Assicurazione ed Infortunistica

Friday 07 November 2003

Interessantissima sentenza sul risarcimento dei danni patrimoniali e morali a favore del coniuge della vittima da uccisione. Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza n.12124/2003

Interessantissima sentenza sul risarcimento dei danni patrimoniali e morali a favore del coniuge della vittima da uccisione.

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza n.12124/2003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Accertata giudizialmente la responsabilità del dr. E. G. per il decesso del sig. S. P., il Tribunale di Udine condannò il professionista e la USL n. 8 Bassa Friulana all pagamento in favore della vedova del defunto (E. G.) di somme di danaro a titolo di danno patrimoniale e morale, nonché di altra somma in favore del figlio (L. P.) a titolo di danno morale.

Nessun risarcimento da danno morale venne riconosciuto a D. C. e ad A. P., rispettivamente nuora e nipote del defunto.

In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte dappello di Trieste condannò i medesimi al pagamento in favore della G. di unulteriore somma di denaro a titolo di danno patrimoniale, nonché a corrisponderle sulle dette somme liquidatele in primo e secondo grado (da rivalutarsi annualmente dalla data del decesso) gli interessi legali dal fatto, annualmente, via via rivalutate.

Medesima statuizione la Corte territoriale ha reso con riferimento alle somme liquidate a titolo di danno morale.

Il Commissario liquidatore della soppressa USL propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte trentina, articolando cinque motivi.

Rispondono con controricorso al G., il P. e la C. (questi ultimi per se e quali esercenti la potestà sul figlio P.A., i quali propongono, altresì, ricorso incidentale, svolto in tre motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti, ai sensi dellart. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale il Commissario liquidatore della USL, nel lamentare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 c.c. [1], censura quella parte della sentenza che ha escluso la possibilità di detrarre dal risarcimento del danno lammontare della pensione percepita dal coniuge del defunto, atteso che il trattamento pensionistico trae la sua fonte e la sua ragione giuridica da un titolo completamente diverso dallillecito costituente la ragione della domanda in esame.

Il ricorrente sostiene, invece che nel determinare il risarcimento deve tenersi conto della pensione di reversibilità, senza necessità di far riferimento all compensatio lucri cum damno, ma tenendo presente che, in linea di principio, il patrimonio delloffeso non po conseguire, attraverso il risarcimento del danno, più di quanto ne abbia sofferto e che lattribuzione economica in questione consente al superstite danneggiato di evitare o limitare il danno patrimoniale che gli sarebbe potuto derivare dalla perdita di quella porzione di pensione che il defunto gli avrebbe corrisposto a titolo di alimenti.

Per corroborare la sua tesi il ricorrente prospetta due casi (a suo dire analoghi a quello in esame) in cui la giurisprudenza ha riconosciuto lincidenza sul risarcimento delle attribuzioni patrimoniali pervenute successivamente allevento dannoso: si tratta della posizione del coniuge superstite che contragga nuove nozze e del lavoratore dipendente che dopo linfortunio continui a percepire lo stipendio.

Riconoscimento che andrebbe, dunque, esteso anche allipotesi oggi in esame (la quale, peraltro, manifesterebbe anche maggior rilievo, nella considerazione che le nuove nozze del coniuge superstite costituiscono un fattore meramente eventuale, mentre il diritto alla pensione di reversibilità sorge per legge allatto stesso del decesso del coniuge), posto che, quando a seguito del fatto illecito interviene un evento di qualsiasi natura in se idoneo ad elidere in tutto o in parte il danno, della sua incidenza deve tenersi conto, indipendentemente dal fatto che levento stesso sia o meno conseguenza immediata e diretta dellillecito e, quindi, delloperatività della compensatio lucri cum damno.

Il motivo è fondato e va respinto.

È consolidato lorientamento di questa Corte regolatrice nel ritenere che i danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito (ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione ai precetti normativi di cui agli artt. 143, 433 cod. civ. sia la pratica di vita improntata a regole etico- sociali di solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato) assumono laspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del futuro, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge.

La prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta di dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno.

La stessa giurisprudenza afferma pure che il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione solo quando sia il pregiudizio che lincremento patrimoniale dipendano dal medesimo fatto, sicchè, in caso di morte di una persona cagionata dallaltrui illecito, non rileva che il coniuge diventi titolare di pensione di reversibilità, fondando tale attribuzione su un titolo diverso dallatto illecito (tra le tante e più recenti, cfr. Cass. 25 marzo 2002, n. 4205).

Come sè visto il principio della compensazione del guadagno con il danno (di storiche origini ma privo di supporto normativo) presuppone che si il lucro, sia il danno discendano ciascuno, con un nesso di causalità diretta, dal medesimo evento lesivo.

Si suppone, cioè, che questultimo possa apportare, per un verso, un depauperamento del patrimonio del danneggiato e, per altro verso, il suo arricchimento; sicchè, le due conseguenze possono prevalere luna sullaltra, fino ad elidersi a vicenda.

Ancora più a monte domina laltro principio secondo cui il risarcimento non può costituire una locupletazione per il danneggiato, nel senso che il suo patrimonio deve risultare ripristinato dallintervento risarcitorio nella stessa quantità che aveva prima del fatto lesivo, ma non certamente arricchito.

Di qui il sospetto, introdotto dal ricorrente, che il cumulo tra il risarcimento del danno patrimoniale in favore del coniuge superstite della vittima del fatto illecito e la percezione da parte del coniuge stesso della pensione di reversibilità comporti un indebito arricchimento, che, invece, non si verificherebbe se della pensione stessa fosse tenuto conto, come componente attiva, nella determinazione del menzionato danno.

A fugare tale sospetto basti riflettere sulla circostanza che il diritto alla pensione viene maturato dal lavoratore nel corso dellattività lavorativa ed, alla cessazione di questa, viene da lui goduto per il resto della sua esistenza.

Al cessare della vita, il diritto alla pensione già maturato (sia ancora in corso lattività lavorativa o non lo sia) viene riservato (per una parte corrispondente circa alla metà) in favore del coniuge superstite.

Ciò avviene in ragione di un principio solidaristico e sulla presunzione che lassegno pensionistico veniva utilizzato (o sarebbe stato utilizzato, nel caso in cui la vita cessi quando lattività lavorativa è ancora in corso) per far fronte alle esigenze esistenziali del lavoratore stesso e del suo coniuge (sul punto, cfr. Corte Cost. 4 novembre 1999, n. 419 e tutta la giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di ripartizione dellassegno pensionistico tra coniuge divorziato e coniuge superstite del lavoratore defunto).

Così posta la questione, è agevole rilevare come sia errato affermare che lazione causatrice del danno abbia, attraverso la soppressione della vita altrui, per un verso depauperato la posizione del coniuge superstite e, per altro verso, labbia arricchito.

Infatti, sè già detto che il diritto alla pensione matura in capo alla vittima nel corso di tutta la sua vita lavorativa.

La morte del lavoratore (o del pensionato) fa riversare parzialmente quel diritto in capo al coniuge, che, in quel momento, ne diventa titolare.

Si tratta, dunque, di unattribuzione propria del coniuge superstite a far data dallevento lesivo.

Diversa cosa è, invece, il diritto che lo stesso superstite ha di percepire dal danneggiante il risarcimento dei danni patrimoniali futuri sofferti a causa del decesso del coniuge e ravvisabile, come sè visto, nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione ai precetti normativi di cui agli artt. 143, 433 cod. civ., sia per la pratica di vita improntata a regole etico- sociali di solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato.

Sicchè, per determinare questo danno si tiene conto del reddito della vittima al momento della morte (proiettando per tutto il resto del tempo per il quale lo avrebbe presumibilmente prodotto se la sua vita non fosse stata soppressa), nonché di quanta parte di quel reddito veniva apportato in favore del coniuge.

