Civile

Friday 01 August 2003

Ingannevole la pubblicità della connessione ad internet gratis. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Provvedimento n. 12206

Ingannevole la pubblicità della connessione ad internet gratis

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Provvedimento n. 12206

Wind/alice adsl-abbonamento gratuito

LAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato

nella sua adunanza del 10 luglio 2003;

sentito il Relatore Professor Marco DAlberti;

visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

visto il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al Dpr del 10 ottobre 1996, n. 627;

visto il provvedimento del 19 febbraio 2003, con il quale è stata accolta listanza di sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario presentata dai segnalanti ai sensi dellarticolo 12, comma 2, del Dpr n. 627/96;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

I. Richiesta di intervento

Con richieste di intervento pervenute rispettivamente in data 27 gennaio 2003, integrata in data 30 gennaio 2003, e in data 3 febbraio 2003, integrata in data 4 febbraio 2003, le società Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito Wind) e Tiscali S.p.A.(di seguito Tiscali), in qualità di concorrenti, hanno segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio pubblicitario diffuso sul quotidiano Corriere della Sera in data 23 gennaio e 3 febbraio 2003 dalla società Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom) e relativo ai servizi di accesso ad Internet in tecnologia ADSL denominati Alice.

Nella richieste di intervento si evidenzia la presunta ingannevolezza del messaggio in esame, in quanto suscettibile di indurre in errore il consumatore con riguardo al prezzo reale dei servizi di accesso ad Internet denominati Alice. In particolare, nella prima denuncia si lamenta il fatto che il messaggio segnalato pubblicizza la possibilità di ottenere sette mesi di abbonamento gratuito ai servizi Alice; ciò non sarebbe possibile in quanto lo sconto derivante dal contributo governativo, citato nel messaggio, non sarebbe tale da permettere lintero finanziamento di sette mesi dellabbonamento allofferta neanche per quella più economica, denominata Alice Time. Inoltre, le offerte di Telecom Italia, ed in particolare Alice Time, prevederebbero, oltre al canone di abbonamento, anche un costo al consumo. Queste circostanze renderebbero non veritiero il claim Alice è gratis contenuto nel messaggio segnalato.

Anche nella seconda denuncia si evidenzia lingannevolezza del riferimento alla gratuità dellabbonamento ad Alice Time per un periodo di sette mesi, grazie ad un contributo governativo di 75 euro. In realtà, infatti, la dimensione di tale contributo non sarebbe suscettibile di coprire il costo di sette mesi di abbonamento, se non considerando tale costo al netto dellIva Pertanto, il messaggio produrrebbe leffetto di indurre il consumatore a ritenere che il costo complessivo (Iva compresa) del servizio, a seguito dellesaurimento della promozione, sia inferiore a quello reale.

II. Messaggio

Il messaggio oggetto della richiesta dintervento, diffuso a mezzo stampa sul quotidiano Corriere della Sera del giorno 23 gennaio e 3 febbraio 2003, fa parte di una più ampia campagna pubblicitaria volta a promuovere i servizi di accesso ad Internet con tecnologia Adsl offerti da Telecom denominati Alice. In particolare, il messaggio riporta in evidenza, con caratteri di notevoli dimensioni, le seguenti affermazioni: Alice è gratis. Da oggi con Alice hai fino a sette mesi di abbonamento gratuito. A caratteri ridotti e in fondo alla pagina, sono riportate le seguenti indicazioni: Alice, che scoperta. Sette mesi di abbonamento gratis ad Alice Time per tutti gli abbonati dal primo dicembre 2002 in poi, grazie al contributo degli incentivi statali (pari a 75 euro) valido per tutte le offerte Alice fino a esaurimento fondi. E per chi si abbona entro il 31 marzo 2003, è gratis anche lattivazione.

Il messaggio si conclude riportando linvito a chiamare il 187, a recarsi nei negozi Punto 187 o a consultare il sito www.aliceadsl.it per verificare la copertura del servizio pubblicizzato.

III. Comunicazione alle parti

In data 31 gennaio 2003, è stato comunicato al segnalante Wind e a Telecom, in qualità di operatore pubblicitario, lavvio del procedimento ai sensi dellarticolo 7 del decreto legislativo 74/1992, precisando che leventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento, sarebbe stata valutata ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo, in relazione alla presunta inidoneità dello stesso a veicolare chiaramente le condizioni economiche dellofferta dei servizi di accesso ad Internet Alice.

Successivamente, in data 6 febbraio 2003, a seguito della segnalazione della società Tiscali S.p.A., è stata inviata una integrazione della comunicazione di avvio del procedimento in esame.

IV. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto alla società Telecom, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dellarticolo 6, comma 1, lettera a), del Dpr 627/96, di fornire informazioni relative alle caratteristiche dei servizi di accesso ad Internet Alice, alla durata e alle modalità di diffusione del messaggio e della campagna pubblicitaria a cui lo stesso è riconducibile.

