Lavoro e Previdenza

Thursday 17 April 2008

Inps, Circolare 9 aprile 2008, n. 48. Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2008.

Inps, Circolare 9 aprile 2008, n.
48. Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari
medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2008.

Direzione Centrale Prestazioni a
Sostegno del Reddito

Direzione Centrale Entrate
Contributive

Direzione Centrale Prestazioni

Presidio Unificato
Previdenza Agricola

Roma, 9 Aprile 2008

Ai Dirigenti centrali e
periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali,
centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico
legale e Dirigenti Medici

e, per
conoscenza,

Al Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del
Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei
Conti delegato all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati
amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione
centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati
regionali

Ai Presidenti dei Comitati
provinciali

OGGETTO: Prestazioni economiche
di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre
retribuzioni o importi. Anno 2008.

SOMMARIO:

A) Retribuzioni (anno 2008) di
riferimento per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia,
maternità e tbc, ai seguenti lavoratori:

1. Lavoratori soci degli
organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970, art. 4 (malattia, maternità e
tbc).

2. Lavoratori agricoli a tempo
determinato (malattia, maternità e tbc).

3. Compartecipanti familiari e
piccoli coloni (malattia, maternità e tbc).

4. Lavoratrici addette ai servizi
domestici e familiari (maternità)

5. Lavoratrici commercianti,
artigiane, CD – CM e imprenditrici agricole professionali (maternità).

B) Importi (anno
2008) da prendere a riferimento per le seguenti prestazioni:

1. Lavoratori iscritti alla
gestione separata dei lavoratori autonomi (maternità e malattia).

2. Assegni di maternità dei
Comuni (importo prestazione e limite reddituale).

3. Assegni di maternità dello
Stato.

4. Congedo parentale ex art.34,
comma 3, D. Lgs. 151/2001 (limite reddituale).

5. Art 42,
comma 5, d.lgs. n.151/2001- indennità economica ed accredito figurativo per i
periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di
handicap. Importi massimi per l’anno 2008

A) RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO

Ai fini della liquidazione delle
indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi, la cui misura deve essere
calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2008, si portano
a conoscenza gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le
seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui
trattasi.

Si ricorda che, relativamente
all’indennità di tubercolosi i criteri indicati valgono soltanto per i primi
180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all’indennità di
malattia; per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di
tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno
erogate commisurandole alla misura fissa.

1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E
DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL D.P.R. 30
APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità e tubercolosi).

Come è noto (v. circ. n. 33 del 4.2.2002), in virtù di quanto previsto dall’art.
3, comma 1, del d.lgs. n. 423/2001, al 31.12.2006 si è concluso il percorso di
graduale innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi,
finalizzato al superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni
convenzionali. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la retribuzione imponibile ai
fini contributivi ed utile ai fini della liquidazione delle prestazioni in
oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei
lavoratori (art. 6 D.lgs. n. 314/1997 e art. 1, comma 1, del D.L. n.338/1989, convertito in L. n. 389/1989). In particolare, ai
sensi dell’ art. 1, comma 1, del D.L. n.338/1989,
convertito in L. n. 389/1989, la retribuzione da assumere a base a fini
contributivi “non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito
da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti
individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello
previsto dal contratto collettivo”.

Pertanto, per i lavoratori in
epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi
indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2008 – e,
cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2008, salvo che l’evento, pur
iniziato nel mese di gennaio 2008, debba essere
indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di
lavoro è sorto nel mese di gennaio 2008 (1) – sono da liquidare sulla base dei
nuovi criteri.

La retribuzione da assumere a
riferimento non può comunque essere inferiore al minimale giornaliero di legge
che è pari, per il 2008, ad euro 42,14.

2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO
DETERMINATO (malattia, maternità e tubercolosi).

L’art. 1, comma
5 della L. n. 81/2006, di conversione del D.L. n. 2/2006, ha disposto
che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione da prendere a base “ai
fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a
tempo determinato e assimilati” è quella indicata
all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito
nella L. 389/1989, e cioè la retribuzione stabilita “dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale
ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
E’ venuta meno quindi la possibilità, prevista dall’art. 4 del Dlgs n. 146/97,
di far riferimento, ai fini erogativi di interesse, ai salari convenzionali.

Con riguardo alla determinazione
della retribuzione di riferimento ed alla individuazione dei dati salariali
utili per la liquidazione delle prestazioni di malattia e maternità, si rinvia
a quanto già chiarito nel Messaggio n. 29676 del 7.12.07. Si ricorda, ad ogni
modo, che la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può
essere inferiore al minimale di legge indicato, per il 2008, nella circ. n. 11 dell’ 1.2.2008 (Allegato 1, Tabella A Anno 2008, operaio
agricoltura).

