Ambiente
Istituzione del Parco nazionale della Sila e dell’Ente parco. D.P.R. 14 novembre 2002 (in G.U. n. 63 del 17 marzo 2003)
Istituzione del Parco nazionale della Sila e dell’Ente parco. D.P.R. 14 novembre 2002 (in G.U. n. 63 del 17 marzo 2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l’istituzione del
Ministero dell’ambiente, ed in particolare l’art. 5, comma 2, che
attribuisce al Ministero dell’ambiente la competenza ad individuare
le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su
cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina
quadro delle aree protette, ed in particolare l’art. 1 che definisce
le finalita’ e l’ambito di applicazione della stessa;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, ed in particolare l’art. 4,
comma 1, che prevede l’istituzione, a decorrere dall’anno 1998, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell’ambiente, del Parco nazionale della Sila, sentita la regione e
previa consultazione delle province e dei comuni interessati, nonche’
l’art. 4, comma 6, che prevede l’affidamento all’Ente parco nazionale
della Sila della gestione dei territori attualmente ricadenti nel
Parco nazionale della Calabria, con l’esclusione di quelli facenti
parte del Parco nazionale dell’Aspromonte, nonche’ la gestione di
altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo
del Parco stesso;
Visto l’art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera c), della legge
15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le
funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto l’art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, il quale dispone che l’individuazione, l’istituzione e la
disciplina generale dei parchi e l’adozione delle relative misure di
salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata;
Visto l’art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come
sostituito dall’art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n.
426, che prevede che la classificazione e l’istituzione dei parchi e
delle riserve statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate
d’intesa con le regioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 503, di istituzione del Parco
nazionale della Calabria;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste in
data 29 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98, del
7 aprile 1979, di perimetrazione del Parco nazionale della Calabria
ed i decreti del Ministro dell’agricoltura e delle foreste in data 20
giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 21 gennaio
1983 e 8 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del
22 marzo 1986, di ampliamento;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste in
data 13 luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
12 agosto 1977, di costituzione delle riserve naturali statali
biogenetiche “Gallopane”, “Golia Corvo”, “Tasso-Camigliatello”,
“Poverella-Villaggio Mancuso”, “Coturelle-Piccione”,
“Gariglione-Pisarello”, “Macchia della Giumenta-S. Salvatore”,
“Trenta Coste”;
Visto il decreto del Ministro deIl’ambiente 21 luglio 1987, n. 426,
di istituzione della riserva naturale statale guidata biogenetica “I
Giganti della Sila”;
Vista l’istruttoria per l’istituzione del Parco nazionale della
Sila svolta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, nel cui ambito e’ intervenuta la consultazione delle
province e dei comuni interessati;
Visto il parere favorevole all’istituzione del Parco nazionale
della Sila espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del
20 giugno 2002;
Vista la delibera della giunta regionale della regione Calabria n.
2796 del 18 settembre 1989;
Acquisita l’intesa con la regione Calabria ai sensi dell’art. 2,
comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, espressa con la
deliberazione della giunta regionale n. 725 del 6 agosto 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’8 novembre 2002;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio;
Decreta:
Art. 1.
1. E’ istituito il Parco nazionale della Sila che comprende le due
aree denominate “Sila Grande” e “Sila Piccola” del Parco nazionale
della Calabria che contestualmente cessa di esistere.
2. E’ istituito l’Ente parco nazionale della Sila che ha
personalita’ di diritto pubblico ed e’ sottoposto alla vigilanza del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
3. All’Ente parco nazionale della Sila si applicano le disposizioni
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella
tabella IV ad essa allegata.
4. Il territorio del Parco nazionale della Sila e’ delimitato, in
via definitiva, dalla perimetrazione riportata nella cartografia in
scala 1:50.000, allegata al presente decreto del quale costituisce
parte integrante, e depositata in originale presso il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e, in copia conforme,
presso la regione Calabria e presso la sede dell’Ente parco nazionale
della Sila.
5. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto e fino alla data di entrata in
vigore del Piano del parco di cui all’art. 12 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, come modificato dall’art. 2, comma 30, della legge
9 dicembre 1998, n. 426, si applica direttamente la disciplina di
tutela riportata nell’allegato A al presente decreto del quale
costituisce parte integrante. Il Piano del parco, nell’ambito dei
compiti e fini assegnati dalla legge citata, terra’ conto di quanto
stabilito nel presente decreto.
6. All’Ente parco nazionale della Sila viene affidata la gestione
delle seguenti riserve naturali statali: “Gallopane”, “Golia Corvo”,
“Tasso-Camigliatello”, “Poverella-Villaggio Mancuso”,
“Coturelle-Piccione”, “Gariglione-Pisarello”, “Macchia della
Giumenta-S. Salvatore”, “Trenta Coste”, “I Giganti della Sila”, salvo
eventuali successive modifiche di legge.
7. La pianta organica dell’Ente parco e’ determinata ed approvata
entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio
direttivo osservate le procedure di cui all’art. 6 del decreto
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2.
1. Sono organi dell’Ente parco nazionale della Sila:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunita’ del parco.
2. La nomina degli organi di cui al comma 1 e’ effettuata secondo
le disposizioni e le modalita’ previste dall’art. 9, commi 3, 4, 5, 6
e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall’art.
2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
3. Il Consiglio direttivo dell’Ente parco della Sila individua
all’interno del territorio del Parco la sede legale ed amministrativa
dell’Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
4. L’Ente parco puo’ avvalersi di personale in posizione di
comando, nonche’ di mezzi e strutture messi a disposizione dalla
regione, dalle province interessate, dagli enti locali, nonche’ da
altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
Art. 3.
1. Costituiscono entrate dell’Ente parco da destinare al
conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i finanziamenti concessi dall’Unione europea;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di
cui all’art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive
modificazioni ed integrazioni;
e) eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi
dei diritti di ingresso e di privativa, e le altre entrate derivanti
dai servizi resi;
g) i proventi delle attivita’ commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle
norme regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all’attivita’
dell’Ente parco.
2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico
dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio.
Art. 4.
1. Fino alla nomina del direttore dell’Ente parco, le
autorizzazioni previste nelle misure di salvaguardia di cui
all’allegato A al presente decreto, vengono rilasciate
dall’assessorato ambiente e urbanistica della regione Calabria,
secondo le modalita’ previste dall’art. 9 dell’allegato A.
Art. 5.
1. L’Ente parco puo’ avvalersi, previa stipula di apposita
convenzione, degli enti strumentali della regione, nonche’ degli
uffici del Corpo forestale dello Stato, per tutte le attivita’ che
dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalita’
dell’area protetta di cui all’art. 2 dell’allegato A al presente
decreto.
Art. 6.
1. Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle
attivita’ agro-silvo-pastorali tradizionali, il recupero dei nuclei
rurali, la creazione di nuova occupazione, saranno attivate opportune
forme di incentivazione attraverso le concessioni di sovvenzioni a
privati ed enti locali, cosi’ come previsto dall’art. 14, comma 3,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. A tale fine l’Ente parco, entro sessanta giorni dalla
costituzione degli organi, potra’ provvedere a trasmettere alla
regione uno schema di accordo di programma, ai sensi dell’art. 2,
comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 entro i successivi
cinque anni.
Art. 7.
1. Al fine di promuovere ed incentivare le iniziative atte a
favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti
all’interno del parco, l’Ente parco puo’ concedere l’uso del proprio
nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino
requisiti di qualita’ e che soddisfino le finalita’ istitutive del
parco.
Art. 8.
1. In considerazione del prevalente uso forestale dell’altopiano
silano e’ consentito nei boschi demaniali e privati, ricadenti nelle
“zone 2” di cui all’allegato A al presente decreto, il taglio
silvo-colturale, nei casi specificati nella delibera della giunta
regionale della regione Calabria n. 2796 del 18 settembre 1989, di
cui in premessa.
