Lavoro e Previdenza

Wednesday 10 September 2008

Interviene la Cassazione sull’ orario di lavoro nei contratti part time.

Interviene la Cassazione sull’orario
di lavoro nei contratti part time.

Cassazione – Sezione lavoro –
sentenza 7 maggio – 8 settembre 2008, n. 22579

Presidente Senese – Relatore
Picone

Ricorrente Mauro e altro

Ritenuto in fatto

La sentenza di cui si chiede la
cassazione accoglie l’appello dell’Inps e, in riforma della decisione del
Tribunale di Novara in data 20.1.2003, rigetta l’opposizione proposta da
Stefano Mauro, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Autogrill
SpA, contro l’ordinanza-ingiunzione n. 5692/98 emessa dall’Inps per il
pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria e contro il decreto ingiuntivo
n. 2137/98 richiesto dallo stesso Istituto per il pagamento dei contributivi
omessi e sanzioni civili.

In relazione all’accertamento
ispettivo in data 27.3.1997 della Direzione provinciale del Lavoro di Ferrara,
secondo cui dipendenti della Società “Autogrill” prestavano continuativamente
lavoro oltre le quattro ore giornaliere previste dal contratto a tempo parziale
(pur restando l’orario compreso nelle 24 ore settimanali previste), l’Inps
aveva irrogato, mediante ordinanza-ingiunzione, la sanzione
pecuniaria di lire 1.829.000 e chiesto e ottenuto dal Pretore di Novara
decreto che ingiungeva il pagamento di lire 46.202.423 a titolo di
contributi e somme aggiuntive.

La Corte di Torino,
diversamente dal primo giudice, ritiene che debba qualificarsi “lavoro
supplementare” l’orario giornaliero previsto dal contratto part-time cosiddetto
“orizzontale” e ravvisabile la violazione dell’art. 5, comma 4, d.l. n.
726/1984 in ordine alla mancata precisazione dell’inizio e della fine della
giornata lavorativa e al conseguente potere conferito al datore di lavoro di
distribuire l’orario settimanale di 24 ore tra le varie giornate, superando il
limite delle quattro ore.

Il ricorso di Stefano Mauro, in
proprio e nella qualità, domanda la cassazione della sentenza per due motivi;
resiste con controricorso l’Inps.

Considerato in diritto

Con il primo motivo di ricorso si
denuncia vizio di motivazione in relazione alla circostanza che le variazioni
dell’orario giornaliero, fermo restando il limite delle 24 ore settimanali,
erano disposte dall’azienda, previo preavviso, con il consenso dei lavoratori,
che certamente ne ricavavano il vantaggio di fruire di giorni liberi, e
conformemente alle previsioni della contrattazione collettiva, in particolare del contratto integrativo aziendale 1.10.1996,
nella parte in cui, per i lavoratori a tempo parziale, contemplava il turno
dalle 22 alle 6 del mattino; in ogni caso, la pretesa dell’Inps assumeva a
presupposto il superamento del limite massimo di orario previsto dalla
contrattazione collettiva di settore ai fini della contribuzione per lavoro
supplementare, ma sul punto era mancata ogni valutazione del giudice del
merito.

Con il secondo di ricorso si
denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 4, l. n. 863/1984 perché non
era stato superato l’orario “concordato” e comunque doveva farsi riferimento
alle diverse previsioni dei contratti collettivi. Nello stesso motivo si
afferma anche che le sanzioni e le somme aggiuntive dovevano essere calcolate
ai sensi dei commi 13-14 dell’art. 5
l. n. 863/1964, non delle leggi n. 48/1988 e n.662/1996.

La Corte, esaminati
unitariamente i due motivi per la connessione tra le argomentazioni, giudica le
censure in parte inammissibili, per altra parte infondate.

