Locazioni
Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali. LEGGE 8 febbraio 2007, n.9 (GU n. 37 del 14-2-2007)
Interventi per la riduzione del
disagio abitativo per particolari categorie sociali. LEGGE 8 febbraio 2007, n.9
(GU n. 37 del 14-2-2007)
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Sospensione
delle procedure esecutive di rilascio)
1. Al fine di contenere il
disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari
categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita
locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni
capoluoghi di provincia, nei comuni con essi
confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta
tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo
di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione
degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con
reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o
abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati
terminali o portatori di handicap con invalidita’ superiore al 66 per cento,
purche’ non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare
nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni,
anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli
fiscalmente a carico.
2. La sussistenza dei requisiti
per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio di cui ai comuni 1 e 3 del presente articolo e’ autocertificata dai
soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all’articolo 21
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e comunicata al locatore ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 luglio 2005, n. 148. La sussistenza di tali requisiti puo’
essere contestata dal locatore nelle forme di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
3. Per i conduttori di immobili
ad uso abitativo concessi in locazione dai soggetti indicati all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all’articolo 3,
comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato
dall’articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse
professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti
bancari, da societa’ possedute dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei
medesimi, anche indirettamente, svolgono l’attivita’ di gestione dei relativi
patrimoni immobiliari, il termine di sospensione di cui al comma 1 del presente
articolo e’ fissato in diciotto mesi a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per tutto il periodo di
sospensione dell’esecuzione ai sensi dei commi 1 e 3
del presente articolo il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione
prevista dall’articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
5. Il conduttore decade dal
beneficio della sospensione dell’esecuzione se non provvede al pagamento del
canone nei limiti indicati dall’articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
salva l’applicazione dell’articolo 55 della medesima
legge.
6. La sospensione non opera in
danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo
periodo, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la
sospensione medesima o nelle condizioni di necessita’ sopraggiunta
dell’abitazione. A tutte le procedure esecutive per finita locazione attivate
in relazione a contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.
431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui ai
commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto previsto
dall’articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 431 del 1998.
Art. 2.
(Benefici
fiscali)
1. Per i proprietari degli
immobili locati ai conduttori individuati nell’articolo 1, commi
1 e 3, della presente legge, si applicano, per il periodo di sospensione
della procedura esecutiva, i benefici fiscali di cui all’articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 marzo 2006, n. 86. A
favore dei medesimi proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o
riduzioni dell’imposta comunale sugli immobili.
Art. 3
(Interventi
dei comuni per l’edilizia sovvenzionata e agevolata e per la graduazione degli
sfratti)
1. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano predispongono, su proposta dei
comuni individuati nell’articolo 1, sulla base del fabbisogno di edilizia
residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso dalle
categorie di cui al medesimo articolo 1 gia’ presenti nelle graduatorie per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e indicate dagli
stessi comuni, un piano straordinario articolato in tre annualita’ da inviare
ai Ministeri delle infrastrutture e della solidarieta’ sociale e al Ministro
delle politiche per la famiglia.
2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nei comuni individuati nell’articolo 1,
comma 1, possono essere istituite apposite commissioni, con durata di diciotto
mesi, per l’eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell’autorita’
giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il
passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonche’
per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l’accesso
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3. Le prefetture – uffici
territoriali del Governo convocano le commissioni di cui al comma 2 e ne
definiscono il funzionamento e la composizione, garantendo la presenza, oltre
che del sindaco del comune interessato all’esecuzione di rilascio e del
questore, o di loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali
degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della proprieta’
edilizia maggiormente rappresentative, individuate ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e
della convenzione nazionale, sottoscritta ai sensi del medesimo articolo 4,
comma 1, in
data 8 febbraio 1999, e successive modificazioni, nonche’ di un rappresentante
dell’Istituto autonomo case popolari, comunque denominato, competente per
territorio.
Art. 4.
(Concertazione
istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale
pubblica)
1. Entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture
convoca un tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative, che
conclude i lavori entro un mese, a cui partecipano
rappresentanti dei Ministeri della solidarieta’ sociale e dell’economia e delle
finanze, dei Ministri per le politiche giovanili e le attivita’ sportive e
delle politiche per la famiglia, delle regioni, dell’Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), della FEDERCASA-Federazione italiana per la casa, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, delle associazioni
della proprieta’ edilizia e delle associazioni dei costruttori edili e delle
cooperative di abitazione.
2. In relazione alle
indicazioni emerse dal tavolo di concertazione di cui al comma 1, il Ministro
delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarieta’ sociale,
dell’economia e delle finanze, per le politiche giovanili e le attivita’
sportive e delle politiche per la famiglia, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, predispone, entro due mesi dalla conclusione dei lavori del medesimo
tavolo di concertazione, un programma nazionale contenente:
a) gli obiettivi e gli indirizzi
di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale
pubblica riferita alla realizzazione, anche mediante l’acquisizione e il
recupero di edifici esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale sulla
base dei criteri stabiliti dalle leggi regionali e a canone definito sulla base
dei criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.
