Penale

Wednesday 26 March 2003

Irrilevanza ed occasionalità del comportamento e guida in stato di ebbrezza, una interessante pronuncia del tribunale di Genova che, quale Giudice d’appello, esclude l’applicabilità di questo istituto alla guida in Stato di ebbrezza.

Irrilevanza ed occasionalità del comportamento e guida in stato di ebbrezza, una interessante pronuncia del tribunale di Genova che, quale Giudice d’appello, esclude l’applicabilità di questo istituto alla guida in Stato di ebbrezza.

Una pronuncia certamente corretta e del tutto fondata che dimostra come non sia necessario legiferare in continuazione quanto invece applicare con senso giuridico ed intelligenza, quanto già esistente.

(che)

* * *

Il Tribunale di Genova,

in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello

Sentenza 1 – 16 ottobre 2002

MOTIVI

L’atto di appello

Il fatto.

L’imputato il 9.1.02 alle 20.55, fermato dai Carabinieri alla guida di un ciclomotore, veniva denunciato per guida in stato di ebbrezza perché dalle due misurazioni effettuate, ad un intervallo di cinque minuti l’una dell’altra, mediante etilometro dell’aria alveolare espirata gli si riscontrava una concentrazione alcolemica di 1.88 g./l alle ore 21.26 e 1.65 g./l alle 21.34 e dunque ampiamente superiore a quella in allora consentita di 0.8 g./l .

Con l’atto di appello il difensore – riconosciuto quanto ut supra – sostiene come motivo principale che ’nella vicenda in esame risultino pienamente ravvisabili i presupposti per far luogo all’istituto di cui all’ art. 34 comma 3 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274’ negato dal giudice di primo grado.

Gli argomenti a sostegno sono :

1. che il fatto-reato ha ’ natura indubbiamente del tutto occasionale

2. che il grado di colpevolezza riscontrabile nel comportamento non può certo dirsi di particolare intensità

3. che la legge consente l’applicazione della invocata disposizione in ragione del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro dell’imputato che ha ormai trovato una sistemazione di lavoro definitiva

In via subordinata chiede

A. che all’imputato sia applicata la sanzione del lavoro di pubblica utilità anziché quella inflittagli della permanenza domiciliare,

B. ed infine, in ragione della assunta giovane età dell’imputato e per adeguare la pena al fatto , che il giudice di appello conceda le attenuanti generiche e quantifichi la pena in misura pari ai minimi edittali .

Sensus non est inferendus , sed efferendus

Nello studio e applicazione del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 si pongono all’attenzione dell’interprete una serie di quesiti , taluni di evidente soluzione altri in cui è più complessa sicché essa (soluzione) richiede accurata indagine per individuare quella soluzione che sia in grado di superare efficacemente le prove di resistenza cui sottoporla nell’interpretazione collegata con le altre norme del sistema penale e costituzionale ditalchè possa ritenersi quella propria richiesta dal sistema . D’altra parte è necessario che l’interprete proceda in tale interpretazione nella consapevolezza della singolarità della novella e così avendo deposto taluna di quelle convinzioni che formano il sostrato giuridico , tralatizio , consolidatosi nel tempo ritenuto acquisito e immutabile con cui affronta l’interpretazione di una nuova norma , o complesso di norme , che viene ad arricchire il sistema penale .

Si ponga mente per esemplificazione e dimostrazione dell’assunto alla diffusa convinzione che la sospensione condizionale della pena sia istituto inscindibilmente connesso all’ applicazione della pena nei confronti dell’incensurato condannato per reati cd bagatellari , laddove – per contro – l’art.60 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 esclude la sospensione condizionale in relazione alle pene tipiche del giudice di pace ; ovvero all’indifferenza della presenza dell’imputato alla discussione finale , di persona o pel tramite di procuratore speciale , quanto al contenuto dell’emananda sentenza .

Per la soluzione di taluni di questi quesiti interpretativi provvedono le disposizioni specifiche del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 . Per la soluzione di altri si dovrà ricorrere al principio di sussidiarietà normativa di cui è espressa affermazione la clausola di rinvio dell’art.2 in forza della quale si osservano le norme contenute nel codice di procedura penale sicché è questo il luogo giuridico cui rifarsi ove non venga rinvenuto nel sistema processuale introdotto dalla legge , immediatamente o per via mediata dal combinato disposto di più norme , la disposizione utile al caso concreto ( per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto) ; la operatività della quale (disposizione ) è subordinata al superamento del vaglio di compatibilità con il sistema procedimentale che è chiamata ad integrare (in quanto applicabili) . Infine per altri la soluzione è rimessa all’attività dell’interprete alla luce dell’intero ordinamento processuale e costituzionale (nel senso sopra illustrato).

