Penale
Indultino: il nuovo testo approvato dal Senato il 25.6.2003. Senato della Repubblica «Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di un anno» (Ddl 1986/S, approvato dall’Aula il 25 giugno 2003)
Indultino: il nuovo testo approvato dal Senato il 25.6.2003.
Senato della Repubblica «Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di un anno» (Ddl 1986/S, approvato dall’Aula il 25 giugno 2003)
Articolo 1
1. Dopo l’articolo 177 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 177-bis. – (Sospensione condizionata dell’esecuzione della parte finale della pena detentiva). 1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno la metà della pena detentiva è sospesa nel limite di un anno, salvo quanto previsto dai commi che seguono.
2. La sospensione dell’esecuzione della pena può essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell’articolo 663 del codice di procedura penale, decurtata della parte di pena per la quale è stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
3. La sospensione non si applica:
a) quando la pena è conseguente alla condanna per i reati di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della medesima legge;
d) quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione;
e) quando vi sia stata rinuncia dell’interessato». (1)
L’articolo 1 del testo approvato al Senato sostituisce gli articoli 1, 2 e 3 del testo approvato alla Camera, che così recitavano: «Art. 1 – (Sospensione condizionata dell’esecuzione di tre anni di pena detentiva) 1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e deve scontare, come residuo di maggior pena, una pena detentiva non superiore a tre anni, l’esecuzione della stessa è sospesa, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.
2. La sospensione dell’esecuzione della pena può essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell’articolo 663 del codice di procedura penale.
3. La sospensione dell’esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti di chi sia sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della medesima legge.
4. La sospensione dell’esecuzione della pena non impedisce la presentazione di istanza di misura alternativa diversa e non preclude la decisione sulle istanze a tale fine depositate e sulle quali l’autorità giudiziaria non ha formulato la sua decisione.
Articolo 2. (Esclusioni oggettive) – 1. La sospensione di cui all’articolo 1 non si applica quando la pena è conseguente alla condanna per i reati di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
Articolo 3. (Esclusioni soggettive) – 1. La sospensione di cui all’articolo 1 non si applica nei confronti:
a) di chi vi ha rinunciato;
b) di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale»
Articolo 2
[Sostituito dalla nuova versione dell’articolo 1]
Articolo 3
[Sostituito dalla nuova versione dell’articolo 1]
Articolo 4
Dopo l’articolo 177bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 177-ter. – (Applicazione e revoca della sospensione condizionata dell’esecuzione).
1. Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, su istanza dell’interessato o del suo difensore, sulla sospensione di cui all’articolo 177bis.
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 69bis, commi 1, 3 e 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
3. Il Magistrato di sorveglianza può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.
4. Dell’applicazione della misura di cui all’articolo 177bis è data immediata comunicazione all’autorità di polizia competente che vigila sull’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo seguente e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.
5. La sospensione dell’esecuzione della pena può essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all’articolo 177quater o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
6. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di cui all’articolo 177bis ai sensi dell’articolo 678 del codice di procedura penale.
7. In caso di revoca il Tribunale di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione dell’esecuzione della pena.
8. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51bis e 51ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
9. Trascorso il termine di cui al comma 5 la pena è estinta». (1)
(1) L’articolo 4 del testo approvato al Senato sostituisce gli articoli 4 e 5 del testo approvato alla Camera, che così recitavano: «Articolo 4 (Competenza) – 1. La sospensione di cui all’articolo 1 è disposta, anche d’ufficio, dal magistrato di sorveglianza senza formalità di procedura.
2. Nel caso in cui non venga disposta la sospensione di cui all’articolo 1, l’interessato o il suo difensore possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
3. Dell’applicazione della misura di cui all’articolo 1 è data immediata comunicazione all’autorità di polizia competente che vigila sull’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 7 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.
Articolo 5 (Revoca della sospensione dell’esecuzione della pena) – 1. La sospensione dell’esecuzione della pena può essere revocata con ordinanza dal magistrato di sorveglianza se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all’articolo 7 o commette, entro cinque anni dall’applicazione della misura di cui all’articolo 1, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
2. In caso di revoca a seguito di violazioni delle prescrizioni ai sensi del comma 1, il magistrato di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto del comportamento dell’interessato durante il periodo di sospensione dell’esecuzione della pena, nonchè della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca.
3. Avverso l’ordinanza di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
4. Trascorso il termine di cui al comma 1, la pena è estinta».
Articolo 6
(Stranieri)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti dello straniero che si trova in talune delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».(1)
(1) L’articolo 6 nel testo approvato dalla Camera recitava così: «Art. 6 (Espulsione di stranieri) – 1. Lo straniero che si trova in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei cui confronti è stata disposta la sospensione di cui all’articolo 1 della presente legge è espulso secondo le modalità indicate dall’articolo 16, commi 5, 6 e 7, del citato testo unico, come sostituito dall’articolo 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
2. La sospensione dell’esecuzione della pena nei confronti dello straniero espulso ai sensi del comma 1, che rientri nel territorio dello Stato entro cinque anni dall’espulsione, è revocata.
3. Si applicano gli articoli 18 e 19 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998».
Articolo 7
Dopo l’articolo 177-ter del codice penale è inserito il seguente:
«Articolo 177quater. (Prescrizioni) 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell’esecuzione della pena sono congiuntamente applicate, per il periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l’esecuzione, le seguenti prescrizioni:
a) il condannato deve presentarsi all’ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i giorni e l’orario di presentazione tenendo conto delle condizioni di salute, dell’attività lavorativa e del luogo di dimora del condannato;
b) al condannato è imposto l’obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa. Se per la personalità del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l’obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell’ambito della regione dove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell’articolo 282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 283 del codice di procedura penale.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell’esecuzione della pena, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative, è disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa, nei confronti del condannato il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l’utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l’espatrio».(1)
(1) L’articolo 7 nel testo approvato dalla Camera recitava così: «Articolo 7 (Prescrizioni) – 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell’esecuzione della pena sono congiuntamente applicate, per il periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l’esecuzione, le seguenti prescrizioni:
a) il condannato deve presentarsi all’ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i giorni e l’orario di presentazione tenendo conto delle condizioni di salute, dell’attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato;
b) al condannato è imposto l’obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa. Se per la personalità del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l’obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell’ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell’articolo 282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 283 del codice di procedura penale;
c) all’atto della sospensione dell’esecuzione della pena, è redatto un verbale in cui il soggetto si impegna a non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e a non rientrare dopo le ore 21, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza, nonchè ad adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del reato.
2. Nel corso della sospensione dell’esecuzione della pena, le prescrizioni di cui al comma 1 possono essere modificate, su richiesta dell’interessato o del pubblico ministero, dal magistrato di sorveglianza.
3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell’esecuzione della pena, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative, è disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa, per il cittadino italiano il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l’utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l’espatrio».
Articolo 8
(Applicazione dell’articolo 4 della legge n. 381 del 1991)
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato dall’articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, la sospensione dell’esecuzione della pena, ai sensi della presente legge, si considera misura alternativa.
Articolo 9
(Relazione al Parlamento)
1. Ogni anno il Ministro della giustizia riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
Articolo 10
(Applicazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima.