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Wednesday 19 November 2003

Informazione. Tutela del pluralismo anche a livello locale. Pubblicata sulla G.U. 268/03 la legge 313/03. (GU n. 268 del 18-11-2003)

Informazione. Tutela del pluralismo anche a livello locale. Pubblicata sulla G.U. 268/03 la legge 313/03

LEGGE 6 novembre 2003, n.313

Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali. (GU n. 268 del 18-11-2003)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

   1.  Prima  dell’articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e’

inserita la seguente rubrica:

                                “Capo I

DISPOSIZIONI  GENERALI  IN  TEMA  DI  PARITA’  DI ACCESSO AI MEZZI DI

INFORMAZIONE  DURANTE  LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA

                      COMUNICAZIONE POLITICA”.

   2.  Dopo  l’articolo  11  della  legge 22 febbraio 2000, n. 28, e’

inserito il seguente Capo:

                              “Capo II

          DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE EMITTENTI LOCALI

   Art.  11-bis.  – (Ambito di applicazione) – 1. Le disposizioni del

presente  Capo  si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive

locali.

   2.  Le  disposizioni  del  presente  Capo  non  si  applicano alla

programmazione  regionale  o comunque locale della concessionaria del

servizio  pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di

concessione  o  di  autorizzazione  o comunque aventi altro titolo di

legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.

   Art.  11-ter.  –  (Definizioni)  – 1. Ai fini del presente Capo si

intende:

   a)  per “emittente radiofonica e televisiva locale”, ogni soggetto

destinatario  di  autorizzazione  o  concessione  o comunque di altro

titolo di legittimazione all’esercizio della radiodiffusione sonora o

televisiva in ambito locale;

   b)  per  “programma di informazione”, il telegiornale, il giornale

radio  e  comunque  il  notiziario  o  altro  programma  di contenuto

informativo,  a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato

dalla correlazione ai temi dell’attualita’ e della cronaca;

   c)  per  “programma  di comunicazione politica”, ogni programma in

cui   assuma   carattere   rilevante   l’esposizione  di  opinioni  e

valutazioni    politiche    manifestate   attraverso   tipologie   di

programmazione  che  comunque  consentano un confronto dialettico tra

piu’ opinioni, anche se conseguito nel corso di piu’ trasmissioni.

   Art.  11-quater.  –  (Tutela  del  pluralismo).  – 1. Le emittenti

radiofoniche  e  televisive  locali  devono  garantire il pluralismo,

attraverso la parita’ di trattamento, l’obiettivita’, l’imparzialita’

e  l’equita’ nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel

rispetto   della  liberta’  di  informazione,  sia  di  programmi  di

comunicazione politica.

   2.   Al   fine   di   garantire   la   parita’  di  trattamento  e

l’imparzialita’  a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni

dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente

Capo  le  organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento

del  numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o

dell’ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al

Ministro    delle    comunicazioni    uno   schema   di   codice   di

autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della

Federazione  nazionale  della  stampa italiana, dell’Ordine nazionale

dei  giornalisti,  della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano e

delle  competenti  Commissioni della Camera dei deputati e del Senato

della  Repubblica.  Decorso  tale termine senza che le organizzazioni

abbiano   provveduto   a   presentare   uno   schema   di  codice  di

autoregolamentazione,   il   Ministro   delle  comunicazioni  propone

comunque  uno  schema  di  codice sul quale devono essere acquisiti i

pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell’Ordine

nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti

tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di

Bolzano  e  delle  competenti Commissioni della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica.

   3.  Il  codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo

deve  comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione

dei  comizi  elettorali, consentano la comunicazione politica secondo

una effettiva parita’ di condizioni tra i soggetti competitori, anche

con  riferimento  alle  fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle

emittenti   radiofoniche   e   televisive  locali  che  accettano  di

trasmettere   messaggi   politici   autogestiti   a  titolo  gratuito

continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 4, commi

3  e  5.  Il  codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni

economiche  di  accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento,

stabilendo  criteri  di  determinazione  dei  prezzi da parte di ogni

emittente  che  tengano  conto  della  normativa  in materia di spese

elettorali  ammesse  per  ciascun candidato e secondo un principio di

comprovata parita’ di costo tra gli stessi candidati.

   4.  La  Federazione  nazionale  della  stampa  italiana,  l’Ordine

nazionale  dei  giornalisti,  la Conferenza permanente per i rapporti

tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di

Bolzano  e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro

trenta  giorni  dalla  ricezione  dello  schema di cui al comma 2. Lo

schema,   con   i   relativi   pareri,  e’  immediatamente  trasmesso

all’Autorita’, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla

sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

   5.  Entro  i  successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al

comma  2  sottoscrivono  il  codice  di  autoregolamentazione, che e’

emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato

dall’Autorita’.  Decorso  tale termine senza che le organizzazioni di

cui  al  comma  2  abbiano  provveduto  a  sottoscrivere il codice di

autoregolamentazione,  il Ministro delle comunicazioni emana comunque

con  proprio  decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di

autoregolamentazione  acquista  efficacia  nei  confronti di tutte le

emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali il giorno successivo a

quello  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale del decreto del

Ministro delle comunicazioni.

   Art.  11-quinquies.  –  (Vigilanza  e  poteri  dell’Autorita) – 1.

