Civile

Thursday 24 January 2008

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, GIORGIO NAPOLITANO, NELLA SEDUTA COMUNE DEL PARLAMENTO IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE CAMERA DEI DEPUTATI – 23 GENNAIO 2008

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA, GIORGIO NAPOLITANO, NELLA SEDUTA COMUNE DEL PARLAMENTO IN OCCASIONE
DELLA CELEBRAZIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE CAMERA DEI DEPUTATI
– 23 GENNAIO 2008

Lo svolgersi di questa cerimonia
nonostante il momento di acuta crisi e incertezza politica che il paese sta
vivendo, vale a sottolineare la distinzione e autonomia del tema costituzionale
dalle alterne vicende dei partiti, delle maggioranze e dei governi. E mi si
lasci aggiungere che conoscendo i motivi di inquietudine e di sfiducia che
serpeggiano tra i cittadini, è confortante poter guardare tutti, senza spirito
di parte, a un grande quadro di riferimento unitario come quello che l’Italia
si diede con la Costituzione del
1948.

La ricorrenza dell’entrata in
vigore di quella Carta non è d’altronde mai stata, di decennio in decennio, una
mera occasione celebrativa.

Ci sono date che rimangono
consegnate alla storia del paese, scandendone in modo significativo il
divenire: esse vanno ricordate e valorizzate al fine di coltivare tra gli
italiani la coscienza del comune passato storico. Ma la data del 1° gennaio
1948 è altro : perché ha segnato la nascita di
qualcosa che ha continuato a vivere, è vivo e ha un futuro – una tavola di
principi e di valori, di diritti e di doveri, di regole e di equilibri, che
costituisce la base del nostro stare insieme animando una competizione
democratica senza mettere a repentaglio il bene comune.

Il processo risorgimentale, il
movimento per l’unità d’Italia, ebbe per compimento lo Stato nazionale, che
assunse i lineamenti di uno Stato liberale ma senza il
presidio di una Costituzione votata dai rappresentanti del popolo che prendesse
il posto dello Statuto albertino concesso "per volontà sovrana". Fu –
dopo la rottura autoritaria del ventennio fascista – con il voto e con la
scelta repubblicana del 2 giugno 1946, che l’Italia unita giunse all’approdo
del costituzionalismo. Da allora si può ben dire – mi sia consentito di
richiamare quest’espressione del messaggio da me rivolto al Parlamento nel
giorno del giuramento – che "l’unità costituzionale" si è fatta
"sostrato dell’unità nazionale". E’ tale convinzione che mi guida
anche nel considerare il dibattito attuale sui temi istituzionali.

Già a sessant’anni dal voto del 2
giugno 1946, abbiamo avuto modo di rievocare "l’età della
Costituente", che si snodò attraverso le tappe
importanti della Consulta nazionale e dell’attività del Ministero della
Costituente per sfociare negli intensi lavori dell’Assemblea Costituente eletta
il 2 giugno a suffragio – per la prima volta – universale, e infine, il 22
dicembre 1947, nell’approvazione – a larghissima maggioranza – della
Costituzione. Fu quella una delle stagioni più altamente
costruttive e creative della nostra storia nazionale.

Il risultato cui si giunse fu
possibile grazie a un confronto eccezionalmente ricco e approfondito e alla
graduale confluenza – al di là dei contrasti e dei momenti di divisione che
certamente non mancarono – tra le diverse correnti
storico-culturali e politiche rappresentate nell’Assemblea Costituente.
Appare ormai oziosa la disputa sul termine con cui definire quel risultato : se lo si definisce "compromesso", con ciò
intendendo l’accordarsi su un’ibrida composizione di orientamenti divergenti e
inconciliabili, non si coglie quel che nella Costituente vi fu di ascolto
reciproco, di scambio e di avvicinamento sul piano ideale, di riconoscimento di
istanze e sensibilità comuni ; quel che vi fu di paziente ricerca di punti
d’incontro e di soluzioni condivisibili, di accettazione degli esiti alterni
della prova del voto su materie controverse, e dunque di spirito di moderazione
e di senso della missione.

Ed è perché così nacque la Costituzione, che
essa ha potuto presiedere nel corso dei decenni a quella complessiva grande
trasformazione che ha fatto dell’Italia un paese moderno e altamente sviluppato ; e ha potuto reggere a tante tensioni politiche e sociali,
a tante nuove sollecitazioni e domande.

