Civile

Friday 21 January 2005

Infrazioni stradali: la reiezione del ricorso al Prefetto deve essere sempre motivata.

Infrazioni stradali: la reiezione
del ricorso al Prefetto deve essere sempre motivata.

Cassazione – Sezione prima civile
– sentenza 7 dicembre 2004 – 13 gennaio 2005, n. 519

Presidente Saggio – Relatore
Genovese

Pm Martone – conforme –
ricorrente Prefetto della Provincia di Bari- controricorrente Eurojapan Srl

Svolgimento del processo

l. La
società Eurojapan Srl proponeva opposizione all’ordinanza ingiunzione con la
quale il Prefetto di Bari aveva respinto il suo ricorso (relativo a
contestazione della Polizia Municipale di Adelfia con la quale si accertava la
violazione dell’articolo 146, comma 3, del codice della strada).

Il Giudice di Pace di
Casamassima, con la sentenza impugnata in questa sede, accoglieva il ricorso,
sostenendo che il provvedimento prefettizio, privo di riferimenti alle
doglianze prospettate nel ricorso amministrativo, adottato con modulo
prestampato uniforme e senza alcun riferimento al caso esaminato, sarebbe
viziato per violazione di legge (articoli 204 Cds E 18, comma 2, legge 689/81).

2. Contro la detta sentenza la Prefettura di Bari ha proposto ricorso per Cassazione,
affidato ad un unico motivo. La società Eurojapan Srl non ha presentato difese.

Motivi della decisione

I. Con l’unico motivo di ricorso
(con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 204 e
205 Cds, 18 legge 689/1981, 241/90, 285/92, in relazione
all’articolo 360, comma1, nn. 3 e 5 Cpc) la Prefettura di Bari deduce che
erroneamente il Giudice avrebbe accolto l’opposizione, in base alla mancata
motivazione dell’ordinanza‑ingiunzione. Infatti, secondo il pacifico orientamento
della Corte di cassazione, sarebbe pienamente legittima l’ordinanza motivata
per relationen a quegli atti del procedimento che, sebbene non notificati
unitamente all’ordinanza stessa, l’interessato avrebbe potuto
richiedere in copia.

2, Il motivo, che è infondato,
comporta la reiezione del ricorso.

2.1. Il tema posto all’attenzione
della Corte riguarda l’estensione dei doveri dell’autorità amministrativa che sia stata chiamata a decidere il ricorso avverso il verbale
di violazione stradale e, in particolare, i contenuti che deve avere
l’ordinanza‑ingiunzione
con la quale s’intenda respingere il ricorso proposto in via amministrativa per
la violazione delle norme del codice stradale.

La sentenza del giudice di pace,
oggetto di impugnazione in questa sede, ha accolto il
ricorso proposto in prime cure, sia perché il provvedimento prefettizio sarebbe
stato privo di riferimenti alle doglianze prospettate nel ricorso
amministrativo, sia perché sarebbe stato adottato con un modulo prestampato
uniforme, privo di un qualunque riferimento al caso esaminato (fatto integrante
il vizio di violazione di legge).

2.2. La decisione del GdP non è
condivisibile (e la motivazione che essa contiene va, pertanto, corretta in
parte qua) là dove censura l’ordinanza‑ingiunzione mancante della
risposta alle doglianze del contravventore ricorrente. Questa Corte, infatti,
ha più volte affermato (Cassazione, sentenze nn. 5884 del 1997 e 8520 del 2001)
il principio, dal quale questo Collegio non intende discostarsi, in base al quale,
«nel procedimento di opposizione a sanzione
amministrativa pecuniaria, nel quale il sindacato del giudice si estende alla
validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della
ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’infrazione, non hanno
rilievo i vizi di motivazione dell’ordinanza ‑ ingiunzione».

La sentenza di merito è, invece,
corretta nella parte residua della motivazione, là dove ha annullato, per
violazione di legge, 1 ‘ ordinanza‑
ingiunzione che ha respinto il ricorso senza una. neanche
minima, motivazione riguardante la concreta esistenza dei presupposti della
violazione amministrativa, ossia dei fondamenti del rapporto punitivo
amministrativo.

A tal proposito questa Corte ha
avuto modo di affermare (nella sentenza 391/99) che «ove l’interessato si sia
avvalso della facoltà di proporre il ricorso al Prefetto ex articoli 203 e 204
del Cds, l’ordinanza ingiunzione, implicandone il rigetto, deve essere a pena di
illegittimità, motivata, sia pure succintamente, sia in relazione alla
sussistenza della violazione, sia in relazione alla infondatezza
dei motivi allegati con il ricorso». ciò, in quanto, con riferimento alle
violazioni attinenti alla circolazione stradale, gli articoli 203 e 204 del Cds
attribuiscono, a colui a cui sia stata contestata la
trasgressione, la facoltà di proporre ricorso al Prefetto, imponendo a tale
organo della PA l’emissione, entro un termine predeterminato, dell’ordinanza
«motivata» relativa alla eventuale ingiunzione dì pagamento della sanzione
irrogata. La ratio di tale normativa, secondo la cennata sentenza è «quella di
risolvere, per quanto possibile, dette controversie in sede amministrativa,
deflazionando l’accesso alla giurisdizione, scopo che resterebbe frustrato ove
si negasse ogni rilievo alla mancata motivazione sulle doglianze fatte valere
in tale sede, in difformità dall’esplicito dettato normativo e, comunque, dal principio generale secondo il quale la
violazione delle norme procedimentali attinenti alla formazione degli atti
amministrativi ne determina la illegittimità».

