Lavoro e Previdenza
Ingresso nell’UE dei cittadini della Romania e della Bulgaria. MINISTERO DELL’INTERNO – MINISTERO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE – Circolare n. 2 del 28 dicembre 2006
Ingresso nell’UE dei cittadini
della Romania e della Bulgaria. MINISTERO DELL’INTERNO – MINISTERO DELLA
SOLIDARIETA’ SOCIALE – Circolare n. 2 del 28 dicembre 2006
Il 1° gennaio 2007 i cittadini la Romania e la Bulgaria entrano a far
parte dell’Unione Europea; da tale data per i cittadini appartenenti ai
predetti Paesi non si applicano più le disposizioni del decreto
legislativo
del 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni e integrazioni (Testo
Unico sull’immigrazione), ma trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. 18
gennaio 2002, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea). In particolare trovano
attuazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera
circolazione nel territorio dell’U.E., comprese quelle
relative all’allontanamento dal territorio nazionale. Pertanto, i predetti
cittadini neocomunitari potranno entrare liberamente in Italia, e potranno, se
in possesso dei requisiti si cui al citato D.P.R. n.
54/2002, richiedere la carta di soggiorno alle Questure competenti,
direttamente o tramite gli uffici postali.
In relazione al diritto di libera
circolazione ed alla specifica previsione del predetto D.P.R. n. 54/2002 – il
quale dispone che i cittadini comunitari non possono essere espulsi, ma possono
essere allontanati solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o
di sanità pubblica – si intendono cessati, a decorrere dal 1° gennaio p.v., gli effetti dei provvedimenti di espulsione adottati nei
confronti dei predetti cittadini neocomunitari, salvo quelli motivati per
ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di sanità pubblica.
Per quanto riguarda l’accesso al
lavoro, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da
altri Paese dell’U.E., ha deciso di avvalersi di un regime transitorio,
per il periodo di un anno, prima di liberalizzare completamente l’accesso al
lavoro subordinato, mentre permane privo di alcuna limitazione il lavoro
autonomo.
Il regime transitorio predetto
prevede l¿apertura immediata nei seguenti settori:
– agricolo e
turistico-alberghiero;
– lavoro domestico e di
assistenza alla persona;
– edilizio;
– metalmeccanico;
– dirigenziale e altamente
qualificato
Ugualmente è prevista l’apertura
immediata per il lavoro stagionale.
Per tutti i restanti settori
produttivi, l’assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene con procedura
semplificata attraverso la presentazione, (raccomandata a/r), da parte del
datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente di una
richiesta di nulla osta utilizzando l’apposita modulistca (mod. sub
neocomunitari)disponibile sui siti internet del Ministero dell’Interno
(www.interno.it) Ministero della Solidarietà Sociale (www.welfare.gov.it).
Si è ritenuto di non far ricorso
a quote numeriche.
Lo Sportello Unico per
l’Immigrazione della provincia ove sarà svolta l’attività lavorativa, previa
verifica delle condizioni da parte della Direzione Provinciale del Lavoro,
provvede al rilascio del nulla osta che dovrà essere presentato dal lavoratore
alla Questura per la richiesta della carta di soggiorno, direttamente o tramite
gli uffici postali