Sulle scelte che nel lungo
periodo trascorso dall’entrata in vigore della Carta costituzionale hanno
concretamente caratterizzato l’azione dello Stato e la crescita della società
italiana, si sono via via espressi giudizi critici, anche radicalmente critici,
e restano accese le controversie su non poche valutazioni di merito e
d’insieme. Ma non ha senso imputare alla Costituzione errori e distorsioni che
hanno rappresentato il frutto di una complessa dialettica politica. Occorre
fare bene attenzione a non confondere indirizzi costituzionali e scelte
politiche, responsabilità politiche. Da questa distinzione, e da un’analisi
obbiettiva, emerge la vitalità dimostrata in sessant’anni dalla Costituzione,
dai suoi principi e indirizzi fondamentali : anche
dopo che lo scenario politico è radicalmente mutato.

Nessuna delle forze politiche che
parteciparono all’elaborazione della Carta
costituzionale e che si contrapposero aspramente all’indomani della sua entrata
in vigore, è rimasta in vita uguale a se stessa. Dalla crisi che ha investito,
tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, il sistema dei partiti, e
dall’avvio di una democrazia dell’alternanza, è scaturito un quadro di forze
che in quanto competono per il governo del paese si riconoscono naturalmente
nella Costituzione. Questa rappresenta più che mai – nella sua comprovata
validità – un patrimonio comune. Nessuna delle forze oggi in campo può
rivendicarne in esclusiva l’eredità, né farsene strumento nei confronti di
altre. Possono solo tutte insieme richiamarsi ai
valori e alle regole della Costituzione, e insieme affrontare anche i problemi
di ogni sua specifica, possibile revisione.

Al centro del dibattito, nei
primi decenni successivi all’entrata in vigore della Costituzione, si sono, in
effetti, posti i problemi della sua attuazione. E molto si è detto sulla lentezza
nonché su taluni aspetti di tale attuazione, non sempre apparsi convincenti.

Poi, la riflessione si è venuta
spostando sull’evoluzione che ha conosciuto la nostra realtà costituzionale.
Tale evoluzione si è compiuta innanzitutto grazie all’approvazione, nel corso
di lunghi anni, da parte del Parlamento, di leggi che hanno fatto vivere
importanti principi sanciti in Costituzione : come
quelle a tutela della salute quale "fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività", o sullo Statuto dei diritti dei lavoratori,
o sul diritto di famiglia. Non meno forte è stato l’impulso venuto via via
dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha svolto una funzione
insostituibile garantendo sia il rigoroso rispetto del dettato della
Costituzione sia la sua apertura a nuove realtà ed esigenze. Un’apertura
consentita dalla sapienza dei costituenti che – come nei suoi commenti osservò
il maggior studioso protagonista dell’Assemblea – condusse a formulazioni che
lasciassero "aperto l’adito all’accoglimento di significati non previsti
né prevedibili al momento dell’emanazione" della norma costituzionale.

Il contributo evolutivo che è
venuto in tal senso dalla Corte si è intrecciato con il fenomeno, davvero
determinante, del processo di integrazione europea in cui l’Italia si è
impegnata e riconosciuta fin dagli anni ’50, nel solco di un’ispirazione
straordinariamente anticipatrice come quella dell’articolo 11 della
Costituzione ; al quale è di recente seguita, col
nuovo articolo 117, la piena assunzione dei "vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". I Trattati
europei, le Carte dei principi e dei valori della Comunità e poi dell’Unione
europea, hanno costituito una fonte preziosa di conferma e di arricchimento
degli indirizzi caratterizzanti la nostra Carta costituzionale.

Il più profondo elemento di
identificazione tra la nostra Carta e l’orientamento dei Trattati europei può
rintracciarsi nella concezione del primato della persona, del suo svolgimento e
sviluppo su basi di libertà e di eguaglianza, della sua dignità come fondamento
dei diritti dell’uomo e del cittadino. E se nella Costituzione italiana è
mirabilmente definito, a partire dai "Principi fondamentali",
l’insieme dei diritti di libertà, dei diritti civili e sociali da affermare, va
salutato in piena coerenza con la visione dei nostri Costituenti l’apporto
delle Carte internazionali dei diritti e specialmente di quelle europee. Anche
il Parlamento italiano sarà tra breve chiamato a ratificare il Trattato di
recente sottoscritto a Lisbona, che sancisce nello stesso tempo l’adesione
dell’Unione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950, già
presidiata dalla Corte di Strasburgo, e il valore giuridico della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione del dicembre 2000.

