Lavoro e Previdenza

Friday 01 April 2005

Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Istituzione del Casellario centrale delle posizioni
previdenziali attive, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale.

MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 4 febbraio 2005 (Gazzetta Ufficiale n.
72 del 29-3-2005)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Visto l’art. 1, comma 23, della legge
23 agosto 2004, n. 243, che prevede l’istituzione del
Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive;

Visto l’art. 1,
comma 24, della predetta legge n. 243 del 2004, che prevede la
definizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, delle informazioni da trasmettere al Casellario e delle modalita’, della periodicita’ e
dei protocolli di trasferimento delle stesse;

Visto l’art. 1,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare, che prevede l’invio agli assicurati
di un estratto conto contributivo;

Visto il decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, concernente la trasformazione in persone giuridiche
private di enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza;

Visto il decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, concernente la tutela previdenziale obbligatoria dei
soggetti che svolgono attivita’ autonoma di libera
professione;

Visto l’art. 14,
comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente
l’obbligo di comunicazione all’INAIL del codice fiscale del lavoratore assunto
o cessato dal servizio;

Visto l’art. 15 del decreto
legislativo 10 febbraio 2003, n. 276, che ha
costituito la Borsa continua nazionale del lavoro;

Sentiti gli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza;

Decreta:

Art. 1.

Funzioni del Casellario degli attivi

1. Il Casellario centrale delle
posizioni previdenziali attive, di seguito definito «Casellario», istituito
presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (lNPS), cura la raccolta, la conservazione e la
gestione dei dati e delle altre informazioni
relative alle posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni di cui
all’art. 1, comma 23, lettere da a) ad e), e svolge altresi’
le funzioni attribuite dai commi 26, 27 e 28, della legge 23 agosto 2004, n.
243, avvalendosi delle strutture logistiche, dei beni strumentali e delle
risorse professionali messe a disposizione dall’lNPS.

2. Il Casellario amministra
l’Anagrafe generale delle posizioni assicurative attive, alla cui alimentazione
provvedono gli enti gestori dei regimi previdenziali
di cui all’art. 1, comma 23, lettere da a) ad e), della citata legge n. 243 del
2004.

3. L’unita’ di rilevazione
dell’Anagrafe e’ costituita dal soggetto, identificato
dal proprio codice fiscale, che risulta iscritto in almeno uno degli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Per iscritto si intende ogni soggetto che ha trascorso un periodo
assicurativo di qualsiasi durata presso un Ente e risulta, quindi, titolare di
una posizione assicurativa aperta a suo nome.

Art. 2.

Informazioni da trasmettere al
Casellario centrale degli attivi

1. Al fine di consentire la realizzazione dell’Anagrafe generale delle posizioni
assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni pubbliche, le predette
amministrazioni e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie trasmettono al Casellario, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, i dati anagrafici
relativi alle posizioni correnti. Entro la stessa data il
Casellario provvede a raccogliere e organizzare in appositi archivi i dati e le
informazioni di cui all’art. 1,
comma 27, lettere a), b), e c), della citata legge n. 243 del 2004.

2. Entro nove mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto gli Enti di cui al comma 1 trasmettono al
Casellario i dati anagrafici ed i periodi di iscrizione
e contribuzione, con evidenziazione delle date di inizio e fine, riferiti a
tutte le posizioni assicurative aperte risultanti nei propri archivi e, ove
disponibili, anche i dati relativi alle retribuzioni e ai redditi nonche’ a tutte le contribuzioni, ivi comprese quelle
figurative.

3. Entro dodici mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto il Casellario provvede
ad incrociare per codice fiscale le informazioni
trasferite dagli Enti. L’Anagrafe generale evidenzia cosi’
per ciascun attivo la sequenza temporale delle posizioni assicurative che lo riguardano, consentendo di allestire quadri informativi relativi ai contribuenti, alle posizioni
silenti e ad altre informazioni
utili per l’attivita’ di analisi e previsione.