Ciò senza tema di un ingiustificato arricchimento, posto che non ci si può ingiustificatamente arricchire di quel che è già proprio.

Nel caso di specie, si trattava di vittima già in pensione al momento del decesso e che, oltre a percepire il relativo reddito, si procurava altri proventi in nero.

Sommati questi allassegno di pensione, il giudice ha correttamente stimato di doverne attribuire la metà al coniuge superstite.

Dal raffronto dellipotesi oggi trattata con i casi del coniuge superstite che contrae nuove nozze o del lavoratore che, rimasto infortunato per fatto illecito del terzo, abbia continuato a percepire, durante il periodo di invalidità, lintera retribuzione dal proprio datore di lavoro (e non deduca di aver dovuto rinunciare a lavoro straordinario, trasferte etc., ovvero di aver subito pregiudizi nella carriera), non è possibile, dunque, trarre le conseguenze che il ricorrente principale prospetta.

La contrario, è proprio quel raffronto a dimostrare lunivocità della linea logico- giuridica seguita dalla giurisprudenza.

In questi ultimi due casi, infatti, il danno patrimoniale non sè verificato affatto (come per il lavoratore che continua a percepire lo stipendio), oppure è stato ridotto o eliso del tutto (come per il superstite che, passato a nuove nozze, ricava apporti dal nuovo coniuge in misura uguale o minore a quelli che il coniuge defunto gli forniva).

Tantè che la stessa giurisprudenza esclude che il principio secondo cui, nella determinazione del danno contrattuale o extracontrattuale bisogna tenere conto delleventuale vantaggio che il fatto illecito abbia procurato al danneggiato, non potendo il risarcimento risolversi in un arricchimento, sia applicabile automaticamente con riguardo a quello che il coniuge della persona deceduta in un sinistro eventualmente trae contraendo nuove nozze; perché queste, ancorchè siano possibili, in quanto il soggetto, a seguito del fatto illecito, ha riacquistato lo stato libero, sono legate ad un nesso di causalità solo occasionale alla morte del coniuge, trattandosi di un fatto relativo alla persona, che trae la sua origine e le sue motivazioni nella sfera più generale ed intima della persona stessa.

In tale ipotesi, pertanto, si afferma che la detta attinenza deve essere valutata in concreto al fine di accertare in quali effettivi limiti il pregiudizio derivato da fatto illecito sia stato eliminato (Cass. 4 febbraio 1993, n. 1384).

Nellipotesi ora in trattazione, invece, la percezione di un provento (la pensione di reversibilità) avente tuttaltra radice causale rispetto allinfortunio non rileva affatto sulla di reintegrare un contesto patrimoniale infranto a causa dellatto illecito.

La trattazione dei motivi secondo, terzo, quarto e quinto del ricorso principale, che concernono i criteri adottati dal giudice per la rivalutazione degli interessi sugli importi liquidi a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e morale, va necessariamente rinviata allesito dellesame del ricorso incidentale.

Infatti, censurando questultimo i criteri adottati dal giudice per la determinazione e liquidazione del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, leventuale suo accoglimento comporterebbe lassorbimento dei menzionati motivi del ricorso principale.

La G. il P. e la C. (questi ultimi per se e quali esercenti la potestà sul figlio P. A.) lamentando, nel ricorso incidentale, i vizi della motivazione, nonché la violazione di tutte le norme fondamentali che presiedono alla liquidazione del danno.

In particolare, con il primo motivo censurano la sentenza per aver proceduto alla liquidazione del danno patrimoniale mediante un calcolo nel quale viene inserito un coefficiente relativo alletà del defunto del tutto anacronistico (10.464), trattandosi dellapplicazione di tabelle redatte nel 1922, allorquando la vita media delle persone del Paese era di 44 anni.

Il motivo è fondato e va accolto.