Anche formulazioni della prima
parte della Costituzione del ’48 come quelle relative ai "rapporti
economici", che in tempi recenti sono state oggetto in modo particolare di
valutazioni polemiche, ricevono nuova luce dai Trattati europei sottoscritti
dall’Italia. Il principio della libertà dell’iniziativa economica privata, che
apre l’articolo 41, è stato non smentito ma arricchito
dallo svolgimento che ha avuto con la nascita della Comunità europea,
incentrata sulle "quattro libertà" poste a base della costruzione del
Mercato Comune, e sulle regole, sempre più stringenti, di tutela della
concorrenza.

Si guardi egualmente
all’affermazione, nella Carta del ’48, del principio di una comune
responsabilità sociale e di un corrispondente ruolo dei pubblici poteri : quel principio, comune ad altre, coeve Costituzioni europee,
fu suggerito dall’evoluzione del pensiero economico e delle politiche pubbliche
in Occidente a partire dagli anni ’30 del Novecento. Ed esso da ultimo si è
rispecchiato nell’assunzione – nel Trattato costituzionale e ora in quello di
Lisbona – della "economia sociale di mercato" come quadro di
riferimento di una politica europea di sviluppo sostenibile.

A suggello di questa vera e
propria integrazione tra gli indirizzi della Costituzione repubblicana e quelli
dei Trattati europei, è stata da lungo tempo posta
l’affermazione – da parte della Corte Costituzionale – della primazía del
diritto comunitario. Nello stesso tempo, la nostra Carta è entrata a far parte
del "patrimonio costituzionale comune" riconosciuto e valorizzato
dalla Corte di giustizia europea.

Non a caso dunque, nemmeno negli
ultimi decenni di intenso confronto sul tema delle riforme istituzionali, è
stato portato avanti alcun progetto di revisione della prima parte della
Costituzione repubblicana, né dei suoi "Principi fondamentali". Il
confronto si è concentrato sulla seconda parte della Carta, sull’
"ordinamento della Repubblica". D’altronde, la Carta del ’48 non è mai
stata considerata un tutto intoccabile. Si dimentica talvolta che in questi
sessant’anni – tra il 1963 e il 2005 – sono stati modificati, sostituiti,
aggiunti 38 articoli o commi della Costituzione. Nella prima parte, l’articolo
in cui è stato introdotto il "diritto di voto dei cittadini residenti
all’estero", e, più di recente, l’articolo nel quale è stato inserito il comma
sulle "pari opportunità tra donne e uomini". Nella seconda parte
della Costituzione, l’intero Titolo V, e articoli di particolare significato e
rilievo come quello che ha sancito, nel 1999, i principi – vale la pena di
ricordarlo – del giusto processo.

Sull’ordinamento della
Repubblica, il Parlamento è dunque intervenuto, attraverso apposite leggi
costituzionali, ripetutamente, in legislature lontane e vicine ai nostri
giorni. Ma ben al di là di ciò si è più volte aperto il confronto su revisioni
di assai più ampia portata, tali da investire anche la forma di governo
disegnata nella Costituzione del ’48.
A questo proposito risulta ancor oggi indicativo il
progetto presentato nel 1994 dalla Commissione bicamerale allora presieduta
dall’on. Iotti. Indicativo nel senso che esso si riallacciò a posizioni già
emerse nel dibattito svoltosi in seno all’Assemblea Costituente.

Non sfuggì
infatti, in quel dibattito, il rischio che l’ordinamento della
Repubblica presentasse il punto debole di un’insufficiente garanzia della
stabilità dell’azione di governo : stabilità legata anche – come l’esperienza
politica e istituzionale dei decenni successivi avrebbe meglio chiarito – al
grado di efficacia dei processi decisionali. Si è richiamato e si richiama,
nelle discussioni su questi temi, come particolarmente significativa
l’approvazione largamente maggioritaria, nel settembre 1946, da parte
dell’apposita Sottocommissione dell’Assemblea Costituente, dell’ordine del
giorno Perassi. Se ne è ricordata la formulazione severamente ammonitrice : ci si pronunciò "per l’adozione del sistema
parlamentare da disciplinarsi tuttavia con dispositivi costituzionali idonei a
tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di governo e ad evitare le
degenerazioni del parlamentarismo". Ma quei "dispositivi" non vennero adottati dai Costituenti per preoccupazioni e
ragioni – legate a quella fase politica – che in sede di analisi storica si è
cercato di ricostruire.