Art. 9.
1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le
disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 14 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 80
Allegato A (
previsto dall’art. 1, comma 5)
DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Art. 1.
Zonizzazione interna
1. Il territorio del Parco nazionale della Sila, cosi’ come
delimitato nella cartografia in scala 1:50.000 allegata al presente
decreto, e’ suddivisa nelle seguenti zone:
zona 1 – di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico
con inesistente o limitato grado di antropizzazione;
zona 2 – di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico
con maggiore grado di antropizzazione e di presenza di attivita’
agro-silvo-pastorali.
Art. 2.
Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile
1. Nell’ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono
assicurate:
a) la conservazione di specie animali o vegetali, di
associazioni vegetali o forestali, di formazioni geologiche, di
singolarita’ paleontologiche, di comunita’ biologiche, di biotopi, di
processi naturali, di equilibri ecologici;
b) la tutela del paesaggio;
c) l’applicazione di metodi di gestione del territorio, idonei
a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente mediante il
mantenimento e lo sviluppo delle attivita’ agro-silvo-pastorali
tradizionali;
d) la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura biologica
attraverso opportune forme di incentivazione per la riconversione
delle colture esistenti. A tale fine, entro sessanta giorni dalla
nomina degli organi del parco, il consiglio direttivo approntera’ un
piano di riconversione delle colture esistenti a colture biologiche,
con la previsione dei relativi fabbisogni finanziari, da sottoporre
all’esame della regione Calabria nel quadro dei finanziamenti
compresi nel Quadro comunitario di sostegno 2000/2006;
e) la conservazione del bosco e la gestione delle risorse
forestali attraverso interventi che non modifichino il paesaggio e le
caratteristiche fondamentali dell’ecosistema;
f) la promozione di attivita’ di educazione, di formazione e di
ricerca scientifica anche interdisciplinare nonche’ di attivita’
ricreative compatibili;
g) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed
idrogeologici;
h) la sperimentazione e valorizzazione delle attivita’
produttive compatibili.
Art. 3.
Divieti generali
1. Su tutto il territorio del Parco nazionale della Sila sono
vietate le seguenti attivita’:
a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento ed il disturbo
delle specie animali ad eccezione di quanto eseguito per fini di
ricerca’ e di studio previa autorizzazione dell’Ente parco, salvo gli
eventuali abbattimenti selettivi o prelievi faunistici necessari per
ricomporre equilibri ecologici compromessi, accertati dall’Ente parco
ai sensi dell’art. 11, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n 394;
b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, salvo
nei territori in cui sono consentite le attivita’
agro-silvo-pastorali e nel rispetto delle normativa degli usi civici
locali; e’ fatta salva la raccolta di funghi, come disciplinata da
specifica normativa regionale;
c) l’introduzione in ambiente naturale non recintato di specie
vegetali o specie animali estranee alla flora e alla fauna autoctona,
fatte salve le foraggere ed altre specie vegetali impiegate nelle
coltivazioni agrarie e le specie animali in transumanza;
d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e
paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e
di studio previa autorizzazione dell’Ente parco;
e) l’apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di
discariche, l’asportazione di minerali; le cave e/o le miniere in
coltivazione e regolarmente autorizzate potranno restare in esercizio
fino ad’esaurimento delle autorizzazioni attraverso specifici piani
di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall’Ente parco;
f) l’introduzione da parte di privati, di armi, di esplosivi, e
di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzata,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 1, lettera g), della
legge 11 febbraio 1992, n. 157;
g) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo
ed appositamente attrezzate, ad eccezione del campeggio temporaneo
autorizzato;
h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorita’,
secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina
del volo;
i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,
provinciali, comunali, vicinali gravate da servitu’, fatta eccezione
per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all’esercizio delle
attivita’ agro-silvo-pastorali;
l) lo svolgimento di attivita’ pubblicitarie al di fuori dei
centri urbani, non autorizzate dall’Ente parco.
