Lavoro e Previdenza

Friday 03 November 2006

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO DECRETO 5 ottobre 2006 Regolamento di organizzazione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro a livello di strutture e personale (articolo 13, comma 1, lettera n)

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
DECRETO 5 ottobre 2006 Regolamento di organizzazione dell’Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro a livello di strutture e personale
(articolo 13, comma 1, lettera n) del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303).

IL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO
SUPERIORE PER LA
PREVENZIONE

E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, recante il "Regolamento di
organizzazione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro – ISPESL, a

norma
dell’Articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419";

Visto in particolare l’Articolo
13, comma 1, lettera n), del predettodecreto del Presidente della Repubblica 4
dicembre 2002, n. 303, il quale prevede che il consiglio di amministrazione
disciplini l’organizzazione dell’Istituto a livello di
strutture e personale, ivi compresa la determinazione degli uffici
dirigenziali di cui all’Articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;

Vista la deliberazione n. 9/2006 adottata dal consiglio di amministrazione in data 2
agosto 2006, con la quale è stato approvato il regolamento concernente
l’organizzazione dell’Istituto;

Vista la nota del 21 settembre
2006 con cui il Ministero della salute – Direzione generale ricerca scientifica
e tecnologica – 6/I.4.d.a.7/70-6316/P, ha approvato il
predetto regolamento, ai sensi

dell’Articolo
13, comma 1, lettera n) del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
2002, n. 303;

E m a n a

l’unito
regolamento recante l’organizzazione dell’Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro a livello di strutture e del personale.

Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2006

Il presidente: Moccaldi

Allegato

REGOLAMENTO CONCERNENTE
L’ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
E LA DISCIPLINA DEL
RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI

Approvato dal consiglio di
amministrazione con delibera n. 2/2006 n del 16 febbraio 2006 e con delibera n.
9/2006 del 2 agosto 2006

Parte I

PRINCIPI GENERALI

E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Articolo 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento
disciplina l’organizzazione delle strutture e il rapporto di lavoro dei dipendenti
dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro – ISPESL,
con sede legale in Roma, via Urbana n. 167, al fine di
sviluppare le attività di cui all’Articolo 2 del decreto delPresidente della
Repubblica n. 303/2002.

Articolo 2.

Principi generali

1. Il presente regolamento è
adottato nel rispetto della normativa generale sulla organizzazione e
l’ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche e si uniforma ai
seguenti principi:

a) rispetto della distinzione tra
responsabilità di programmazione, indirizzo e controllo degli organi di
direzione politico-amministrativa, e responsabilità gestionali della dirigenza;

b) ottimizzazione di prestazioni
e servizi all’utente;

c) valorizzazione delle risorse
umane;

d) potenziamento della
responsabilità e dell’autonomia nell’esercizio delle funzioni di direzione
delle strutture interne;

e) perseguimento degli obiettivi
di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;

f) innovazione e competitività,
anche in vista di sinergie con altre pubbliche amministrazioni;

g) garanzia di legalità,
imparzialità, trasparenza e pubblicità degli atti e delle procedure;

h) garanzia di controllo dei
risultati delle attività amministrativa, tecnica, scientifica
e di servizio;

i) rispondenza dell’azione
amministrativa al pubblico interesse;

j) garanzia della libertà di
ricerca di ricercatori e tecnologi;

k) articolazione e distinzione
delle strutture di linea e di diretta collaborazione per funzioni omogenee
all’interno delle tre aree: tecnico-scientifica, processi organizzativi
e amministrativo contabile;

l) tutela della libertà e
dell’attività sindacale nelle forme previste dalle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla legge 20 maggio 1970, n. 300 e
successive modificazioni, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 3.

Obiettivi dell’organizzazione

1. L’ISPESL organizza le
proprie strutture al fine di realizzare un assetto funzionale all’attuazione
dei programmi definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo o
fissati da norme di legge o di regolamento; obiettivi prioritari di tali programmi
sono:

a) valorizzare le funzioni di
pianificazione, programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo;

b) incrementare l’efficacia,
l’efficienza della ricerca nazionale e internazionale, la qualità dei servizi
erogati dall’ente e la sua capacità di rispondere alle esigenze degli utenti,
in particolare le piccole e medie imprese;

c) conciliare gli orari di
servizio, di lavoro e di apertura al pubblico con le esigenze dell’utenza e con
gli orari delle altre pubbliche amministrazioni dell’Unione europea;

d) responsabilizzare il personale
al risultato dell’attività lavorativa, attraverso il suo coinvolgimento,
motivazione e aggiornamento;

e) ampliare per il tramite della
formazione continua, il patrimonio di conoscenze e competenze
dell’organizzazione;

f) sviluppare i sistemi
informativi e informatici;

g) valutare la qualità delle
prestazioni, la soddisfazione dell’utenza, interna ed esterna, il benessere nei
luoghi di lavoro, con un idoneo sistema di controlli;

h) promuovere le attività
dell’ente, attivando un sistema di informazione e comunicazione, interna ed
esterna;

i) rendere le strutture
scientifiche centrali e periferiche flessibili nell’articolazione ed
organizzazione.

Articolo 4.

Incompatibilità

1. Si applicano le disposizioni
di cui all’Articolo 53 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modifiche.

2. Gli incarichi di direzione
delle strutture previste nel presente regolamento sono incompatibili con quella
di membro e appartenente agli organi collegiali dell’Istituto.

Articolo 5.

Quadro normativo di riferimento

1. Il quadro normativo di
riferimento è costituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modifiche, dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dal
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di comparto e dalle leggi sul rapporto di lavoro
subordinato nell’impresa.

2. Ove specifiche disposizioni di
legge vigenti regolino alcuni particolari istituti giuridici connessi al
rapporto di lavoro del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, le
predette disposizioni trovano applicazione anche per il personale dell’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Parte II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 6.

Articolazione generale

1. La struttura organizzativa e
funzionale dell’ISPESL è costituita da:

2. Organi statutari:

a) presidente;

b) consiglio di amministrazione;

c) direttore generale;

d) comitato scientifico;

e) collegio dei revisori.

3. Uffici di diretta
collaborazione con gli organi statutari.

4. Strutture centrali:

a) dipartimenti
tecnico-scientifici;

b) dipartimento processi
organizzativi;

c) dipartimento del bilancio, del
personale e degli affari generali.

5. Strutture territoriali:

a) centri di ricerca;

b) agenzie territoriali.

Articolo 7.

Aree funzionali

1. Le strutture interne
dell’Istituto sono articolate e distinte in tre aree tipologiche:

a) tecnico-scientifica;

b) processi organizzativi;

c) amministrativo-contabile.

Titolo I

Capo I

Organi statutari

Articolo 8.

Presidente

1. Il presidente, scelto tra
personalità appartenenti alla comunità scientifica, dotato di alta,
riconosciuta e documentata professionalità tecnico-scientifica nelle materie di
competenza dell’Istituto, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della salute.

2. Il presidente dura in carica
cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il presidente ha la
rappresentanza legale dell’ente, convoca e presiede il consiglio di
amministrazione, il comitato scientifico e ne stabilisce l’ordine del giorno.

4. Il presidente inoltre:

a) sovrintende all’andamento
dell’Istituto e vigila sul corretto funzionamento delle strutture,
assicurandone l’unità operativa e di indirizzo;

b) predispone, con la
collaborazione degli uffici interessati e sentito il comitato scientifico, il
piano triennale da sottoporre per l’approvazione al consiglio di
amministrazione;

c) cura i rapporti istituzionali
e la comunicazione esterna dell’Istituto;

d) valuta, su parere obbligatorio
del comitato scientifico, l’attività delle strutture tecniche dell’Istituto;

e) conferisce, sentito il
direttore generale, gli incarichi di livello dirigenziale generale e
conferisce, sentito il consiglio di amministrazione, gli incarichi di direzione
delle strutture tecnico-scientifiche.

5. Al presidente è attribuita
un’indennità di carica determinata con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

6. Il presidente, se appartenente
ad amministrazioni dello Stato, ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, è
collocato in aspettativa per la durata dell’incarico, secondo le disposizioni
dei rispettivi ordinamenti; se professore o ricercatore universitario, può essere
collocato in aspettativa senza assegni a domanda, ai sensi dell’Articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Articolo 9.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di
amministrazione, nominato dal Ministro della salute, è composto dal presidente
e da otto componenti così individuati:

a) due esperti designati dal
Ministro della salute;

b) un esperto designato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;

c) un esperto designato
dall’Associazione nazionale dei comuni italiani;

d) quattro esperti designati
rispettivamente dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
scientifica, dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio;

e) esercita le funzioni di segretario
un dirigente amministrativo.

2. Gli esperti devono essere
scelti tra persone particolarmente competenti, di documentata professionalità
nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell’ambito dei

compiti
svolti dall’Istituto.

3. Il consiglio di
amministrazione dura in carica cinque anni.

4. Ai componenti del consiglio di
amministrazione spetta il compenso che sarà fissato con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Con analogo

decreto
saranno determinati i gettoni di presenza e le modalità di rimborso delle spese
di missione.

