Lavoro e Previdenza

Friday 06 April 2007

Inps Circolare n. 70 del 3-4-2007. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 755 e seguenti. Decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’ economia e finanze 30 gennaio 2007. Istituzione del Fondo per l’ erogazione ai l

Inps Circolare n. 70 del 3-4-2007. Legge 27 dicembre 2006, n. 296,
articolo 1, commi 755 e seguenti. Decreti del Ministro del lavoro, di
concerto con il Ministro dell’economia e finanze 30 gennaio 2007. Istituzione
del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”.

Direzione Centrale Entrate
Contributive

Direzione Centrale Prestazioni

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Ai Dirigenti centrali e
periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali,
centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico
legale e Dirigenti Medici

e, per
conoscenza,

Al Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del
Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei
Conti delegato all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati
amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione

dei
contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati
regionali

Ai Presidenti dei Comitati
provinciali

Roma, 3 Aprile 2007

OGGETTO:

Legge 27
dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 755 e seguenti. Decreti del
Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze 30
gennaio 2007. Istituzione del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120
del codice civile”.

SOMMARIO:

La legge finanziaria per l’anno 2007 ha istituito il”Fondo
per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti
di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo di
Tesoreria INPS). Il Fondo è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile maturata da
ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non
destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252. Disciplina del contributo e delle modalità di
versamento. Prestazioni liquidate dal Fondo di Tesoreria e modalità di
erogazione.

Parte prima – Istituzione del Fondo
di Tesoreria INPS

Parte Seconda – Modalità
operative

Parte prima

(Istituzione
del Fondo di Tesoreria INPS)

Premessa.

L’articolo 1,
commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U.
n. 299 del 27 dicembre 2006 – Serie Generale) – ALL. 1 – ha istituito il “Fondo
per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti
di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, le cui modalità
di finanziamento rispondono al criterio della ripartizione, che viene gestito dall’Istituto per conto dello Stato su
apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato.

Il Fondo garantisce ai lavoratori
dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di
cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai
versamenti allo stesso effettuati ai sensi dell’articolo 1, comma 756.

I Decreti del Ministro del
lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze del 30 gennaio 2007
(in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2007 – Serie Generale) emanati, rispettivamente,
ex art. 1, co. 757 e ex art. 1, co. 765 della predetta legge n. 296 (ALL. 2 e
3), disciplinano le modalità di attuazione delle nuove previsioni normative e
approvano i moduli (TFR1 e TFR2) per l’espressione della volontà da parte dei
lavoratori in relazione al conferimento o meno del TFR alla previdenza
complementare (art. 8, co. 7 D.Lgs 252/2005) (1).

Di seguito si forniscono sulla
materia istruzioni, condivise, peraltro, dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale.

1. Finanziamento del Fondo di
Tesoreria INPS.

Il “Fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di
cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria INPS) è finanziato
da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120
del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a
decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Obbligati
al versamento del contributo sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.

Si precisa che, per effetto delle
previsioni della norma in esame, l’accantonamento datoriale ai sensi
dell’articolo 2120 del codice civile a titolo di trattamento di fine rapporto,
da versare all’Istituto, viene ad assumere la natura di contribuzione
previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a
quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

In ordine all’obbligo
contributivo in questione, il decreto ministeriale ex art. 1, co. 757 della
legge n. 296/2006 prevede:

– nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria INPS in relazione ai
lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che
conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30
giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l’intero TFR maturando a
forme pensionistiche complementari, o che lo abbiano in precedenza
integralmente conferito;

– diversamente, in caso di
manifestazione della volontà di mantenere in tutto o in parte il TFR di cui
all’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti è obbligato al versamento del
contributo al Fondo di Tesoreria INPS, dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di
assunzione se successiva, secondo le istruzioni di seguito fornite;

– in relazione ai lavoratori il
cui rapporto è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006 (che non abbiano
già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente
a precedenti rapporti di lavoro) che conferiscono, secondo
modalità tacite o esplicite, il TFR a forme pensionistiche complementari
entro sei mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque
dovuto fino al momento del conferimento del TFR.

2. Datori di lavoro obbligati al
versamento.

La specifica disciplina contenuta
nella norma in esame trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori
dipendenti del settore privato. Pertanto, sono obbligati al
versamento del contributo tutti i datori di lavoro del settore privato,
con esclusione dei datori di lavoro domestico.

Ai fini della loro individuazione
la norma pone due specifici requisiti di seguito illustrati:

a) Appartenenza al settore
privato del datore di lavoro.

Il requisito, prioritariamente,
attiene alla natura privatistica del datore di lavoro. Si intendono inclusi nel
settore privato anche gli organismi pubblici che sono stati interessati da
processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o
privata del capitale e con riferimento ai dipendenti per i
quali è prevista l’applicazione dell’articolo 2120 del codice civile,
nonché gli Enti cui sia stata conferita la natura giuridica di “ente pubblico
economico” e con riferimento agli stessi dipendenti.

Non sono ricompresi nel “settore
privato” e, quindi, sono esclusi dall’applicazione della norma, i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni.

Tuttavia, la natura pubblica del
datore di lavoro non esclude che si debba accertare in concreto che dai
rapporti di lavoro instaurati derivi per tutti i lavoratori la qualificazione
di “dipendenti pubblici”.

Solo in tale ipotesi, per gli
stessi rapporti, ricorre la condizione di esclusione sopra enunciata.
Diversamente, qualora, in deroga a quanto disposto dal D.lgs. n.165/2001, i
rapporti di lavoro siano tutti costituiti e regolamentati (es. Autorità Portuali)
secondo la normativa di diritto comune dalla quale, per quanto in trattazione,
deriva l’applicazione ai lavoratori della normativa di cui all’articolo 2120
del c.c., i medesimi saranno inclusi nel campo di
applicazione della presente disciplina.

Per l’individuazione e la
codifica degli organismi pubblici diversi dalle Pubbliche Amministrazioni si
rinvia alla “Parte Seconda” della presente circolare, punto 1.

b) Limite dimensionale del datore
di lavoro

Il datore di lavoro deve avere
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. A tale proposito il DM 30 gennaio
2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756
della legge finanziaria 2007, precisa che nel predetto limite devono essere
computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere
dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro.

Pertanto ogni lavoratore,
qualunque siano le particolarità che caratterizzano il
suo contratto di lavoro subordinato (tempo determinato, stagionale, apprendistato,
inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e lavoro,
somministrazione, domicilio, ecc.) vale come una unità ai fini del calcolo del
predetto limite dimensionale.

Fanno eccezione i lavoratori con
contratto di lavoro a tempo parziale, che sono computati in base alle
previsioni dell’articolo 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.

Anche il lavoratore assente
(qualunque sia la causa, compresa l’aspettativa per cariche elettive o sindacali, aspettativa motivi famiglia e altre) è computato
nel limite, a meno che in sua sostituzione sia stato assunto un altro
lavoratore, nel qual caso sarà computato quest’ultimo.

I lavoratori “somministrati” sono
computati in capo all’impresa di somministrazione e, pertanto non devono essere
computati dall’impresa utilizzatrice.

I lavoratori “distaccati”
all’estero o in Italia sono computati nella forza aziendale del distaccante, in
quanto titolare unico del rapporto di lavoro.

Sono altresì computati nel limite
dimensionale i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato.

Il limite dimensionale si
calcola, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, prendendo a
riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Pertanto,
eventuali modifiche che dovessero successivamente intervenire
in relazione al numero degli addetti risultano irrilevanti al fine di
individuare la sussistenza dell’obbligo al versamento, sia in caso di riduzione
del numero degli addetti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento in data
successiva al 31 dicembre 2006 di un numero di addetti pari o superiore a 50.

Per le aziende che iniziano
l’attività dopo il 31 dicembre 2006, si prenderà a riferimento la media annuale
dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.

Nel computo del limite dimensionale
sono inclusi sia i lavoratori destinatari delle disposizioni di cui
all’articolo 2120 del codice civile, che i lavoratori non destinatari di
quest’ultima norma. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di
lavoro rilasciano all’Istituto apposita dichiarazione.

Per i criteri di calcolo della
dimensione aziendale vedi “Parte Seconda” della presente circolare, punto 2.

3. Lavoratori per i quali deve
essere adempiuto l’obbligo di versamento.

L’obbligo del versamento sussiste
solo con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l’art. 2120
del codice civile ai fini del trattamento di fine rapporto salvo quanto
precisato al precedente punto 2, lett. a).

Sono in ogni
caso esclusi:

Ø lavoratori con rapporto di
lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi; a tale proposito, si
prende a riferimento, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore
della norma, il termine di durata del rapporto previsto dal contratto e, in
caso di eventuale proroga, il termine complessivo di durata del rapporto. Al
riguardo si precisa che l’obbligo del versamento al Fondo di tesoreria decorre
dal periodo della proroga. Si fa presente altresì che l’esclusione dall’obbligo
del versamento non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato,
anche se il relativo rapporto si interrompa prima dei
3 mesi;

Ø lavoratori stagionali del
settore agro-alimentare per i quali il termine non è
prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento, per es. il termine della
campagna saccarifera);

Ø lavoratori a domicilio;

Ø impiegati, quadri e dirigenti
del settore agricolo (assicurati per il TFR presso l’ENPAIA);

Ø lavoratori per i quali i CCNL prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di
secondo livello, al posto dell’accantonamento, la corresponsione periodica
delle quote maturate di TFR (es. marittimi componenti gli equipaggi delle navi
da pesca in regime di legge n. 413/1984; personale marittimo in continuità di
rapporto di lavoro di cui alla circolare n. 162 del 1998; personale marittimo
in turno particolare); pertanto non rilevano, al fine di escludere dall’obbligo
del versamento, previsioni aventi tale contenuto in fonti diverse;

Ø lavoratori per i quali i CCNL
prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello,
l’accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi (es.
lavoratori dell’edilizia con TFR accantonato presso le Casse Edili).

Sono altresì esclusi i lavoratori
assicurati presso il “Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai
concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle altre entrate dello
Stato e degli Enti pubblici” e i lavoratori iscritti al “Fondo delle abolite
imposte di consumo”, in quanto assoggettati a specifica disciplina in materia
di trattamenti di fine rapporto (prestazioni in capitale).

In merito ai lavoratori coinvolti
in operazioni societarie, si precisa che:

– nel caso in cui, a seguito di
operazione societaria (es. acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione,
ecc.) o di cessione di contratto, effettuate da datore di lavoro obbligato al
versamento del contributo in esame, si realizzi il passaggio di personale in
precedenza alle dipendenze di datore di lavoro non assoggettato allo stesso obbligo,
il nuovo datore di lavoro sarà tenuto al versamento del contributo anche per
tale personale a partire dal periodo di paga in corso alla data
dell’acquisizione del dipendente;

– nel caso in cui, sempre a
seguito di operazione societaria o cessione di contratto, si realizzi
il passaggio presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo
in esame di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro
assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad
effettuare il versamento del contributo limitatamente a tale personale.

I datori di lavoro, relativamente
ai lavoratori occupati all’estero (indipendentemente dalla esistenza di
convenzione di sicurezza sociale e del conseguente regime previdenziale
applicato) nei confronti dei quali, anche a seguito di applicazione di clausole
contrattuali di miglior favore, viene comunque
accantonato presso il datore di lavoro il trattamento di fine rapporto ex 2120
c.c., sono assoggettati all’obbligo contributivo in questione.

Si precisa, da ultimo, che non
costituiscono trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2120 del
codice civile le indennità di fine mandato previste per gli amministratori
locali dal D.Lgs. n. 267/2000 e le eventuali indennità
di fine carica, comunque denominate, attribuite ai lavoratori dipendenti in
aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970. Diversamente,
rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 2120 citato le quote di
accantonamento per il TFR alle quali i lavoratori abbiano
comunque diritto durante i periodi di aspettativa fruiti ai sensi delle stesse
norme.

4. Base imponibile

La retribuzione da prendere a
riferimento ai fini del calcolo del contributo è quella determinata per ciascun
lavoratore secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile,
e quindi non trovano applicazione le ordinarie previsioni in materia di
individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Ai sensi di tale norma, la
retribuzione annua da prendere a riferimento ai fini dell’applicazione delle
modalità di calcolo dalla stessa indicate comprende tutte le somme, compreso
l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte o comunque dovute in
dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di
quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

Si tratta di un concetto ispirato
al criterio di onnicomprensività della retribuzione nella quale vanno
ricompresi, in base alla consolidata giurisprudenza, “tutti gli emolumenti che
trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono
istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva
prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle
quali il rapporto stesso costituisce una mera occasione
contingente per la loro fruizione” (2). Sono dunque da escludere
soltanto quelle voci retributive aventi titolo specifico ed autonomo rispetto
al rapporto di lavoro.

Al fine di valutare la non
occasionalità dei compensi, nell’ambito della nozione legale di retribuzione di cui all’articolo 2120 del codice civile, si deve tenere
conto non solo della ripetitività e della frequenza degli stessi ma anche, in
caso di saltuarietà, della non riconducibilità dell’evento al quale sono
connessi (prestazioni) a ragioni eventuali, imprevedibili, fortuite.

