Imprese ed Aziende

Tuesday 17 June 2003

Innovazione tecnologica. Per ottenere i contributi statali non è necessario che le opere siano rivoluzionarie, ma è sufficiente che apportino miglioramenti a processi tecnologici già esistenti. Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 2678/2003

Innovazione tecnologica. Per ottenere i contributi statali non è necessario che le opere sai rivoluzionaria, ma è sufficiente che apporti miglioramenti a processi tecnologici già esistenti

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 2678/2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Industria, commercio e artigianato, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

contro

la MCM – Machining Centers Manufactoring S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Rienzi e dall’Avv. Michele Lioi ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n.9 presso lo studio del primo;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez.III ter, n.293 del 13.2.1997;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2003 relatore il Consigliere Roberto Garofoli;

Uditi, altresì, l’Avv. dello Stato Mangia e l’Avv. Rienzi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso proposto in primo grado la società odierna appellata ha impugnato l’atto con cui il Ministero dell’Industria non ha ammesso ai benefici del fondo speciale per l’innovazione tecnologica istituito ex legge n.46/1982 [1] il programma dalla stessa presentato: a base della contestata determinazione l’assunto secondo cui il programma presentato dalla società MCM “nella sua globalità rientra nella normale evoluzione tecnologica. Le innovazioni progettuali prospettate costituiscono per la maggior parte applicazione di sistemi preesistenti”.

Con la sentenza gravata il primo Giudice ha condiviso i rilievi di illegittimità dedotti dalla società MCM afferenti tanto la gestione del procedimento conclusosi con la formalizzazione del provvedimento indicato quanto l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione addotta a suo supporto.

Insorge l’Amministrazione appellante sostenendo l’erroneità della sentenza e chiedendone quindi la riforma.

All’udienza del 4 febbraio 2003 la causa è stata ritenuta per la decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato e va pertanto respinto.

Il Collegio ritiene di poter circoscrivere l’esame al motivo con cui si sostiene la sufficienza e la coerenza logica della motivazione del provvedimento impugnato in primo grado e, conseguentemente, l’erroneità in parte qua della sentenza gravata.

Nel dettaglio, ad avviso dell’Amministrazione appellante, il provvedimento di non ammissione del programma presentato dalla MCM S.p.a. ai benefici del fondo, nel rimarcare che il programma stesso “nella sua globalità rientra nella normale evoluzione tecnologica” e che “le innovazioni progettuali prospettate costituiscono per la maggior parte applicazione di sistemi preesistenti”, è da reputare congruamente motivato, oltre che non contrastante con il giudizio formulato dall’esperto prof. Villa, ritenuto sussidiario rispetto all’istruttoria espletata e, comunque, non vincolante.

L’assunto non può essere condiviso dal Collegio.

In primo luogo, la natura sussidiaria e non vincolante del giudizio formulato dall’esperto Villa, che aveva sottolineato il carattere non convenzionale di numerose parti costitutive del sistema integrante la cellula produttiva CMC, non esclude certo il dovere dell’Amministrazione di motivare adeguatamente il diverso avviso; dovere non sufficientemente espletato dall’Amministrazione attesa l’insufficienza del riportato corredo motivazionale del provvedimento impugnato.

Si consideri, al riguardo, che, come ben rilevato nella sentenza gravata, il quadro normativo di riferimento richiede per l’ammissione all’agevolazione non necessariamente l’innovatività tecnologica del programma presentato, ma anche la sola attitudine dello stesso ad introdurre miglioramenti tecnologici di processi già esistenti, da realizzare, quindi, anche con attività progettuale che costituisca potenziamento qualitativo o quantitativo di processi già sperimentati.

Orbene, l’esistenza di un parere volto a rimarcare la natura non convenzionale di numerose parti costitutive del sistema integrante la cellula produttiva MCM, ossia il carattere non ripetitivo di elementi già conosciuti o esistenti, nonché la sufficienza per l’ammissione al beneficio di meri miglioramenti tecnologici di processi già esistenti, imponevano all’Amministrazione ben altro impegno motivazionale e, a monte, una più consistente verifica istruttoria.

Va quindi confermata la sentenza gravata nella parte in cui riconosce l’insufficienza, la contraddittorietà e l’erroneità della motivazione espressa a supporto della determinazione negativa contestata dalla società odierna appellata.

L’autonomia di tale acclarata illegittimità sostanziale a giustificare il prodursi dell’effetto demolitorio sortito dalla sentenza gravata consente di respingere, per ciò solo, l’appello.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI Presidente

Sergio SANTORO Consigliere

Luigi MARUOTTI Consigliere

Pietro FALCONE Consigliere

Roberto GAROFOLI Consigliere Est.

Presidente

Consigliere Segretario

Depositata in segreteria il 15 maggio 2003