5. Il consiglio di
amministrazione può eleggere nel proprio seno un vicepresidente. Tale incarico
è gratuito.

6. Con regolamento dell’Istituto
saranno disciplinate le modalità di funzionamento del consiglio di
amministrazione.

Articolo 10.

Compiti del consiglio di
amministrazione

1. Il consiglio di
amministrazione:

a) ha compiti e poteri di
programmazione e di indirizzo e adotta i necessari atti deliberativi, definendo
le linee guida per la predisposizione del piano triennale da approvarsi con la procedura prevista dall’Articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 303/2002, del bilancio e dei regolamenti, sulla
base degli indirizzi strategici ricevuti dal Ministro della salute;

b) delibera il bilancio d
previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;

c) su
proposta del presidente, delibera il piano triennale di attività dell’Istituto,
la pianta organica e le eventuali variazioni dei fabbisogni di personale;

d) delibera i regolamenti;

e) delibera la eventuale
partecipazione dell’Istituto in società private aventi scopi coincidenti con le
attività istituzionali dell’Istituto, nel rispetto dei criteri e delle modalità
determinati con il regolamento di cui all’Articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 303/2002, salvo comunque, se del caso,
l’utilizzo economico dei risultati della propria ricerca.

2. Il consiglio di
amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria una volta ogni due
mesi, con avviso da comunicare a tutti i componenti, ai quali va
contestualmente trasmesso l’ordine del giorno, almeno cinque giorni prima.

3. In caso di urgenza o su richiesta della maggioranza dei componenti, il consiglio
può essere convocato in seduta straordinaria, con avviso da recapitare almeno
quarantotto ore prima, con le stesse forme previste dal comma 2.

Articolo 11.

Direttore generale

1. Il direttore generale è
nominato con decreto del Ministro della salute, su
proposta del Presidente, ed è scelto tra persone laureate di larga, provata e
documentata esperienza di direzione in

materia
di gestione ed amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore generale è
regolato con contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. Ai
dipendenti di pubbliche amministrazioni si applica quanto previsto
dall’Articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente dellaRepubblica
n. 303/2002[5].

2. Il direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo
alle sedute del consiglio di amministrazione;

b) attua i provvedimenti del
consiglio di amministrazione;

c) cura la predisposizione del
bilancio di previsione e del conto consuntivo, sulla scorta delle linee guida
indicate dal consiglio di amministrazione;

d) elabora le proposte da
sottoporre al presidente relative alle risorse
finanziarie da assegnare con l’indicazione degli obiettivi da conseguire;

e) attua quanto previsto nel
piano delle attività, sovrintendendo e coordinando l’attività dei dirigenti;

f) promuove lo
sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle risorse umane; cura, con i
dirigenti, la definizione e l’aggiornamento dell’assetto organizzativo
dell’Istituto;

g) vigila sistematicamente
sull’andamento della gestione, con riferimento al piano triennale ed al budget,
sviluppando ed utilizzando idonei strumenti di controllo;

h) conferisce gli incarichi di
livello dirigenziale non generale, ad esclusione di quelli relativi ai
dirigenti assegnati agli uffici di livello dirigenziale generale;

i) adotta
gli atti relativi alla gestione dell’Istituto, non rientranti nella specifica
competenza del presidente o dei vari dirigenti;

l) approva l’indizione delle
procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la
soglia comunitaria.

Articolo 12.

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è
nominato, con decreto del Ministro della salute, tra persone esperte nelle
materie di competenza dell’Istituto. Il comitato dura in carica tre anni ed è
composto:

a) dal presidente;

b) da otto esperti, anche
stranieri, su proposta del presidente dell’ISPESL;

c) da tre esperti designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;

d) da dieci esperti in
rappresentanza rispettivamente: tre del Ministero della salute, uno del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, uno del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministero delle
attività produttive, uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, uno del Ministero dell’interno e uno del
Ministero delle politiche agricole e forestali;

e) le funzioni di segretario sono
svolte da un dirigente amministrativo.

2. Alle riunioni del comitato
possono partecipare, altresì, su invito del presidente e senza diritto di voto,
dirigenti di ricerca, ricercatori e tecnologi dell’Istituto. Possono, altresì,
essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, personalità scientifiche
esterne, in relazione alla particolare rilevanza della
materia oggetto di valutazione.

3. Il compenso per i componenti
esterni del comitato, nonché il gettone di presenza e le spese di missione,
sono fissati con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell’economia
e delle

finanze.

Articolo 13.

Compiti del Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico:

a) esprime parere sui progetti di
collaborazione e di ricerca con organismi nazionali ed internazionali sia
pubblici che privati;

b) svolge, su
richiesta del presidente o del consiglio di amministrazione, attività di
consulenza in ordine a specifici piani e programmi di attività;

c) esprime parere sulle materie
di studio e ricerca per le quali assegnare le borse di
studio;

d) esprime annualmente pareri
obbligatori sull’attività delle strutture tecnico-scientifiche nelle quali è
articolato l’ISPESL, sulla base di criteri fissati dal medesimo comitato;

e) esprime parere
sull’ordinamento delle strutture tecnico-scientifiche dell’Istituto.

2. Il comitato si riunisce di
norma ogni tre mesi e tutte le volte che il Consiglio di amministrazione o il
presidente lo ritengano necessario.

Articolo 14.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei
conti è composto da tre membri effettivi e uno
supplente nominati con decreto del Ministro della salute, di cui uno designato
dal Ministro dell’economia e delle finanze, e dura in carica tre anni.

2. I predetti componenti, ad
eccezione del rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze,
devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra
persone in possesso di specifica e documentata professionalità con particolare
riferimento ai magistrati contabili.

3. Il collegio dei revisori dei
conti provvede al riscontro degli atti di gestione e alla loro regolarità e
conformità alle norme di leggi e regolamenti, accerta la regolare tenuta dei
libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le
variazioni ed il conto consuntivo, effettua le verifiche di cassa e compie ogni
altro atto inteso ad accertare la regolarità dell’attività dell’ISPESL. I
componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle sedute
del Consiglio di amministrazione.

4. Con provvedimento del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sarà
stabilito il compenso da corrispondere al presidente e ai componenti del
collegio dei revisori dei conti.

Capo II

Uffici di diretta collaborazione
con gli organi statutari

Articolo 15.

Uffici di diretta collaborazione
del presidente

1. La presidenza costituisce un
centro di responsabilità amministrativa.

2. Il presidente si avvale, per
le esigenze connesse all’esercizio delle sue funzioni di uffici di diretta
collaborazione.

Gli incarichi sono conferiti con
provvedimento del direttore generale, su designazione del Presidente.

3. Ai sensi del
comma 2 sono individuati quattro uffici di diretta collaborazione denominati:
ufficio di segreteria, Ufficio di segreteria tecnico-scientifica, ufficio studi
e rapporti istituzionali e Ufficio stampa:

a) L’Ufficio di segreteria svolge
attività complessiva di supporto al presidente. All’ufficio è preposto il capo
della segreteria con la qualifica non inferiore al quarto livello.

b) L’ufficio di segreteria
tecnico-scientifica: svolge attività istruttorie e di supporto alla presidenza
nelle materie tecnico-scientifiche, ivi comprese le attività di raccordo e di
informazione con le strutture tecnico-scientifiche dell’Istituto ed il comitato
scientifico, in particolare per la predisposizione del piano triennale di
attività e degli aggiornamenti annuali; cura le relazioni tecnico-scientifiche
con organismi ed enti nazionali e internazionali, in particolare con l’ISS, gli
IRCCS, i Ministeri e le regioni; assiste i ricercatori per la predisposizione
dei progetti di

ricerca
nazionali, europei e internazionali; cura le relazioni nazionali e
internazionali, prioritariamente per le attività culturali istituzionali e gli
scambi nell’ambito degli accordi

internazionali
di cooperazione tecnico-scientifica; cura le relazioni con gli organismi e gli
enti nazionali e internazionali nei vari settori, in particolare con l’ISS, gli
IRCCS, i Ministeri e le regioni; cura gli adempimenti preliminari per accordi,
convenzioni quadro; cura gli adempimenti preliminari per l’istituzione di
gruppi di lavoro, "osservatori" e comitati; effettua le designazioni
di esperti scientifici in commissioni, comitati e gruppi di lavoro, effettua la
programmazione di congressi, simposi, tavole rotonde e manifestazioni
scientifiche; esprime parere in ordine ai patrocini per convegni, corsi, e alla
adesione dell’Istituto a manifestazioni tecnico-scientifiche nazionali e/o
internazionali organizzate da soggetti terzi. All’ufficio è preposto un
dipendente con profilo di primo ricercatore o primo tecnologo.

c) L’Ufficio
studi e rapporti istituzionali: svolge compiti di studio per le attività
istituzionali; segue e cura l’andamento dei lavori parlamentari, le
concertazioni e le intese con le altre amministrazioni; cura i rapporti con il
Parlamento e gli altri organi costituzionali, con la Conferenza Stato-regioni
e le regioni e gli altri organi istituzionali in raccordo con le strutture
dell’ente.