Dunque sensus non est inferendus , sed efferendus . Il significato e senso di un testo non va introdotto surrettiziamente in esso , ma va da esso scrupolosamente ricavato (canone dell’autonomia) ; le parti di un testo vengono illuminate dal senso dell’intero testo e il testo nel suo insieme si comprende nel continuo confronto con le sue parti (canone della totalità); con atteggiamento dell’interprete non passivamente ricettivo, ma fattivamente ricostruttivo sicché la soggettività dell’interprete non venga imposta arbitrariamente sull’oggetto dell’interpretazione (canone dell’attualità dell’intendere); l’interprete deve essere congenialmente disposto nei confronti dell’oggetto da interpretare perché a questi spetta il compito di ri-conoscere e ri-costruire la volontà del legislatore manifestate in quelle oggettivazioni (canone dell’adeguazione dell’intendere) .E tanto si ritrova normativamente prescritto nell’art. 12 (Interpretazione della legge) delle Disposizioni sulla legge in generale :’ Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore ’.

Con ciò è dimostrato che l’interpretare il nuovo e diverso sottosistema penale con soggettiva pre-comprensione dei suoi contenuti si risolve in realtà nell’imporre allo stesso il significato che il soggetto intenda attribuirgli con una operazione (non rileva se e quanto consapevole) non rispettosa dei diritti dell’oggetto -la legge , il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 – che il giudice deve rifiutare perché è esso giudice il garante di quei diritti. Ciò affermato si può finalmente passare ad esaminare gli istituti di cui si chiede l’applicazione .

Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto

L’introduzione dell’istituto dei cui all’art.34 Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto ha fondamento e nelle costatazione 1. che la funzionalità del sistema penale, impone il ricorso a ulteriori procedure di riduzione degli affari accanto a quelle già esistenti (quali la querela, la prescrizione); 2. che ’l’obbligo astratto del perseguimento totale dei reati non possa trovare pratica attuazione’ (Relazione allo schema di decreto legislativo deliberato dal Consiglio dei ministri del 25 agosto 2000) ; 3. nella consolidata acquisizione giurisprudenziale e dottrinale che il fatto-reato tipico, offensivo, colpevole, è graduabile quantitativamente sia sotto il profilo della pena sia sotto quello della responsabilità.

Ne deriva che il suo complessivo disvalore è apprezzabile in una scala di gradualità con la conseguenza che determinata fattispecie concreta può essere bagatellare pur permanendo il pieno disvalore della fattispecie astratta . L’istituto presuppone l’esistenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, tuttavia caratterizzato da una esiguità lesiva nella compresenza dell’inesistenza di un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento .

Sul piano strutturale e sistematico, il perno della causa di improcedibilità è rappresentato dalla categoria della tenuità dell’illecito.

La legge individua , nell’ambito dell’elemento oggettivo del reato, quale primo indice rivelatore della tenuità del fatto, l’esiguità del danno o del pericolo quali elementi costitutivi e forme di oggettivazione della offesa penale , tale riferimento fa sì che questa valutazione possa riguardare anche il disvalore della condotta nei reati sprovvisti di evento naturalistico (così come nella fattispecie della guida in stato di ebbrezza oggetto dell’appello) .

Solo dopo aver accertato l’esiguità di questo elemento oggettivo sarà legittimo procedere alla verifica delle altre componenti che serviranno, a confermare o negare l’indizio di esiguità verificato sul piano della dimensione oggettiva del reato. Pertanto , superato questo vaglio, viene in considerazione il grado della colpevolezza ed infine la occasionalità con particolare riguardo alle esigenze della prevenzione speciale sicché non è possibile applicare la causa di improcedibilità al fatto bagatellare qualora sia segno della reiterata recidività dell’autore , indice della capacità a delinquere specie nel contesto delle tipologie criminose interessate dall’istituto .

Ne consegue che la declaratoria di improcedibilità è subordinata alla compresenza degli elementi costitutivi della regola di esclusione .

Chiarisce la Relazione del 25 agosto 2000 – e si concorda che essa sia l’unica possibile interpretazione delle parole del testo nella loro successione sistematica- che le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell’imputato costituiscono un criterio di valutazione ulteriore ed integrativo per il giudice (tenere altresì conto delle esigenze di lavoro &) e non una condizione ineludibile per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto .

Ne consegue che la improcedibilità richiede presupposti oggettivi e soggettivi rispetto ai quali il riferimento alle ripercussioni del procedimento sulle condizioni di vita dell’autore è un ulteriore, ma non decisivo elemento di valutazione .

Differenza tra irrilevanza del fatto ex dpr 448/88 e tenuità del fatto .

Nel processo penale a carico di imputati minorenni disciplinato dal dpr 448/88,per fini e su presupposti diversi da quelli dell’ art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l’istituto di cui all’art. 27 dpr 448/88 prevede la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto che può essere chiesta dal PM al giudice ’durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento, quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne .’

Invero la Corte di Legittimità, precisato che ’la dichiarazione di improcedibilità per irrilevanza del fatto è stata ancorata a determinati presupposti, due dei quali oggettivi (tenuità del fatto ed occasionalità del comportamento) e l’altro soggettivo (effetto pregiudizievole della prosecuzione del procedimento sulle esigenze educative del minorenne) ha chiarito che si può ’addivenire alla pronuncia di cui all’art.27 solo quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minorenne’ (Cass.Sez. 4 sent.1208/94) .

