Lavoro e Previdenza

Tuesday 10 June 2008

Inps, Circolare 5 giugno 2008, n. 66. Regime sanzionatorio per i casi di inosservanza degli obblighi contributivi (art. 116, c. 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Chiarimenti.

Inps, Circolare 5 giugno 2008, n.
66. Regime sanzionatorio per i casi di inosservanza degli obblighi contributivi
(art. 116, c. 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Chiarimenti.

SOMMARIO: Omissione ed evasione
contributiva, come definite dall’art. 116, c. 8. della
legge n. 388/2000. Nuovi criteri interpretativi

Premessa

L’articolo 116
(“Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare”) della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha modificato, come noto, la
disciplina delle sanzioni da applicare ai soggetti che non provvedono, entro il
termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni
previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a
quella dovuta.

Il regime
sanzionatorio introdotto dalla finanziaria 2001 – illustrato
dall’Istituto con circolare n. 110 del 23 maggio 2001 ed ispirato in linea
generale a criteri meno onerosi e penalizzanti per il datore di lavoro rispetto
alla previgente normativa – ha, tra le altre disposizioni, rivisitato la
fattispecie normativa dell’evasione contributiva.

Sulla materia sono intervenute la
legge n. 248/2006, che ha previsto (art. 36-bis, c. 7, lett. a) una ulteriore sanzione amministrativa per le ipotesi di
evasione, e la legge finanziaria 2007, che ha introdotto (art. 1, commi da 1192 a 1201) una particolare
procedura di regolarizzazione e riallineamento retributivo e contributivo di
rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione
obbligatoria.

Il legislatore ha, quindi,
rafforzato l’apparato sanzionatorio finalizzato alla lotta all’evasione
contributiva, favorendo nel contempo quelle condotte del datore di lavoro
orientate alla eliminazione di irregolarità pregresse ed al corretto
adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Conseguentemente, appare utile
fornire alcuni chiarimenti in merito alla distinzione operata dal legislatore
tra omissione ed evasione contributiva, soprattutto in considerazione del
contenzioso amministrativo creatosi negli ultimi anni.

Le strutture territoriali
provvederanno ad applicare le direttive della presente circolare per il futuro
e per tutte le ipotesi di contenzioso amministrativo e giudiziario non ancora
definito alla data di emanazione della presente circolare, ivi compresi i
crediti iscritti a ruolo.

1. Definizioni legislative

L’art. 116, c. 8, della legge n. 388/2000 disciplina sia l’omissione che l’evasione
contributiva. La prima continua ad essere riferita ai casi di mancato pagamento
di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o
registrazioni obbligatorie; la seconda è, invece, delineata in termini diversi
e più favorevoli al datore di lavoro rispetto alla previgente disciplina.

Infatti, la disposizione – dopo
aver riprodotto la dizione contenuta nella previgente norma (“… in caso di
evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi
al vero …”) – specifica che l’evasione si riferisce al “…caso in cui il datore
di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare contributi
o premi, occulta il rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni
erogate …”.

Deve dunque prendersi atto che il
legislatore ha da un lato introdotto il riferimento esplicito all’elemento
psicologico (l’intenzionalità) del datore di lavoro; dall’altro, ha delimitato
l’elemento oggettivo della fattispecie dell’evasione contributiva alla sola
ipotesi di occultamento del rapporto di lavoro o delle retribuzioni erogate.

2. Casi di omissione contributiva

Alla luce degli elementi
costitutivi dell’evasione contributiva e nella prospettiva di ridurre il
contenzioso amministrativo e di evitare contenzioso giudiziario dagli esiti
incerti, si ritiene che debbano essere ricondotte nell’alveo dell’omissione i
seguenti casi:

– retribuzioni imponibili ai fini
contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato (sempre che la
presentazione del modello SA/770 sia anteriore
all’accesso ispettivo);

– differenze tra l’importo annuo
delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770,
regolarmente presentato, ed il totale annuo delle retribuzioni esposte sulle
denunce mensili presentate dall’azienda;

– contribuzione dovuta a seguito
di reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice o di accertamento
giudiziale di differenze retributive, sempre che queste ultime non siano
riconducibili ad ipotesi di occultamento.

Sempre in considerazione degli
elementi costitutivi della fattispecie dell’evasione contributiva e tenuto
conto del nuovo regime delle comunicazioni di assunzione risultante dall’art. 1, comma 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e dal decreto interministeriale 30 ottobre 2007 (GU 27 dicembre
2007), si ritiene che debba essere ricondotta nell’alveo dell’omissione anche
la mancata o tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile DM 10, a condizione che il
datore di lavoro abbia adempiuto nei termini di legge alla comunicazione di
assunzione e che il lavoratore sia registrato nei libri paga e matricola
dell’azienda.

3. Sgravi o agevolazioni
contributive indebite. Regime sanzionatorio applicabile

Gli elementi costitutivi della
fattispecie dell’evasione non sono riscontrabili nelle situazioni in cui il
datore di lavoro abbia correttamente compilato e presentato le denunce mensili
(DM10/2), con riferimento sia ai lavoratori denunciati sia alle retribuzioni
erogate, ma abbia effettuato un conguaglio, rivelatosi indebito, per sgravi o
agevolazioni contributive.

Di conseguenza, le ipotesi di
conguaglio sul DM10/2 di sgravi o agevolazioni contributive non spettanti per
mancanza dei presupposti di legge devono essere ricondotte nell’alveo
dell’omissione contributiva ed essere, quindi, sanzionate con le somme
aggiuntive previste alla lett. a) del citato art. 116, c. 8, della legge n.
388/2000.

______________

(1) Si
veda, per ogni altro aspetto normativo, la citata circolare n. 110 del 23
maggio 2001.

(2) Il
testo integrale dell’art. 116, c. 8, della legge n. 388/2000 è il seguente:

“I soggetti che non provvedono
entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura
inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di
mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è
rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per
cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge;

b) in caso di evasione connessa a
registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel
caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i
contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni
erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per
cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo
dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la
denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di
contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro
dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e
sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato
entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento
di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di
riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere
superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti
entro la scadenza di legge”.

(3) La
previgente disciplina era contenuta all’art. 1, c. 217, della legge n.
662/1996.