3) COMPARTECIPANTI FAMILIARI E
PICCOLI COLONI (malattia, maternità e tubercolosi). Anno 2007.

Come già comunicato con circ. n.
128/2007, con decreto direttoriale del 9 luglio 2007 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali sono state determinate, per ciascuna provincia, le
retribuzioni medie giornaliere valide per l’anno 2007 ai fini previdenziali (v.
tabella allegata).

Per quanto si riferisce ai
riflessi sull’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità
e per tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette
retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in
questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali,
nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari
medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i
decreti previsti dall’art. 28 del DPR n. 488/68 (v. circ. n.
56 del 2.3.2000, paragrafo 2 e messaggio n. 000955 del 19.12.2001).Eventuali
prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga
cadenti nell’anno 2007 (in proposito v. circ. n.
134386 AGO del 6 aprile 1982) e liquidate temporaneamente ai lavoratori
predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2006 dovranno
essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi.

I salari applicabili per l’anno
2008 saranno comunicati a suo tempo: nel frattempo saranno come consueto utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i
salari validi per l’anno 2007.

4) LAVORATRICI ITALIANE E
STRANIERE ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (maternità).

Ai fini del calcolo
dell’indennità per congedo di maternità (astensione obbligatoria e interdizione
anticipata dal lavoro), il cui inizio si colloca nel 2008, devono essere
utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

– Euro 6,16 per le retribuzioni
orarie effettive fino a Euro 6,95

– Euro 6,95 per le retribuzioni
orarie effettive superiori a Euro 6,95 e fino a Euro 8,48

– Euro 8,48 per le retribuzioni
orarie effettive superiori a Euro 8,48

– Euro 4,48 per i rapporti di
lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

5) LAVORATRICI AUTONOME:
ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI
AGRICOLE PROFESSIONALI (maternità).

L’indennità per i due mesi
precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data,
l’indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della
gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi.

Coltivatrici dirette, colone,
mezzadre, imprenditrici agricole professionali: Euro 36,86, corrispondenti al
limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2007 (tab. A
allegata alla circ. n. 34/2007), con riferimento alle nascite avvenute nel 2008
(anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2007).

Artigiane: Euro 37,52,
corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno
2008 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (v. tab A allegata alla circ.
n. 11/2008), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile
ha inizio nel 2008.

Commercianti: Euro 32,88,
corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno
2008 per la qualifica di impiegato del commercio (v. tab A allegata alla
circolare n. 11/2008), con riferimento agli eventi per i
quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2008.

B) IMPORTI DI RIFERIMENTO PER
ALTRE PRESTAZIONI

1) LAVORATORI ISCRITTI ALLA
GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI DI CUI ALLA LEGGE N. 335/1995 (malattia e maternità).

– Generalità

La legge 24 dicembre 2007, n.
247, all’art. 1, comma 79 ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2008,
l’aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e
di computo per tutti gli iscritti alla Gestione Separata. In
particolare, per l’anno 2008, l’aliquota contributiva pensionistica per gli
iscritti alla Gestione Separata non assicurati presso altre forme previdenziali
obbligatorie è pari al 24%. Peraltro, l’aliquota contributiva aggiuntiva
istituita dall’art. 59 della L. 449/1997 e successive modificazioni ai fini
dell’erogazione dell’indennità di maternità, dell’assegno per il nucleo
familiare e del trattamento di malattia per degenza ospedaliera (prima stabilita
nella misura dello 0,50%) è pari, a far data dal 7.11.07, allo 0,72% (Messaggio
n. 27090 del 9.11.07). Pertanto l’aliquota contributiva complessiva dovuta per
i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
risulta pari al 24,72%. Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento
del requisito richiesto si ottiene quindi, per il 2008, applicando l’aliquota
del 24,72 % sul minimale di reddito di cui all’art. 1
comma 3 della L . 233/90 che è pari, per l’anno 2008, a euro 13.819,00.
Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari ad euro 284,67.

Per gli eventi insorti nel 2008
il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per
degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a Euro 61.030,9 (=
70% del massimale 2007, pari a Euro 87.187,00).

– Indennità di malattia a favore
di collaboratori a progetto e categorie assimilate (art. 1 comma 788 L. 296/2006)

La misura della prestazione è
pari al 50 % dell’importo corrisposto a titolo di indennità
per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione
Separata. Pertanto l’indennità andrà calcolata – applicando la percentuale del
4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di
contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento – assumendo a
riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale
contributivo di cui all’art. 2 comma 18 della L . n.
335/1995 valido per l’anno di inizio della malattia.

