brevemente che i
predetti esperti avevano spiegato le anomalie del
caso, facendo riferimento, per un verso, alla somministrazione di preparati a
base di ferro in un soggetto affetto da anemia sideropenica e, per altro verso,
all’assunzione di un prodotto cortisonico quale il BENTELAN nel corso della
terapia contro la broncopolmonite. Il primo giudice ha osservato, in via di estrema sintesi (ma a tale proposito la sentenza è
ampiamente motivata):

che
l’utilizzo del BENTELAN non appare nella documentazione clinica dell’atleta e
non giustificherebbe comunque la risalita del valore dell’emoglobina
riscontrata nei referti di laboratorio;

che
TACCHINARDI non era affetto da anemia sideropenica, posto che negli emocromi
dell’epoca risulta normale il parametro MCV (valore globulare medio), come è
stato precisato anche dal perito nelle integrazioni del 2.9.2004;

che, di
conseguenza, la somministrazione di ferro avrebbe inciso sul valore della
ferritina e non su quello dell’emoglobina e che in ogni caso anche l’assunzione
di ferro in un soggetto anemico non avrebbe potuto determinare una risalita
così consistente del valore dell’emoglobina.

In buona sostanza, è possibile
dire che il primo episodio concernente TACCHINARDI è stato caratterizzato da
intense discussioni tra il perito ed i consulenti della difesa, tanto è vero
che l’eco di tali dispute riappare anche nell’atto d’appello presentato nell’interesse del dottor AGRICOLA e nella requisitoria del
Procuratore Generale (ovviamente con considerazioni del tutto discordanti tra
loro). In realtà, non vi è dubbio che ci troviamo in presenza
di una situazione di non facile definizione, che ha portato il perito ad
esprimersi nei seguenti termini: <<… è uno dei casi più difficili da
ricostruire e interpretare per la presenza di condizioni morbose sovrapposte
che possono aver modificato il quadro ematologico. E’ però anche uno dei più
ricchi di anomalie interessanti in rapporto al terzo
quesito del Giudice. I valori ematologici di questo atleta,
pur non superando in media quelli della popolazione normale di riferimento,
mostrano diverse peculiarità, per l’alternanza di brusche diminuzioni ripetute
e transitorie di emoglobina e risalite subitanee e mantenute, come anche per la
frequenza delle alterazioni del bilancio marziale e per un andamento
diversificato nelle diverse stagioni agonistiche. L’atleta può essere
considerato periodicamente affetto da sideropenia in fase pre-anemica, latente
o pre-latente, da attribuire con verosimiglianza almeno in parte a perdite
ematiche da lesioni gastriche (…) i rilievi più importanti riguardano i cali di emoglobina, che non arrivano mai a livelli di anemia
conclamata, e le successive rapide risalite, di cui la documentazione clinica
fornisce spiegazioni limitate e parziali. Dal punto di vista del bilancio marziale
la valutazione è difficile, perché sicuramente episodi di sanguinamento
gastrico si sono succeduti
a somministrazioni di ferro, le quali comunque, per il loro
potenziale effetto gastrolesivo, presentano problematiche particolari in
pazienti con patologie dello stomaco, Una considerazione analoga vale per la
somministrazione terapeutica di cortisonici e anti-infiammatori non steroidei …
(cfr. la relazione scritta alla pagina 62)>>. E
persino il Tribunale di Torino, riferendo in merito alle osservazioni dei
consulenti della difesa, ha dovuto riconoscere di trovarsi in
presenza di una situazione “fortemente confusa” (cfr. la
sentenza appellata alla pagina 240).

