Imprese ed Aziende

Monday 14 July 2003

Invenzioni industriali. Novità per la presentazione delle domande di brevetto nel decreto del Ministero delle Attività Produttive 9.5.2003.

Invenzioni industriali. Novità per la presentazione delle domande di brevetto nel decreto del Ministero delle Attività Produttive 9.5.2003

Ministero delle Attività Produttive, Decreto 9 maggio 2003, n.171

Regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione

e la verbalizzazione delle domande di brevetto

per invenzioni industriali, modelli di utilita’, disegni e modelli e marchi nazionali.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2003, n.160)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell’attivita’ di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l’articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilita’, modelli e disegni ornamentali e in materia di registrazioni di marchi d’impresa, ed in particolare l’articolo 13;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1973, con il quale e’ stato approvato il regolamento di esecuzione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, cosi’ come modificato dal decreto in data 20 febbraio 1980 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1980, n. 94, e dal decreto 19 luglio 1989, n. 320, con il quale sono state previste disposizioni per la redazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilita’, disegni e modelli ornamentali e delle domande per marchi d’impresa nonche’ per la compilazione dei relativi verbali di deposito attraverso appositi moduli ed in conformita’ di dettagliate istruzioni;

Considerata la necessita’ di semplificare la predetta normativa allo scopo di rispondere maggiormente alle esigenze dell’utenza circa il facile reperimento dei moduli stessi, di adeguarla ai principi normativi recentemente emanati che prevedono sempre piu’ l’uso delle moderne tecnologie per la comunicazione e la trasmissione degli atti nonche’ di assicurare una piu’ attenta tutela dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativa alla tutela dei dati personali;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successivi decreti di attuazione, relativi alla semplificazione delle certificazioni amministrative;

Visti la legge 17 dicembre 1997, n. 433, ed il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, relativi all’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 28 ottobre 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 18313/R3C/90 del 22 gennaio 2003;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le domande di brevetto nazionale per invenzioni industriali, modelli di utilita’ e disegni e modelli nonche’ per la registrazione dei marchi nazionali sono redatte in conformita’ ai moduli allegati al presente decreto, disponibili presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, subentrate agli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato, dopo l’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2000, n. 183, attuativo dell’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Detti moduli sono altresi’ disponibili sulla rete Internet, al sito del Ministero delle attivita’ produttive.

2. Le domande sono depositate sugli appositi moduli cartacei, compilati a macchina, leggibili anche da apparecchiature di scansione.

Art. 2.

1. Gli uffici competenti a ricevere le domande completano i moduli redigendo il processo verbale che attesta la data di deposito ed assegnano, secondo l’ordine cronologico di presentazione, una sigla di protocollazione costituita:

a) dalla sigla della provincia;

b) dall’anno corrente composto di quattro cifre;

c) dalla sigla della tipologia del titolo richiesto;

d) da un numero progressivo.

2. I moduli di domanda sono sottoscritti da chi richiede il titolo di protezione o dal suo mandatario.

3. I verbali di deposito sono sottoscritti dal funzionario delegato dell’ufficio ricevente e dalla persona che materialmente consegna la domanda.

Art. 3.

1. Il modulo di domanda e’ redatto in un originale e quattro copie.

2. L’originale ed una copia sono trasmesse all’Ufficio italiano brevetti e marchi, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda, insieme al fascicolo dei documenti depositati; un’altra copia e’ inviata al Centro di raccolta incaricato di effettuare il caricamento dei dati; una ulteriore copia viene trattenuta dall’ufficio ricevente e l’ultima copia viene rilasciata al depositante, osservata la legge sull’imposta di bollo.

Art. 4.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto 19 luglio 1989, n. 320, e la circolare del Ministero dell’industria n. 257 del 19 luglio 1989 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1989, n. 73, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 9 maggio 2003

Il Ministro: Marzano

Visto, il Guardasigilli: Castelli