Il filo di quell’approccio
sarebbe stato ripreso solo molti decenni dopo, con le proposte contenute – come
ho appena ricordato – nel progetto di riforma del 1994, il primo sottoposto al
Parlamento dopo le ampie discussioni e conclusioni della precedente Commissione
Bozzi. E’ tuttavia un dato di fatto che tale progetto, per circostanze
politico-istituzionali ben note, non poté essere discusso e votato nelle
Assemblee di Camera e Senato, pur avendo ottenuto un ampio consenso in
Commissione.

Ed è un dato di fatto, ancor più
rilevante, l’accantonamento che alcuni anni più tardi toccò in sorte ad altro,
più ambizioso progetto di revisione della seconda parte della Costituzione,
elaborato nel 1997 dalla Commissione bicamerale presieduta dall’on. D’Alema ed esaminato in Assemblea dalla Camera dei Deputati
tra il gennaio e il maggio del 1998. Se si considera come al mancato
coronamento di quello sforzo pur dispiegato con grande dispendio di energie e
ricchezza di contributi, e in uno spirito di ricerca della più larga unità, sia
seguita la vicenda della legge di modifica della parte seconda della
Costituzione approvata nel 2005 dal Parlamento a maggioranza ma respinta nel
successivo referendum popolare confermativo, è giocoforza trarne alcune
conclusioni.

Innanzitutto, sono risultate non
sufficientemente riconosciute le esigenze, e non mature le condizioni, di
un’opera di complessiva riscrittura del testo costituzionale sull’ordinamento
della Repubblica. E’ questa una constatazione oggettiva, che prescinde da ogni
valutazione polemica sulle posizioni e sulle responsabilità dei diversi
schieramenti politici.

Nello stesso tempo, risulta
perfettamente comprensibile e perseguibile l’intento di procedere alla
revisione di specifiche norme costituzionali, che si giudichino non più
rispondenti ad esigenze di corretta ed efficace articolazione dei poteri nel
sistema delle istituzioni repubblicane.

Tali esigenze non possono essere
negate né minimizzate. E’ vero che a partire dall’inizio degli anni ’80 si
adottarono modifiche nei regolamenti parlamentari, mentre altre sono
successivamente intervenute nella prassi, che hanno accresciuto le garanzie per
un più tempestivo e sicuro svolgimento dell’azione di governo, per un più
sostenibile equilibrio tra prerogative del Parlamento e diritto-dovere di
governare. Ma non c’è dubbio che restino e si manifestino squilibri e
distorsioni, fattori di confusione e di tensione su diversi piani – nei
rapporti tra legislativo ed esecutivo, ed anche nei rapporti tra istituzioni
centrali ed istituzioni regionali e locali : si è di
queste ultime potenziata l’autonomia, allargata l’area di responsabilità e di
decisione, superando un vecchio modello di Stato accentrato, ma senza trarne
tutte le conseguenze. Ebbene, è innegabile che alle diverse persistenti
contraddizioni e inadeguatezze dell’ordinamento della Repubblica si possa porre
riparo intervenendo su alcune disposizioni della seconda parte della
Costituzione.

Ho perciò più volte auspicato che
in quella direzione le forze politiche si impegnassero
avviando un realistico confronto – nella ricerca del necessario e possibile
consenso – su talune, essenziali e ben delimitate proposte di riforma
dell’ordinamento costituzionale. Proposte che abbiano loro ragioni, di più
lungo periodo, rispetto a un distinto e parallelo cammino – che pure ho
auspicato – di riforma elettorale. Più in generale, ogni discorso sulla
Costituzione deve prescindere da calcoli contingenti, caratterizzarsi per la
sua autonomia e la sua ponderazione.

Naturalmente, qualsiasi posizione
culturale o politica favorevole a più drastici mutamenti del modello di riferimento
della seconda parte della Costituzione repubblicana, può essere legittimamente
sostenuta nel dibattito pubblico. Ma siffatti eventuali mutamenti vanno colti e
prospettati nella loro complessità; le loro implicazioni e le loro incognite
non possono essere eluse, ed è bene rifuggire – nell’ipotizzarli – da
semplificazioni e miracolismi.

