Lavoro e Previdenza
Inosservanza di disposizione in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale. Secondo la Commissione Tributaria di Macerata è incostituzionale il sistema sanzionatorio dell’ ammenda calcolata dal 200 al 400 per cento del costo del lavoro relativo a cia
Inosservanza di disposizione in materia di lavoro sommerso e previdenza
sociale. Secondo la
Commissione Tributaria di Macerata è incostituzionale il
sistema sanzionatorio dell’ammenda calcolata dal 200 al 400 per cento del costo
del lavoro relativo a ciascun lavoratore
ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 Ottobre 2004 – 27 Ottobre
2004, n. 55
Ordinanza emessa il 27 ottobre 2004
dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata sul ricorso proposto da
Parco Hotel S.r.l. contro Agenzia delle entrate Sanzioni amministrative –
Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale
– Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell’importo del costo del
lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti
collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data
di constatazione della violazione – Violazione del principio di
uguaglianza per irrazionalita’ e
ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse – Incidenza sul diritto
di difesa. – Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito
nella legge 23 aprile 2002, n. 73. – Costituzione, artt. 3 e 24. (GU n. 8 del 23-2-2005 )
La commissione tributaria provinciale
Ha emesso
la seguente ordinanza sul ricorso n. 364/04 depositato
il 7 maggio 2004, avverso avviso
irrogazione sanzioni n. R9KLS0100031
sanz.
amministr.
2003, contro Agenzia
entrate – Ufficio Macerata
proposto
dal ricorrente Parco Hotel S.r.l., via Dante n. 41 – 62010
Pollenza (Macerata),
difeso da Cipolletti avv.
Giovanna, corso
Umberto I, 167
– 62012 Civitanove Marche (Macerata).
Sciogliendo la riserva, letti gli atti di causa, osserva.
Fatto e diritto
I) Ha presentato ricorso
a questa Commissione
tributaria
provinciale
la soc. Parco Hotel S.r.l. con
sede in Pollenza avverso
l’atto di erogazione sanzioni n. R 9
KLS01000 31/2004 con il quale le
veniva irrogata la sanzione di Euro
127.991,544 prevista dall’art. 3,
comma 3
del d.l. 22 febbraio
2002, n. 12 convertito
in legge
23 aprile 2002, n. 73, per aver impiegato n. 7
lavoratori dipendenti
non risultanti da scritture o da altra
documentazione obbligatoria.
L’atto sanzionatorio scaturiva
dal verbale di
accertamento
redatto
dall’INPS di Macerata
il 16 ottobre 2003
a seguito di
ispezione eseguita il 9 ottobre 2003, dal
quale risulta che a seguito
dello
accesso ispettivo degli
agenti della SIAE in data 26 luglio
2003 veniva rilevato
l’impiego da parte dell’impresa
di n. 7
lavoratori
non risultanti dalle
scritture o altra documentazione
obbligatoria.
L’agenzia per determinare la sanzione da irrogare ha calcolato il
costo
del lavoro sul presupposto che i
dipendenti avessero prestato
la
loro opera alle dipendenze della societa’ dal 1° gennaio 2003 al
9 ottobre 2003.
II) La societa’ ricorrente solleva una serie di eccezioni:
IIa)
Eccepisce l’infondatezza delle
circostanze poste a base
dell’avviso impugnato,
in quanto un
attento esame del
verbale
dell’INPS
consente di concludere
sulla regolare registrazione dei
lavoratori,
vi si legge
infatti che i
suddetti alla data del
26 luglio 2003
erano registrati sotto «esito
dell’accertamento», e
cio’
provato dal libro matricola e dalle denunce presso gli
organi
assicurativi. Tant’e’ che ne’ la Direzione provinciale del lavoro,
ne’
l’ufficio ispezioni hanno
preso provvedimenti sanzionatori a
seguito dell’accertamento dell’INPS.
