Lavoro e Previdenza

Monday 26 September 2005

Ipotesi di accordo relativo al CCNL per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale del comparto scuola .

Ipotesi di accordo relativo al CCNL per il
secondo biennio economico 2004-2005 del personale del comparto scuola .

Il giorno 22.09.2005 alle ore 03.00,
presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra: l’ARAN nella persona
del Presidente Avv. Guido Fantoni ………………………….. ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e
Organizzazioni sindacali: per le Confederazioni sindacali: CGIL ……………………… CISL
……..………………. UIL .…..………………… CONFSAL .…………………….. CGU
…………..…………. per le OO.SS.di
categoria: FLC/CGIL …………………… CISL SCUOLA ……………….….. UIL SCUOLA …..………………..
CONFSAL SNALS …………………… GILDA UNAMS …………………… Al termine della riunione le parti
hanno sottoscritto l’allegata ipotesi di accordo relativa al CCNL per il
secondo biennio economico 2004-2005 del personale del comparto scuola.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO relativo al
personale del comparto scuola per il secondo biennio economico 20042005

Articolo 1

Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto
biennale, relativo al comparto del personale della scuola, concerne la parte
economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2005.

Articolo 2

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari
previsti , come individuati dalla tabella 2 allegata
al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto
comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per
tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella A, alle scadenze ivi
previste.

2. Per effetto degli incrementi
indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati
nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.

3. Al personale educativo spetta il
trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare.

Articolo 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi stipendiali di cui
alla Tabella A hanno effetto integralmente sulla 13°
mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di
buonuscita, trattamento di fine rapporto, sull’equo indennizzo e sull’assegno
alimentare.

2. I benefici economici risultanti
dall’applicazione della Tabella A sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque
cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza
contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Articolo 4

Retribuzione professionale docenti

1. La retribuzione professionale
docenti prevista dall’art.81 del CCNL24-7-2003 è
incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata Tabella C.

2. Al personale docente, a valere sulla
quota aggiuntiva per il solo anno 2004 di risorse derivanti dalle economie di
sistema conseguite nell’anno scolastico 2003-04 e certificate in € 95,2 milioni
al lordo degli oneri riflessi, è corrisposta una una tantum pari a € 81 complessiva in ragione del
servizio prestato da ciascun docente durante l’anno 2004.

Articolo 5

Fondo dell’Istituzione scolastica

1. Le risorse destinate al
finanziamento del fondo di istituto, già definite ai
sensi dell’articolo 82 del CCNL 24.07.03, sono incrementate, a decorrere dal
31.12.2005 ed a valere sull’anno 2006, di un importo pari a:

– € 15,24 mensili pro capite per tredici mensilità per ogni docente ed unità di
personale educativo in servizio al 31.12.2003;

– € 10,87 mensili
pro-capite per 13 mensilità per ogni unità di personale ATA in servizio al
31.12.2003.

2. Le risorse occorrenti per la
copertura del finanziamento di cui al comma 1 potranno alimentare il fondo per
le istituzioni scolastiche solosuccessivamente
all’approvazione della legge finanziaria per l’anno 2006, che preveda gli appositi stanziamenti aggiuntivi stabiliti dal punto 1
dell’accordo Governo – Parti sociali del 27 maggio 2005.

3. Le risorse di cui all’Articolo 82,
comma 3, del CCNL 24.07.03 ricevono nel presente CCNL una diversa finalizzazione poiché destinate a coprire gli oneri
derivanti dall’applicazione degli articoli 4 e 7 del presente CCNL.

4. Entro 60 giorni dall’approvazione
della legge finanziaria per l’anno 2006 le parti definiranno con apposita sequenza contrattuale l’aggiornamento dei compensi ccessori erogati a carico del fondo di istituto.

Articolo 6

Aumenti contrattuali ai capi di istituto

1. Ai capi di istituto,
in servizio nel quadriennio contrattuale 1998-2001 e che non hanno acquisito la
qualifica di dirigenti scolastici, sono attribuiti i medesimi incrementi
stipendiali, per tredici mensilità, spettanti al docente laureato degli
Istituti secondari di II grado.

Articolo 7

Posizioni economiche per il personale
ATA

1. Salva comunque
la definizione delle procedure connesse agli artt. 48
e 49 del CCNL 24.07.03, si conviene che il personale a tempo indeterminato
appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata
al CCNL 24.07.03 possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione
economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate
rispettivamente in € 330 annui da corrispondere in tredici mensilità al
personale dell’Area A, e in € 1000 annui da corrispondere in tredici mensilità
al personale dell’Area B.

2. L’attribuzione della posizione
economica di cui al comma precedente avviene progressivamente dopo l’esito
favorevole della frequenza di apposito corso di
formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di
richiedenti che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato,
dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le
procedure di cui all’Articolo 48 del CCNL 24.07.03 da attivarsi entro 60 giorni
dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.L’ammissione
alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia
attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni
economiche disponibili.

3. Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia
attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta
ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni
concernenti, per l’Area A, l’assistenza agli alunni diversamente abili e
l’organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne
l’Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia
e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione
compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano
attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell’Articolo 47 del CCNL 24.07.03-.

4. L’istituto di cui al presente articolo
è finanziato, a decorrere dal 31.12.2005 in prima applicazione, con le risorse
pari a 33 milioni di euro al lordo degli oneri
riflessi di economie realizzate per per il personale
ATA ed indicate nell’atto di indirizzo per il II biennio 2004-05 del comparto
Scuola disponibili dall’anno 2006, da suddividere in misura di due terzi a
favore dell’Area B e di un terzo a favore dell’Area A. Ulteriori
risorse per il personale ATA che dovessero essere successivamente accertate e
certificate avranno la medesima destinazione, unitamente ad altre eventuali
risorse che le parti decidessero di utilizzare in sede di rinnovo contrattuale.

5. Al personale delle Aree A e B a tempo determinato e indeterminato, a valere sulle
risorse derivanti dalle economie di sistema conseguite nell’anno scolastico
2003/04 certificate in € 33 milioni al lordo degli oneri riflessi per ciascuno
dei due anni 2004 e 2005, è corrisposta una una
tantum pari a € 196 in
ragione del servizio prestato nell’arco di vigenza contrattuale.

Articolo 8

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal
presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 24.7.2003.

Articolo 9

Norma programmatica

1. Le economie certificate derivanti
dai risparmi di sistema del personale docente, previste per l’anno scolastico
2004-05, saranno impiegate con le modalità da definirsi in una sequenza
contrattuale da aprirsi entro 60 giorni dalla certificazione delle risorse
stesse.