Una forte confusione complessiva
che, come abbiamo visto, ha determinato gli esperti a formulare ipotesi
diverse, in ordine alle quali si è sviluppata
un’intensa discussione. Un esempio tra i molti appare significativo.
Nell’atto di impugnazione presentato nell’interesse
del dottor AGRICOLA si è osservato che nell’emocromo del 16.2.1996 il valore
dell’emoglobina di TACCHINARDI, che in precedenza era salito in modo
consistente, risulta diminuito, seppure di poco (da 15,9 a 15,6), circostanza
ritenuta incompatibile con la fase di carico derivante dalla somministrazione
della eritropoietina umana ricombinante. Nella requisitoria il Procuratore
Generale, a questo proposito, ha scritto che la circostanza segnalata alla
difesa non è significativa, <<… posto che
dovrebbe completarsi con la specificazione di questa “fase di carico” in
termini di – quantità di epo somministrata, – modalità di somministrazione, –
tempi e frequenza della somministrazione, – in presenza di somministrazione di
ferro, di emodiluizione ecc… (cfr. la requisitoria,
parte terza, pagina 47)>>. Ora, se la circostanza non appare significativa, in quanto non si conoscono alcuni dati di
valutazione che appartengono con ogni evidenza al versante accusatorio, è
consequenziale rilevare che in questo processo si hanno ipotesi indimostrate.
In altre parole, il primo episodio che concerne TACCHINARDI è caratterizzato da
un’anomalia di difficile interpretazione, che le parti e gli esperti hanno
tentato di spiegare tramite l’utilizzo di ipotesi
contrapposte, che non sono suffragate da elementi probatori adeguati.

In definitiva,
anche i casi dei giocatori CONTE e TACCHINARDI sono caratterizzati unicamente
da sospetti più o meno consistenti, che non assurgono a valore di prova neppure
sotto il profilo indiziario. Un contesto
efficacemente rappresentato sia dalle parole del prof. D’ONOFRIO quando ha parlato
espressamente di “sospetto di utilizzo di eritropoietina” (cfr. le note del 7.10.2004 alla pagina 18), sia dal tenore stesso
della sentenza impugnata, allorchè il Tribunale di Torino ha utilizzato
l’avverbio “magari” per esprimere l’ipotesi di una somministrazione della
sostanza anche in epoca successiva all’infortunio
di CONTE (cfr. la sentenza appellata alla pagina 221).

Nella sua requisitoria il
Procuratore Generale ha affermato che il concetto di anormalità
nella normalità rappresenta “l’obiettivo di tutti i dopatori”. L’affermazione è
corretta nella sua franca durezza, ma, se lo scopo di chi pratica il doping è
quello di farlo senza dare nell’occhio, lo scopo di
chi combatte le pratiche illecite nello sport in campo penale è quello di
costruire una prova convincente, che consenta di disvelare l’illecito e
provarlo in modo efficace.

In definitiva, la Corte ritiene
che AGRICOLA RICCARDO e, per effetto estensivo, GIRAUDO ANTONIO debbano essere
assolti dal reato di cui al capo G) della rubrica – nella parte relativa alla contestazione avente ad oggetto
“eritropoietina umana ricombinante o pratiche di tipo trasfusionale” -, perché
il fatto non sussiste.

I reati di somministrazione d
medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

Le imputazioni di cui ai capi H)
ed I) della rubrica concernono due ipotesi di violazione dell’articolo 445 Cp:
nel primo caso per la somministrazione dei medicinali in senso stretto (reato
sub H) e nel secondo caso per la somministrazione di sovradosaggi di prodotti a
base di creatina (reato sub I).

Nella parte della presente
motivazione dedicata alla descrizione delle argomentazioni contenute nella
sentenza impugnata si è già dato brevemente atto dello sviluppo logico che ha
condotto il Tribunale di Torino ad affermare la responsabilità del dottor
AGRICOLA in ordine ad entrambi i suddetti reati, nonché
a pronunciare l’assoluzione del dottor GIRAUDO in ordine alle medesime
imputazioni, per non avere commesso il fatto. In questa sede non resta,
pertanto, che operare un rinvio a quanto scritto in precedenza, avendo cura di
precisare che la questione di maggiore rilievo consiste nel verificare se nel
caso di specie sia configurabile il delitto
contestato. In altri termini, si deve stabilire se la condotta posta in essere dal dottor AGRICOLA – rappresentata dalla
somministrazione off label dei medicinali indicati nel capo di imputazione (con
la ovvia esclusione della eritropoietina umana ricombinante, che non risulta
essere stata distribuita ai giocatori della JUVENTUS) – sia stata tale da
integrare il delitto di cui all’articolo 445 Cp