Predispone altresì le risposte
alle interrogazioni parlamentari. All’Ufficio è preposto un dirigente
amministrativo di seconda fascia.

d) L’Ufficio stampa svolge le
attività di informazione e comunicazione previste dalla legge 7 giugno 2000, n.
150, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 e
dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000
nonché dalla direttiva del Dipartimento della funzione pubblica 7 febbraio 2002. In particolare: svolge attività di informazione indirizzata ad altre
strutture di informazione pubbliche e private e ai mass-media nazionali e
internazionali, a mezzo stampa, radio, televisione e on-line; cura il
monitoraggio dell’informazione italiana ed estera e la rassegna stampa con
riferimento alle attività di competenza dell’Istituto; promuove, in accordo con
il Dipartimento processi organizzativi, programmi e iniziative editoriali di
informazione istituzionale; cura i rapporti di collaborazione con centri di
informazione nazionali e internazionali; redige articoli redazionali,
editoriali, forum, dibattiti su tematiche istituzionali da inserire nelle
pubblicazioni periodiche; progetta inserzioni pubblicitarie per la promozione
dell’immagine dell’Istituto. All’ufficio è preposto un dipendente
interno, conprofilo di primo ricercatore o primo tecnologo, o dipendente di
altra pubblica amministrazione, ovvero un soggetto non appartenente alla
pubblica amministrazione, se in possesso dei requisiti professionali previsti
dalla legge.

Articolo 16.

Servizio per la valutazione e il
controllo strategico

1. Il consiglio di
amministrazione si avvale, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, di un servizio per la valutazione e il controllo strategico.

2. Al servizio è preposto un
collegio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, e almeno due
esterni all’ISPESL. Il collegio dura in carica al massimo tre
anni, è nominato dal consiglio di amministrazione e decade con
quest’ultimo.

3. I compiti e le funzioni sono
previste dall’apposito regolamento sui controlli interni approvato dall’ISPESL,
nonché da ogni altra disposizione prevista da leggi e da regolamenti.

Articolo 17.

Uffici di staff del direttore
generale

1. La direzione generale
costituisce un centro di responsabilità amministrativa.

2. Il direttore generale si
avvale, per le esigenze connesse all’esercizio delle sue funzioni, di uffici di
staff. Gli incarichi, conferiti con provvedimento del direttore generale, sono
rinnovabili.

3. Ai sensi del
comma 2 sono individuati quattro uffici di staff denominati: ufficio di segreteria,
ufficio controllo di gestione, ufficio studi, relazioni sindacali ed attività
d’ispezione amministrativa, ufficio tecnico, informatico e per le
telecomunicazioni:

a) L’ufficio di segreteria svolge
supporto all’espletamento dei compiti del Direttore generale, provvedendo al
coordinamento delle relative funzioni, svolge altresì funzioni istruttorie e di
supporto nelle materie tecnico-gestionali di competenza della direzione
generale nonché attività di raccordo e di informazione con il dipartimento del
bilancio, del personale e degli affari generali, con il dipartimento
processi-organizzativi e le agenzie territoriali. All’ufficio è preposto un
capo segreteria, con qualifica non inferiore al IV livello.

b) L’ufficio
controllo di gestione studia la configurazione dei centri di costo
dell’Istituto nelle strutture centrali e territoriali e ne propone
l’aggiornamento; collabora con il direttore generale nella pianificazione
dettagliata degli obiettivi gestionali; produce rapporti periodici
sull’andamento della gestione; sviluppa analisiglobali e di settore
sull’efficacia, efficienza ed economicità nell’attuazione degli obiettivi con
particolare riferimento allo studio degli scostamenti, al fine di individuare
le cause determinanti e le eventuali metodologie correttive; sviluppa analisi
specifiche per la determinazione delle politiche tariffarie dei servizi
erogati. All’ufficio è preposto un dirigente amministrativo di seconda
fascia;

c) l’ufficio
studi, relazioni sindacali ed attività d’ispezione amministrativa elabora studi
gestionali, amministrativi ed economici; formula pareri su questioni attinenti
al management dell’Istituto; cura i rapporti con le organizzazioni sindacali;
svolge attività di ispezione amministrativa a norma della legge n. 662/1996 e
della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002.
All’ufficio è preposto un dirigente amministrativo di seconda fascia.

d) L’Ufficio
tecnico, informatico e per le telecomunicazioni svolge le seguenti attività:
progettazione, direzione e collaudo dei lavori di ristrutturazione e
manutenzione ordinaria e straordinaria; gestione ed interventi non
specialistici di manutenzione ordinaria e straordinaria, con il proprio
personale, degli immobili; cura la gestione del patrimonio.

Svolge inoltre
compiti di studio e progettazione del sistema informatico e di
telecomunicazioni (TLC) per le attività dell’Istituto; coordina lo sviluppo
dell’attività informatica e di TLC dell’Istituto; svolge attività di
elaborazione dati; cura la gestione delle procedure di servizio a supporto
degli uffici centrali e territoriali; svolge attività di studio, sviluppo ed
acquisizione di prodotti, servizi e programmi applicativi atti a promuovere o
soddisfare utenze specifiche nell’ambito delle strutture interne con relativa
assistenza agli utenti; cura l’attività di assistenza tecnica di primo livello
alle apparecchiature informatiche, di TLC e supporto applicativo agli utenti.
All’ufficio è preposto un dipendente dell’Istituto con profilo di ricercatore o
primo ricercatore, tecnologo o primo tecnologo.

Titolo II

STRUTTURE CENTRALI

Capo I

Area tecnico-scientifica

Articolo 18.

I dipartimenti
tecnico-scientifici

1. L’area tecnico-scientifica
è coordinata dalla presidenza dell’Istituto. Si articola in
cinque dipartimenti tecnico-scientifici denominati:

a) dipartimento di igiene del
lavoro;

b) dipartimento di medicina del
lavoro;

c) dipartimento tecnologie di
sicurezza;

d) dipartimento installazioni di
produzione e insediamenti antropici.

e) dipartimento certificazione e
conformità di prodotti ed impianti.

2. I dipartimenti sono strutture
tecnico-scientifiche aventi il fine di gestire e sviluppare attività omogenee
di ricerca, assistenza, controllo, consulenza, informazione e formazione, in

conformità
agli obiettivi programmatici individuati.

3. Ai
dipartimenti tecnico-scientifici è conferita, nel quadro della
programmazione triennale e annuale, autonomia scientifica, amministrativa,
organizzativa nella elaborazione dei contenuti

dell’attività
di ricerca, nella elaborazione normativa, nella utilizzazione delle risorse
umane e finanziarie, nonché delle attrezzature assegnate. Essi costituiscono
centri di responsabilità amministrativa e di spesa.

4. I dipartimenti sono articolati
in sezioni e/o laboratori. L’incarico di direzione di tali strutture avviene su proposta del direttore di dipartimento con provvedimento
del presidente sentito il consiglio di amministrazione. Ogni dipartimento è
supportato da una unità amministrativa interna di
livello non dirigenziale.

5. La predisposizione dei piani
di attività di ricerca annuali e pluriennali avviene con modalità idonee a
consentire la partecipazione dei singoli ricercatori.

Articolo 19.

Compiti dei dipartimenti tecnico-scientifici

1. Il dipartimento di igiene del
lavoro svolge compiti di ricerca, studio, sperimentazione, controllo,
consulenza, assistenza, sviluppo di buone prassi, proposta normativa,
documentazione standardizzazione delle metodiche e delle procedure di
valutazione nelle attività riguardanti la misura e la valutazione dei rischi da
agenti fisici, chimici, biologici di varia natura negli ambienti di

lavoro
ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali. A tal fine:

a) effettua, con il supporto del
dipartimento processi organizzativi, attività di
consulenza e di formazione tecnico-scientifica nei settori di competenza;

b) effettua esami
e formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela della
salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale
e internazionale. In particolare procede:

alla
misura e alla valutazione di agenti fisici (rumore, vibrazione, microclima,
illuminamento) finalizzate all’idoneità igienico ambientale e alle procedure di
taratura e calibrazione di strumenti di misura;

alla
misura e alla valutazione di agenti chimici per lo studio delle condizioni di
inquinamento da polveri, fibre, gas, vapori, aerosol, aeriformi tossici e
nocivi, fumi e nebbie, negli ambienti di lavoro;

alla
misura e alla valutazione della esposizione a sorgenti ionizzanti e naturali e
artificiali e a sorgenti di radiazioni non ionizzanti;

all’assistenza
e alla consulenza agli organi della Pubblica amministrazione per il rilascio di
autorizzazioni relative all’impiego di radiazioni ionizzanti e non;

alla
misura e alla valutazione dell’esposizione da agenti biologici, con
monitoraggio microbiologico in ambienti di vita e di lavoro;

alla
valutazione e allo sviluppo dei dispositivi di protezione individuale da rischi
fisici, chimici e biologici.