4. Entro diciotto mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto, e successivamente
con cadenza annuale, il Casellario presenta alla Commissione di cui all’art. 5,
un rapporto sullo stato di attuazione di quanto disposto dal presente decreto.
Alla scadenza della Commissione il rapporto e’
presentato direttamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il
rapporto contiene, altresi’, un’analisi della
situazione del mercato del lavoro riguardante i livelli di occupazione,
il numero delle posizioni degli attivi, dei silenti, degli inoccupati, della mobilita’ intersettoriale nonche’
dei movimenti tra entrate ed uscite dal mercato del lavoro relative a tutte le
tipologie di lavoratori e ai diversi settori di attivita’.

Nel rapporto sono identificate,
inoltre, le posizioni contributive e le altre informazioni
utili per il monitoraggio sia del mercato del lavoro
che del sistema previdenziale ed assistenziale, anche su base regionale.

5. Entro ventiquattro mesi dalla
pubblicazione del presente decreto gli Enti previdenziali inviano ai propri
iscritti l’estratto conto dal quale risultano, secondo le informazioni contenute negli archivi, i periodi
assicurativi maturati presso le gestioni da essi
amministrate. Sulla base delle segnalazioni ricevute dagli iscritti gli Enti
provvedono, entro i dodici mesi successivi, a variare, qualora necessario, le
posizioni degli assicurati nei propri archivi e a comunicarle al Casellario
secondo le modalita’ previste dall’art. 3. Gli Enti
sono responsabili della correttezza e della manutenzione dei dati trasmessi al
Casellario.

6. Completata l’Anagrafe generale,
l’Ente cui da ultimo risulta iscritto l’assicurato,
sulla base dei dati contenuti nel Casellario, direttamente o per il tramite del
Casellario stesso, provvede, entro quarantotto mesi dalla data di pubblicazione
del presente decreto, ad inviare agli assicurati l’estratto conto integrato,
contenente tutti i periodi assicurativi. Successivamente,
il predetto estratto conto e’ inviato con la periodicita’
prevista dall’art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

7. Entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto, gli Enti previdenziali presentano alla
Commissione di cui all’art. 5 un programma per l’attuazione delle disposizioni
di cui ai commi precedenti. Successivamente i medesimi
Enti sono tenuti a presentare, con cadenza bimestrale, un rapporto sullo stato
di realizzazione del predetto programma, con la proposta di eventuali
variazioni da apportare allo stesso in relazione all’effettivo conseguimento
degli obiettivi prefissati.

8. Gli Enti per i quali, dall’esame
dei rapporti di cui al comma 7, risulti il mancato
rispetto delle scadenze previste nella trasmissione dei dati e delle informazioni di cui ai commi da 1 a 6, debbono
motivare l’inadempienza e sottoporre alla Commissione di cui all’art. 5 un
piano di adeguamento che espliciti i nuovi impegni e che individui gli
eventuali strumenti da fornire ai medesimi Enti per consentire la realizzazione
degli obiettivi prefissati.

Art. 3.

Modalita’ di trasmissione dei flussi informativi per il Casellario

1. La modalita’ standard di trasmissione dei dati al
Casellario, a cura degli Enti e sotto la propria responsabilita’,
e’ per via telematica in tempo reale, mediante adozione di procedure batch giornaliere, secondo il formato ed il protocollo di
trasmissione di cui all’allegato 1 del presente decreto, previa verifica da
parte degli Enti della correttezza dei dati conferiti.

2. Al fine di aggiornare
tempestivamente le posizioni del Casellario sulla base delle variazioni
intervenute nel corso dell’anno (cessazione o sospensione di versamenti, nuovi
contribuenti, modifiche dell’anagrafica ed altre informazioni
rilevanti) gli Enti alimentano i flussi informativi
secondo le procedure di cui al comma 1. I dati verificati vanno comunque trasferiti al Casellario entro e non oltre tre mesi
dalla data in cui sono pervenuti agli Enti.

Art. 4.

Utenti del Casellario

1. Possono accedere
al Casellario:

a) gli Enti previdenziali, per il
conferimento iniziale dei dati e del loro aggiornamento e, per la consultazione
delle informazioni sui propri
assicurati, al fine di costruire, l’estratto conto cumulativo e reperire gli elementi informativi
utili per il calcolo della pensione;

b) gli iscritti che vogliano
conoscere, previa procedura identificativa, la rappresentazione della propria
storia contributiva risultante nel Casellario.