La sentenza, che respinge tale doglianza, già proposta in grado dappello, sostenendo che i coefficienti di cui al R.D. n. 1403 del 1922 sarebbero gli unici ad avere il carattere dellufficialità, mentre quelli proposti dagli eredi della vittima (si trattava dei coefficienti riportati nel n. 5/90 dei Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura) sarebbero privi di tale carattere e, quindi, inattendibili al calcolo in questione, va cassata sul punto, dovendosi ribadire che, nel procedere alla liquidazione del danno futuro, il giudice del merito può far ricorso alle tabelle di cui al R.D. n. 1403 del 1922, oppure ricorrere alle regole di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trattandosi di criteri (peraltro integrabili tra loro) non tassativi e costituendo tale scelta un giudizio di merito che, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.

Nel caso in cui, però, faccia ricorso alle menzionate tabelle del 1922, il giudice deve tener conto dellaumento della vita media sopravvenuto rispetto a quellanno, in modo da adattare il risultato tabellare alle condizioni attualmente esistenti (per ultima, cfr. Cass. 31 luglio 2002, n. 11376).

La sentenza va, pertanto, cassata in relazione a questo punto ed il giudice del rinvio procederà ad una nuova liquidazione del danno patrimoniale che, pur attraverso lapplicazione delle menzionate tabelle, tenga conto dellattuale durata della vita media.

Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali censurano quel punto della sentenza nel quale si afferma che non può essere riconosciuto un danno patrimoniale per perdita del rapporto parentale e del godimento del congiunto, posto che tale danno non avrebbe alcuna autonomia rispetto al danno biologico (che comprende in se ogni danno alla persona) ed al danno morale (che rappresenta il pretium doloris).

Quanto al primo, il giudice ha rilevato la mancata prova di lesione fisico- psichica subita dai coniugi in conseguenza della morte del P.; quanto al secondo, ne ha rilevata ladeguata liquidazione da parte del primo giudice (£120 milioni, in favore della moglie, e £ 60 milioni, in favore del figlio).

I ricorrenti obiettano che esisterebbe un vero e proprio danno da uccisione che va risarcito in favore dei congiunti della vittima per la perdita della presenza e del godimento della persona cara; danno (qualificato anche edonistico o parentale) che avrebbe un preciso valore patrimoniale e risiederebbe nella perdita di uno status coniugale o parentale, con totale alterazione della restante vita dei superstiti.

Il motivo è fondato e va accolto, sebbene nei limiti di cui appresso si dirà.

Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dallart. 2059 c.c. (danni non patrimoniali), secondo cui: il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

Allepoca dellemanazione del codice civile (1942) lunica previsione espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nellart. 185 del codice penale del 1930.

Ritiene il Collegio che la tradizionale, restrittiva lettura dellart. 2059, in relazione allart. 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dellanimo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato (interpretazione fonda sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente seguita dalla giurisprudenza), non può essere ulteriormente condivisa.

Nel vigente assetto dellordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione (che, allart. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili delluomo), il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona.

Tale conclusione trova sostegno nella progressiva evoluzione verificatasi nella disciplina del settore, contrassegnata dal nuovo atteggiamento assunto, sia dal legislatore che dalla giurisprudenza, in relazione alla tutela riconosciuta al danno non patrimoniale, nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica (in tal senso, v. già Corte cost. 26 luglio 1979, n. 88).

Nella legislazione successiva al codice si rinviene un cospicuo ampliamento dei casi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dellipotesi di reato, in relazione alla compromissione di valori personali. Tra i vari, cfr. lart. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dallesercizio di funzioni giudiziarie); lartt. 29, comma 9, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (impiego di modalità illecite nella condotta di dati personali); lart. 44, comma 7, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etici o religiosi); lart. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo).

Appare inoltre significativa levoluzione della giurisprudenza di legittimità, sollecitata dalla sempre più avvertita esigenza di garantire lintegrale riparazione del danno ingiustamente subito, non solo nel patrimonio inteso in senso strettamente economico, ma anche nei valori propri della persona (art. 2 Cost.).

