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Wednesday 14 September 2005

Interpretazione autentica dell’ art. 10 del Codice della Strada in merito alla disciplina dei trasporti eccezionali MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CIRCOLARE 6 settembre 2005, n.189

Interpretazione autentica dellart. 10 del Codice della Strada in merito alla disciplina dei trasporti eccezionali

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 6 settembre 2005, n.189

  Interpretazione dell’articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al Nuovo codice della strada. (GU n. 213 del 13-9-2005) 

A  seguito  di  ripetute  istanze  presentate a questo Dipartimento

concernenti  la  corretta  interpretazione  dell’art.  10,  comma  2,

lettera b),  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice  della  strada),  si e’ reso opportuno predisporre la presente

circolare,  al  fine  di garantire, per l’applicazione della norma in

questione, un uniforme indirizzo nei confronti degli enti proprietari

delle strade e degli operatori nel settore dei trasporti eccezionali.

  Si  richiama  per  correntezza  espositiva  il  testo  del comma 2,

lettera b), in esame che dispone:

  «E’ considerato trasporto in condizioni di eccezionalita’:

    b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli

articoli 61  e  62,  di  blocchi  di  pietra  naturale,  di  elementi

prefabbricati  compositi ed apparecchiature industriali complesse per

l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito

con  veicoli eccezionali, puo’ essere effettuato integrando il carico

con  gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero

non  superiore  a  sei  unita’,  fino  al  completamento  della massa

eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di

veicoli, qualora vengano superati i limiti di cui all’art. 62, ma nel

rispetto  dell’art.  61, il carico puo’ essere completato, con generi

della  stessa  natura  merceologica, per occupare l’intera superficie

utile  del  piano  di  carico del veicolo o del complesso di veicoli,

nell’osservanza   dell’art.   164   e   della   massa  eccezionale  a

disposizione,   fatta   eccezione   per  gli  elementi  prefabbricati

compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per

i quali ricorre sempre il limite delle sei unita’. In entrambi i casi

la  predetta  massa  complessiva  non  potra’  essere  superiore a 38

tonnellate  se  autoveicoli  isolati  a  tre assi, a 48 tonnellate se

autoveicoli  isolati  a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di

veicoli  a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto

assi.  I  richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo

caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile».

  Appare chiaro che la norma disciplina due situazioni di trasporto a

seconda  dei materiali trasportati e delle condizioni che generano la

eccezionalita’  del  trasporto,  sempre  limitamente  alle tre classi

merceologiche richiamate e segnatamente:

    blocchi di pietra naturale;

    elementi  prefabbricati  compositi ed apparecchiature industriali

complesse per l’edilizia;

    prodotti siderurgici coils e laminati grezzi.

  A)   Nel  caso  in  cui  il  trasporto  ecceda  entrambi  i  limiti

stabilititi   dagli   articoli 61   e   62   e   solo  in  tal  caso,

nell’effettuazione di trasporti in condizioni di eccezionalita’ delle

merci  sopra  richiamate,  al fine della possibilita’ di integrare il

carico  con gli stessi generi merceologici autorizzati, e’ necessario

che ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

    1) che il trasporto sia eseguito con veicoli eccezionali ai sensi

dell’art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 285/1992;

    2) che almeno un elemento trasportato abbia le caratteristiche di

cui all’art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;

    3)  che  l’integrazione del carico avvenga comunque con un numero

complessivo  di  elementi  non  superiore  a  6  degli  stessi generi

merceologici,   fmo   al   completamento   della   massa  complessiva

dell’autoveicolo o del complesso di veicoli.

  B)  Nel  caso in cui con il carico vengano superati i limiti di cui

all’art. 62, ma nel rispetto dell’art. 61, sara’ possibile completare

il  carico  con «generi della stessa natura merceologica», al fine di

occupare  l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o

del   complesso  di  veicoli,  ove  ricorrano  contemporaneamente  le

seguenti condizioni:

    1) che il trasporto sia eseguito con veicoli eccezionali ai sensi

dell’art. 10, comma 5, del decreto legisltivo n. 285/1992;

    2) si osservino le condizioni stabilite dall’art. 164 del decreto

legislativo n. 285/1992;

    3) che almeno un elemento trasportato abbia le caratteristiche di

cui all’art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;

    4)    che   per   gli   elementi   prefabbricati   compositi   ed

apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, le integrazioni

non superino le 6 unita’;

    5)  che  l’occupazione della superficie utile del piano di carico

avvenga senza sovrapposizione degli elementi unitari trasportati.