Sono fatte salve ai fini del
calcolo del contributo eventuali espresse disposizioni di contratto collettivo
che individuino diversamente, rispetto alla previsione
legale, la retribuzione utile ai fini del calcolo TFR.

Si precisa che, secondo gli
orientamenti giurisprudenziali, la determinazione della retribuzione annua
utile ai fini del calcolo del TFR deve operarsi con riferimento alla normativa
legale o contrattuale in vigore al momento degli accantonamenti. Pertanto
l’esclusione di voci retributive dal calcolo eventualmente contenuta in
contratto collettivo ha effetto solo a decorrere dalla data di conclusione
dello stesso.

In caso di sospensione della
prestazione di lavoro per una delle cause di cui all’articolo 2110 del codice
civile e in caso di sospensione totale o parziale assistita dalla cassa
integrazione guadagni (3), deve essere computato ai fini del TFR l’equivalente
della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di
svolgimento dell’attività di lavoro.

La quota di retribuzione da
accantonare e da versare per ciascun anno si calcola dividendo l’importo della
retribuzione annua, come sopra individuata, per 13,5. Le frazioni di mese
uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

Per il calcolo della
contribuzione dovuta al Fondo di Tesoreria, corrispondente alla quota mensile
da versare, si veda il successivo punto 3 della “Parte Seconda” .

5. Modalità di versamento

Il versamento del contributo al
Fondo di Tesoreria dovrà essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente con
le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione
previdenziale obbligatoria e ai fini dell’accertamento e della riscossione
dello stesso troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di
contribuzione previdenziale obbligatoria.

Si precisa che tale particolare
contribuzione non potrà godere di alcuna forma di agevolazione contributiva tra
quelle previste nell’ordinamento.

Peraltro, il contributo affluisce
al Fondo al netto dell’ammontare corrispondente all’importo del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio
1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore (si veda il successivo punto 3
della “Parte Seconda”).

6. Decorrenza dell’obbligo di
versamento e relativo importo.

In relazione a quanto illustrato
al punto 1, per la decorrenza dell’obbligo contributivo occorre distinguere:

a) Lavoratori con rapporto di
lavoro in essere al 31 dicembre 2006.

Questi lavoratori possono
manifestare la volontà, entro il 30 giugno 2007, di mantenere in tutto o in
parte (nei limiti e con le condizioni previste dall’art. 8, c. 7 del D.Lgs.
252/2005) il proprio TFR secondo la disciplina ex. 2120 c.c.;
in tal caso il datore di lavoro versa in tutto o in parte il contributo al
Fondo di Tesoreria INPS, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte
del lavoratore del modello TFR1 (allegato al decreto ministeriale di cui
all’articolo 1, comma 765, della predetta legge n. 296 del 2006); l’importo da
versare è pari alle quote di TFR maturate per il medesimo lavoratore a
decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorate, con riferimento alle mensilità
antecedenti quella di effettivo versamento, di una somma aggiuntiva corrispondente
alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in
ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006,
rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di
versamento.

Al riguardo si precisa che il
riferimento ai criteri dettati in tema di rivalutazione dall’articolo 2120 del
c.c., deve intendersi come un semplice meccanismo
indicato dal legislatore al fine di individuare un “tasso di interesse” in
linea con questa tipologia di versamento.

b) Lavoratori che iniziano un
rapporto di lavoro successivamente al 31 dicembre 2006.

Questi lavoratori, ove non
abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR
relativamente a precedenti rapporti di lavoro, possono, entro sei mesi dalla
data di assunzione, manifestare la volontà di mantenere in tutto o in parte
(nei limiti e con le condizioni previste dall’art. 8, c. 7 del D.Lgs. 252/2005)
il proprio TFR secondo la disciplina dell’articolo 2120 c.c.;
in tal caso, il datore di lavoro versa in tutto o in parte il contributo al
predetto Fondo di Tesoreria, a partire dal mese successivo alla consegna da
parte del lavoratore del modello TFR2 (allegato al decreto ministeriale di cui
al predetto articolo 1, comma 765), per un importo corrispondente alla quota di
TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione,
maggiorata della somma aggiuntiva di cui al precedente punto, relativamente
alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo versamento.

Diversamente da quanto il decreto
ministeriale prevede per il lavoratore con rapporto in essere al 31 dicembre
2006, se il lavoratore il cui rapporto di lavoro è iniziato in data successiva
al 31 dicembre 2006 e che non abbia già espresso la propria volontà in ordine
al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro,
conferisce, secondo modalità tacite o esplicite, il
TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione, il
contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del
conferimento del TFR.

7. Prestazioni liquidate dal
Fondo di Tesoreria

7.1
Liquidazione del trattamento di fine rapporto

Ai sensi dell’art. 2, comma 1,
del D.M. 30 gennaio 2007, il Fondo di Tesoreria è deputato ad erogare il
trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni secondo le consuete
modalità di cui all’art. 2120 c.c., in riferimento
alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007.

Di conseguenza, il trattamento di
fine rapporto continuerà ad essere calcolato sommando, per ciascun anno di
servizio del lavoratore, una quota pari all’importo globale della retribuzione
dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5; detta quota è proporzionalmente
ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di
mese superiori ai quindici giorni. Le quote annuali, salvo quella maturata
nell’anno in corso, sono indicizzate, al 31 dicembre di ogni anno, con
l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal
75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo (ISTAT). Peraltro, nulla è
innovato per il lavoratore, il quale deve continuare a presentare domanda di trattamento
di fine rapporto o di eventuali anticipazioni al datore di lavoro, che provvede
a liquidare le prestazioni dovute.

Tenuto conto che al Fondo di
Tesoreria affluiscono i contributi e che lo stesso eroga le somme ai lavoratori
che ne acquisiscono il diritto, secondo il principio della ripartizione, il
Fondo è configurabile come una gestione di natura previdenziale.

Pertanto, le prestazioni erogate
sono soggette al generale principio di automaticità di cui all’art. 2116 del
Codice Civile e nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali
contributi omessi, purché ricompresi nell’ambito del vigente periodo
prescrizionale.

La liquidazione delle prestazioni
viene effettuata integralmente dal datore di lavoro,
anche per la quota parte di competenza del Fondo.

Nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR, le aziende provvedono al
conguaglio delle quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di
Tesoreria, a valere sui contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità:

1) contributi dovuti al Fondo di
Tesoreria;

2) in caso di incapienza,
contributi obbligatori dovuti all’Istituto (contributi IVS e altri minori).