IIb)
Contesta il metodo
con il quale
si e’ proceduto al
calcolo
del costo del
lavoro basato sulla
«presunzione» che i
lavoratori fossero alle dipendenze della societa’ dal 1° gennaio 2003
al
9 ottobre 2003; ricorda che l’accertamento della SIAE
e’ del 26
luglio
2003; eccepisce che
i lavoratori hanno
svolto nel detto
periodo
altri e diversi
lavori; eccepisce che
il calcolo e’
assolutamente
in «balia» dei
tempi dell’ispezione (il datore di
lavoro
che subisce una
ispezione a fine
anno e’ molto piu’
penalizzato
di un altro
che la subisce
all’inizio dell’anno);
eccepisce
che non si puo’
«presumere» che sette
lavoratori
nell’attivita’ della ristorazione lavorino a tempo
pieno, l’attivita’
e’ stagionale ed e’ concentrata in
alcuni giorni della settimana.
IIc)
Prospetta come fondato
il dubbio di illegittimita’
costituzionale
della normativa in esame
richiamata dall’Ente che ha
erogato
la sanzione in riferimento all’art. 3 della Costituzione per
violazione
del principio di
uguaglianza e ragionevolezza che si
traduce
in un preciso limite di discrezionalita’ del legislatore; e
in
relazione all’art. 24 della Costituzione perche’
e’ limitata la
possibilita’ di difesa da parte del trasgressore.
III) Tralasciando
per ora di
esaminare le altre
eccezioni
sollevate,
ritiene questa Commissione
che l’eccezione della
illegittimita’
costituzionale della norma
appare rilevante e non
manifestamente
infondata. Il comma
3 dell’art. 3 in esame sembra
porsi in contrasto con l’art. 3 e l’art.
24 della Costituzione.
E’ in contrasto con il principio di eguaglianza
di cui all’art. 3
della
Costituzione perche’ la norma in questione
crea una evidente e
ingiustificata
disparita’ di trattamento sanzionatorio tra il
datore
di
lavoro che si
avvale di lavoratori
irregolari e che,
pur
trovandosi nelle stesse condizioni, e’ invece
oggetto di accertamento
alla
fine dell’anno, in quanto e’ il
momento di accesso dell’organo
ispettivo,
di carattere del tutto
discrezionale, e in ipotesi anche
arbitrario,
che determina il fatto
costitutivo dell’ammontare della
sanzione. Per cui in presenza
di una identica condotta antigiuridica
si
possono avere sanzioni di diverso ammontare, con violazione anche
del
principio di proporzionalita’ della
sanzione rispetto alla
entita’ e alla gravita’
della violazione commessa.
Viceversa l’ammontare
della sanzione dovrebbe essere ancorato ad
un
fatto di carattere
oggettivo e da chiunque
verificabile, alla
durata
effettiva del ricorso a tale forma di lavoro irregolare, e la
norma
dovrebbe consentire la
prova di detta effettiva durata
del
lavoro,
e, solo in
caso di esito negativo di tale prova, ritenere
valida
la presunzione di legge che il
rapporto di lavoro irregolare
debba
farsi decorrere dall’inizio
dell’anno fino alla
data
dell’accertamento della violazione.
Per tale motivo
la norma in
esame, ponendo una presunzione
assoluta,
la’ dove stabilisce che la irregolarita’
del rapporto deve
farsi risalire all’inizio dell’anno con
esclusione della possibilita’
di
dimostrare che il rapporto di
lavoro e’ insorto in data diversa,
sembra
in contrasto anche col diritto di difesa di cui all’art.
24
della Costituzione.
Pertanto, la questione di legittimita’
costituzionale della norma
di
che trattasi va rimessa all’esame della Corte costituzionale, con
conseguente
sospensione del giudizio
in corso come della seguente
ordinanza. P. Q.
M.
Visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita’
costituzionale del comma
3 dell’art. 3 del
d.l.
22 febbraio 2002,
n. 12, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 73
in relazione agli articoli 3 e 24 della
Costituzione;
Dispone l’immediata trasmissione degli
atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio;
Dispone che a cura della segreteria della Commissione la presente
ordinanza
venga notificata alle parti e al
Presidente del Consiglio
dei
ministri, e che venga comunicata
ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento.
Macerata, addi’
25 ottobre 2004
Il Presidente: Ciotti