Lavoro e Previdenza
Interventi urgenti a sostegno dell’ occupazione e dello sviluppo industriale. Prorogati i termini per le agevolazioni. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DECRETO 17 luglio 2003
Interventi urgenti a sostegno delloccupazione e dello sviluppo industriale. Prorogati i termini per le agevolazioni
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 luglio 2003
Definizione dei limiti di proroga dei programmi di sviluppo, di cui all’art. 1-ter della legge n. 236/1994. (GU n. 221 del 23-9-2003)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante
«interventi urgenti a sostegno dell’occupazione» ed in particolare
l’art. 1-ter riguardante l’istituzione presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale (ora Ministero del lavoro e delle
politiche sociali) di un apposito «Fondo per lo sviluppo» per
consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle
situazioni individuate ai sensi dell’art. 1 dello stesso
decreto-legge di nuovi programmi di reindustrializzazione, di
interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di
riconversione industriale, nonche’ per promuovere azioni di sviluppo
a livello locale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3 novembre 1994, n. 773, con il quale sono definiti i criteri e le
modalita’ di utilizzo delle disponibilita’ del Fondo per lo sviluppo;
Visti i decreti ministeriali 3 maggio 1996, 24 dicembre 1997,
19 ottobre 1998, 31 maggio 1999 e 15 maggio 2000 con i quali sono
stati approvati n. 66 programmi di sviluppo a valere sull’art. 1-ter
della legge n. 236/1993 e, per ciascuno di essi, e’ stato determinato
il contributo a carico del Fondo per lo sviluppo;
Visto in particolare l’art. 4, comma 2, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale l’erogazione
dei contributi a valere sul Fondo per lo sviluppo e’ subordinata alla
stipula, con il responsabile del programma, di apposita convenzione;
Considerato che le approvazioni di cui ai precitati decreti
ministeriali hanno dato luogo alla stipula con i responsabili dei
programmi di n. 59 convenzioni, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che alcuni programmi risultano accorpati in unica
convenzione, tramite protocolli aggiuntivi di variazione, in quanto
integrazioni di interventi gia’ approvati per la stessa area a favore
del medesimo titolare;
Visto l’art. 1, comma 2 e comma 3, delle convenzioni attuative che
fissa la durata di ciascuna convenzione e che stabilisce che la
stessa non puo’ essere prorogata se non per riconosciuti motivi
ovvero varianti delle attivita’ oggetto della convenzione medesima,
previamente autorizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che la normativa non prevede un limite massimo di
durata dei programmi ne’ un limite per l’amministrazione di concedere
proroghe motivate ai fini del completamento dei programmi di
sviluppo;
Considerate le frequenti motivate richieste relative alla proroga
del termine di scadenza delle convenzioni a causa della complessita’
degli interventi, spesso facenti parte di piu’ vasti programmi di
intervento che prevedono molteplici azioni, anche con il concorso
finanziario di altri strumenti regionali, nazionali, comunitari,
ciascuno regolato da specifiche disposizioni;
Considerate le istanze pervenute dalle forze sociali delle aree
interessate, tendenti al completo utilizzo delle risorse finanziarie
destinate allo sviluppo del territorio di riferimento;
Considerato il lasso di tempo intercorso dalla stipula delle
convenzioni attuative;
Considerato, altresi’, che la richiesta di ulteriori reiterate
proroghe potrebbe essere di ostacolo al raggiungimento degli
obiettivi del programma in tempi certi, tenuto anche conto della
esigenza dell’amministrazione di pervenire al completamento dei
programmi di sviluppo al fine di consentire una sollecita valutazione
dei risultati e degli obiettivi raggiunti;
Considerato, inoltre, che un eventuale ulteriore possibile
slittamento dei tempi di completamento dei programmi renderebbe i
medesimi non piu’ attuali in relazione alla situazione delle aree di
intervento tenuta presente al momento dell’attivita’ istruttoria e di
approvazione;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla definizione della
durata massima dei programmi di sviluppo, nel rispetto delle esigenze
delle aree di intervento onde pervenire al completo utilizzo delle
risorse finanziarie disponibili ai fini dello sviluppo delle aree
medesime;
Decreta:
Art. 1.
Per il completamento dei programmi di sviluppo di cui all’art.
1-ter della legge n. 236/1993, potra’ essere concessa, alle
condizioni e con le modalita’ previste dalla convenzione attuativa,
una ultima e definitiva proroga di durata non superiore a 18 mesi,
decorrenti dall’ultima data di completamento convenzionalmente
stabilita.
Art. 2.
Gli slittamenti temporali di cui all’art. 1, a seconda dell’anno di
stipula delle convenzioni, ovvero, per i soli casi di accorpamento di
programmi, dell’anno di stipula del protocollo di variazione relativo
all’accorpamento stesso, non potranno comunque superare le seguenti
date limite:
31 dicembre 2005 per i programmi convenzionati o accorpati nel
1997;
31 dicembre 2006 per i programmi convenzionati o accorpati nel
1998;
31 agosto 2007 per i programmi convenzionati o accorpati nel
1999;
29 febbraio 2008 per i programmi convenzionati o accorpati nel
2000;
30 giugno 2008 per i programmi convenzionati o accorpati nel
2001.
Art. 3.
Le proroghe di cui al presente decreto saranno accompagnate dal
relativo adeguamento delle durate delle garanzie fideiussorie di cui
all’art. 11 della convenzione attuativa.
Roma, 17 luglio 2003
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti l’8 agosto 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4 Lavoro, foglio n. 291