Risulta così dimostrato quali ontologiche diversità , dogmatiche e di fine , connotino la distanza tra gli istituti di cui all’ art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e all’art. art. 27 d.P.R. 23 settembre 1988, n. 448 e come sia estranea al sistema normativo quella interpretazione che vuole applicabile all’art.34 i parametri interpretativi dell’art. 27 : sensus non est inferendus , sed efferendus ut supra dimostrato .

La conseguente inapplicabilità dell’art.34 al fatto-reato commesso dall’imputato

Ciò posto e per la chiara interpretazione dell’art.34 data , deve rigettarsi il motivo di appello per il quale ’ nella vicenda in esame risultino pienamente ravvisabili i presupposti per far luogo all’istituto di cui all’ art. 34 comma 3 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274’ e va confermata l’impugnata sentenza .

E’ sufficiente limitarsi all’esame del primo indice rivelatore della tenuità del fatto, nel caso della guida in stato di ebbrezza l’esiguità del pericolo quale forma di oggettivazione della offesa penale, perché immediatamente si riscontri l’insuscettibilità al fatto reato commesso dal C. della applicazione della regola di improcedibilità .

Invero il bene protetto della norma in questione , la sicurezza della circolazione stradale è stato gravemente posto in pericolo dal C. che guidava il proprio ciclomotore in accentuato stato di ebbrezza : concentrazione alcolemica di 1.88 g./l alle ore 21.26 e 1.65 g./l alle 21.34 , più del doppio del limite massimo di 0.8 g./l in allora consentito. ( Limite ritenuto inadeguato dal legislatore che con Legge 1° agosto 2002, n. 168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, ha sostituito il comma 5 dell’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 riducendo tale limite a 0.5 g./l in armonia con le disposizioni vigenti nella maggioranza dei altri Stati membri della Unione Europea ed in accordo alla Raccomandazione della Commissione Europea n.2001/115/CE che auspica per tutti i conducenti l’introduzione del limite a 0.5 g./l e per quelli di veicoli a due ruote quello di 0.2g./l .) . Inoltre lo stato di pericolo in atto era grave anche perché, come afferma la sentenza impugnata, il C. conduceva ’ciclomotore procedente ad andatura anomala ed incerta, ’zizzagando’ pericolosamente da una parte all’altra della propria corsia di marcia, creando pericolo per gli altri utenti della strada’

Per gli argomenti testuali sovra ricordati non necessita altro per escludere – come chiesto dal PM – dall’applicabilità dell’art.34 il fatto in questione e si dovrebbe ( rectius, si potrebbe senz’altro) passare all’esame della richiesta subordinata proposta con il gravame .

Pur tuttavia il Difensore argomenta a sostegno della richiesta 1. ’che la fattispecie che ha visto protagonista il prevenuto ha indubbiamente natura del tutto occasionale ’; tale argomento è confutato con la considerazione che esso C. è persona già condannata con sentenza passata in giudicato per numerosi furti, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, guida in stato di ebbrezza,etc. ; 2. che ’ comunque anche il grado di colpevolezza riscontrabile nel comportamento da questi tenuto non può certo dirsi di particolare intensità ’ argomento che si confuta -rilevato che la volontarietà del comportamento antigiuridico va riferito non già all’insorgenza dello stato di ebbrezza ma al fatto di porsi alla guida o di proseguire nella guida in uno stato di ebbrezza (Cass.Sez.4 sent.1256/75) – con l’osservazione che il C. fosse consapevole che il suo stato di ebbrezza fosse particolarmente elevato allorché si pose alla guida del ciclomotore, e tanto è dimostrato dall’eccessivo tasso alcolemico misurato all’ imputato (più del doppio dell’ammesso come limite massimo) e tale consapevolezza illustra il grado assolutamente non trascurabile (e tantomeno tenue ) della colpevolezza del C. ; 3. ’ che l’art. 34 invita tra l’altro anche a valutare gli eventuali pregiudizi che l’ulteriore corso del procedimento è suscettibile di recare alle esigenze di lavoro dell’imputato’ ; argomento che è confutato in diritto con il ricordare che l’esigenze di lavoro è un ulteriore, ma non decisivo elemento di valutazione ( art.34 , tenere altresì conto delle esigenze di lavoro), in fatto con l’osservare che non è stato per nulla accennato se vi possa essere e quale possa essere il pregiudizio che patirebbe il lavoro dell’imputato dal permanere in casa il sabato e la domenica . Né va praetermesso che il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, può disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana (art. 54.1) e che in caso di assoluta urgenza, le modifiche possono essere disposte dal giudice di pace con provvedimento provvisorio adottato de plano, suscettibile di revoca nelle fasi successive del procedimento (art.44 .2) .

I presupposti ed i contenuti della sentenza di condanna

Nel processo penale del giudice di pace le finalità di prevenzione generale assicurate dalla presenza di un nuovo apparato sanzionatorio dotato di effettività si coniugano a quelle special preventive perché esse sanzioni sono state concepite ed introdotte avuto riguardo all’autore del reato piuttosto che al bene tutelato .

