Lavoro e Previdenza

Saturday 20 September 2003

Insegnanti: le nuove graduatorie della scuola.

Insegnanti: le nuove graduatorie della scuola.

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE NORME IN MATERIA DI GRADUATORIE PERMANENTI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA E DI CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO C.d. M. 19.9.2003

Articolo 1

Disposizioni in materia di graduatorie permanenti.

1. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono rideterminate, limitatamente all’ultimo scaglione previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla tabella allegata alla presente legge. Sono valutabili, dando luogo all’attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta tabella.

2. Ai fini di cui al comma 1, e relativamente alla valutazione dei titoli, non si applica l’articolo 401, comma 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e successive modificazioni.

3. L’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell’inserimento nell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

4. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale.

Articolo 2

Disposizioni speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.

1. Nell’anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell’articolo 5 della legge delega 28 marzo 2003, n.53, le università istituiscono, nell’ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:

a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 pubblicato nella gazzetta ufficiale, serie generale, n. 131 del 7 giugno 1999 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970, che siano privi di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un

diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l’accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998 n°. 39 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte I n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e successive modificazioni, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per

almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999 – 31 agosto 2003;

b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all’insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999 – 31 agosto 2003;

c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o SCHEMA D.D.L. precari del 19 settembre 2003.doc 3 idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999 – 31 agosto 2003;

d) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui alle lettere a) e b), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999 – 31 agosto 2003.

2. I corsi di cui al comma 1 sono istituiti per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

3. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all’insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nel quadriennio 1° settembre 1999 – 31 agosto 2003, sono ammessi, per l’anno accademico 2003/2004, anche in soprannumero, all’ultimo anno dei corsi di didattica della musica presso i Conservatori secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

4. Ai fini dell’ammissione ai corsi di cui al presente articolo il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.

5. I corsi speciali di cui al comma 1 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università .

Articolo 3

Disposizioni relative ai passaggi di ruolo.

1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria è rideterminato in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato degli iscritti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1, comma 1, che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato.

Articolo 4

Norma di abrogazione.

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001 n. 333, sono soppresse, con effetto dall’anno scolastico 2005-2006, le parole “da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno”.