Lavoro e Previdenza

Wednesday 24 September 2003

Interventi urgenti a sostegno dell’ occupazione e dello sviluppo industriale. Prorogati i termini per le agevolazioni. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DECRETO 17 luglio 2003

Interventi urgenti a sostegno delloccupazione e dello sviluppo industriale. Prorogati i termini per le agevolazioni

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 luglio 2003

  Definizione dei limiti di proroga dei programmi di sviluppo, di cui all’art. 1-ter della legge n. 236/1994. (GU n. 221 del 23-9-2003) 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con

modificazioni,   con  la  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  recante

«interventi  urgenti  a  sostegno dell’occupazione» ed in particolare

l’art. 1-ter riguardante l’istituzione presso il Ministero del lavoro

e  della  previdenza  sociale  (ora  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche  sociali)  di  un  apposito  «Fondo  per  lo  sviluppo» per

consentire   la  realizzazione  nelle  aree  di  intervento  e  nelle

situazioni   individuate   ai   sensi   dell’art.   1   dello  stesso

decreto-legge   di    nuovi  programmi  di  reindustrializzazione,  di

interventi  per  la  creazione  di  nuove  iniziative produttive e di

riconversione  industriale, nonche’ per promuovere azioni di sviluppo

a livello locale;

  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri

3 novembre  1994,  n.  773, con il quale sono definiti i criteri e le

modalita’ di utilizzo delle disponibilita’ del Fondo per lo sviluppo;

  Visti  i  decreti  ministeriali  3 maggio  1996,  24 dicembre 1997,

19 ottobre  1998,  31 maggio  1999  e 15 maggio 2000 con i quali sono

stati  approvati n. 66 programmi di sviluppo a valere sull’art. 1-ter

della legge n. 236/1993 e, per ciascuno di essi, e’ stato determinato

il contributo a carico del Fondo per lo sviluppo;

  Visto  in  particolare  l’art.  4,  comma 2, del citato decreto del

Presidente  del  Consiglio dei Ministri secondo il quale l’erogazione

dei contributi a valere sul Fondo per lo sviluppo e’ subordinata alla

stipula, con il responsabile del programma, di apposita convenzione;

  Considerato  che  le  approvazioni  di  cui  ai  precitati  decreti

ministeriali  hanno  dato  luogo  alla stipula con i responsabili dei

programmi  di  n.  59 convenzioni, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del

citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

  Considerato  che  alcuni  programmi  risultano  accorpati  in unica

convenzione,  tramite  protocolli aggiuntivi di variazione, in quanto

integrazioni di interventi gia’ approvati per la stessa area a favore

del medesimo titolare;

  Visto  l’art. 1, comma 2 e comma 3, delle convenzioni attuative che

fissa  la  durata  di  ciascuna  convenzione  e che stabilisce che la

stessa  non  puo’  essere  prorogata  se  non per riconosciuti motivi

ovvero  varianti  delle attivita’ oggetto della convenzione medesima,

previamente  autorizzate  dal  Ministero del lavoro e delle politiche

sociali,  ai  sensi  dell’art.  4,  comma  4,  del citato decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

  Considerato  che  la  normativa  non  prevede  un limite massimo di

durata dei programmi ne’ un limite per l’amministrazione di concedere

proroghe   motivate  ai  fini  del  completamento  dei  programmi  di

sviluppo;

  Considerate  le  frequenti motivate richieste relative alla proroga

del  termine di scadenza delle convenzioni a causa della complessita’

degli  interventi,  spesso  facenti  parte di piu’ vasti programmi di

intervento  che  prevedono  molteplici  azioni, anche con il concorso

finanziario  di  altri  strumenti  regionali,  nazionali, comunitari,

ciascuno regolato da specifiche disposizioni;

  Considerate  le  istanze  pervenute  dalle forze sociali delle aree

interessate,  tendenti al completo utilizzo delle risorse finanziarie

destinate allo sviluppo del territorio di riferimento;

  Considerato  il  lasso  di  tempo  intercorso  dalla  stipula delle

convenzioni attuative;

  Considerato,  altresi’,  che  la  richiesta  di ulteriori reiterate

proroghe   potrebbe   essere  di  ostacolo  al  raggiungimento  degli

obiettivi  del  programma  in  tempi  certi, tenuto anche conto della

esigenza  dell’amministrazione  di  pervenire  al  completamento  dei

programmi di sviluppo al fine di consentire una sollecita valutazione

dei risultati e degli obiettivi raggiunti;

  Considerato,   inoltre,   che   un  eventuale  ulteriore  possibile

slittamento  dei  tempi  di  completamento dei programmi renderebbe i

medesimi  non piu’ attuali in relazione alla situazione delle aree di

intervento tenuta presente al momento dell’attivita’ istruttoria e di

approvazione;

  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  provvedere  alla definizione della

durata massima dei programmi di sviluppo, nel rispetto delle esigenze

delle  aree  di  intervento onde pervenire al completo utilizzo delle

risorse  finanziarie  disponibili  ai  fini dello sviluppo delle aree

medesime;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Per  il  completamento  dei  programmi  di sviluppo di cui all’art.

1-ter    della   legge  n.  236/1993,  potra’  essere  concessa,  alle

condizioni  e  con le modalita’ previste dalla convenzione attuativa,

una  ultima  e  definitiva proroga di durata non superiore a 18 mesi,

decorrenti   dall’ultima   data  di  completamento  convenzionalmente

stabilita.

                               Art. 2.

  Gli slittamenti temporali di cui all’art. 1, a seconda dell’anno di

stipula delle convenzioni, ovvero, per i soli casi di accorpamento di

programmi, dell’anno di stipula del protocollo di variazione relativo

all’accorpamento  stesso,  non potranno comunque superare le seguenti

date limite:

    31 dicembre  2005  per  i programmi convenzionati o accorpati nel

1997;

    31 dicembre  2006  per   i programmi convenzionati o accorpati nel

1998;

    31 agosto  2007  per  i  programmi  convenzionati o accorpati nel

1999;

    29 febbraio  2008  per  i programmi convenzionati o accorpati nel

2000;

    30 giugno  2008  per  i  programmi  convenzionati o accorpati nel

2001.

Art. 3.

  Le  proroghe  di  cui  al presente decreto saranno accompagnate dal

relativo  adeguamento delle durate delle garanzie fideiussorie di cui

all’art. 11 della convenzione attuativa.

    Roma, 17 luglio 2003

                                                   Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti l’8 agosto 2003

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 4 Lavoro, foglio n. 291