Lavoro e Previdenza

Monday 23 April 2007

Istituto nazionale di previdenza sociale Circolare 76/2007 del 16 aprile 2007 Indennità giornaliera di malattia ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione Separata di cui all’ art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995. Istruzion

Istituto nazionale di previdenza sociale Circolare 76/2007 del 16 aprile 2007
Indennità giornaliera di malattia ai lavoratori a progetto e categorie
assimilate iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 della
legge n. 335/1995. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

OGGETTO: Indennità giornaliera di
malattia ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione
Separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge
n.335/1995. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

1. Premessa.

2. Ambito di applicazione.

3. Certificazione di malattia.

4. Eventi esclusi.

5. Requisito contributivo e
reddituale.

6. Controlli.

7. Misura e durata della
prestazione.

8. Domanda.

9. Contenzioso .

10. Istruzioni procedurali .

11. Istruzioni contabili

1. PREMESSA

L’art. 1 comma
788 della legge n.296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), ha
introdotto a favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, a
decorrere dal 1°gennaio 2007, una speciale indennità giornaliera di malattia. A
tale riguardo il comma in questione testualmente
recita: "a decorrere dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e
categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un’indennità
giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di giorni
pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non
inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli
eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.

Per la predetta prestazione si
applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione
dell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla
gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento
dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto
dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori.

Resta fermo, in caso di degenza
ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell’arco
dell’anno solare.

Per la certificazione e
l’attestazione dello stato di malattia che dia diritto
alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n.663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n.33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui
al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di
reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5,
comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e successive
modificazioni".

Ai fini dell’attuazione della
predetta disposizione legislativa, si forniscono le seguenti istruzioni
operative.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il legislatore ha individuato
quali destinatari della prestazione i lavoratori a progetto e categorie
assimilate iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 della
Legge 8 agosto 1995 n.335, purché non siano iscritti
ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano titolari di pensione.

Considerata la formulazione della
norma si ritiene che i soggetti destinatari siano, oltre ai collaboratori a
progetto di cui all’ art. 61, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.276, anche i collaboratori coordinati e
continuativi nonché i collaboratori occasionali, intendendosi per questi ultimi
i soggetti titolari di rapporti con lo stesso committente di durata complessiva
superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ovvero di durata anche inferiore
ma con diritto ad un compenso superiore a 5000 euro.

In tal senso si è anche espresso
il Ministero del Lavoro, interpellato al riguardo.

La nuova tutela trova
applicazione per gli eventi morbosi insorti a partire dal 1°gennaio 2007.

3. CERTIFICAZIONE DI MALATTIA

A decorrere dal 1° gennaio 2007
si applica ai soggetti individuati al punto 2 la disposizione di cui all’art. 2
del D.L. n.663/1979, convertito nella legge n.33/1980
e successive modificazioni, che prevede l’onere di presentare o inviare rispettivamente
all’INPS ed al "datore di lavoro" (in tal caso si tratta del
committente), entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio, il
certificato e l’attestato di malattia compilato dal medico curante. In caso di
presentazione o invio oltre il termine di legge, dovrà trovare pertanto
applicazione la sanzione della perdita dell’intera indennità relativamente alle
giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificativo del
ritardo addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore.

Si fa, infine, presente che il
certificato medico OPM-INPS verrà modificato inserendo
tra le categorie lavorative a pagamento diretto una specifica dedicata ai
lavoratori a progetto ed assimilati.

4. EVENTI ESCLUSI

Sono esclusi dalla nuova tutela
economica gli eventi morbosi di durata inferiore ai 4 giorni.

A tal riguardo si precisa che
l’esclusione dell’indennizzabilità va limitata ai soli eventi di durata
inferiore a quattro giorni e non può essere estesa ad eventi di durata
superiore ovvero agli eventi che configurino continuazione o ricaduta rispetto
ad un precedente evento morboso: entrambi i tipi di evento dovranno quindi
essere indennizzati per l’intera durata, compresi i primi tre giorni di
malattia.

A tal fine, in caso di eventi di
durata inferiore a quattro giorni, il lavoratore deve comunque inviare o
presentare entro il termine previsto, rispettivamente all’INPS ed al
committente, il certificato e l’attestato di malattia.

5. REQUISITI CONTRIBUTIVI E
REDDITUALI

Condizione per il diritto alla
prestazione è la sussistenza del requisito contributivo e reddituale previsto
dal D.M. 12.1.2001 ai fini della tutela per malattia in caso di degenza
ospedaliera, a favore dei medesimi soggetti . Pertanto
l’indennità di malattia spetta se:

nei 12
mesi precedenti l’evento risultino attribuiti, cioè accreditati, almeno 3 mesi,
anche non continuativi, di contribuzione nella Gestione Separata di cui
trattasi;

nell’anno
solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale
assoggettato a contributo presso la gestione separata non sia superiore al 70%
del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995,
n. 35, valido per lo stesso anno.