2. Il Dipartimento di medicina
del lavoro svolge compiti di ricerca, studio, sorveglianza epidemiologica,
sperimentazione, standardizzazione delle metodiche, controllo, consulenza,
assistenza, sviluppo di buone prassi, proposta normativa, documentazione,
gestione dei sistemi di registrazione e delle cartelle sanitarie e di rischio
per quanto concerne la tutela della salute e il benessere dei lavoratori negli
ambienti di vita e di lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali. A tal fine:

a) effettua, con il supporto del
dipartimento processi organizzativi, attività di
consulenza e di formazione tecnico-scientifica nei settori di competenza;

b) è centro di collaborazione
dell’Organizzazione mondiale della sanità per la tutela della salute e la
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

c) effettua esami
e formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela della
salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. In particolare
opera:

per la
valutazione e la conseguente prevenzione degli effetti sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori nei casi di rischio chimico, fisico, biologico,
ergonomico, cancerogeno, organizzativo e

psico-sociale;

per la
ricerca, lo sviluppo e il trasferimento dei risultati anche nell’ambito di reti
nazionali e internazionali;

per la
sorveglianza epidemiologica e per lo sviluppo di metodologie e modelli di
sorveglianza sanitaria anche in relazione ai rischi emergenti;

per la
valutazione e la definizione di strategie di prevenzione degli effetti sulla
salute derivanti da emergenze ed eventi anomali.

3. Il Dipartimento tecnologie di
sicurezza svolge, in relazione all’evoluzione tecnologica dei sistemi di
prevenzione e sicurezza sul lavoro, compiti di ricerca, studio,
sperimentazione, prove di laboratorio, consulenza, assistenza, proposta
normativa, sviluppo e validazione di buone prassi, standardizzazione delle
metodiche e delle procedure di valutazione e gestione del rischio in materia di
sicurezza e qualità dei materiali, prodotti, macchine, impianti e ambienti di
lavoro, ivi compresa la consulenza ai Ministeri competenti per la sorveglianza
del mercato in relazione alle direttive europee, per l’accertamento delle
conformità dei prodotti ai requisiti di sicurezza. A tal fine:

a) effettua, con il supporto del
dipartimento processi organizzativi, attività di
consulenza e di formazione tecnico-scientifica nei settori di competenza;

b) formula ed elabora studi e
proposte in relazione alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

c) effettua esami e controlli e
rilascia certificazioni di sistemi di sicurezza. In particolare procede:

alla
elaborazione di metodi e strumenti di analisi necessari per la valutazione dei
rischi, in particolare di macchine e impianti;

alla
elaborazione di metodi e strumenti necessari per la gestione del rischio
macchine, impianti e attrezzature di lavoro;

alla
elaborazione di metodi e strumenti di analisi necessari per la gestione dei
rischi dei sistemi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di
lavoro.

4. Il Dipartimento certificazione
e conformità di prodotti ed impianti svolge compiti di coordinamento tecnico
delle attività di verifica di conformità di prodotto e di impianti previsti dalla

legge 12
agosto 1982, n. 597, con funzione sia di indirizzo, sia di valutazione dei dati
di ritorno e di rilevazione sperimentale, nonché per una uniforme e univoca
applicazione delle norme vigenti in materia.

A tal fine:

a) è organismo notificato dalla
Commissione europea per l’attività di certificazione relativa alle direttive
PED, TPED, SPV, che realizza anche avvalendosi di specifiche unità di
certificazione nelle strutture territoriali;

b) svolge verifiche di conformità
di prodotti e impianti non direttamente esercitabili dalle Agenzie
territoriali;

c) garantisce l’unitarietà
dell’apporto tecnico nei riguardi delle Agenzie territoriali per quanto
concerne le attività di omologazione e certificazione;

d) svolge attività di studio,
ricerca e sperimentazione per aree tematiche nei settori di competenza;

e) elabora norme, raccomandazioni
e linee guida a livello nazionale e internazionale, in stretta collaborazione
con gli organismi italiani ed europei di normazione;

f) effettua elaborazioni
statistiche e gestisce banche dati relative alle attività di certificazione e
verifiche di conformità;

g) effettua, con il supporto del
dipartimento processi organizzativi, attività di
consulenza e di formazione tecnico-scientifica nei settori di competenza.

5. Il Dipartimento installazioni
di produzione e insediamenti antropici svolge compiti di ricerca, studio,
sperimentazione, consulenza, assistenza, proposta normativa, controllo,
standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione ai fini
della tutela della salute, della sicurezza e della compatibilità ambientale in
connessione con la presenza sul territorio di installazioni di produzione e
insediamenti antropici, in particolare con riferimento alle installazioni a
rischio di

incidenti
rilevanti di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e alle
installazioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. A tal fine:

a) valuta la sicurezza e
l’affidabilità dei sistemi ai fini del miglioramento dei processi correlati
alle attività produttive, anche in funzione di eventi indesiderati e collegati
a situazioni di emergenza;

b) procede all’analisi globale
dei rischi e all’individuazione dei possibili rimedi e interventi correttivi,
anche in connessione con la pianificazione del territorio;

c) individua le migliori tecniche
di settore disponibili e studia le procedure per la riduzione degli impatti sul
territorio;

d) valuta i rischi nuovi ed
emergenti relativi all’impiego delle biotecnologie nell’industria e in
agricoltura, microbiologia ambientale, biorisanamento, biotrattamento dei reflui;

e) misura e valuta i rischi
fisici e chimici nell’aria, nelle acque e nei suoli per la stima delle
interazioni con le attività di produzione e gli insediamenti antropici e
propone soluzioni

migliorative;

f) promuove la cultura e sviluppa
buone pratiche nei settori di competenza;

g) effettua, con il supporto del
dipartimento processi organizzativi, attività di
consulenza e di formazione tecnico-scientifica nei settori di competenza.

Articolo 20.

Direzione dei Dipartimenti tecnico-scientifici

1. L’incarico di direttore del
Dipartimento è conferito dal Presidente sentito il Consiglio di
amministrazione.

2. Il direttore del Dipartimento
ha la responsabilità di assicurare il funzionamento scientifico, organizzativo
e amministrativo della struttura, nel rispetto dei programmi di attività e
degli indirizzi approvati dal Consiglio di amministrazione.

3. Il direttore del Dipartimento
è scelto tra i dirigenti di ricerca dell’Istituto, ovvero, in caso di
impossibilità, tra i professori ordinari e straordinari delle università o tra
i dirigenti di ricerca di altri enti o tra esperti di comprovata esperienza
scientifica in base a criteri di professionalità e comprovata esperienza. I
professori universitari possono avvalersi della facoltà di cui all’Articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente
il collocamento in

aspettativa
con o senza assegni: in tale ultima ipotesi verrà corrisposta una retribuzione
pari al trattamento economico in godimento presso la struttura di appartenenza.

4. L’incarico è a tempo
determinato.

5. Il direttore del Dipartimento
è responsabile del funzionamento complessivo dello stesso di fronte al
Presidente e al Direttore generale, secondo le rispettive competenze. A tal
fine:

a) provvede alla programmazione
delle attività di competenza del Dipartimento, in conformità al piano triennale
e ai suoi aggiornamenti annuali ed agli indirizzi del Presidente;

b) formula la proposta di
articolazione del Dipartimento in servizi e/o laboratori ai fini del prescritto
parere del Comitato scientifico;

c) adotta gli
atti di competenza del Dipartimento e ne è responsabile; determina
l’organizzazione del lavoro all’interno del Dipartimento; è responsabile
dell’andamento della gestione del Dipartimento;

d) segnala le esigenze di
personale, necessario al funzionamento del Dipartimento;

e) propone i piani annuali e
triennali del dipartimento.

6. Il direttore di Dipartimento,
per l’attività amministrativa e contabile, si avvale di personale amministrativo
assegnato al Dipartimento dal Direttore generale.

7. In relazione alle
statuizioni di cui all’Articolo 5, comma 4, lettera e), del decreto del
Presidente della Repubblica, 4 dicembre 2002, n. 303, l’incarico di direttore
di Dipartimento può essere

revocato,
prima della sua naturale scadenza, dal Presidente, sentito il Consiglio di
amministrazione, nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli
organi dell’Istituto o di valutazione

negativa
dell’attività svolta; nel procedimento di revoca deve essere osservato il
principio della partecipazione del diretto interessato attraverso la
contestazione ed il contraddittorio, da realizzare in tempi certi e brevi.
Detta valutazione negativa non può riguardare i risultati dell’attività di ricerca
svolta.

Articolo 21.

Direzione della sezione o del
laboratorio

1. L’incarico di direttore
della sezione o del laboratorio è conferito dal Presidente su
proposta del direttore del Dipartimento, ai sensi della normativa vigente ad un
soggetto con profilo non inferiore a primo ricercatore/primo tecnologo.

