Lavoro e Previdenza

Saturday 03 March 2007

Inps – Circolare n. 43 – 21 Febbraio 2007.Estensione agli apprendisti delle prestazioni economiche di malattia.

Inps – Circolare n. 43 – 21 Febbraio 2007.Estensione
agli apprendisti delle prestazioni economiche di malattia.

OGGETTO:

Estensione agli apprendisti delle
prestazioni economiche di malattia.

SOMMARIO:

Premessa

Ambito di applicazione

Certificazione di malattia

Controlli

Misura durata e limiti della
prestazione

Contribuzione figurativa

Adempimenti del datore di lavoro

Istruzioni procedurali

Istruzioni contabili

1. PREMESSA

L’articolo1, comma 773, della
legge 296/06 (finanziaria 2007), ha esteso agli apprendisti, a decorrere dall’ 1 gennaio 2007,
la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori
dipendenti. Il comma in questione, infatti, detta la nuova disciplina
contributiva del contratto di apprendistato e prevede anche che, a decorrere da
tale data, ai lavoratori assunti con questo tipo di rapporto ai sensi del capo
I del titolo VI del D.Lgs 276/03, e successive modificazioni, sono estese le
disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia
secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.

Ai fini dell’attuazione della
predetta disposizione legislativa, si forniscono le seguenti istruzioni
operative, fermo restando che, per quanto non espressamente previsto –
trattandosi sostanzialmente di un’estensione sic et simpliciter della
disciplina generale ad un ambito lavorativo precedentemente sprovvisto di
tutela previdenziale obbligatoria dell’evento malattia – le Sedi dovranno fare
riferimento alle istruzioni vigenti emanate per la generalità dei lavoratori
dipendenti.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Destinatari della prestazione
sono i soggetti, operanti in qualsiasi settore di attività, assunti con
contratto di apprendistato come regolato dagli articoli 47 e seguenti del D.Lgs
276/03 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero – per le realtà
territoriali nelle quali tali disposizioni non sono ancora operative – dalla
normativa di cui alla legge 196/97.

Il rinvio a tale ultima
disciplina riguarda anche gli apprendisti assunti con contratto stipulato prima
dell’entrata in vigore del già citato D.Lgs 276/03.

Per quanto riguarda la decorrenza
della nuova tutela, essa trova applicazione per gli eventi morbosi insorti a
partire dal 1 gennaio 2007.

3. CERTIFICAZIONE DI MALATTIA

A decorrere dal 1 gennaio 2007 si
applica ai soggetti individuati al punto 2 la disposizione di cui all’articolo
2 del Dl 663/79
convertito nella legge 33/1980 e successive modificazioni ed integrazioni, che
prevede l’onere del lavoratore di presentare o inviare all’INPS ed al datore di
lavoro, entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio, rispettivamente,
il certificato e l’attestato di malattia compilati dal medico curante. In caso
di presentazione o invio del certificato di malattia oltre il termine di legge,
dovrà trovare pertanto applicazione la sanzione della perdita dell’intera
indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile
motivo giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente comprovato dal
lavoratore.

Si fa, infine, presente che il
certificato medico OPM-INPS verrà modificato inserendo
tra le qualifiche lavorative una specifica dedicata agli apprendisti.

4. CONTROLLI

A decorrere dal 1 gennaio 2007 ai
soggetti individuati al punto 2 si applicano le disposizioni in materia di
fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia (articolo 5 Dl 463/83 convertito con
modificazioni nella legge 638/83). Pertanto, a decorrere dalla citata data,
l’Istituto è abilitato a disporre, d’ufficio o su
richiesta del datore di lavoro, l’effettuazione di visite domiciliari e/o
ambulatoriali volte ad accertare la sussistenza dello stato di incapacità
lavorativa. Al fine di consentire il regolare espletamento dei predetti
controlli, i soggetti di cui trattasi sono tenuti ad indicare sul certificato e
sull’attestato di malattia l’esatto e completo indirizzo di reperibilità
(residenza o temporanea diversa dimora) ed a comunicare tempestivamente,
all’INPS e al datore di lavoro, ogni eventuale variazione dello stesso.

Eventuali assenze ingiustificate
a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, dovranno essere sanzionate
secondo i criteri e le modalità già applicati per i lavoratori subordinati
aventi diritto all’indennità di malattia.

5. MISURA DURATA E LIMITI DELLA
PRESTAZIONE.

Considerato che dottrina e
giurisprudenza propendono a configurare il rapporto di apprendistato come un
contratto a tempo indeterminato – con facoltà di recesso al termine del periodo
di apprendimento ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice
civile e con le peculiarità che lo contraddistinguono – ai fini della misura,
della durata e dei limiti erogativi della prestazione di malattia di cui
trattasi trova integrale applicazione la disciplina vigente per i lavoratori
subordinati, nel rispetto del limite massimo indennizzabile di 180 giorni per
anno solare previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti.

6. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA.

In considerazione del fatto che
l’articolo 1 comma 773 della legge296/06, come detto in premessa, ha esteso sic
et simpliciter agli apprendisti la tutela previdenziale relativa alla malattia
prevista per i lavoratori dipendenti, ai lavoratori assunti con contratto di
apprendistato per gli eventi indennizzati a tale titolo dovrà essere
riconosciuta contribuzione figurativa secondo le regole previste per la
generalità dei lavoratori subordinati .

7. ADEMPIMENTI DEI DATORI DI
LAVORO

A decorrere dal 1 gennaio 2007, i
datori di lavoro anticiperanno l’importo dell’indennità di malattia e lo
porteranno a conguaglio con i contributi dovuti per i lavoratori dipendenti. A
tal fine, si atterranno alla prassi già in uso per la generalità dei lavoratori
dipendenti (quadro “D”- rigo 52 del DM10/2).

8. ISTRUZIONI PROCEDURALI.

Nella procedura di gestione della
certificazione di malattia è stato istituito il codice qualifica “A”, accettato
nell’acquisizione di certificati nei quali l’inizio di malattia dichiarato è
successivo al 31.12.2006. Per tale categoria di lavoratori la procedura emette le lettere di
sanzione previste per le altre categorie di assicurati, in presenza delle
condizioni che ne determinano l’emissione.

Nella procedura di pagamento
diretto delle prestazioni di malattia è stato istituito il codice qualifica
“AP” per gestire gli eventi di malattia degli apprendisti disoccupati o sospesi
dal lavoro, in quanto per quelli in attività l’indennità è anticipata dal
datore di lavoro e recuperata con le modalità previste per le altre categorie
di lavoratori che hanno diritto all’indennità di malattia a carico dell’Inps.

Gli eventi indennizzati sono
quelli che iniziano successivamente al 31.12.2006.

9. ISTRUZIONI CONTABILI.

Ai fini della rilevazione
contabile delle prestazioni di che trattasi si confermano le istruzioni vigenti
per tale tipologia di prestazioni che prevedono l’imputazione delle stesse ai
conti esistenti PTP 30/070 (competenza “anno in corso”) e PTP
30/010 (competenza “anni precedenti”), se poste a conguaglio con la
denuncia DM 10/2, ovvero ai conti, ugualmente esistenti, PTP 30/073 (competenza
“anno in corso”) e PTP 30/003 (competenza “anni precedenti”), se erogate
direttamente. Si confermano, altresì, le modalità di rilevazione di eventuali
recuperi che devono essere imputati al conto esistente PTP 24/030.