Il primo giudice ha risposto in
modo positivo a tale quesito, superando l’orientamento
consolidato della giurisprudenza di legittimità con una motivazione molto
ampia, che appare opportuno riportare testualmente almeno in parte. Ha
sostenuto il Tribunale di Torino che: <<… le modalità e i tempi di
somministrazione e la quantità e il tipo dei medicinali somministrati ai
giocatori dal dottor Agricola si sono già ampiamente descritti e non è il caso
di ritornare sull’argomento, se non per ribadire come
si sia sempre trattato di somministrazioni off-label, effettuate per scopi non terapeutici e per conseguire
effetti farmacologici diversi da quelli indicati nell’autorizzazione al
commercio delle rispettive specialità medicinali e si è abbondantemente
rilevata la gravità e la pericolosità dei descritti comportamenti. Occorre, ciò
nonostante, qualche precisazione sia in diritto che in fatto, perché la difesa
ha sostenuto l’inapplicabilità del reato previsto
dall’articolo 445 del codice penale a casi come quelli che si esaminano,
conformemente del resto anche ad una decisione della suprema Corte intervenuta
proprio con riferimento a casi analoghi (Sez. 5 – sent. 2681 del 24 gennaio
2002 – ud. 22 novembre 2001 – imp. Vasario più altre).
La Corte di cassazione, invero, è sempre stata orientata nel ritenere che la
norma in parola descriva un’ipotesi di aliud pro alio
nell’ambito della somministrazione di medicinali. Si tratta, in altri termini,
di un’ipotesi, in parte, più ristretta della frode in commercio, perché applicabile
esclusivamente ai medicinali, ma per altro verso, nello specifico settore dei
medicinali, più ampia della frode in commercio stessa, perché si riferisce alla
condotta di chi somministra. L’interpretazione secondo la quale la fattispecie
in parola non sia limitata ai soli farmacisti o
commercianti di medicinali, del resto, appare pacificamente condivisa. Quando
il legislatore ha voluto far riferimento al commerciante o al farmacista lo ha espressamente stabilito, come si evince da
numerose disposizioni alcune delle quali contenute proprio nell’articolo 23
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che si è già richiamato. Anche il dato testuale, inoltre, contribuisce a rafforzare
tale interpretazione, perché il reato può essere commesso da chiunque eserciti,
“anche abusivamente”, il commercio di sostanze medicinali. Se a ciò, poi, si
aggiunge il testuale dettato con il quale viene descritta la condotta, che consiste nel
somministrare sostanze medicinali in specie, qualità o quantità non
corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o
pattuita, si ha l’ulteriore conferma che non si tratta di ipotesi di reato
applicabile solo al farmacista ovvero solo a colui che professionalmente
eserciti il commercio di specialità medicinali, perché il complessivo tenore
della disposizione induce ad una correlazione diretta tra soggetto attivo del
reato e condotta tipica. Anche la giurisprudenza della suprema Corte, d’altra
parte, è orientata in tale direzione; basti considerare che da tempo viene equiparato alla sostanza medicinale anche il sangue
umano per uso trasfusionale. Se è vero, dunque, che
non solo il commerciante autorizzato può commettere il reato, perché esso trova
applicazione pure nei casi di commercio abusivo, allora il problema
interpretativo deve essere individuato e risolto con riferimento al significato
da assegnare al verbo “somministrare”. Occorre stabilire, in altri termini, che
cosa si intenda per somministrazione di medicinali
nell’ambito di tale fattispecie e una prima indicazione deriva proprio dal