Se non si è pervenuti alla definizione anticipata del procedimento , se per le prove raccolte nel dibattimento il giudice emette sentenza di condanna , se per il reato per cui si procede è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti (52,1), se è originariamente sanzionato con pena alternativa, il giudice può applicare la pena pecuniaria di cui all’art.52 ovvero avuto riguardo alla gravità del caso, può infliggere la pena della permanenza domiciliare con l’alternativa del lavoro di pubblica utilità . Il giudice, se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare la pena del lavoro di pubblica utilità, indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità che può essere richiesto dall’imputato o dal difensore munito di procura speciale (33.2) : la differente gravosità delle diverse attività lavorative giustifica la non parametrazione tra permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità.

In tale caso il dispositivo di condanna , per la sua perfezione e completezza , deve contenere , seppure in via alternativa tra loro , i contenuti delle due sanzioni ; le modalità esecutive delle possono essere definite fin dalla fase di cognizione, con il concorso di chi deve subirle per essere accettate, se non perché sentite giuste, quantomeno perché se ne avverte la ragionevolezza .

La pena della permanenza domiciliare comporta l’obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo & nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, può disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente (53,1). E’ pena conformata sulla misura delle necessità concrete e razionali di emenda e prevenzione e della cui individuazione deve essersi fatto carico il giudice .

La pena del lavoro di pubblica utilità ’ consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.(54.2). L’indicazione del tipo di lavoro e della durata dello stesso dovrà necessariamente rispecchiare il contenuto dei protocolli di convenzione intervenuti a mente dell’art.54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 tra il Ministero della Giustizia o – su delega del Ministro – tra il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati dall’art.1, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 , presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità e gli enti stessi. Convenzioni in cui sono indicate specificamente le attività e vengono individuati i soggetti incaricati, presso le organizzazioni convenzionate , di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni.(comma 2 art.2 del decreto 26.3.01)

Invero si tratta di condanna a prestare lavoro obbligatorio eppertanto per questo suo specifico contenuto, perché essa pena sia compatibile con l’Ordinamento , una volta pronunciata dal giudice nel dispositivo di condanna come alternativa alla pena della permanenza domiciliare in tanto può essere applicato in quanto sia richiesto subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna & dall’imputato o dal difensore munito di procura speciale (art.33) il quale , può ottenere un rinvio dell’udienza per considerare se sottoporsi al lavoro di pubblica utilità in luogo della permanenza domiciliare così come può chiedere la esecuzione continuativa della pena della permanenza domiciliare inflittagli ovvero accettare essa pena . Una volta acquisite le dichiarazioni dell’imputato, che possono anche concretizzarsi nella decisione di sottoporsi alla pena così come pronunciata, il giudice integra il dispositivo e ne dà lettura. In particolare ,quanto alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui il giudice indica nella sentenza il tipo e la durata, la richiesta del condannato integrando la condizione essenziale per la sua applicazione, consente che si spieghino gli effetti della condanna già pronunciata dal giudice.

La sentenza impugnata in parte qua

Nel caso di specie, dopo che il giudice di primo grado aveva pubblicato in udienza la sentenza mediante la lettura del dispositivo di condanna del C. alla pena della permanenza domiciliare il 29.4.02 (dep.6.5.02) , il difensore, successivamente, il giorno 8.5.02, ’rilevato che ai sensi degli artt. 33, 54 D. Lgs. 274/2000 sia l’imputato sia il difensore, purché munito di procura speciale, possono chiedere che il giudice in luogo della permanenza domiciliare applichi la pena del lavoro di pubblica utilità ’ essendosi munito di procura speciale (conferitagli -come detto – l’8.5.02 ed allegata alla istanza) formulava richiesta al giudice ’di sostituire la già comminata sanzione della permanenza domiciliare con quella del lavoro di pubblica utilità ’, e nel contempo rappresentava nominativamente tre enti di volontariato presso i quali l’imputato ’ preferibilmente presterebbe la propria attività ’.

All’udienza di trattazione dell’appello, il PM ha concluso per il rigetto del gravame in parte qua argomentando che il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, qualora il giudice di pace abbia previsto in sentenza l’alternatività di pena, indica con precisione la fase (Subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna art.33) in cui l’ imputato presente o il suo procuratore speciale debbono avanzare la richiesta del lavoro di pubblica utilità , sicché superata essa fase senza che sia intervenuta nelle forme previste dalla legge la richiesta, l’imputato decade dalla facoltà ed ’il giudice di pace non può stravolgere il proprio dispositivo in forza di un desiderio ’ successivo ancor più che nel caso concreto la sentenza non prevedeva alternatività di sanzione.

