Lavoro e Previdenza

Thursday 24 January 2008

“INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Messaggio n. 30923 – Roma, 31 dicembre2007 – Allegati 2 OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività “.

INPS – Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale Messaggio n. 30923 – Roma, 31 dicembre2007 – Allegati 2 OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di
attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitività”. Prime istruzioni.

1. PREMESSA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301
del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247,
recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su
previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita
sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale."

La predetta legge n. 247 del 2007 ha previsto una serie
di interventi in materia previdenziale e, in particolare, ha modificato i
requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, nonché alla
pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, rispetto a quanto contenuto
nella legge 23 agosto 2004, n. 243 e ha stabilito una nuova disciplina in
materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici
anticipati conseguiti con 40 anni di anzianità contributiva.

Il medesimo provvedimento ha,
inoltre, previsto delle ulteriori novità in materia di perequazione automatica
che si aggiungono a quelle già stabilite dall’articolo 5, comma 6, della legge
n. 127 del 2007 [1].

Con il presente messaggio si
fornisce una prima informativa sulle novità introdotte dalla legge in oggetto,
riservandosi di fornire ulteriori approfondimenti interpretativi della norma in
esame con una circolare di prossima emanazione.

2. NUOVI REQUISITI PER IL DIRITTO
A PENSIONE

Le novità introdotte dalla legge
in argomento riguardano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità
e, in parte, alla pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema
contributivo.

Si premette che tali modifiche
normative non si applicano ai lavoratori che hanno
maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007 e che
continuano a poter conseguire la pensione secondo la normativa in vigore
antecedentemente al 1° gennaio 2008.

L’articolo 1, comma 1, ha sostituito la Tabella A, allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 243 con le Tabelle A e B allegate alla legge n. 247
del 2007 (allegato 1).

Inoltre:

– l’articolo 1,
comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 247 del 2007 sostituisce
l’articolo 1, comma 6, lettera a), della citata legge n. 243 del 2004;

– l’articolo 1,
comma 2, lettera a), numero 2), della predetta legge n. 247 del 2007
sostituisce l’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della citata legge n.
243 del 2004.

Pertanto, a partire dal 1°
gennaio 2008, i lavoratori rientranti nel "sistema retributivo o
misto" e i lavoratori rientranti nel "sistema contributivo",
potranno andare in pensione – rispettivamente di anzianità e di vecchiaia e fermi
restando i requisiti di cui al successivo paragrafo 2.3 – al raggiungimento dei
requisiti di seguito specificati.

2.1. Lavoratori dipendenti

– Dal 1° gennaio 2008 al 30
giugno 2009, almeno 58 anni di età e 35 anni di contribuzione;

– dal 1° luglio 2009, la Tabella B ha introdotto
il c.d. "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla
pensione si consegue, in presenza di un’anzianità
contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma
tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall’assicurato, secondo la
seguente progressione:

– dal 1° luglio 2009 al 31
dicembre 2010, la quota da raggiungere è 95 con un’età anagrafica minima di 59
anni;

– dal 1° gennaio 2011 al 31
dicembre 2012, la quota da raggiungere è 96 con un’età anagrafica minima di 60
anni;

– a decorrere dal 1° gennaio
2013, la quota da raggiungere è 97 con un’età anagrafica minima di 61 anni.

2.2. Lavoratori autonomi

– Dal 1° gennaio 2008 al 30
giugno 2009, almeno 59 anni di età e 35 anni di contribuzione;

– dal 1°luglio 2009, la Tabella B ha introdotto
il c.d. "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla
pensione si consegue, in presenza di un’anzianità
contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma
tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall’assicurato, secondo la
seguente progressione:

– dal 1°luglio 2009 al 31
dicembre 2010, la quota da raggiungere è 96 con un’età anagrafica minima di 60
anni;

– dal 1° gennaio 2011 al 31
dicembre 2012 la quota da raggiungere è 97 con un’età anagrafica minima di 61
anni;

– dal 1° gennaio 2013 la quota da
raggiungere è 98 con un’età anagrafica minima di 62 anni.

2.3. Disposizioni comuni a
dipendenti e autonomi

Resta fermo che il diritto alla
pensione di anzianità, indipendentemente dall’età, si perfeziona, sia per i
lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, al raggiungimento di
un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Resta altresì fermo che per i
lavoratori rientranti nel sistema contributivo il diritto alla pensione di
vecchiaia di cui all’articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
può essere ottenuto, a partire dal 1° gennaio 2008, con i seguenti requisiti:

– 60 anni di età, se donne, e 65
anni, se uomini, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva (articolo 1, comma
20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’articolo
1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243);

– a prescindere dal requisito
anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (articolo
1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Il diritto alla pensione di
vecchiaia nel sistema contributivo prima del compimento del 65° anno di età
rimane soggetto alla condizione che l’importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.

