Imprese ed Aziende

Monday 17 January 2005

Infortunio in itinere. Una breve sosta durante il percorso non pregiudica la risarcibilità del danno Corte Costituzionale – Ordinanza 10 – 11 gennaio 2005 – 1/2005

Infortunio in itinere. Una breve sosta durante
il percorso non pregiudica la risarcibilità del danno

Corte Costituzionale – Ordinanza 10 –
11 gennaio 2005 – 1/2005

Ordinanza.

Presidente Onida
– Relatore Bile

Nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali), aggiunto dall’art. 12 del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza del
29 aprile 2003 dal Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra
Maria Pia Lunel ed altri contro l’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), iscritta al n. 673
del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visto l’atto di costituzione
dell’INAIL;

udito nell’udienza pubblica del 30
novembre 2004 il Giudice relatore Franco Bile;

udito l’avvocato Luigi La Peccerella per l’INAIL.

Ritenuto che il Tribunale di Trento –
adito dai superstiti di un assicurato deceduto nel percorso dal luogo di lavoro
a casa, interrotto solo per una breve sosta – ha dichiarato, con ordinanza del
29 aprile 2003, rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2, terzo comma, del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), aggiunto dall’art. 12 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui esclude
dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali gli infortuni in itinere in ogni caso di interruzione non
necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a
quello di lavoro e non solo quando l’interruzione determini l’insorgenza di una
situazione di rischio diversa da quella occasionata dallo svolgimento delle
mansioni lavorative, così da comportare il venir meno dell’<<occasione di
lavoro>> prevista dall’art. 2, primo comma, del citato d.P.R. n. 1124 del 1965;

che, secondo il giudice rimettente, la
disposizione censurata violerebbe l’art. 3, primo comma, della Costituzione (in
ragione dell’ingiustificato trattamento differenziato tra lavoratori
infortunati in tali circostanze rispetto agli altri assicurati rimasti vittime
di infortuni parimenti accaduti in occasione di lavoro), l’art. 38, secondo
comma, Cost. (per la mancata previsione, in favore di lavoratori infortunati
pur sempre in presenza di un’occasione di lavoro, di mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita) e l’art. 76 Cost. (non avendo il legislatore delegato
rispettato il principio ed il criterio direttivo fissato dall’art. 55, comma 1,
lettera u), della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante la delega al Governo
per il riordino, tra l’altro, della normativa che disciplina l’INAIL, secondo
cui la specifica disposizione per la tutela dell’infortunio in itinere doveva
essere formulata recependo <<i principi giurisprudenziali consolidati in
materia>>);

che – osserva il giudice rimettente – la
giurisprudenza aveva escluso l’indennizzabilità
dell’infortunio solamente quando l’interruzione elettiva del percorso
casa-lavoro (e viceversa) avesse avuto caratteri tali da determinare una
situazione di rischio diversa da quella occasionata dallo svolgimento delle
mansioni lavorative, mentre al contrario l’art. 2, terzo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 escluderebbe dalla tutela
assicurativa gli infortuni in itinere in ogni caso di interruzione
non necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
abitazione a quello di lavoro;

che, nella specie, la questione è
rilevante atteso che l’assicurato si era fermato per non più di cinque minuti
presso un esercizio di ristoro situato sul tragitto lavoro-casa senza
deviazione alcuna e, ripreso il percorso verso la propria abitazione con la
propria autovettura, era uscito di strada, rimanendo vittima di un incidente
mortale;

che si è costituito l’INAIL chiedendo
dichiararsi l’inammissibilità o la manifesta infondatezza della sollevata
questione di costituzionalità.

Considerato che il terzo comma
dell’art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, quale
introdotto dall’art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in forza della delega di
cui all’art. 55, comma 1, lettera u), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel
definire i presupposti della fattispecie dell’infortunio in itinere, che
costituisce <<un prolungamento dell’assicurazione cui il lavoratore sia
soggetto in ragione della natura o delle modalità delle mansioni dedotte nel
contratto>> (sentenza n. 429 del 1990), esclude dalla tutela
assicurativa, quale eccezionale ipotesi di deroga al canone generale dell’indennizzabilità, il caso di interruzioni
o deviazioni a condizione che esse non siano affatto dipendenti dal lavoro o
che, comunque, non siano necessitate;

che, prima ancora di verificare la
sussistenza di questa condizione negativa perché l’infortunio non sia
indennizzabile, occorre che la soluzione di continuità nel tragitto compiuto
dal lavoratore dalla propria abitazione al luogo di lavoro, e viceversa, abbia
la connotazione e la consistenza di una vera e propria “interruzione”, per
definire la quale occorre tener conto della giurisprudenza ordinaria, tanto più
che il legislatore delegato (art. 55, comma 1, lettera u), della legge n. 144
del 1999, cit.) ha posto, come specifico criterio direttivo per disciplinare
l’infortunio in itinere, proprio il recepimento dei princìpi giurisprudenziali consolidati in materia;

che l’esigenza del rispetto di tale
criterio di delega (art. 76 della Costituzione) richiede di interpretare la
disposizione censurata, posta dal legislatore delegato, in modo che sia in
armonia con la giurisprudenza in materia, secondo la quale una breve sosta, che
non alteri le condizioni di rischio per l’assicurato, non integra l’ipotesi
dell’“interruzione”;

che questo orientamento
giurisprudenziale, ben presente al giudice rimettente, vale ad indirizzare
verso l’interpretazione adeguatrice della
disposizione censurata, come anche la difesa dell’Istituto non manca di
rilevare, e non già, come ritiene il medesimo giudice, ad evidenziare un
asserito, ma insussistente, scostamento dal criterio direttivo da parte della
stessa disposizione ove letta – contraddittoriamente – in termini estensivi
della fattispecie esclusa dall’indennizzabilità;

che l’interpretazione stretta
dell’ipotesi dell’“interruzione” è suggerita anche dalla tendenziale generalità
della regola dell’indennizzabilità dell’infortunio in
occasione di lavoro, onde la prevista deroga ad essa non può che essere intesa restrittivamente;

che infatti questa Corte (sentenza n.
171 del 2002) ha in particolare affermato che <<presupposto esclusivo per
la configurabilità dell’obbligo assicurativo è l’esposizione al
rischio>>, evidenziando <<la tendenziale estensione della garanzia
a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro intese in senso ampio, siano
esposti ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni
protette>>;

che quindi il giudice rimettente –
affermando invece un’assoluta equiparazione tra breve sosta e interruzione –
muove da un erroneo presupposto interpretativo;

che pertanto la questione è
manifestamente infondata.

per questi motivi la Corte
Costituzionale

dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali), aggiunto dall’art. 12 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento
agli articoli 3, primo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal
Tribunale di Trento con l’ordinanza indicata in epigrafe.