2. L’incarico può essere
revocato, dal direttore di Dipartimento, nel caso di grave inosservanza delle
direttive impartite o di valutazione negativa dell’attività svolta; nel
procedimento di revoca deve essere osservato il principio della partecipazione
al procedimento del diretto interessato, attraverso la contestazione ed il
contraddittorio da realizzare in tempi certi e brevi. Detta valutazione
negativa non può riguardare i risultati dell’attività di ricerca svolta.

3. Il direttore della sezione o
del laboratorio risponde al direttore del Dipartimento per le specifiche
attività di ricerca, controllo e consulenza svolte
dalla sezione, servizio o laboratorio cui è preposto.

Capo II

Area processi organizzativi

Articolo 22.

Dipartimento processi
organizzativi

1. Il Dipartimento processi
organizzativi:

a) svolge attività di studio e
promozione, in termini di qualità, delle attività didattiche e formative per
gli attori della sicurezza e salute aziendali, compresi i lavoratori;

b) svolge attività per la
qualificazione e l’aggiornamento professionale del personale dell’Istituto e
del Servizio sanitario nazionale, dei formatori e degli specialisti di settore;

c) svolge attività
d’individuazione e promozione di supporti didattici per l’integrazione della
cultura prevenzionale nelle attività scolastiche;

d) promuove, anche in
collaborazione con le strutture tecnico-scientifiche dell’Istituto, la
realizzazione di buone pratiche, analisi statistiche e realizzazione di
prodotti di supporto alla implementazione della sicurezza e salute nelle
aziende, con particolare riferimento alle P.M.I. ed agli Organismi paritetici;

e) procede all’organizzazione
informatica dei dati e delle informazioni prevenzionali correlate alle esigenze
degli utenti finali: Servizio sanitario nazionale, aziende, consulenti,
lavoratori e loro rappresentanti, cittadini;

f) svolge attività di promozione
delle modalità comunicative più efficaci per implementare la cultura della
sicurezza e salute negli ambienti di vita e di lavoro;

g) promuove, coordina e ottimizza
l’organizzazione, curandone la gestione amministrativa, delle attività di
servizio verso organismi pubblici e privati in tema di formazione, consulenza e

assistenza,
informazione ed attività editoriali, anche con il supporto delle strutture
dell’Istituto; promuove studi e formula proposte in materia di procedure
attuative al fine di incrementare

l’efficienza/efficacia
dei prodotti e/o servizi resi agli utenti;

h) realizza congressi, simposi,
tavole rotonde e manifestazioni varie;

i) svolge
le attività di supporto correlate alla funzione dell’Istituto di Focal Point
dell’Agenzia europea per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

j) cura le relazioni con il
pubblico.

2. Il Dipartimento Processi
organizzativi costituisce centro di responsabilità amministrativa.

Articolo 23.

Articolazione del Dipartimento
processi organizzativi

1. Il Dipartimento processi
organizzativi è suddiviso in unità funzionali e uffici, di seguito elencati:

a) Unità funzionale formazione;

b) Unità funzionale elaborazione
e diffusione informazioni;

c) Unità funzionale biblioteca;

d) Unità funzionale
comunicazione;

e) Unità funzionale verifica dei
processi;

f) Unità funzionale consulenza e
assistenza;

g) Ufficio amministrativo;

h) Ufficio per il servizio a
terzi;

i) Ufficio relazioni con il
pubblico.

Articolo 24.

Compiti delle Unità funzionali

e degli
Uffici del Dipartimento processi organizzativi

1. L’Unità funzionale
formazione procede all’individuazione delle metodologie più consone alla
formazione degli adulti in termini di analisi dei bisogni, progettazione,
valutazione degli apprendimenti, didattica attiva, soddisfazione degli utenti e
di sistemi di valutazione della qualità formativa; progetta percorsi formativi,
anche a distanza, per le figure della salute e sicurezza aziendale, per i
consulenti e per i formatori; ricerca e realizza prodotti formativi di ausilio
alla implementazione della cultura prevenzionale correlati ai diversi livelli
scolastici; promuove, programma e realizza percorsi formativi per il personale
interno e per organismi pubblici e privati; fornisce un supporto didattico e
metodologico ai corsi di aggiornamento degli esperti di settore

realizzati
dai dipartimenti scientifici.

2. L’Unità funzionale
elaborazione e diffusione informazioni, elabora e diffonde dati statistici
sugli infortuni e sulle malattie professionali, informazioni, strumenti e
prodotti applicativi, anche attraverso la implementazione
di apposito sito web, strutturato secondo le esigenze della valutazione dei
rischi e secondo i livelli di utenza; svolge i compiti di cui al decreto
legislativo 6 settembre 1979, n. 322 e successive circolari; ricerca e diffonde
le informazioni in coerenza con i piani di attività della Agenzia europea per
la sicurezza e la salute sul lavoro; promuove la conoscenza e la diffusione dei
contenuti del sistema informativo.

3. L’Unità funzionale
biblioteca cura l’acquisizione, la

gestione,
l’archiviazione e la distribuzione di testi, riviste tecnico-scientifiche e di
norme tecniche; cura le attività biblioteconomiche correlate; ricerca le
modalità più efficaci per l’utilizzo del patrimonio documentale da parte delle
diverse tipologie di utenti.

4. L’Unità funzionale
comunicazione conduce studi e analisi del processo di comunicazione
istituzionale e prevenzionale nelle varie categorie di utenti compresi i
cittadini; progetta e realizza

strumenti
e campagne di comunicazione, anche attraverso l’uso di mass media, per
incrementare la percezione positiva della funzione istituzionale e della
prevenzione, in termini di costi benefici nelle

organizzazioni;
pubblicizza l’organizzazione funzionale dell’Istituto; pubblicizza, per gli
utenti esterni, i servizi erogati e loro modalità applicative/gestionali di
fruizione; progetta, realizza, promuove e distribuisce le pubblicazioni
periodiche dell’Istituto, monografie e opuscoli istituzionali e
tecnico-scientifici secondo le esigenze degli utenti finali; cura
l’unificazione e l’estensione finale dei piani di attività dell’Istituto, la
stampa e la diffusione dei piani approvati, la predisposizione e la stampa dei
rapporti.

5. L’Unità funzionale verifica dei processi analizza, in base ad
indicatori predefiniti, la soddisfazione degli utenti interni ed esterni;
identifica gli eventuali punti critici dei processi operativo-gestionali;
promuove soluzioni organizzative, procedurali e professionali per migliorare
nel tempo i servizi resi.

6. L’Unità funzionale
consulenza e assistenza promuove, coordina e ottimizza l’organizzazione,
curandone la gestione amministrativa, delle attività di consulenza e assistenza
in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 25.

Compiti degli uffici del
Dipartimento processi organizzativi

1. Presso il Dipartimento
processi organizzativi operano tre uffici denominati Ufficio
amministrativo-gestionale, Ufficio servizi a terzi ed Ufficio relazioni con il
pubblico. Gli incarichi relativi a tali Uffici sono conferiti dal Direttore del
Dipartimento processi organizzativi.

2. L’Ufficio
amministrativo-gestionale espleta le seguenti attività:

a) supporto al Direttore del
Dipartimento;

b) predisposizione del budget dei
piani di attività;

c) attuazione dei compiti
dipartimentali, ivi compresa la realizzazione di convegni, congressi e
manifestazioni varie;

d) incombenze gestionali ed
amministrative del Dipartimento quale centro di spesa;

e) fornisce altresì supporto
amministrativo a fini dell’omogeneità delle procedure concernenti i progetti di
ricerca nazionali e comunitari.

All’Ufficio è preposto un
dirigente amministrativo di seconda fascia.

3. L’Ufficio per il servizio a
terzi esplica tutte le incombenze amministrativo-contabili
inerenti alle attività di competenza del Dipartimento rese a terzi, tra
cui:

a) acquisizione, anche per via
telematica, delle quote di iscrizione ai percorsi formativi tenuti direttamente
dall’Istituto;

b) pagamento dei compensi dovuti
a docenti interni ed esterni;

c) istruzione e predisposizione
degli atti relativi alle attività formative interne ed esterne, anche per ciò
che concerne le strumentazioni logistico-funzionali di
supporto.

All’Ufficio è preposto un
dirigente amministrativo di seconda fascia.

4. L’Ufficio relazioni con il pubblico provvede all’informazione
all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti di loro interesse;
cura il servizio all’utenza per i diritti di partecipazione previsti al Capo
III della legge n. 241/1990; formula proposte per il miglioramento dei rapporti
con l’utenza; cura la comunicazione interna rivolta alle strutture dell’ente.
All’Ufficio è preposto un dipendente dell’ente con idonea professionalità con
profilo di primo tecnologo.

Articolo 26.

Direzione del Dipartimento
processi organizzativi

e delle
relative unità funzionali

1. Al Dipartimento processi
organizzativi è preposto un dirigente di prima fascia dei ruoli dell’Istituto
ovvero un ricercatore o tecnologo della prima qualifica funzionale dei ruoli
dell’istituto. Nei casi in cui non siano presenti le
predette figure l’incarico può essere anche conferito, ai sensi e per gli
effetti dell’Articolo 19 decreto-legge n. 165 del 2001. L’incarico è
conferito dal Presidente dell’Istituto, sentito il Direttore generale.