Nel caso di aziende che versano i
contributi IVS ad altri Enti (ENPALS, IPOST, INPGI, INPDAP) saranno
prioritariamente utilizzati i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria e le
eventuali contribuzioni minori dovute all’INPS. In caso di incapienza si dovrà
effettuare il conguaglio con i contributi IVS dovuti ai predetti Enti
previdenziali, con i quali saranno presi i necessari accordi.

Con riferimento al conguaglio con
i contributi pensionistici INPDAP, si precisa che lo stesso è possibile
limitatamente ai lavoratori – dipendenti di aziende privatizzate e titolari di
TFR ex articolo 2120 del c.c. – i quali abbiano optato
per il mantenimento all’INPDAP del solo regime pensionistico.

Resta fermo, in ogni caso, il
conguaglio nella denuncia mensile delle somme anticipate dal datore di lavoro
per conto dell’INPS (ANF, indennità economiche di malattia e di maternità,
ecc.) anche se la denuncia stessa, per effetto di dette somme, risulti con
saldo a credito azienda.

7.2
Liquidazione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto

L’articolo 2, comma 5, del D.M.
30 gennaio 2007, che regola la disciplina delle anticipazioni sul trattamento
di fine rapporto, relativamente a quei lavoratori per i quali una parte o tutta
la quota di accantonamenti effettuati ai sensi del testé citato articolo 2120
del codice civile sia confluita nel Fondo di Tesoreria, al primo periodo
prevede che:”le anticipazioni di cui all’articolo 2120
del Codice Civile sono calcolate sull’intero valore del TFR maturato dal
lavoratore”.

Pertanto, la materia delle anticipazioni
sul TFR è disciplinata dall’articolo 2120 del Codice
Civile, coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni di cuiall’articolo
1, commi 755 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le predette anticipazioni, come
specificato dal citato art. 2, comma 5, del D.M. 30
gennaio 2007, sono calcolate sull’intero valore del TFR maturato dal
lavoratore, sommando la quota parte di pertinenza del datore di lavoro con
quella spettante al Fondo.

Dette anticipazioni sono erogate
integralmente dal datore di lavoro, a valersi primariamente sugli importi
maturati in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006.

Nei casi in cui l’importo
complessivo dell’anticipazione eccede la quota maturata presso il datore di
lavoro, questi effettua il pagamento anche della quota residua da porre a
carico del Fondo, salvo conguaglio da effettuarsi con le medesime modalità
precedentemente esposte.

Al riguardo, si riportano i
seguenti esempi:

ESEMPIO 1

Anticipazione concessa per
acquisto prima casa

Quota di TFR maturata presso il
datore di lavoro: 150

Prestazione maturata presso il
Fondo di Tesoreria: 50

Anticipazione (70%): 140

Il datore di lavoro eroga
un’anticipazione pari a 140 a
valere interamente sull’accantonamento presso il datore di lavoro e pertanto
nessun conguaglio va operato sulla quota versata al Fondo.

ESEMPIO 2

Anticipazione concessa per
acquisto prima casa

Quota di TFR maturata presso il
datore di lavoro: 100

Prestazione maturata presso il
Fondo di Tesoreria: 50

Anticipazione (70%): 105

Il datore di lavoro eroga
un’anticipazione pari a 105 e può conguagliare un importo pari a 5 con la
denuncia mensile riferita al mese di erogazione.

Per le modalità di conguaglio con
la denuncia DM10 si veda il successivo punto 5 della
“Parte Seconda” della presente circolare.

7.3. Incapienza dei contributi
dovuti agli Enti previdenziali

Qualora l’importo totale delle
prestazioni di competenza del Fondo che l’azienda è tenuta ad erogare nel mese
– siano esse a titolo di prestazione finale, ovvero di anticipazione – ecceda
l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti
previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto
a pagare l’intera quota a suo carico delle prestazioni richieste.

In quest’ultimo caso, il datore
di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi
e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al
lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.

Parte Seconda

(Modalità
operative)

1. Individuazione delle aziende
destinatarie in relazione all’appartenenza al settore privato e codifica delle
stesse

Come precisato al punto 2, lett.
a) della “Parte Prima” sono esclusi dal campo di applicazione della normativa
in esame i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro
è regolato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001.

Le u.d.p. aziende con dipendenti
dovranno porre particolare attenzione all’esame delle posizioni classificate
con codice statistico contributivo 2.XX.XX per le quali la non corretta
qualificazione della natura privatistica del rapporto di lavoro potrebbe determinare una errata valutazione ai fini della
disciplina di cui alla presente circolare.

Al riguardo, si rammenta che il
c.s.c. 2.XX.XX è stato correttamente assegnato anche agli Enti pubblici
economici, alle Aziende speciali o agli Istituti che, in quanto privatizzati,
sono usciti dal novero delle Pubbliche Amministrazioni.

Inoltre, ai fini della disciplina
in discorso, si precisa che rientrano nel settore privato le aziende di Stato
privatizzate, anche solo nella forma giuridica, quali Ferrovie, Poste Italiane,
ANAS, ENAV, etc. che convenzionalmente sono state classificate con il medesimo
c.s.c.. Parimenti, ai fini della disciplina in
discorso, rientra nel settore privato la società CONI Servizi, avendo la stessa
completato il processo di privatizzazione.

Ai soli fini della individuazione
delle Amministrazioni pubbliche, si rinvia alle elencazioni di cui alla
circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, “Parte seconda”, par. 1.1..

Al riguardo, a parziale modifica
ed integrazione di quanto in essa disposto, si precisa
che l’Agenzia del Demanio, già ricompresa tra le Agenzie fiscali, in quanto ente
pubblico economico, ai sensi dell’art. 61, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f) del decreto
legislativo 3 luglio 2003 n.173, rientra nel settore privato.

Alle posizioni aziendali
codificate con c.s.c. 2.XX.XX che, in relazione a quanto esposto al punto 2,
lett. a), della prima parte di questa circolare, sono tenute al versamento
della contribuzione in esame, dovrà essere attribuito, con decorrenza 1.1.2007,
il codice di autorizzazione “0V”, avente il
significato di “Azienda non rientrante nell’elencazione di cui all’art. 1,
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e successive
modificazioni e integrazioni, ovvero Pubblica Amministrazione con rapporti di
lavoro interamente costituiti e regolamentati secondo la normativa di diritto
comune”

2. Calcolo del limite
dimensionale e codifica delle aziende con almeno 50 dipendenti

Come precisato al punto 2, lett.
b) della “Parte Prima” della presente circolare i datori di lavoro destinatari
della normativa sono quelli che occupano almeno 50 addetti. Ai fini del calcolo
occorre considerare che:

– per le aziende in attività al
31 dicembre 2006 deve essere presa a riferimento la media annuale dei
lavoratori in forza nell’anno 2006 ovvero nel minor periodo per le aziende che
hanno iniziato l’attività nel corso dello stesso anno.