Il difensore , per contro , richiamando il motivo di gravame subordinato proposto perché ’nei termini già precisati in primo grado, sia comunque applicata la sanzione del lavoro di pubblica utilità anziché quella della permanenza domiciliare già irìflitta ’ ha così illustrato in discussione finale la propria richiesta : 1. il difensore nel giudizio rappresenta in tutto e per tutto l’imputato e può legittimamente richiedere il lavoro di pubblica utilità così come ha chiesto all’udienza del 29.4.02 anche se sprovvisto di procura speciale all’atto perché non conferita; 2. qualora non chieda in discussione finale il lavoro di pubblica utilità ovvero lo chieda senza procura speciale ad hoc perché mai conferita , una volta che il giudice abbia pronunciato sentenza sia che questa preveda la esclusiva condanna alla pena della permanenza domiciliare sia che essa sentenza preveda l’alternativa del poter richiedere il lavoro di pubblica utilità , ebbene in siffatti casi, il difensore per richiedere il lavoro di pubblica utilità deve munirsi di procura speciale . Tanto ha fatto successivamente e dunque insiste perché così sia riformata la sentenza di condanna ancor più pel fatto che nella parte motiva di questa si legge l’inciso che ’ il lavoro di pubblica utilità possa sicuramente risultare più idoneo al recupero di questi ’ per poi negarlo per la contumacia dell’imputato e mancanza di procura speciale .

Sulla questione che il difensore rappresenti in toto l’imputato.

La nomina del C. del difensore di fiducia risulta in atti come effettuata dall’imputato a verbale, raccolto dai Carabinieri che procedevano, nell’atto di identificazione e dichiarazione /elezione di domicilio il giorno stesso del fatto-reato . Non è stato formato altro atto di conferimento poteri prima della pronuncia della sentenza di primo grado del 29.4.02 . L’art. 33 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 espressamente riserva all’imputato o al difensore munito di procura speciale la richiesta del lavoro di pubblica utilità . E’ insegnamento costante della Corte regolatrice che la procura speciale è il negozio procuratorio formalizzato nelle modalità di legge, in relazione allo specifico atto da compiere , sicché l’espressione procuratore speciale non fa riferimento alla rappresentanza e difesa processuali, bersi alla rappresentanza sostanziale, in virtù della quale il rappresentante fa valere il diritto altrui in nome proprio, sia pure per conto del rappresentato : ne consegue la semplice delega defensionale conferita all’avvocato non vale a costituirlo procuratore speciale sostanziale del preteso titolare del diritto. Ne deriva la mancanza di pregio dell’argomento difensivo richiedendosi dall’art.33 in modo espresso che il difensore sia munito di procura speciale per poter chiedere il lavoro di pubblica utilità subito dopo la sentenza di condanna .

Le singolari finalità proprie del processo penale di pace

Nel processo penale di pace abbandonato il corno del dilemma (assoluzione o condanna ) caratteristico del procedimento ordinario , alla eventuale condanna e conseguente applicazione della sanzione si potrà pervenire solo dopo aver obbligatoriamente verificato (ed in più forme: attività di conciliazione nei reati procedibili a querela all’udienza di comparizione comma 4 art. 29, esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto art. 34, estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) l’impossibilità di definire altrimenti il processo con il ricorso ad istituti processuali che rispondono a finalità peculiari perseguite in modo originale . Finalità e modalità che seppur non sconosciute all’ordinamento assumono nel processo penale di pace la primazia perché è principio informatore di questo sottosistema quello enunciato precettivamente nella norma, l’art. 2 , intitolata ai Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace che al comma 2 statuisce ’ Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti ’ sicché deve riconoscersi che il ricorso all’apparato sanzionatorio è l’epilogo di un processo che non si è potuto concludere altrimenti.

Nella fase preliminare dell’udienza di comparizione il giudice di pace, se oggetto del giudizio è reato procedibile a querela , è tenuto a promuovere la conciliazione eventualmente ricorrendo all’intervento di strutture di mediazione; in ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione (29.4). E’ attività conciliativa a forma libera , non fondata sugli atti di causa in quanto – a differenza del giudizio ordinario – il fascicolo del dibattimento è formato in contraddittorio tra le parti dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento (ar.29.7); in tale attività conciliativa, possibile solo per la presenza dell’imputato, il giudice non anticipa le proprie valutazioni sull’oggetto del processo bensì si risolve nel favorire la rimozione delle cause del conflitto tra le parti.

Nel processo penale di pace sono privilegiati gli epiloghi anticipati del procedimento e sono collegati alla valutazione di idoneità del giudice di pace delle attività riparatorie prestate dall’ autore del torto fatto alla vittima e a favore di questa sicché può essere estinto il reato anche contro la volontà del querelante (art.35) ovvero alla costatazione del giudice – a fronte di un fatto reato che riguardato nella sua complessità di elementi interni ed esterni presenta caratteristiche oggettive e soggettive di particolare tenuità – che la parte offesa non mostra interesse a che il processo prosegua (art.34).

Si comprende – quindi – la necessità per la coerenza di questo nuovo sottosistema penale sostanziale e processuale, per la sua certezza ed effettività, che se si deve giungere alla applicazione di pena, questa non possa essere sospesa. Non è ragionevole che sia sospesa perché si è acquisita la prova che non v’è ravvedimento .

La pronuncia della sentenza di condanna e le conseguenze della scelta dell’imputato di restare contumace nel giudizio.