fatto che, pur avendo il legislatore con l’articolo 445 previsto un’ipotesi
speciale di aliud pro alio, non abbia limitato peraltro il campo di
applicazione della disposizione in parola alla sola ipotesi della consegna del medicinale,
come è invece previsto per la frode nell’esercizio del commercio, disciplinata
dall’articolo 515 del codice penale. In questa ottica,
il verbo somministrare deve essere interpretato nel significato più ampio
possibile e cioè nel senso di fornire, distribuire ovvero, come è stato autorevolmente affermato in
Dottrina fin dall’entrata in vigore del codice, nel senso di “dare altrui ciò
che gli fa bisogno”. La somministrazione, in altri termini, deve essere intesa
come “un momento successivo e più progredito di quello della semplice
detenzione o della messa in commercio”; l’attività del somministrare, insomma,
è da ritenersi perfezionata quando il medicinale viene
consegnato al consumatore finale. Nel caso in esame, peraltro, non è neppure
necessario aderire ad un’interpretazione così ampia – ancorché corretta a
giudizio di chi scrive – del significato di “somministrare” e ci si può persino
limitare ad un’interpretazione per così dire “medica” del termine, perché il
dottor Agricola, da una parte, ha agito come medico, sì che la stessa difesa,
proprio in tale qualità, ne ha pretesa la capacità di somministrazione di
farmaci, addirittura senza alcuna forma di documentazione, come si è visto e,
dall’altra parte, egli ha provveduto a propinare se
non direttamente, comunque in via definitiva i farmaci ai calciatori, che sono
da considerare i consumatori finali della somministrazione, con la
collaborazione di altri medici della società da lui diretti. L’imputato, in
altri termini, ha sommato in sé la doppia funzione di prescrivere i medicinali quale medico
sociale addetto alla cura dei calciatori e di fornirli ai fruitori finali,
somministrandoli direttamente ai giocatori (peraltro in modo ingannevole). Come
si vede, risulta integrata in questo caso l’ipotesi della
somministrazione di sostanze medicinali in specie, quantità o qualità diverse
da quelle dichiarate o pattuite, proprio per la diretta relazione tra
l’imputato e i giocatori ai quali è stata effettuata la somministrazione. Né a
tal riguardo si possono condividere le osservazioni proposte dalla difesa con
l’autorevole conforto della giurisprudenza citata, secondo le quali riferire la
diversità in specie, qualità o quantità delle sostanze medicinali da quelle
dichiarate o pattuite non necessariamente ad un’attività strettamente o
professionalmente commerciale, bensì all’atto del somministrare tali
sostanze, risulterebbe operazione
vietata dal principio di stretta legalità in quanto attuerebbe un’indebita
estensione analogica, perché invece essa sembra rispondere ad un corretto
criterio interpretativo del dettato letterale della disposizione stessa nella
quale, come si è visto, non è stato utilizzato il verbo consegnare per
descrivere la condotta, bensì il verbo somministrare. Tale scelta del
legislatore non troverebbe praticamente spiegazione
alcuna se interpretata in modo comunque necessariamente ancorato ad una
strutturale attività commerciale. Nel caso che qui interessa, oltretutto,
occorre ricordare che il dottor Agricola ha scavalcato persino la farmacia,
procurandosi anticipatamente i medicinali e si è comportato, oltre che come
medico, anche da farmacista, prelevando e fornendo direttamente i farmaci
nell’ambito della somministrazione di cui si tratta …(cfr. la
sentenza appellata dalla pagina 279 alla pagina 281)>>.