A tal fine dovranno essere presi in considerazione tutti i lavoratori con contratto di lavoro
subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario
di lavoro, compresi quelli a tempo parziale.

Questi ultimi, indipendentemente
dal tipo di part-time (orizzontale, verticale o misto), saranno computati in
proporzione all’orario, sommando ciascun mese i singoli orari individuali,
rapportandoli all’orario svolto nel mese dal lavoratore a tempo pieno, con
arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello
normale (art. 6 D.Lgs. n.61/2000).

I lavoratori a qualsiasi titolo
assenti, saranno esclusi dal computo solamente se, in loro sostituzione, siano stati assunti altri lavoratori. In tal caso saranno
questi ultimi ad essere computati.

Per ciascun lavoratore sarà preso
in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività
(escludendo i periodi di disponibilità per i lavoratori intermittenti e per i
somministrati), riconducendo il periodo di attività al numero di giornate
convenzionalmente fissato in 26 per il lavoratore in forza all’azienda per
l’intero mese ovvero nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte per
i rapporti di lavoro di durata inferiore al mese. La
sommatoria delle giornate di tutti i lavoratori sarà divisa per 312 (26 x12)
ovvero per un numero proporzionalmente ridotto nel caso di inizio attività nel
corso del 2006.

Esempio:

periodo
di attività: intero anno 2006

orario
normale: 40 ore settimanali

lavoratori
occupati nell’anno:

– 40 lavoratori a tempo pieno e
indeterminato, di cui 30 che hanno lavorato tutto l’anno, 5 assunti il 1°
luglio e 5 che hanno dato le dimissioni dal 1° ottobre;

– 20 lavoratori a tempo
determinato e intermittenti che hanno lavorato ciascun per 6 mesi e per 9
giornate al mese;

– 40 lavoratori a tempo parziale
di cui 10 verticale che hanno lavorato tutto l’anno e 10 che hanno lavorato
solo 6 mesi, entrambi con orario al 40% di quello normale e 20 con part-time
orizzontale al 50% che hanno lavorato metà tutto
l’anno e l’altra metà solo 6 mesi.

Il totale degli addetti (teste) è
100

La media nell’anno è pari a:
53,21 (vedi tabella seguente)

Lavoratori full-time

numero
lavoratori

Tipologia

n. giornate mensili

n. mesi

Totale giornate

30

Full-time – Tempo indeterminato

26

12

9.360

5

Full-time – Tempo indeterminato

26

6

780

5

Full-time – Tempo indeterminato

26

9

1.170

20

Tempo determinato ed
intermittenti

9

6

1.080

Lavoratori part-time

Tipologia

% p.time

Rapporto p.t./f.t. indiv.

Mesi

Lavor

Calcolo

10

Verticale

40%

16:40=0,4*

12

4x26x12=1248

1.248

10

Verticale

40%

16:40=0,4*

6

4x26x 6= 624

624

10

Orizzontale

50%

20:40=0,5*

12

5x26x12=1560

1.560

10

Orizzontale

50%

20:40=0,5*

6

5×26 x 6= 780

780

Totale complessivo giornate
lavorate

16.602

16.602 :
312= 53,21 media annua

(*) i
valori indicati vanno moltiplicati per il numero dei lavoratori interessati.

Il numero di giornate che fa
scattare l’obbligo contributivo deve essere pari, almeno, per l’intero anno di
attività, a 15.600 (50x26x12).

Ne consegue che qualunque valore
inferiore, individuato con i criteri sopra enunciati, non determina l’obbligo
del versamento al Fondo di Tesoreria.

Esempio:

Totale complessivo giornate
lavorate pari a 15.599, corrispondente alla media di 49,99 lavoratori (15.599:312), è escluso l’obbligo del versamento.

I datori di lavoro con almeno 50
dipendenti sono tenuti a rilasciare all’Istituto, anche per via telematica,
apposita dichiarazione. Le u.d.p., al fine del
monitoraggio dei datori di lavoro destinatari della nuova disciplina,
provvederanno ad attribuire a tutte le posizioni aziendali facenti capo alla
stessa azienda il codice di autorizzazione “1R”, avente il significato di
“Azienda con almeno 50 addetti”

2) Per le aziende che iniziano
l’attività dopo il 31 dicembre 2006, il contributo di finanziamento al Fondo di
Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare (1°
gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunga il limite
dei 50 addetti come sopra individuato.

In tal caso le aziende saranno
tenute al versamento del contributo in parola anche per i mesi pregressi a far
tempo da quello di inizio dell’attività.

In tale ipotesi rilasceranno la
dichiarazione di cui sopra ed effettueranno il versamento con le operazioni di
conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo dovuto di una somma aggiuntiva
corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del
codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31
dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio
dell’attività e quella di versamento.

3. Calcolo della quota mensile da
versare al Fondo di Tesoreria

Ai fini della determinazione
dell’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, si precisa che, per
ciascun lavoratore interessato, si dovrà prendere in considerazione la
retribuzione mensile utile ai fini del TFR (secondo i criteri ex 2120 c.c.
illustrati al punto 4. della Parte Prima), riferita al
periodo di paga interessato; tale importo dovrà essere moltiplicato per
l’aliquota del 7,41% (1/13,5) e dallo stesso, sarà detratto – per i lavoratori
destinatari – il contributo dello 0,50% di cui all’art. 3 ultimo comma della
Legge 297/1982 (contributo che continuerà ad essere esposto unitamente agli
altri contributi previdenziali dovuti), salvo conguaglio alla fine dell’anno.
La quota così determinata sarà versata al Fondo di Tesoreria in tutto o in
parte in relazione alle scelte dei lavoratori.

Con riguardo al contributo dello
0,50% di cui sopra, si precisa altresì che la detrazione trova applicazione
anche per i dirigenti industriali (4) e che, con riferimento ai lavoratori
assunti con misure agevolate, in sede di determinazione del contributo da
portare in detrazione, il datore di lavoro terrà conto della misura di detto
contributo effettivamente versata (5).

4. Modalità operative per il
versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria

Il versamento del contributo al
Fondo di Tesoreria, corrispondente alla quota integrale o parziale di TFR
maturato, deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente con le
modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione
previdenziale obbligatoria e, quindi, di norma entro il 16 del mese successivo
a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota mensile maturata.

Come già detto nella prima parte,
tale contribuzione, equiparata ai fini dell’accertamento e della riscossione a
quella obbligatoria, non potrà godere di alcuna forma di agevolazione
contributiva tra quelle previste nell’ordinamento.

a) Lavoratori con rapporto di
lavoro in essere al 31 dicembre 2006.