Se questa è la legge , e tale è , si comprende come essa richieda – in giudizio – la presenza attiva dell’imputato per esercitare in contraddittorio con la vittima e/o la parte pubblica le facoltà che i nuovi diritti gli consentono . Invero la scelta di rimanere contumace si risolve per l’ imputato nella impossibilità di poter fattivamente operare, non solo nel senso di difendersi provando la propria innocenza , ma anche di dimostrare nei delitti procedibili a querela che gli spetti la sentenza di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie nonostante la parte offesa non intenda rimettere la querela ovvero di compiere subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna le scelte destinate ad incidere, sia pure in modo sensibilmente attenuato rispetto alle pene detentive, sulla sua libertà.

Invero il lavoro di pubblica utilità, in quanto sanzione fondata su un facere, presuppone per la sua effettività il consenso del condannato ; consenso che è il segno della consapevole accettazione della modalità di emenda e che, nel contempo, legittima l’irrogazione della pena detentiva (art. 56 :la reclusione fino ad un anno, non sostituibile ex artt. 53 e seguenti l.689/81) nel caso di violazione delle modalità di esecuzione della sanzione del lavoro di pubblica utilità. E’ anche per questo , per le conseguenze detentive collegate alla violazione dell’obbligo, che il giudice se ritiene applicabile il lavoro di pubblica utilità ne dovrà indicare in modo adeguatamente dettagliato tipo e durata sicché l’imputato possa compiere una adeguata valutazione dell’opzione alternativa alla pena della permanenza domiciliare .

Ne consegue che è indispensabile la preventiva individuazione di una elencazione di condotte, in via generale e in via specifica relativamente alla individua attività-sanzione ed indipendentemente dalla previsione o meno come illecito disciplinare nella normativa di settore, la cui violazione possa assumere rilievo in materia penale così assolvendosi all’imprescindibile esigenza di preconoscibilità delle condotte illecite da parte dell’obbligato . Preconoscibilità (che è la condizione di efficacia della norma penale in bianco che si richiami ad un atto di qualsiasi natura ad essa esterno ) che è richiesta dal principio di determinatezza della fattispecie penale .

Dai lavori preparatori del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e dalla Relazione allo schema di decreto legislativo deliberato dal Consiglio dei ministri del 25 agosto 2000 si ricava che il legislatore ha riflettuto ampiamente sulla individuazione della fase processuale nella quale accertare la volontà dell’imputato. Scartata la possibilità di conoscerla prima della deliberazione della sentenza perché l’eventuale richiesta di applicazione di un certo tipo di sanzione si potrebbe risolvere nel chiedere all’ imputato un’implicita ammissione di responsabilità, si è scelto di interpellare l’imputato subito dopo la lettura del dispositivo della sentenza di condanna, sentenza che vede affiancate le due sanzioni per la necessità di rendere completa la pronuncia di condanna.

L’innovazione di introdurre una sentenza a formazione progressiva, già completa quanto alla irrogazione della sanzione ed integrabile sulla scelta del tipo – se tale scelta è stata prevista dal giudice – e sulle modalità applicative, è stata ritenuta dal legislatore la soluzione preferibile sul piano sistematico, poiché la seconda fase – che presuppone l’affermazione della penale responsabilità e la perfezione della condanna – acquista autonomia funzionale . Sono quindi ragioni di necessario coordinamento dogmatico e sistematico tra le due norme dell’art.33.1. e dell’art. 33.2. ad imporre che la richiesta di lavoro di pubblica utilità in luogo della permanenza domiciliare sia formulata ’subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna’.

Ne discende – ed il giudicante condivide tale interpretazione e le motivazioni poste a fondamento della richiesta di rigetto formulate dal PM – che l’imputato contumace, salvo che il suo difensore non risulti munito di procura speciale, non potrà avvalersi del potere di formulare alcuna richiesta: dalla sua scelta di rimanere ’fuori’ dal processo scaturisce l’impossibilità di esercitare la facoltà di richiesta (testuale , Relazione allo schema di decreto legislativo deliberato dal Consiglio dei ministri del 25 agosto 2000,§ 5.4) .

Ulteriore riscontro della rilevanza accordata dal legislatore di pace alla presenza dell’imputato in giudizio di primo grado con il riservargli esclusivamente per quella fase processuale l’esercizio di rilevanti diritti si rintraccia nella disposizione del comma 2 dell’art. 39 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 che prevede disciplina opposta rispetto a quella ordinaria per le ipotesi in cui l’imputato sia rimasto contumace in primo grado. Qualora questi provi di non essere potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore o per non aver avuto conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l’atto è stato consegnato al difensore, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento, il giudice di appello dispone l’annullamento della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al giudice di pace per un nuovo giudizio. La diversa disciplina prevista per il processo ordinario (art. 603 Cpp), che per tale ipotesi prevede la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in sede di appello, assicura il perseguirsi delle peculiarità del procedimento innanzi al giudice di pace e delle procedure conciliative e di definizione alternativa del procedimento. Nell’ipotesi in cui l’imputato non sia, senza colpa, potuto comparire nel giudizio di primo grado, la regressione del processo dinanzi al giudice di pace appare dunque necessaria per consentire all’imputato la fruizione dell’unica fase processuale in cui può esercitare determinate facoltà. E tra queste quella della opzione tra la pena della permanenza domiciliare e la sanzione del lavoro di pubblica utilità. Altre ragioni non ve ne sono ,e darebbe lettura sommaria e assai poco attenta del processo penale di pace chi ritenesse che scopo di tale regressione processuale fosse quella di deflazionare il carico di lavoro del Tribunale in composizione monocratica .