Si deve aggiungere che il
Tribunale di Torino ha precisato che il comportamento del dottor AGRICOLA fu
ingannevole nei confronti dei giocatori della JUVENTUS, poiché gli stessi
atleti hanno dichiarato nel processo di non essere stati a conoscenza della effettiva natura delle sostanze loro somministrate,
dovendosi aggiungere che le dichiarazioni effettuate nei casi di sorteggio in
vista dei controlli antidoping non appaiono significative, poiché si trattò di
indicazioni fornite in realtà dai componenti dello staff medico, che
accompagnavano i giocatori in tali occasioni.

Nell’atto di impugnazione
presentato nell’interesse del dottor AGRICOLA la difesa ha sviluppato una serie
di argomentazioni, che possono essere sintetizzate nei seguenti termini per la
parte che maggiormente interessa in questo momento:

nella
fattispecie di cui all’articolo 445 Cp non rientra la somministrazione di
farmaci da parte del medico in favore del paziente ed il riferimento a chi si
comporta abusivamente da farmacista non può estendersi all’ipotesi del
sanitario nel suo rapporto fiduciario con il soggetto sottoposto alla cura;

non
risponde al vero che i calciatori della JUVENTUS non fossero informati
in merito ai medicinali somministrati, come risulta dalle dichiarazioni
antidoping, ancorché tale documento fosse redatto materialmente dal medico, che
accompagnava l’atleta al controllo;

il
discorso, del resto, non cambierebbe neppure di fronte ad una inadeguatezza
della informazione fornita dal medico al
fruitore, carenza che non integra la pericolosità insita nella fattispecie.

Il tema dell’applicabilità al
caso in argomento dell’articolo 445 Cp ha, poi, trovato ulteriore
sviluppo nel corso della discussione, specie in relazione agli argomenti svolti
dal Procuratore Generale nella sua requisitoria. Il rappresentante della
pubblica accusa ha osservato che il reato in questione non è stato contestato
in via esclusiva al dottor AGRICOLA, bensì a quest’ultimo in concorso con il
dottor GIRAUDO e, soprattutto, con il dottor ROSSANO
(quanto al capo H) e con fornitori della creatina (quanto al capo I), ossia con
soggetti pacificamente esercenti attività di commercio nel settore dei prodotti
farmaceutici. Se si ritiene, pertanto, di essere in presenza
di un reato proprio, si deve anche riconoscere che si tratta di una ipotesi di
concorso dell’extraneus nel reato posto in essere dal soggetto qualificato.
Sotto questo profilo è, poi, rilevante aggiungere e precisare che il dottor
ROSSANO <<…
è stato giudicato separatamente per l’ipotesi di cui all’articolo 445 Cp
indicata nel capo H) con sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale
di Torino in data 26 novembre 2004 e passata in giudicato l’11 gennaio
2005>>.

Inoltre, il Procuratore Generale,
facendo riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione citata anche
nell’ambito della pronuncia impugnata (si tratta della nota sentenza della
Corte Suprema 28.11.2001 n. 2681, ricorrente VASARIO), ha osservato che nel
caso che ci occupa, contrariamente a quanto rilevabile nella fattispecie
oggetto del giudizio della Corte medesima, è stato
addebitato al dottor AGRICOLA e ai suoi concorrenti qualificati la
somministrazione di specialità medicinali <<… in specie e qualità diverse
da quelle dichiarate ovvero di prodotti contenenti creatina, in specie,
qualità, quantità, diverse da quelle dichiarate …>>, cosicchè si è in
presenza di quell’elemento costitutivo di natura fraudolenta che caratterizza
il delitto di cui all’articolo 445 Cp e che si sostanzia nella somministrazione
dell’aliud pro alio. Inoltre, in presenza di un reato
di pericolo quale quello in esame, la pericolosità della sostanza medicinale,
intesa come possibilità di cagionare danno alla persona, deve essere presunta
in via assoluta. Infine, il Procuratore Generale ha giudicato inconsistenti le
considerazioni contenute nell’appello della difesa in merito alle dichiarazioni
rese dai calciatori della JUVENTUS sulle informazioni
ricevute relativamente alle sostanze somministrate,
nonché in merito alle modalità di formazione delle dichiarazioni rese dagli
atleti in occasione dei controlli antidoping.

In buona sostanza, l’intervento
della pubblica accusa in sede di requisitoria ha posto l’accento su due aspetti
rilevanti della questione. Per un verso, il tenore della contestazione consente
di recuperare la fattispecie concreta nel contesto del
reato proprio, permettendo, nel contempo, di vincere le evidenti difficoltà
incontrate dal Tribunale nel tentativo di superare l’orientamento consolidato
della giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione del reato di cui
all’articolo 445 Cp Per altro verso, il passaggio in giudicato della sentenza
di patteggiamento nei confronti del dottor ROSSANO determinerebbe la conferma
e, per così dire, la cristallizzazione del dato rappresentato dal concorso del
dottor AGRICOLA con il soggetto qualificato.