A1) lavoratori che esprimono la
propria volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR secondo la
disciplina di cui all’art. 2120 c.c..

Periodi correnti

A decorrere dal mese successivo a
quello di consegna da parte del lavoratore del modulo TFR1, i datori di lavoro
esporranno il contributo dovuto al Fondo di Tesoreria, utilizzando nel quadro
B-C del DM10 il codice di nuova istituzione “CF01” avente il significato di
“contr.finanziamento Fondo Tesoreria L.296/06”.

In corrispondenza di detto codice
dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il
relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e
“retribuzioni”.

Si precisa, al riguardo, che in
materia di adempimenti contributivi da effettuarsi con il sistema DM10, per
“mese successivo” deve intendersi il periodo di paga successivo a quello della
consegna da parte del lavoratore del citato modulo. A titolo esemplificativo si
riportano i seguenti esempi:

Esempio n. 1

Lavoratore che decide di
mantenere integralmente il proprio TFR in regime ex art. 2120 c.c. e consegna
il mod. TFR1 il giorno 20 maggio 2007; contributo da esporre sul DM10 di
“giugno 2007”,
con il codice CF01, da versare entro il 16 luglio 2007, pari all’intero TFR
maturato nel mese.

Esempio n. 2

Lavoratore, non iscritto alla
previdenza complementare al 31.12.2006 che decide di trasferire solo in parte
il proprio TFR alla previdenza complementare e consegna il mod. TFR1 il giorno
30 giugno 2007 (data della scelta); contributo da esporre sul DM10 di “luglio 2007”, con il codice CF01, da
versare entro il 16 agosto 2007, pari alla quota di TFR non destinata alla
previdenza complementare.

Periodi pregressi

Per il periodo da “gennaio 2007” fino al
mese di consegna da parte dei lavoratori del modello TFR1, i datori di lavoro
sono tenuti a versare i contributi pari alle quote di TFR maturate per i
medesimi lavoratori in detto periodo, maggiorate di un importo corrispondente
alle rivalutazioni calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in
ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006.

Per il versamento dei contributi
pari alle quote di TFR, i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro B-C del
DM10/2 il codice di nuova istituzione ”CF02” avente il significato di
“versamento arretrati quote TFR L. 296/2006”.

Per il versamento delle somme
dovute a titolo di maggiorazione i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro
B-C del DM10/2 il codice di nuova istituzione “CF11” avente il significato di
“versamento maggiorazioni TFR L. 296/2006”.

In corrispondenza dei suddetti
codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il
relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e
“retribuzioni”.

Per la rivalutazione delle somme
dovute per i periodi pregressi dovrà essere applicato, su ciascuna mensilità
antecedente quella dell’effettivo versamento il tasso di incremento del TFR
applicato al 31 dicembre 2006, pari al 2,74% (6).

Nel precedente Esempio n. 1, nel
DM10 di “giugno 2007”,
sarà esposto anche il codice “CF02” relativo agli arretrati da versare entro il
16 luglio 2007, pari all’intero TFR maturato dal 1° gennaio 2007 al 31 maggio 2007.
Su ciascuna quota mensile maturata sarà applicato il tasso del 2,74% da
calcolare dalla data di scadenza fino a quella di versamento (sulla rata
maturata a gennaio sarà calcolata la maggiorazione per il periodo dal 16
febbraio al 16 luglio; su quella di febbraio, dal 16 marzo al 16 luglio, ecc).
Il totale delle rivalutazioni sarà esposto separatamente con il codice CF11 (7)

Nel precedente Esempio n. 2, nel
DM10 di “luglio 2007”,
sarà esposto anche il codice “CF02” relativo agli arretrati da versare entro il
16 agosto 2007, pari all’intero TFR maturato dal 1° gennaio 2007 al 31 maggio
2007 e della quota residuale per il mese di giugno. Ciascuna quota mensile
maturata sarà rivalutata come nel caso precedente. Il totale delle
rivalutazioni sarà esposto separatamente con il codice CF11.

a2)
lavoratori che, secondo modalità tacite o esplicite, decidono di destinare
l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari o che lo abbiano in
precedenza integralmente conferito.

In tale ipotesi non è dovuto alcun versamento al Fondo di Tesoreria.

b) Lavoratori che iniziano un
rapporto di lavoro dopo il 31 dicembre 2006.

b.1)
lavoratori che, entro sei mesi dalla data di assunzione, esprimono la propria
volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR secondo la disciplina
di cui all’art. 2120 c.c..

Anche per tali lavoratori il
contributo al Fondo di Tesoreria deve essere versato a partire dal mese
successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2, per un
importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a
decorrere dalla data di assunzione, maggiorata della somma aggiuntiva a titolo
di rivalutazione relativamente alle mensilità antecedenti a quella
dell’effettivo versamento.

A tal fine, i datori di lavoro
opereranno come segue:

Periodi correnti

A decorrere dal periodo di paga
successivo a quello di consegna da parte dei lavoratori del modulo TFR2, i
datori di lavoro esporranno il contributo al Fondo di Tesoreria utilizzando nel
quadro B-C del DM10 il codice “CF01” di cui al punto precedente.

In corrispondenza di detto codice
dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il
relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e
“retribuzioni”.

Periodi pregressi

Per il versamento del contributo
riferito al periodo che intercorre tra la data di assunzione del lavoratore e
la data di consegna da parte del medesimo del modulo TFR2, i datori di lavoro
utilizzeranno nel quadro B-C del DM10/2 il codice ”CF02” di cui al punto
precedente.

Per il versamento delle somme
dovute a titolo di maggiorazione i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro
B-C del DM10/2 il codice di nuova istituzione “CF11” di cui al punto precedente
(8).

In corrispondenza di detti codici
dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il
relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e
“retribuzioni”.

b.2)
lavoratori che, entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestano –
espressamente o tacitamente – la propria volontà di destinare l’intero TFR a
forme pensionistiche complementari.

In tale ipotesi, il contributo di
finanziamento del Fondo di Tesoreria è comunque dovuto
per il periodo intercorrente dalla data di assunzione dei lavoratori a quella
in cui manifestano (espressamente o tacitamente) la volontà di conferire il TFR
maturando alle forme pensionistiche complementari.

Per il versamento di detto
contributo i datori di lavoro esporranno nel quadro B-C del DM10/2 il già
citato codice ”CF02”.

Per il versamento delle somme
dovute a titolo di maggiorazioni i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro
B-C del DM10/2 il codice “CF11” di cui al punto precedente.

In corrispondenza di detti codice dovranno essere indicati solo il numero dei
lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato
nelle caselle “giornate” e “retribuzioni”.