Il diritto alla pensione di
anzianità e di vecchiaia rimane soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro
dipendente.

Il provvedimento legislativo in
argomento ha, inoltre, introdotto una novità in tema di computo della
contribuzione utile al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva
necessari per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

L’articolo 1, comma 77, lettera
b) ha, infatti, aggiunto il comma 5-ter all’articolo 2 del DLgs
30 aprile 1997, n. 184. In
base a tale ultima disposizione ai fini del computo dei 40 anni di
contribuzione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema
contributivo diventano utili anche i contributi da riscatto dei periodi di
studio.

Continuano, invece, a rimanere
esclusi nel caso di specie i contributi versati a titolo di prosecuzione
volontaria.

Come precisato con Messaggio n.
29224 del 4 dicembre 2007 i periodi di contribuzione utili per il
raggiungimento dei 40 anni sono gli stessi da utilizzare per il raggiungimento
dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso a pensione ai
sensi del citato articolo 1, comma 6, lett. b), n. 2), della legge n. 243 del
2004, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lett. a), n. 2), della più volte citata legge n. 247 del 2007.

Pertanto, anche in quest’ultima
fattispecie, diventano utili per il diritto a pensione i contributi da riscatto
dei periodi di studio.

3. INNOVAZIONI IN MATERIA DI
DECORRENZE DELLA PENSIONE (allegato 2)

L’articolo 1, comma 5, della
legge in oggetto stabilisce un regime "transitorio" di decorrenze [4]
per i soggetti che accedono al:

– pensionamento anticipato con 40
anni di contribuzione;

– pensionamento di vecchiaia con
i requisiti previsti dai singoli ordinamenti.

Si precisa che le finestre di
accesso per il pensionamento di vecchiaia non si applicano a coloro che
raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2007.

3.1. Lavoratori che accedono al
pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione

3.1.1. Lavoratori dipendenti

Ai sensi dell’articolo 1, comma
5, lett. a), della legge in esame "coloro ai quali sono liquidate le
pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti per l’accesso al pensionamento
anticipato con 40 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento
sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall’articolo 1, comma 29,
della legge 8 agosto 1995, n. 335."

Pertanto, i lavoratori dipendenti
che risultino in possesso di 40 anni di contribuzione:

– entro il primo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dello stesso anno,
se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno;

– entro il secondo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno,
se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre;

– entro il terzo trimestre dell’anno,
possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo;

– entro il quarto trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno
successivo.

3.1.2. Lavoratori autonomi

Ai lavoratori cui sono liquidate
le pensioni a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i
coltivatori diretti, coloni e mezzadri qualora conseguano il diritto al
pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione si applicano le finestre
di accesso stabilite dall’articolo 1, comma 5, lett. c), della legge n. 247 del
2007.

Pertanto, qualora maturino i 40
anni di contribuzione:

– entro il primo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell’anno medesimo;

– entro il secondo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°gennaio dell’anno
successivo;

– entro il terzo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°aprile dell’anno successivo;

– entro il quarto trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°luglio dell’anno successivo.

3.2. Lavoratori che accedono al
pensionamento di vecchiaia

3.2.1. Lavoratori dipendenti

Ai sensi dell’articolo
1, comma 5, lettera b) coloro ai quali sono liquidate pensioni a carico
delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in
possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia:

– entro il primo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno medesimo;

– entro il secondo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell’anno medesimo;

– entro il terzo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno
successivo;

– entro il quarto trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno
successivo.

3.2.2. Lavoratori autonomi

Ai sensi dell’articolo
1, comma 5, lettera c) coloro ai quali sono liquidate le pensioni in una
delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, qualora risultino in possesso
dei requisiti previsti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia:

entro il
primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre
dell’anno medesimo;

– entro il secondo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°gennaio dell’anno
successivo;

– entro il terzo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°aprile dell’anno successivo;

– entro il quarto trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°luglio dell’anno successivo.

3.3. Disposizioni comuni a
lavoratori dipendenti e autonomi

Come noto l’articolo 1, comma 7,
del DLgs n. 503 del 1992 ha subordinato il
diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro
dipendente.

Poiché, i requisiti richiesti per
l’apertura della finestra sono solamente quelli anagrafici e contributivi, non
è necessario cessare l’attività lavorativa dipendente nel trimestre in cui si
raggiungono i predetti requisiti.

Nulla è innovato per quanto
riguarda la disciplina in materia di "finestre di accesso" per i
lavoratori che accedono al trattamento pensionistico di anzianità con
un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni ai quali si applica quanto
previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera c), della
legge 23 agosto 2004, n. 243 e già illustrate con la circolare n. 105 del 2005.

Relativamente ai soggetti che
ottengono il diritto a pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i
requisiti stabiliti dall’articolo 1, comma 6, lettera
b), numero 2), della predetta legge n. 243 del 2004, come modificata
dall’articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della legge n. 247 del 2007 si
fa riserva di comunicare la disciplina in materia di finestre di accesso dopo
aver acquisito specifico parere dei Ministeri vigilanti.

4. LAVORATORI ISCRITTI ALLA
GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995,
N. 335

Con riferimento ai lavoratori
iscritti alla gestione separata, in attesa che i
Ministeri vigilanti sciolgano la riserva di cui alla circolare n. 105 del 2005
– paragrafo 4, le istruzioni applicative verranno fornite con la circolare che
farà seguito al presente messaggio.

5. INNOVAZIONI IN MATERIA DI
"SALVAGUARDIA" DEL DIRITTO A PENSIONE

Come già sottolineato in
precedenza la suddetta legge n. 247 del 2007 non ha apportato modifiche all’articolo 1, commi da 3 a 5, della citata legge n.
243 del 2004, recanti la cosiddetta "salvaguardia del diritto a
pensione" per coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a
pensione entro il 31 dicembre 2007.

Si intendono, quindi,
integralmente confermate le istruzioni fornite, al riguardo, con la circolare
n. 149 del 2004 e con il messaggio n. 29224 del 4 dicembre 2007.

Alcune innovazioni sono state,
invece, introdotte dall’articolo 1, comma 2, lettera
c), lettera d) e lettera e), del provvedimento in oggetto.

La prima delle disposizioni
appena citate, modificando l’articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004,
n. 243, ha
stabilito che la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2007 in materia di pensionamenti
di anzianità, continui ad applicarsi anche dopo la predetta data ai lavoratori
autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 20 luglio 2007.

La lettera d) ha, invece,
aggiunto il comma 18-bis alla più volte citata legge
23 agosto 2004, n. 243. Tale norma prevede che: "le
disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data
di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti
del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità
ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15
luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il
periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1
e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223".

La successiva lettera e) innalza
il numero dei soggetti che possono beneficiare della salvaguardia prevista dai
commi 18 e 18-bis della legge n. 243 del 2004 da 10.000 a 15.000 in accordo con le
modifiche apportate dalle disposizioni contenute nei commi precedenti.

6. PEREQUAZIONE AUTOMATICA

Come sottolineato in premessa,
l’articolo 5, comma 6, della legge n. 127 del 2007 ha stabilito che sulle
quote di pensione comprese tra tre e cinque volte il
trattamento minimo INPS l’indice di perequazione automatica sia riconosciuto,
per il triennio 2008-2010, nella misura piena del 100 per cento.

Pertanto, nel periodo sopra
indicato la percentuale di perequazione viene concessa
per intero sull’importo di pensione non eccedente il quintuplo del trattamento
minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella misura del 75 per cento
per le fasce eccedenti tale importo.

Peraltro, l’articolo 1, comma 19,
della citata legge n. 247 del 2007
ha previsto che, per l’anno 2008, non sia
concessa la perequazione automatica alle pensioni il cui importo complessivo
annuo sia superiore ad 8 volte il trattamento minimo INPS.

L’intero importo delle pensioni
che eccedono il limite anzidetto non può essere perequato.

Peraltro, lo
stesso comma 19 contiene una disposizione di salvaguardia secondo la
quale le pensioni di importo superiore a 8 volte il trattamento minimo INPS e
inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione siano
perequate parzialmente fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Il Direttore generale – Crecco

Ndr. L’INPS, con la Circolare n. 5 del 15
gennaio 2008, ha
precisato che le "finestre di accesso" per la decorrenza delle
pensioni di vecchiaia non si applicano a coloro che, alla data del 31 dicembre
2007, avevano in corso il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del
rapporto di lavoro e che la possibilità di recesso "ad
nutum" viene differita, alla luce delle nuove disposizioni previdenziali
sulle decorrenze della pensione di vecchiaia, alla data di effettiva apertura
della "finestra di accesso"