Imprese ed Aziende
Istituzione dell’Albo delle società cooperative, in attuazione dell’art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell’art. 23-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.
Istituzione dell’Albo delle società cooperative, in attuazione dell’art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell’art. 23-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.
MINISTERO DELLE ATTIVITà PRODUTTIVE
DECRETO 23 giugno 2004 (G.U. n. 162 del 13.07.2004)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
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Decreta:
Art. 1.
Ai fini del presente decreto l’espressione:
«Ministero» indica il Ministero delle attività produttive;
«Direzione generale» indica la Direzione generale per gli enti cooperativi;
«ufficio» indica l’ufficio del Registro delle imprese;
«Camera di commercio» indica Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 2.
E’ istituito l’albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive a cura della Direzione generale.
L’albo si compone di due sezioni.
Nella prima sezione devono iscriversi le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.
Nella seconda sezione devono iscriversi le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto le società cooperative sono tenute a presentare le domande di iscrizione presso l’albo stesso, con le modalità di cui al successivo art. 3.
Art. 3.
L’albo è gestito con modalità informatiche e comunque secondo quanto dispone l’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Nella raccolta delle notizie il Ministero si avvale degli uffici delle Camere di commercio.
La pubblicità dei dati dell’albo è resa disponibile dagli uffici delle Camere di commercio.
Art. 4.
La società cooperativa deve presentare la domanda di iscrizione presso l’ufficio delle Camere di commercio dove ha la sede legale.
La domanda di iscrizione firmata dal legale rappresentante deve indicare la sezione – cooperative a mutualità prevalente o cooperative diverse – nella quale la società cooperativa intende iscriversi.
Nella domanda di iscrizione la società cooperativa deve indicare l’appartenenza ad una delle seguenti categorie:
cooperative di produzione e lavoro, cooperative di lavoro agricolo, cooperative sociali, cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento, cooperative edilizie di abitazione, cooperative della pesca, cooperative di consumo, cooperative di dettaglianti, cooperative di trasporto, consorzi cooperativi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo, consorzi e cooperative di garanzia e fidi, altre cooperative.
Art. 5.
Le società cooperative iscritte all’albo che depositano annualmente i propri bilanci all’ufficio saranno tenute ad utilizzare dalla data di entrata in vigore del presente decreto il modello approvato dal Ministero.
Gli amministratori al momento del deposito del bilancio devono dichiarare che nella società permane la condizione di mutualità prevalente, documentando nella nota integrativa tale condizione ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.
La Direzione generale, sulla base della documentazione depositata ogni anno dalla società cooperativa, dell’eventuale dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 220/2002 e sulla base delle risultanze delle attività di vigilanza, verifica l’iscrizione dell’ente in una delle due sezioni previste dal precedente art. 2 e in una delle categorie previste dall’art. 4.
Le società cooperative che perdono il requisito della prevalenza sono iscritte a cura della Direzione generale nella sezione delle cooperative prive del requisito predetto; di tale variazione viene data comunicazione alla società cooperativa da parte della Direzione generale.
Art. 6.
L’ufficio riceve la documentazione presentata dalla cooperativa, ne verifica la completezza formale ed entro dieci giorni lavorativi la inoltra alla Direzione generale presso il Ministero. Per i bilanci il termine entro il quale deve avvenire l’inoltro è di trenta giorni dal deposito.
L’ufficio nel caso in cui ne ravvisi la necessità può invitare la società a completare, rettificare o integrare la domanda entro un congruo termine.
Art. 7.
La Direzione generale per il tramite degli uffici delle Camere di commercio attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero di iscrizione con l’indicazione della sezione di appartenenza.
Il numero di iscrizione viene reso disponibile tramite il sistema informatico delle Camere di commercio.
Tale numero deve essere indicato dalla società nei propri atti e nella propria corrispondenza.
Art. 8.
Le cooperative aderenti ad uno dei gruppi di cui all’art. 2545-septies del codice civile devono depositare in forma scritta l’accordo di partecipazione presso l’albo tenuto dalla Direzione generale e provvedere alla comunicazione al registro delle imprese ai sensi dell’art. 2497-bis del codice civile.
Art. 9.
La Direzione generale, prima dell’iscrizione, può invitare a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l’iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, provvedendo alla iscrizione nella sezione delle cooperative prive di tale requisito.
In caso di iscrizione in una sezione o in una categoria diversa, nonchè di variazione dell’iscrizione ai sensi del precedente art. 5, comma 4, la cooperativa interessata può richiedere, in forma scritta e motivata, un riesame della richiesta di iscrizione alla Direzione generale la quale, prima di decidere, può sentire la commissione centrale per le cooperative.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.