2. Il Casellario fornisce dati in forma
aggregata agli enti conferenti ed agli organismi pubblici di cui al comma 28
dell’art. 1 della legge n. 243 del 2004.

Art. 5.

Commissione di verifica e
monitoraggio per il Casellario

1. Presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e’ istituita una Commissione
incaricata di seguire la realizzazione del Casellario degli attivi composta dal
presidente e da sette esperti nominati con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. Tra gli esperti, quattro sono designati dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di vicario del
presidente e coordinatore, due sono designati dal
Ministro dell’economia e delle finanze e uno e’ designato dall’ISTAT.

Partecipa alle riunioni della
Commissione il dirigente dell’lNPS
responsabile del Casellario degli attivi. La Commissione si riunisce su
convocazione del Presidente e comunque con cadenza
almeno bimestrale.

2. La Commissione:

a) vigila sull’attuazione delle
disposizioni legislative concernenti il Casellario degli attivi e sul rispetto
degli obiettivi e dei tempi previsti all’art. 2 del presente decreto,
sollecitando, se necessario, gli Enti conferenti ad
adottare le misure, anche tecniche, necessarie per il rispetto degli impegni
presi;

b) propone al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali la concessione di eventuali
deroghe dei tempi per la trasmissione dei dati in caso di motivati ritardi;

c) vigila sugli aspetti tecnici del
Casellario, convocandone i responsabili e prevedendo altresi’
periodiche consultazioni con i responsabili degli Enti previdenziali che
conferiscono i dati al Casellario;

d) definisce le modalita’
di raccordo tra il Casellario degli attivi e quello dei pensionati, previa
consultazione con gli enti di cui all’art. 1, comma 23, della legge n. 243 del
2004, anche proponendo innovazioni gestionali relative
a quest’ultimo, al fine di completarne la funzionalita’ cosi’ come previsto
dall’art. 73 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall’art. 31, comma 19,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall’art. 46 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326;

e) definisce le modalita’
di raccordo tra il Casellario degli attivi e la Borsa continua del lavoro di
cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

f) cura l’armonizzazione
e l’utilizzabilita’ ai fini statistici ufficiali dei
dati contenuti nel Casellario, in sintonia con gli standard vigenti a livello
nazionale e comunitario;

g) elabora, sentita l’Unione delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una proposta concernente l’individuazione del settore economico di
appartenenza delle aziende, dei lavoratori autonomi e parasubordinati, nonche’ i tempi e le modalita’ di
trasmissione dei dati di inizio e fine attivita’, da
inviare agli Enti previdenziali e quindi al Casellario, ai fini della
predisposizione del decreto di cui al comma 30, art. 1 della legge n.

243 del 2004;

h) definisce le modalita’
di raccordo con le anagrafi comunali al fine di consentire il tempestivo e contestuale aggiornamento delle informazioni
contenute negli archivi degli enti previdenziali e quindi del Casellario;

i) relaziona
periodicamente il Ministro del lavoro e delle politiche sociali suil’attuazione del Casellario e adotta, trasmettendolo al
Ministro stesso, il rapporto annuale predisposto dal Casellario. Nel predetto
rapporto vengono altresi’ evidenziati i risparmi per
gli Enti e per il sistema nel suo complesso derivanti da un piu’
efficace sistema di vigilanza, di lotta al sommerso e di economie
di scala realizzate dal Casellario.

3. In considerazione del ruolo di
coordinamento delle fasi di avvio del Casellario e di
implementazione del rapporto, la Commissione ha una durata di cinque anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Monitoraggio dell’occupazione e altre
informazioni per il Casellario

1. Al fine di attuare il monitoraggio
continuo dell’occupazione, di verificare l’andamento delle retribuzioni di fatto e di valutare gli effetti delle politiche del
lavoro, le informazioni contenute
nelle dichiarazioni mensili dei sostituti d’imposta sono trasmesse al
Casellario secondo le modalita’ di cui all’art. 3.
Con la medesima finalita’ e’
prevista l’acquisizione, da parte del Casellario, con cadenze da concordare con
gli enti ed organismi preposti, delle informazioni
relative alle denunce nominative che pervengono all’Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, ed ai permessi di soggiorno degli extracomunitari
risultanti negli archivi del Ministero degli interni. Il Casellario acquisisce altresi’ le informazioni
riguardanti le minorazioni e le malattie invalidanti,
in possesso delle istituzioni pubbliche o private, cosi’
come previsto dall’art. 1, comma 27, lettera c), della citata legge n. 243 del
2004.

Art. 7.

Altre disposizioni

1. Presso tutte le amministrazioni
pubbliche e’ individuata la figura del referente unico
per la trasmissione all’INPDAP dei dati giuridici ed economici relativi al
personale. Le amministrazioni hanno sessanta giorni di tempo dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale per comunicare il nominativo all’INPDAP, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell’economia e finanze.

2. Al fine di velocizzare le
operazioni propedeutiche alla realizzazione del Casellario, l’INPDAP puo’ stipulare
apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche.

3. Le Poste Italiane S.p.a., le Societa’
collegate ed altri soggetti tenuti a versare la contribuzione all’Istituto
Postelegrafonici individueranno la figura del referente unico per la
trasmissione telematica al suddetto ente previdenziale dei dati giuridici ed
economici relativi al personale iscritto.

Il presente decreto sara’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Maroni

Il Ministro dell’economia e delle
finanze

Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti l’11
marzo 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 1, foglio n. 206

Allegato 1

A) Flusso informativo
standard (set minimale di informazioni
da trasferire al Casellario)

Struttura

Sezione Intestazione Flusso: dati
identificativi dell’Ente mittente.

Sezione Identificazione Struttura: Dati identificativi della struttura di
riferimento.

Sezione Posizione Contributiva: i)
dati identificativi del lavoratore; ii) dati identificativi della contribuzione.

Contenuto

Identificazione flusso

– Protocollo mittente

Sezione identificazione Ente

– Ente contribuzione

– Codice entita’ che versa la
contribuzione

– Denominazione entita’ che versa la
contribuzione

– Codice Attivita*

Sezione identificativa del lavoratore

– Codice fiscale lavoratore

– Cognome lavoratore

– Nome lavoratore

– Data di nascita
lavoratore

– Sesso

– Comune di nascita

– Matricola lavoratore*

– Codice Comune di lavoro*

– Provincia di lavoro*

Sezione identificativa della contribuzione

– Qualifica del lavoratore*

– Flag
rettifica contribuzione

– Tipo della contribuzione

– Fondo di contribuzione

– Inizio periodo
contributivo

– Fine periodo contributivo

– Retribuzione in euro

– Quota invalidita’,
vecchiaia, sopravvivenza

– Unita’ di
misura della contribuzione

circ A=anno/i

circ M =
mese/i

circ S= settimana/e

circ G=giorno/i

– Numero Contributi

– Numero Contributi utili al fine
dell’anzianita’

– Numero Contributi utili per la
misura della pensione

B) Regole tecniche e protocolli di
trasmissione dei flussi informativi.

1. Trasmissione dei dati: in modalita’ telematica in formato ASCII.

2. Canale trasmissivo:
RUPA (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione),
per gli Enti e Amministrazioni gia’ attestati o in via di attestazione sulla rete oppure via
Internet con l’utilizzo di protocolli di trasporto protett
(https, ftps).

3. Credenziali di autenticazione
e accesso al sistema di trasmissione dei flussi agli Enti e Amministrazioni,
fornitura da parte dell’INPS.

4. Dimensionamento
del flusso: a) dimensione massima della singola «unita’
di trasmissione» (file o messaggio); b) periodicita’
dell’invio di una «unita’ di trasmissione».

5. ldentificazione dell’«unita’
di trasmissione»: ogni unita’ di trasmissione deve
essere identificata univocamente nell’ambito dell’Ente o Amministrazione
che effettua la trasmissione. Il sistema informativo
del Casellario provvedera’, al momento della
ricezione, a protocollare, mediante protocollo informatico, ogni singola «unita’ di trasmissione».

6. Formato di rappresentazione dei
dati: al fine di facilitare la fruibilita’ del
contenuto informativo dei flussi da
parte di sistemi tecnologicamente diversi si utilizza
il formato di rappresentazione dei dati basato sul linguaggio XML e le
specifiche di descrizione dei dati sono fornite mediante schemi XML.

—-

*Da valorizzarsi a
seconda delle peculiarita’ dell’Ente o Amministrazione mittente.