In proposito, va anzitutto richiamata la rilevante innovazione costituita dallammissione a risarcimento (a partire da Casss. 6 giugno 1981, n. 3675) di quella peculiare figura di danno non patrimoniale (diverso dal danno morale soggettivo) che è il danno biologico; formula con la quale si designa lipotesi della lesione dellinteresse costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) allintegrità fisica e psichica della persona.

Non ignora questa Corte che la tutela risarcitoria del c.d. danno biologico viene somministrata in virtù del collegamento tra lart. 2043 c.c. e lart. 32 Cost., e non già in ragione della collocazione del danno biologico nellambito dellart. 2059, quale danno non patrimoniale, e che tale costruzione trova le sue radici (cfr. Corte Cost.., 14 luglio 1986, n. 184) nellesigenza di sottrarre il risarcimento del danno biologico (danno non patrimoniale) al limite posto dallart. 2059 (norma nel cui ambito ben avrebbe potuto trovare collocazione, e nella quale, peraltro, una successiva sentenza della Corte Costituzionale, la n. 372 del 1994, ha ricondotto il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria).

Ma anche tale orientamento, non appena ne sarà fornita loccasione, merita di essere rimeditato.

Nel senso del riconoscimento della non coincidenza tra il danno non patrimoniale previsto dallart. 2059 e il danno morale soggettivo, va altresì ricordato che questa Suprema Corte ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale, evidentemente inteso in senso diverso dal danno morale soggettivo, anche in favore delle persone giuridiche; soggetti per i quali non è ontologicamente configurabile un coinvolgimento psicologico in termini di patemi danimo (v., da ultimo, Cass. 3 marzo 2000, n. 2367).

Si deve quindi ritenere ormai acquisito allordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione danno non patrimoniale, inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona, e non più solo come danno morale soggettivo.

Non sembra, tuttavia, proficuo ritagliare allinterno di tale generale categoria specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo: ciò che rileva, ai fini dellammissione a risarcimento, in riferimento allart. 2059, è lingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica.

Venendo ora alla questione cruciale del limite al quale lart. 2059 del codice del 1942 assoggettata il risarcimento del danno non patrimoniale, mediante la riserva di legge, originariamente esplicata dal solo art. 185 c.p. (ma cfr., anche lart. 89 c.p.c.), ritiene il Collegio che, venendo in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata allart. 185 c.p.

Una lettura della norma orientata alla luce del diritto vivente impone di ritenere inoperante il detto limiti, se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti.

Occorre considerare, infatti, che, nel caso in cui la lesione abbia inciso su uno di questi valori, la ripartizione mediante indennizzo (ove non sia praticabile quella in forma specifica) costituisce la misura minima di tutela non assoggettabile a specifici limiti, a meno di no risolversi in rifiuto di tutela nei casi esclusi (v. Corte cost. n. 184 del 1986, che si avvale, tuttavia, dellargomento per ampliare lambito della tutela ex art. 2043 al danno non patrimoniale da lesioni dellintegrità biopsichica; ma largomento si presta ad essere utilizzato anche per dare uninterpretazione conforme a Costituzione dellart. 2059).

Daltra parte, il rinvio ai casi in cui la legge consente la ripartizione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo lentrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento in essa di diritti inviolabili, inerenti alla persona e non aventi natura economica, implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge (al massimo livello) di ripartizione del danno non patrimoniale,

venendo ora ad esaminare la questione dellammissione a risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consiste nella definitiva perdita del rapporto parentale (con tale espressione sinteticamente lo designa una ormai cospicua giurisprudenza di merito, inserendolo nellambito del c.d. danno esistenziale), osserva il Collegio che colui il quale chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza delluccisione di un congiunto lamenta lincisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute (del quale è titolare e la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata lintegrità biopsichica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), saia dallinteresse allintegrità morale, la cui tutela, agevolmente ricollegabile allart. 2 Cost., ove sia determinata uningiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo.

Linteresse fato valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello allintangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nellambito della famiglia, allinviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, nellambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.