Art. 4.
Divieti in zona 1
1. Nelle aree di zona 1, l’ambiente naturale e’ conservato nella
sua integrita’ e pertanto sono vietate tutte le attivita’ che ne
determinino in qualsiasi modo l’alterazione e vigono, in particolare,
i seguenti ulteriori divieti:
a) l’uso dei fitofarmaci;
b) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e di nuove
opere di mobilita’;
c) la realizzazione di nuovi edifici;
d) l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di
qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica informativa
del parco;
e) il taglio dei boschi, ad eccezione degli interventi
necessari alla loro conservazione e alla prevenzione degli incendi;
in particolare tali interventi devono fondare la loro applicazione
sull’ecologia, sulla biologia e sulla pedologia, assicurando la
conservazione nel tempo e nello spazio del popolamento forestale,
senza alterarne le caratteristiche ecologiche fondamentali:
copertura, struttura, composizione, densita’ e suolo;
f) lo svolgimento di attivita’ sportive con veicoli a motore;
g) la realizzazione di opere che comportino la modificazione
del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla
sicurezza delle popolazioni.
Art. 5.
Divieti in zona 2
1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente art. 1 vigono, oltre
i divieti generali di cui all’art. 3, i seguenti divieti:
a) l’apertura di nuove strade, salvo quelle di servizio previa
autorizzazione dell’Ente parco;
b) la circolazione di natanti a motore nei bacini lacustri, ad
eccezione delle attivita’ di sorveglianza e di soccorso;
c) la realizzazione di nuove opere di mobilita’, ad eccezione
di quelle previste alla lettera d) del successivo art. 8;
d) la realizzazione di nuovi edifici all’interno delle zone
territoriali omogenee “E” di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ad eccezione di piccole strutture e
attrezzature per la promozione e la commercializzazione di prodotti
turistici locali, e di strutture rurali strettamente necessarie per
la conduzione delle aziende agro-silvo-pastorali, che saranno
autorizzate sulla base di apposito regolamento redatto dall’Ente
parco, di concerto con la regione interessata;
e) il taglio, fatto salvo quello silvo-colturale, dei boschi di
proprieta’ demaniale, statale e regionale, e privata, di cui all’art.
8 del decreto istitutivo del Parco nazionale della Sila, senza
autorizzazione dell’Ente parco;
f) la realizzazione di opere che comportino la modificazione
del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla
sicurezza delle popolazioni e le opere minori legate all’esercizio
delle tradizionali attivita’ agro-silvo-pastorali e comunque non
rilevanti per gli alvei naturali.
Art. 6.
Regime autorizzativo generale
1. L’adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e loro
varianti generali e parziali per la parte ricadente nell’area del
parco deve essere preceduta da intesa col soggetto gestore del parco.
2. Le attivita’ silvo-colturali, comprese quelle interessanti
demani statali, regionali e comunali, sono autorizzate dall’autorita’
territoriale competente, secondo quanto specificato dalla delibera
della giunta regionale n. 2796 del 18 settembre 1989;
3. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nelle aree
proposte e/o designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE
e 79/409/CEE sono sottoposti alla necessaria valutazione di incidenza
ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357;
4. E’ prevista la realizzazione del progetto di metanizzazione
delle frazioni di Camigliatello e Moccone del comune di Spezzano
della Sila, approvato con delibera della giunta comunale n. 107
dell’11 agosto 1998, in deroga ai divieti di cui all’art. 4.
Art. 7.
Regime autorizzativo in zona 1
1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4 sono
sottoposti ad autorizzazione dell’Ente parco i seguenti interventi:
a) le opere tecnologiche;
b) gli interventi di restauro conservativo e di
ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti
esistenti, cosi’ come definiti dall’art. 31, lettere c) e d), della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio
che siano gia’ in corso d’opera alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono
all’Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, l’elenco delle opere, accompagnato da
una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente
l’indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti
esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui
sopra l’ente di gestione provvedera’ ad ordinare in via cautelativa
la sospensione dei lavori.
Art. 8.
Regime autorizzativo in zona 2
1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 5, sono
sottoposti ad autorizzazione dell’Ente parco i seguenti interventi:
a) opere che comportino modificazione del regime delle acque al
fine della sicurezza delle popolazioni;
b) opere tecnologiche quali elettrodotti, con esclusione delle
opere necessarie alla elettrificazione rurale; gasdotti, con
esclusione delle reti di distribuzione; acquedotti, con esclusione
delle reti di distribuzione; depuratori e ripetitori;
c) ammodernamento degli impianti di risalita esistenti;
d) realizzazione di piste ed impianti per lo sci da fondo;
e) impianti per allevamenti e impianti di stoccaggio agricolo,
cosi’ come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
f) impianti di acquacoltura;
g) la realizzazione di attrezzature sportive e di servizio per
lo svolgimento di attivita’ nautiche;
h) l’apertura di nuove strade;
i) interventi di restauro conservativo, di risanamento
igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia, finalizzati al
riuso dei manufatti esistenti, cosi come definiti dall’art. 31,
lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria cosi’ come definiti alle lettere a) e b) dell’art. 31
della citata legge n. 457 del 1978.
3. Nelle zone 2 coperte da boschi privati sono consentite le
aperture di piste frestali per il concentramento e lo smacchio delle
utilizzazioni boschive. Resta ferma la possibilita’ di continuare,
secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura
biologica, le attivita’ agro-silvo-pastorali nonche’ di pesca e di
raccolta di prodotti naturali, ed e’ incoraggiata la produzione
artigianale di qualita’.
4. Nelle aree di zona 2 di cui all’art. 1, sono fatte salve le
previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti,
specificatamente per le zone omogenee A e B cosi’ come definite ai
sensi dell’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444, nonche’ i piani attuativi ricadenti nelle
zone di espansione edilizia, residenziale, turistica e/o produttiva,
tutte le opere e gli interventi gia’ regolarmente autorizzati, gia’
finanziati, o gia’ previsti da accordi di programma.
5. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio
che siano gia’ in corso d’opera alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i soggetti titolari delle opere, trasmettono
all’Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l’elenco delle opere,
accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e
contenente l’indicazione del luogo ove sono depositati i relativi
progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle
informazioni di cui sopra l’ente di gestione provvedera’ ad ordinare
in via cautelativa la sospensione dei lavori.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo
interessino in tutto o in parte aree proposte e/o designate ai sensi
delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE, e’ richiesta la
valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del decreto dei
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e l’eventuale
attivazione delle misure di compensazione.
Art. 9.
Modalita’ di richiesta di autorizzazioni
1. L’eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell’organismo
di gestione, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7 e 8, e’
subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti
condizioni:
a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte
dovranno essere corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla-osta, i
pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti
istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto
alla normativa vigente;
b) l’autorizzazione e’ rilasciata entro sessanta giorni dalla
ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte;
tale termine potra’ essere prorogato, per una sola volta, di trenta
giorni per necessita’ di istruttoria.
Art. 10.
Vigilanza e sorveglianza
1. La vigilanza sulla gestione del Parco nazionale della Sila e’
esercitata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
2. La sorveglianza del territorio di cui all’art. 1 e’ affidata
al Corpo forestale dello Stato, nei modi previsti dall’art. 21 della
legge 6 dicembre. 1991, n. 394, e all’Arma dei carabinieri ed alle
altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di
agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di
procedura penale.
3. Le eventuali esigenze di potenziamento della sorveglianza
potranno essere esercitate mediante l’utilizzo di personale dell’Ente
parco nei modi di cui al comma 2 dell’art. 21 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, nonche’ attraverso operatori di eventuali servizi di
polizia ecologica dell’Ente parco.