Conseguentemente, per le malattie
iniziate nell’anno 2008, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è
risultato pari a euro 88.669,00, l’indennità sarà calcolata su euro 242,93 (euro 88.669 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata
indennizzabile, a:

· euro 9,72 (4%), se nei 12 mesi
precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di
contribuzione;

· euro 14,58 (6%), se nei 12 mesi
precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di
contribuzione;

· euro 19,43 (8%), se nei 12 mesi
precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di
contribuzione.

– Degenza ospedaliera

Come è noto, secondo i criteri
vigenti (v. circ. n. 147 del 23.7.2001), l’indennità
in questione va calcolata –con percentuali diverse (8% – 12% – 16%) a seconda
della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero-
sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo
(intero) di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge 8.8.1995, n. 335, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.

Conseguentemente, per le degenze
iniziate nell’anno 2008, l’indennità, calcolata su Euro 242,93, corrisponderà,
per ogni giornata indennizzabile, a:

Euro 19,43, in caso di accrediti
contributivi da 3 a
4 mesi;

Euro 29,15, in caso di accrediti
contributivi da 5 a
8 mesi;

Euro 38,87, in caso di accrediti
contributivi da 9 a
12 mesi.

2) ASSEGNI DI MATERNITA’ CONCESSI
DAI COMUNI

Come reso noto con circ. n. 25
del 25.2.08, la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l’anno 2008, è pari all’ 1,7%. Pertanto, gli importi dell’assegno di maternità
del Comune e dei requisiti reddituali di cui all’art. 74 del D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001 valevoli per nascite, affidamenti
preadottivi e adozioni senza affidamento sono i seguenti:

– assegno di maternità (in misura
piena) = Euro 299,53 mensili per complessivi Euro 1497,65;

– indicatore della situazione
economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti =
Euro 31.223,51.

3) ASSEGNI DI MATERNITA’ DELLO
STATO CONCESSI DALL’INPS

L’importo dell’assegno di
maternità dello Stato, di cui all’art. 75 del D. Lgs 151/2001, valevole per le
nascite avvenute nel 2008, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei
minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel
2008, è pari a Euro 1.843,90 (misura intera), tenuto conto che la variazione
dell’indice ISTAT da applicarsi per il 2008 è, come detto al paragrafo
precedente, pari all’ 1,7% (2).

4) LIMITI DI REDDITO PER
L’INDENNIZZABILITA’ DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL’ART.
34, COMMA 3, DEL D.LGS. 151/2001

In base al decreto ministeriale
del 19.11.2007 (G.U. n. 278 del 29.11.2007) che stabilisce nella misura dell’ 1,6% la percentuale di variazione per il calcolo della
perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per
l’anno 2008, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo
pensionistico per il 2008 è pari a Euro 5.760,56.

Tale importo, come è noto, è da
prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi
previsti dal comma 3 dell’art. 34 del D.Lgs. 151/2001 (v. circolari n.
109/2000, n. 8 del 17.1.2003 e n. 33 del 17.2.2004), nel senso che il genitore
che nel 2008 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di
cui ai commi 1 e 2 dell’art. 32 del citato decreto, ha
diritto alla indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a
due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il
2008 il valore provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a Euro
14.401,4 ( = 5.760,56 x 2,5).

Si fa riserva di comunicare il
valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2008, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra
indicato.

5) ART 42, COMMA 5, D.LGS.
N.151/2001- INDENNITÀ ECONOMICA ED ACCREDITO FIGURATIVO
PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI DI PORTATORI DI
HANDICAP. IMPORTI MASSIMI PER L’ANNO 2008

Come è noto (v. circ. n. 14 del 15.1.2007), l’importo di 70 milioni di lire (pari
a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002,
sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare il tetto massimo complessivo
annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’art.42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica
e accredito figurativo.

L’ammontare delle due voci di spesa
sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo
complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente
per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato.

La differenza fra l’importo
complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituirà il
costo massimo della copertura figurativa annua.

Considerato il limite complessivo
di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione
figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non potrà comunque
eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.

In attuazione di quanto precede, vengono riportati, per l’anno 2008, sulla base della
variazione dell’indice Istat dell’ 1,7%, il tetto massimo complessivo
dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i
valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1),
calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli
importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a
copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.

Il Direttore Generale

Crecco