Famiglia

Wednesday 14 April 2004

Istituita una banca dati con tutti i minori adottabili

Istituita una banca dati con tutti i minori adottabili

Ministero della Giustizia, Decreto 24 febbraio 2004, n.91

Regolamento recante modalita’ di attuazione e organizzazione della banca di dati relativa ai minori dichiarati adottabili, istituita all’articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2004, n.84)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149, concernente “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” nonche’ al titolo VIII del libro primo del codice civile”;

Visto, in particolare, il comma 3 dell’articolo 40 della legge n. 149 del 2001, ove si dispone che “con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalita’ di attuazione e di organizzazione della banca dati”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, recante modalita’ applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, concernente: “Norme in materia di sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche in relazione all’amministrazione della Giustizia”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Sentito il parere dell’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione, reso con nota in data 11 giugno 2002;

Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso con nota n. 10602/25794 in data 11 luglio 2003;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 agosto 2003;

Sentito il parere del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, reso con nota n. prot. UL/835/03/83-03 del 10 dicembre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 12 gennaio 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. prot. ia 194/U-U.L 7/3-1 del 26 gennaio 2004 e nota n. prot. 309/U – 7/3-1 ia U.L. del 5 febbraio 2004);

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per:

a) “banca di dati”: la banca di dati costituita presso il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile, relativa ai dati dei minori dichiarati adottabili, ai coniugi aspiranti all’adozione nazionale e internazionale, nonche’ alle persone singole disponibili all’adozione, in relazione ai casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell’articolo 44, della legge 4 maggio 1983, n. 184, cosi’ come sostituito dall’articolo 25, della legge 28 marzo 2001, n. 149;

b) “dati”: i dati previsti dalla legge sulle adozioni che affluiscono dai domini specifici dei tribunali per i minorenni e dalle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dalle singole regioni, nonche’ ogni altra informazione utile a garantire il miglior esito del procedimento di adozione;

c) “uffici della giurisdizione minorile”: i tribunali per i minorenni e le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, i giudici tutelari, la sezione della famiglia presso le corti d’appello, le procure generali presso la corte d’appello, la corte di cassazione e la procura generale presso la corte di cassazione;

d) “regole procedurali di carattere tecnico operativo”: le regole emanate con decreto del Ministro della giustizia per la definizione di dettaglio della gestione della banca di dati in ossequio alle esigenze relative alla integrita’ fisica e logica dei dati;

e) “responsabile dei sistemi informativi automatizzati”: il dirigente generale o equiparato di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

Art. 2.

Principi generali di organizzazione della banca di dati

1. La banca di dati e’ organizzata in modo da assicurare la integrita’, la riservatezza e la disponibilita’ dei dati, nonche’ la identificazione dei soggetti che accedono agli stessi, previa registrazione con annotazione dei dati identificativi dell’utente.

2. La banca di dati e’ costituita presso il Dipartimento per la giustizia minorile e la gestione della stessa e’ attribuita al Capo del Dipartimento della giustizia minorile, il quale, nell’ambito della struttura organizzativa, puo’ designare un proprio sostituto, scelto nell’ambito del personale di dirigenza addetto al Dipartimento.

3. Titolari del trattamento dei dati a norma dell’articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono gli uffici della giurisdizione minorile, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

4. La banca di dati consente qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.

Art. 3.

Modalita’ di tenuta della banca di dati

1. La banca di dati e’ tenuta in modo informatizzato secondo regole procedurali di carattere tecnico operativo.

2. Il sistema informatico e’ strutturato con modalita’ che assicurano:

a) l’individuazione dell’ufficio al quale il dato appartiene;

b) l’individuazione del soggetto che inserisce o modifica il dato;

c) l’avvenuta ricezione da parte del sistema informatico dell’inserimento o della modifica del dato.

3. La conformita’ alle regole procedurali di carattere tecnico operativo e’ certificata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, prima della messa in uso.

Art. 4.

Alimentazione della banca di dati

1. La banca di dati e’ alimentata automaticamente dai registri informatizzati presso gli uffici della giurisdizione minorile tramite la Rete Unica della Giustizia.

2. Il sistema informatico permette anche l’inserimento o la modifica del dato in modalita’ manuale.

3. La banca di dati e’ alimentata anche con l’apporto dei dati forniti dalle singole regioni.

Art. 5.

Modalita’ di accesso alla banca di dati

1. L’accesso alle informazioni contenute nella banca di dati e il rilascio di copie ed estratti e’ disciplinato come segue; esso e’:

a) riservato ai magistrati dei tribunali per i minorenni e delle procure presso i tribunali per i minorenni cui sia attribuita la trattazione dello specifico procedimento di adozione nonche’ ai magistrati degli altri uffici della giurisdizione minorile. In quest’ultimo caso, il capo dell’ufficio individua i magistrati autorizzati all’accesso;

b) consentito al personale appartenente agli uffici della giurisdizione minorile, previa autorizzazione da parte del capo dell’ufficio;

c) consentito agli interessati, come individuati dalla lettera i) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, solo quanto ai loro dati personali e nel rispetto dei diritti loro spettanti a norma del titolo II della Parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per il tramite dei tribunali per i minorenni e delle procure presso i tribunali per i minorenni.

2. Ciascuna postazione avente accesso alla banca di dati resta soggetta a previa registrazione con annotazione dei dati identificativi dell’utente.

3. I dati personali concernenti l’identificazione degli utenti del servizio e le operazioni di accesso e consultazione della banca di dati di cui al comma 1 lettere a) e b) sono utilizzabili per fini di sicurezza del sistema e di accertamento di eventuali illeciti, nel rispetto dei principi dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche’ per statistiche sulla base di dati anonimi.

4. Gli utenti possono utilizzare i dati personali consultati per esclusivi scopi connessi alle finalita’ per le quali la banca di dati e’ istituita.

Art. 6.

Contenuto dei dati

1. In conformita’ alle modalita’ del trattamento e dei requisiti dei dati previsti dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la banca di dati puo’ contenere i seguenti dati personali aggiornati con cadenza trimestrale:

a) minori dichiarati adottabili:

1) dati anagrafici;

2) condizioni di salute;

3) famiglia di origine ed eventuale esistenza di fratelli, fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall’articolo 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149;

4) attuale sistemazione;

5) precedenti collocamenti;

6) provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria minorile;

7) dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale per i minorenni;

8) ogni altra informazione idonea al miglior esito del procedimento;

b) coniugi aspiranti all’adozione nazionale e internazionale e persone singole disponibili all’adozione in relazione ai casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell’articolo 44, della legge 4 maggio 1983, n. 184, cosi’ come sostituito dall’articolo 25, della legge 28 marzo 2001, n. 149:

1) dati anagrafici;

2) residenza, domicilio, recapito telefonico;

3) stato civile;

4) stato di famiglia;

5) dati anagrafici dei genitori della coppia o della persona singola aspirante all’adozione;

6) condizioni di salute;

7) condizioni economiche;

8) caratteristiche socio demografiche della famiglia;

9) motivazioni;

10) altri procedimenti di affidamento o di adozione ed il relativo esito;

11) dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale;

12) ogni altra informazione idonea al miglior esito del procedimento.

Art. 7.

Obblighi di conservazione e custodia

1. I dati contenuti nella banca di dati sono conservati per il tempo previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dall’articolo 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonche’ secondo le modalita’ di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 8.

Regole procedurali di carattere tecnico operativo

1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro della giustizia, sono emanate le regole procedurali di carattere tecnico operativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 febbraio 2004

Il Ministro: Castelli

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2004

Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 167