Un problema di equilibri
istituzionali si pone comunque in un sistema democratico. Nell’unico paese
europeo in cui sia stato introdotto il regime
semi-presidenziale, con l’elezione di un Capo dello Stato partecipe
dell’esercizio di poteri di governo, è oggi in corso un processo di riforma
dettato anche dal riconoscimento di una carenza di "contropoteri", e
dunque rivolto, tra l’altro, al "riequilibrio delle istituzioni", al
rafforzamento del ruolo del Parlamento, al riconoscimento del ruolo
dell’opposizione. E negli Stati Uniti, nel sistema presidenziale per
eccellenza, opera un forte Parlamento, opera un insieme di controlli e
bilanciamenti che ha fatto grande la democrazia americana.

In realtà, dovunque, quale che sia il quadro istituzionale, la speditezza del processo
decisionale è chiamata a fare i conti con la realtà dei conflitti e dei
rapporti di forza politici. Se per l’Italia la via concretamente perseguibile,
la più ponderata e saggia è – secondo l’opinione di molti – quella di un
riequilibrio entro la forma di governo parlamentare, si deve essere ben
consapevoli del fatto che la stabilità dei governi e la tempestività delle
decisioni anche legislative, resteranno sempre legate in non lieve misura al
livello di aggregazione e di coesione tra le forze politiche che si alternano
alla guida del paese, al loro grado di rappresentatività, alla loro
autorevolezza.

La ricorrenza del 60°
anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione ci sollecita a un grande
impegno comune per porre in piena luce i principi e i valori attorno ai quali
si è venuta radicando e consolidando l’adesione di grandi masse di cittadini di
ogni provenienza sociale e di ogni ascendenza ideologica o culturale al patto
fondativo della nostra vita democratica. Quei principi vanno quotidianamente
rivissuti e concretamente riaffermati : e, ben più di
quanto non accada oggi, vanno coltivati i valori – anche e innanzitutto morali
– che si esprimono nei diritti e nei doveri sanciti nella Costituzione. Nei
doveri non meno che nei diritti. Doveri, a cominciare da quelli
"inderogabili" di solidarietà politica, economica e sociale, che
debbono essere sollecitati da leggi e da scelte di governo, ma debbono ancor
più tradursi in comportamenti individuali e collettivi.

Non posso non rilevare come
invece troppi siano oggi i casi di non osservanza
delle leggi e delle regole, di scarso rispetto delle istituzioni ma anche di
scarso senso del limite nei rapporti tra le istituzioni, di indebolimento dello
spirito civico e, in ciascuno, del senso delle proprie responsabilità. Così
come non posso non esprimere allarme per ogni smarrimento di valori essenziali
come quello della tolleranza e della libertà di confronto tra diverse posizioni
di pensiero e ideali. Da tutto ciò traggo più che mai l’incitamento a un forte
ancoraggio nei principi e nello spirito della Costituzione nata sessant’anni
orsono.

Signori Presidenti,

onorevoli
parlamentari,

Signore e Signori,

l’Italia
vive, insieme con l’Europa, tutte le incognite, le sfide e le tensioni del
mondo che ci circonda, con le sue molteplici, incalzanti trasformazioni. E’ mia
convinzione – da voi, ne sono certo, sostanzialmente condivisa – che non manchino al nostro paese le forze per superare le prove di
questa fase storica e di questo cruciale momento. E’ però necessario porre mano
a quel rinnovamento della vita istituzionale, politica e civile, in assenza del
quale la comunità nazionale, in tutte le sue parti, sarebbe esposta a crisi
gravi.

La condizione del successo è in
un concorso di volontà, che non può, non deve mancare. Un concorso di volontà
più forte di tutte le ragioni di divisione, pur nello svolgimento di una libera
dialettica politica e sociale. Ci unisce e ci incoraggia in questo sforzo la
grande, vitale risorsa della Costituzione repubblicana. Non c’è terreno comune
migliore di quello di un autentico, profondo, operante patriottismo
costituzionale. E’, questa, la nuova, moderna forma di patriottismo nella quale
far vivere il patto che ci lega : il nostro patto di
unità nazionale nella libertà e nella democrazia.