Civile
Inefficaci le clausole derogative di competenza nei contratti tra professionista e consumatore. Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 1 ottobre 2003, n. 14669
Inefficaci le clausole derogative di competenza nei contratti tra professionista e consumatore
Cassazione Sezioni unite civili sentenza 1 ottobre 2003, n. 14669
Presidente Grieco relatore Vittoria
[Omissis]
Ritenuto in diritto
1. La ricorrente [ndr: residente in Altamura, che aveva ottenuto decreto ingiuntivo da parte del Giudice di tale luogo], nel giudizio di opposizione proposto dalla Consultur [ndr: in cui è stata eccepita lincompetenza], ha chiesto al Tribunale di dichiarare inefficace la clausola del contratto, che aveva attribuito al foro di Milano [ndr: sede della società] la competenza esclusiva a decidere della controversia.
La difesa è stata svolta sulla base di quanto allepoca disponeva larticolo 1469bis, commi 1° e 3° n° 19, Cc, nel testo risultante dallarticolo 25 della legge 52/1996, prima della modifica che vi è stata apportata con larticolo 25, comma 1°, legge 526/99.
1.1. Larticolo 25 legge 52/1996, come è noto, ha dato attuazione alla direttiva Cee 13/1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
Secondo larticolo 1469bis, comma 1°, Cc, nel contratto concluso tra consumatore e professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi (inciso rimosso ex legge 526/99), si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Per il 3° comma dello stesso articolo, si presumono vessatorie fino a prove contraria 19 diversi tipi di clausole.
Lultimo tipo è quello delle clausole che hanno per oggetto o per effetto di «stabilire come sede del foro competente località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore».
1.2. Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, ha considerato che le norme richiamate sono state introdotto con larticolo 25 legge 52/1996, in data successiva alla conclusione del contratto [ndr: sottoscritto il 23 aprile 1994] ed ha perciò ritenuto di non poterle applicare.
Ha osservato che vi faceva ostacolo il generale principio di irretroattività della legge ed ha richiamato la decisione resa in tal senso da questa Corte con la sentenza 1339/99.
Il Tribunale ha detto di non poter condividere un orientamento emerso nella Giurisprudenza di merito, secondo il quale, ai fini dellapplicazione della disciplina dettata dalla legge 52/1996, si deve avere al riguardo al momento in cui si realizzano concretamente gli effetti delle singole clausole e quindi, per le clausole di deroga della competenza territoriale, al momento della domanda.
Non si può, infatti, ragionevolmente sostenere ha osservato il Tribunale che linefficacia della clausola lascerebbe intatto il fatto generatore contrattuale: si deve ritenere che limpresa contraente non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse, se avesse dovuto sostenere maggiori costi in caso di liti da instaurarsi presso fori lontani dalla sua sede & [omissis].
3. La decisione della questione di competenza è stata attribuita alle Sezioni unite in considerazione del fatto che & [omissis] le sezioni semplici della Corte si sono espresse in modo difforme [omissis].
4.2. Il tema del rapporto tra contratti stipulati anteriormente e nuova disciplina delle clausole vessatorie è stato oggetto di un duplice tipo di approccio e si può prestare ad indagine da più punti di vista.
4.2.1. Un tipo di approccio è quello che il Tribunale di Bari ha dichiarato di non poter condividere.
Ad esso si può ascrivere anche la sentenza 13339/99 di questa Corte, che il Tribunale ha richiamato.
È consistito nel ricercare se, perdurando il rapporto, dalla nuova disciplina dovesse trarsi la conseguenza di negare ulteriore efficacia alle clausole contrattuali, destinate a regolare aspetti della esecuzione del contratto, divenuti attuali dopo lentrata in vigore della stessa disciplina, che quelle clausole qualifica come vessatorie negando che possano avere effetto.
Quando si è utilizzato questo approccio non si è operata distinzione a proposito del diverso oggetto delle clausole, se relativo al contenuto del regolamento negoziale o ad aspetti del modo della sua tutela nel processo.
La soluzione negativa data la problema, ha portato alla conclusione per cui, pur dopo lentrata in vigore della legge, nelle controversie che sorgono da contratti anteriori, si deve continuare a dare applicazione alle clausole che la nuova legge consentirebbe di qualifica re vessatorie.
La nuova legge non potrebbe produrre leffetto di negare ulteriore efficacia a quelle clausole, perché essa disciplina le condizioni della loro validità e questo tipo di condizioni è regolato dalla legge del tempo in cui il contratto è stato concluso.