Con riguardo al requisito
contributivo, l’art. 1 comma 770 della L . 296/2006
prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva
pensionistica per gli iscritti alla Gestione Separata non assicurati presso
altre forme previdenziali obbligatorie è pari al 23%. Pertanto l’aliquota contributiva
complessiva (comprensiva del contributo dello 0,50 %
istituito dall’art. 59 della L. 449/1997 e successive modificazioni ai fini
dell’erogazione dell’indennità di maternità, dell’assegno per il nucleo
familiare e del trattamento di malattia per degenza ospedaliera) è pari, per il
2007, al 23,50 %. Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del
requisito richiesto si ottiene quindi, per il 2007, applicando l’aliquota del
23,50 % sul minimale di reddito di cui all’art. 1
comma 3 della L . 233/90 che è pari, per l’anno 2007, ad euro 13.598.
Conseguentemente, il contributo utile è pari ad euro 266,29.

Si ricorda che, invece, il
contributo mensile utile per il 2006 era pari ad Euro 202,40 (ottenuto
applicando sul minimale di reddito di Euro 13.345 fissato
per il 2006 l’aliquota contributiva del 18,20% prevista per lo stesso anno).

Infine, occorre sottolineare che
i periodi di malattia sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di
un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca
la prognosi contenuta nel certificato medico ed all’effettiva astensione
dall’attività lavorativa.

6. CONTROLLI

A decorrere dal 1° gennaio 2007
ai soggetti individuati al punto 2 si applicano le disposizioni in materia di fasce
orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia. Pertanto, a
decorrere da tale data, l’Istituto è abilitato a disporre, d’ufficio o su richiesta del committente, l’effettuazione di visite
domiciliari e/o ambulatoriali volte ad accertare la sussistenza dello stato di
incapacità lavorativa. Al fine di consentire il regolare espletamento dei
predetti controlli, i soggetti di cui trattasi sono tenuti ad indicare sul
certificato e sull’attestato di malattia l’esatto e completo indirizzo di reperibilità
(residenza o temporanea diversa dimora) ed a comunicare tempestivamente,
all’Inps e al committente, ogni eventuale variazione dello stesso.

Eventuali assenze ingiustificate
a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, dovranno essere sanzionate
secondo i criteri e le modalità già applicati per i lavoratori subordinati
aventi diritto all’indennità di malattia.

Si precisa tuttavia che, in caso
di eventi di durata inferiore ai quattro giorni, potranno essere disposte
visite di controllo solo su eventuale richiesta del committente e non
d’ufficio.

7. MISURA E DURATA DELLA
PRESTAZIONE

La misura della prestazione è
pari al 50 % dell’importo corrisposto a titolo di
indennità per degenza ospedaliera a favore dei medesimi soggetti individuati al
punto 2. Pertanto l’indennità andrà calcolata – applicando la percentuale del
4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di
contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento – assumendo a
riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale
contributivo di cui all’art. 2 comma 18 della L . n.335/1995
valido per l’anno di inizio della malattia. Conseguentemente, per le malattie
iniziate nell’anno 2007, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è
risultato pari a euro 87.187,00 l’indennità sarà calcolata su euro 238,87 (euro 87.187 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata
indennizzabile, a:

euro
9,55 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di
contribuzione;

euro
14,33 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di
contribuzione;

euro
19,11 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di
contribuzione.

L’evento di malattia è
indennizzato per un numero massimo di giornate pari ad un sesto della durata
complessiva del rapporto di lavoro e, comunque, per almeno 20 giorni. Per

"durata complessiva del
rapporto di lavoro" deve intendersi il numero delle giornate lavorate o
comunque retribuite, nell’ambito dei rapporti di collaborazione in essere nei
12 mesi precedenti l’inizio della malattia, lo stesso periodo preso a
riferimento per la verifica dei requisiti contributivi e reddituali.

Il numero di giornate indennizzabili
per gli eventi di malattia, che si verificano in uno stesso anno solare, non
può superare il limite massimo annuale di 61 giorni pari ad 1/6 di 365 (o 366
qualora nel periodo di riferimento sia compreso un anno
bisestile). Un limite annuale ridotto di 20 giorni è riconosciuto a coloro che
non possono far valere periodi lavorativi superiori a 120 giorni nei 12 mesi
precedenti gli eventi dell’anno.

L’indennità spetta per tutte le
giornate di malattia non sanzionate, comprese le festività, fino al
raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare.

La prestazione di cui trattasi è
autonoma ed aggiuntiva rispetto all’indennità già prevista per i casi di
degenza ospedaliera a favore dei medesimi lavoratori iscritti alla gestione
separata: con riguardo alla tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera
restano fermi i limiti ed i criteri di erogazione indicati nel D.M. 12.1.2001
ed illustrati nella circolare n.147 del 2001.