Con memorie pervenute in data 13 e 18 febbraio 2003, Telecom ha evidenziato quanto segue:

le offerte a marchio Alice sono complessivamente cinque, di cui due a consumo e tre flat; per le offerte a consumo, è previsto un corrispettivo fisso mensile che varia da un minimo di 12,95 sino a 27,95 euro, nonché un corrispettivo per il traffico che ammonta a 1,50 centesimi di euro a minuto per lopzione Alice Time e a 2,50 centesimi di euro a minuto dopo le prime 20 ore di collegamento per Alice 20 ore; per le offerte flat il corrispettivo fisso mensile varia da 39,95 euro a 79,95 euro;

– il messaggio contestato circoscrive la promessa di gratuità dellofferta Alice al solo abbonamento, e non al traffico di navigazione in rete; peraltro, se si considerano le numerose offerte a consumo commercializzate dagli operatori concorrenti e il segmento delle offerte flat, caratterizzato da tariffe considerevolmente più elevate, è ragionevole ritenere che i fruitori del servizio percepiscano che labbonamento, termine peraltro costantemente utilizzato in materia di telecomunicazioni, è solo uno dei costi per la navigazione in rete con tecnologia Adsl al quale deve aggiungersi il corrispettivo per leventuale traffico Internet;

– il messaggio, con la locuzione fino a sette mesi, enfatizza il vantaggio economico massimo conseguibile attraverso la sottoscrizione di un abbonamento con un costo tale da essere coperto dal contributo governativo di 75 euro, riferendosi, in particolare, allopzione Alice Time, il cui corrispettivo fisso mensile è di 12,95 euro (Iva inclusa);

– il contributo di 75 euro è corrisposto, così come previsto dallarticolo 89 della legge 289/2002, mediante uno sconto sullammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, cioè, sul prezzo dellabbonamento mensile considerato al netto dellIva;

– la società Telecom, si impegna, infine, a corrispondere lesigua differenza risultante dallapplicazione del contributo come sopra descritta e, ove non avesse correttamente interpretato la normativa finanziaria, sarebbe comunque vincolata ex articolo 1989 del codice civile a dare esecuzione alla promessa pubblicitaria riconoscendo integralmente i 7 mesi di sconto.

In data 13 giugno 2003 è pervenuta una ulteriore memoria di Wind in cui è allegata una copia della comunicazione ricevuta dalla Direzione Generale Concessione e Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni relativa alle modalità di applicazione del contributo governativo concesso ex. articolo 89 della legge 289/2002.

V. Parere dellautorità per le garanzie nelle comunicazioni

Poiché il messaggio è stato diffuso a mezzo stampa, in data 24 marzo 2003 è stato richiesto il parere dellAutorità Garante nelle Comunicazioni, ai sensi dellarticolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 74/92.

Con parere pervenuto in data 8 maggio 2003, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole, in violazione degli articoli 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92 sulla base delle seguenti considerazioni:

– la rilevanza grafica e la perentorietà dellespressione Alice è gratis assume nellinterpretazione del messaggio un ruolo di attrazione e di persuasione tale da privare dimportanza le limitazioni e riserve esposte, in maniera non particolarmente chiara, in fondo alla pagina;

– la mancata indicazione dei costi di traffico telefonico relativi alla navigazione sulla rete Internet, a fronte di un espresso riferimento allattivazione del servizio, come costo distinto dallabbonamento, lascerebbe intendere che la prospettata gratuità dellabbonamento si estenda anche ai costi di navigazione in rete;

– il contributo governativo, operando come sconto sullammontare dellabbonamento comprensivo dellimposta sul valore aggiunto, non riesce a coprire lintero costo per sette mesi neppure nellipotesi dellabbonamento secondo la formula Alice Time;

– le sollecitazioni derivanti dalla prospettata gratuità del servizio e dalla necessità di una celere adesione per il possibile esaurimento dei fondi insieme alla scarsa chiarezza dei termini dellofferta, rendono inidoneo il messaggio a consentire una chiara percezione del prezzo dellofferta, causando in tal modo un pregiudizio al comportamento economico dei destinatari del messaggio.

VI. Valutazioni conclusive

Il messaggio in esame, costituito dallinserzione pubblicitaria apparsa sul quotidiano Il Corriere della Sera, fa parte di una più ampia campagna pubblicitaria cha ha ad oggetto la promozione da parte di Telecom dei servizi di connettività ad Internet con tecnologia Adsl denominati Alice. In particolare, nellambito di tale campagna, i messaggi descrivono i vantaggi economici che sarebbero conseguibili con lattivazione dei servizi Alice attraverso le affermazioni: Alice è gratis e Da oggi con Alice hai fino a sette mesi di abbonamento gratuito.

Dalle risultanze istruttorie, tuttavia, è emerso che, a fronte di tale promessa pubblicitaria, lo svolgimento dellofferta promozionale è fortemente condizionato da una serie di limitazioni che rendono tali affermazioni decettive in quanto inidonee a chiarire le reali condizioni economiche dellofferta di Telecom.

