Penale

Wednesday 08 June 2005

Inoppugnabile il sequestro d’ urgenza disposto dal PM: è la conclusione delle Sezioni Unite della Cassazione Cassazione – Sezioni Unite Penali Sentenza 31 maggio 2005 – 7 giugno 2005 n° 21334/2005

Inoppugnabile il sequestro durgenza disposto dal PM: è la conclusione delle Sezioni Unite della Cassazione

Cassazione – Sezioni Unite Penali Sentenza 31 maggio 2005 – 7 giugno 2005 n° 21334/2005

Sentenza.- Presidente N. Marvulli, Relatore A.S. Agrò

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 21 settembre 2004, il Tribunale di Lecce, chiamato a decidere sullappello proposto da Tizio contro il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 6 agosto 2004, nella parte in cui ha convalidato il decreto di sequestro adottato durgenza dal pubblico ministero il precedente 2 agosto, ha dichiarato inammissibile lappello, rilevando che il provvedimento impugnato era suscettibile esclusivamente di ricorso per cassazione.

Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Tizio, il quale, dopo aver riepilogato larticolata vicenda cautelare dalla quale era scaturita la decisione del Tribunale, ne ha dedotto la illegittimità alla luce della giurisprudenza di questa Corte, nella quale si è invece affermata la proponibilità dellappello ex art. 322 bis cod. proc. pen. contro la convalida del provvedimento interinale di sequestro preventivo adottato dal pubblico ministero. In ogni caso, ha soggiunto il ricorrente, pur ammettendo la validità della tesi affermata dai giudici di merito, lappello non poteva essere dichiarato inammissibile ma convertito in ricorso per Cassazione in forza del generale principio di salvaguardia delle impugnazioni, sancito dallart. 569 cod. proc. pen.

2. La Seconda Sezione penale, investita della questione, con ordinanza del 15 febbraio 2005, ne ha rimesso lesame alle Sezioni Unite.

Il Collegio non ha ritenuto, infatti, di potere aderire al prevalente orientamento di questa Corte favorevole all impugnazione del provvedimento di convalida del sequestro preventivo disposto nei casi di urgenza dal Pubblico Ministero.

La Seconda Sezione pone sostanzialmente in evidenza la lesione al principio della tassatività delle impugnazioni che la tesi sin qui maggioritaria comporterebbe; la mancanza di un concreto interesse allimpugnazione del provvedimento di convalida del sequestro preventivo durgenza; lincongruenza di ritenere che contro la convalida del sequestro sia stato predisposto il rimedio dellappello al Tribunale.

Considerato in diritto

1. La Seconda Sezione di questa Corte rimette allesame delle Sezioni Unite il problema dellimpugnabilità dellordinanza di convalida del sequestro durgenza del p.m. di cui ai commi 3 bis e 3 ter dellart. 321 del codice di rito, ritenendo che avverso un tale provvedimento (il cui regime sottolinea – è affatto autonomo rispetto al decreto di sequestro che il GIP può emanare contestualmente) non sia concessa alcuna forma di gravame.

2.La giurisprudenza prevalente è nel senso della impugnabilità di simile ordinanza, divergendo invece le opinioni sui rimedi esperibili: ricorso diretto in Cassazione, riesame del provvedimento, appello contro il medesimo.

Le Sezioni Unite giudicano inoppugnabile la convalida del sequestro di urgenza, per considerazioni largamente coincidenti con quelle espresse nellordinanza di rimessione.

3. In particolare va osservato che il legislatore non ha previsto per lordinanza di convalida una norma simile allart. 391 comma 4 del codice di procedura penale, nonostante gli atti preparatori del decreto legislativo n. 12 del 1991 attestino lintenzione di configurare il sequestro di urgenza del p.m. e della polizia giudiziaria sul modello del fermo di indiziato. Ne consegue, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, che contro questa ordinanza, la quale certamente non può ricondursi alla previsione dellart. 311 comma 2 relativa solo alle misure cautelari personali, non è ammesso un ricorso diretto in Cassazione.

4. Il riesame di cui allart. 322 del codice di rito, è mirato ad un nuovo accertamento della sussistenza dei presupposti per lablazione delle cosa ed ha quindi necessariamente ad oggetto solo il decreto di sequestro emesso dal giudice, secondo del resto quanto testualmente stabilito. Il riesame, in altri termini, è rimedio intrinsecamente estraneo alla decisione di convalida con cui il giudice ha invece valutato se sussistevano le condizioni per lassunzione dei poteri di sequestro da parte del p.m.

Conclusione da valere anche quando il giudice abbia operato la convalida e il sequestro con provvedimento formalmente unico, dato che il regime dellimpugnazione non può discendere da una mera eventualità nella redazione degli atti e che si può sempre idealmente distinguere la parte del provvedimento in cui si accerta la ricorrenza dei presupposti per lintervento durgenza da quella in cui si accerta la ricorrenza dei presupposti per il sequestro preventivo.

5. Ma il mezzo di impugnazione che più di frequente si considera applicabile alla convalida è quello introdotto dallart. 322 bis che prevede lappello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo. Opinione da stimarsi errata in quanto, come è stato giustamente osservato lespressione ordinanze in materia di sequestro preventivo, impiegata dalla disposizione in esame, indica, sotto un profilo letterale, le ordinanze che negano la misura o decidono sul suo mantenimento e non quelle che hanno ad oggetto lautonomo problema del corretto uso dellattribuzione interinale da parte del p.m., che sono perciò propriamente in materia di legittimità dellintervento del p.m.

Daltronde organizzare per queste ultime ordinanze un sistema che preveda lappello e il successivo ricorso in Cassazione, come dovrebbe reputarsi avvenuto se si abbracciasse la tesi dell applicabilità dellart. 322 bis alla specie, corrisponderebbe, anche a superare gli argomenti letterali, ad una vera e propria sproporzione di tutela, rispetto alla convalida del fermo di indiziato, suscettibile, questa, solo di impugnazione dinanzi al giudice della legittimità.

Sproporzione che, a ben vedere, non si risolverebbe solo in unasimmetria, ma costituirebbe una vera e propria incongruenza. Infatti nella Costituzione il riparto delle attribuzioni in materia di libertà personale è ben più rigido di quello in materia di proprietà, per la quale sono consentiti interventi tanto dellautorità giudiziaria che di quella amministrativa. E allora ritenere che le ordinanze di convalida del sequestro siano suscettibili di appello e quindi di ricorso in Cassazione e quelle di convalida di fermo solo di questultimo gravame porterebbe necessariamente a concludere che in sede di legislazione ordinaria si è circondato di minori garanzie lassetto più rigido e di maggiori garanzie quello più flessibile.

6. Escluso dunque il rimedio del ricorso diretto, del riesame, dellappello (e quindi del ricorso per saltum), le ordinanze di convalida del sequestro di urgenza risultano inoppugnabili e lo sviluppo delle considerazioni di carattere costituzionale appena esposte conforta tale conclusione.

Va osservato che quanto sè detto sulla disciplina in materia di riparto di competenze per le misure cautelari reali comporta che laffidamento del sequestro preventivo al giudice per le indagini preliminari non corrisponde ad una scelta costituzionalmente obbligata, ma ad una scelta discrezionale del legislatore (nel senso che questi ben avrebbe potuto attribuire il provvedimento anche al pubblico ministero e/o alla polizia giudiziaria). Ne deriva allora che con altrettanta discrezionalità il legislatore può individuare i mezzi di tutela dellordine di competenze da lui stesso stabilito, essendo tenuto solo al limite generalissimo del rispetto della ragionevolezza.

Limite che certo non può dirsi abbia valicato per aver predisposto a questo riguardo un procedimento di convalida, classicamente articolato nellobbligo di presentazione al giudice del provvedimento durgenza e nellapprovazione di esso in termini perentori, pena la perdita di efficacia della misura. Non aver poi previsto alcuna impugnazione contro la convalida, una volta pronunziata, si armonizza poi col criterio di semplificazione, dato che essa è in sé garanzia giurisdizionale, già sufficiente alla protezione di quelle situazioni soggettive che possono risultare lese dalla violazione del criterio dellurgenza, attributivo di competenza interinale al p.m.

Ciò tenendo sempre conto che lordinamento appresta il procedimento di riesame e il successivo eventuale ricorso in Cassazione contro laffermazione di sussistenza dei presupposti per lablazione del bene, operata in via stabile con separato decreto del gip.

Anzi è tanto arduo figurarsi una lesione di situazioni soggettive derivante esclusivamente dal sovvertimento delle competenze gip p.m., che larga parte della giurisprudenza, che pure ammetteva lappello contro la convalida, pretendeva tuttavia la prova che lappellante avesse promosso e coltivato il procedimento di riesame contro il decreto di sequestro, pena linammissibilità dellimpugnazione dellordinanza di convalida per difetto di interesse attuale e concreto.

7. Venendo così al ricorso del Tizio, esso in definitiva verte su un provvedimento inoppugnabile ed è quindi inammissibile.

Allinammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali. Non si dà luogo peraltro a condanna al pagamento di somme a favore della cassa delle ammende, trattandosi di materia fin qui ampiamente controversa.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.