Infine, in considerazione del
fatto che l’art. 1 comma 788 della legge n.296 del 27 dicembre 2006, come detto
in premessa, ha introdotto un’indennità giornaliera di malattia senza fare
alcun riferimento alla tutela specifica prevista per i lavoratori dipendenti,
come invece avvenuto per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato,
per gli eventi indennizzati a tale titolo non verrà
accreditata contribuzione figurativa .

8. MODELLO DI DOMANDA

Il lavoratore interessato dovrà
presentare formale domanda, come da facsimile del nuovo modello MOD.MAL.2/GEST.SEP.
appositamente predisposto (prelevabile dal sito
internet dell’Istituto-www.Inps.it-sezione modulistica) contenente i seguenti
dati:

durata
del/i rapporto/i di lavoro di cui il soggetto richiedente è stato parte nel
corso dei 12 mesi precedenti l’insorgenza della malattia

ammontare
degli emolumenti (lordi) percepiti nell’anno di insorgenza dell’evento morboso
ed in quello precedente.

A corredo della domanda, il
soggetto richiedente la prestazione dovrà produrre copia del/i
contratto/i di lavoro.

Inoltre, laddove gli elementi
presenti negli archivi contributivi (estratto-conto lavoratori parasubordinati,
E-MENS, etc.) non siano sufficienti a determinare il diritto alla prestazione e
la relativa misura, le Sedi provvederanno a richiedere agli interessati copia
della documentazione fiscale e contributiva (modelli 770, CUD, F24, etc.)
necessaria per determinare la base imponibile ed accertare l’esatto adempimento
degli obblighi contributivi.

9. CONTENZIOSO

Competente a decidere in unica
istanza i ricorsi inerenti la prestazione in oggetto è
il Comitato Amministratore per la Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 L. 335/1995. L’istruttoria
relativa ai medesimi ricorsi dovrà essere curata dalle Direzioni Regionali
territorialmente competenti mediante la procedura D.I.C.A.,
secondo le disposizioni impartite con la circolare 13 del 2.2.2006.

10. ISTRUZIONI PROCEDURALI

I certificati presentati e le
visite mediche di controllo disposte debbono essere gestiti utilizzando le
specifiche procedure automatizzate. Al fine di individuare i certificati
presentati dai lavoratori beneficiari delle prestazioni in oggetto, è stato
istituito il codice "8", da immettere nel campo "categoria a
pagamento diretto" del certificato, in fase di acquisizione o variazione
dello stesso.

Per il pagamento delle indennità
di malattia, in attesa della realizzazione e del
rilascio della procedura specifica di gestione di tali trattamenti, le Sedi
debbono utilizzare la procedura dei "Pagamenti Vari" che è
disponibile dalle utenze di modulo base selezionando le opzioni:

02. PROCEDURE COBOL PRESTAZIONI
NON PENSIONISTICHE

10. PAGAMENTI VARI.

La procedura consente di
corrispondere le indennità agli assicurati e di gestire le ritenute fiscali
operate. A riguardo si rammenta che per i Collaboratori Coordinati e
Continuativi l’indennità da percepire è assimilabile a reddito da lavoro
dipendente e le aliquote da applicare sono quelle previste per i lavoratori
dipendenti, con riconoscimento delle detrazioni fiscali spettanti per il
periodo indennizzato.

Per la corretta gestione delle
ritenute fiscali è necessario attribuire gli importi negli appropriati campi
della collezione, operazione che produce effetti immediati sulla comunicazione
che accompagna il pagamento e, successivamente, sulle certificazioni fiscali

da
rilasciare agli interessati ed al fisco.

La collezione da utilizzare per
liquidare le indennità in argomento ha le seguenti caratteristiche:

"NOME" composto dal
prefisso "PARASUBMAL" e da altri 2 caratteri che identificano la
struttura operativa che effettua il pagamento. Il "nome" è attribuito
alla collezione in fase di creazione della stessa (opzione PF1).
Automaticamente la collezione viene così inizializzata :

Nei campi "NOMI/CONTI"
sono presenti le seguenti sigle:

"INDENAP" per l’importo
lordo dell’indennità da corrispondere per periodi di malattia di anni
precedenti quello di pagamento;

"IRPEFAP" per l’importo
delle ritenute fiscali trattenute sulle indennità da corrispondere per periodi
di malattia di anni precedenti quello di pagamento;

"INDENAC" per l’importo
lordo dell’indennità da corrispondere per periodi di malattia dell’anno in
corso;

"IRPEFAC" per l’importo
delle ritenute fiscali calcolate sulle indennità da corrispondere per periodi
di malattia dell’anno in corso;