431, e successive modificazioni, nonche’ alla riqualificazione di quartieri
degradati;
b) proposte normative in materia
fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare, con particolare
riferimento alla riforma della disciplina della vendita e della locazione di
immobili di proprieta’ dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 3;
c) l’individuazione delle
possibili misure, anche di natura organizzativa, dirette a favorire la
continuita’ nella cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali
prioritariamente per la riduzione del disagio abitativo per particolari
categorie sociali;
d) la stima delle risorse
finanziarie necessarie per l’attuazione del programma nell’ambito degli
stanziamenti gia’ disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. E programma nazionale di cui al comma 2 e’ trasmesso alle Camere per l’espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro
un mese dalla data di assegnazione.
Art. 5.
(Definizione
di alloggio sociale)
1. Al fine di ottemperare a
quanto previsto in materia di aiuti di Stato a favore degli alloggi sociali
dalla decisione 2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 novembre 2005,
il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto, di concerto con
i Ministri della solidarieta’ sociale, delle politiche per la famiglia, per le
politiche giovanili e le attivita’ sportive e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall’obbligo
di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunita’ europea.
Art. 6.
(Proroga
dei termini di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale in
locazione)
1. Termine di inizio dei lavori
degli alloggi di edilizia residenziale in locazione finanziati ai sensi
dell’articolo 145, comma33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e ricompresi
nei Piani operativi regionali, predisposti in attuazione del programma
"20.000 alloggi in affitto", di cui all’articolo 7
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12
luglio 2002, e’ prorogato al 31 maggio 2007.
Art. 7.
(Modifiche
agli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392)
1. Alla legge 27 luglio 1978, n.
392, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma dell’articolo
27, dopo la parola: "alberghiere" sono
aggiunte le seguenti: "o all’esercizio di attivita’ teatrali";
b) al primo comma dell’articolo
28, dopo la parola: "alberghiere" sono
inserite le seguenti: "o all’esercizio di attivita’ teatrali".
2. Le disposizioni di cui al terzo comma dell’articolo 27 e al primo comma
dell’articolo 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificati dal comma
1 del presente articolo, si applicano anche agli immobili adibiti all’esercizio
di attivita’ teatrali per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, siano stati stipulati contratti di locazione aventi scadenza
successiva a tale data, salvo che, per gli stessi, non sia stata pronunciata
convalida di sfratto per morosita’. I predetti contratti, alla prima scadenza
successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovati
di diritto per un periodo di nove anni, salva la facolta’ delle parti di
pattuire una durata maggiore. E’ facolta’ del locatore di richiedere, nel corso
del predetto periodo, la maggiorazione prevista all’articolo 1, comma 4, della
presente legge, ferma la rivalutazione del canone che gia’ risulti
contrattualmente prevista.
Alla scadenza del periodo
medesimo si applicano al contratto le disposizioni dell’articolo 28 della
citata legge 27 luglio 1978, n. 392.
Art. 8.
(Clausola
di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente
legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 9.
(Copertura
finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2, valutato in 63 milioni di
euro nell’anno 2008, si provvede ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. A valere
sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge
17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 156, l’importo
di 63 milioni di euro relativo all’anno 2006 e’
conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilita’ speciale di
tesoreria per essere riversato all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno
2008.
3. Il Ministro dell’economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge,
anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge
5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti
o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
4. Il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 8 febbraio
2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri Ferrero, Ministro della solidarieta’ sociale Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n.
1955):
Presentato dal Ministro della
solidarieta’ sociale (Ferrero) e dal Ministro delle infrastrutture (Di Pietro)
il 16 novembre 2006.
Assegnato alla VIII commissione
(Ambiente), in sede referente, il 27 novembre 2006 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, XII e Questioni Regionali.
Esaminato dalla VIII commissione
il 29, 30 novembre 2006; 5, 6, 12 e 13 dicembre 2006.
Esaminato in aula il 5 e 13
dicembre 2006 e approvato il 19 dicembre 2006.
Senato della Repubblica (atto n.
1231):
Assegnato alle commissioni
riunite 2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio), in sede
referente, il 29 dicembre 2006, con pareri delle commissioni 1ª 5ª, 6ª, 7ª,
11ª, 14ª e Questioni Regionali.
Esaminato dalle commissioni
riunite il 10, 16, 17, 23 e 24 gennaio 2007.
Esaminato in aula il 30, 31
gennaio 2007; 6 febbraio 2007 e approvato il 7 febbraio 2007.