Lavoro e Previdenza

Wednesday 02 July 2003

Indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati nel periodo 1° luglio/31 dicembre 2002 dalle imprese commerciali. Indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati nell’ anno 2003 dalle imprese commerciali e dalle aziende operanti ne

Indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati nel periodo 1° luglio/31 dicembre 2002 dalle imprese commerciali. Indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati nellanno 2003 dalle imprese commerciali e dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e dalle imprese di vigilanza.

INPS CIRCOLARE N. 120 del 01.07.2003

SOMMARIO: Riconoscimento del diritto allindennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese commerciali, nel periodo 1° luglio/31 dicembre 2002.Riconoscimento del diritto allindennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese commerciali e dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e dalle imprese di vigilanza, nellanno 2003.

1. Indennità di mobilità per lanno 2002

1.1 IMPRESE COMMERCIALI

     Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, ha emanato, ai sensi dellarticolo 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il decreto n. 30956 del 18 aprile 2002 con il quale ha esteso, tra laltro, il diritto allindennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati nellanno 2002 dalle imprese commerciali, che occupino più di 50 dipendenti e fino a 200.

     Con circolare n. 131 del 18 luglio 2002 sono state fornite le istruzioni per lapplicazione di tali disposizioni; con messaggio n. 685 dell11 settembre 2002 sono state fornite le istruzioni operative, con ladeguamento delle procedure automatizzate, per la liquidazione dellindennità di mobilità e, con messaggio n. 694 del successivo 18 settembre, è stato autorizzato il pagamento dellindennità soltanto in favore dei lavoratori licenziati nel periodo 1° gennaio/30 giugno 2002.

     Poiché recentemente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disposto che lIstituto possa attingere, dalla disponibilità degli accantonamenti del Fondo delloccupazione, ulteriori fondi finanziari necessari per lerogazione dellindennità di mobilità in parola, si autorizza il pagamento dellindennità anche in favore dei lavoratori licenziati nel periodo 1° luglio/31 dicembre 2002, utilizzando il CODICE INTERVENTO 013, secondo le istruzioni contenute nel massaggio n. 685/2002.

1.2 AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E IMPRESE DI VIGILANZA

     Le istruzioni per il riconoscimento del diritto allindennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati dalle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e dalle imprese di vigilanza, nel periodo 1° luglio/31 dicembre 2002, sono state fornite con messaggio n. 411 del 22 maggio 2003.

2 Indennità di mobilità per lanno 2003

2.1 IMPRESE COMMERCIALI

     Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato ai sensi dellarticolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il decreto n. 32411 del 27 maggio 2003, con il quale ha esteso il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore dei lavoratori sospesi o licenziati nellanno 2003 dalle imprese commerciali, che occupino più di 50 dipendenti e fino a 200.

     Avendo il decreto n. 32411 stabilito, allarticolo 2, che la misura dellindennità di mobilità è ridotta del venti per cento, agli interessati dovrà essere corrisposta lindennità stessa, ai sensi dellarticolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i primi dodici mesi nella misura dellottanta per cento degli importi massimi mensili riportati nella circolare n. 19 del 29 gennaio 2003, e dal tredicesimo mese nella misura dellottanta per cento dellimporto determinato come sopra.

     Con messaggio n. 685 dell11 settembre 2002 sono state fornite le istruzioni operative, con ladeguamento delle procedure automatizzate, per la liquidazione dellindennità di mobilità in forma ridotta.

     Poiché larticolo 3 dello stesso decreto interministeriale ha fissato un limite di spesa pari a 30.241.876,00 euro così ripartiti:

       – 26.109.876,00 euro per il trattamento di mobilità;

       – 4.132.000,00 euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale,

     lindennità di mobilità dovrà essere corrisposta ai lavoratori licenziati nellanno 2003 dalle imprese commerciali; lerogazione della stessa indennità dovrà avvenire seguendo lordine cronologico dei licenziamenti, utilizzando il CODICE INTERVENTO 013.

2.2 AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E IMPRESE DI VIGILANZA

     Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato ai sensi dellarticolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il decreto n. 32413 del 27 maggio 2003, con il quale ha esteso il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore dei lavoratori sospesi o licenziati nellanno 2003 dalle aziende rientranti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti, e dalle imprese di vigilanza, che occupino più di 15 dipendenti.

     Avendo il decreto n. 32413 stabilito, allarticolo 2, che la misura dellindennità di mobilità è ridotta del venti per cento, agli interessati dovrà essere corrisposta lindennità stessa, ai sensi dellarticolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i primi dodici mesi nella misura dellottanta per cento degli importi massimi mensili riportati nella circolare n. 19 del 29 gennaio 2003, e dal tredicesimo mese nella misura dellottanta per cento dellimporto determinato come sopra.

     Con messaggio n. 685 dell11 settembre 2002 sono state fornite le istruzioni operative, con ladeguamento delle procedure automatizzate, per la liquidazione dellindennità di mobilità in forma ridotta.

     Poiché larticolo 3 dello stesso decreto interministeriale ha fissato un limite di spesa pari a 20.591.770,00 euro così ripartiti:

       – 6.646.770,00 euro per il trattamento di mobilità;

       – 13.945.000,00 euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale,

     lindennità di mobilità dovrà essere corrisposta ai lavoratori licenziati nellanno 2003 dalle aziende rientranti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e dalle imprese di vigilanza; e lerogazione della stessa indennità dovrà avvenire seguendo lordine cronologico, utilizzando il CODICE INTERVENTO 014.

     I decreti n. 32411 e n. 32413 citati hanno disposto allarticolo 5 che, per la quantificazione della spesa, è fatto obbligo alle Direzioni Provinciali del Lavoro Settore Politiche del Lavoro – di rilevare, tramite gli uffici delle Regioni, competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo allINPS.

     Si invitano pertanto i Direttori provinciali a prendere contatti con le Direzioni provinciali del lavoro per lacquisizione del numero dei lavoratori in parola, distinti per settore di appartenenza, per i quali siano state concluse le procedure di mobilità.

     Le Sedi Regionali dellIstituto dovranno acquisire dalle Sedi provinciali, rientranti nella propria sfera di competenza territoriale, il numero dei lavoratori licenziati, a seguito della conclusione della procedura di mobilità, come di seguito indicato:

       – lavoratori licenziati dalle imprese commerciali, che occupino più di 50 dipendenti e fino a 200;

       – lavoratori licenziati dalle aziende rientranti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 dipendenti, e dalle imprese di vigilanza, che occupino più di 15 dipendenti.

     Le Sedi Regionali, pertanto, dovranno comunicare alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito (e-mail Fernando Comanzo ovvero al fax 06.59053519) il numero dei beneficiari, lindennità di mobilità corrisposta nonché limporto relativo agli eventuali assegni per il nucleo familiare:

       – per il primo semestre, entro il 31 luglio 2003;

       – per il secondo semestre, entro il 31 gennaio 2004.

     Si invitano le Sedi a rispettare i termini di cui sopra in quanto la Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito è tenuta, a sua volta, a comunicare tali dati, in base a quanto disposto dallarticolo 7 dei decreti ministeriali citati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero delleconomia e delle finanze, al fine di consentire, se necessario, nuove ripartizione delle risorse finanziarie.