Si tratta di un interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dellart. 2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma da un risarcimento (o meglio: ad una ripartizione), ai sensi dellart. 2059, senza il limite ivi previsto in correlazione allart. 185 c.p., in ragione della natura del valore inciso e vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.

Il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, si colloca, dunque, nellarea dellart. 2059, in raccordo con le suindicate norme della Costituzione.

Il suo risarcimento postula tuttavia la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola lillecito civile extracontrattuale definito dallart. 2043.

La disposizione dellart. 2059 non delinea una distinta figura di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dellillecito civile, consente, nei casi determinati dalla legge, anche la ripartizione di danni non patrimoniali (eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali, nel caso di congiunta lesione di interessi di natura economica e non economica).

Per quanto concerne il nesso di causalità, va rilevato che, nel caso in cui la perdita del rapporto parentale sia determinata dalluccisione di un congiunto, il medesimo fatto (uccisione di una persona) lede in pari tempo situazioni giuridiche di soggetti diversi, legati da un vincolo parentale.

Levento naturale morte non causa soltanto lestinzione della vita della vittima primaria (che subisce il massimo sacrificio del relativo personalissimo) ma causa, nel contempo, lestinzione del rapporto parentale con i coniugi della vittima, che, a loro volta, subiscono la lesione dellinteresse allintangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare.

Si ripropone, in questo caso, il fenomeno della propagazione intersoggettiva delle conseguenze di un medesimo fatto illecito.

Figura nota, della quale la giurisprudenza, in tema di danni non patrimoniali, ha fatto governo in varie ipotesi, ammettendo a risarcimento: il danno morale soggettivo da morte di congiunto (Cass. 15 ottobre 1971, 11396); il danno morale soggettivo cagionato da lesione non mortale sofferta da un congiunto, come statuito, innovando il precedente orientamento restrittivo (di cui sono espressione le sentenze suindicate), dalla più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. 23 aprile 1998, n. 4186; 19 maggio 1999, n. 4852; 1 dicembre 1999, n. 13358; 2 febbraio 2001, n. 1516; S.U. 1 luglio 2002, n. 9556); il danno consistente nellimpossibilità di intrattenere rapporti sessuali a causa delle lesioni subite dal coniuge (Casss. 11 novembre 1986, n. 6607); il danno subito dalla moglie e dai figli di un infortunato, rimasto in coma profondo, per la lesione dei diritti di cui siano portatori, ai sensi degli artt. 143 e 147 c.c. (Cass. 17 settembre 1996, n. 8305).

Ma ricadono nel paradigma, sia pur in materia di danni patrimoniali, anche lipotesi della lesione del diritto di credito ad opera di un terzo (secondo quanto affermato nel caso Meroni dalle S.U. con la nota sentenza n. 174 del 26 gennaio 1971) e del danno patrimoniale subito dai coniugi della vittima (ai quali viene equiparato il convivente more uxorio: Cass. 28 marzo 1994, n. 2988) per la perdita delle contribuzioni che da quella ricevevano ed avrebbero presumibilmente ancora ricevuto in futuro, sempre pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza civile (Casss. 10 dicembre 1969, n. 3929; 23 maggio 1975, n. 2063; 25 giugno 1981, n. 4137; 3 novembre 1995, n. 11453; 3 febbraio 1998, n. 1085; ma v. anche Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372).

In questi casi si suole parlare di danno riflesso o di rimbalzo, ma la definizione non coglie nel segno, poiché dovendosi aver riguardo alla lesione della posizione giuridica protetta, nel caso di evento plurioffensivo la lesione è contestuale ed immediata per tutti i soggetti che sono titolari dei vari interessi incisi (Cass. 3 febbraio 2001, n. 1561; S.U. 1 luglio 2002, n. 9556).

Ciò posto, il problema della causalità va affrontato e risolto negli stessi termini in cui questa Suprema Corte lo ha affrontato e risolto in relazione alle menzionate ipotesi di propagazione intersoggettiva delle conseguenze di uno stesso fato illecito.