4.2.2. Un secondo tipo di approccio, al quale ha dato occasione in particolare il tipo di clausola definito dal n° 19 del 3° comma dellarticolo 1469bis Cc, è, invece, mosso dalla distinzione tra disposizioni che qualificano come vessatorie clausole attinenti al regolamento negoziale e disposizioni che qualificano come vessatorie clausole attinenti alla disciplina processuale della controversia sorta dal rapporto: ciò sul presupposto dellimmediata applicabilità delle seconde.
Tale è il piano di indagine scelto dalle successive tre decisione della Corte, di cui si darà conto.
Di queste, la sentenza 15101/00 è pervenuta alla conclusione che la disposizione contenuta nel n° 19 dellarticolo 1469bis, comma 3°, anchessa, non diversamente dalla altre, ha natura di norma sostanziale.
Il risultato finale è stato naturalmente il medesimo raggiunto dalla precedente sentenza della Corte, sebbene diverso sia stato lapproccio al problema.
4.2.3. Un terzo tipo di approccio è consentito nellindagare sulla portata della disposizione contenuta nel n° 19.
Si è trattato di stabilire come resti regolata la competenza una volta che si debba negare efficacia a clausola da considerare vessatoria secondo larticolo 19.
Questa indagine è stata svolta dalle altre due sentenze.
Dalla sentenza 10086/01, lo è stata con riferimento a clausola stipulata in contratto anteriore, ma destinata ad operare in relazione a rapporto rinnovatosi tacitamente; nella sentenza 11282/01 in riferimento a clausola contenuta in contratto anteriore ed al rapporto da esso sorto, cui la norma è stata però considerata applicabile, perché norma processuale.
Nel quadro di questo approccio, linterrogativo è stato questo: se la disposizione dettata dallarticolo 19 si sia limitata a descrivere una ipotesi di deroga alla competenza territoriale cui negare efficacia, senza però modificare la disciplina della competenza per territorio quale stabilita nel Codice di Procedura, che tornerebbe, quindi, a dover essere applicata quando è negata efficacia alla clausola perché vessatoria.
O se, invece, la disposizione dettata dallarticolo 19 non abbia prima di tutto configurato un criterio di competenza territoriale diverso da quelli previsti dal Codice di procedura e che ad essi è stato sostituito, in particolare il criterio per cui sede del foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore: se ciò fosse, negata efficacia, perché vessatoria, alla clausola che regoli il foro in modo diverso, resterebbe come foro competente quello stabilito dal n° 19.
La prima delle due sentenze ha scelto la prima soluzione, la più recente laltra.
4.3. Emerge, dunque, che due sono i punti di contrasto.
Il primo attiene ad un problema di diritto intertemporale: si discute sul se la norma abbia natura sostanziale o processuale.
Il secondo riguarda la portata della disposizione: se abbia introdotto, il luogo dei criteri di competenza territoriale previsti dal Codice di Procedura, un foro del consumatore, sebbene passibile di deroga, tuttavia esclusivo, o si sia limitata a dire vessatoria e così a negare applicazione alla clausola che fissi un foro territoriale diverso, lasciando operare quelli anteriori.
Nel caso si discute appunto di una clausola che rientra nel tipo considerato dal n° 19 del 3° comma dellarticolo 1469bis Cc e dunque si tratta di risolvere i due punti su cui la Corte si è espressa in modo difforme.
5. Dopo queste premesse, conviene riferire più distesamente sui casi, gli argomenti e le soluzioni delle precedenti sentenze.
5.1. Una prima volta la questione è venuta in considerazione nella sentenza 13339/99.
Un contratto di assicurazione contro gli infortuni, stipulato in data anteriore allentrata in vigore della legge 52/1956, conteneva una clausola di devoluzione delle controversie in arbitrato.
Sopravvenuta nel corso del giudizio in appello, dopo la precisazione delle conclusioni, la legge 52, linfortunato aveva proposto ricorso incidentale allo scopo che, sulla base della legge, la Cassazione dichiarasse vessatoria la clausola con il risultato di pervenire a confermare per una diversa ragione la sentenza di secondo grado, che aveva ritenuto per altro verso non operante la clausola.