  In  entrambi  i  casi  e’  quindi evidente che non e’ consentito il

trasporto  di  classi merceologiche tra loro diverse (per es. blocchi

di  pietra  naturale  con  laminati  grezzi,  elementi  prefabbricati

compositi con coils, ecc.) ovvero l’integrazione di carico con classi

merceologiche  diverse  da  quelle  espressamente  indicate  (per es.

blocchi  di  pietra naturale con pietra lavorata, coils con tondini o

travi in acciaio, ecc.).

  Ad ulteriore migliore chiarimento, facendo riferimento per analogia

a  quanto  gia’ espresso nella circolare n. 2811 del 17 novembre 1997

dell’allora  Ispettorato  generale per la circolazione e la sicurezza

stradale   del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  si  ritiene  utile

precisare  che  per «stessi generi merceologici» si deve intendere il

concetto  di  associazione per compatibilita’ ed uso – per esempio se

il  trasporto  eccezionale  riguarda una trave esso potra’ integrarsi

solamente con altre travi.

  Quindi,  per  «stessi  generi  merceologici»,  deve  intendersi  la

tipologia  (come  morfologia  generale  nonche’  come  omogeneita’ di

destinazione d’uso) del materiale che e’ quindi dotato di una propria

caratteristica    merceologica     che    ne   consente   una   chiara

classificazione   come   ad  esempio:  serbatoio,  turbina,  macchina

industriale,   mentre   le   strutture  in  cemento  armato  verranno

differenziate in due categorie:

    trave/pilastro (una dimensione prevalente rispetto alle altre) e

    pannello/lastra (due dimensioni prevalenti rispetto all’altra).

  A titolo di esempio si rappresenta il caso del serbatoio che ha una

morfologia  definita dal fatto di essere un contenitore (ancorche’ le

forme specifiche possono essere diverse), ed ha la destinazione d’uso

che  e’  quella  di  contenere liquidi, aeriformi, materiali sciolti.

Sicche’ il trasporto eccezionale, di cui al caso A) sopra richiamato,

di   un   serbatoio,   puo’   essere   integrato   solo   con   altri

serbatoi-contenitori, ed in numero non superiore alle 6 unita’.

  Pertanto  deve intendersi per il punto A) sopra esplicitato che gli

elementi  trasportati  sono  dello stesso genere merceologico, quando

siano   costituiti,   ad   esempio,  sempre  da  travi  o  sempre  da

pannelli/lastre  indipendentemente dalla sezione o sempre da macchine

industriali (indipendentemente dall’allestimento).

  La  circolare richiamata, inoltre, puntualizza che per «natura» del

materiale  deve  intendersi  l’insieme delle caratteristiche fisiche,

meccaniche  (etc.) dello stesso (densita’, rigidezza, peso specifico,

etc.)  che  ne  permettono  la  classificazione  quale: calcestruzzo,

legno, ferro, etc.

  Pertanto   deve  intendersi  per  il  punto  B)  che  gli  elementi

trasportati sono della stessa natura nel caso in cui siano realizzati

sempre in calcestruzzo, o in legno, o in ferro.

  Nel  caso di elementi di natura composita, realizzati ad esempio in

cemento  armato  (calcestruzzo  +  ferro) deve farsi riferimento alla

natura  della  componente  principale, assimilando pertanto la natura

del calcestruzzo a quella del cemento armato.

  Per entrambi i casi valutati, sono comunque condizioni essenziali:

    che  gli  elementi trasportati di cui alla lettera a), punto 2, e

lettera b), punto 3, precedenti, non siano trasportabili nel rispetto

dei  limiti prescritti dall’art. 62, comma 4, del decreto legislativo

n. 285/1992;

    che  la  destinazione  finale del trasporto sia unica, al fine di

evitare  che  surrettiziamente  un trasporto eccezionale possa essere

giustificato  dalla  presenza  dell’elemento  eccezionale,  che pero’

percorra  un  tragitto  limitato,  mentre  poi  il  medesimo  veicolo

eccezionale prosegua per effettuare un trasporto ordinario;

    che  le  eccedenze   consentite  –  e cioe’ i pezzi in piu’ che si

possono portare in ottemperanza alle disposizioni e limiti previsti –

risultino  esplicitamente  nell’autorizzazione  rilasciata  dall’ente

proprietario o concessionario della strada.

      Roma, 6 settembre 2005

                                               Il capo Dipartimento

                                            per i trasporti terrestri

                                                      Fumero