Al fine di individuare il responsabile dellevento lesivo (incidente sulle posizioni giuridicamente protette facenti capo alla vittima primaria ed a quelle che si suole definire come vittime secondarie) dovrà essere accertato il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta delluccisore e la morte della vittima primaria alla stregua delle regole dettate dagli artt. 41 e 42 c.p., secondo i criteri dell c.d. causalità di fatto o naturale, impostati sul principio della condizione sine qua non o della equivalenza, con il correttivo del criterio della causalità efficiente (v., per tutte Cass. 19 settembre 1996, n. 8348 e 27 maggio 1995, n. 5923, che esprimono un orientamento consolidato).

Una volta risolto il problema dellimputazione dellevento (problema che è proprio della responsabilità extracontrattuale, poiché in quella contrattuale il soggetto responsabile è di norma il contraente inadempiente: Cass. 15 ottobre 1999, n. 11629), dovrà procedersi alla ricerca del collegamento giuridico tra il fato (uccisione) e le sue conseguenze dannose, selezionando quelle risarcibili, rispetto a quelle non risarcibili, in base ai criteri della causalità giuridica, alla stregua di quanto prevede lart. 1223 c.c. (richiamato dallart. 2056, comma 1, c.c.), che limita il risarcimento ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dellillecito, ma che viene inteso, secondo costante giurisprudenza (Cass. 20 gennaio 1962, n. 89; 15 febbraio 1971, n. 373; 2 giugno 1992, n. 6676; 16 febbraio 1993, n. 1907; 2 marzo 2000, n. 2356; 9 maggio 2000, n. 5913), nel senso che la risarcibilità deve essere estesa anche ai danni mediati e indiretti, purchè costituiscano effetti normali del fatto illecito, secondo il criterio della c.d. regolarità causale (sul punto v., da ultimo, Cass. S.U. 1 luglio 2002, n. 9556, in tema di danno morale soggettivo sofferto dai congiunti della vittima di lesioni non mortali, che conferma le argomentazioni di Cass. 23 aprile 1998, n. 4186).

Circa lelemento soggettivo, non è esatto ritenere che, essendo necessaria la prevedibilità dellevento al fine di accertare la sussistenza della colpa, il soggetto che ha posto in essere la condotta che ha causato la morte della vittima primaria non dovrebbe rispondere del danno subito dai congiunti per difetto di prevedibilità degli eventi ulteriori, tra i quali rientra la privazione, in danno dei superstiti, del rapporto coniugale e parentale, e, quindi, per mancanza di colpa.

È agevole opporre che la prevedibilità dellevento dannoso deve essere valutata in astratto e non in concreto; che levento dannoso è costituito, in tesi, dalla lesione dellinteresse allintangibilità delle relazioni familiari; che tale lesione deve ritenersi prevedibile, rientrando nella normalità che la vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello.

Per quanto concerne, in fine, la prova del danno, osserva il Collegio che il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto non coincide con la lesione dellinteresse protetto.

Esso consiste nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nellambito del nucleo familiare.

Perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dellinteresse protetto.

Volendo far riferimento alla nota distinzione tra danno- evento e danno- conseguenza (introdotta da Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184, che ha collocato nella prima figura il danno biologico, ma abbandonata dalla successiva Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372), si tratta di danno- conseguenza.

Non vale pertanto lassunto secondo cui il danno sarebbe in re ipsa, nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dellinteresse.

Deve affermarsi, invece, che dalla lesione dellinteresse scaturiscono, o meglio possono scaturire, le suindicate conseguenza, che, in relazione alle varie fattispecie, potranno avere diversa ampiezza e consistenza, in termini di intensità e protrazione nel tempo.

Il danno in questione deve, dunque, essere allegato e provato.

Siccome, tuttavia, si tratta di pregiudizio che si proietta nel futuro (diversamente dal danno morale soggettivo contingente), dovendosi avere riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che lillecito ha invece reso impossibile, sarò consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obbiettivi, che è onere del danneggiato fornire.