Sotto quest’ultimo profilo,
occorre precisare che le difese degli imputati hanno replicato osservando come
la sentenza di patteggiamento non costituisca
pronuncia di condanna sulla base degli orientamenti consolidati della
giurisprudenza di legittimità. Osservazione alla quale la pubblica accusa ha
opposto il riferimento alla recente riforma dell’articolo 445 Cpp, che,
attraverso l’inserimento del comma 1bis, ha determinato l’equiparazione della
sentenza di patteggiamento alla pronuncia di condanna.

Esposti sinteticamente i termini
della questione, la Corte ritiene che le argomentazioni del Procuratore
Generale, sebbene interessanti e suggestive, non
possano essere condivise.

Innanzitutto, occorre osservare
che l’impostazione della pubblica accusa, per quanto ricollegabile al tenore
della contestazione sub H) ed I), non corrisponde alla realtà concreta dei
fatti accertati nel corso del giudizio. Nella presente vicenda il percorso dei
farmaci e dei prodotti a base di creatina dal soggetto qualificato (farmacista
o fornitore) al medico sociale e da quest’ultimo agli atleti si sviluppò in due
fasi nettamente distinte. La prima fase fu rappresentata dal rapporto
commerciale venutosi ad instaurare tra il soggetto qualificato e l’acquirente
(ossia la JUVENTUS rappresentata dagli odierni imputati): i farmaci e la
creatina vennero ordinati dalla società calcistica al
farmacista o al fornitore e da questi ultimi consegnati e fatturati. Non vi è
motivo alcuno per sostenere che in tali occasioni i soggetti qualificati
abbiano consegnato i farmaci ed i prodotti a base di creatina in modo difforme
rispetto agli ordinativi commerciali ricevuti dall’acquirente sulla base delle
indicazioni del medico sociale. La seconda fase della presente vicenda fu
caratterizzata dalla somministrazione dei farmaci e della creatina da parte del
dottor AGRICOLA ai giocatori e ciò avvenne spesso in condizioni off label nei
termini già indicati in precedenza. Ora, è pacifico che il dottor ROSSANO ed i
fornitori della creatina non presero parte a tale
condotta né sotto il profilo materiale, né sotto quello psicologico o morale,
in quanto si trattò di un rapporto che si svolse in via esclusiva tra i
dirigenti della società ed i giocatori. Tanto è vero che i predetti soggetti
qualificati non sono stati incriminati per il delitto di frode sportiva, come avrebbe dovuto avvenire nel caso di un loro coinvolgimento
nell’attività di somministrazione delle sostanze agli atleti o comunque nell’ipotesi
di una partecipazione al progetto nel suo complesso. Sotto questo profilo, non
è consentito ipotizzare una dimenticanza da parte della pubblica accusa (del
resto, molto scrupolosa), ma si deve parlare di una
impostazione corretta e precisa, nell’ambito della quale la responsabilità per
la frode sportiva non prevedeva il coinvolgimento dei soggetti, che si erano
limitati ad effettuare forniture del tutto regolari di prodotti specifici
senza, poi, partecipare in alcun modo alla successiva gestione delle sostanze
vendute.

In buona sostanza, appare del
tutto evidente che nel reato proprio in questione il soggetto qualificato,
oltre a non avere posto in essere materialmente la
condotta incriminata (ossia quella di somministrazione off label delle sostanze
medicinali), non vi prese parte neppure sotto il profilo del concorso morale
nella stessa, cosicchè ci si deve domandare se il contenuto formale della
contestazione sub H) ed I) possa influire sulla posizione degli attuali
imputati o se, invece, non sia doveroso superare l’ostacolo rappresentato da
una contestazione non perfettamente aderente alla realtà dei fatti tramite
l’interpretazione concreta delle risultanze processuali. La risposta a tale
quesito deve essere positiva, tanto è vero che il
Procuratore Generale ha dovuto, alla fine, arroccarsi dietro l’argomento
rappresentato dalla valenza del giudicato scaturito dalla sentenza di
patteggiamento nei confronti del dottor ROSSANO, valenza determinata dalla
recente riforma della procedura in tema di patteggiamento allargato.

Tale argomento appare rilevante
e, ancora una volta, suggestivo. Ma la sua rilevanza risulta inficiata dalla considerazione che la predetta
riforma è successiva al patteggiamento fatto dal dottor ROSSANO; e, comunque,
si deve osservare che, anche riconoscendo alla sentenza di patteggiamento il
valore e la sostanza di una pronuncia di condanna, non pare potersi condividere
l’affermazione secondo cui il giudicante sarebbe totalmente vincolato, nella
valutazione della posizione di un imputato, dall’esistenza di un precedente
giudicato nei confronti di altro soggetto ritenuto concorrente con il primo
nella realizzazione del medesimo reato. Sembra al Collegio che tale conclusione
non sia conforme con i principi espressi dalla
giurisprudenza della Corte Suprema nei termini seguenti: <<… il giudicato
penale formatosi nei confronti di taluno per un certo fatto non vincola il
giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri
soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato; il che comporta, tra
l’altro, che qualora il giudicato sia stato di assoluzione, il giudice del
separato procedimento instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato
può sottoporre a rivalutazione il comportamento dell’assolto all’unico fine –
fermo il divieto del "ne bis in idem" a tutela della posizione di
costui – di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità
dell’imputato da giudicare. (Nella specie, in
applicazione di tali principi, è stato ritenuto che l’assoluzione definitiva di
taluni ufficiali tedeschi dall’accusa di concorso nell’eccidio delle Fosse
Ardeatine, avvenuto in Roma nel marzo del 1944, per aver essi ritenuto di dover
obbedire ad un ordine non manifestamente criminoso loro impartito dal superiore
gerarchico, non impedisse che, affermandosi invece la riconoscibilità del
carattere manifestamente criminoso di quell’ordine, venisse affermata la
responsabilità, a titolo di concorso nel suddetto eccidio, di altri ufficiali
che avevano operato nella stessa condizione di tempo e di luogo dei primi)…
(Cass. pen., sez. I, 16.11.1998 n. 12595, GP, 1999, III, 408)>>. Nel
nostro caso, i termini della questione sono invertiti, ma ciò non toglie
applicabilità al principio sopra affermato.

Nel caso di specie, poi, la
condotta posta in essere dai dirigenti della JUVENTUS
ed, in particolare, dal dottor AGRICOLA non fu tale da costituire il delitto di
cui all’articolo 445 Cp, poiché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale
di Torino e dal Procuratore Generale, venne a mancare l’elemento dell’inganno
nei confronti dei fruitori delle sostanze somministrate. Infatti, le risultanze processuali non consentono di ritenere provato
che i medicinali ed i prodotti a base di creatina vennero somministrati in
specie, qualità o quantità non corrispondenti rispetto alle dichiarazioni ed informazioni
fornite dal medico sociale ai giocatori.

Ci troviamo in
presenza di un argomento che è stato molto dibattuto in tutte le fasi
del processo, tanto è vero che il Tribunale di Torino ritenne opportuno
procedere all’esame dibattimentale di numerosi giocatori della JUVENTUS,
nonostante l’accordo raggiunto tra le parti per l’acquisizione al fascicolo per
il dibattimento dei verbali relativi alle dichiarazioni rese dagli stessi
soggetti nella fase delle indagini preliminari. Nella sentenza impugnata è
stata effettuata l’analisi critica di tali
deposizioni, per concludere che quasi tutti gli atleti furono ingannati in
merito alle sostanze utilizzate e che le dichiarazioni effettuate in occasione
dei sorteggi antidoping non sono significative, in quanto confezionate dallo
staff medico della squadra.

Ora, la Corte ritiene che tale
analisi non sia condivisibile.

