Lavoro e Previdenza
Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell’ambito del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITI
Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell’ambito del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 10 marzo 2004
(G.U. n. 68 del 22.03.2004)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
( Visto l’art. 22, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, che disciplina l’indennità’ mensile di disponibilità
da corrispondere, nell’ambito del contratto di somministrazione di
lavoro a tempo indeterminato, dal somministratore al lavoratore per i
periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione….)
Decreta
Art. 1.
1. Nel contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione, non può essere inferiore a 350,00 euro mensili. Per la determinazione della quota oraria il divisore da utilizzare è 173.
2. L’indennità è aggiornata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ogni due anni, secondo la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall’ISTAT.