Sono
inammissibili: a) le censure fondate sulle disposizioni del contratto
collettivo aziendale, siccome la questione non risulta dalla sentenza impugnata
sottoposta al vaglio del giudice del merito, né il ricorrente deduce, con le
necessarie precisazioni, di averla proposta (al contrario, riferisce che le
pattuizioni collettive in ordine al lavoro notturno erano menzionate in una
deposizione testimoniale), cosicché deve considerarsi questione nuova; b) la
denuncia di omessa motivazione sulle disposizioni in materia di orario di
lavoro del contratto collettivo, siccome non risulta precisato il contenuto
delle clausole il cui esame avrebbe potuto mutare il segno della decisione; c)
la denuncia di erronea determinazione delle sanzioni in base alle leggi n.
48/1988 e n. 662/1996, siccome anche questa, per le ragioni esposte sub a),
deve considerarsi questione sottoposta per la prima volta nel giudizio di
legittimità.

E’ infondata la censura principale
posta dal ricorso, concernente il quesito se, in tema di contratto di lavoro a
tempo parziale, si configuri lavoro “supplementare”, vietato dall’art. 5, comma
4, d.l. 726 del 1984, conv. con modificazioni nella l.
863/84, fuori delle ipotesi previste, ove le prestazioni siano rese nell’ambito
dell’orario settimanale, risultando superato soltanto l’orario giornaliero con
il consenso del lavoratore.

Al detto quesito la Corte ha già fornito
risposta affermativa, affermando che, ai sensi dell’art. 5,
commi 1 e 4, d.l. n. 726/1984, per lavoro supplementare nell’ambito del
rapporto di lavoro a tempo parziale deve intendersi il lavoro comunque
eccedente i limiti concordati, avuto riguardo sia all’orario giornaliero, sia
ai periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno,
restando esclusa la rilevanza dell’eventuale accordo del lavoratore per
l’attuazione di un differente orario (Cass., 28
novembre 2001, n. 15056; 14 febbraio 1996, n. 1121; vedi anche Cass. 17 giugno
2002, n. 8718).

A tale principio di diritto va
data continuità, siccome, nelle previsioni normative, il contratto di lavoro a
tempo parziale, con la prescritta specificazione delle mansioni e dell’orario
di lavoro, viene in evidenza nella sua valenza anche pubblicistica, quale oggetto
della comunicazione da farsi all’ufficio del lavoro competente, al fine degli
adempimenti, dei controlli e delle ispezioni a cui
detto ufficio dovrà o potrà provvedere. Pertanto, il lavoro supplementare,
oggetto del divieto di cui al citato art. 5, viene
individuato non già con riferimento all’orario di lavoro di fatto,
eventualmente concordato con separate pattuizioni in misura differente rispetto
a quella dichiarata, ma esclusivamente con riferimento all’orario di lavoro
quale indicato nel contratto scritto e quale comunicato all’ufficio provinciale
del lavoro (quello concordato ai sensi del precedente comma 2). Il divieto,
dunque, risulterà violato qualora il lavoratore svolga una prestazione
lavorativa ulteriore (supplementare) rispetto al suddetto orario, così come
indicato nel contratto scritto (che le parti sono obbligate a stipulare in tale
forma) e comunicato all’ufficio competente, senza che di conseguenza rilevi
l’eventuale differente orario su cui le parti si erano eventualmente accordate e
la natura simulata del primo.

Conclusivamente e con riguardo
alla fattispecie concreta, non è consentita alle parti la modificazione di un
contratto di lavoro a tempo parziale recante, nel testo scritto comunicato
all’organo pubblico, la riduzione quantitativa della prestazione lavorativa e
la distribuzione di tale riduzione per ciascun giorno (cosiddetto part-time
orizzontale), mediante il riferimento alle giornate di lavoro comprese in una
settimana, mese o anno (cosiddetto part-time verticale).

Al rigetto del ricorso consegue
la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese e degli onorari del
giudizio di cassazione nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
condanna le parti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese e degli
onorari del giudizio di cassazione, determinate le prime in euro 11,50 oltre
spese generali, iva e c.p.a., e i secondi in euro
2.000,00.