In primo luogo, non mancano nelle
dichiarazioni rese dai giocatori della JUVENTUS indicazioni, che fanno ritenere come gli stessi atleti fruissero di una informazione
tutto sommato sufficiente in merito alle sostanze somministrate. Una informazione
verosimilmente non capillare, ma comunque non troppo dissimile da quella che
viene usualmente impartita, ad esempio, dal medico di famiglia ai propri
assistiti e che certamente non è mai così completa ed esauriente rispetto a
quella contenuta nel c.d. “bugiardino”. Se, poi, non devono essere ignorati
taluni atteggiamenti di incertezza e di non ricordo da
parte dei predetti testimoni, che denotano talvolta una scarsa volontà di
collaborazione, non si devono neppure sottovalutare gli effetti del lungo lasso
di tempo trascorso e del rapporto di fiducia esistente tra il fruitore ed il
medico. In altri termini, la circostanza che i dati forniti dal medico al
singolo atleta sulle sostanze somministrate non fossero
minuziosi non deve essere confusa né con la carenza di informazione,
né tanto meno con l’inganno.

D’altro canto, non vi è motivo di
ritenere che i giocatori di calcio in questione (professionisti ed operanti in
una squadra di serie A) fossero sostanzialmente degli
ignari burattini nelle mani dei dirigenti della società di appartenenza. Si
tratta, invero, di soggetti per i quali la forma fisica e la durata negli anni
di un elevato standard di prestazioni rappresentavano un vero e proprio
capitale da non disperdere, il che presuppone l’esigenza di non affidarsi in
modo completo ed acritico alle scelte dei “datori di lavoro”. Del resto,
proprio l’aspetto concernente le dichiarazioni rese in
occasione dei sorteggi antidoping rappresentano la migliore conferma di quanto
appena sostenuto. Tali dichiarazioni, sebbene fossero stilate materialmente dal
dottor TENCONE (collaboratore del dottor AGRICOLA), venivano
rese alla presenza dei giocatori, cosicchè o si continua a pensare che questi
ultimi fossero degli inconsapevoli fantocci oppure non si può fare a meno di
ritenere che le dichiarazioni in questione costituissero un aspetto rilevante
di un più generale contesto di informazione.
Senza contare che, essendo ben noto come l’uso e l’abuso dei farmaci rappresentasse negli anni che ci interessano un fenomeno
purtroppo frequente (se non addirittura generalizzato) nelle squadre di calcio
della massima divisione, risulta, per un verso, illogico ritenere che tutto ciò
avvenisse ingannando costantemente i diretti interessati e, per altro verso,
inverosimile che l’inganno fosse perpetrato esclusivamente dai dirigenti
juventini. Si deve quindi ritenere che, in realtà, gli atleti erano informati, magari in
modo non perfetto, ed accettavano consapevolmente di prendere parte ad una
pratica censurabile ma comune.

In definitiva, il
dottor GIRAUDO ed il dottor AGRICOLA devono essere assolti dai reati sub
H) ed I), perché il fatto non costituisce reato.

La sentenza appellata deve essere
confermata nel resto.

A causa della delicatezza e della
complessità delle questioni insite nel processo, il termine per il deposito
della motivazione viene indicato in novanta giorni.

PQM

Visti gli articoli 592 – 593 e seg.ti; 599 e 605 Cpp;

in
parziale riforma dell’appellata sentenza,

dichiara
GIRAUDO ANTONIO colpevole della contravvenzione di cui al capo D e,
riconosciute le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di euro 2000 di
ammenda, oltre alle spese di entrambi i gradi relative al reato suddetto; e gli
concede il beneficio di cui all’articolo 175 Cp;

assolve
AGRICOLA RICCARDO e, per effetto estensivo, GIRAUDO ANTONIO dal reato di cui al
capo G, nella parte relativa alla contestazione avente ad oggetto
“eritropoietina umana ricombinante o pratiche di tipo trasfusionale”, perché il
fatto non sussiste;

assolve
entrambi i predetti imputati dai residui fatti addebitati nel capo G, perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato;

assolve
AGRICOLA RICCARDO dai reati di cui ai capi H ed I perché il fatto non
costituisce reato.

Conferma nel resto.