Se lapproccio fosse stato quello di distinguere nellambito delle disposizioni dettate al 3° comma dellarticolo 1469bis tra disposizioni relative a clausole di rilievo sostanziale e clausole di rilievo processuale, si sarebbe, in primo luogo, dovuto ricondurre la clausola tra quelle contemplate al n° 18, di deroga alla competenza dellautorità giudiziaria e, quindi, interrogarsi sulla natura di tale clausola e sulla possibilità di dare immediata applicazione alla relativa norma, se qualificata come processuale.
Nelloccasione, invece, la Corte, sulla premessa che la disciplina dettata dalla legge 52/1996, nel suo complesso, disciplini la validità del contratto, si è limitata a riaffermare il principio che la validità del contratto è regolata dalle norme vigenti al momento in cui è concluso, sicché giudicarne in base a norme sopravvenute significherebbe fare di queste una applicazione retroattiva. Che larticolo 11, 1° comma, delle preleggi non consente.
5.2. La sentenza 15101/00 è stata resa in un caso in cui il consumatore aveva proposto la domanda al Giudice da lui individuato come competente per essere quello del foro della sua residenza, perciò sulla base dellarticolo 1469bis, comma 3°, n° 19, considerato come norma che avrebbe essa configurato tale criterio di competenza territoriale.
I Giudici di merito hanno accolto leccezione di incompetenza, e la Corte in sede di regolamento di competenza è pervenuto alla stessa decisione del Tribunale.
La Corte, però, in questa occasione, si è interrogata sulla natura processuale della disposizione dettata al n. 19, ma lha negata.
Ha considerato rilevante, in primo luogo, la ratio degli articoli 1469bis e ss.:questi articoli, ha detto, si propongono di tutelare, nellambito dei contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista, il contraente consumatore che non abbia avuto adeguata informazione su pattuizioni accessorie al contratto, per non aver partecipato attivamente o comunque sufficientemente alla formazione del regolamento negoziale.
Ha aggiunto che è in questo contesto che si iscrive anche la clausola da presumere vessatoria fino a prova contraria, contemplata dal n° 19 dellarticolo 1469bis.
La disposizione, ha osservato la Corte, è compresa nellambito di una normativa ispirata a salvaguardare per le ragioni indicate i diritti del consumatore nei contratti conclusi con il professionista, e istituisce un criterio legale in ordine alla determinazione della competenza territoriale finalizzato a riverberare i suoi effetti sul piano della tutela sostanziale, avendo il legislatore ritenuto che il foro di residenza o di domicilio elettivo del consumatore si configuri come una garanzia di riequilibrio delle rispettive posizioni delle parti contraenti.
5.3. La successiva sentenza 10086/01 perviene allo stesso risultato, ma dopo aver esteso lindagine ad altre norme contenute negli articoli 1469bis a 1469sexies Cc.
La Corte, in primo luogo, rileva una contraddizione nella motivazione della precedente decisione, notando che, se il legislatore, con la norma dettata al n° 19 dellarticolo 1469bis, avesse istituito per il consumatore un foro esclusivo, ci si troverebbe di fronte ad una norma processuale e non ad una norma sostanziale.
Si nota, invece, che quando il legislatore ha inteso istituire fori esclusivi per le cause del consumatore lo ha fatto in modo espresso: una prima volta, in epoca anteriore, con larticolo 12 del decreto legislativo 50/1992, di attuazione della direttiva CEE 577/1985 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali; una seconda volta, in epoca successiva, con larticolo 10 del decreto legislativo 427/98, in materia di multiproprietà.
La norma di cui si discute, invece, ha solo configurato una ipotesi di vessatorietà presunta di una clausola contrattuale.
Il primo argomento svolto nella motivazione della sentenza è, dunque, desunto dal modo in cui la norma è stata redatta, dalla sua costruzione sintattica.
Un secondo argomento, è tratto, invece, da quanto è stato disposto con il 3° comma dellarticolo 1469ter Cc, il quale recita che «non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge &».
Or bene, larticolo 20 Cpc, per le cause relative a rapporti di obbligazione, dispone che è anche competente il Giudice del luogo in cui lobbligazione dedotta in giudizio è sorta o deve eseguirsi e, si è osservato, indipendentemente dalla circostanza che essa sia stata oggetto di trattativa individuale: non potrebbe essere, perciò, considerata vessatoria una clausola che, derogando al foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore, indicato nel n° 19 dellarticolo 1469bis, riproducesse il contenuto dellarticolo 20 Cpc.
Avrebbe potuto esserlo se il legislatore ritenendo la disposizione dellarticolo 20 in ogni caso gravosa per il consumatore, avesse dettato un diverso criterio di competenza territoriale.