"DIRPEAC" per l’importo
delle detrazioni fiscali riconosciute per periodi di malattia dell’anno
corrente;

i
successivi campi sono impostati con i conti di imputazione previsti al
successivo punto 11., in modo da utilizzare i totali degli importi ad essi
abbinati per la composizione del biglietto contabile:

"PAR30105" per
l’importo delle competenze lorde relative agli anni precedenti (in DARE del
biglietto contabile);

"PAR30175" per
l’importo delle competenze lorde relative agli anni in corso (in DARE del
biglietto contabile);

"GPA27009" per
l’importo delle ritenute fiscali operate (in AVERE del biglietto contabile);

"PAR10030" per
l’importo netto corrisposto agli assicurati (in AVERE del biglietto contabile);

come
"CAUSALE GENERICA" compare la dicitura "Indennità di malattia ai
lavoratori parasubordinati"

In acquisizione dei dati propri
della pratica vanno inseriti obbligatoriamente: l’importo netto da pagare, il
periodo indennizzato, la modalità di pagamento della prestazione (con assegno,
con accredito bancario o postale, allo sportello) e gli importi accanto alle
sigle sopra specificate che consentono di gestire gli aspetti fiscali e
contabili della pratica. Infatti il campo "Agg.to
archivio fiscale (S/N)" risulta impostato con "S" per far
comparire, una volta completata l’acquisizione della pratica, il pannello
fiscale precompilato con gli importi acquisiti accanto alle sigle sopra
specificate, e, successivamente in fase di elaborazione della collezione, per
registrare il pagamento stesso e le ritenute nell’archivio fiscale PNP.

Nel pannello fiscale i dati
relativi alle indennità da corrispondere vengono
esposti attribuendo loro il valore rappresentato dalle sigle dei campi di
acquisizione. Tali dati debbono essere completati con le date di inizio e fine malattia e con le giornate solari di prestazione e di
detrazione, calcolate contando i giorni del periodo indennizzato. Se questo è a
cavallo di due anni, il periodo va suddiviso in due sottoperiodi: il primo con
termine al 31.12 dell’anno di inizio dell’evento ed il secondo con inizio
dall’1.1 dell’anno successivo. Questa suddivisione è necessaria per la corretta
attribuzione delle indennità corrisposte ai fini fiscali e contabili.

La procedura può essere
utilizzata in tutte le sue funzioni per listare, totalizzare ed elaborare le
posizioni contenute nelle collezioni così predisposte.

11. ISTRUZIONI CONTABILI

Ai fini della rilevazione
contabile dell’indennità giornaliera di malattia di che trattasi sono stati
istituiti i seguenti conti:

PAR 30/105
– per l’imputazione dell’indennità giornaliera di malattia di competenza degli
anni precedenti;

PAR 30/175
– per l’imputazione dell’indennità giornaliera di malattia di competenza
dell’anno in corso.

L’Ufficio amministrativo, sulla
base della documentazione prodotta dalla procedura "pagamenti vari"
di cui al precedente punto 10., provvede a predisporre
apposito biglietto contabile di mod. SC 3 contenente la seguente scrittura in
P.D.:

PAR 30/105
a PAR 10/030

(competenza
anni precedenti) (debito verso i beneficiari)

PAR 30/175
GPA 27/009

(competenza
anno in corso) (ritenute erariali)

GPA 2./…

(eventuali
ritenute addizionali)

Nel momento in cui verrà rilasciata la specifica procedura automatizzata di
liquidazione e gestione delle prestazioni in argomento la suddetta scrittura
contabile sarà predisposta dalla stessa procedura.

All’atto del pagamento, l’importo
da corrispondere ai beneficiari va naturalmente imputato in DARE del conto PAR 10/030.

Eventuali somme non riscosse dai
beneficiari devono essere evidenziate, nell’ambito del partitario del conto GPA
10/031, con il codice di bilancio esistente "03041".

Le somme relative alle partite in
argomento che al termine dell’esercizio risultino
ancora da definire devono essere imputate al conto esistente PAR 10/033.

Eventuali recuperi devono essere
rilevati al conto esistente PAR 24/033. I relativi
crediti risultanti alla fine dell’esercizio vanno imputati al
conto esistente PAR 00/030 sulla base della ripartizione del saldo del
conto GPA 00/032 eseguita dalla procedura "recupero crediti per
prestazioni".

I crediti divenuti eventualmente
inesigibili devono essere evidenziati, nell’ambito del partitario del conto GPA
00/069, con il codice di bilancio esistente "01040" – Prestazioni
temporanee indebite – PAR.

In allegato si riportano i conti
di nuova istituzione PAR 30/105 e PAR 30/175 nonché i
conti PAR 10/030, PAR 10/033 e PAR 24/033 ai quali è stata adeguata la
denominazione.

Il Direttore Generale

Crecco