Famiglia

Saturday 17 April 2004

Italia 1 condannata dall’ authority per le telecomunicazioni per avere trasmesso in prima serata un film violento.

Italia 1 condannata dall’authority per le telecomunicazioni per avere trasmesso in prima serata un film violento.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. DELIBERA N. 41/04/CSP ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ R.T.I. S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE “ITALIA 1”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 15, COMMA 10, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223

L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 marzo 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14 pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223 pubblicata nel Supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il Codice di autoregolamentazione TV e minori;

VISTE la delibera dell’Autorità n. 425/01/CONS recante “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, del 7 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294 e la delibera dell’Autorità n. 336/03/CONS recante “Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, del 24 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTA la nota del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori, trasmessa ai sensi del punto 6.3 del Codice di autoregolamentazione TV e minori, pervenuta in data 24 ottobre 2003 prot. n.34241/NA, relativa alla delibera adottata nei confronti della società R.T.I. S.p.A., esercente l’emittente televisiva in ambito nazionale “Italia 1”, in merito alla trasmissione “Cruel Intentions 2” mandata in onda in prima serata (ore 21.00) il 10 settembre 2003;

VISTO l’atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità del 19 novembre 2003 n. 75/03/DGC/AEM/N.PROC.1005/03, notificato in data 21 novembre 2003, con il quale veniva contestata alla società R.T.I. S.p.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l’emittente televisiva in ambito nazionale “Italia 1”, la violazione dell’articolo 15, comma 10, delle legge 6 agosto 1990, n. 223 [1], in relazione alla trasmissione del film “Cruel Intentions 2” andato in onda in prima serata (ore 21:00) il 10 settembre 2003;

VISTE le memorie giustificative della società R.T.I. S.p.A. del 22 dicembre 2003 (prot. n.6745/NA), con le quali l’emittente ha rilevato che:

– in linea di principio non possono essere condivise le ipotetiche assimilazioni contenute nella contestazione: tra violenza gratuita e sadismo e tra nocività allo sviluppo psichico o morale dei minori e scene non adatte ad un pubblico non adulto;

– nel primo caso l’eventuale sadismo non può essere ricondotto a violenza gratuita, che si connota come violenza priva di spiegazione narrativa;

– nel secondo caso un programma con scene inadatte al minore non può essere giudicato per ciò solo potenzialmente nocivo al suo sviluppo psichico o morale;

UDITA la parte in audizione, in data 12 febbraio 2003 nel corso della quale la società ha ulteriormente precisato che:

– non è stata effettuata alcuna promozione del film durante la fascia oraria protetta;

– è stato opportunamente apposto il bollino rosso;

– è stata garantita un’offerta alternativa di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta su altri canali del medesimo network;

– il film in questione è da considerarsi il flash back del film “Cruel intentions” opera liberamente tratta dal libro “Le relazioni pericolose” di Laclos.

PRESA VISIONE della registrazione relativa al film oggetto del procedimento;

CONSIDERATO che il film è andato in onda in prima serata (ore 21:00) il 10 settembre 2003;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

– preliminarmente bisogna osservare che nell’ambito del sistema normativo previsto dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, a tutela del minore-spettatore, l’articolo 15, comma 10, per la sua generica formulazione, si configura come norma di portata generale e di chiusura in rapporto alle fattispecie tipizzate ai commi 11 e 13 del medesimo articolo. Pertanto, la norma in questione non deve essere letta in senso restrittivo e tassativo, ma interpretata come disposizione diretta a prevenire lesioni agli interessi (morali, etici, di corretto sviluppo psichico) degli spettatori, ed in particolare dei minori, rispetto ad ogni genere di programmazione;

– nel merito, pur dando atto della presenza dell’annuncio e della segnaletica di idoneità ad un pubblico adulto, il film presenta scene molto esplicite di sesso, nudità etc. e pertanto inadatto ad andare in onda in prima serata ;

– in particolare, il film in questione propone sequenze aventi per protagonisti adolescenti in cui manca senso di moralità, protagonisti di ciniche sfide seduttive e torbidi rapporti;

– considerato infine che il tema sfocia in situazioni che rasentano la pornografia e il sadismo con un finale che consiste sostanzialmente in una beffa trasgressiva, le quali, appaiono idonee a ingenerare negli spettatori comportamenti emulativi;

– le predette circostanze, unitamente al fatto che le immagini proposte sono andate in onda in una fascia oraria di fruizione prettamente familiare (TV per tutti), comportano che la trasmissione del film “Cruel Intentions 2” per i temi proposti e le immagini presentate si configura come programma potenzialmente nocivo degli interessi morali dei minori-spettatori;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/ 00) a euro 51.646/00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 [2];

TENUTO CONTO ai fini della determinazione della sanzione, con riferimento ai criteri previsti dall’articolo 11 della legge n. 689/1981 [3]:

– della connotazione obiettiva dell’illecito, attinente ad un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori con riguardo alle trasmissioni radiotelevisive;

– dell’ambito nazionale di diffusione del mezzo attraverso cui la violazione si è realizzata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la rilevata violazione in una somma di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/ 00);

VISTO l’allegato A alla delibera dell’Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, recante “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie” e la delibera dell’Autorità n. 336/03/CONS recante “Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, del 24 settembre 2003, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTA la proposta formulata dal Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Alfredo Meocci, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

ORDINA

alla Società R.T.I. S.p.A. con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l’emittente televisiva in ambito nazionale “Italia 1”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165, 00 (cinquemilacentosessantacinque/00);

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “sanzione amministrativa, articolo 31, comma 3 della legge 223/1990, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 41/04/CSP” entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a

norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/1981. Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a questa Autorità quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni e integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 24 marzo 2004

IL COMMISSARIO RELATORE

Alfredo Meocci

IL PRESIDENTE

Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato

per IL SEGRETARIO GENERALE

Gloria Maria Callari