4.1
Regolarizzazione dei periodi pregressi.

I datori di lavoro possono
regolarizzare le quote di TFR per i periodi pregressi, come in precedenza
individuati, entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della
predente circolare. Resta ferma l’applicazione del tasso di rivalutazione del
2,74% fino alla data di effettivo versamento.

5. Modalità operative per il
conguaglio della quota di trattamento di fine rapporto e delle relative
anticipazioni di competenza del Fondo di Tesoreria erogate dal datore di
lavoro.

5.1. Conguaglio trattamento fine
rapporto

I datori di lavoro, come
precisato al punto 7 della “Parte Prima”, conguagliano
le prestazioni erogate al lavoratore per la quota parte di competenza del Fondo
di Tesoreria, utilizzando prioritariamente i contributi dovuti al Fondo di
Tesoreria per gli altri lavoratori, esponendo, nel quadro D del modello DM10 il
codice di nuova istituzione “PF10” avente il significato di “rec.prest.TFR su
contrib.Fondo di Tesoreria”

Qualora il totale delle
prestazioni ecceda l’ammontare del contributo dovuto al Fondo di Tesoreria
riferito al mese di erogazione della prestazione, per
il recupero della restante parte, da conguagliare sull’ammontare dei contributi
obbligatori complessivamente dovuti, dovrà essere utilizzato nel quadro D del
modello DM10/2 il codice di nuova istituzione “PF20”avente il significato di
“rec.prest.TFR sui contr.previd.e assist.”.

5.2. Conguaglio anticipazioni sul
TFR

Qualora l’importo
dell’anticipazione non trovi interamente capienza negli accantonamenti maturati
presso il datore di lavoro al 31 dicembre 2006, i datori di lavoro, come
precisato al punto 7 della Parte Prima, conguagliano
le anticipazioni erogate al lavoratore per la quota parte di competenza del
Fondo di Tesoreria, utilizzando prioritariamente i contributi dovuti al Fondo
stesso per gli altri lavoratori, esponendo, nel quadro D del modello DM10 il
codice di nuova istituzione “PA10” avente il significato di “rec.antic.TFR su
contrib.Fondo di Tesoreria”.

Qualora il totale delle
anticipazioni ecceda l’ammontare del contributo dovuto al Fondo riferito al mese di erogazione dell’anticipazione, per il recupero
della restante parte, da conguagliare sull’ammontare dei contributi obbligatori
complessivamente dovuti, dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello
DM10/2 il codice di nuova istituzione “PA20”avente il significato di
“rec.antic..TFR sui contr.previd.e assist.”.

Ai fini delle operazioni
descritte ai precedenti punti 5.1 e 5.2, si precisa che i datori di lavoro
titolari di più posizioni contributive, in caso di incapienza, potranno
effettuare il conguaglio sulla denuncia DM10/2 riferita alla posizione
contributiva nella quale l’ammontare della contribuzione dovuta consenta detto
recupero, ovvero su più posizioni, utilizzando i codici sopra indicati.

6. Misure compensative

L’articolo 10 del D.lgs. 5
dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’articolo 1, comma 764, della legge
n. 296/2006 – introduce, dal 1° gennaio 2007, una serie di misure compensative
in favore dei datori di lavoro relativamente ai lavoratori che destinano il TFR
maturando a previdenza complementare ovvero lo trasferiscono al Fondo di
Tesoreria gestito dall’INPS.

In particolare il
secondo comma del citato articolo 10 prevede che i datori di lavoro
siano esonerati dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia
previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive
modificazioni (0,20% ovvero 0,40% per i dirigenti industriali), nella stessa
percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari
e al Fondo di Tesoreria.

Con circolare n. 23 del 24
gennaio 2007 sono state fornite indicazioni per l’operatività di detta
disposizione in favore dei datori di lavoro che, alla data del 31 dicembre
2006, conferivano già percentuali di TFR a previdenza complementare.

Con la presente circolare si
forniscono precisazioni per la fruizione della misure
compensative connesse a conferimenti a previdenza complementare ovvero a
versamenti al Fondo di tesoreria effettuati in seguito alla scelte manifestate
dai lavoratori con i previsti modelli TFR1 e TFR2 (9)

6.1 Esonero
del contributo ex art. 2 L.
297/82 a seguito conferimenti a previdenza complementare.

I datori di lavoro che, a seguito
della scelta operata dai lavoratori, conferiscono, in tutto o in parte, TFR a
previdenza complementare possono, a decorrere dal periodo di paga successivo a
quello di consegna della prevista modulistica ovvero dalla scadenza del
semestre utile all’esercizio dell’opzione, fruire della quota di esonero
spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i
dipendenti.

A tal fine, opereranno come
segue:

– continueranno ad esporre i
contributi nei quadri “B/C” della denuncia DM10/2 comprensivi dell’aliquota
0,20% e 0,40%;

– determineranno la percentuale
di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR destinate alla
previdenza complementare;

– riporteranno il relativo
importo nel quadro “D” del DM10/2 con il previsto codice “TF01”, avente il
significato di “rec. contr.TFR L. 297/82 – prev. compl.”.
Detto codice sarà utilizzato anche per il recupero dell’esonero contributivo in
oggetto per i periodi pregressi a far tempo dal periodo di paga in corso alla
data della scelta, e, comunque, non antecedente al 1° gennaio 2007. Il medesimo
codice sarà altresì utilizzato per il recupero – ove non effettuato –
dell’esonero spettante, dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori che, alla data
del 31 dicembre 2006, conferivano già percentuali di
TFR a previdenza complementare.

Al riguardo si precisa che, ai
fini dell’accesso alla misura compensativa, rileva la destinazione delle somme
alle forme di previdenza complementare, ancorché l’effettivo versamento ai
fondi prescelti sia effettuato alle scadenze fissate dai singoli statuti.

6.2 Esonero
del contributo ex art. 2 L.
297/82 a seguito versamenti al Fondo di Tesoreria.

I datori di lavoro che versano al
Fondo di Tesoreria i contributi pari alle quote di TFR non destinate alla
previdenza complementare, a decorrere dal mese di versamento dei contributi al
Fondo stesso, possono fruire della quota di esonero spettante, in sede di
conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.

A tal fine, opereranno come
segue:

– continueranno ad esporre i
contributi nei quadri “B/C” della denuncia DM10/2 comprensivi dell’aliquota
0,20% e 0,40%;

– determineranno la percentuale
di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR versate al
Fondo di Tesoreria;

– riporteranno il relativo
importo nel quadro “D” del DM10/2 con il codice di nuova istituzione “TF02”,
avente il significato di “rec. contr.TFR L. 297/82 – Fondo
Tesoreria.”.Detto codice sarà utilizzato anche per il recupero
dell’esonero contributivo in oggetto per i periodi pregressi a far tempo dal 1°
gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione.

6.3
Esemplificazione degli esoneri di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2.

A titolo esemplificativo, si
forniscono i seguenti esempi:

Esempio n. 1

Dirigente di azienda industriale
con almeno 50 dipendenti che versa al Fondo XX una quota pari al 3%
dell’imponibile utile ai fini del TFR

imponibile
utile ai fini del TFR € 4.950

imponibile
previdenziale € 5.200

TFR spettante nel mese € 340,67
(€ 4.950 ) – (€ 5.200 X 0,50%)

13,5

percentuale
da versare al Fondo XX 3%

quota €
148,5 (€ 4.950 X 3%)

TFR spettante nel mese € 340,67

Quota Fondo XX € 148,50

% di Fondo XX 43,59% € 148,50

€ 340,67

Quota Fondo
tesoreria € 192,17

% Fondo tesoreria 56,41%

Calcolo misura compensativa

aliquota
totale fondo di garanzia TFR 0,40%

% di riduzione
fondo di tesoreria 56,41%

sgravio
applicabile su previdenza complementare 0,17% ( 0,40 X 43,59%)

sgravio
applicabile su fondo di tesoreria 0,23% ( 0,40 X 56,41%)

importi
da recuperare sul DM10 € 21,00 (0,40% X € 5.200)

cod
.TF01 € 9,00

cod
.TF02 € 12,00

Esempio n. 2

Dirigente di azienda industriale
con meno di 50 dipendenti che versa al Fondo XX una quota pari al 3%
dell’imponibile utile ai fini del TFR

imponibile
utile ai fini del TFR € 4.950

imponibile
previdenziale € 5.200

TFR spettante nel mese € 340,67
(€ 4.950 ) – (€ 5.200 X 0,50%)

13,5

percentuale
da versare al Fondo XX 3%

quota €
148,5 (€ 4.950 X 3%)

TFR spettante nel mese € 340,67

Quota Fondo XX € 148,50

% di Fondo XX 43,59% € 148,50

€ 340,67

Calcolo misura compensativa

aliquota
totale fondo di garanzia TFR 0,40%

% di riduzione previdenza
complementare 43,59%

sgravio
applicabile su previdenza complementare 0,17% ( 0,40 X 43,59%)

importi
da recuperare sul DM10 € 9,00 (0,17% X € 5.200)

cod
.TF01 € 9,00

Esempio n. 3

Impiegato metalmeccanico vecchio
iscritto che versa al Fondo YY il 40% del TFR azienda con meno di 50 dipendenti

imponibile
utile ai fini del TFR € 1.750

imponibile
previdenziale € 2.000

TFR spettante nel mese € 119,63
(€ 1.750 ) – (€ 2000 X 0,50%)

13,5

percentuale
da versare al Fondo YY 40%

quota €
47,85 (€119,63 X 40%)

TFR spettante nel mese € 119,63

Quota Fondo YY € 47,85

% di Fondo YY 40%

Calcolo misura compensativa

aliquota
totale fondo di garanzia TFR 0,20%

% di riduzione previdenza
complementare 40,00%

sgravio
applicabile su previdenza complementare 0,8% (0,20 X 40%)

importo
da recuperare sul DM10 € 2,0 (0,8% X € 2.000 = € 1,6 arrotondato a € 2,00)

cod
.TF01 € 2,00

Note

1) L’art. 1,
comma 749 della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria
2007) ha anticipato al 1.1.2007 l’entrata in vigore della nuova
disciplina della previdenza complementare di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005, n.
252.

2) Sentenza Cassazione civile,
Sezione Lavoro, 10 agosto 1996, n. 7431 e 25 novembre 2004, n. 22264.

3) In caso di lavoratori in cassa
integrazione guadagni straordinaria, che cessano dal servizio al termine del
periodo di sospensione, resta fermo l’intervento della
CIGS per le quote di TFR maturate dal lavoratore. Per tale periodo è comunque dovuto il contributo al Fondo di Tesoreria.

4) Cfr. INPDAI – Comunicato 28/1/2000, n. 70.

5) Per i lavoratori con qualifica
di apprendista il contributo dello 0,50% ex lege n. 297/1982, non è previsto.

6) Il coefficiente di
rivalutazione ex art. 2120 del c.c, al 31 dicembre 2006 è pari a 2,747031; lo
stesso viene utilizzato, al fine di cui trattasi, con
troncamento alle sole due cifre decimali.

7) Esempio di calcolo per
determinare le maggiorazioni:

[(quota
TFR 01/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/2 al 16/7)/365] + [(quota TFR 02/2007 x
0,0274 x gg. dal 16/3 al 16/7)/365] + [(quota TFR 03/2007 x 0,0274 x gg. dal
16/4 al 16/7)/365] + [(quota TFR 04/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/5 al 16/7)/365]
+ [(quota TFR 05/2007 x 0,0274 x gg. dal 16/6 al 16/7)/365]

8) Per i nuovi assunti, le quote
dovute al Fondo di tesoreria dalla data di assunzione e fino a quella
dell’effettivo versamento sono maggiorate delle rivalutazioni, ai sensi
dell’articolo 2120 del codice civile, con applicazione del tasso di incremento
riferito all’anno precedente, rapportato alla durata
del periodo medesimo. Per le assunzioni, le cui quote arretrate dovute al Fondo
si collocano a cavallo dell’anno, si applicheranno i rispettivi tassi di
incremento riferiti all’anno precedente.

9) Per i giornalisti iscritti
INPGI la misura compensativa sarà operata con detto Ente previdenziale (cfr
Circolare n. 2 – PC/02/CV del 05/02/2007)

Il Direttore Generale

Crecco

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ALLEGATI

Allegato 1

Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(S.O. n.
244/L alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006)

……. Stralcio

755. Con effetto dal 1° gennaio
2007, è istituito il «Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del
codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della
ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall’INPS su un apposito
conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo
garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei
trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, per la
quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto
dal codice civile medesimo.

756. Con effetto sui periodi di
paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un
contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto
del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982,
n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo
di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con
il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto
contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie
dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto
e delle relative anticipazioni al lavoratore viene
effettuata, sulla base di un’unica domanda, presentata dal lavoratore al
proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui
al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota
corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte
rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente
comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei
contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di
agevolazione contributiva.

757. Le modalità di attuazione
delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge.

765.

(omissis…)

Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da
emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto
dal predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con
particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del
lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e
dall’articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.

Allegato 2

DECRETO 30 gennaio 2007

Modalità di attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e 756
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di
cui all’articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria).

Allegato 3

DECRETO 30 gennaio 2007

Attuazione dell’articolo 1, comma
765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della
volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina
della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS (FONDINPS).