L’Autorita’  vigila  sul rispetto dei principi contenuti nel presente

Capo  e  di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui

all’articolo  11-quater,  nonche’  delle disposizioni regolamentari e

attuative emanate dall’Autorita’ medesima.

   2.  In  caso  di accertamento, d’ufficio o su denuncia da parte di

soggetti  politici  interessati  ovvero del Consiglio nazionale degli

utenti  istituito  presso l’Autorita’, di comportamenti in violazione

del  presente  Capo  o  del  codice  di  autoregolamentazione  di cui

all’articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative

di  cui  al  comma 1, l’Autorita’ adotta nei confronti dell’emittente

ogni  provvedimento,  anche in via d’urgenza, idoneo ad eliminare gli

effetti  di  tali  comportamenti  e  puo’  ordinare,  se del caso, la

programmazione  di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non

sia   possibile   ordinare  trasmissioni  a  carattere  compensativo,

l’Autorita’   puo’   disporre   la   sospensione  delle  trasmissioni

dell’emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

   3.  L’Autorita’  verifica  il  rispetto  dei  propri provvedimenti

adottati  in  applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in

caso  di  inottemperanza,  irroga  nei  confronti  dell’emittente  la

sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

   4.  I  provvedimenti  dell’Autorita’  di  cui al presente articolo

possono   essere   impugnati   dinanzi   agli   organi  di  giustizia

amministrativa   in   sede   di  giurisdizione  esclusiva,  ai  sensi

dell’articolo  23-bis  della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034. La

competenza   di  primo  grado  e’  attribuita  in  via  esclusiva  ed

inderogabile  al  tribunale  amministrativo  regionale del Lazio, con

sede in Roma.

   Art.  11-sexies. – (Norme regolamentari e attuative dell’Autorita)

–  1.  L’Autorita’  adegua  le  proprie  disposizioni regolamentari e

attuative alle disposizioni del presente Capo.

   Art.  11-septies. – (Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I

per  le  emittenti  locali)  – 1. A decorrere dal giorno successivo a

quello  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale del decreto del

Ministro   delle  comunicazioni  di  cui  al  comma  5  dell’articolo

11-quater,  cessano  di  applicarsi  alle  emittenti  radiofoniche  e

televisive  locali  le  disposizioni  di cui al Capo I della presente

legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8″.

   3.  Prima dell’articolo 12 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e’

inserita la seguente rubrica:

                              “Capo III

                        DISPOSIZIONI FINALI”.

Art. 2.

   1.  Con  effetto  dal  giorno successivo a quello di pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni

di  cui  al  comma  5 dell’articolo 11-quater della legge 22 febbraio

2000,  n.  28,  introdotto dall’articolo 1 della presente legge, alla

medesima   legge   n.   28   del  2000  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

   a)  al  comma  1  dell’articolo  3  sono soppresse le parole: “o a

pagamento”;

   b) il comma 5 dell’articolo 3 e’ abrogato;

   c)  al  comma  6  dell’articolo  3  sono  soppresse le parole: “la

denominazione   “messaggio   autogestito   gratuito”   o   “messaggio

autogestito a pagamento” e”;

   d) al comma 7 dell’articolo 3 e’ soppresso il secondo periodo;

   e) i commi 6 e 7 dell’articolo 4 sono abrogati;

   f)  al  comma  8  dell’articolo  4  sono  soppresse  le parole: “e

locali”;

   g)  all’alinea del comma 4 dell’articolo 10, le parole: “da 3 a 7”

sono sostituite dalle seguenti: ” 3 e 4″;

   h)  alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 10 sono soppresse le

parole: “o a pagamento”.

                               Art. 3.

   1.  A  decorrere  dal  giorno successivo a quello di pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni

di  cui  al  comma  5 dell’articolo 11-quater della legge 22 febbraio

2000, n. 28, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, cessano

di  applicarsi  alle  emittenti  radiofoniche  e televisive locali le

disposizioni  di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre

1993, n. 515, come modificato dall’articolo 5 della medesima legge n.

28 del 2000.

                            Art. 4.

   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Data a Roma, addi’ 6 novembre 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Gasparri, Ministro delle comunicazioni

        Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI

          Camera dei deputati (atto n. 3007):

              Presentato dal Ministro delle comunicazioni (Gasparri).

              Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),

          in  sede  referente,  il  25 luglio  2002, con pareri delle

          commissioni II, V, VII, IX e della commissione parlamentare

          per le questioni regionali.

               Esaminato dalla I commissione, in sede referente il 20,

          26,  27, 28 novembre 2002; il 3, 5, 11, 17, 18, 19 dicembre

          2002; il 14, 16, 30 gennaio 2003.

              Relazione  scritta  presentata il 4 febbraio 2003 (atto

          n. 3007-A relatore on. Donato).

              Esaminato  in  aula il 17 febbraio 2003 ed approvato il

          19 febbraio 2003.

          Senato della Repubblica (atto n. 2021):

              Assegnato   alle   commissioni   riunite   1ª   (Affari

           costituzionali)  e  8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), in

          sede  referente,  il  25 febbraio  2003,  con  pareri delle

          commissioni  2ª, 5ª e della commissione parlamentare per le

          questioni regionali.

              Esaminato dalle commissioni 1ª e 8ª, in sede referente,

          il 5, 12, 26 marzo 2003; il 2, 10 aprile 2003.

              Relazione  scritta  presentata l’8 maggio 2003 (atto n.

          2021-A relatore sen. Grillo).

              Esaminato in aula ed approvato il 15 ottobre 2003.