A questa conclusione, terzo argomento, non si può pervenite in base ad una interpretazione condotta sulla ragione della norma e lintenzione del legislatore.
La presenza delle due disposizioni mostra che il legislatore ha considerato che la disciplina della competenza territoriale posta dal Codice di Procedura non è vessatoria ed ha inteso, invece, evitare, presumendole vessatorie, deroghe a questa disciplina imposte dal professionista al consumatore.
Infine, quanto ed ultimo argomento, non è possibile ritenere la disposizione dettata dallarticolo 20 del Codice abrogata per implicita incompatibilità o per nuova intera regolamentazione della materia.
La prima non si può configurare perché le due norme, quella del Cc quella del Codice di Procedura, hanno diverso oggetto ed operano su un diverso piano.
La seconda neppure si può configurare, perché tutte le norme introdotte nel Cc mirano solo ad evitare che il contenuto del contratto tra professionista e consumatore presenti clausole vessatorie, ma non regolamentano in modo nuovo la tutela processuale del consumatore; anzi, lunica norma che ha un contenuto parzialmente processuale, larticolo 1469sexies sullazione inibitoria, dichiara solo che essa è proponibile davanti al Giudice competente e così recepisce le norme già esistenti in materia di competenza del Codice di Procedura.
5.4. In contrasto con questo indirizzo si è posta la sentenza 11282/01.
La Corte ha ritenuto che la norma dettata al n° 19 dellarticolo 1469bis Cc abbia natura di norma processuale e debba essere perciò applicata, nei giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore, anche se la controversia è sorta da contratti stipulati prima.
Allargomento che era stato svolto nella sentenza 15101/00, a proposito della funzione di riequilibrio delle posizioni dei contraenti, che la norma in questione condividerebbe con le altre introdotte nel Codice con la medesima legge, la Corte ha contrapposto losservazione per cui gran parte delle norme processuali, che determinano la competenza territoriale, è ispirata allesigenza di tutela di questa o quella posizione contrattuale meritevole di maggiori garanzie.
Allargomento svolto nella sentenza 10086/01 sulla base della contemporanea presenza delle norme dettate al n° 19 dellarticolo 1469bis ed al 3° comma dellarticolo 1469ter e perciò del rapporto tra la prima norma e quella dettata dallarticolo 20 Cpc, la Corte ha obbiettato che la nuova legge ha introdotto un foro esclusivo anche se derogabile a seguito di trattativa individuale (come consentito dal 4° comma dellarticolo 1469ter), che esclude, in quanto tale, sia sotto il profilo dellincompatibilità che per il principio della successione delle leggi nel tempo, ogni altro criterio di competenza ed in particolare quelli di cui agli articoli 18 e 20 Cpc, indipendentemente dalla posizione processuale assunta dal consumatore.
Solo in questo modo verrebbe infatti rispettata la finalità della norma, che resterebbe altrimenti elusa se, coincidendo uno dei fori alternativi di cui allarticolo 20 con la sede del professionista, si ritenesse tale pattuizione legittima, perché coperta dallarticolo 1469ter, cioè per il fatto di riprodurre una disposizione di legge.
6. Le Sezioni unite ritengono sia da preferire il secondo e più recente orientamento interpretativo.
7. Conviene muovere da alcune considerazioni.
La prima è questa.
La norma dettata dallarticolo 5 Cpc, per cui la giurisdizione e la competenza si determinano in base alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della domanda sta a significare che le relative questioni si risolvono applicando lo stato di fatto esistente al momento della domando la legge vigente alla stessa data.
Orbene, risolvere questioni di giurisdizione e di competenza in base alla legge vigente alla data della domanda, non significa solo stabilire quale criterio di collegamento sia pertinente alla causa, ma anche se giurisdizione e competenza in tal modo individuate possono o no essere derogate dalle parti e quali siano le condizioni di validità ed efficacia dellaccordo di proroga.
Ma se ciò è, questo significa anche che, a decidere della validità ed efficacia dellaccordo di proroga, sarà con la norma che era in vigore nel momento in cui laccordo è stato concluso, ma quella in vigore nel momento in cui la domanda è proposta.
E questo nel duplice senza del doversi attribuire rilevanza ad un accordo che presenti secondo la legge vigente alla data della domanda le condizioni da essa previste per essere efficace, anche se non le presentava secondo la legge in vigore nel momento in cui è stato concluso (Sezioni unite 11718/93); e per converso del doversi negare rilevanza ad un accordo di proroga, che valido secondo la legge dellepoca in cui è stato concluso non presenti le condizioni di validità ed efficacia richieste dalla legge in vigore alla data della domanda.
La seconda considerazione da fare è questa.
Laccordo di proroga della giurisdizione e della competenza non costituisce un aspetto del regolamento dato alle parti al rapporto sostanziale da loro disciplinato con il contratto.
Le condizioni della sua validità costituiscono oggetto di norme apposite (articolo 2 Cpc 1942 e articolo 4, comma 2, legge 218/95; articoli 29 Cpc e 1341, comma 2, Cc; articoli 807 e 808, comma 1, Cpc) e sono, quindi, diverse, da quelle dei contratti cui accedono.
Laccordo può essere valido anche se non lo è il contratto (articolo 808, comma 2, Cpc) (Cassazione, 8376/00; 4842/00), la sua invalidità non richiama lapplicazione sulla nullità parziale del contratto.
Terza ed ultima considerazione, quella per cui lappena indicato rapporto tra un accordo di proroga della competenza, nullo o efficace, ed il contratto cui accede, non trova ostacolo nella disciplina dettata dallarticolo 1469quinquies quanto al rapporto tra clausole vessatorie e contratto cui accedono, disciplina che è anzi informata allo stesso criterio (1° comma).
8. Si tratta a questo punto di stabilire, tenendo conto delle considerazioni appena svolte, se la disposizione dettata la n° 19 dellarticolo 1469bis Cc, contenga o no una norma diretta a regolare la competenza.
8.1. La formula usata dalla specifica norma che si tratta di interpretare dice che si presume vessatoria ed è inefficace la clausola che ha come oggetto o per effetto «di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore».
La disposizione descrive due aspetti: una clausola che abbia come contenuto quello di stabilire la sede del foro competente per la controversia; costituire contenuto della clausola quello per cui, come sede del foro compente, è stabilita località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
La clausola con questo contenuto si preme vessatoria.
La disposizione si presta ad essere letta nel senso che segue.
Essa pone in contrapposizione tra loro due fattori: la sede del foro competente, che è individuata attraverso il riferimento alla residenza o al domicilio elettivo del consumatore, e, dallaltro lato, la deroga attuatane mediante lo spostamento della competenza ad un foro diverso, quindi ad un qualsiasi foro diverso, deroga che è bensì consentita, ma è presunta determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Dunque, la norma si presta ad essere interpretata nel senso per cui essa presta il contenuto logico di una disposizione che, da un lato, configura il pertinente criterio di collegamento di competenza territoriale, dallaltro, ne esclude in linea di principio la deroga, ma, in quanto non la esclude in modo assoluto, indica la condizione alla quale può essere ammessa:ed a questo fine richiede al professionista di provare che, nel caso concreto, la deroga non determina squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Se alla disposizione contenuta al n° 19 dellarticolo 1469bis si presta il significato di aver anzitutto indicato in quello della sede del consumatore il foro delle controversie che lo riguardano, la norma viene a sostituirsi, nel relativo campo di disciplina, a quelle del Codice di Procedura che individuano per le controversie nascenti da contratto altri criteri di collegamento.
8.2. Questa interpretazione valorizza a pena il dato letterale, perché se, in base a questo dato, è vessatoria la clausola che stabilisce il foro competente in località diversa da quella della sede del consumatore, si deve dire che il foro competente non può essere stabilito in nessun altro luogo che sia diverso da quello in cui il consumatore ha sede.
Ma questo significa che è da considerare vessatoria anche la clausola che stabilisca come foro competente, se il consumatore non vi ha sede, uno di quelli che avrebbero potuto risultare individuati in base al funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal Cpc.
Appare, allora, più razionale linterpretazione, che attribuisce alla norma il prioritario significato di collegamento esclusivo, che si sostituisce a quelli già previsti dal Codice di Procedura, piuttosto che linterpretazione che qui si rifiuta.
Il risultato cui questultima interpretazione perviene è quello per cui, in presenza di una disciplina della competenza per le obbligazioni da contratto, che prevedeva fori della persona del convenuto e fori collegati alla obbligazione dedotta in giudizio, il legislatore avrebbe sentito solo la necessità di sancire linefficacia di specifiche clausole di deroga del foro della sede del consumatore.
Con questa duplice conseguenza.
Di dare della norma una interpretazione restrittiva, perché conduce a dire vessatoria la clausola non già ogni volta che stabilisca il foro in luogo diverso dalla sede del consumatore, ma solo se lo stabilisca in luogo diverso anche dagli altri previsti dal Codice.