Ne deriva che è estraneo al sottosistema ipotizzare una sorta di restituzioni nei termini per chiedere in appello il lavoro di pubblica utilità una volta che non sia stato chiesto nelle forme di legge in primo grado .

D’altra parte non è quella appena riferita l’unica situazione di inappellabilità per omesso tempestivo esercizio di un diritto in primo grado : identica sanzione processuale si configura nel caso di sentenza di improcedibilità resa ai sensi dell’art.34.3 posto che è condizione di tale pronuncia la mancata opposizione dell’imputato (anche rappresentato dal difensore munito del solo mandato defensionale posto che la norma non riserva espressamente l’esercizio di tale diritto al procuratore speciale) . A tale omissione verificatasi in primo grado e prima della decisione del giudice consegue il venir meno del diritto all’appello sul punto .

Ne consegue che sono estranei alla, ed incompatibili con, l’applicazione del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 tutti gli argomenti (ut supra riportati) prospettati dal difensore a sostegno del motivo di appello teso ad ottenere nel giudizio di impugnazione il lavoro di pubblica utilità per il proprio assistito . In particolare correttamente il giudice primo grado verificata la contumacia dell’imputato e l’assenza di suo procuratore speciale nel giudizio non ha prospettato in sentenza la possibilità di richiedere il lavoro di pubblica utilità e doverosamente non ha modificato la sua sentenza già perfetta come pubblicata il 29.4.02 allorché gli venne depositata l’8.5.02 – dal difensore che si era munito in quel giorno della procura speciale – l’istanza di sostituzione della permanenza domiciliare con il lavoro di pubblica utilità.

Conferma della mancata concessione dell’attenuanti generiche

E’ insegnamento costante della Corte Regolatrice che in tema di attenuanti generiche, poiché la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, così da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, è la meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda ( cfr. Sez. 1 sent. 11361 del 25-11-92; Sez. Fer. sent. 12280 del 6-9-90; Sez. 2 sent. 5808 del 15-5-92) sicché ai fini della loro concessione o diniego basta che il giudice prenda in esame quello, tra gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a consigliare o meno la concessione del beneficio, per cui anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse (v. Cass.sez. 2 sent. 2889/97 ) .

Ciò posto si consideri che il difensore argomenta la richiesta sia in considerazione della giovane età del prevenuto sia anche per adeguare la pena al fatto .

Si rileva però che il C. era ultratrentenne allorchè commise il reato e dunque ben oltre la soglia dei 25 anni che le scienze criminali assegnano quale limite superiore alla categoria dei giovani adulti . Si osservi inoltre che – indipendentemente dal condividersi o meno della classificazione scientifica (per definizione suscettibile d’errore o ripensamenti ) – la giovane età dell’imputato può giustificare la concessione delle attenuanti generiche, ma è necessario, in tal caso, che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile. Illegittima, invero, è la concessione fondata sul semplice e formale rilievo della giovane età, quasi che a questa debbano necessariamente conseguire dette attenuanti.(v.Cass.sez.1sent.7993/85). Il difensore non ha fornito alcun elemento perché il giudice potesse accertare, qualora fosse possibile per peculiari caratteristiche personologiche del C. ritenere giovane l’ultratrentenne, come l’asserita condizione giovanile avesse avuto parte nel fatto reato e la perdurante contumacia dell’imputato ha privato il giudice di poter apprendere dall’imputato – ove costui avesse voluto fornirli – i necessari elementi di conoscenza .

Quanto all’adeguare la pena al fatto si rileva che i numerosi ut supra richiamati precedenti penali del reo costituiscono un sicuro parametro sia ai fini della valutazione della gravità del fatto che ai fini della valutazione della personalità del colpevole quale indice di pericolosità sociale sicché l’apprezzamento dei detti elementi impone responsabilmente il diniego delle attenuanti generiche nella mancanza di offerta di effettivi e concreti elementi di meritevolezza da considerare.

Conferma della pena inflitta

Il giudice di primo grado ha conosciuto e quello del gravame conosce della personalità dell’imputato solo attraverso gli atti del fascicolo. C. si è avvalso del proprio diritto di restare contumace con l’effetto di recintare la valutazione del giudice quanto alle interdipendenze tra fatto reato e persona agente e le derivate ricadute nella determinazione della pena da infliggersi in primo grado ovvero da eventualmente riparametrarsi in gravame, nelle inferenze documentali senza disporre dell’insostituibile fonte di conoscenza che è la viva persona in giudizio . ’Quantificare la pena da applicarsi al C. in misura pari ai minimi edittali ’ scrive il difensore nell’atto di appello , accenna in discussione al fatto che lavori e rinvia alle attestazioni del datore inserite in fascicolo: non vi sono altre notizie che provengano dalla parte di cui accertata la colpevolezza deve infliggersi in primo grado la pena e deve verificarsi – in giudizio di gravame – la congruità della stessa.