La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dellintensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, letà della vittima e dei singoli superstiti.

Ed è appena il caso di notare che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a questultimo, senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento.

Ma va altresì precisato che, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, dovrà considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazione del risarcimento.

La sentenza impugnata, la quale ha affermato che non può essere riconosciuto in favore del coniuge e dei congiunti della vittima il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non avendo alcuna autonomia rispetto al danno biologico e al danno morale(cfr., pag. 17 sentenza) va, dunque casata sul punto e, riepilogando tutto quanto premesso, il giudice del rinvio dovrà adeguarsi ai seguenti principi: nel vigente assetto ordinamentale (nel quale assume posizione preminente la Costituzione, che allart. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili delluomo) il danno non patrimoniale, di cui allart. 2059 c.c., non può più essere identificato (secondo la tradizionale, restrittiva lettura dellart. 2059 stesso, in relazione allart. 185 c.p.) soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenze contingente e dal turbamento dellanimo transeunte, determinati dal fatto illecito integrante reato.

Esso deve essere piuttosto inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui si verifichi una ingiusta lesione di un valore inerente la persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata allart. 185 c.p.; linteresse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, si completa nellinteresse dellintangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nellambito della famiglia, allinviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nellambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabili agli artt. 2, 29 e 30 Cost.

Esso si colloca nellarea del danno non patrimoniale di cui allart. 2059 c.c., in raccordo con le su indicate norme della Costituzione e si distingue sia dallinteresse al bene salute (protetto dallart. 32 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico), sia dallinteresse allintegrità morale (protetto dallart 2 Cost e tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo); il risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali sia articola lillecito civile extracontrattuale definito dallart. 2043 c.c. e, dunque, del esso di causalità tra azione ed evento (sotto il profilo della propagazione intersoggettiva delle conseguenze del medesimo fatto illecito), del collegamento giuridico tra fatto e conseguenze dannose) laddove la risarcibilità va estesa ai danni mediati e indiretti che costituiscano effetti normali del fatto illecito secondo il criterio della c.d. regolarità causale), dellelemento soggettivo (laddove la prevedibilità dellevento dannoso è insita nella normalità che la vittima sia inserita in un nucleo familiare); il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno- conseguenza, non coincide con la lesione dellinteresse (non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento.

Tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire.

La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dellintensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, letà della vittima e dei singoli superstiti.

Nelluniformarsi a questi principi il giudice del rinvio procederà ad una nuova liquidazione del danno non patrimoniale, che tenga conto di quanto già liquidato a titolo di danno morale.

Il terzo motivo del ricorso incidentale, che censura la sentenza nella parte in cui non riconosce al nipote A. P. il risarcimento da danno morale, ritenendo non provato che la vittima costituisse un valido e concreto sostegno nei confronti del nipote, va dichiarato inammissibile, posto che, non essendo il minore in questione destinatario del ricorso principale (lo sono solo la G. ed il P. L.), il suo autonomo ricorso è da considerarsi tardivo (la sentenza risulta depositata il 19 gennaio 1999 ed il ricorso incidentale è stato notificato in date 30 e 31 marzo 2000).

Laccoglimento dei motivi primo e secondo del ricorso incidentale comporta lassorbimento dei motivi secondo, terzo, quarto e quinto del ricorso principale (cfr. supra al punto I.2).

In conclusione, va respinto il primo motivo del ricorso principale, vanno accolti i motivi primo e secondo del ricorso incidentale, vanno dichiarati assorbiti il secondo, il terzo il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, va dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va casata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte dAppello di Trieste, che si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati.

La complessità e la novità delle questioni trattate consiglia la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie i motivi primo e secondo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti i motivi secondo, terzo , quarto e quinto del ricorso principale, dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale.

Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte dAppello di Trieste.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 5 giugno 2003.

Depositata in Cancelleria il 19 agosto 2003.