Tale finalità deflattiva,
indubbiamente presente nel corpo normativo sulle sanzioni amministrative (per
violazioni stradali e non), dev’essere intesa cum grano salis, e cioè in riferimento alla complessità dei compiti propri
dell’ organizzazione pubblica ed alla mole, davvero notevole, dì tale
precontenzioso.

La ratio di tale normativa è,
infatti, quella di risolvere, per quanto possibile, dette controversie in sede
amministrativa, evitando – nell’interesse pubblico e dei soggetti direttamente
interessati l’instaurazione di processi di opposizione,
lunghi e costosi, secondo quanto – e nei limiti in cui – è consentito dalla
Costituzione. Ma tale scopo resterebbe del tutto frustrato ove, negandosi ogni
rilievo alla mancata motivazione sulla sussistenza della violazione,
sostanzialmente si esonerasse da tale impegno ‑ in difformità dell’esplicito
dettato normativo ‑ l’organo che ha l’obbligo di compiere tale
verifica, anche servendosi (a mò di ausilio e di
sollecitazione dei suoi poteri ufficiosi) delle doglianze svolte nel ricorso
amministrativo. Queste hanno anche il compito di rappresentare
all’Amministrazione le difese che l’interessato potrà svolgere in sede
giurisdizionale e a valutarle, in sede amministrativa,
per evitare liti lunghe e rischiose per gli stessi interessi pubblici (una
probabile soccombenza giudiziale, alla luce degli orientamenti della
giurisprudenza).

L’esame demandato all’Autorità
pubblica non impone, in tale ambito, una risposta analitica e diffusa alle
doglianze del ricorrente, né una loro confutazione puntuale, ma solo una loro effettiva considerazione, da compiere soprattutto
nell’interesse della PA, eventualmente (ma non necessariamente) esplicitata
nella motivazione del provvedimento che respinge il ricorso.

Proprio perché il sindacato dei giudice si estende alla validità sostanziale del
provvedimento. attraverso un autonomo esame della
ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’infrazione, la
motivazione dell’ordinanza‑ingiunzione costituisce la prova dell’avvenuta
considerazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della singola
violazione amministrativa, altrimenti mancante ove l’ordinanza si limitasse a
richiamare (come nella specie), con l’uso di un modulo “standard”, solo gli
estremi del verbale o, peggio, mancante anche di quelli.

In tal caso, infatti
la motivazione sarebbe meramente fittizia e nasconderebbe solo un apparente
esame del caso controverso, equivalente al suo mancato compimento nei termini
previsti dalla legge.

Insomma, il principio secondo il
quale nel procedimento di opposizione a sanzione
amministrativa il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale
del provvedimento irrogativo dì essa, attraverso un autonomo esame della
ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’infrazione, non esclude
affatto che in tale procedimento possano farsi valere anche i vizi del
procedimento irrogativo della sanzione. Tra essi, ove
sia stato proposto il ricorso previsto dall’articolo 203 del Cds, deve
annoverarsi anche quello relativo alla carenza assoluta di motivazione, in
quanto dimostrativa del mancato esame del caso controverso sottoposto

all’autorità
pubblica, poiché ‑ entro questi limiti ‑ l’obbligo dì motivazione è
previsto dalla legge come

condizione
di legittimità dell’atto irrogativo della sanzione amministrativa. Di
conseguenza, in mancanza di

tale
dimostrazione scritta, il giudice dell’opposizione, che non trovi il riscontro
dell’esame

(obbligatorio)
dei presupposti del rapporto sanzionatorio, da parte dell’autorità
amministrativa

preposta
a tale controllo, deve annullare detto provvedimento per violazione di legge.

Nella specie, avendo il GdP, con
accertamento di fatto incensurabile in questa sede, rilevato la sostanziale
mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata, in
relazione all’uso di un modulo prestampato e privo di riferimenti
sostanziali al caso esaminato, deve ritenersi che egli ha fatto esatta
applicazione dei principi sopra enunciati, con la conseguenza che il ricorso,
per tale assorbente ragione, va rigettato.

3. Nei fatti sopra narrati si
ravvisano ragioni sufficienti per compensare le spese giudiziali di questa fase.

PQM

rigetta
il ricorso e compensa le spese del giudizio.