In primo luogo, contrariamente alle legittime aspettative degli utenti scaturite dalla decodifica del claim principale Alice è gratis, la prospettazione della gratuità è contraddetta dalla reale articolazione dellofferta. Telecom, infatti, si limita a fornire il servizio di accesso alla rete Internet, senza esonerare gli utenti dai costi variabili di collegamento telefonico necessario per connettersi e navigare in Internet (ossia dai costi a consumo). Né giova argomentare, come fa loperatore pubblicitario, che labbonamento è solo parte dei costi complessivi del servizio. Si osserva, al riguardo, che nulla nel messaggio consente ai consumatori di comprendere che la prospettata gratuità si estenda solo a parte dei costi del servizio di accesso ad Internet e non già al prezzo complessivo del medesimo servizio.

In secondo luogo, pur volendo considerare i soli costi fissi dellabbonamento ad Internet, si evidenzia come il contributo di 75 euro potrebbe coprire unicamente la componente fissa dellopzione più economica della gamma dei servizi Alice, denominata Alice Time. Tuttavia, pur non essendo specificato nel testo del messaggio, sotto il marchio Alice sono raggruppate cinque differenti tipologie di abbonamento, tre flat e due a consumo, che presentano caratteristiche tecniche e condizioni economiche alquanto differenziate. Pertanto, lofferta determina effetti significativamente diversi a seconda del servizio Alice a cui lutente intende abbonarsi: si consideri, ad esempio, che nel caso del servizio più costoso, cosiddetto Alice Flash Mega (abbonamento flat con canone fisso mensile pari a 79,95 euro), la vantata gratuità si esplica nel finanziamento, da parte dello Stato, di una parte marginale dellabbonamento a tale servizio, pari a circa il costo di una mensilità.

Infine, laddove si consideri la sola offerta Alice Time, la possibilità di poter fruire di un periodo di sette mesi di gratuità della componente fissa dellabbonamento ad Internet è ulteriormente limitata alla ristretta fascia di utenti già in possesso di un modem Adsl. Infatti, nel caso in cui un abbonato sia sprovvisto di tale tipologia di modem, il costo fisso mensile dellabbonamento al servizio Alice Time è pari a 15,95 euro (valore che comprende i costi di noleggio del modem Adsl). Di conseguenza, lofferta non è di entità tale da finanziare sette mesi di canone fisso neanche per tale tipologia di abbonamento, se non per una limitatissima parte degli abbonati.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che nel caso di specie il generale principio di trasparenza e correttezza della comunicazione pubblicitaria imponga alloperatore di esplicitare con chiarezza ed evidenza grafica, a fronte della prospettazione della gratuità dei servizi Alice, tutte le limitazioni dellofferta in grado di alterarne in misura assai significativa la convenienza.

Al riguardo, si osserva che la promozione in oggetto non è altro che lapplicazione del contributo governativo allo sviluppo a larga banda previsto dallarticolo 89 della Legge Finanziaria 2003 (legge n. 289 del 27 dicembre 2002) che prevede ai commi 2, 3, 4, che un contributo statale pari a 75 euro è riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparato di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sullammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad internet, stipulati dopo il 1 dicembre 2002. […]La concessione dei contributi […] è disposta entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per lanno 2003 a valere sulle disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dallautorizzazione di spesa di cui allarticolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Lofferta di Telecom è quindi soggetta agli ulteriori significativi limiti previsti per lerogazione del citato contributo, in particolare, allesaurimento dei fondi previsti per tali incentivi.

Pertanto, le modalità prescelte e il contesto generale di presentazione del messaggio e, segnatamente, il ricorso ad un formato grafico molto ridotto per riportare alcune delle limitazioni dellofferta, impediscono ai destinatari di apprezzarne compiutamente leffettiva portata.

Ciò premesso, il messaggio in esame e la campagna pubblicitaria a cui lo stesso è riconducibile, nei limiti in cui contenga il claim Alice è gratis. Da oggi con Alice hai fino a sette mesi di abbonamento gratuito, deve considerarsi ingannevole ai sensi dellarticolo 3, lettera b), del decreto legislativo 74/1992 in quanto, per le sue modalità di presentazione, valutate nel loro complesso, è idoneo ad indurre in errore i destinatari, non consentendo loro di avere una chiara percezione delle condizioni economiche della gamma di servizi di abbonamento ad Internet in tecnologia Adsl denominati Alice.

Ritenuto, pertanto, in conformità con il parere espresso dallAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo ad indurre in errore i consumatori in merito alle condizioni economiche dellofferta Alice, potendo per tale motivo pregiudicarne il comportamento economico;

Delibera

che il messaggio in esame diffuso da Telecom Italia S.p.A., descritto al punto 2 del presente provvedimento, con la campagna pubblicitaria cui lo stesso è riconducibile, costituisce per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2, e 3 lettera b), del decreto legislativo 74/1992, e ne vieta lulteriore diffusione.

Linottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dellarticolo 7, comma 9, del decreto legislativo 74/1992, con larresto fino a tre mesi e con lammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dellAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tar del Lazio, ai sensi dellarticolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.