2. L’incarico di responsabile
delle Unità funzionali è conferito dal direttore del Dipartimento ad un
dipendente con profilo di primo ricercatore o primo tecnologo.

Capo III

Area del bilancio, del personale
e degli affari generali

Articolo 27.

Dipartimento del bilancio, del
personale e degli affari generali

1. Il Dipartimento espleta le
seguenti attività:

a) cura la programmazione e la
gestione economico-finanziaria (bilancio, contratti, spese in economia);

b) cura la gestione tecnica e
patrimoniale degli immobili, uffici, impianti attrezzature e servizi
dell’Istituto;

c) cura la gestione del personale
(reclutamento, progressione delle carriere, trattamento economico e giuridico
di attività, di previdenza e quiescenza);

d) garantisce l’organizzazione
contabile degli uffici centrali e la supervisione procedurale di quelli
periferici;

e) cura gli affari legali e il
contenzioso;

f) cura gli affari fiscali;

g) cura le attività di
registrazione di brevetti, di stipula di contratti all’estero, di adesione a
consorzi, fondazioni, o di partecipazioni societarie;

h) cura le attività di supporto
al funzionamento degli organi collegiali.

2. Il Dipartimento del bilancio,
del personale e degli affari generali costituisce centro di responsabilità
amministrativa.

Articolo 28.

Articolazione del Dipartimento
del bilancio,

del
personale e degli affari generali

1. Il Dipartimento del bilancio,
del personale e degli affari generali si articola in otto Uffici di livello
dirigenziale non generale.

2. Gli Uffici di livello
dirigenziale non generale sono i seguenti:

a) Il Servizio programmazione e
gestione economico-finanziaria;

b) Il Servizio contratti e spese
in economia;

c) Il Servizio trattamento
giuridico del personale;

d) Il Servizio trattamento
economico del personale;

e) Il Servizio legale e per il
contenzioso del lavoro;

f) Il Servizio affari generali;

g) Il Servizio per la gestione
amministrativa delle aree di ricerca "Monteporzio" e
"Casilina";

h) Il Servizio organi collegiali.

Articolo 29.

Compito dei servizi del
Dipartimento del bilancio

del
personale e degli affari generali

1. Il Servizio programmazione e
gestione economico-finanziaria svolge le seguenti attività: studio delle
modalità di applicazione delle normative riguardanti la contabilità generale
pubblica – Studio delle procedure di decentramento in materia
amministrativo contabile – Analisi del piano di utilizzazione dei fondi
stanziati in bilancio per il funzionamento e la ricerca scientifica –
Predisposizione e tenuta delle scritture contabili e del bilancio di previsione
e triennale di competenza e di cassa delle entrate e delle spese dell’Istituto,
assestamenti di bilancio – Rilevazioni periodiche dello stato di attuazione
delle deliberazioni degli organi dell’Istituto con segnalazione della
trasformazione da impegni provvisori in definitivi – Analisi dell’andamento delle
spese per il coordinamento della gestione bilancio – Emissione ordini di
accreditamento a favore dei Funzionari delegati ed esame dei relativi
rendiconti – Rendiconto consuntivo dell’Istituto e rendiconto contabilità
separata delle attività omologative – Cura dei rapporti con la Tesoreria provinciale
dello Stato di Roma per la gestione della contabilità speciale intestata
all’Istituto – Rapporti con la

Banca Cassieri e adempimenti concernenti pagamenti disposti dall’Istituto – Tenuta
registro IVA, denuncia annuale IVA, versamento imposta di bollo in modo
virtuale – Adempimenti connessi ai fermi amministrativi – Rilevazioni contabili
di addebiti ed incassi per servizi resi a pagamento – Adempimenti
amministrativo-contabili e tariffari connessi a servizi resi a pagamento
sottoposti a regime IVA.

2. Il Servizio contratti e spese
in economia svolge le seguenti attività:

adempimenti
preliminari per la stipulazione, approvazione ed atti modificativi – Esecuzione
dei contratti – Adempimenti amministrativi attinenti i servizi generali della
direzione (pulizie, riscaldamento e vigilanza) – Collaudi, applicazioni
clausole penali – Emissioni dei titoli di pagamento – Attività dell’ufficiale
rogante; Adempimenti amministrativi relativi alla locazione immobili per le
sedi centrali e periferiche – Convenzioni per l’uso dei locali a titolo
gratuito – Adempimenti amministrativi relativi alla gestione delle commissioni
di gara e di collaudo – istruttoria amministrativa delle richieste di spese e
servizi in economia delle strutture centrali – Buoni di cassa ed emissioni di
titoli di spesa e rendiconti – Organizzazione dei servizi di trasporto –
gestione autoparco – Gestione noleggio mezzi di trasporto – Albo fornitori –
Ufficio del Consegnatario – Scritture inerenti all’inventario dei beni mobili –
Ricezione, controllo e distribuzione di tutte le attrezzature, arredi e
materiali – Custodia e manutenzione di apparecchi e materiali in temporaneo
deposito – Adempimenti connessi alla messa fuori uso di attrezzature, arredi e materiale
– Altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 718
del 30 novembre 1979; adempimenti per la stipula dei contratti all’estero;
adempimenti amministrativi relativi alla partecipazione o costituzione di
consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, nazionali,
esteri ed internazionali; rapporti amministrativi con organismi nazionali ed
internazionali.

3. Il Servizio trattamento
giuridico del personale svolge le seguenti attività:

assegnazione
agli uffici – Collocamento fuori ruolo – Rapporti informativi complessivi sul
personale – Aspettative, comandi, mobilità e distacchi – Provvedimenti
riguardanti la cessazione, la

decadenza
e la dispensa dal servizio – assenza dal servizio e provvedimenti relativi –
Procedure relative alle indennità di rischio del personale – Procedure di
assunzione del personale e adempimenti connessi – Approvazione graduatoria e
nomina in prova – Assunzioni obbligatorie – Assunzioni di personale scientifico
da istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani e stranieri –
Incarichi speciali – Riconoscimento ai fini dello svolgimento della carriera
dei servizi prestati presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca
italiani o stranieri – Nomina in ruolo – Inquadramento e progressione di
carriera del personale – Profili professionali – Passaggi di qualifica
funzionale – Conferimento di funzioni dirigenziali e deleghe di attribuzioni
dirigenziali – Provvedimenti di promozione del personale – Provvedimenti di
proposta e nomina del personale negli organi e negli incarichi di direzione
dell’Istituto – Provvedimenti di conferimento e revoca degli incarichi Stato
matricolare – Fascicoli personali – Schedario – Ruoli di anzianità – Rilascio
certificati e copie, provvedimenti relativi al personale in servizio –
Bollettino ufficiale.

4. Il Servizio trattamento
economico del personale svolge le seguenti attività: assegni fissi al personale
dipendente – Compensi a particolari categorie di personale – Adempimenti
economici conseguenti a riconoscimenti ricongiunzione e valutazione di servizi
– Liquidazione spese per accertamenti sanitari al personale – Ritenute per
prestiti, mutui e conto terzi – Adempimenti concernenti le assicurazioni
sociali (INPS, Tesoro, CPDEL, Opera di Previdenza, Fondo Credito,

SSN, ONAOSI, Fondi integrativi di
previdenza) – Adempimenti fiscali conseguenti alle erogazioni al personale
dipendente – Rendiconti semestrali – Altri adempimenti previsti dal decreto del Presidentedella Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979 –
Trattamento di previdenza – Prestazioni INPDAP – Indennità di buonuscita –
Liquidazione – Riliquidazione e supplemento indennità di buonuscita – Indennità
– Una Tantum diretta ed indiretta – Riscatti utili al fine del trattamento di
previdenza – Rapporti con l’INPDAP gestione ENPAS e INADEL – Trattamento di
quiescenza – Riconoscimento e ricongiunzione di servizi – Riconoscimento e
ricongiunzione servizi del personale scientifico proveniente da istituti di
istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri – Costituzione
posizione assicurativa presso l’I.N.P.S. – Posizioni assicurative – Rapporti
con il Ministero del Tesoro, Ufficio pensioni e con l’I.N.P.S. – Trattamento di
assistenza.

5. Il Servizio legale e per il
contenzioso del lavoro svolge le seguenti attività:

consulenza
giuridica interna ed esterna; contenzioso del lavoro, amministrativo, civile,
penale e contabile; attività stragiudiziale; attività per l’avvocatura generale
dello Stato; recupero crediti; procedure concorsuali e fallimentari; servizio
ingiunzionale.

6. Il Servizio affari generali
svolge le seguenti attività: affari generali – Protocollo generale –
Accettazione e spedizione corrispondenza – Nomina funzionari delegati,
ufficiale rogante, cassieri e consegnatari – Predisposizione atti e
provvedimenti di istituzione e nomina di comitati tecnici – Atti e procedure
per la designazione di personale in seno a commissioni, comitati e collegi –
Gestione dei locali di rappresentanza e riunioni – Adempimenti amministrativi
riguardanti i brevetti – Portinerie, custodie, centralini telefonici –
Rilevazione di dati relativi agli uffici ed al personale, alla produttività ed
alle condizioni di lavoro – Indagini, relazioni e progetti d’intervento per la
realizzazione delle procedure organizzative – Centro stampa e fotocopiatura –
Passaporti di servizio – Rilascio tessere di riconoscimento.

