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Wednesday 23 June 2004

Interviene il Consiglio di Stato sulla cosiddetta lottizzazione abusiva cartolare. Consiglio di Stato – Sezione quinta – decisione 27 gennaio-14 maggio 2004, n. 3136

Interviene il Consiglio di Stato sulla cosiddetta lottizzazione abusiva cartolare.

Consiglio di Stato Sezione quinta decisione 27 gennaio-14 maggio 2004, n. 3136

Presidente Elefante Estensore Allegretta

Ricorrente Mariani ed altri

Fatto

Con ricorso in appello notificato in data 15 gennaio 1998 i sig.ri Mariani Giovanna, Benicchi Giancarlo e Mariani Maria hanno chiesto lannullamento della sentenza 1411/97, con la quale il Tar del Lazio, Sezione seconda bis, ha respinto il ricorso da loro presentato contro la disposizione dirigenziale n. 172 del 9 marzo 1995, adottata dalla Circoscrizione XX del Comune di Roma per contestare loro di aver proceduto alla lottizzazione abusiva a scopo edificatorio di un terreno di mq. 1970 circa e per ingiungere la sospensione della lottizzazione e limmediata interruzione delle eventuali opere in corso, ai sensi dellarticolo 18 della legge 47/1985.

Essi hanno dedotto lerroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione del citato articolo 18, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 241/90, degli articoli 97 e 111 Costituzione ed illogicità.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, il quale ha controdedotto al gravame, concludendo per la sua reiezione perché infondato; con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di giudizio.

Alludienza pubblica del 27 gennaio 2004, sentito il difensore presente, il Collegio si è riservata la decisione.

Diritto

Lappello è infondato.

Si dolgono gli appellanti che il giudice di primo grado, nel ravvisare nel caso di specie unipotesi di lottizzazione abusiva cosiddetta giuridica o cartolare, abbia omesso di valutare se sussistano tutti gli elementi rivelatori indicati dallarticolo 18 della legge 47/1985, deducendo lesistenza della lottizzazione a scopo edificatorio soltanto dal frazionamento planimetrico conseguente alla stipulazione dellatto di vendita. La sentenza appellata e, prima, il provvedimento impugnato sarebbero, quindi, viziati da difetto di motivazione.

Entrambi i profili di censura vanno disattesi.

Non è necessario, invero, che i suddetti elementi siano tutti presenti in concorso tra di loro, essendo sufficiente che lo scopo edificatorio emerga in modo non equivoco da uno o più indizi, anche diversi da quelli che si rinvengono nellelencazione non tassativa della citata disposizione.

Nel caso di specie, ad ogni modo, come è riferito nelle premesse dellingiunzione impugnata e come risulta dagli atti di causa, la vendita frazionata delloriginario appezzamento di terreno di mq. 1970 circa, ricadente in zona H3 di piano regolatore generale, con vincolo archeologico e paesistico, ha dato luogo a due lotti di mq. 985, sebbene nella zona in questione sia prescritto un lotto minimo di almeno mq. 50.000, rendendo la ridotta dimensione dei lotti evidente limpossibilità di una loro valida destinazione agli usi agricoli.

Resta, così, dimostrato, da un lato, che il provvedimento impugnato, prima, e la sentenza, poi, hanno tenuto conto proprio di indici rivelatori espressamente previsti dalla norma, quali la dimensione dei lotti in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici; dallaltro, che entrambi gli atti sono sufficientemente motivati, essendo agevole, attraverso lenunciazione delle riferite caratteristiche dei luoghi e degli atti, la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito nella loro adozione.

Lappello va, pertanto, respinto.

Spese e competenze del presente grado di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge lappello in epigrafe.

Condanna gli appellanti al pagamento, in favore del Comune di Roma appellato, delle spese e competenze di giudizio nella misura di euro 3000,00 (tremila,00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dallAutorità amministrativa.