Il principio costituzionale della rieducazione si riflette sul meccanismo delineato nell’art. 133 Cod. Pen. (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena). Ne deriva che la commisurazione della pena non può prescindere dalle esigenze rieducative da determinare in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato, sicché in tal modo si configuri una effettiva individualizzazione della pena, afferendo il terzo comma dell’art. 27 Cost. a tutto il sistema penale .

Si è già scritto supra come il bene protetto della norma dell’art.186 CdS, la sicurezza della circolazione stradale, sia stato gravemente posto in pericolo dal C. che guidava il proprio ciclomotore in accentuato stato di ebbrezza : concentrazione alcolemica di 1.88 g./l alle ore 21.26 e 1.65 g./l alle 21.34 , più del doppio del limite massimo di 0.8 g./l in allora consentito e di come , afferma la sentenza impugnata, il C. conducesse ’ciclomotore procedente ad andatura anomala ed incerta, ’zizzagando’ pericolosamente da una parte all’altra della propria corsia di marcia, creando pericolo per gli altri utenti della strada’. Così come s’è scritto che l’ imputato fosse consapevole che il suo stato di ebbrezza fosse particolarmente elevato quando si mise alla guida del ciclomotore, e tanto è dimostrato dall’eccessivo tasso alcolemico misurato all’ imputato e tale consapevolezza illustra il grado intenso della colpevolezza del C. .

La capacità a delinquere della persona a giudizio è descritta dalle condanne passate in giudicato per 11 furti , spaccio stupefacenti , lesione personale , resistenza et altro , nonché guida in stato di ebbrezza, lo stesso reato per cui si è proceduto e si procede ora in questa fase. Si è detto che si sa che lavora . Ma per la laconicità della informazione tale dato presenta valenza neutra. La carenza di notizie (anche dal vivo, dal giudicabile) non permette di sapere se esso lavoro sia l’esito di un percorso faticoso di adattamento alla vita normale e di ricerca impegnata di una attività dopo le condanne subite ovvero un fortunoso approdo cui si sia temporaneamente adeguato .

Si tratta allora di individuare e su queste basi la pena congrua .E’un fatto che l’ imputato sia stato ripetutamente messo in grado dalle reiterate condanne subite di conoscere l’ingiustizia dei suo atti , anche in relazione alla guida in stato di ebbrezza , eppur tuttavia non ancora il comportamento di non bere abbondantemente e mettersi poi alla guida è divenuto valore importante della sua vita fino ad essere assunto – volente o nolente – nella sua realtà esistenziale . E’ altresì un fatto che le pene fino ad oggi comminate, sospese , sostituite , contenute, parzialmente eseguite, non abbiano spiegato effetto di deterrenza nei confronti del recidivare dell’ imputato.

La pena inflitta in primo grado , 30 giorni di permanenza domiciliare, è di giusta e proporzionata misura in relazione al fatto e alla personalità del suo autore per riconnettere valori corretti a chi ha dimostrato, nei modi concreti sopra illustrati, di attribuire a valori socialmente scorretti rilevanza nella propria vita . La condizione morale nei confronti dei valori della coesistenza

civile non è mero fatto privato del C. allorché dia causa a comportamenti, è questione importante per tutti gli altri consociati personificati nell’Ordinamento .

Questo , per il tramite del giudice, impone all’imputato una pena che è rigorosa perché s’è dovuto tenere conto della gravità del fatto e della sua personalità, ma che è giusta perché è la conseguenza necessitata di quanto accertato e dimostrato . Nel contempo non è pena desocializzante perché impone all’ imputato la permanenza presso la sua abitazione nei giorni di sabato e domenica. Pena che può essere modificata nelle modalità di esecuzione in accordo alle esigenze di vita del C. in ogni momento ricorrendo allo stesso giudice di primo grado che l’ha inflitta. E’ pertanto concretamente aperta alla rieducazione del condannato , segno che la Comunità che l’ha inflitta (la condanna è pronunciata in nome del popolo italiano) spera che la persona , se lo vuole , comprenda finalmente il disvalore della propria azione e cominci a compiere azioni giuste iniziando da quella di mai più porsi alla guida di un veicolo nelle condizioni di creare grave pericolo nei confronti delle persone che incrocia .

Per questi motivi ed in accordo alla richiesta del PM si conferma la pena inflitta .

Le spese seguono la condanna

PQM

Visti gli artt. 592, 605 c.p.p., e 39 D.Lvo 274/00

Conferma la sentenza N.01/2002 del 29/4/2002 depositata il 06/05/02 del Giudice di Pace di Genova , appellata dall’imputato C. D. e lo condanna al pagamento delle spese processuali di questo grado del giudizio.

Genova,1 ottobre 2002

IL GIUDICE

Dottor Federico-Augusto MAZZA