7. Il Servizio per la gestione
amministrativa delle aree di ricerca "Monteporzio" e
"Casilina" svolge le seguenti attività:

attività
di supporto e coordinamento amministrativo, vigilanza sull’attività
amministrativa per la conformazione di tale attività alle direttive impartite
centralmente – Spese in economia per

l’acquisto
dei beni e servizi occorrenti per il funzionamento – Svolgimento delle attività
di consegnatario dei beni mobili e immobili assegnati Manutenzione ordinaria
dei beni immobili.

8. Il Servizio organi collegiali
svolge: attività di supporto e di segreteria per il funzionamento degli organi
collegiali dell’Istituto (Consiglio di amministrazione, Comitato scientifico, Collegio
dei revisori – Servizio di controllo strategico) rapportandosi funzionalmente
anche con il Presidente dell’Istituto; attua le disposizioni di carattere
normativo, organizzativo e procedurale relative agli
organi collegiali; gestisce l’istruttoria dei provvedimenti di nomina degli
organi collegiali; cura la tenuta delle delibere dell’ente che trasmette anche
al Direttore generale; cura la tenuta dei verbali e la pubblicazione degli atti
degli Organi. Al servizio è preposto un dirigente amministrativo di seconda
fascia.

Articolo 30.

Direzione del Dipartimento del
bilancio del personale

e degli
affari generali

1. Al Dipartimento del bilancio,
del personale e degli affari generali è preposto un dirigente di prima fascia
dei ruoli dell’Istituto. Nei casi in cui non sia presente la predetta figura,

l’incarico
può essere anche conferito ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 19,
decreto-legge n. 165 del 2001.

L’incarico è conferito dal
Presidente dell’Istituto, sentito il Direttore generale.

2. L’incarico di responsabile
dei servizi è conferito dal Direttore del Dipartimento ad un dirigente di
seconda fascia appartenente ai ruoli dell’Istituto.

Articolo 31.

Servizio prevenzione e protezione

1. L’Ufficio prevenzione e
protezione svolge le attività e gli adempimenti correlati all’applicazione del
decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni, nonché gli
adempimenti connessi

ai
regimi autorizzativi e/o denunce relative a scarichi, impianti, ecc. (ai
comuni, alle aziende sanitarie, ai vigili del fuoco, ecc.).

All’Ufficio è preposto un primo
ricercatore o un primo tecnologo con idonea professionalità. L’incarico è
conferito dal Direttore generale.

Titolo III

STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 32.

Centri di ricerca

1. L’ISPESL può svolgere le
attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione, assistenza e
consulenza, di cui all’Articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 303/2002 anche

attraverso
centri di ricerca dislocati sul territorio nazionale.

2. I centri di ricerca
dell’Istituto sono tre: Monteporzio Catone, Casilina e Lamezia Terme. L’attività amministrativo-gestionale dei centri di ricerca
di Monteporzio Catone e Casilina è assicurata ai sensi del precedente Articolo
29, comma 7; mentre presso il centro di Lamezia Terme è costituita un’unità
amministrativo-contabile cui è assegnato dal direttore generale, personale
tecnico ed amministrativo, secondo le esigenze di funzionamento.

3. L’incarico di direttore del
centro di Lamezia Terme è conferito dal presidente dell’Istituto, sentito il
consiglio di amministrazione, al personale appartenente al profilo di dirigente
di ricerca o dirigente tecnologo, ovvero a professore universitario ovvero ad
esperto di comprovata e documentata esperienza nel settore.

4. Al direttore del Centro di
ricerca di Lamezia Terme è assegnato un budget. Annualmente il direttore
generale, con apposito atto, assegna le risorse finanziarie, umane e
strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati. Della gestione
delle risorse risponde al direttore generale.

5. Il centro di ricerca di
Lamezia Terme può essere articolato in laboratori, cui sono preposti
ricercatori.

6. L’istituzione di nuovi
centri di ricerca viene approvata dal consiglio
d’amministrazione, su proposta del presidente, in relazione a quanto previsto
nei piani triennali dell’Istituto ed alle risorse disponibili.

Articolo 33.

Cooperazione con organismi
esterni

1. Al fine di realizzare un
sistema a rete di eccellenza della ricerca scientifica dei settori della
sicurezza e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, sia a
livello nazionale che internazionale, in considerazione anche di particolari
contingenti situazioni o per una ottimale esplicazione
delle attività istituzionali, in considerazione anche di peculiarità e
specificità territoriali del nostro Paese, possono essere utilizzati strumenti
di cooperazione con istituzioni universitarie ovvero di ricerca pubbliche o
private di riconosciuto valore scientifico e con le regioni, aventi ciascuno
una o più missioni specificatamente indicate anche attraverso l’attivazione di
apposite strutture di ricerche.

2. Gli obiettivi, la missione,
gli obblighi e le responsabilità per l’istituzione ed il funzionamento di tali
strutture sono stabilite da apposite convenzioni, che sono approvate dal
consiglio di amministrazione, su proposta del
presidente.

3. Le convenzioni di cui al comma
2 definiscono oltre agli obiettivi, la missione, gli obblighi e le
responsabilità dei rispettivi partner nonché gli organi di direzione
scientifica e di programmazione ed attuazione delle attività da svolgere e, ove
previsto, di durata temporale degli stessi.

Articolo 34.

Le agenzie territoriali

1. Le agenzie territoriali
garantiscono le attività di certificazione, verifica di conformità, supporto
tecnico per la sorveglianza del mercato, formazione, informazione, assistenza e
consulenza verso l’utenza finale. Trovano un supporto nei coordinamenti dei
servizi. Sono sottoposte alla supervisione della direzione generale, ed operano
in stretta collaborazione con il dipartimento processi organizzativi e il
dipartimento certificazione e conformità di prodotti e impianti, al fine di
promuovere un dialogo più stretto con le amministrazioni locali, in particolar
modo le regioni, per definire protocolli e procedure comuni, sondare i bisogni
dell’utenza, promuovere e coordinare i servizi dell’ente.

Promuovono attività di studio e
ricerca sul territorio ed effettuano consulenza per gli impianti a rischio di
incidente rilevante e/o di tipo speciale. Per queste ultime attività sono
sottoposte al

coordinamento
del presidente.

2. L’incarico di direttore
dell’agenzia territoriale è conferito dal Direttore generale al personale
appartenente al profilo di dirigente di ricerca o dirigente tecnologo.

3. Sono istituite le sotto
elencate agenzie territoriali,

strutture
a livello regionale di norma aventi sede nel capoluogo di regione salvo quelle
diversamente indicate:

a) agenzia della Valle d’Aosta;

b) agenzia del Piemonte;

c) agenzia della Lombardia;

d) agenzia del Trentino Alto
Adige;

e) agenzia del
Friuli-Venezia Giulia;

f) agenzia del Veneto;

g) agenzia dell’Emilia Romagna;

h) agenzia della Liguria;

i) agenzia della Toscana;

j) agenzia delle Marche;

k) agenzia dell’Umbria, con sede
a Terni;

l) agenzia dell’Abruzzo, con sede
a Pescara;

m) agenzia del Lazio;

n) agenzia della Campania;

o) agenzia del
Molise;

p) agenzia della Basilicata;

q) agenzia della Calabria, con
sede a Catanzaro;

r) agenzia delle Puglie;

s) agenzia della Sicilia;

t) agenzia della Sardegna.

Articolo 35.

Articolazione e risorse delle
agenzie territoriali

1. Presso le agenzie territoriali
possono essere costituite sezioni distaccate con sede nei capoluoghi di
provincia, con delibera del Consiglio di amministrazione.

2. Le agenzie territoriali sono
dotate di un apposito budget. Il Direttore generale annualmente assegna le
risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei
compiti previsti dai piani di attività. Presso ciascuna
delle agenzie è organizzata unastruttura amministrativa di supporto di livello
non dirigenziale nominata dal direttore dell’agenzia.

Articolo 36.

Sezioni territoriali

1. Nelle more della
riorganizzazione dei servizi a livello regionale, le attuali sedi ISPESL, non
sedi di agenzia territoriale, continueranno a svolgere la loro attività in base
all’organizzazione attuale.

2. A regime, l’incarico di
direttore della sezione territoriale è conferito dal direttore generale su proposta del direttore dell’agenzia territoriale.

Parte III

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

DEL PERSONALE DELL’ISPESL

Titolo IV

Attribuzione degli incarichi di
direzione

delle
strutture tecnico-amministrative

Articolo 37.

