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Informazione. Tutela del pluralismo anche a livello locale. Pubblicata sulla G.U. 268/03 la legge 313/03. (GU n. 268 del 18-11-2003)
Informazione. Tutela del pluralismo anche a livello locale. Pubblicata sulla G.U. 268/03 la legge 313/03
LEGGE 6 novembre 2003, n.313
Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali. (GU n. 268 del 18-11-2003)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Prima dell’articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e’
inserita la seguente rubrica:
“Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI
INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA
COMUNICAZIONE POLITICA”.
2. Dopo l’articolo 11 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e’
inserito il seguente Capo:
“Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE EMITTENTI LOCALI
Art. 11-bis. – (Ambito di applicazione) – 1. Le disposizioni del
presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive
locali.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla
programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di
concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di
legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.
Art. 11-ter. – (Definizioni) – 1. Ai fini del presente Capo si
intende:
a) per “emittente radiofonica e televisiva locale”, ogni soggetto
destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro
titolo di legittimazione all’esercizio della radiodiffusione sonora o
televisiva in ambito locale;
b) per “programma di informazione”, il telegiornale, il giornale
radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto
informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato
dalla correlazione ai temi dell’attualita’ e della cronaca;
c) per “programma di comunicazione politica”, ogni programma in
cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e
valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di
programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra
piu’ opinioni, anche se conseguito nel corso di piu’ trasmissioni.
Art. 11-quater. – (Tutela del pluralismo). – 1. Le emittenti
radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo,
attraverso la parita’ di trattamento, l’obiettivita’, l’imparzialita’
e l’equita’ nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel
rispetto della liberta’ di informazione, sia di programmi di
comunicazione politica.
2. Al fine di garantire la parita’ di trattamento e
l’imparzialita’ a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente
Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento
del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o
dell’ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al
Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di
autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della
Federazione nazionale della stampa italiana, dell’Ordine nazionale
dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni
abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di
autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone
comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i
pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell’Ordine
nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo
deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione
dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo
una effettiva parita’ di condizioni tra i soggetti competitori, anche
con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle
emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 4, commi
3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni
economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento,
stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni
emittente che tengano conto della normativa in materia di spese
elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di
comprovata parita’ di costo tra gli stessi candidati.
4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l’Ordine
nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro
trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo
schema, con i relativi pareri, e’ immediatamente trasmesso
all’Autorita’, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla
sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.
5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al
comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che e’
emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato
dall’Autorita’. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di
cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di
autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque
con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di
autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le
emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministro delle comunicazioni.
Art. 11-quinquies. – (Vigilanza e poteri dell’Autorita) – 1.
L’Autorita’ vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente
Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui
all’articolo 11-quater, nonche’ delle disposizioni regolamentari e
attuative emanate dall’Autorita’ medesima.
2. In caso di accertamento, d’ufficio o su denuncia da parte di
soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli
utenti istituito presso l’Autorita’, di comportamenti in violazione
del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui
all’articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative
di cui al comma 1, l’Autorita’ adotta nei confronti dell’emittente
ogni provvedimento, anche in via d’urgenza, idoneo ad eliminare gli
effetti di tali comportamenti e puo’ ordinare, se del caso, la
programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non
sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo,
l’Autorita’ puo’ disporre la sospensione delle trasmissioni
dell’emittente per un periodo massimo di trenta giorni.
3. L’Autorita’ verifica il rispetto dei propri provvedimenti
adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in
caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell’emittente la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.
4. I provvedimenti dell’Autorita’ di cui al presente articolo
possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia
amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi
dell’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La
competenza di primo grado e’ attribuita in via esclusiva ed
inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
sede in Roma.
Art. 11-sexies. – (Norme regolamentari e attuative dell’Autorita)
– 1. L’Autorita’ adegua le proprie disposizioni regolamentari e
attuative alle disposizioni del presente Capo.
Art. 11-septies. – (Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I
per le emittenti locali) – 1. A decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell’articolo
11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e
televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente
legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8″.
3. Prima dell’articolo 12 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e’
inserita la seguente rubrica:
“Capo III
DISPOSIZIONI FINALI”.
Art. 2.
1. Con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni
di cui al comma 5 dell’articolo 11-quater della legge 22 febbraio
2000, n. 28, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, alla
medesima legge n. 28 del 2000 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 3 sono soppresse le parole: “o a
pagamento”;
b) il comma 5 dell’articolo 3 e’ abrogato;
c) al comma 6 dell’articolo 3 sono soppresse le parole: “la
denominazione “messaggio autogestito gratuito” o “messaggio
autogestito a pagamento” e”;
d) al comma 7 dell’articolo 3 e’ soppresso il secondo periodo;
e) i commi 6 e 7 dell’articolo 4 sono abrogati;
f) al comma 8 dell’articolo 4 sono soppresse le parole: “e
locali”;
g) all’alinea del comma 4 dell’articolo 10, le parole: “da 3 a 7”
sono sostituite dalle seguenti: ” 3 e 4″;
h) alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 10 sono soppresse le
parole: “o a pagamento”.
Art. 3.
1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni
di cui al comma 5 dell’articolo 11-quater della legge 22 febbraio
2000, n. 28, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, cessano
di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre
1993, n. 515, come modificato dall’articolo 5 della medesima legge n.
28 del 2000.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Data a Roma, addi’ 6 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3007):
Presentato dal Ministro delle comunicazioni (Gasparri).
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 25 luglio 2002, con pareri delle
commissioni II, V, VII, IX e della commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente il 20,
26, 27, 28 novembre 2002; il 3, 5, 11, 17, 18, 19 dicembre
2002; il 14, 16, 30 gennaio 2003.
Relazione scritta presentata il 4 febbraio 2003 (atto
n. 3007-A relatore on. Donato).
Esaminato in aula il 17 febbraio 2003 ed approvato il
19 febbraio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2021):
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari
costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), in
sede referente, il 25 febbraio 2003, con pareri delle
commissioni 2ª, 5ª e della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni 1ª e 8ª, in sede referente,
il 5, 12, 26 marzo 2003; il 2, 10 aprile 2003.
Relazione scritta presentata l’8 maggio 2003 (atto n.
2021-A relatore sen. Grillo).
Esaminato in aula ed approvato il 15 ottobre 2003.