Assicurazione ed Infortunistica

Wednesday 21 March 2007

Infortunio in itinere e violazione del codice della strada.

Infortunio in itinere e violazione del codice della strada.

Consiglio di Stato – Sezione sesta decisione 30 gennaio 20 marzo 2007, n. 1309

Presidente   Varrone  – Estensore Romeo

Ricorrente Demetrio Controricorrente Inps

Fatto e diritto

1.- Il Tar Lazio, con la sentenza di cui si chiede la riforma, ha respinto il ricorso dellistante avverso la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dellINPS di rigetto della sua domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni dallo stesso subite a seguito di incidente stradale, in cui era rimasto coinvolto con la propria autovettura, mentre si recava al luogo di lavoro.

Il Tar ha individuato la ragione dellinfondatezza del ricorso, nel fatto che lincidente in questione è stato causato da un errore di guida inescusabile del ricorrente, che si è immesso in una importante via di comunicazione, senza fermarsi allo stop. Sotto questo profilo, è parso legittimo il deliberato del Consiglio di Amministrazione che ha denegato il riconoscimento richiesto, dal momento che la condotta del ricorrente integra gli estremi della colpa grave, per cui, ai sensi dellarticolo 1 del regolamento Organico, deve essere escluso il nesso di causalità tra il servizio prestato e linfortunio subito in itinere.

2.- Appella linteressato, il quale contesta la sentenza impugnata, giacché questa non avrebbe tenuto conto della normativa in materia (Dpr 411/76; Dpr  1092/73; Dpr  1124/65) e avrebbe avallato acriticamente la descrizione della dinamica dellincidente, che i Carabinieri avrebbero fatto in modo lacunoso. In ogni caso, se volesse ravvisarsi nella specie la colpa grave del ricorrente, al fine di escludere il nesso di causalità ai sensi dellarticolo 1 del Regolamento Organico, occorre evidenziare che tale disposizione regolamentare è illegittima, perché contrasta con la normativa avanti citata. La consulenza tecnica di parte, la cui perizia è stata depositata in giudizio, dimostrerebbe però che la responsabilità del sinistro è attribuibile al conducente dellaltra autovettura, e immotivatamente il Consiglio di Amministrazione avrebbe recepito il verbale dei Carabinieri.

3.- Resiste lINPS, chiedendo la reiezione del ricorso, siccome infondato.

4.- Il ricorso è stato trattenuto in decisione alludienza del 30 gennaio 2007.

Il Consiglio di Amministrazione dellINPS, pronunciandosi sulla domanda dellinteressato volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni dallo stesso subite a seguito di un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto, mentre si recava, con la sua autovettura, al lavoro, ha escluso nella specie il nesso di casualità tra servizio prestato e infortunio in itinere occorso. La ragione del contestato diniego (riconosciuta legittima dal Tar) è stata esplicitata nel provvedimento impugnato: il dipendente ometteva di fermarsi allo stop, secondo quanto risulta dal verbale redatto dai Carabinieri di Cisterna intervenuti sul luogo dellincidente.

La motivazione è chiara, precisa e circostanziata, e il Collegio non può che condividerla, non essendo chiamato a ricostruire (come pretende lappellante, il quale analizza in dettaglio la dinamica dellincidente con lausilio di una consulenza tecnica di parte) le modalità dellincidente.

Una adesione alla versione dellincidente, tendente ad escludere la responsabilità dellinteressato per attribuirla allaltro conducente, che procedeva ad alta velocità nonostante lincrocio segnalato ed il pericolo di uscita di automezzi, non era nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione dellINPS, a fronte di una attenta ricostruzione dellincidente da parte dei Carabinieri, intervenuti sul luogo dellincidente.

Per questo, non possono giovare allistante i successivi sviluppi (relativi ai profili risarcitori) che la vicenda ha avuto nel giudizio promosso dallaltro conducente incidentato (accordo transattivo con accettazione del concorso di colpa al 50%). Neppure giova allappellante la ulteriore considerazione che il Consiglio di Amministrazione non poteva sottoporre a verifica il giudizio del Collegio Medico, che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente (pag. 3 del ricorso), non si è pronunciato sul nesso causale tra le malattie denunciate ed il servizio, ma ha dichiarato che le infermità in diagnosi ad eccezione della patologia a carico del ginocchio sinistro sono in rapporto causale diretto tra linfortunio occorso.

Il Consiglio di Amministrazione non ha, quindi, sottoposto a verifica il parere del Collegio Medico, ma, nellambito della sua competenza, ha deliberato, in modo convincente e chiaro, sulla domanda del ricorrente, non riconoscendo la sussistenza di un nesso causale diretto tra le infermità subite dallinteressato e il servizio (non lincidente).

Lappellante introduce unaltra problematica, relativa alla distinzione tra dolo e colpa grave, e richiama un orientamento giurisprudenziale del giudice ordinario, secondo il quale (con la sola eccezione di casi caratterizzati da rischio elettivo) la possibile colpa del lavoratore nella causazione dellincidente non interrompe il nesso di causalità.

In effetti, lorientamento del giudice ordinario non conferma le conclusioni alle quali intende pervenire linteressato, dal momento che è stato statuito in modo univoco che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare (secondo una valutazione rimessa al giudice) un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice(si veda, Cassazione, Sezione lavoro,  11885/03). E nella specie, il dubbio che il ricorrente abbia violato gravemente le norme del codice della strada, per non essersi fermato allo stop, non è stato per nulla fugato, sicché è irrilevante, ai fini che interessano, che, in ipotesi, vi sia stato un concorso di colpa dellaltro conducente.

Lappello va, pertanto respinto.

Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge lappello in epigrafe. Compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.