Conferimento degli incarichi di
livello dirigenziale generale

1. Gli incarichi di direzione
degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti dal presidente,
sentito il direttore generale, per un periodo non inferiore a tre anni e non

superiore
a cinque e con facoltà di rinnovo. Con l’atto di conferimento dell’incarico
sono individuati la durata e le competenze istituzionali da svolgere. Con il
contratto individuale di lavoro, stipulato con il direttore generale sono
fissati gli obiettivi da conseguire con riferimento alle priorità, ai piani ed
ai programmi definiti dal consiglio di amministrazione, le modalità di verifica
del corretto espletamento dell’incarico, nonché definito il corrispondente
trattamento economico sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale dirigente dell’area della ricerca.

2. I dirigenti degli uffici di
livello dirigenziale generale sono responsabili di fronte al Direttore generale
dell’attività svolta dagli uffici che da essi
dipendono, della corretta ed efficiente gestione degli uffici medesimi, nonché
della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

3. La valutazione delle prestazioni
e delle competenze organizzative dei dirigenti degli uffici di livello
dirigenziale generale è effettuata annualmente dal direttore generale.

4. La valutazione tiene conto
delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane,
finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti
medesimi; la valutazione si fonda altresì sui risultati del controllo di
gestione.

5. Il procedimento si ispira ai
criteri di cui all’Articolo 5 del decreto legislativo n. 286/1999, così come
esplicitati dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
dirigente dell’Area della ricerca e dal regolamento sui controlli interni
dell’Istituto.

6. Il mancato raggiungimento
degli obiettivi, ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente,
valutati con i sistemi e le garanzie di cui all’Articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l’eventuale
responsabilità disciplinare secondo la normativa contenuta nel contratto collettivo,
l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione
alla gravità dei casi, l’amministrazione può inoltre recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

7. La positiva verifica e
certificazione dei risultati di gestione conseguiti costituisce, per converso,
presupposto per la corresponsione ai dirigenti medesimi della retribuzione di
risultato.

8. I provvedimenti di cui al
precedenti commi 6 e 7 sono adottati, in attuazione delle disposizioni
contrattuali vigenti.

Articolo 38.

Conferimento degli incarichi di
livello dirigenziale non generale

1. Gli incarichi di livello
dirigenziale non generale, di cui gli articoli 15, 17, 31 e 34, sono conferiti
dal Direttore generale, ai sensi dell’Articolo 8, comma 2, lettera h) del
decreto del Presidente

della
Repubblica n. 303/2002.

2. Gli incarichi di direzione
degli uffici di livello dirigenziale non generale sono conferiti con contratto
a tempo determinato, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a
cinque anni e con facoltà di rinnovo. Con il contratto individuale di lavoro
sono fissati gli obiettivi da conseguire con riferimento alle priorità, ai
piani ed ai programmi definiti dal consiglio di amministrazione, le modalità di
verifica del corretto espletamento dell’incarico nonché definito il
corrispondente trattamento economico sulla base del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale dirigente dell’Area della ricerca.

3. I dirigenti degli uffici di
livello dirigenziale non generale, di cui al comma 1, sono responsabili di
fronte al direttore generale del risultato dell’attività svolta dall’ufficio
cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro
affidati, nonché della corretta ed efficiente gestione dell’ufficio medesimo.

4. La valutazione delle
prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti degli uffici di
livello dirigenziale non generale, di cui al comma 1, è adottata annualmente
dal direttore

generale.

5. La valutazione tiene conto
delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane,
finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione e si fonda altresì
sui risultati del controllo di gestione.

6. Il procedimento di valutazione
si ispira ai criteri di cui all’Articolo 5 del decreto legislativo n. 286/1999,
così come esplicitati dal contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale dirigente dell’area della ricerca e dal regolamento sui controlli
interni dell’Istituto.

7. Il mancato raggiungimento
degli obiettivi, ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente,
valutati con i sistemi e le garanzie di cui all’Articolo 5 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l’eventuale responsabilità
disciplinare secondo la normativa contenuta nel contratto collettivo,
l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione
alla gravità dei casi, l’amministrazione può inoltre recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

8. La positiva verifica e
certificazione dei risultati di gestione conseguiti costituisce presupposto per
la corresponsione ai dirigenti medesimi della retribuzione di risultato.

9. I provvedimenti di cui ai
precedenti commi 6 e 7, sono adottati, in attuazione delle disposizioni
contrattuali vigenti.

10. Gli incarichi ai dirigenti
sono conferiti dal direttore del relativo dipartimento, con contratto a tempo
determinato di durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 e con facoltà
di rinnovo, con le procedure di cui al comma 2 del presente articolo.

11. I dirigenti degli uffici di
livello dirigenziale non generale di cui al comma 10 sono responsabili di
fronte al dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale del risultato
dell’attività svolta dall’ufficio cui sono preposti, della realizzazione dei
programmi e dei progetti loro affidati, nonché

della
corretta ed efficiente gestione dell’ufficio medesimo.

12. La valutazione delle
prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti degli uffici di
livello dirigenziale non generale, di cui al comma 10,
è effettuata annualmente dal responsabile dell’ufficio di livello dirigenziale
generale cui è assegnato il dirigente valutato.

13. Ai dirigenti di cui al comma
10 si applicano le disposizioni contenute nei commi da 5 a 9.

Articolo 39.

Durata degli incarichi

1. Gli incarichi di direzione
delle strutture previste dal presente regolamento sono conferiti da un minimo
di anni tre fino ad un massimo di anni cinque.

2. È vietato il cumulo degli
incarichi.

3. Gli incarichi sono tutti rinnovabili.

Titolo V

PROFILI E LIVELLI DEL PERSONALE

Articolo 40.

Inquadramento del personale

1. Ai sensi dell’Articolo 16
comma 1 del decreto del Presidente dellaRepubblica n.
303/2002[6], il personale di ruolo dell’ISPESL in servizio alla data di entrata
in vigore del presente regolamento è inserito nei ruoli dell’Istituto nelle
qualifiche e profili rivestiti alla stessa data.

Articolo 41.

Inquadramento dei dirigenti amministrativi

1. I dirigenti amministrativi
dell’ISPESL sono così inquadrati:

– dirigenti di prima fascia;

– dirigenti di seconda fascia.

Articolo 42.

Dotazione organica

1. La dotazione organica del
personale dell’Istituto è quella risultante dalla tabella allegata al presente
regolamento.

Titolo VI

RAPPORTO DI LAVORO

TRATTAMENTO GIURIDICO ED
ECONOMICO

Articolo 43.

Rapporto di lavoro

1. I rapporti di lavoro dei
dipendenti dell’ISPESL sono disciplinati dalle disposizioni del decreto
legislativo n. 165/2001, da quelle del capo I, titolo
II, del libro V del codice civile, da quelle delle leggi sui rapporti di lavoro
nell’impresa, nonché da quelle del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione.

2. I rapporti di lavoro dei
dirigenti dell’Ispesl sono disciplinati dalle disposizioni del decreto
legislativo n. 165/2001, da quelle del capo I, titolo
II, del libro V del codice civile, da quelle delle leggi sui rapporti di lavoro
nell’impresa, da quelle del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. I rapporti individuali di
lavoro dei dipendenti dell’ISPESL sono regolati mediante contratti individuali.

Articolo 44.

Formazione

1. L’Istituto individua nella
formazione professionale uno strumento indispensabile per l’aggiornamento e la
crescita del personale in servizio e per l’inserimento nei processi
organizzativi del personale di nuova assunzione.

2. A tal fine, l’Istituto:

a) promuove e favorisce forme
permanenti di intervento per la formazione, l’aggiornamento, la qualificazione
e la specializzazione professionale del personale;

b) garantisce l’autonomia
professionale nello svolgimento dell’attività scientifica e di ricerca;

c) cura la formazione e
l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con profili gestionali.

3. L’Istituto svolge attività
di formazione in base a programmi annuali e/o pluriennali, prevedendone gli
opportuni stanziamenti compatibilmente con le esigenze di bilancio.

4. In conformità alle vigenti
norme contrattuali, le linee di indirizzo generale delle attività formative
dell’Istituto sono oggetto di contrattazione integrativa.

Articolo 45.

Autorizzazioni allo svolgimento
di incarichi retribuiti

1. Ai sensi dell’Articolo 53 del
decreto legislativo n. 165/2001, i dipendenti dell’ISPESL non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente autorizzati dall’Istituto medesimo.

2. Per incarichi retribuiti si
intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e
doveri d’ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Sono esclusi i

compensi
indicati alle lettere da a) ad f) dell’Articolo 53, comma 6, del predetto
decreto legislativo n. 165/2001.3. L’autorizzazione deve essere richiesta
all’Istituto dal dipendente interessato o dai soggetti pubblici o privati che
intendono conferire l’incarico.

4. Restano ferme le particolari
disposizioni previste per i ricercatori e tecnologi dalla normativa
contrattuale.

Articolo 46.

Norma finale

Per quanto non espressamente
disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione ed al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
dirigente, alle norme del capo I, titolo II, libro V
del codice civile ed alle leggi sul rapporto di lavoro subordinato
nell’impresa.