Di lasciare operare la disciplina del Codice in assenza di una clausola di deroga: sì che il giudizio delle controversie tra consumatore e professionista si possa svolgere presso ognuno degli altri fori individuabili sulla base dei preesistenti criteri di collegamento.
In questo modo, in presenza di una norma, che il legislatore ha introdotto nellordinamento, senza esservi tenuto ed a maggior protezione del consumatore, nel procedimento di interpretazione assume valore predominante non questa norma speciale, ma quella di generica salvezza delle clausole che riproducono norme di legge, dettata nel terzo comma dellarticolo 1469ter, che però intento può assumere rilevanza, in quanto si neghi che le norme del Cpc siano state derogate dalla disposizione dettata con il n° 19 dellarticolo 1469bis.
8.3. Contro questa interpretazione non può poi essere tratto argomento dal diverso modo in cui, prima e dopo della legge 52/1996, sono state formulate le disposizioni degli articoli 12 decreto legislativo 50/1992 e 10 decreto legislativo 427/98.
La diversa formulazione si presta ad essere spiegata.
Le disposizioni appena richiamate sono state inserite nel corpo di normative di settore ordinate alla tutela del consumatore in rapporto a specifiche modalità di conclusione del contratto o del suo oggetto.
Ciascuna di queste normative di settore è venuta a costituire il contenuto di un apposito decreto legislativo volto ad adeguare lordinamento nazionale alla corrispondente direttiva ed in ognuna delle due leggi hanno trovato collocazione norme di diritto sostanziale e processuale, ciascuna delle quali formulata secondo la pertinente tecnica.
Lintento del legislatore di estendere la protezione del consumatore al piano processuale ha potuto essere realizzato mediante formule con cui si è detto che le relative controversie venivano attribuite alla competenza territoriale della sede del consumatore.
La direttiva 13/1993 presentava lampio oggetto di disciplina costituito dalle clausole inserite nei contratti intercorsi tra professionisti e consumatori, considerate capaci di determinare un significativo squilibrio degli obblighi e diritti delle parti: ne conteneva anche un elenco indicativo.
La tecnica utilizzata per ladeguamento alla direttiva ha riprodotto lo schema già impiegato dal Cc, quello della disciplina delle condizioni generali di contratto e, nellambito di queste, delle clausole vessatorie; le relative norme sono state inserite nel Cc.
Questo spiega agevolmente la diversa formulazione della norma nel caso della disposizione dettata al n° 19 dellarticolo 1469bis.
Come quelle che la precedono nellelenco contenuto nellarticolo 1469bis, essa è centrata sul qualificare vessatoria la clausola che presenti un certo contenuto contrario ad un altro.
Ma, il legislatore, qualificando come vessatoria la clausola che assuma un certo contenuto contrario ad un altro, rivolge il suo intento di fondo a far sì che il rapporto presenti in linea di principio questo secondo contenuto.
Si può dunque dire che, attraverso la disposizione dettata al n° 19, è appunto a fissare come competente il foro della sede del consumatore che si indirizza lintento del legislatore.
8.4. Unultima considerazione.
Linterpretazione accolta si inserisce armonicamente in un indirizzo legislativo che, in modo costante, viene individuando quello della residenza o del domicilio del consumatore come il foro delle controversie che lo riguardano.
Daltra parte che, nel caso, tale foro, bensì esclusivo, si presti a deroga, al contrario di quanto è stabilito nelle altre disposizioni richiamate, è circostanza che si spiega con lampio spettro della disciplina in cui questa disposizione è venuta ad inserirsi.
A favore dellinterpretazione accolta sta, dunque, anche un argomento di ordine sistematico.
9. Il contrasto può dunque essere composto enunciando i seguenti principi di diritto:
– «la disposizione dettata dallarticolo 1469bis, comma 3°, n° 19, Cc, si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, abbia stabilito la competenza territoriale esclusiva del Giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore, presumendo vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località»;
– «la disposizione dettata dallarticolo 1469bis, 3° comma, n° 19, Cc, ha natura di norma processuale e si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima».
10. I principi di diritto prima enunciati, applicati nel caso in discussione, conducono a statuire sulla competenza nel senso che spetti al Tribunale di Bari.
La presunzione di vessatorietà non è stata infatti superata.
Il ricorso per regolamento di competenza è di conseguenza accolto & [omissis].